Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0163

    Regolamento delegato (UE) 2024/163 della Commissione, del 12 dicembre 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda la soppressione della Giordania e delle Isole Cayman dalla tabella di cui al punto I dell’allegato

    C/2023/8595

    GU L, 2024/163, 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/163/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/163/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/163

    18.1.2024

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/163 DELLA COMMISSIONE

    del 12 dicembre 2023

    recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda la soppressione della Giordania e delle Isole Cayman dalla tabella di cui al punto I dell’allegato

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione deve assicurare la protezione efficace dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 prevede pertanto che la Commissione individui le giurisdizioni di paesi terzi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione («paesi terzi ad alto rischio»).

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

    (3)

    Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale costituisce anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

    (4)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare delle recenti dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), dell’elenco del GAFI delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato» e dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi.

    (5)

    Nel periodo intercorso dalle ultime modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1675, il GAFI ha aggiornato l’elenco delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato». Nella riunione plenaria dell’ottobre 2023 il GAFI ha depennato la Giordania e le Isole Cayman da detto elenco. Alla luce di tali modifiche, la Commissione ha effettuato una valutazione per individuare i paesi terzi ad alto rischio in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

    (6)

    La Commissione ha esaminato i progressi compiuti dalla Giordania e dalle Isole Cayman nel colmare le carenze strategiche. I paesi sono individuati come paesi terzi ad alto rischio nel regolamento delegato (UE) 2016/1675, ma sono stati depennati dall’elenco del GAFI delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato» nell’ottobre 2023.

    (7)

    Il GAFI si è compiaciuto dei notevoli progressi compiuti dalla Giordania e dalle Isole Cayman per migliorare i propri regimi AML/CFT e ha osservato che i paesi hanno istituito i quadri giuridici e normativi necessari per rispettare gli impegni indicati nei rispettivi piani d’azione per quanto riguarda le carenze strategiche identificate dal GAFI. Di conseguenza il GAFI non sottopone più la Giordania e le Isole Cayman a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità alle regole AML/CFT sul piano globale; tali paesi continueranno a collaborare con i rispettivi gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente i regimi AML/CFT.

    (8)

    La Giordania e le Isole Cayman hanno rafforzato l’efficacia dei rispettivi regimi AML/CFT e hanno colmato le carenze tecniche così da assolvere gli impegni assunti nei piani d’azione di risposta alle carenze strategiche individuate dal GAFI. La valutazione delle informazioni disponibili ha portato la Commissione a concludere che la Giordania e le Isole Cayman non presentano più carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT. La Giordania e le Isole Cayman dovrebbero quindi essere depennate dalla tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).


    ALLEGATO

    «n.

    Paese terzo ad alto rischio (1)

    1.

    Afghanistan

    2.

    Barbados

    3.

    Burkina Faso

    4.

    Camerun

    5.

    Repubblica democratica del Congo

    6.

    Gibilterra

    7.

    Haiti

    8.

    Giamaica

    9.

    Mali

    10.

    Mozambico

    11.

    Myanmar

    12.

    Nigeria

    13.

    Panama

    14.

    Filippine

    15.

    Senegal

    16.

    Sud Africa

    17.

    Sud Sudan

    18.

    Siria

    19.

    Tanzania

    20.

    Trinidad e Tobago

    21.

    Uganda

    22.

    Emirati arabi uniti

    23.

    Vanuatu

    24.

    Vietnam

    25.

    Yemen


    (1)  Fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione sul territorio di Gibilterra.»


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/163/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top