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Document 32024R1894

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1894 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia (IGP)]

    C/2024/4809

    GU L, 2024/1894, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1894/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1894/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1894

    10.7.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1894 DELLA COMMISSIONE

    del 3 luglio 2024

    recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.

    (2)

    A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» come indicazione geografica protetta presentata da Cipro è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

    (3)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» deve essere registrato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il nome «Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia» (IGP) è registrato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2024

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

    (2)  Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

    (3)   GU C, C/2024/1599, 15.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1599/oj.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1894/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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