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Document 32024R0908

    Regolamento delegato (UE) 2024/908 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi permanenti di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

    C/2024/148

    GU L, 2024/908, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/908/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/908/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/908

    20.3.2024

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/908 DELLA COMMISSIONE

    del 17 gennaio 2024

    che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi permanenti di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 4, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce dieci gruppi di esperti scientifici che formulano i pareri scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze. Tra tali gruppi figura il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici.

    (2)

    A causa dei continui sviluppi tecnici e scientifici che aumentano la complessità del processo di valutazione del rischio e della necessità di adottare ogni anno un elevato numero di pareri scientifici, il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici incontra difficoltà nella gestione del proprio carico di lavoro, anche per quanto riguarda le competenze necessarie.

    (3)

    Di conseguenza, il 1o agosto 2023 l’Autorità ha presentato alla Commissione la richiesta di suddividere il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici in due gruppi di esperti di nuova costituzione. L’obiettivo di questa suddivisione è rispondere alle richieste pendenti di pareri scientifici nel settore degli enzimi alimentari in considerazione dell’aumento del carico di lavoro e della complessità scientifica e tecnica del processo di valutazione del rischio, al fine, tra l’altro, di sostenere il lavoro della Commissione relativo all’istituzione dell’elenco dell’Unione degli enzimi alimentari autorizzati, continuando nel contempo a lavorare su questioni relative ai materiali a contatto con gli alimenti.

    (4)

    La creazione di questi due nuovi gruppi è intesa a migliorare l’efficienza operativa e l’efficacia del lavoro scientifico dell’Autorità tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici nei rispettivi settori. I lavori dei nuovi gruppi di esperti dovrebbero riguardare in modo specifico i settori degli enzimi alimentari e dei materiali a contatto con gli alimenti e richiederanno competenze più approfondite da parte degli esperti che li compongono, promuovendo nel contempo una distribuzione efficiente del carico di lavoro.

    (5)

    È pertanto opportuno e necessario suddividere il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici in due nuovi gruppi denominati rispettivamente «gruppo di esperti scientifici sugli enzimi alimentari» e «gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti». La valutazione dei coadiuvanti tecnologici potrebbe rientrare nella responsabilità di entrambi i nuovi gruppi di esperti, a seconda della natura del coadiuvante tecnologico in esame e del suo uso previsto. Non è pertanto necessario includere specificamente il riferimento ai coadiuvanti tecnologici nelle denominazioni dei gruppi di esperti di nuova costituzione, al fine di garantire una flessibilità che consenta di assegnare la loro valutazione al gruppo più pertinente.

    (6)

    L’attuale mandato del gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici giungerà a scadenza il 30 giugno 2024. I due nuovi gruppi dovrebbero diventare operativi a partire dal 1o luglio 2024. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2024.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 178/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, il primo comma è così modificato:

    1)

    la lettera j) è sostituita dalla seguente:

    «j)

    il gruppo di esperti scientifici sugli enzimi alimentari;»

    2)

    è aggiunta la lettera k) seguente:

    «k)

    il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/908/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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