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Document 32024R1756

    Regolamento (UE) 2024/1756 della Commissione, del 25 giugno 2024, che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti

    C/2024/4277

    GU L, 2024/1756, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1756/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1756/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1756

    26.6.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1756 DELLA COMMISSIONE

    del 25 giugno 2024

    che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (2) fissa i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti. L’esperienza acquisita dall’entrata in vigore di detto regolamento ha messo in evidenza una mancanza di chiarezza per quanto riguarda alcuni punti della tabella che figura nell’allegato I di tale regolamento. Si è quindi reso necessario chiarire detti punti.

    (2)

    In assenza di norme specifiche relative al campionamento e all’analisi per il controllo dei tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei chicchi di segale non trasformati, il punto 1.8.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 dispone che il campionamento e l’analisi siano effettuati conformemente all’allegato I, punto B, del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (3). Poiché nel frattempo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione (4) ha stabilito norme specifiche relative al campionamento e all’analisi per il controllo dei tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp., è opportuno sopprimere il riferimento al regolamento (CE) n. 401/2006 di cui al punto 1.8.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

    (3)

    Il punto 1.9.5 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 stabilisce un tenore massimo di tossine T-2 e HT-2 nei prodotti da forno contenenti almeno il 90 % di prodotti di macinazione dell’avena. Questo tenore massimo è destinato ad applicarsi ai prodotti da forno con un elevato contenuto di avena. Tuttavia, sulla base dell’esperienza acquisita in merito alla composizione degli alimenti disponibili sul mercato, in molti casi i prodotti da forno con un elevato contenuto di avena, come le gallette e i biscotti di avena, contengono meno del 90 % di prodotti di macinazione dell’avena, di norma tra il 75 % e l’85 %. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il punto 1.9.5 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

    (4)

    In assenza di norme specifiche relative al campionamento e all’analisi per il controllo dei tenori massimi di alcaloidi tropanici negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, il punto 2.2.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 dispone che il campionamento e l’analisi siano effettuati conformemente all’allegato I, punto J, del regolamento (CE) n. 401/2006. Poiché nel frattempo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783 della Commissione (5) ha stabilito norme specifiche relative al campionamento e all’analisi per il controllo dei tenori massimi di alcaloidi tropanici, è opportuno sopprimere il riferimento al regolamento (CE) n. 401/2006 di cui al punto 2.2.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

    (5)

    Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di lino immessi sul mercato per il consumatore finale stabilito al punto 2.3.2 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 dovrebbe essere applicabile indipendentemente dalla fase di trasformazione dei semi di lino. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale punto.

    (6)

    Poiché l’avena non trasformata prima della macinazione è immessa sul mercato con il tegumento, il tenore massimo di contaminanti nell’avena non trasformata di cui ai punti 1.2.9 e 1.5.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 dovrebbe applicarsi all’avena non trasformata con il tegumento, anche se il tegumento non è commestibile.

    (7)

    Il regolamento (UE) 2023/915 mira a stabilire tenori massimi di contaminanti per i cereali non trasformati immessi sul mercato nella fase immediatamente precedente alla prima trasformazione. L’attuale formulazione, che non è sufficientemente precisa, dovrebbe pertanto essere rettificata nelle voci pertinenti della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

    (8)

    Per quanto riguarda l’ocratossina A, al punto 1.2.10 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è stabilito un tenore massimo per i prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei prodotti elencati in altre voci, e per i cereali immessi sul mercato per il consumatore finale. Il punto in questione manca di chiarezza. Per evitare malintesi, il punto in questione dovrebbe essere rettificato in modo da chiarire che la dicitura «immessi sul mercato per il consumatore finale» si riferisce solo a «cereali» e non a «prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati».

    (9)

    I prodotti a base di riso sono esclusi da alcuni alimenti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915. Al fine di chiarire l’ambito di applicazione di tale esclusione, la proporzione di prodotti a base di riso dovrebbe essere definita nei punti pertinenti della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

    (10)

    Per quanto riguarda lo zearalenone, al punto 1.5.3 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è stabilito un tenore massimo per i cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, la farina di cereali, la semola, la crusca e il germe come prodotti finali immessi sul mercato per il consumatore finale, ad eccezione dei prodotti elencati in altre voci. Il punto in questione manca di chiarezza. Per evitare malintesi, il punto in questione dovrebbe essere rettificato per chiarire che la dicitura «immessi sul mercato per il consumatore finale» si riferisce solo a «cereali, crusca e germe» e non a «farina di cereali e semola».

    (11)

    La formulazione dell’eccezione, di cui al punto 2.3.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915, relativa ai tenori massimi di acido cianidrico nei semi oleosi destinati alla pressatura e alla raffinazione di olio dovrebbe essere allineata alla formulazione dell’eccezione relativa ai tenori massimi di aflatossine nelle arachidi e in altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati di cui al punto 1.1.4 di tale tabella. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il punto 2.3.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

    (12)

    Per risolvere eventuali ambiguità e migliorare l’applicazione dei tenori massimi di diossine e policlorobifenili (PCB) in alcuni prodotti di origine animale, è opportuno rettificare la formulazione delle osservazioni relative a tali prodotti nella sezione 4 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

    (13)

    Al fine di garantire un’applicazione coerente dei tenori massimi di diossine e PCB nei cervi, al punto 4.1.1.8 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è opportuno aggiungere un chiarimento relativo alla specie animale da cui provengono le carni.

    (14)

    Vi sono state incoerenze nell’applicazione dei tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici in alcuni prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia stabiliti dal regolamento (UE) 2023/915. Per evitare tali incoerenze, è opportuno operare una distinzione tra i prodotti immessi sul mercato in polvere e i prodotti immessi sul mercato allo stato liquido.

    (15)

    La decorticazione è l’operazione che consiste nel rimuovere il tegumento di un seme ed è considerata quale parte del processo di pulizia. Per evitare che la decorticazione possa essere considerata quale parte della prima trasformazione, è opportuno rettificare di conseguenza la nota 6 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

    (16)

    È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.

    (17)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all’allegato, parte A, del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/915 è rettificato conformemente all’allegato, parte B, del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj.

    (2)  Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).

    (3)  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/401/oj ).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 (GU L, 2023/2782 del 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine vegetali negli alimenti e che abroga il regolamento (UE) 2015/705 (GU L, 2023/2783 del 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2783/oj).


    ALLEGATO

    PARTE A

    L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:

    1.

    nella tabella, sezione 1 (Micotossine), alla voce relativa agli sclerozi della Claviceps spp. e agli alcaloidi della Claviceps spp., il punto 1.8.1 è sostituito dal seguente:

    «1.8.1

    Sclerozi della Claviceps spp.

    Tenore massimo (g/kg)

    Osservazioni

     

     

     

    Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati immessi sul mercato per la prima trasformazione (6).

    Qualora la spazzolatura (6) debba essere effettuata in presenza di sclerozi della Claviceps spp., i cereali devono essere prima sottoposti a una fase di pulizia.»

    2.

    nella tabella, sezione 1 (Micotossine), alla voce relativa alle tossine T-2 e HT-2, il punto 1.9.5 è sostituito dal seguente:

    «1.9.5

    Prodotti da forno contenenti almeno il 75 % di prodotti di macinazione dell’avena

    100

    Compresi i piccoli prodotti da forno.»

    3.

    nella tabella, sezione 2 (Tossine vegetali), alla voce relativa agli alcaloidi tropanici, il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:

    «2.2.1

    Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) contenenti miglio, sorgo, grano saraceno, granturco o relativi prodotti derivati

    1,0

    1,0

    I prodotti derivati si riferiscono ai prodotti contenenti almeno l’80 % di tali prodotti a base di cereali.

    Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.»

    4.

    nella tabella, sezione 2 (Tossine vegetali), alla voce relativa all’acido cianidrico, compreso l’acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici, il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente:

    «2.3.2

    Semi di lino interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale

    150

    Il tenore massimo non si applica ai semi di lino interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale in piccole quantità laddove l’avvertenza «Da consumarsi previa cottura. Non consumare crudi!» figura nel campo visivo principale dell’etichetta (utilizzando la dimensione dei caratteri specifica) (11). I semi di lino interi, macinati, moliti, frantumati, tritati che presentano l’avvertenza devono rispettare il tenore massimo di cui al punto 2.3.1.».

    PARTE B

    L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è così rettificato:

    1.

    nella tabella, sezione 1 (Micotossine), alla voce relativa all’ocratossina A, i punti 1.2.9 e 1.2.10 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.2.9

    Chicchi di cereali non trasformati

    5,0

    Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati (nel caso dell’avena, chicchi con tegumento) immessi sul mercato per la prima trasformazione (6).

    1.2.10

    Cereali immessi sul mercato per il consumatore finale

    Prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 e 1.2.24

    3,0

    Compresi i prodotti trasformati a base di cereali.

    I prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati si riferiscono ai prodotti contenenti almeno l’80 % di prodotti a base di cereali.»

    2.

    nella tabella, sezione 1 (Micotossine), la voce relativa al deossinivalenolo è così rettificata:

    a)

    il punto 1.4.7 è sostituito dal seguente:

    «1.4.7

    Prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione

    400

    Ad eccezione dei prodotti a base di riso (i prodotti di cui il riso o i prodotti trasformati a base di riso sono gli unici ingredienti cerealicoli).

    Compresi i piccoli prodotti da forno.»;

    b)

    i punti 1.4.9 e 1.4.10 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.4.9

    Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

    150

    Ad eccezione dei prodotti a base di riso (i prodotti di cui il riso o i prodotti trasformati a base di riso sono gli unici ingredienti cerealicoli).

    Il tenore massimo si applica alla materia secca (5) del prodotto come immesso sul mercato.

    1.4.10

    Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

    150

    Ad eccezione dei prodotti a base di riso (i prodotti di cui il riso o i prodotti trasformati a base di riso sono gli unici ingredienti cerealicoli).

    Il tenore massimo si applica alla materia secca (5) del prodotto come immesso sul mercato.»

    3.

    nella tabella, sezione 1 (Micotossine), la voce relativa allo zearalenone è così rettificata:

    a)

    i punti da 1.5.1 a 1.5.4 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.5.1

    Chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.5.2

    100

    Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati destinati alla molitura ad umido e del riso.

    Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati (nel caso dell’avena, chicchi con tegumento) immessi sul mercato per la prima trasformazione (6).

    1.5.2

    Chicchi di granturco non trasformati

    350

    Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati per i quali è chiaro, attraverso ad esempio l’etichettatura o la destinazione, che sono destinati unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido).

    Il tenore massimo si applica ai chicchi di granturco non trasformati immessi sul mercato per la prima trasformazione (6).

    1.5.3

    Cereali, crusca e germe immessi sul mercato per il consumatore finale

    Farina di cereali e semola

    Ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.8

    75

    Ad eccezione del riso e dei prodotti a base di riso (i prodotti di cui il riso o i prodotti trasformati a base di riso sono gli unici ingredienti cerealicoli).

    1.5.4

    Pane, prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.5.5

    50

    Ad eccezione dei prodotti a base di riso (i prodotti di cui il riso o i prodotti trasformati a base di riso sono gli unici ingredienti cerealicoli).

    Compresi i piccoli prodotti da forno.»

    b)

    il punto 1.5.8 è sostituito dal seguente:

    «1.5.8

    Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

    20

    Ad eccezione dei prodotti a base di riso (i prodotti di cui il riso o i prodotti trasformati a base di riso sono gli unici ingredienti cerealicoli).

    Il tenore massimo si applica alla materia secca (5) del prodotto come immesso sul mercato.»

    4.

    nella tabella, sezione 1 (Micotossine), alla voce relativa alle fumonisine, il punto 1.6.1 è sostituito dal seguente:

    «1.6.1

    Chicchi di granturco non trasformati

    4 000

    Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati per i quali è chiaro, attraverso ad esempio l’etichettatura o la destinazione, che sono destinati unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido).

    Il tenore massimo si applica ai chicchi di granturco non trasformati immessi sul mercato per la prima trasformazione (6).»

    5.

    nella tabella, sezione 1 (Micotossine), la voce relativa alle tossine T-2 e HT-2 è così rettificata:

    a)

    il punto 1.9.4. è sostituito dal seguente:

    «1.9.4

    Prodotti da forno, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.9.5, pasta alimentare, merende a base di cereali e cereali da colazione, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.9.6, 1.9.7 e 1.9.8

    20

    Ad eccezione dei prodotti a base di riso (i prodotti di cui il riso o i prodotti trasformati a base di riso sono gli unici ingredienti cerealicoli).

    Compresi i piccoli prodotti da forno.

    Con il termine «pasta alimentare» si intende la pasta alimentare (secca) con un contenuto di acqua di circa il 12 %.»

    b)

    i punti 1.9.9 e 1.9.10 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.9.9

    Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

    10

    Ad eccezione dei prodotti a base di riso (i prodotti di cui il riso o i prodotti trasformati a base di riso sono gli unici ingredienti cerealicoli).

    Il tenore massimo si applica alla materia secca (5) del prodotto come immesso sul mercato.

    1.9.10

    Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

    10

    Ad eccezione dei prodotti a base di riso (i prodotti di cui il riso o i prodotti trasformati a base di riso sono gli unici ingredienti cerealicoli).

    Il tenore massimo si applica alla materia secca (5) del prodotto come immesso sul mercato.»

    6.

    nella tabella, sezione 2 (Tossine vegetali), alla voce relativa agli alcaloidi tropanici, i punti da 2.2.2 a 2.2.4 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.2.2

    Chicchi di miglio e di sorgo non trasformati

    5,0

    Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati immessi sul mercato per la prima trasformazione (6).

    2.2.3

    Chicchi di granturco non trasformati

    15

    Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati per i quali è chiaro, attraverso ad esempio l’etichettatura o la destinazione, che sono destinati unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido) e dei chicchi di granturco non trasformati per pop corn.

    Il tenore massimo si applica ai chicchi di granturco non trasformati immessi sul mercato per la prima trasformazione (6).

    2.2.4

    Chicchi di grano saraceno non trasformati

    10

    Il tenore massimo si applica ai chicchi di grano saraceno non trasformati immessi sul mercato per la prima trasformazione (6).»

    7.

    nella tabella, sezione 2 (Tossine vegetali), alla voce relativa all’acido cianidrico, compreso l’acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici, il punto 2.3.1 è sostituito dal seguente:

    «2.3.1

    Semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati non immessi sul mercato per il consumatore finale

    250

    Il tenore massimo non si applica ai semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati, purché i semi oleosi pressati restanti non siano immessi sul mercato come alimenti. Nel caso in cui i semi oleosi pressati restanti siano immessi sul mercato come alimenti, si applica il tenore massimo tenendo conto dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2.»;

    8.

    nella tabella, sezione 4 (Inquinanti organici persistenti alogenati), la voce relativa a diossine e PCB è rettificata come segue:

    a)

    il punto 4.1.1. è sostituito dal seguente:

    «4.1.1

    Carni e prodotti a base di carne, ad eccezione delle frattaglie commestibili e dei prodotti di cui ai punti 4.1.3 e 4.1.4 (2)

     

     

     

    Il tenore massimo espresso in rapporto al grasso non si applica agli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi. Per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi, il tenore massimo si applica in funzione del prodotto.

    Il tenore massimo è calcolato utilizzando la formula seguente:

    tenore massimo espresso in funzione del prodotto per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso (per questi alimenti) × 0,02.»

    b)

    il punto 4.1.1.8 è sostituito dal seguente:

    «4.1.1.8

    di cervidi

    3,0 pg/g di grasso

    7,5 pg/g di grasso

    -"

     

    c)

    i punti 4.1.11 e 4.1.12 sono sostituiti dai seguenti:

    «4.1.11

    Latte crudo (2) e prodotti lattiero caseari (2)

    2,0 pg/g di grasso

    4,0 pg/g di grasso

    40 ng/g di grasso

    Compreso il grasso del burro.

    Il tenore massimo espresso in rapporto al grasso non si applica agli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi. Per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi, il tenore massimo si applica in funzione del prodotto.

    Il tenore massimo è calcolato utilizzando la formula seguente:

    tenore massimo espresso in funzione del prodotto per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso (per questi alimenti) × 0,02.

    4.1.12

    Uova e ovoprodotti, ad eccezione delle uova di oche (2)

    2,5 pg/g di grasso

    5,0 pg/g di grasso

    40 ng/g di grasso

    Il tenore massimo espresso in rapporto al grasso non si applica agli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi. Per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi, il tenore massimo si applica in funzione del prodotto.

    Il tenore massimo è calcolato utilizzando la formula seguente:

    tenore massimo espresso in funzione del prodotto per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso (per questi alimenti) × 0,02.»

    9.

    nella tabella, sezione 5 (Contaminanti da processo), la voce relativa agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) è così rettificata:

    a)

    il punto 5.1.13 è sostituito dal seguente:

    «5.1.13

    Formule per lattanti, formule di proseguimento (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4)

     

     

    Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

    5.1.13.1

    immesse sul mercato in polvere

    1,0

    1,0

     

    5.1.13.2

    immesse sul mercato allo stato liquido

    1,0

    1,0»

     

    b)

    il punto 5.1.15 è sostituito dal seguente:

    «5.1.15

    Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

     

     

    Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

    5.1.15.1

    immessi sul mercato in polvere

    1,0

    1,0

     

    5.1.15.2

    immessi sul mercato allo stato liquido

    1,0

    1,0»

     

    10.

    nella tabella, la nota a piè di pagina 6 è sostituita dalla seguente:

    «(6)

    Per “prima trasformazione” si intendono tutti i trattamenti fisici o termici dei chicchi, diversi dall’essiccazione. La pulizia, comprese le procedure di spazzolatura, cernita (cernita per colore, se opportuno) ed essiccazione, non sono considerate “prima trasformazione” se l’intero chicco rimane intatto dopo la pulizia e la cernita. Per “spazzolatura” si intende la pulizia dei cereali spazzolandoli e/o strofinandoli vigorosamente e nel rimuovere le polveri (ad esempio mediante aspirazione). La spazzolatura può essere seguita da una cernita per colore prima della molitura.».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1756/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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