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Document 32023R2450
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2450 of 25 July 2023 supplementing Directive (EU) 2022/2557 of the European Parliament and of the Council by establishing a list of essential services
Regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali
Regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali
C/2023/4878
GU L, 2023/2450, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2450 |
30.10.2023 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2450 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2023
che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva (UE) 2022/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno e ad aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi. |
(2) |
A tal fine, e a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all’allegato della direttiva. L’elenco sarà utilizzato dalle attività competenti per effettuare una valutazione del rischio e successivamente sarà utilizzato per individuare i soggetti critici. |
(3) |
L’elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere redatto in modo generico, per tener conto delle specificità degli Stati membri quali le dimensioni, la densità di popolazione o l’ubicazione geografica. Tuttavia, dovrebbe riguardare solo i servizi essenziali delle categorie di soggetti di cui all’allegato della direttiva (UE) 2022/2557. A tal fine, solo i servizi forniti da soggetti che rientrano in dette categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2022/2557. |
(4) |
In generale, l’elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere utilizzato alla luce di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2022/2557. Ciò comprende la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell’ambiente, la definizione di ente della pubblica amministrazione e le disposizioni sull’ambito di applicazione di tale direttiva. A norma dell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2022/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati. |
(5) |
Di conseguenza le attività economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato dovrebbero essere considerate servizi essenziali ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022/2557 solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali quali definiti all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all’allegato della direttiva stessa.
Articolo 2
Elenco non esaustivo di servizi essenziali
L’elenco non esaustivo di servizi essenziali di cui all’articolo 1 è il seguente:
1. |
Settore energia:
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2. |
Settore trasporti:
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3. |
Settore bancario:
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4. |
Settore infrastrutture dei mercati finanziari:
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5. |
Settore salute:
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6. |
Settore acqua potabile: fornitura di acqua potabile e distribuzione di acqua potabile, esclusa la distribuzione di acqua destinata al consumo umano qualora tale servizio costituisca una parte non essenziale dell’attività generale dei distributori di altri prodotti di base e beni (fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano). |
7. |
Settore acque reflue: raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue, esclusi la raccolta, lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche o delle acque reflue industriali qualora costituiscano una parte non essenziale delle attività generali delle imprese (imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali). |
8. |
Settore infrastrutture digitali:
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9. |
Settore enti della pubblica amministrazione: servizi forniti da enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, della direttiva (UE) 2022/2557, delle amministrazioni centrali, come definiti dagli Stati membri conformemente al diritto nazionale (enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali). |
10. |
Settore spazio: esercizio di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica (operatori di infrastrutture terrestri). |
11. |
Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (imprese alimentari impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all’ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala):
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Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)