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Document 32024R0450

Regolamento delegato (UE) 2024/450 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale e i criteri che deve soddisfare tale piano per essere approvato dall’autorità di risoluzione

C/2023/7109

GU L, 2024/450, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/450/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/450/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/450

7.2.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/450 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2023

che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale e i criteri che deve soddisfare tale piano per essere approvato dall’autorità di risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 38, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine della controparte centrale (CCP) a seguito dell’applicazione dei pertinenti strumenti di risoluzione è considerato realizzato se, al più tardi entro la fine del periodo di riorganizzazione aziendale, la CCP è in grado di soddisfare tutti i requisiti prudenziali e gli altri requisiti regolamentari pertinenti su base prospettica e se dispone di un modello di business che è economicamente sostenibile a lungo termine.

(2)

Il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe tenere conto dell’evento che ha portato l’autorità di risoluzione ad avviare l’azione di risoluzione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 («evento attivatore»). Il piano di riorganizzazione aziendale deve includere la diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno determinato tale evento, che costituiscono variabili importanti ai fini dell’elaborazione del piano di riorganizzazione aziendale e dell’individuazione delle opportune misure di riorganizzazione aziendale.

(3)

Il piano di riorganizzazione aziendale deve definire le misure previste per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP. Al fine di massimizzare le possibilità di conseguire gli obiettivi, è opportuno che esse siano adeguate ai servizi di compensazione della CCP, tengano conto delle condizioni economiche e dei mercati finanziari in cui la CCP si troverà ad operare, prendano in considerazione gli effetti sui pertinenti portatori di interessi della CCP e garantiscano tanto la continuità delle funzioni essenziali della CCP quanto il rispetto dei requisiti regolamentari. Per essere considerato credibile dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP sulla base di ipotesi realistiche e spiegare i motivi per cui alcune misure alternative sono state scartate dal piano di riorganizzazione aziendale.

(4)

Al pari della riorganizzazione aziendale, la pianificazione del risanamento mira a migliorare i risultati di un soggetto che si trova ad affrontare difficoltà economiche, individuando e affrontando le cause di tali difficoltà. Pertanto, per sfruttare appieno le sinergie tra i due tipi di pianificazione, nel considerare il ripristino della sostenibilità economica e la continuità dei servizi di compensazione della CCP, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe avvalersi delle informazioni contenute nel piano di risanamento, nella misura in cui tali informazioni siano pertinenti per il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine della CCP.

(5)

Il piano di riorganizzazione aziendale può comprendere, se del caso, misure volte alla riorganizzazione e alla ristrutturazione delle attività della CCP, modifiche del sistema operativo e dell’infrastruttura della CCP o modifiche della gestione dei rischi della CCP. Ai fini della pertinenza di ciascuna misura, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe includere una presentazione dettagliata, che tenga conto dell’impatto delle misure proposte sull’attività della CCP, sui partecipanti diretti e sui fornitori terzi e che dimostri in che modo tale misura ripristinerà la sostenibilità economica a lungo termine della CCP. In particolare, per dimostrare che la CCP continuerà a rispettare i requisiti organizzativi e prudenziali di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), eventuali modifiche della gestione dei rischi della CCP dovrebbero essere dettagliate e valutate nel piano di riorganizzazione aziendale.

(6)

Il piano di riorganizzazione aziendale può comprendere misure volte alla vendita o alla liquidazione di attività o di attività d’impresa della CCP. Per essere efficienti, tali misure dovrebbero essere accompagnate da una descrizione dettagliata delle attività d’impresa o delle attività che si intende vendere, del modo in cui la vendita ripristinerebbe la sostenibilità economica a lungo termine della CCP e dell’eventuale impatto sulla continuità operativa della CCP.

(7)

Per garantire la credibilità dell’attuazione, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe comprendere un calendario indicativo per l’attuazione di tutte le misure previste. Il calendario dovrebbe facilitare l’individuazione delle tappe principali del piano, comprese le fasi riguardanti la comunicazione con i portatori di interessi esterni.

(8)

Nel valutare se il piano di riorganizzazione aziendale ripristini la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto sia dei criteri relativi ai risultati in termini di sostenibilità economica che dei criteri relativi ai risultati finanziari, che sono complementari tra loro. I criteri relativi ai risultati in termini di sostenibilità economica dovrebbero aiutare a verificare che il piano di riorganizzazione aziendale sia coerente con le norme e i regolamenti interni della CCP e che consenta alla CCP di continuare a operare senza che ciò comporti rischi significativi per il sistema finanziario, rimanendo al contempo conforme a tutti i requisiti prudenziali e organizzativi applicabili. I criteri relativi ai risultati finanziari dovrebbero aiutare a verificare che il piano di riorganizzazione aziendale garantisca la sostenibilità finanziaria a lungo termine della CCP dopo la riorganizzazione, dal punto di vista sia operativo che economico.

(9)

Le fluttuazioni costituiscono una parte integrante del ciclo economico. I piani di riorganizzazione aziendale dovrebbero includere analisi di scenari alternativi che prevedano opportune modifiche delle principali ipotesi sottostanti per comprendere lo scenario più favorevole e quello meno favorevole. Ai fini della credibilità del piano di riorganizzazione aziendale, in sede di valutazione del piano l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero verificare che esso si basi su una serie di scenari completi e realistici che riflettano accuratamente il contesto di mercato della CCP e i suoi vincoli operativi e giuridici.

(10)

Ai fini della credibilità dell’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, in sede di valutazione del piano l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero accertarsi che sia l’alta dirigenza che i principali portatori di interessi abbiano una conoscenza sufficiente del piano di riorganizzazione aziendale. Poiché i principali portatori di interessi sono essenziali o determinanti per la CCP ai fini della prestazione di servizi di compensazione, essi dovrebbero comprendere i partecipanti diretti e i prestatori di servizi essenziali, compresi i fornitori di servizi di regolamento e i fornitori di piattaforme.

(11)

Ai fini dell’adeguatezza del piano di riorganizzazione aziendale, in sede di valutazione del piano l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero verificare che esso preservi le funzioni essenziali della CCP e tenga conto delle sue caratteristiche specifiche, tra cui la natura delle sue attività di compensazione, la struttura del mercato della compensazione e le interdipendenze con gli altri portatori di interessi, compresi i partecipanti diretti, le sedi di negoziazione o i prestatori di servizi essenziali. Nell’accertare che siano inclusi tutti i dettagli richiesti, l’autorità di risoluzione dovrebbe anche valutare se il piano di riorganizzazione aziendale sia sufficientemente conciso e chiaro da consentirne la rapida attuazione.

(12)

Ai fini della coerenza del piano di riorganizzazione aziendale, in sede di valutazione del piano l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero confrontare il piano di riorganizzazione aziendale con i piani aziendali precedenti della CCP, predisposti sulla base di proprie ipotesi di scenario invariato o conformemente a obblighi di legge o regolamentari.

(13)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano il piano di riorganizzazione aziendale che le CCP in risoluzione sono tenute a presentare dopo l’applicazione dello strumento della svalutazione e conversione. Per garantire la coerenza tra queste disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, è necessario che le CCP e le autorità di risoluzione abbiano una visione globale e un accesso unico ai rispettivi obblighi e diritti relativi ai piani di riorganizzazione aziendale. È pertanto opportuno includere le pertinenti norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 37, paragrafo 4, e all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23 in un unico regolamento.

(14)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(15)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ELEMENTI MINIMI DA INCLUDERE NEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Articolo 1

Fattori o circostanze che hanno portato la CCP al dissesto o al rischio di dissesto

La diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato la CCP al dissesto o al rischio di dissesto, di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 comprende tutti gli elementi seguenti:

a)

una descrizione dei fattori e delle circostanze, operando una chiara distinzione tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e i casi in cui sussiste una combinazione di entrambi;

b)

una valutazione dei presupposti e delle situazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23, qualora tali presupposti o situazioni abbiano contribuito direttamente o indirettamente a far ritenere che la CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto;

c)

una descrizione delle misure di risanamento e delle azioni di risoluzione adottate o applicate dalla CCP o dall’autorità di risoluzione prima della presentazione del piano di riorganizzazione aziendale.

Articolo 2

Descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare

1.   La descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare, di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23 comprende tutti gli elementi seguenti:

a)

una descrizione del modo in cui le misure che s’intende adottare sono adeguate ai punti di forza e di debolezza della CCP, in particolare in relazione ai servizi di compensazione forniti dalla CCP e al contesto economico e finanziario in cui la CCP si trova ad operare;

b)

una descrizione del modo in cui le misure che s’intende adottare tengono conto della diagnosi di cui all’articolo 1, che illustri in che misura esse siano derivate dai fattori e dalle circostanze individuati in tale analisi;

c)

una descrizione del modo in cui le misure che s’intende adottare hanno compreso misure precedentemente individuate nel piano di risanamento, qualora tali misure restino valide per la strategia della CCP volta a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine;

d)

una descrizione del modo in cui la CCP ha utilizzato le informazioni e le ipotesi pertinenti in relazione ai servizi di compensazione previsti, alla sostenibilità operativa e alla capacità previste, che tenga conto dei prestatori di servizi nonché dei soggetti e delle altre infrastrutture del mercato finanziario (FMI) collegati, compresa una descrizione del modo in cui la CCP, nell’elaborare ciascuna delle misure incluse nel piano di riorganizzazione aziendale e nel prevedere i risultati nell’ambito di ciascuna di esse al fine di garantire che siano adeguate all’obiettivo di ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, ha tenuto conto dell’effetto stimato delle misure previste sull’integrità del mercato e sulla stabilità finanziaria;

e)

una descrizione del modo in cui le misure sono collegate all’esito della diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto della CCP e all’evento che ha determinato l’attivazione del piano di risoluzione;

f)

una descrizione del modo in cui le misure che s’intende adottare tengono conto di quanto segue:

i)

gli effetti sostanziali sui partecipanti diretti e sui relativi clienti diretti e indiretti, nonché le interdipendenze con altre FMI e sedi di negoziazione collegate;

ii)

gli effetti sostanziali sul funzionamento della CCP, compresi gli insiemi di attività soggette a compensazione e i requisiti in materia di garanzie reali;

iii)

la necessità di assicurare la continuità dei dispositivi giuridici e tecnici della CCP;

iv)

le modifiche sostanziali che si prevede di apportare al piano di risanamento, nella misura in cui la CCP disponga di tali informazioni nella fase di pianificazione della riorganizzazione aziendale;

v)

la necessità di mantenere o ripristinare la conformità della CCP ai requisiti per l’autorizzazione a norma dell’articolo 16 e del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 e degli articoli 9, 31, 35, 36, 39 e 70 del regolamento (UE) 2021/23.

Ai fini del primo comma, il livello delle informazioni contenute nella descrizione delle diverse misure può variare a seconda della probabilità che tali misure siano adottate nell’ambito del piano di riorganizzazione aziendale.

2.   Le valutazioni e le ipotesi formulate per individuare le misure che s’intende adottare nell’ambito del piano di riorganizzazione aziendale, compresa l’analisi dei criteri relativi ai risultati in termini di sostenibilità economica e dei criteri relativi ai risultati finanziari di cui agli articoli 8 e 9, sono descritte e raffrontate ad appropriati parametri di riferimento settoriali per gli strumenti compensati e riflettono le previsioni macroeconomiche disponibili per la compensazione di tali strumenti.

3.   Il piano di riorganizzazione aziendale comprende un’analisi delle ipotesi alla base dello scenario più favorevole e di quello meno favorevole, nonché le misure scaturite da tali scenari. Il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine della CCP deve essere possibile in tutti gli scenari, anche se il periodo di attuazione, le misure che s’intende adottare e i risultati finanziari possono differire.

4.   Se nel piano di riorganizzazione aziendale sono incluse diverse misure che s’intende adottare per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, la descrizione di cui al paragrafo 1 comprende quanto segue:

a)

una giustificazione delle diverse misure, compresa una descrizione delle diverse ipotesi applicate;

b)

una descrizione del modo in cui ciascuna delle diverse misure ripristinerà, in modo congiunto o indipendente, la sostenibilità economica a lungo termine della CCP;

c)

una descrizione della gerarchia di applicazione delle misure.

5.   Il piano di riorganizzazione aziendale comprende una descrizione generale delle eventuali misure alternative che sono state scartate nel processo di elaborazione del piano di riorganizzazione aziendale.

Articolo 3

Riorganizzazione e ristrutturazione delle attività della CCP

Se le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare comprendono la riorganizzazione e la ristrutturazione delle attività della CCP di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la descrizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento comprende anche gli elementi seguenti:

a)

una descrizione dell’attività e del servizio di compensazione riorganizzati come si prevede che risultino dal piano di riorganizzazione aziendale;

b)

una spiegazione dei cambiamenti previsti e del loro contributo al conseguimento dell’obiettivo di riorganizzazione della CCP;

c)

una descrizione dell’impatto del piano di riorganizzazione aziendale sulle funzioni essenziali e sulle attività d’impresa principali della CCP, in particolare sulla capacità della CCP di continuare a fornire servizi di compensazione;

d)

una descrizione della misura in cui gli accordi di esternalizzazione coprono parte delle funzioni essenziali e delle attività d’impresa principali della CCP, indicando anche se un altro soggetto effettua la determinazione del prezzo e fornisce sistemi per la compensazione, il calcolo dei margini o altre parti essenziali dell’attività della CCP, e del modo in cui tali funzioni essenziali e attività d’impresa principali rimarranno operative;

e)

una descrizione del modo in cui il piano di riorganizzazione aziendale inciderà sui mercati in cui opera la CCP e sui servizi di compensazione da essa forniti;

f)

una descrizione delle modalità di funzionamento dell’attività e del servizio di compensazione modificati nel caso in cui la CCP abbia concluso accordi con terzi, compresi accordi di interoperabilità e accordi con prestatori di servizi, e della capacità della CCP di continuare a svolgere le sue funzioni e servizi essenziali laddove tale capacità dipenda dai suddetti soggetti;

g)

una presentazione dei cambiamenti previsti nell’organizzazione della CCP;

h)

una presentazione delle modifiche dell’assetto proprietario della CCP e di eventuali modifiche delle strutture degli incentivi dei dirigenti;

i)

se del caso, una presentazione delle modifiche in termini di governance, organizzazione e dipendenti della CCP.

Articolo 4

Modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura della CCP

Se le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare comprendono modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura della CCP di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, la descrizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento comprende gli elementi seguenti:

a)

una presentazione dei principali sistemi operativi e dell’infrastruttura individuati su cui inciderebbe il piano di riorganizzazione aziendale e delle modalità di tale impatto;

b)

una presentazione dei cambiamenti previsti nell’organizzazione della CCP;

c)

una presentazione delle modifiche dell’assetto proprietario della CCP e di eventuali modifiche delle strutture degli incentivi dei dirigenti;

d)

se del caso, una presentazione delle modifiche in termini di governance, organizzazione e dipendenti della CCP.

Articolo 5

Vendita di attività o di attività d’impresa

1.   Se le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare comprendono la vendita di attività o di attività d’impresa di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/23, la descrizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento comprende gli elementi seguenti:

a)

una descrizione delle misure, precisando quali attività d’impresa o attività pertinenti della CCP, e relative passività, diritti e obblighi, saranno liquidate o vendute, comprendente:

i)

una descrizione delle condizioni pertinenti per la liquidazione o la vendita;

ii)

il metodo di liquidazione o di vendita, comprese le ipotesi sottostanti e le possibili perdite attese;

iii)

la tempistica prevista;

iv)

eventuali finanziamenti o servizi forniti o ricevuti dalla CCP rimanente;

b)

se il ramo dell’attività d’impresa o la parte dell’attività rientra tra le funzioni essenziali o le attività d’impresa principali della CCP, una descrizione, nella misura in cui la CCP disponga di tali informazioni, delle modalità con cui tali funzioni essenziali o attività d’impresa principali possono essere separate, sul piano giuridico, operativo ed economico, dalle altre funzioni essenziali o non essenziali o attività d’impresa principali;

c)

se il ramo dell’attività d’impresa o la parte dell’attività rientra tra le funzioni essenziali o le attività d’impresa principali della CCP, una descrizione, nella misura in cui la CCP disponga di tali informazioni, dei possibili effetti sostanziali di tale separazione delle attività sui partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, sui relativi clienti diretti e indiretti, nonché sulle sedi di negoziazione e su altre FMI e CCP;

d)

se del caso e ove sia possibile individuarli, una descrizione degli effetti sostanziali della liquidazione o della vendita delle pertinenti attività d’impresa o attività e posizioni della CCP sui seguenti elementi:

i)

gli insiemi di attività soggette a compensazione, le operazioni o gli accordi giuridici per i partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, per i relativi clienti diretti e indiretti;

ii)

il calcolo dei requisiti in materia di garanzie reali, in particolare i margini di variazione, e sul modo in cui tale liquidazione o vendita potrebbe incidere in modo sostanziale sulle garanzie richieste dai partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, dai relativi clienti diretti e indiretti;

iii)

il prezzo dell’allocazione e della cessione di tali posizioni e operazioni a un’altra CCP;

iv)

una spiegazione del processo di portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei partecipanti diretti e dei clienti della CCP a un’altra CCP, ove previsto, e una descrizione delle probabilità che tale portabilità abbia esito positivo e delle misure atte a facilitarla che s’intende adottare;

v)

una descrizione degli elementi seguenti:

i)

le modalità con cui la CCP tiene aggiornati i dati pertinenti riguardanti le posizioni nei conti omnibus e separati dei clienti durante la riorganizzazione aziendale;

ii)

la capacità della CCP di fornire rapidamente le informazioni pertinenti durante la riorganizzazione per garantire che tutte le posizioni e operazioni, comprese le posizioni dei clienti, se identificabili, detenute presso la CCP possano essere identificate e potenzialmente cedute con esito positivo;

e)

se gli accordi di servizi o altri accordi contrattuali sono eseguiti da componenti del gruppo, una descrizione dell’incidenza su tali componenti;

f)

una descrizione del modo in cui il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto dei dispositivi giuridici e tecnici della CCP e assicura la loro continuità e del modo in cui il piano garantisce il trasferimento delle funzioni della CCP, compresa una descrizione di eventuali accordi conclusi con altre FMI o con prestatori di servizi pertinenti in vista dell’applicazione del piano di riorganizzazione aziendale.

2.   Per i rami della CCP che non saranno liquidati o venduti, il piano di riorganizzazione aziendale indica le modalità per colmare le carenze presenti nella loro attività o nei loro risultati che potrebbero incidere sulla sostenibilità economica a lungo termine, anche se tali carenze non sono direttamente connesse al dissesto della CCP.

Articolo 6

Modifiche della gestione dei rischi della CCP

Se le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare comprendono modifiche della gestione dei rischi della CCP di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/23, la descrizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una descrizione riguardante:

a)

le modalità con cui la CCP prevede di conformarsi ai requisiti prudenziali, anche mediante modifiche delle metodologie relative al fondo di garanzia in caso di inadempimento, dei quadri di gestione dei margini e del rischio di liquidità, delle politiche di investimento, delle politiche in materia di garanzie reali e degli accordi di regolamento, indicando se sono previste modifiche della gestione dei rischi della CCP;

b)

le modalità con cui la CCP prevede di conformarsi agli altri requisiti regolamentari, anche apportando modifiche organizzative, comprese modifiche della struttura organizzativa, della politica in materia di continuità operativa e degli accordi di esternalizzazione, nonché apportando modifiche sostanziali alla gestione, alle norme relative alla condotta negli affari, compresa la composizione della partecipazione, e alle norme in materia di segregazione e portabilità;

c)

le modalità con cui la CCP prevede di rispettare le prescrizioni in materia di liquidità, compreso l’adempimento, alla scadenza, di tutte le obbligazioni di pagamento, in tutte le valute pertinenti e la misura in cui è in grado di ricorrere agli strumenti di liquidità previsti nel suo regolamento operativo alle condizioni di mercato correnti;

d)

le modalità con cui la CCP prevede di adempiere all’obbligo di dotarsi di risorse finanziarie prefinanziate e impegnate;

e)

le modalità con cui la CCP prevede di adempiere all’obbligo di disporre della capacità di ricostituire le proprie risorse finanziarie prefinanziate.

Articolo 7

Calendario di attuazione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare

1.   Il calendario di attuazione delle misure di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/23 riguarda tutti gli aspetti seguenti:

a)

un calendario generale e le tempistiche di attuazione delle misure stabilite nel piano di riorganizzazione aziendale;

b)

un elenco delle principali azioni e adempimenti previsti, con le relative tempistiche, che la CCP dovrà intraprendere per attuare ciascuna delle misure stabilite nel piano di riorganizzazione aziendale;

c)

un calendario indicativo per l’attuazione delle misure di riorganizzazione stabilite nel piano di riorganizzazione aziendale;

d)

un calendario dettagliato delle interazioni previste con l’autorità di risoluzione e l’autorità competente;

e)

un calendario per la comunicazione con il pubblico, tenendo conto della strategia di comunicazione interna ed esterna della CCP in merito all’attuazione delle misure stabilite nel piano di riorganizzazione aziendale;

f)

un calendario per la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi esterni coinvolti nell’attuazione delle misure stabilite nel piano di riorganizzazione aziendale, compresi i partecipanti diretti e i sindacati;

g)

se del caso, un calendario per ripristinare la conformità della CCP ai requisiti per l’autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle prescrizioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2021/23.

2.   La CCP provvede affinché calendari e tempistiche di cui al paragrafo 1 siano adeguati e consentano un’efficace attuazione delle misure stabilite nel piano di riorganizzazione aziendale.

CAPO II

CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Articolo 8

Criteri relativi ai risultati in termini di sostenibilità economica

Il piano di riorganizzazione aziendale soddisfa tutti i criteri relativi ai risultati in materia di sostenibilità economica indicati in appresso:

a)

la CCP è in grado, in conformità con le norme e i regolamenti interni, di adottare le misure stabilite nel piano di riorganizzazione aziendale;

b)

la CCP, tramite l’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, è in grado, entro un arco di tempo adeguato, di ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine e di continuare a prestare servizi di compensazione conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012, nel modo seguente:

i)

la CCP non fa sorgere un rischio significativo per il sistema finanziario, tenendo conto, in particolare, della valutazione della concentrazione derivante dalla composizione dei partecipanti diretti;

ii)

la CCP fornisce un servizio di compensazione stabile ed economicamente sostenibile, considerando in particolare:

1)

il flusso stimato delle operazioni che saranno presentate alla CCP per la compensazione;

2)

il numero stimato di partecipanti diretti della CCP;

3)

la capacità della CCP di assicurare liquidità sugli strumenti compensati;

4)

gli accordi contrattuali di rilievo che saranno mantenuti e la misura in cui tali contratti contengono clausole di resilienza contrattuale, clausole a prova di risoluzione e limitazioni dei meccanismi terminativi nell’ambito della riorganizzazione aziendale;

5)

gli accordi interni che saranno mantenuti durante l’applicazione del piano di riorganizzazione aziendale, comprese le descrizioni di eventuali strutture di determinazione dei prezzi di mercato e la continuità dell’accesso alle attività operative prevista;

6)

la prevista prosecuzione dei servizi forniti alla CCP a seguito dell’applicazione del piano di riorganizzazione aziendale, comprovata da lettere di impegno dei prestatori di servizi e, qualora tali lettere non siano pervenute, la valutazione della CCP secondo cui la cessazione di tale servizio non pregiudicherà la sostenibilità operativa o finanziaria della CCP;

c)

il piano di riorganizzazione aziendale include una descrizione del metodo per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività della CCP, riservando una particolare attenzione agli aspetti che potrebbero influire sulla valutazione, quali la volatilità del mercato, l’inaccessibilità o l’incertezza della quotazione di mercato, i vincoli temporali e gli aspetti giuridici;

d)

le valutazioni previste dal piano di riorganizzazione aziendale riguardano sia le attività e le attività d’impresa della CCP destinate ad essere liquidate o vendute, sia le attività e le attività d’impresa destinate a restare all’interno della CCP;

e)

eventuali proventi derivanti dal disinvestimento di attività o di attività d’impresa previsto dal piano di riorganizzazione aziendale sono calcolati in modo prudente e sulla base di un parametro di riferimento o una valutazione affidabili, ad esempio una perizia, una consultazione di mercato o il valore di attività o di attività d’impresa simili;

f)

la CCP, mediante l’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, è in grado di soddisfare tutti i requisiti prudenziali e gli altri requisiti regolamentari applicabili su base prospettica, in particolare:

i)

la CCP non violerà più alcun requisito o eviterà che una possibile violazione di tali requisiti si concretizzi;

ii)

la CCP assicura la continuità del funzionamento dei processi operativi di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/23;

g)

se la risoluzione deve essere accompagnata dalla sostituzione della dirigenza e se tale ristrutturazione deve essere realizzata mediante l’attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale, il piano di riorganizzazione aziendale prevede una ristrutturazione che comprende la sostituzione della dirigenza;

h)

per quanto noto alla CCP, l’attuazione delle misure previste dalla riorganizzazione aziendale non ha alcun effetto negativo sostanziale sulla stabilità finanziaria e del mercato;

i)

la CCP non ha individuato problemi connessi alla normativa dell’Unione o nazionale in materia di concorrenza che potrebbero derivare dall’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale.

Articolo 9

Criteri relativi ai risultati finanziari

Il piano di riorganizzazione aziendale soddisfa tutti i criteri relativi ai risultati finanziari indicati in appresso:

a)

la CCP ha individuato le esigenze di finanziamento nell’ambito del piano di riorganizzazione aziendale e ha reperito le fonti del finanziamento, garantendo in particolare che le parti che hanno concordato di fornire risorse finanziarie impegnate, tra cui l’impresa madre, i partecipanti diretti, gli azionisti o i fornitori di liquidità della CCP, siano in grado di trasferire alla CCP gli importi impegnati entro i tempi previsti, nel rispetto dei termini e delle condizioni concordati da dette parti;

b)

la CCP ha individuato e incluso nel piano di riorganizzazione aziendale modalità per mantenere la propria resilienza finanziaria;

c)

la CCP è in grado di operare e di coprire tutte le proprie posizioni finanziarie, come dimostrato da uno stato patrimoniale successivo alla riorganizzazione che fornisca dettagli sulla nuova struttura del debito e del capitale e sugli effetti degli strumenti della svalutazione e conversione sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, e dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nella misura in cui tale valutazione sia stata completata al momento dell’elaborazione del piano di riorganizzazione aziendale;

d)

la CCP ha individuato e attenuato eventuali impedimenti finanziari, anche nel caso in cui la CCP sia parte di un contenzioso in corso o di una controversia che potrebbe incidere negativamente sulla sua situazione finanziaria.

Articolo 10

Criteri relativi alla consapevolezza e all’impegno

Il piano di riorganizzazione aziendale soddisfa tutti i criteri relativi alla consapevolezza e all’impegno indicati in appresso:

a)

l’alta dirigenza e i membri del consiglio della CCP confermano per iscritto di essere consapevoli e impegnati rispetto a quanto segue:

i)

l’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale;

ii)

la nomina di una o più persone responsabili dell’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale e l’individuazione delle persone assegnate alle funzioni di alta dirigenza dei reparti interessati;

b)

la consapevolezza, l’impegno, la cooperazione e il sostegno rispetto al piano di riorganizzazione aziendale sono confermati per iscritto dai principali portatori di interessi interni ed esterni indicati in appresso:

i)

il comitato dei rischi;

ii)

i partecipanti diretti e i relativi clienti diretti e indiretti, ove sia possibile identificarli;

iii)

le CCP interoperabili e i prestatori di servizi essenziali.

Articolo 11

Credibilità del piano di riorganizzazione aziendale

1.   Il piano di riorganizzazione aziendale applica ipotesi credibili, che spaziano dallo scenario più favorevole a quello meno favorevole e che garantiscono che la strategia di riorganizzazione definita nel piano di riorganizzazione aziendale sia realistica e adeguata e tenga conto delle opportunità e delle minacce per la CCP presenti nel mercato pertinente.

2.   Le ipotesi contemplate nel piano di riorganizzazione aziendale si basano sui mercati pertinenti in cui la CCP presta servizi di compensazione e sulle offerte di compensazione di CCP comparabili pertinenti e sono raffrontate ad appropriati parametri di riferimento settoriali pertinenti per le CCP.

3.   Tutte le ipotesi devono dar luogo a scenari plausibili. Le modifiche applicate per determinare le ipotesi di scenario meno favorevole o più favorevole si concentrano, in particolare, sugli aspetti pertinenti per la CCP nell’ambito del piano di riorganizzazione aziendale al fine di garantire la proporzionalità e l’efficienza.

4.   Il piano di riorganizzazione aziendale non include, nemmeno negli scenari meno favorevoli o in quelli più favorevoli, strumenti di risoluzione che vanno al di là della portata del programma di risoluzione in corso di attuazione.

Articolo 12

Adeguatezza del piano di riorganizzazione aziendale

1.   Il piano di riorganizzazione aziendale è coerente, per quanto possibile, con le valutazioni effettuate dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente nel periodo che precede la predisposizione del piano e con le valutazioni utilizzate per determinare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23.

2.   Il piano di riorganizzazione aziendale collega le misure ivi contenute all’esito della diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto della CCP e all’evento che ha determinato l’attivazione del piano di risoluzione, operando una distinzione tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e i casi in cui sussiste una combinazione di entrambi, a seconda delle specifiche circostanze.

3.   L’analisi del contesto operativo esterno inclusa nel piano di riorganizzazione aziendale è coerente, per quanto possibile, con l’analisi delle opportunità e delle minacce presenti nei mercati pertinenti, determinate dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente nello svolgimento dei loro compiti.

4.   Il piano di riorganizzazione aziendale non pregiudica le funzioni essenziali o le attività d’impresa principali della CCP, né il funzionamento del sistema finanziario e la stabilità finanziaria generale.

5.   Il piano di riorganizzazione aziendale deve essere fattibile e garantisce quanto segue:

a)

l’attenuazione di eventuali ostacoli all’attuazione, quali il diritto del lavoro o altri accordi contrattuali;

b)

che le misure previste, il calendario per la loro attuazione e la valutazione dei criteri relativi ai risultati hanno tenuto conto delle caratteristiche specifiche della CCP, compresi l’organizzazione aziendale e i servizi di compensazione, i collegamenti con i partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, con i clienti diretti e i clienti indiretti della CCP, con le sedi di negoziazione, con i creditori e con i prestatori di servizi essenziali, nonché le interdipendenze rilevanti della CCP con altri soggetti che sono legati alla CCP o gli accordi di interoperabilità con altre FMI;

c)

che si tiene conto della situazione nei mercati interessati in cui la CCP fornisce servizi di compensazione;

d)

che la valutazione utilizzata per calcolare i proventi attesi dalla vendita di attività o attività d’impresa prevista dal piano di riorganizzazione aziendale è prudente, affidabile e realistica.

Articolo 13

Coerenza del piano di riorganizzazione aziendale

1.   La CCP allinea il piano di riorganizzazione aziendale ai piani aziendali predisposti in precedenza, se del caso, oppure spiega, nel piano, il motivo per cui esso si discosta in modo sostanziale dai piani aziendali precedenti.

2.   Il piano di riorganizzazione aziendale rispetta gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/450/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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