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Document 32023R2177

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2177 della Commissione, del 9 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Meso turopoljske svinje (DOP)

    C/2023/6879

    GU L, 2023/2177, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2177/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2177/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2177

    16.10.2023

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2177 DELLA COMMISSIONE

    del 9 ottobre 2023

    recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Meso turopoljske svinje» (DOP)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Meso turopoljske svinje» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Meso turopoljske svinje» deve essere registrato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il nome «Meso turopoljske svinje» (DOP) è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

    Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2023

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)   GU C 199 del 7.6.2023, pag. 16.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2177/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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