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Document 32024R0848
Commission Regulation (EU) 2024/848 of 14 March 2024 amending Council Regulation (EC) No 297/95 as regards the adjustment of the fees of the European Medicines Agency to the inflation rate with effect from 1 April 2024
Regolamento (UE) 2024/848 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2024
Regolamento (UE) 2024/848 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2024
C/2024/1615
GU L, 2024/848, 15.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/848/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/848 |
15.3.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/848 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2024
recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2024
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12, quinto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali sono composte, in particolare, da un contributo dell’Unione e da tariffe pagate a tale Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti. |
(2) |
È opportuno rivedere e aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d’inflazione del 2023 pubblicato dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (3). Nel 2023 il tasso d’inflazione nell’Unione è stato del 3,4 %. |
(3) |
Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti, così adeguati, al centinaio di euro più vicino. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95. |
(5) |
Per motivi di certezza del diritto, il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1a aprile 2024. |
(6) |
Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l’aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2024. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 4, primo comma, «86 000 EUR» è sostituito da «88 900 EUR»; |
3) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 6, primo comma, «51 800 EUR» è sostituito da «53 600 EUR»; |
5) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:
|
6) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2024.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1a aprile 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/297/oj.
(2) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj).
(3) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/18343103/2-17012024-AP-EN.pdf/9d885442-f323-cdde-e149-17ed99a63a6f
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/848/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)