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Document 32024R0848

    Regolamento (UE) 2024/848 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2024

    C/2024/1615

    GU L, 2024/848, 15.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/848/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/848/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/848

    15.3.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/848 DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 2024

    recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2024

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12, quinto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali sono composte, in particolare, da un contributo dell’Unione e da tariffe pagate a tale Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

    (2)

    È opportuno rivedere e aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d’inflazione del 2023 pubblicato dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (3). Nel 2023 il tasso d’inflazione nell’Unione è stato del 3,4 %.

    (3)

    Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti, così adeguati, al centinaio di euro più vicino.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

    (5)

    Per motivi di certezza del diritto, il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1a aprile 2024.

    (6)

    Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l’aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2024. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

    1)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è così modificata:

    al primo comma, « 345 800 EUR» è sostituito da « 357 600 EUR»;

    al secondo comma, « 34 800 EUR» è sostituito da « 36 000 EUR»;

    al terzo comma, « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è così modificata:

    al primo comma, « 134 100 EUR» è sostituito da « 138 700 EUR»;

    al secondo comma, « 223 600 EUR» è sostituito da « 231 200 EUR»;

    al terzo comma, « 13 400 EUR» è sostituito da « 13 900 EUR»;

    al quarto comma, « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    iii)

    la lettera c) è così modificata:

    al primo comma, « 103 800 EUR» è sostituito da « 107 300 EUR»;

    al secondo comma, « 26 200 EUR e 77 900 EUR» è sostituito da « 27 100 EUR e 80 500 EUR»;

    al terzo comma, « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    alla lettera a), il primo comma è così modificato:

    « 3 900 EUR» è sostituito da « 4 000 EUR»;

    « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è così modificata:

    al primo comma, « 103 800 EUR» è sostituito da « 107 300 EUR»;

    al secondo comma, « 26 200 EUR e 77 900 EUR» è sostituito da « 27 100 EUR e 80 500 EUR»;

    c)

    al paragrafo 3, «17 000 EUR» è sostituito da «17 600 EUR»;

    d)

    al paragrafo 4, primo comma, «26 200 EUR» è sostituito da «27 100 EUR»;

    e)

    al paragrafo 5, «8 600 EUR» è sostituito da «8 900 EUR»;

    f)

    il paragrafo 6 è così modificato:

    i)

    al primo comma, «123 900 EUR» è sostituito da «128 100 EUR»;

    ii)

    al secondo comma, «30 800 EUR e 92 800 EUR» è sostituito da «31 800 EUR e 96 000 EUR»;

    2)

    all’articolo 4, primo comma, «86 000 EUR» è sostituito da «88 900 EUR»;

    3)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è così modificata:

    al primo comma, « 173 000 EUR» è sostituito da « 178 900 EUR»;

    al secondo comma, « 17 000 EUR» è sostituito da « 17 600 EUR»;

    al terzo comma, « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    il quarto comma è così modificato:

    « 86 000 EUR» è sostituito da « 88 900 EUR»;

    « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è così modificata:

    al primo comma, « 86 000 EUR» è sostituito da « 88 900 EUR»;

    al secondo comma, « 146 200 EUR» è sostituito da « 151 200 EUR»;

    al terzo comma, « 17 000 EUR» è sostituito da « 17 600 EUR»;

    al quarto comma, « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    il quinto comma è così modificato:

    « 43 300 EUR» è sostituito da « 44 800 EUR»;

    « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    iii)

    la lettera c) è così modificata:

    al primo comma, « 43 300 EUR» è sostituito da « 44 800 EUR»;

    al secondo comma, « 10 700 EUR e 32 600 EUR» è sostituito da « 11 100 EUR e 33 700 EUR»;

    al terzo comma, « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    alla lettera a), il primo comma è così modificato:

    « 3 900 EUR» è sostituito da « 4 000 EUR»;

    « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è così modificata:

    al primo comma, « 51 800 EUR» è sostituito da « 53 600 EUR»;

    al secondo comma, « 13 000 EUR e 39 100 EUR» è sostituito da « 13 400 EUR e 40 400 EUR»;

    al terzo comma, « 8 600 EUR» è sostituito da « 8 900 EUR»;

    c)

    al paragrafo 3, «8 600 EUR» è sostituito da «8 900 EUR»;

    d)

    al paragrafo 4, primo comma, «26 200 EUR» è sostituito da «27 100 EUR»;

    e)

    al paragrafo 5, «8 600 EUR» è sostituito da «8 900 EUR»;

    f)

    il paragrafo 6 è così modificato:

    i)

    al primo comma, «41 500 EUR» è sostituito da «42 900 EUR»;

    ii)

    al secondo comma, «10 200 EUR e 30 800 EUR» è sostituito da «10 500 EUR e 31 800 EUR»;

    4)

    all’articolo 6, primo comma, «51 800 EUR» è sostituito da «53 600 EUR»;

    5)

    all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:

    a)

    al primo comma, «86 000 EUR» è sostituito da «88 900 EUR»;

    b)

    al secondo comma, «26 200 EUR» è sostituito da «27 100 EUR»;

    6)

    l’articolo 8 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    al secondo comma, «103 800 EUR» è sostituito da «107 300 EUR»;

    ii)

    al terzo comma, «51 800 EUR» è sostituito da «53 600 EUR»;

    iii)

    al quarto comma, «26 200 EUR e 77 900 EUR» è sostituito da «27 100 EUR e 80 500 EUR»;

    iv)

    al quinto comma, «13 000 EUR e 39 100 EUR» è sostituito da «13 400 EUR e 40 400 EUR»;

    b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    al secondo comma, «345 800 EUR» è sostituito da «357 600 EUR»;

    ii)

    al terzo comma, «173 000 EUR» è sostituito da «178 900 EUR»;

    iii)

    al quinto comma, «3 900 EUR e 298 000 EUR» è sostituito da «4 000 EUR e 308 100 EUR»;

    iv)

    al sesto comma, «3 900 EUR e 149 200 EUR» è sostituito da «4 000 EUR e 154 300 EUR»;

    c)

    al paragrafo 3, primo comma, «8 600 EUR» è sostituito da «8 900 EUR».

    Articolo 2

    Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2024.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1a aprile 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/297/oj.

    (2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj).

    (3)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/18343103/2-17012024-AP-EN.pdf/9d885442-f323-cdde-e149-17ed99a63a6f


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/848/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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