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Document 32024R0989

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 della Commissione, del 2 aprile 2024, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2025, il 2026 e il 2027, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731

    C/2024/1939

    GU L, 2024/989, 3.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/989/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/2025

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/989/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/989

    3.4.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/989 DELLA COMMISSIONE

    del 2 aprile 2024

    relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2025, il 2026 e il 2027, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Tale programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti, l’ultimo dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 della Commissione (3).

    (2)

    Nell’Unione i principali componenti della dieta delle persone sono costituiti da 30/40 prodotti. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, gli antiparassitari in tali prodotti devono essere monitorati nell’arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.

    (3)

    L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari (4). Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti, sarebbe possibile stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all’1 % con un margine di errore dello 0,75 %. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in rapporto ai dati demografici, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto.

    (4)

    Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati delle analisi dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione.

    (5)

    In linea con il documento di lavoro SANTE sulla somma dei LOQ in caso di definizioni di residui complessi (5), qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.

    (6)

    Al fine di garantire una trasmissione armonizzata delle informazioni sui risultati delle analisi dei residui di antiparassitari da parte degli Stati membri che consenta all’Autorità di ottenere risultati comparabili, è opportuno che gli Stati membri si avvalgano di orientamenti concordati, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e gli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche».

    (7)

    Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione (6), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

    (8)

    È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (7), all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (8) e all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (9), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

    (9)

    Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, poiché è possibile che non tutti gli Stati membri dispongano dei metodi analitici convalidati richiesti, gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare agli obblighi di analisi trasmettendo i campioni ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

    (10)

    Al fine di concedere all’Autorità tempo sufficiente per valutare e raccogliere i risultati comunicati, gli Stati membri dovrebbero trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente.

    (11)

    Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione tra programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2024.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli Stati membri (10) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

    Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare e gli orientamenti applicabili per il controllo analitico della qualità sono stabiliti nell’allegato II.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri scelgono il lotto da sottoporre a campionamento in modo casuale.

    La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, deve essere conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

    2.   Gli Stati membri analizzano tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

    3.   Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri analizzano i campioni per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.

    Articolo 3

    Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2025, 2026 e 2027 rispettivamente entro il 31 agosto 2026, 2027 e 2028 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.

    Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), i risultati delle analisi sono comunicati in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

    Articolo 4

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 è abrogato.

    Esso si applica tuttavia fino al 1o settembre 2025 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2024.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2025.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1213/oj).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 della Commissione, del 3 aprile 2023, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2024, il 2025 e il 2026, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 (GU L 95 del 4.4.2023, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/731/oj).

    (4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Pesticide Monitoring Program: Design Assessment». EFSA Journal 2015;13(2):4005.

    (5)  SANCO/12574/2014, «Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions».

    (6)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/63/oj).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/127/oj).

    (8)  Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/128/oj).

    (9)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/125/oj).

    (10)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2, sezione 24, di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


    ALLEGATO I

    PARTE A

    Prodotti  (1) di origine vegetale  (2) da sottoporre a campionamento nel 2025, 2026 e 2027

    2025

    2026

    2027

    (c)

    (a)

    (b)

    (0130010) Mele (3)

    (0110020) Arance dolci (3)

    (0151000) Uve da tavola (3)

    (0152000) Fragole (3)

    (0130020) Pere (3)

    (0163020) Banane (3)

    (0140030) Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili (3)

    (0162010) Kiwi (3)

    (0110010) Pompelmi (3)

    Vino (rosso o bianco) da (0151020) uve da vino (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino).

    (0241020) Cavolfiori (3)

    (0231030) Melanzane (3)

    (0251020) Lattughe (3)

    (0220020) Cipolle (3)

    (0241010) Cavoli broccoli (3)

    (0242020) Cavoli cappucci (3)

    (0213020) Carote (3)

    (0233010) Meloni (3)

    (0231010) Pomodori (3)

    (0211000) Patate (3)

    (0280010) Funghi coltivati (3)

    (0252010) Spinaci (3)

    (0300010) Fagioli (secchi) (3)

    (0231020) Peperoni (3)

    (0500050) Chicchi di avena (4)  (5)

    (0500070) Chicchi di segale (5)

    (0500090) Chicchi di frumento (5)

    (0500010) Chicchi d’orzo (5)  (6)

    (0500060) Riso bruno (riso decorticato), definito come riso in seguito all’asportazione delle glumelle dal risone (7)

    Olio di oliva vergine da (0402010) olive da olio (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l’olio, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati).

    PARTE B

    Prodotti  (8) di origine animale  (9) da sottoporre a campionamento nel 2025, 2026 e 2027

    2025

    2026

    2027

    (e)

    (f)

    (d)

    (1020010) Latte vaccino (10)

    (1016020) Grasso di pollame (11)  (12)

    (1012020) Grasso bovino (11)  (12)

    (1011020) Grasso suino (11)  (12)

    (1012030) Fegato bovino (11)

    (1030010) Uova di gallina (11)  (13)

    PARTE C

    Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine vegetale

     

    2025

    2026

    2027

    Osservazioni

    2,4-D

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2026 in e su arance dolci, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi; nel 2027 in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli.

    2-Fenilfenolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Abamectina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Acefato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Acetamiprid

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Aclonifen

     

    (a)

     

    Da analizzare nel 2026 solo in e su carote.

    Acrinatrina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Aldicarb

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Aldrin e dieldrin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ametoctradin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Azinfos-metile

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Azossistrobina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Bifentrin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Bifenil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Bitertanolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Boscalid

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ione bromuro

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su lattughe e pomodori; nel 2026 in e su riso bruno; nel 2027 in e su peperoni.

    Bromopropilato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Bupirimato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Buprofezin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Captano

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Carbaril

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Carbendazim e benomil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Carbofurano

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Clorantraniliprolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Clorfenapir

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Clormequat

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su pomodori, avena e orzo; nel 2026 in e su carote, pere, segale e riso bruno; nel 2027 in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e frumento.

    Clorotalonil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Clorprofam

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Clorpirifos

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Clorpirifos metile

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Clofentezina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Clopiralid

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Clothianidin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Composti del rame

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Cyantraniliprole

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ciazofamid

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ciflufenamid

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Cyflumetofen

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ciflutrin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Cimoxanil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Cipermetrina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ciproconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ciprodinil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ciromazina

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su lattughe e pomodori; nel 2026 in e su patate, cipolle e carote; nel 2027 in e su melanzane, peperoni, meloni e funghi coltivati.

    Deltametrina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Diazinon

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Diclorvos

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Dicloran

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Dicofol

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Dietofencarb

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Difenoconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Diflubenzuron

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Dimetoato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Dimetomorf

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Diniconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Difenilammina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ditianon

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su mele e pesche; nel 2026 in e su pere e riso bruno; nel 2027 in e su uve da tavola.

    Ditiocarbammati

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d’oliva, vino e cipolle.

    Dodina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Endosulfan

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Epossiconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Etefon

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su mele, pesche, pomodori e vino; nel 2026 in e su arance dolci e pere; nel 2027 in e su peperoni, frumento e uve da tavola.

    Etion

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Etirimol

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Etofenprox

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Etossazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ossido di etilene

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su orzo e avena; nel 2026 in e su fagioli (secchi), segale e riso bruno; nel 2027 in e su frumento.

    Famoxadone

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenamidone

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenamifos

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenarimol

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenazaquin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenbuconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenbutatin ossido

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino; nel 2026 in e su arance dolci e pere; nel 2027 in e su melanzane, pompelmi, peperoni e uve da tavola.

    Fenexamide

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenitrotion

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenoxicarb

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenpropatrin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenpropidin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenpropimorf

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenpirazamina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenpirossimato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fention

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fenvalerato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fipronil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Flonicamid

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fluazifop-P

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2026 in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote; nel 2027 in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni e frumento.

    Flubendiamide

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fludioxonil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Flufenoxuron

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fluopicolide

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fluopyram

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Flupyradifurone

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fluquinconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Flusilazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Flutriafol

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fluxapyroxad

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Folpet

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Formetanato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fosetil-Al

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fostiazate

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Glufosinato-ammonio

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Glifosato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Alossifop incluso alossifop-P

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su fragole e cavoli cappucci; nel 2026 in e su fagioli secchi; nel 2027 in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni e frumento.

    Esaconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Exitiazox

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Imazalil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Imidacloprid

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Indoxacarb

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Iprodione

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Iprovalicarb

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Isocarbofos

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Isoprotiolano

     

    (a)

     

    Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno.

    Kresoxim-metile

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Lambda-cialotrina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Linuron

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Lufenurone

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Malation

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Idrazide maleica

     

    (a)

     

    Da analizzare nel 2026 solo in e su cipolle e patate.

    Mandipropamide

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Mepanipirim

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Mepiquat

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su orzo e avena; nel 2026 in e su pere, segale e riso bruno; nel 2027 in e su funghi coltivati e frumento.

    Metaflumizone

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Metalaxil e metalaxil-M

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Metamidofos

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Metidation

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Metiocarb

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Metomil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Metossifenozide

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Metrafenone

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Monocrotofos

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Miclobutanil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Nicotina

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su mele, lattughe e pomodori; nel 2026 in e su cipolle e patate; nel 2027 in e su uve da tavola.

    Ometoato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Oxadixil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Oxamil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Ossidemeton-metile

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Paclobutrazol

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Paration metile

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Penconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Pencicuron

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Pendimetalin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Permetrina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Fosmet

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Pirimicarb

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Pirimifos-metile

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Procloraz

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Procimidone

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Profenofos

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Propamocarb

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattughe, pomodori e orzo; nel 2026 in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate; nel 2027 in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni e frumento.

    Propargite

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Propiconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Propizamide

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Proquinazid

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Prosulfocarb

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Protioconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2026 in e su carote, cipolle, segale e riso bruno; nel 2027 in e su peperoni e frumento.

    Pimetrozina

    (c)

     

    (b)

    Da analizzare nel 2025 solo in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. Non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2026. Da analizzare nel 2027 solo in e su melanzane, meloni e peperoni.

    Piraclostrobin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Piridaben

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Pyridalyl

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Pirimetanil

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Piriproxifen

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Quinoxifen

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Spinetoram

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Spinosad

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Spirodiclofen

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Spiromesifen

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Spiroxamina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Spirotetrammato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Sulfoxaflor

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tau-fluvalinato

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tebuconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tebufenozide

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tebufenpirad

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Teflubenzurone

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Teflutrin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Terbutilazina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tetraconazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tetradifon

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tiabendazolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tiacloprid

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Thiamethoxam

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tiodicarb

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tiofanato metile

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Tolclofos-metile

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Triadimefon

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Triadimenol

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Triazofos

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Triciclazolo

     

    (a)

     

    Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno.

    Triflossistrobina

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Triflumizolo

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Triflumuron

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Vinclozolin

    (c)

    (a)

    (b)

     

    Zoxamide

    (c)

    (a)

    (b)

     

    PARTE D

    Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine animale

     

    2025

    2026

    2027

    Osservazioni

    Aldrin e dieldrin

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Bifentrin

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Clordano

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Clormequat

    (e)

    (f)

     

    Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino; nel 2026 in e su fegato bovino.

    Clorpirifos

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Clorpirifos metile

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Composti del rame

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Cipermetrina

    (e)

    (f)

    (d)

     

    DDT

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Deltametrina

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Diazinon

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Endosulfan

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Famoxadone

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Fenvalerato

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Fipronil

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Glufosinato-ammonio

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Glifosato

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Eptacloro

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Esaclorobenzene

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Esaclorocicloesano (HCH, isomero alfa)

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Esaclorocicloesano (HCH, isomero beta)

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Indoxacarb

    (e)

     

     

    Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino.

    Lindano

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Mepiquat

    (e)

    (f)

     

    Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino; nel 2026 in e su fegato bovino.

    Metossicloro

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Paration

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Pendimetalin

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Permetrina

    (e)

    (f)

    (d)

     

    Pirimifos-metile

    (e)

    (f)

    (d)

     


    (1)  Codici di prodotto secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (2)  Le parti dei prodotti grezzi cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, salvo indicazione contraria.

    (3)  Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

    (4)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena, la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d’orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi d’orzo.

    (5)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo, è possibile analizzare anche la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione.

    (6)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d’orzo, la parte del numero di campioni di chicchi d’orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d’orzo e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi di avena.

    (7)  Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare se si è analizzato il riso decorticato o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione.

    (8)  Codici di prodotto secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (9)  Le parti dei prodotti grezzi cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, salvo indicazione contraria.

    (10)  Devono essere analizzati il latte fresco (non trasformato) come pure il latte congelato, pastorizzato, riscaldato, sterilizzato o filtrato.

    (11)  Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

    (12)  La carne può anche essere sottoposta a campionamento conformemente alla tabella 3 dell’allegato della direttiva 2002/63/CE.

    (13)  Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.


    ALLEGATO II

    Numero di campioni e orientamenti per il controllo analitico della qualità di cui all’articolo 1

    A   NUMERO DI CAMPIONI

    1)

    Il numero minimo di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell’allegato I (per anno per prodotto) è il seguente:

     

     

     

     

     

    BE

    15

     

    LT

    12

    BG

    15

     

    LU

    12

    CZ

    15

     

    HU

    15

    DK

    12

     

    MT

    12

    DE

    106

     

    NL

    20

    EE

    12

     

    AT

    15

    IE

    12

     

    PL

    51

    EL

    15

     

    PT

    15

    ES

    55

     

    RO

    22

    FR

    78

     

    SI

    12

    HR

    12

     

    SK

    12

    IT

    75

     

    FI

    12

    CY

    12

     

    SE

    15

    LV

    12

     

    UK(NI) (1)

    12

    NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683

    2)

    Oltre a quanto indicato al punto 1), ciascuno Stato membro preleva e analizza quanto segue:

    2025

    2026

    2027

    10 campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali

    5 campioni di formule per lattanti e 5 campioni di formule di proseguimento

    10 campioni di alimenti per bambini a base di cereali

    3)

    I campioni di prodotti dell’agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

    B.   ORIENTAMENTI PER IL CONTROLLO ANALITICO DELLA QUALITÀ

    1)

    Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 1) della parte A. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

    Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze.

    2)

    Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono trasmettere i campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 1) della parte A ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi analitici convalidati richiesti.

    3)

    Gli orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi (2) sono pubblicati sul sito web della Commissione.

    (1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2, sezione 24, di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

    (2)  Documento SANTE/11312/2021 v2.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/989/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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