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Document 32023R2466

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

C/2023/5510

GU L, 2023/2466, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2466/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2466/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2466

8.11.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2466 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2023

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 90 bis, paragrafo 6, lettera c), e l’articolo 91, primo comma, lettere b), f) e g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme di commercializzazione applicabili alle uova e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato delle uova nel nuovo quadro giuridico è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (3), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2023/… della Commissione (4). I riferimenti al regolamento abrogato dovrebbero essere letti conformemente alla tavola di concordanza di cui all’allegato IV di tale regolamento delegato.

(2)

Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato delle uova, è opportuno stabilire modalità di applicazione delle norme di commercializzazione relative all’imballaggio delle uova e alla loro tracciabilità, nonché ai controlli che gli Stati membri dovrebbero effettuare per verificare il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.

(3)

Solo i centri di imballaggio dispongono dei locali e delle attrezzature tecniche necessarie per il reimballaggio delle uova. È dunque opportuno limitare le operazioni di reimballaggio a questi centri.

(4)

Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a disporre la rintracciabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È opportuno imporre ai produttori, ai raccoglitori di uova e ai centri di imballaggio l’obbligo di tenere registri supplementari specifici per consentire ai servizi di ispezione di controllare il rispetto delle norme di commercializzazione.

(5)

Occorre stabilire la struttura del codice del produttore di cui all’allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013. È opportuno inoltre precisare che può essere concessa una deroga all’obbligo di stampigliatura con il codice del produttore se le attrezzature tecniche utilizzate non consentono la stampigliatura di uova incrinate o sporche.

(6)

Al fine di garantire il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova, gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli di conformità volti a verificare che le uova di galline della specie Gallus gallus siano conformi alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2023/…. È importante che tali controlli di conformità e i relativi risultati siano comparabili in tutta l’Unione. È opportuno pertanto definire i metodi e i criteri applicabili in materia di controlli.

(7)

È opportuno che il rispetto delle norme di commercializzazione sia controllato per l’insieme della partita considerata e che la commercializzazione di una partita ritenuta non conforme sia vietata fino a quando non sia possibile dimostrarne la conformità.

(8)

È opportuno che gli Stati membri comunichino ogni infrazione grave alle norme di commercializzazione in modo che gli altri Stati membri che potrebbero risentirne possano essere messi in guardia in maniera adeguata.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova, in particolare per quanto riguarda:

a)

l’identificazione dei produttori e dei centri di imballaggio;

b)

i registri tenuti dai produttori, dai raccoglitori e dai centri di imballaggio;

c)

i controlli di conformità;

d)

le notifiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/….

Articolo 3

Centri di imballaggio

1.   La classificazione, l’imballaggio, il reimballaggio e l’etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio.

Sono autorizzate come centri di imballaggio solo le imprese che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo.

2.   L’autorità competente autorizza i centri di imballaggio a classificare le uova e attribuisce un codice di identificazione ad ogni operatore che dispone dei locali e dell’attrezzatura tecnica appropriati che consentono la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso. I centri di imballaggio che lavorano esclusivamente per l’industria alimentare e non alimentare non sono tenuti a disporre dell’attrezzatura tecnica necessaria per la classificazione delle uova in base al peso.

L’autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un codice di identificazione iniziante con il codice relativo allo Stato membro di registrazione di cui al punto 2.2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE della Commissione (6).

3.   I centri di imballaggio dispongono delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un’adeguata manipolazione delle uova. Esse comprendono a seconda dei casi:

a)

un impianto per la speratura adatto all’uso, automatico o permanentemente assistito, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un’altra attrezzatura adeguata;

b)

un dispositivo per la valutazione dell’altezza della camera d’aria;

c)

un’attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;

d)

una o più bilance omologate per pesare le uova;

e)

un sistema per la stampigliatura delle uova.

4.   L’autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere ritirata in qualsiasi momento se le condizioni stabilite nel presente articolo non sono più soddisfatte.

Articolo 4

Stampigliatura delle uova con codice del produttore

Il codice del produttore è costituito dal numero distintivo di cui al punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE. Deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.

Fatte salve le disposizioni dell’allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora per motivi tecnici non sia possibile stampigliare le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.

Articolo 5

Registri tenuti dai produttori

1.   I produttori registrano le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:

a)

la data di introduzione, l’età al momento dell’introduzione e il numero delle galline ovaiole;

b)

il numero di galline abbattute e la data di abbattimento;

c)

la produzione giornaliera di uova;

d)

il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno o consegnate secondo altre modalità;

e)

il nome e l’indirizzo degli acquirenti commerciali.

2.   Qualora sia indicato il tipo di alimentazione, a norma dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/…, i produttori, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:

a)

la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;

b)

la data di consegna dei mangimi.

3.   Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ripartite per pollaio.

4.   Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri delle vendite e delle consegne, i produttori possono conservare le fatture e le bollette di consegna in cui figurano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

Registri tenuti dai raccoglitori

1.   I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

a)

i quantitativi di uova raccolte, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

b)

i quantitativi di uova non classificate consegnati ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l’indicazione del nome, dell’indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

2.   Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri delle vendite e delle consegne, i raccoglitori possono conservare le fatture e le bollette di consegna in cui figurano le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Registri tenuti dai centri di imballaggio

1.   I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

a)

i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

b)

dopo aver classificato le uova, i quantitativi per categoria di qualità e di peso;

c)

i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, con l’indicazione del codice dei centri suddetti e del termine minimo di conservazione;

d)

i quantitativi di uova non classificate consegnati ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l’indicazione del codice dei centri suddetti e della data o del periodo di deposizione;

e)

il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, per data di imballaggio per le uova della categoria B o per termine minimo di conservazione per le uova della categoria A, e per acquirente, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del medesimo.

I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

2.   Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l’indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/…, i centri di imballaggio che si avvalgono di queste indicazioni registrano separatamente tali uova, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri delle vendite e delle consegne, i centri di imballaggio possono conservare le fatture e le bollette di consegna in cui figurano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

Termine di conservazione dei registri

I registri e i fascicoli di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/… e agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento sono conservati per almeno 12 mesi a partire dalla data della loro creazione.

Articolo 9

Controlli

1.   Ciascuno Stato membro designa un servizio di ispezione per garantire la conformità al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2023/….

2.   I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal regolamento delegato (UE) 2023/… nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.

3.   Per le uova della categoria A importate da paesi terzi, i controlli di cui al paragrafo 2 sono effettuati al momento dello sdoganamento e prima dell’immissione in libera pratica.

Le uova della categoria B importate da paesi terzi sono immesse in libera pratica soltanto dopo aver verificato, al momento dello sdoganamento, che la loro destinazione finale è l’industria di trasformazione.

4.   Oltre ai controlli per sondaggio, gli operatori sono oggetto di controlli il cui ritmo è stabilito dai servizi di ispezione sulla base dell’analisi di rischio di cui al paragrafo 2, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a)

i risultati dei precedenti controlli;

b)

la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova;

c)

il grado di segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento;

d)

i quantitativi di uova prodotte o condizionate;

e)

ogni cambiamento sostanziale verificatosi rispetto agli anni precedenti con riguardo alla natura delle uova prodotte o trattate o al metodo di commercializzazione.

5.   I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono messi a disposizione dei servizi di ispezione su loro richiesta.

Articolo 10

Decisioni in caso di inadempienza

1.   In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento o dell’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del regolamento delegato (UE) 2023/…, constatata nell’ambito delle ispezioni di cui all’articolo 9, le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all’intera partita controllata.

2.   Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento o all’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento delegato (UE) 2023/…, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l’importazione, fino a quando e nella misura in cui sia fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme alle disposizioni del presente regolamento o del regolamento delegato (UE) 2023/….

Articolo 11

Notifica delle infrazioni

Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica, entro cinque giorni lavorativi, ogni infrazione rilevata dai servizi di ispezione, od ogni serio sospetto di infrazione, che possa perturbare gli scambi di uova all’interno dell’Unione. Si ritiene che gli scambi all’interno dell’Unione siano perturbati in particolare nel caso di gravi infrazioni da parte di operatori che producono o commercializzano uova destinate alla vendita in un altro Stato membro.

Articolo 12

Comunicazioni

1.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento.

2.   Le comunicazioni alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 (8) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 (9) della Commissione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (GU L, 2023/2465, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj).

(5)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44).

(7)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2466/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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