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Document 32023R2178

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2178 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Sable de Camargue (DOP)

C/2023/6919

GU L, 2023/2178, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2178/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2178/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2178

18.10.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2178 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2023

che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Sable de Camargue» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Sable de Camargue» trasmessa dalla Francia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Sable de Camargue» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Sable de Camargue» (DOP) è protetto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 183 del 25.5.2023, pag. 7.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2178/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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