This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024R0891
Commission Regulation (EU) 2024/891 of 22 March 2024 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate in or on certain products
Regolamento (UE) 2024/891 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato in o su determinati prodotti
Regolamento (UE) 2024/891 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato in o su determinati prodotti
C/2024/1806
GU L, 2024/891, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/891/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/891 |
25.3.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/891 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2024
che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttivDa 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza bifenazato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
L’approvazione della sostanza attiva bifenazato è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/698 della Commissione (2). Non è stato possibile ultimare la valutazione del rischio delle colture commestibili per i consumatori, in quanto non sono state fornite le informazioni pertinenti necessarie per garantire la sicurezza per i consumatori né è stato possibile determinare la tossicità di un metabolita rilevante. Ciò è dovuto a lacune nei dati (3) che potrebbero avere un impatto sulla valutazione dei livelli di residui nelle diverse colture e alla mancanza di valori tossicologici di riferimento per il metabolita D3598 (bifenazato-diazene) compreso nella definizione del residuo. Il regolamento (UE) 2022/698 ha di conseguenza limitato l’uso della sostanza attiva bifenazato alle colture non commestibili in serre permanenti. |
(3) |
A norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli Stati membri possono decidere in merito alla durata dei periodi di tolleranza per la vendita, la distribuzione, lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso delle scorte esistenti del prodotto fitosanitario interessato. I periodi di tolleranza massimi concessi dagli Stati membri per il bifenazato scadono il 1o gennaio 2024 o prima di tale data. |
(4) |
Poiché l’uso di prodotti fitosanitari a base di bifenazato è approvato solo sulle colture non commestibili, è opportuno ridurre gli LMR stabiliti per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e inserirli nell’allegato V del regolamento, fissandoli al limite di determinazione («LD») una volta scaduti i periodi di tolleranza. Inoltre al fine di evitare dubbi, le note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative all’idrolisi dovrebbero essere soppresse. |
(5) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito agli LD appropriati. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi per i prodotti per i quali gli LMR sono fissati al limite di determinazione. |
(6) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Prima dell’applicazione dei nuovi LMR è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalle modifiche. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 ottobre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/698 della Commissione, del 3 maggio 2022, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva bifenazato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 130 del 4.5.2022, pag. 3).
(3) Conclusioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare «Updated peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bifenazate», EFSA Journal 2021;19(8):6818.
(4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II, la colonna relativa al bifenazato è soppressa; |
2) |
nell’allegato V è aggiunta la seguente colonna relativa al bifenazato: Allegato V Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/891/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)