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Document 32024R1808

    Regolamento (UE) 2024/1808 della Commissione, del 1o luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda la data di applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti

    C/2024/4432

    GU L, 2024/1808, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1808/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1808/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1808

    2.7.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1808 DELLA COMMISSIONE

    del 1o luglio 2024

    che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda la data di applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, tra cui gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp.

    (2)

    A norma dei punti 1.8.1.2, 1.8.2.1 e 1.8.2.3 della tabella di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/915, a decorrere dal 1 luglio 2024 si dovranno applicare tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di segale non trasformati e per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale.

    (3)

    La Commissione ha consultato gli Stati membri e le parti interessate al fine di monitorare i progressi verso tali tenori massimi inferiori e valutare tali tenori alla luce delle modifiche delle pratiche agricole, nonché dei fattori climatici e ambientali.

    (4)

    A seguito di un esame dettagliato delle informazioni fornite, essa ha concluso che, a causa di un aumento della diffusione degli sclerozi della Claviceps spp. e degli alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali dovuto alle condizioni climatiche, i tenori massimi inferiori non sono ancora raggiungibili per gli sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di segale non trasformati e per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale.

    (5)

    È pertanto opportuno rinviare di un anno l’applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di segale non trasformati e di quattro anni per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale.

    (6)

    Al fine di consentire una transizione agevole e non perturbare il commercio di alimenti derivati da cereali raccolti prima delle date di applicazione dei tenori massimi inferiori, gli alimenti legalmente immessi sul mercato anteriormente a tali date, conformi ai tenori massimi applicabili al momento dell’immissione sul mercato, dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:

    1)

    l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:

    a)

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a n) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;

    b)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «l)

    1 luglio 2024 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.2.1;

    m)

    1 luglio 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.1.2;

    n)

    1 luglio 2028 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punti 1.8.2.1 bis e 1.8.2.3.»;

    2)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj.

    (2)  Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:

    1)

    nella tabella, alla voce relativa agli sclerozi della Claviceps spp., il punto 1.8.1.2 è sostituito dal seguente:

    «1.8.1.2

    Chicchi di segale non trasformati

    0,5

    0,2 a decorrere dal 1o luglio 2025»;

     

    2)

    nella tabella, alla voce relativa agli alcaloidi della Claviceps spp., il punto 1.8.2 è così modificato:

    a)

    il punto 1.8.2.1 è sostituito dal seguente:

    «1.8.2.1

    Prodotti di macinazione di orzo, spelta e avena (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca)

    100

    50 a decorrere dal 1o luglio 2024»;

     

    b)

    dopo il punto 1.8.2.1 è inserito il seguente punto 1.8.2.1 bis:

    «1.8.2.1 bis

    Prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca)

    100

    50 a decorrere dal 1o luglio 2028»;

     

    c)

    il punto 1.8.2.3 è sostituito dal seguente:

    «1.8.2.3

    Prodotti di macinazione della segale

    Segale immessa sul mercato per il consumatore finale

    500

    250 a decorrere dal 1o luglio 2028».

     


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1808/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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