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Document 32024R1808
Commission Regulation (EU) 2024/1808 of 1 July 2024 amending Regulation (EU) 2023/915 as regards the application date of lower maximum levels for ergot sclerotia and ergot alkaloids in food
Regolamento (UE) 2024/1808 della Commissione, del 1o luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda la data di applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti
Regolamento (UE) 2024/1808 della Commissione, del 1o luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda la data di applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti
C/2024/4432
GU L, 2024/1808, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1808/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1808 |
2.7.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1808 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2024
che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda la data di applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, tra cui gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp. |
(2) |
A norma dei punti 1.8.1.2, 1.8.2.1 e 1.8.2.3 della tabella di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/915, a decorrere dal 1 luglio 2024 si dovranno applicare tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di segale non trasformati e per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale. |
(3) |
La Commissione ha consultato gli Stati membri e le parti interessate al fine di monitorare i progressi verso tali tenori massimi inferiori e valutare tali tenori alla luce delle modifiche delle pratiche agricole, nonché dei fattori climatici e ambientali. |
(4) |
A seguito di un esame dettagliato delle informazioni fornite, essa ha concluso che, a causa di un aumento della diffusione degli sclerozi della Claviceps spp. e degli alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali dovuto alle condizioni climatiche, i tenori massimi inferiori non sono ancora raggiungibili per gli sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di segale non trasformati e per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale. |
(5) |
È pertanto opportuno rinviare di un anno l’applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di segale non trasformati e di quattro anni per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale. |
(6) |
Al fine di consentire una transizione agevole e non perturbare il commercio di alimenti derivati da cereali raccolti prima delle date di applicazione dei tenori massimi inferiori, gli alimenti legalmente immessi sul mercato anteriormente a tali date, conformi ai tenori massimi applicabili al momento dell’immissione sul mercato, dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1) |
l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
|
2) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj.
(2) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1) |
nella tabella, alla voce relativa agli sclerozi della Claviceps spp., il punto 1.8.1.2 è sostituito dal seguente:
|
2) |
nella tabella, alla voce relativa agli alcaloidi della Claviceps spp., il punto 1.8.2 è così modificato:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1808/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)