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Document L:2019:313:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 313, 4 dicembre 2019


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
4 dicembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/2025 del Consiglio del 18 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

1

 

*

Protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2027 della Commissione del 29 novembre 2019 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d’importazione nel 2020 nell’ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all’olio di oliva

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2028 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2029 della Commissione del 29 novembre 2019 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol ( 1 )

41

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2030 della Commissione del 29 novembre 2019 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Pal IPA Product Family ( 1 )

51

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [ notificata con il numero C(2019) 7989 ] ( 1 )

60

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2032 Della Commissione del 26 novembre 2019 che stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (precedentemente Gibberella circinata) e che abroga la decisione 2007/433/CE [notificata con il numero C(2019) 8359]

94

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/1


DECISIONE (UE) 2019/2025 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2019

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati per taluni emendamenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (1) (ICCAT). I negoziati si sono conclusi positivamente nel novembre 2018.

(2)

Ci si aspetta che il protocollo che ne è risultato, che emenda la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («protocollo»), migliori l’efficacia dell’ICCAT e rafforzi la conservazione e la gestione delle specie che rientrano nel suo ambito di applicazione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che l’Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l’Unione applichi alla gestione della pesca l’approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l’Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l’impatto della pesca sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che l’Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nella sua politica esterna in materia di pesca. Il protocollo è coerente con tali obiettivi.

(4)

Come sancito nella comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo«Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l’efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell’azione dell’Unione in tali consessi. Il protocollo è pienamente in linea con tali obiettivi.

(5)

È opportuno firmare il protocollo a nome dell’Unione.

(6)

Qualora il protocollo entri in vigore per altre parti contraenti prima che l’Unione abbia completato le proprie procedure di ratifica interne, è opportuno che sia applicato in via provvisoria dall’Unione a decorrere dall’entrata in vigore in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore per l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («protocollo»), con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente all’articolo 13 del protocollo e alle condizioni di cui al protocollo stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore per l’Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. LEPPÄ


(1)   GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/3


PROTOCOLLO

di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

Le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico conclusa a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966 (in seguito la «convenzione»),

RICORDANDOla raccomandazione dell’ICCAT volta a istituire un gruppo di lavoro per l’elaborazione di emendamenti della convenzione ICCAT [raccomandazione 12-10] e i progetti di proposte di emendamento elaborati da tale gruppo di lavoro,

PRENDENDO ATTO della risoluzione dell’ICCAT relativa alla partecipazione delle entità di pesca nel quadro della convenzione ICCAT modificata [risoluzione 19-13] e della raccomandazione dell’ICCAT relativa ai pesci considerati tonnidi e specie affini o elasmobranchi oceanici, pelagici e altamente migratori [raccomandazione 19-01], che sono parte integrante delle proposte di emendamento e sono state adottate dalla commissione in occasione del completamento del protocollo,

CONSIDERANDO che le proposte di emendamento della convenzione ivi indicate comportano nuovi obblighi,

SOTTOLINEANDO l’importanza di completare rapidamente le rispettive procedure di accettazione interne affinché il presente protocollo possa entrare in vigore quanto prima per tutte le parti contraenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il preambolo della convenzione è così modificato:

«I governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente convenzione, considerando l’importanza che rivestono per essi le popolazioni di tonnidi e specie affini, nonché di elasmobranchi oceanici, pelagici e altamente migratori dell’oceano Atlantico, e desiderando collaborare per mantenere queste popolazioni a livelli che ne consentano la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile per scopi alimentari ed altri fini, decidono di concludere una convenzione per la conservazione di tali risorse e, a tal fine, convengono quanto segue:».

Articolo 2

Gli articoli II e III della convenzione sono così modificati:

«Articolo II

Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati ai sensi del diritto internazionale. La presente convenzione è interpretata e applicata conformemente al diritto internazionale.

Articolo III

1.   Le parti contraenti decidono di istituire e di provvedere al mantenimento di una commissione, che sarà designata con il nome di commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (qui di seguito denominata “la commissione”), alla quale è affidato il compito di realizzare gli obiettivi della presente convenzione. Ogni parte contraente è membro della commissione.

2.   Ciascun membro della commissione è rappresentato nella commissione da non più di tre delegati, che possono essere coadiuvati da esperti e consiglieri.

3.   Di norma le decisioni della commissione sono prese per consenso. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, qualora il consenso non possa essere raggiunto le decisioni sono prese a maggioranza di due terzi dei membri della commissione presenti e votanti in senso favorevole o contrario, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il quorum è costituito dai due terzi di tutti i membri della commissione.

4.   La commissione si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Sessioni straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento a richiesta della maggioranza di tutti i membri della commissione o con decisione del consiglio istituito ai sensi dell’articolo VI.

5.   Nella prima sessione, e successivamente in ogni sessione ordinaria, la commissione elegge tra le parti contraenti un presidente, un primo vicepresidente e un secondo vicepresidente, che possono essere rieletti una sola volta.

6.   Le riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari sono pubbliche, salvo decisione contraria della commissione.

7.   Le lingue ufficiali della commissione sono l’inglese, lo spagnolo e il francese.

8.   La commissione adotta il regolamento interno e il regolamento finanziario necessari per l’esercizio delle proprie funzioni.

9.   Ogni due anni la commissione presenta ai membri della commissione una relazione sui propri lavori e sui risultati ottenuti e li informa, su loro richiesta, di tutti i problemi concernenti gli obiettivi della presente convenzione.».

Articolo 3

È aggiunto un nuovo articolo IV alla convenzione, che recita come segue:

«Articolo IV

Nello svolgimento dei lavori a norma della presente convenzione, la commissione e i suoi membri:

a)

applicano l’approccio precauzionale e un approccio ecosistemico alla gestione della pesca conformemente alle norme pertinenti concordate a livello internazionale e, ove opportuno, alle pratiche e procedure raccomandate;

b)

utilizzano i migliori dati scientifici disponibili;

c)

tutelano la diversità biologica nell’ambiente marino;

d)

garantiscono equità e trasparenza nei processi decisionali, anche per quanto riguarda l’assegnazione delle possibilità di pesca, e in altre attività; e

e)

riconoscono pienamente le esigenze particolari dei paesi membri della commissione in via di sviluppo, compresa la necessità di rafforzare le loro capacità in conformità del diritto internazionale, affinché possano attuare gli obblighi derivanti dalla presente convenzione e sviluppare le proprie attività di pesca.».

Articolo 4

Gli articoli IV, V, VI, VII e VIII della convenzione sono rinumerati rispettivamente come articoli V, VI, VII, VIII e IX e sono così modificati:

«Articolo V

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi della presente convenzione:

a)

la commissione provvede a studiare le popolazioni di tonnidi e specie affini e di elasmobranchi oceanici, pelagici e altamente migratori (qui di seguito “specie regolamentate dall’ICCAT”), nonché le altre specie catturate durante la pesca di specie regolamentate dall’ICCAT nella zona della convenzione, tenendo conto dell’operato di altre organizzazioni o di altri accordi internazionali pertinenti connessi alla pesca. Questo studio comprende ricerche concernenti le specie summenzionate, l’oceanografia del loro ambiente e l’influsso dei fattori umani e naturali sulla loro consistenza. La commissione può studiare anche specie che appartengono allo stesso ecosistema o che dipendono o sono associate a specie regolamentate dall’ICCAT.

b)

Per adempiere queste funzioni la commissione fa ricorso, per quanto possibile, ai servizi tecnici e scientifici degli organismi ufficiali dei membri della commissione e delle loro suddivisioni politiche, nonché alle informazioni provenienti da tali organismi, e può, qualora risulti opportuno, avvalersi dei servizi o delle informazioni di qualsiasi istituzione o organizzazione, sia pubblica che privata, o di soggetti privati. Essa può inoltre effettuare, nei limiti del proprio bilancio e con la collaborazione dei membri della commissione interessati, ricerche indipendenti destinate a completare i lavori compiuti da governi, da enti nazionali o da altri organismi internazionali.

c)

La commissione provvede affinché le informazioni ricevute da tali istituzioni, organizzazioni o soggetti privati siano conformi agli standard scientifici stabiliti per quanto riguarda la qualità e l’obiettività.

2.   L’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo comprende:

a)

la raccolta e l’analisi di informazioni statistiche concernenti la situazione e le tendenze attuali delle specie regolamentate dall’ICCAT nella zona della convenzione;

b)

lo studio e la valutazione di informazioni sulle misure e sui metodi volti a mantenere le popolazioni di specie regolamentate dall’ICCAT nella zona della convenzione ai livelli o al di sopra dei livelli che consentono di produrre il rendimento massimo sostenibile, assicurando al tempo stesso uno sfruttamento efficace di tali specie in maniera compatibile con tale rendimento;

c)

la presentazione ai membri della commissione di raccomandazioni sugli studi e sulle indagini da compiere; e

d)

la pubblicazione e in generale la diffusione di relazioni sui risultati dei propri lavori, nonché di informazioni statistiche e biologiche e di altri dati scientifici relativi alle specie regolamentate dall’ICCAT nella zona della convenzione.

Articolo VI

1.   In seno alla commissione è istituito un consiglio, comprendente il presidente e i vicepresidenti della commissione come pure i rappresentanti di almeno quattro e non più di otto parti contraenti. Le parti contraenti rappresentate nel consiglio sono elette ad ogni sessione ordinaria della commissione. Se il numero delle parti contraenti è superiore a 40, la commissione può designare due parti contraenti supplementari ad essere rappresentate nel consiglio. Le parti contraenti di cui sono cittadini il presidente e i vicepresidenti non possono essere designate per partecipare al consiglio. Nella scelta dei membri del consiglio, la commissione tiene in debito conto la situazione geografica e gli interessi delle diverse parti contraenti per quanto riguarda la pesca e la trasformazione del tonno, nonché l’uguale diritto delle parti contraenti di essere rappresentate nel consiglio.

2.   Il consiglio adempie le funzioni assegnategli dalla presente convenzione o che possono essergli affidate dalla commissione. Esso si riunisce almeno una volta nell’intervallo tra due sessioni ordinarie della commissione. Nei periodi che intercorrono fra le riunioni della commissione, il consiglio prende le decisioni necessarie sulle mansioni che il personale deve svolgere e impartisce le opportune istruzioni al segretario esecutivo. Le decisioni del consiglio sono adottate in conformità delle norme stabilite dalla commissione.

Articolo VII

Per conseguire gli obiettivi della presente convenzione, la commissione può istituire delle sottocommissioni per specie, gruppo di specie o settore geografico. In tale caso ogni sottocommissione:

a)

ha il compito di sorvegliare la situazione della specie, del gruppo di specie o del settore geografico di sua competenza e di raccogliere dati scientifici e altre informazioni attinenti;

b)

può proporre alla commissione, sulla base di studi scientifici, raccomandazioni relative a misure congiunte da adottare a cura dei membri della commissione; e

c)

può raccomandare alla commissione studi e indagini per ottenere informazioni sulla specie, sul gruppo di specie o sul settore geografico di sua competenza, nonché il coordinamento di programmi di indagini da svolgere a cura dei membri della commissione.

Articolo VIII

La commissione nomina un segretario esecutivo, la cui durata del mandato è lasciata alla discrezione della commissione. La scelta e l’amministrazione del personale della commissione sono di competenza del segretario esecutivo, fatte salve le eventuali norme e procedure fissate dalla commissione. Il segretario esecutivo adempie inoltre le mansioni seguenti che la commissione può affidargli:

a)

coordinare i programmi di ricerca realizzati a norma degli articoli V e VII della presente convenzione;

b)

elaborare previsioni di bilancio da sottoporre all’esame della commissione;

c)

autorizzare l’esborso di fondi conformemente al bilancio della commissione;

d)

tenere la contabilità della commissione;

e)

provvedere alla cooperazione con le organizzazioni di cui all’articolo XIII della presente convenzione;

f)

riunire e analizzare i dati necessari per conseguire gli obiettivi della presente convenzione, in particolare quelli concernenti il rendimento attuale e il rendimento massimo sostenibile degli stock di specie regolamentate dall’ICCAT; e

g)

preparare, ai fini dell’approvazione da parte della commissione, relazioni scientifiche, amministrative e di altra natura della commissione e dei suoi organi ausiliari.

Articolo IX

1.

a)

La commissione è autorizzata, sulla base dei risultati di indagini scientifiche, a formulare raccomandazioni intese a:

i)

garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dall’ICCAT nella zona della convenzione mantenendo o ricostituendo la consistenza degli stock di tali specie a livelli pari o superiori a quelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile;

ii)

promuovere, ove necessario, la conservazione di altre specie che dipendono o sono associate alle specie regolamentate dall’ICCAT, al fine di mantenere o ricostituire le popolazioni di tali specie a un livello superiore a quello in cui la loro riproduzione potrebbe risultare gravemente minacciata.

Queste raccomandazioni hanno effetto per i membri della commissione alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

b)

Le raccomandazioni suddette saranno formulate:

i)

su iniziativa della commissione se non è stata istituita una sottocommissione competente;

ii)

su iniziativa della commissione con l’approvazione di almeno due terzi di tutti i membri della commissione se è stata istituita una sottocommissione competente, ma la proposta non è stata approvata dalla sottocommissione;

iii)

sulla base di una proposta approvata da una sottocommissione competente o

iv)

sulla base di una proposta approvata dalle sottocommissioni competenti, se la raccomandazione in oggetto concerne più settori geografici, più specie o più gruppi di specie.

2.   Una raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo prende effetto per tutti i membri della commissione quattro mesi dopo la data in cui essa è stata notificata loro dalla commissione, salvo diverso accordo della commissione al momento dell’adozione della raccomandazione e fatto salvo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo. In nessun caso, tuttavia, una raccomandazione prende effetto in meno di tre mesi.

3.

a)

Qualora un membro della commissione, in caso di raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i) o ii), o un membro della commissione che è anche membro di una sottocommissione competente, in caso di raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto iii) o iv), presenti alla commissione un’obiezione nei confronti di tale raccomandazione entro il termine stabilito ai sensi del paragrafo 2, la raccomandazione non prende effetto per i membri della commissione che hanno presentato l’obiezione.

b)

Se la maggioranza dei membri della commissione presenta obiezioni entro il termine stabilito ai sensi del paragrafo 2, la raccomandazione non prende effetto per nessun membro della commissione.

c)

Un membro della commissione che presenti un’obiezione conformemente alla lettera a) fornisce alla commissione per iscritto, al momento della presentazione dell’obiezione, il motivo di tale obiezione, che deve basarsi su uno o più dei seguenti criteri:

i)

la raccomandazione non è conforme alla presente convenzione o ad altre norme pertinenti del diritto internazionale;

ii)

la raccomandazione costituisce, per la forma o il contenuto, una discriminazione ingiustificata nei confronti del membro della commissione che presenta l’obiezione;

iii)

il membro della commissione non è in grado di conformarsi alla misura nella pratica perché ha adottato un approccio diverso in materia di conservazione e gestione sostenibile o perché non ha le capacità tecniche per attuare la raccomandazione; o

iv)

a causa di vincoli di sicurezza il membro della commissione che ha presentato l’obiezione non è in grado di attuare o di rispettare la misura.

d)

Il membro della commissione che presenti un’obiezione a norma del presente articolo fornisce inoltre alla commissione, nella misura del possibile, una descrizione di misure di conservazione e di gestione alternative, che abbiano almeno un effetto equivalente alla misura a cui si oppone.

4.   Il membro della commissione che ha presentato un’obiezione ad una raccomandazione può ritirarla in qualsiasi momento; in tal caso la raccomandazione ha effetto per tale membro immediatamente, se è già efficace, o alla data in cui essa ha effetto a norma del presente articolo.

5.   Il segretario esecutivo trasmette immediatamente a tutti i membri della commissione i dettagli delle obiezioni e delle spiegazioni ricevute a norma del presente articolo e di ogni ritiro di obiezioni e notifica a tutti i membri della commissione il momento in cui una raccomandazione prende effetto.».

Articolo 5

È aggiunto un nuovo articolo X alla convenzione, che recita come segue:

«Articolo X

1.   La commissione si adopera per evitare controversie; in caso di controversia riguardante la presente convenzione, le parti interessate si consultano al fine di giungere a una soluzione amichevole il più rapidamente possibile.

2.   Se una controversia riguarda una questione di ordine tecnico, le parti interessate possono deferire congiuntamente la controversia a una sottocommissione tecnica ad hoc istituita nel rispetto delle procedure che devono essere adottate dalla commissione. La sottocommissione si consulta con le parti della controversia e si adopera per risolvere rapidamente la controversia senza ricorrere a procedure vincolanti.

3.   In caso di controversia tra due o più parti contraenti riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, viene fatto ogni sforzo per risolvere la controversia con mezzi pacifici.

4.   Le eventuali controversie che non siano risolte con i mezzi di cui ai paragrafi precedenti possono essere sottoposte ad arbitrato definitivo e vincolante su richiesta congiunta delle parti della controversia. Prima di chiedere congiuntamente l’arbitrato, le parti della controversia dovrebbero convenire sull’ambito della controversia. Le parti della controversia possono convenire che venga costituito un collegio arbitrale operante conformemente all’allegato 1 della presente convenzione o ad altre procedure che le parti della controversia possono decidere di applicare di comune accordo. Tale collegio arbitrale pronuncia le proprie decisioni conformemente alla presente convenzione, al diritto internazionale e alle norme pertinenti, riconosciute dalle parti della controversia, per la conservazione delle risorse marine vive.

5.   I meccanismi di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo si applicano solo alle controversie riguardanti azioni, fatti o situazioni verificatisi dopo la data di entrata in vigore del presente articolo.

6.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la facoltà delle parti di una controversia di perseguirne la risoluzione applicando, in luogo del meccanismo previsto dal presente articolo, altri trattati o accordi internazionali di cui siano parti, conformemente alle disposizioni del trattato o dell’accordo internazionale in questione.».

Articolo 6

Gli articoli IX, X e XI della convenzione sono rinumerati rispettivamente come articoli XI, XII e XIII e sono così modificati:

«Articolo XI

1.   I membri della commissione convengono di adottare tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione della presente convenzione. Ciascun membro della commissione trasmette alla commissione, ogni due anni oppure ogniqualvolta essa ne faccia richiesta, un resoconto delle misure in tal senso adottate.

2.   I membri della commissione si impegnano:

a)

a comunicare, su richiesta della commissione, tutti i dati statistici e biologici nonché le altre informazioni scientifiche disponibili che possano servire alla commissione ai fini della presente convenzione;

b)

qualora i propri servizi ufficiali non possano ottenere e fornire essi stessi tali informazioni, a consentire alla commissione, previa domanda rivolta ai membri della commissione, di procurarsele direttamente presso le società e i pescatori disposti a comunicarle.

3.   I membri della commissione si impegnano a collaborare per l’adozione di misure efficaci atte a garantire l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

4.   Le parti contraenti si impegnano a istituire un sistema di controllo internazionale da applicare nella zona della convenzione, escluse le acque territoriali ed eventualmente le altre acque sulle quali uno Stato è autorizzato ad esercitare la propria giurisdizione in materia di pesca a norma del diritto internazionale.

Articolo XII

1.   La commissione adotta un bilancio delle spese comuni della commissione per il biennio successivo alla sessione ordinaria.

2.

a)

Ciascun membro della commissione versa, a titolo di contributo annuo al bilancio della commissione, un importo calcolato in base a uno schema definito nei regolamenti finanziari e adottato dalla commissione. Nell’adottare tale schema la commissione dovrebbe in particolare tenere conto, per ogni membro della commissione, della quota di base fissa pagata per l’adesione alla commissione e alla sottocommissione, della somma del peso vivo delle catture di tonnidi e di specie affini dell’Atlantico e del peso netto della produzione di conserve di tali specie nonché del livello di sviluppo economico dei membri della commissione.

b)

Lo schema dei contributi annuali figurante nei regolamenti finanziari è definito o modificato solo mediante l’accordo di tutti i membri della commissione presenti e votanti. I membri della commissione ne sono informati con un preavviso di 90 giorni.

3.   Nella riunione ordinaria tenuta tra le sessioni della commissione, il consiglio esamina la seconda metà del bilancio biennale e, in base alla situazione effettiva e all’evoluzione prevedibile, può autorizzare, nell’ambito del bilancio globale adottato dalla commissione, una nuova ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio per il secondo anno.

4.   Il segretario esecutivo della commissione notifica a ciascun membro della commissione l’importo della sua quota annua. I contributi devono essere versati il 1° gennaio dell’anno a cui si riferiscono. I contributi non pagati entro il 1° gennaio dell’anno successivo sono considerati in arretrato.

5.   I contributi al bilancio biennale vengono pagati nella valuta decisa dalla commissione.

6.   Nella sua prima riunione la commissione adotta un bilancio per la parte restante del suo primo anno di attività e per il biennio successivo. Essa trasmette senza indugio ai membri della commissione le copie di questi bilanci, indicando i rispettivi contributi per il primo anno.

7.   Per gli esercizi successivi, almeno sessanta giorni prima della sessione ordinaria della commissione che precede il periodo biennale, il segretario esecutivo sottopone a ciascun membro della commissione un progetto di bilancio biennale e di tabella di contributi.

8.   La commissione può sospendere il diritto di voto del membro della commissione i cui contributi arretrati siano uguali o superiori al contributo che esso deve versare per i due anni precedenti.

9.   La commissione costituisce un fondo di esercizio destinato a finanziare le proprie operazioni in attesa dell’incasso dei contributi annui e per qualsiasi altro scopo da essa ritenuto necessario. La commissione fissa l’ammontare del fondo, determina gli anticipi necessari per costituirlo e adotta le norme per disciplinarne l’impiego.

10.   La commissione provvede a far controllare ogni anno la propria contabilità da revisori contabili esterni. I rapporti relativi a questi controlli sono esaminati e approvati dalla commissione o dal consiglio quando la commissione non si riunisce in sessione ordinaria.

11.   La commissione può accettare, per il proseguimento dei propri lavori, contributi diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo XIII

1.   Le parti contraenti convengono che si stabiliscano rapporti di lavoro tra la commissione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. La commissione intavola a tal fine negoziati con l’organizzazione onde concludere un accordo in conformità dell’articolo XIII dell’atto costitutivo dell’organizzazione. Tale accordo prevede in particolare che il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura nomini un rappresentante che partecipi, senza diritto di voto, a tutte le riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari.

2.   I membri della commissione convengono che si realizzi una collaborazione tra la commissione ed altre commissioni di pesca ed organizzazioni scientifiche internazionali in grado di contribuire ai suoi lavori. La commissione è autorizzata a concludere accordi con queste commissioni e organizzazioni.

3.   La commissione può invitare qualsiasi organizzazione internazionale competente e qualsiasi governo che, pur non facendo parte della commissione, è membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un organismo specializzato delle Nazioni Unite ad inviare osservatori alle riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari.».

Articolo 7

L’articolo XII della convenzione è rinumerato come articolo XIV. Il paragrafo 2 di tale articolo è così modificato:

«2.   Una volta scaduto il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, ogni parte contraente può recedere dalla convenzione il 31 dicembre di qualsiasi anno, compreso il decimo, inoltrando per iscritto, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, una notifica di ritiro al direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.».

Articolo 8

L’articolo XIII della convenzione è rinumerato come articolo XV. Il paragrafo 1 di tale articolo è così modificato:

«1.

a)

Su iniziativa di una parte contraente o della commissione, quest’ultima può proporre emendamenti alla presente convenzione. Tali proposte sono fatte per consenso.

b)

Il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura trasmette a tutte le parti contraenti una copia certificata conforme del testo di ogni emendamento proposto.

c)

Un emendamento che non implica nuovi obblighi entra in vigore per tutte le parti contraenti il trentesimo giorno dalla data in cui è stato accettato dai tre quarti delle parti contraenti.

d)

Un emendamento che implica nuovi obblighi entra in vigore, per ciascuna parte contraente che l’ha accettato, il novantesimo giorno della data in cui è stato accettato dai tre quarti delle parti contraenti e per ciascuna delle altre dal momento in cui lo accetta. Se, a giudizio di una o più parti contraenti, un emendamento implica nuovi obblighi, esso viene considerato come tale ed entra in vigore alle condizioni suindicate.

e)

Un governo che divenga parte contraente dopo l’avvio della procedura di accettazione di un emendamento alla presente convenzione a norma del presente articolo è vincolato dalla convenzione così modificata quando l’emendamento suddetto entra in vigore.».

Articolo 9

È aggiunto un nuovo articolo XVI alla convenzione, che recita come segue:

«Articolo XVI

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione e qualsiasi riferimento alla presente convenzione è fatto anche ai relativi allegati.».

Articolo 10

Gli articoli XIV, XV e XVI della convenzione sono rinumerati rispettivamente come articoli XVII, XVIII e XIX e sono così modificati:

«Articolo XVII

1.   La presente convenzione è aperta alla firma del governo di qualsiasi Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di uno qualsiasi dei suoi organismi specializzati. Il governo in questione che non avesse ancora firmato la convenzione può aderirvi in qualsiasi momento.

2.   La presente convenzione è sottoposta alla ratifica o all’approvazione degli Stati firmatari, conformemente alla loro costituzione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione sono depositati presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

3.   La presente convenzione entra in vigore non appena sette governi abbiano depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione. Per ogni governo che deposita successivamente uno strumento di ratifica, di approvazione o di adesione, essa entra in vigore alla data del deposito di tale strumento.

4.   La presente convenzione è aperta alla firma o all’adesione di qualsiasi organizzazione intergovernativa d’integrazione economica, costituita da Stati che le hanno demandato la loro competenza per le materie trattate dalla presente convenzione, compresa la conclusione di trattati in tali materie.

5.   Dal momento del deposito dello strumento di conferma formale o di adesione, qualsiasi organizzazione di cui al paragrafo 4 diventa parte contraente, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi delle altre parti contraenti in forza della presente convenzione. Nel testo della presente convenzione il termine “Stato”, all’articolo XI, paragrafo 4, e il termine “governo”, nel preambolo e all’articolo XV, paragrafo 1, sono interpretati in tal senso.

6.   Quando un’organizzazione di cui al paragrafo 4 diventa parte contraente della presente convenzione, gli Stati membri di tale organizzazione e quelli che vi aderiranno in futuro cessano di essere parti della convenzione; essi trasmettono una notifica scritta a tale scopo al direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Articolo XVIII

Il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura informa tutti i governi di cui all’articolo XVII, paragrafo 1, e tutte le organizzazioni di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo del deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, conferma formale o adesione, della data d’entrata in vigore della convenzione, delle proposte di emendamento, delle notifiche di adozione degli emendamenti, dell’entrata in vigore di questi e delle notifiche di ritiro.

Articolo XIX

L’originale della presente convenzione è depositato presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che ne invia copia conforme ai governi di cui all’articolo XVII, paragrafo 1, e alle organizzazioni di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo.».

Articolo 11

Sono aggiunti due allegati alla convenzione, che recitano come segue:

«ALLEGATO 1

PROCEDURE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.   

Il collegio arbitrale di cui all’articolo X, paragrafo 4, è composto, se del caso, da tre arbitri che possono essere nominati nei modi seguenti:

a)

una delle parti della controversia dovrebbe comunicare il nome di un arbitro alla controparte che, a sua volta, dovrebbe comunicare il nome del secondo arbitro entro un termine di quaranta giorni a decorrere da tale notifica. Nelle controversie tra più di due membri della commissione le parti che hanno lo stesso interesse dovrebbero nominare un arbitro congiuntamente. Entro un termine di sessanta giorni dalla nomina del secondo arbitro le parti della controversia dovrebbero nominare un terzo arbitro, che non sia cittadino né dell’uno né dell’altro membro della commissione e non abbia la stessa nazionalità di uno dei primi due arbitri. Il terzo arbitro dovrebbe presiedere il tribunale;

b)

se il secondo arbitro non è nominato entro il termine prescritto o se le parti non riescono a trovare un accordo per la nomina del terzo arbitro entro il periodo prescritto, tale arbitro può essere nominato, su richiesta delle parti della controversia, dal presidente della commissione entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

2.   

La decisione del collegio arbitrale dovrebbe essere presa dalla maggioranza dei suoi membri, che non dovrebbero astenersi dal voto.

3.   

La decisione del collegio arbitrale è definitiva e vincolante per le parti della controversia. Le parti della controversia dovrebbero ottemperare alla decisione senza indugio. Il collegio arbitrale può interpretare la decisione su richiesta di una delle parti della controversia.

ALLEGATO 2

ENTITÀ DI PESCA

1.   

Dopo l’entrata in vigore degli emendamenti della presente convenzione adottati il 18 novembre 2019, solo l’entità di pesca che aveva ottenuto lo stato di cooperante entro il 10 luglio 2013 secondo le procedure stabilite dalla commissione, come illustrato dalla risoluzione [Ris. 19-13] adottata contestualmente al presente allegato, può, tramite uno strumento scritto depositato presso il segretario esecutivo della commissione, esprimere il suo fermo impegno a rispettare i termini della presente convenzione e a ottemperare alle raccomandazioni adottate in forza della stessa. Detto impegno prende effetto trenta giorni dopo la data di ricevimento dello strumento. Tale entità di pesca può ritirare tale impegno mediante notifica scritta indirizzata al segretario esecutivo della commissione. Il ritiro prende effetto un anno dopo la data di ricevimento, a meno che la notifica non specifichi una data successiva.

2.   

In caso di ulteriori emendamenti apportati alla presente convenzione a norma dell’articolo XV, l’entità di pesca di cui al paragrafo 1 può, mediante strumento scritto depositato presso il segretario esecutivo della commissione, esprimere il suo fermo impegno a rispettare i termini della convezione modificata e a conformarsi alle raccomandazioni adottate a norma della stessa. Tale impegno di un’entità di pesca prende effetto a decorrere dalle date di cui all’articolo XV o, se successiva, dalla data di ricevimento della notifica scritta di cui al presente paragrafo.

3.   

Il segretario esecutivo notifica alle parti contraenti il ricevimento di tali impegni o notifiche, mette tali notifiche a disposizione delle parti contraenti, trasmette le notifiche delle parti contraenti all’entità di pesca, comprese le notifiche di ratifica, approvazione o adesione e di entrata in vigore della presente convenzione e delle relative modifiche, e custodisce al sicuro i documenti trasmessi tra l’entità di pesca e il segretario esecutivo.

4.   

L’entità di pesca di cui al paragrafo 1 che ha espresso, presentando lo strumento scritto di cui ai paragrafi 1 e 2, il suo fermo impegno a rispettare i termini della presente convenzione e a ottemperare alle raccomandazioni adottate in forza della stessa può partecipare ai lavori pertinenti della commissione, incluso il processo decisionale, e gode, mutatis mutandis, degli stessi diritti e degli stessi obblighi dei membri della commissione di cui agli articoli III, V, VII, IX, XI, XII e XIII della presente convenzione.

5.   

Se una controversia nella quale è coinvolta l’entità di pesca di cui al paragrafo 1, che ha espresso il proprio impegno a essere vincolata dai termini della presente convenzione in conformità del presente allegato, non può essere risolta in via amichevole, previo accordo delle parti tale controversia può essere sottoposta, a seconda del caso, a una sottocommissione tecnica ad hoc o, dopo avere cercato di trovare un accordo sull’ambito della controversia, a un arbitrato definitivo e vincolante.

6.   

Le disposizioni del presente allegato relative alla partecipazione dell’entità di pesca di cui al paragrafo 1 si applicano unicamente ai fini della presente convenzione.

7.   

Le parti non contraenti, entità o entità di pesca che ottengono lo status di cooperante dopo il 10 luglio 2013 non sono considerate entità di pesca ai fini del presente allegato e pertanto non godono degli stessi diritti e degli stessi obblighi dei membri della commissione di cui agli articoli III, V, VII, IX, XI, XII e XIII della presente convenzione.

Articolo 12

L’originale del presente protocollo, per il quale fanno ugualmente fede i testi inglese, spagnolo e francese, è depositato presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Esso è aperto alla firma a Palma di Maiorca, Spagna il 20 novembre 2019 e successivamente a Roma fino al 20 novembre 2020. Le parti contraenti della convenzione che non hanno firmato il presente protocollo possono comunque depositare il loro strumento di approvazione, ratifica o accettazione in qualsiasi momento. Il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura invia copia conforme del presente protocollo a ciascuna delle parti contraenti della convenzione.

Articolo 13

Il presente protocollo entra in vigore, per tutte le parti contraenti della convenzione che lo accettano, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, di uno strumento di approvazione, ratifica o accettazione di tre quarti delle parti contraenti della convenzione e successivamente, per le parti contraenti restanti, a seguito dell’approvazione, della ratifica o dell’accettazione. Si considera che un governo che diventa parte contraente della convenzione dopo l’apertura del presente protocollo per la firma ai sensi dell’articolo 12 abbia accettato il presente protocollo.

Articolo 14

A seguito dell’entrata in vigore del presente protocollo per i tre quarti delle parti contraenti della convenzione che hanno depositato i rispettivi strumenti di approvazione, ratifica o accettazione presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, le parti contraenti della convenzione che non hanno depositato i rispettivi strumenti di approvazione, ratifica o accettazione continuano a essere considerate membri della commissione. La commissione adotta misure per garantire il suo corretto funzionamento fino all’entrata in vigore del presente protocollo per tutte le parti contraenti della convenzione. Una parte contraente della convenzione per la quale il presente protocollo non è ancora entrato in vigore può tuttavia decidere di attuare i presenti emendamenti in via provvisoria e può informare a tal fine il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Fatto a Palma di Maiorca, Spagna, addì 20 novembre 2019


REGOLAMENTI

4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2026 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (2) che, tra l’altro, ha esteso l’ambito di applicazione dei regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi a tutti i tipi di servizi nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. La direttiva (UE) 2017/2455 ha inoltre introdotto alcune disposizioni applicabili ai soggetti passivi che facilitano cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da altri soggetti passivi tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

(2)

A seguito dell’estensione dell’ambito di applicazione di tali regimi speciali, è opportuno aggiornare le relative modalità di applicazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3).

(3)

Le definizioni di «vendite a distanza intracomunitarie di beni» e «vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi» contenute nella direttiva 2006/112/CE comprendono anche le cessioni di beni quando il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto all’acquirente. Pertanto, per garantire l’applicazione corretta e uniforme di tali definizioni nei vari Stati membri e per rafforzare la certezza del diritto sia per gli operatori economici sia per le amministrazioni fiscali, è necessario chiarire e definire il significato del termine «indirettamente» in questo contesto.

(4)

Per garantire l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle disposizioni concernenti i soggetti passivi che facilitano cessioni di beni e prestazioni di servizi nella Comunità e per rafforzare la certezza giuridica sia per i soggetti passivi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia per le amministrazioni fiscali che applicano tali disposizioni, è necessario definire ulteriormente il significato del termine «facilita» e precisare i casi in cui si considera che un soggetto passivo non faciliti cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite un’interfaccia elettronica.

(5)

Per garantire l’applicazione uniforme delle norme in materia di IVA è necessario definire chiaramente il momento in cui il pagamento da parte dell’acquirente può considerarsi accettato al fine di stabilire in quale periodo d’imposta debbano essere dichiarate le cessioni effettuate da soggetti passivi che facilitano cessioni di beni nella Comunità tramite l’uso di un’interfaccia elettronica o da qualsiasi soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.

(6)

È necessario stabilire il tipo di informazioni che dovrebbe essere conservato nella documentazione dei soggetti passivi che facilitano cessioni di beni e prestazioni di servizi nella Comunità tramite l’uso di un’interfaccia elettronica. A tale fine si dovrebbe tenere conto della natura delle informazioni di cui dispongono tali soggetti passivi, della pertinenza di tali informazioni per le amministrazioni fiscali e del requisito in base al quale la presa in conto di tali informazioni e la conservazione della documentazione siano proporzionate per consentire di rispettare i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(7)

Si considera che un soggetto passivo che facilita determinate cessioni di beni nella Comunità tramite l’uso di un’interfaccia elettronica abbia egli stesso ricevuto e ceduto i beni e sia tenuto a versare l’IVA su tali cessioni. È importante tenere conto del fatto che per dichiarare correttamente l’IVA dovuta e versare l’importo corrispondente tale soggetto passivo può dipendere dall’esattezza delle informazioni comunicate dai fornitori che vendono beni mediante tale interfaccia elettronica. Si può pertanto ragionevolmente disporre che, quando le informazioni ricevute risultano errate, tale soggetto passivo non sia tenuto a versare un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se può dimostrare che non era, né poteva ragionevolmente essere a conoscenza, che le informazioni ricevute erano errate. Questo dovrebbe consentire agli Stati membri di esentare dall’obbligo di versare un importo di IVA supplementare tali soggetti passivi quando agiscono in buona fede.

(8)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo che grava sui soggetti passivi che facilitano determinate cessioni di merci nella Comunità tramite l’uso di un’interfaccia elettronica è opportuno dispensare tali soggetti passivi dall’obbligo di provare lo status del venditore e dell’acquirente. È quindi opportuno introdurre determinate presunzioni refutabili in base alle quali i fornitori che vendono beni attraverso tale interfaccia elettronica sono considerati soggetti passivi e i loro acquirenti persone che non sono soggetti passivi.

(9)

Per evitare dubbi, è necessario specificare che il numero di identificazione assegnato a un intermediario che agisce in nome e per conto di un soggetto passivo che si avvale del regime d’importazione costituisce un’autorizzazione che gli consente di agire in qualità di intermediario e non può essere utilizzato dall’intermediario per dichiarare l’IVA sulle operazioni imponibili che egli stesso effettua.

(10)

La disposizione che esclude dal regime speciale per due trimestri civili un soggetto passivo che abbia volontariamente cessato di avvalersi di tale regime non è considerata opportuna dagli Stati membri e può creare oneri aggiuntivi per il soggetto passivo interessato. Tale disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa.

(11)

Per limitare le ripercussioni che il cambiamento delle modalità di rettifica di dichiarazioni IVA precedenti nell’ambito di un regime speciale può comportare a livello informatico, è preferibile disporre che le rettifiche di una dichiarazione IVA relativa a un periodo d’imposta precedente la data a partire dalla quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare misure nazionali per conformarsi agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 siano effettuate mediante modifiche di tale dichiarazione. Inoltre, poiché le rettifiche di dichiarazioni IVA precedenti dovranno essere presentate in una dichiarazione successiva per i periodi d’imposta decorrenti dal 1o gennaio 2021, i soggetti passivi esclusi da un regime speciale non potranno più effettuare rettifiche in una dichiarazione successiva. È quindi necessario disporre che tali rettifiche siano direttamente effettuate presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

(12)

Dal momento che il nome dell’acquirente deve essere conservato nella documentazione di un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale unicamente se tale soggetto passivo dispone di tale informazione, detta informazione non è necessaria per stabilire in quale Stato membro la cessione o prestazione è assoggettata all’IVA e essa può comportare problemi di protezione dei dati, non è più necessario includere il nome dell’acquirente nella documentazione da conservare a cura dei soggetti passivi che si avvalgono di un regime speciale. Tuttavia, per facilitare il controllo delle cessioni di beni assoggettate a un regime speciale, è necessario includere informazioni sulle restituzioni di beni e sui numeri di spedizione o operazione tra le informazioni che devono essere conservate dai soggetti passivi.

(13)

Al fine di garantire la coerenza tra il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione, da un lato, e le disposizioni doganali in materia di dilazione del pagamento dei dazi doganali e degli obblighi della persona che presenta i beni in dogana, dall’altro, nonché per garantire il corretto pagamento dell’IVA all’importazione qualora siano applicati tali regimi, è opportuno specificare che il pagamento mensile dell’IVA all’importazione nel quadro del regime speciale potrebbe essere assoggettato alle condizioni normali applicate ai sensi del diritto doganale ai fini dell’autorizzazione della dilazione del pagamento del dazio all’importazione. Inoltre, è opportuno specificare che l’applicazione del regime speciale non impone agli Stati membri di esigere che la persona che presenta i beni in dogana sia abilitata dalla persona a cui sono destinati i beni a presentare i beni in dogana per suo conto.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

1)

il capo IV è così modificato:

a)

l’intestazione del capo IV è sostituita dalla seguente:

«OPERAZIONI IMPONIBILI

(TITOLO IV DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Sezione 1

Cessioni di beni

(Articoli da 14 a 19 della direttiva 2006/112/CE) »;

b)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, in particolare nei casi seguenti:

a)

quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;

b)

quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all’acquirente;

c)

quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;

d)

quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Tuttavia si considera che i beni non siano stati spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l’acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l’organizzazione.

Articolo 5 ter

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine «facilita» designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l’interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;

b)

tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;

c)

tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna dei beni.

L’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

a)

il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;

b)

la catalogazione o la pubblicità di beni;

c)

il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Articolo 5 quater

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto egli stesso i beni non è considerato responsabile del pagamento di un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il soggetto passivo dipende dalle informazioni trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un’interfaccia elettronica o da altri terzi per dichiarare correttamente l’IVA gravante su tali cessioni e versare l’importo corrispondente;

b)

le informazioni di cui alla lettera a) sono errate;

c)

il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.

Articolo 5 quinquies

Salvo che disponga di informazioni contrarie, il soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni a norma dell’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE considera:

a)

la persona che vende beni tramite un’interfaccia elettronica un soggetto passivo;

b)

la persona che acquista tali beni una persona che non è soggetto passivo.»;

c)

prima dell’articolo 6 è inserita la seguente intestazione:

«Sezione 2

Prestazioni di servizi

(Articoli da 24 a 29 della direttiva 2006/112/CE) »;

2)

l’articolo 14 è soppresso;

3)

è inserito il seguente capo:

«CAPO V bis

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA

(TITOLO VI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 41 bis

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 66 bis della direttiva 2006/112/CE, per “momento in cui il pagamento è stato accettato” si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto, da o per conto del fornitore che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l’importo in questione.»;

4)

al capo X è inserita la sezione seguente:

«Sezione 1 ter

Contabilità

(Articoli da 241 a 249 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 54 ter

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine “facilita” designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni o servizi tramite l’interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni o a una prestazione di servizi tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, il termine “facilita” non comprende una cessione di beni o una prestazione di servizi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione o prestazione;

b)

il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;

c)

il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna dei beni o alla prestazione dei servizi.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine “facilita” non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

a)

il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;

b)

la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;

c)

il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione.

Articolo 54 quater

1.   Il soggetto passivo di cui all’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE conserva, in relazione alle cessioni per le quali si ritiene che abbia egli stesso ricevuto o ceduto beni conformemente all’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE o qualora partecipi a una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici per cui si presume che agisca a proprio nome conformemente all’articolo 9 bis del presente regolamento, la documentazione seguente:

a)

la documentazione di cui all’articolo 63 quater del presente regolamento se il soggetto passivo ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;

b)

la documentazione di cui all’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo non ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

2.   Il soggetto passivo di cui all’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE conserva, per le cessioni o prestazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

a)

il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica e, se disponibili:

i)

il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;

ii)

il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore;

b)

una descrizione dei beni, il loro valore, il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, nonché il momento della cessione e, se disponibile, il numero dell’ordine o il numero unico dell’operazione;

c)

una descrizione dei servizi, il loro valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell’ordine o il numero unico dell’operazione.»;

5)

al capo XI, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 2

Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni

(Articoli da 358 a 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE)

Sottosezione 1

Definizioni

Articolo 57 bis

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

1)

“regime non UE”: il regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;

2)

“regime UE”: il regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all’interno di uno Stato membro effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;

3)

“regime di importazione”: il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

4)

“regime speciale”: il “regime non UE”, il “regime UE” o il “regime di importazione”, a seconda del contesto;

5)

“soggetto passivo”: un soggetto passivo di cui all’articolo 359 della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime non UE, un soggetto passivo di cui all’articolo 369 ter di tale direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime UE o un soggetto passivo di cui all’articolo 369 quaterdecies della stessa direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime di importazione;

6)

“intermediario”: una persona quale definita all’articolo 369 terdecies, paragrafo 2, punto 2), della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 2

Applicazione del regime UE

Articolo 57 ter

(soppresso)

Sottosezione 3

Ambito di applicazione del regime UE

Articolo 57 quater

Il regime UE non si applica ai servizi prestati in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione. La prestazione di tali servizi è dichiarata alle competenti autorità fiscali di tale Stato membro nella dichiarazione IVA prevista all’articolo 250 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 4

Identificazione

Articolo 57 quinquies

1.   Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

Tuttavia, se la prima cessione di beni o prestazione di servizi rientrante nel regime non UE o nel regime UE è effettuata anteriormente alla data suddetta, il regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale prima cessione o prestazione, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l’inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detta prima cessione o prestazione.

2.   Se un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime di importazione, tale regime speciale si applica a decorrere dal giorno in cui al soggetto passivo o all’intermediario è stato assegnato il numero individuale d’identificazione IVA per il regime di importazione previsto all’articolo 369 octodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 57 sexies

Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime UE mediante il proprio numero di identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.

Il numero di identificazione individuale attribuito a un intermediario ai sensi dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE gli consente di agire in qualità di intermediario per conto di soggetti passivi che si avvalgono del regime di importazione. Tale numero non può essere tuttavia utilizzato dall’intermediario per dichiarare l’IVA su operazioni imponibili.

Articolo 57 septies

1.   Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE cessa di soddisfare le condizioni definite all’articolo 369 bis, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Se non è stabilito nella Comunità, il soggetto passivo che si avvale del regime UE per la cessione di beni indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, uno Stato membro a partire dal quale spedisce o trasporta i beni.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una sede dell’attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione o dalla data in cui il soggetto passivo cessa di spedire o trasportare beni a partire da tale Stato membro.

2.   Se un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione o un intermediario che agisce per suo conto cessa di soddisfare le condizioni definite all’articolo 369 terdecies, secondo comma, punto 3), lettere da b) a e), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui il soggetto passivo o il suo intermediario è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo o il suo intermediario indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo o il suo intermediario cessa di disporre di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione.

Articolo 57 octies

1.   Un soggetto passivo che si avvale del regime non UE o del regime UE può cessare di utilizzare detti regimi speciali a prescindere dal fatto che continui a cedere beni o prestare servizi che possono rientrare in detti regimi speciali. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo.

L’adempimento degli obblighi in materia di IVA per cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

2.   Un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione può cessare di utilizzare detto regime a prescindere dal fatto che continui a effettuare vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. Il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese successivo e il soggetto passivo non è più autorizzato ad avvalersi del regime per le cessioni effettuate a partire da tale data.

Sottosezione 5

Obblighi di comunicazione

Articolo 57 nonies

1.   Entro il decimo giorno del mese successivo un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione, a seconda del caso:

a)

la cessazione delle sue attività rientranti in un regime speciale;

b)

eventuali cambiamenti delle sue attività rientranti in un regime speciale ove non soddisfi più le condizioni richieste per avvalersi di detto regime speciale;

c)

eventuali modifiche delle informazioni precedentemente trasmesse allo Stato membro di identificazione.

2.   In caso di cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57 septies, il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto ne informa entrambi gli Stati membri interessati entro il decimo giorno del mese successivo a tale cambiamento. Esso comunica al nuovo Stato membro di identificazione i dati di registrazione richiesti quando un soggetto passivo si avvale di un regime speciale per la prima volta.

Sottosezione 6

Esclusione

Articolo 58

1.   Se un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali soddisfa uno o più dei criteri di esclusione di cui all’articolo 369 sexies o dei criteri di radiazione dal registro di identificazione di cui all’articolo 363 o all’articolo 369 novodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime.

Solo lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di esclusione o di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.

2.   L’esclusione di un soggetto passivo dal regime non UE o dal regime UE prende effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica. Tuttavia, se è dovuta a un trasferimento della sede dell’attività economica o della stabile organizzazione o del luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, l’esclusione prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento.

3.   L’esclusione di un soggetto passivo dal regime di importazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo, tranne nelle seguenti situazioni:

a)

se l’esclusione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;

b)

se l’esclusione è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme di tale regime, nel qual caso l’esclusione prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo.

4.   Fatta eccezione per la situazione di cui al paragrafo 3, lettera b), il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l’utilizzo del regime di importazione resta valido per il periodo di tempo necessario per l’importazione dei beni che erano stati ceduti anteriormente alla data di esclusione, periodo che non può tuttavia superare due mesi a decorrere da tale data.

5.   Se un intermediario soddisfa uno dei criteri di radiazione di cui all’articolo 369 novodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione radia tale intermediario dal registro di identificazione ed esclude dal regime di importazione i soggetti passivi da esso rappresentati.

Solo lo Stato membro di identificazione può radiare un intermediario dal registro di identificazione.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.

La radiazione di un intermediario dal registro di identificazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all’intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta, tranne nelle seguenti situazioni:

a)

se la radiazione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;

b)

se la radiazione dell’intermediario è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme del regime di importazione, nel qual caso essa prende effetto dal giorno successivo a quello in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all’intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta.

Articolo 58 bis

Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato, per un periodo di due anni, cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da detto regime in nessuno Stato membro di consumo, si considera che abbia cessato le proprie attività imponibili rispettivamente ai sensi dell’articolo 363, lettera b), dell’articolo 369 sexies, lettera b), dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non gli preclude la possibilità di avvalersi di un regime speciale qualora riprenda le sue attività contemplate da uno di tali regimi.

Articolo 58 ter

1.   Un soggetto passivo che è escluso da uno dei regimi speciali per inosservanza persistente delle norme relative a tale regime rimane escluso da tutti i regimi speciali in tutti gli Stati membri per i due anni successivi al periodo di dichiarazione nel corso del quale è stato escluso.

Tuttavia il primo comma non si applica per il regime di importazione se l’esclusione è dovuta a inosservanza persistente delle norme da parte dell’intermediario che agisce per conto del soggetto passivo.

Se un intermediario è radiato dal registro di identificazione per inosservanza persistente delle norme del regime di importazione, non è autorizzato ad agire in qualità di intermediario per i due anni successivi al mese nel corso del quale è stato radiato dal registro.

2.   Si considera che un soggetto passivo o un intermediario abbia persistito nell’inosservanza delle norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell’articolo 363, lettera d), dell’articolo 369 sexies, lettera d), dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, almeno nei casi seguenti:

a)

se nei suoi confronti o in quelli dell’intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell’articolo 60 bis dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA non è stata presentata per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall’emissione del sollecito;

b)

se nei suoi confronti o in quelli dell’intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell’articolo 63 bis dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e l’intero importo dell’IVA dichiarata non è stato versato dal soggetto passivo o dall’intermediario che agisce per suo conto per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall’emissione del sollecito, salvo se l’importo non ancora versato è inferiore a 100 EUR per ciascun periodo di dichiarazione;

c)

se, a seguito di una richiesta dello Stato membro di identificazione e un mese dopo un ulteriore sollecito emesso da tale Stato membro, il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto non ha messo a disposizione per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 58 quater

Un soggetto passivo che è stato escluso dal regime non UE o dal regime UE adempie direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti a cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui l’esclusione ha avuto effetto.

Sottosezione 7

Dichiarazione IVA

Articolo 59

1.   Ciascun periodo di dichiarazione di cui agli articoli 364, 369 septies o 369 vicies della direttiva 2006/112/CE costituisce un periodo di dichiarazione indipendente.

2.   Se, a norma dell’articolo 57 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, si applica un regime non UE o un regime UE a decorrere dalla data della prima cessione o prestazione, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il trimestre civile in cui ha avuto luogo la prima cessione o prestazione.

3.   Se è registrato agli effetti del regime non UE e del regime UE in un periodo di dichiarazione, il soggetto passivo presenta dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti allo Stato membro di identificazione per ciascun regime in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate e ai periodi contemplati da tale regime.

4.   Se il cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57 septies avviene dopo il primo giorno del periodo di dichiarazione in questione, il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto presenta dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti sia al precedente che al nuovo Stato membro di identificazione in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate nei rispettivi periodi in cui tali Stati membri costituivano lo Stato membro di identificazione.

Articolo 59 bis

Se in un periodo di dichiarazione un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha ceduto beni o prestato servizi in nessuno Stato membro di consumo nell’ambito di detto regime speciale e non deve effettuare rettifiche di precedenti dichiarazioni, tale soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono state effettuate cessioni o prestazioni (dichiarazione IVA pari a zero).

Articolo 60

Gli importi delle dichiarazioni IVA presentate nell’ambito dei regimi speciali non sono arrotondati per eccesso o per difetto all’unità monetaria intera più vicina. È indicato e versato l’importo esatto dell’IVA.

Articolo 60 bis

Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica ai soggetti passivi o agli intermediari che agiscono per loro conto che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369 septies o 369 vicies della direttiva 2006/112/CE un sollecito indicante che sono tenuti a presentare tale dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione trasmette tale sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell’accertamento e della riscossione dell’IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato.

A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da uno Stato membro di consumo, il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.

Articolo 61

1.   Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino all’ultimo periodo di dichiarazione del 2020 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante modifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal primo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

2.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale.

Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo in materia di accertamento e modifica.

Articolo 61 bis

1.   Un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA finale nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della cessazione, dell’esclusione o del cambiamento, se:

a)

cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;

b)

è escluso da uno dei regimi speciali;

c)

cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57 septies.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

2.   Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:

a)

è radiato dal registro di identificazione;

b)

cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57 septies, paragrafo 2.

Sottosezione 7 bis

Regime di importazione – fatto generatore

Articolo 61 ter

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 369 quindecies della direttiva 2006/112/CE, per “momento in cui il pagamento è stato accettato” si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto da o per conto del soggetto passivo che si avvale del regime di importazione la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento, o un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l’importo in questione.

Sottosezione 8

Valuta

Articolo 61 quater

Se uno Stato membro di identificazione la cui valuta non è l’euro decide che le dichiarazioni IVA devono essere compilate nella propria valuta nazionale, tale decisione si applica alle dichiarazioni IVA di tutti i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali.

Sottosezione 9

Pagamenti

Articolo 62

Fatti salvi l’articolo 63 bis, terzo comma, e l’articolo 63 ter, un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto effettua i pagamenti allo Stato membro di identificazione.

I pagamenti dell’IVA effettuati dal soggetto passivo o dall’intermediario che agisce per suo conto a norma degli articoli 367, 369 decies o 369 tervicies della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificamente alla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364, 369 septies o 369 vicies di tale direttiva. Qualsiasi adeguamento successivo degli importi pagati è effettuato dal soggetto passivo o dall’intermediario che agisce per suo conto soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere imputato a un’altra dichiarazione, né apportato in una dichiarazione successiva. Ciascun pagamento indica il numero di riferimento di tale dichiarazione specifica.

Articolo 63

Uno Stato membro di identificazione che riceve un pagamento superiore all’importo risultante dalla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364, 369 septies o 369 vicies della direttiva 2006/112/CE rimborsa l’importo eccedente direttamente al soggetto passivo interessato o all’intermediario che agisce per suo conto.

Se uno Stato membro di identificazione ha ricevuto un importo per una dichiarazione IVA che è successivamente risultata non corretta e ha già distribuito tale importo agli Stati membri di consumo, questi ultimi rimborsano, ciascuno per la parte rispettiva, l’eventuale importo eccedente direttamente al soggetto passivo o all’intermediario che agisce per suo conto.

Tuttavia, se l’eccedenza si riferisce a periodi che vanno fino all’ultimo periodo di dichiarazione del 2018 incluso, lo Stato membro di identificazione rimborsa la quota pertinente della parte corrispondente dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 e lo Stato membro di consumo rimborsa l’eccedenza al netto dell’importo che è rimborsato dallo Stato membro di identificazione.

Gli Stati membri di consumo comunicano per via elettronica allo Stato membro di identificazione l’importo di detti rimborsi.

Articolo 63 bis

Se un soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto ha presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369 septies o 369 vicies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica al soggetto passivo o all’intermediario che agisce per suo conto, il decimo giorno successivo al termine ultimo in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente agli articoli 367, 369 decies o 369 tervicies della direttiva 2006/112/CE, un sollecito indicante l’importo dell’IVA ancora da versare.

Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica gli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell’IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato. Se tali solleciti successivi sono stati emessi da uno Stato membro di consumo, l’IVA corrispondente è versata a detto Stato membro.

Lo Stato membro di consumo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione che il sollecito è stato inviato.

Articolo 63 ter

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA o se la dichiarazione IVA è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell’IVA è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo Stato membro di consumo. Il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto versa direttamente allo Stato membro di consumo tali interessi, sanzioni o altri oneri eventuali.

Sottosezione 10

Documentazione

Articolo 63 quater

1.   Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

a)

lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti o in cui i servizi sono prestati;

b)

il tipo di servizi prestati o la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;

c)

la data della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;

d)

la base imponibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

e)

eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

f)

l’aliquota IVA applicata;

g)

l’importo dell’IVA esigibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

h)

la data e l’importo dei pagamenti ricevuti;

i)

eventuali acconti ricevuti prima della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;

j)

in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;

k)

per quanto riguarda i servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui l’acquirente è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale e, per quanto riguarda i beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all’acquirente;

l)

elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l’aliquota IVA applicata.

2.   Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell’articolo 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo o dall’intermediario che agisce per suo conto deve contenere le informazioni seguenti:

a)

lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti;

b)

la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;

c)

la data della cessione dei beni;

d)

la base imponibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

e)

eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

f)

l’aliquota IVA applicata;

g)

l’importo dell’IVA esigibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

h)

la data e l’importo dei pagamenti ricevuti;

i)

in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;

j)

le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all’acquirente;

k)

elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l’aliquota IVA applicata;

l)

il numero dell’ordine o il numero unico dell’operazione;

m)

il numero unico della spedizione qualora tale soggetto passivo partecipi direttamente alla consegna.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono registrate dal soggetto passivo o dall’intermediario che agisce per suo conto in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi.

Se a un soggetto passivo o all’intermediario che agisce per suo conto è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo o intermediario non ha provveduto all’invio entro 20 giorni dalla data della richiesta, lo Stato membro di identificazione gli trasmette un sollecito invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.».

6)

Al capo XI, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 3

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione (Articoli da 369 sexvicies a 369 novovicies della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 63 quinquies

L’applicazione del pagamento mensile dell’IVA all’importazione conformemente al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE può essere assoggettata alle condizioni applicabili alla dilazione del pagamento dei dazi doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Ai fini dell’applicazione del regime speciale, gli Stati membri possono considerare soddisfatta la condizione consistente nel “presentare i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati” se la persona che presenta i beni in dogana dichiara la sua intenzione di avvalersi dei regimi speciali e di riscuotere l’IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni.

(*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Tuttavia gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere le informazioni di cui agli articoli 360, 369 quater o 369 sexdecies della direttiva 2006/112/CE per la registrazione agli effetti dei regimi speciali a decorrere dal 1o ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

H. KOSONEN


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2027 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d’importazione nel 2020 nell’ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all’olio di oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, primo comma, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 2305/2003 (2), (CE) n. 969/2006 (3), (CE) n. 1067/2008 della Commissione (4) e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 (5) e (UE) 2017/2200 della Commissione (6) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d’importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126, di granturco nell’ambito del contingente 09.4131, di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 nonché di taluni cereali originari dell’Ucraina nell’ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 e 09.4279.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione (7) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione (8) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (9) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia nell’ambito del contingente 09.4032.

(4)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2020, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (UE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (CE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d’importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola. Se del caso, resta applicabile il coefficiente di attribuzione fissato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (10).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Cereali

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di orzo emessi nell’ambito del contingente 09.4126 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.

4.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di granturco emessi nell’ambito del contingente 09.4131 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.

5.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.

6.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.

7.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina nell’ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.

8.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina emessi nell’ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.

9.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina nell’ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.

10.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina emessi nell’ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279, per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.

Articolo 2

Riso

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.

2.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh emessi nell’ambito del contingente 09.4517 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.

3.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione delle rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.

4.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di rotture di riso emessi nell’ambito del contingente 09.4079 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.

Articolo 3

Olio di oliva

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 15 dicembre 2020.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d’importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all’allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

a nome del presidente,

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

(4)  Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di alcuni cereali originari dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di alcuni cereali originari dell’Ucraina (GU L 313 del 29.11.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d’importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

(10)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli d’importazione di cereali

Date di rilascio

Da venerdì 3 aprile, ore 13, fino alle ore 13 di venerdì 10 aprile 2020, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 20 aprile 2020


ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli d’importazione di riso

Date di rilascio

Da venerdì 3 aprile, ore 13, fino alle ore 13 di venerdì 10 aprile 2020, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 20 aprile 2020


ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli d’importazione di olio d’oliva

Date di rilascio

Lunedì 6 o martedì 7 aprile 2020

Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 17 aprile

Lunedì 18 o martedì 19 maggio 2020

Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 28 maggio


4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2028 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (1), in particolare l’articolo 136, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione (2) specifica nell’allegato III a quali classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) (corrispondenza).

(2)

A seguito delle ultime modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/634 della Commissione (3) all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi su cui si basano le valutazioni del merito di credito riguardanti alcune corrispondenze di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. Inoltre, alcune ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito a nuovi segmenti di mercato, il che comporta nuove scale di rating e nuovi tipi di rating. È pertanto necessario aggiornare le corrispondenze delle ECAI interessate.

(3)

Dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/634 è stata registrata un’altra agenzia di rating del credito in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Poiché l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone di specificare per tutte le ECAI l’attribuzione delle valutazioni alle classi di merito di credito, è necessario stabilire la corrispondenza per l’ECAI di nuova registrazione. Le valutazioni del merito di credito applicate dall’ECAI di nuova registrazione si basano sulla stessa metodologia applicata dalla sua impresa madre, ECAI di un paese terzo per la quale era già stata stabilita la corrispondenza nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. È pertanto opportuno, nel caso specifico, che la corrispondenza per l’ECAI di nuova registrazione rifletta la corrispondenza stabilita per l’ECAI del paese terzo.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione congiuntamente dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (le «autorità europee di vigilanza»).

(5)

Le autorità europee di vigilanza hanno svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione, ne hanno analizzato i potenziali costi e benefici e hanno richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all’articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/634 della Commissione, del 24 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 25.4.2018, pag. 14).

(4)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO

ALLEGATO III

Tabelle di corrispondenza ai fini dell’articolo 16

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s. (ex European Rating Agency, a.s.)

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il breve termine globale

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe Rating Services

 

 

 

 

 

 

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Scala di rating per emissioni a lungo termine

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Scala di rating per emittenti a breve termine

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Scala di rating per emissioni a breve termine

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings SA.

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per emittenti a breve termine

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per emissioni a breve termine

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Scala di rating per corporate a breve termine

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Scala di rating globale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banca di Francia (Banque de France)

 

 

 

 

 

 

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il breve termine globale

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per il lungo termine imprese di assicurazione pensionistica

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il breve termine imprese di assicurazione pensionistica

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per il lungo termine fondi pensione

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Scala di rating per il lungo termine fondi di garanzia

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Scala di rating per il breve termine fondi di garanzia

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a lungo termine internazionale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a breve termine internazionale

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency SpA

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine corporate

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per emittenti a lungo termine

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

Scala di rating per emissioni a lungo termine

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, D

Scala di rating per il breve termine

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per emittenti a lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Scala di rating per emissioni a lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Scala di rating per emittenti a breve termine

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Scala di rating per emissioni a breve termine

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating del credito per il breve termine

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per obbligazioni a lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating del credito per il breve termine

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

 

 

 

 

 

 

Scala di rating riguardante il default degli emittenti a lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Obbligazioni di Corporate Finance — Scala di rating per il lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a lungo termine internazionale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala di rating per le controparti dei derivati

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Scala di rating per il breve termine

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Scala di rating IFS per il breve termine

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, SA de C.V.

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine globale

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Scala di rating per il breve termine globale

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group SA.

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine globale

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per emittenti a lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Scala di rating per emissioni a lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per emittenti a breve termine

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Scala di rating del credito per emissioni a breve termine

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

 

 

 

 

 

 

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating del credito per il breve termine

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating del credito per il breve termine

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine globale

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine globale

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Scala di rating per il breve termine globale

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (ex Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il breve termine globale

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala di rating del credito internazionale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scala di rating dell’affidabilità internazionale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala di rating per il lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Scala di rating per il breve termine

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Scala di rating riguardante la valutazione mid market

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Scala di rating del credito per emittenti a breve termine

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Scala di rating del credito per emissioni a breve termine

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

 

 

 

 

 

 

Scala di fasce di rating per sovrani

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2029 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo « CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol »

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 giugno 2016 la società SCC GmbH ha presentato, per conto della società CVAS Development GmbH e conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per un biocida singolo denominato «CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol», dei tipi di prodotto 2 e 4 quali descritti nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente della Germania aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-DH025620-60.

(2)

Il principio attivo contenuto nel «CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol» è il propan-2-ol, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 17 agosto 2018 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4)

Il 25 marzo 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per il «CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. Nel parere si conclude che il «CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol» rientra nella definizione di «biocida singolo» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni fissate all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.

(5)

Il 3 giugno 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per il «CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol».

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società CVAS Development GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero EU-0020461-0000 per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso del biocida singolo «CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol», conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato nell’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 24 dicembre 2019 al 30 novembre 2029.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) del 28 febbraio 2019 sull’autorizzazione dell’Unione per il «CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol» (ECHA/BPC/222/2019).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 - Settore dell’alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0020461-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0020461-0000

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

calgonit DS 622

R 3000 SCHNELLDESINFEKTION

IPADES 70

Alpha Septin

Blu-Sept

Disinfect home

Schnell Des

Disinfect Rapid

Bakt-Ex Pur

Bakt-Ex Rapid

ROTIE-DES quick

Bactazol I

Dezynfektator

EOSSAN-Desinfektionsspray-Fluid

FS-7-Spray

Gartengeräte Hygiene Spray

NeudoClean Hygiene Spray

1.2.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

CVAS Development GmbH

Indirizzo

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526, Ladenburg, Germania

Numero di autorizzazione

EU-0020461-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0020461-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

24 dicembre 2019

Data di scadenza dell’autorizzazione

30 novembre 2029

1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante

Brenntag GmbH

Indirizzo del fabbricante

Messeallee 11, 45131 Essen, Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen Germania


Nome del fabbricante

Calvatis GmbH

Indirizzo del fabbricante

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg Germania


Nome del fabbricante

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern Germania

1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Indirizzo del fabbricante

Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Paesi Bassi

Ubicazione dei siti produttivi

Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Paesi Bassi


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

ExxonMobil

Indirizzo del fabbricante

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Stati Uniti

Ubicazione dei siti produttivi

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Stati Uniti


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

INEOS Solvents Germany GmbH

Indirizzo del fabbricante

Römerstraße 733, 47443 Moers Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Römerstraße 733, 47443 Moers Germania

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

61,25

2.2.   Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi (Pronti all’uso)

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

In caso di incendio:Utilizzare schiuma resistente all’alcool per estinguere.

4.   USO/I AUTORIZZATO/I

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1

Uso # 1 — Disinfezione di piccole superfici per tipo di prodotto 2, per utilizzatori non professionali

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici non porose in ambienti domestici.

Metodi di applicazione

A spruzzo

Spruzzare (con spruzzatore manuale a grilletto o a pompa)

Spruzzare e strofinare

Spruzzare (con spruzzatore manuale a grilletto o a pompa) e strofinare

Versare e strofinare

Tasso(i) e frequenza di applicazione

40-50 ml/m2

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1.

Flacone: HDPE, 250-1000 ml

2.

Flacone con pompa per nebulizzazione fine o spruzzatore manuale a grilletto: HDPE, 250-1000 ml

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Il titolare dell’autorizzazione deve specificare il dosaggio tipico sull’etichetta, in modo semplice e facilmente comprensibile:

Spruzzatore manuale a grilletto: applicare 20 spruzzi per 0,5 m2.

Spruzzatore a pompa: applicare 3 spruzzi per 100 cm2.

Flacone: utilizzare un misurino per m2

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

1. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per la disinfezione di piccole superfici (< 1 m2).

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere la sezione 5.3

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5.4

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5.5

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 2

Uso # 2Disinfezione di piccole superfici per tipo di prodotto 2, per utilizzatori professionali

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici non porose nell’industria, piccole imprese, istituzioni e ambienti domestici.

Metodi di applicazione

A spruzzo

Spruzzare (con spruzzatore manuale a grilletto o a pompa)

Spruzzare e strofinare

Spruzzare (con spruzzatore manuale a grilletto o a pompa) e strofinare

Versare e strofinare

Tasso(i) e frequenza di applicazione

40-50 ml/m2

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1.

Flacone: HDPE, 250-1000 ml

2.

Flacone con pompa per nebulizzazione fine o spruzzatore manuale a grilletto: HDPE, 250-1000 ml

3.

IBC, HDPE: 720 l

4.

Fusto: acciaio, zincato e verniciato, 200-220 l

5.

Tanica: HDPE, 5-50 l

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere la sezione 5.1

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

1.

La seguente misura di mitigazione del rischio personale può essere adottata per la disinfezione di macchine dell’industria alimentare e per la procedura di riempimento salvo che possa essere sostituita con misure tecniche e/o organizzative: si raccomanda di proteggere gli occhi durante l’uso del prodotto.

2.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per la disinfezione di piccole superfici.

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere la sezione 5.3

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5.4

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5.5

4.3.   Descrizione dell’uso

Tabella 3

Uso # 3 — Disinfezione di piccole superfici per tipo di prodotto 4, per utilizzatori non professionali

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici non porose in cucina.

Disinfezione di attrezzature da giardinaggio, usato esclusivamente per l’igiene umana.

Metodi di applicazione

A spruzzo

Spruzzare (con spruzzatore manuale a grilletto o a pompa)

Spruzzare e strofinare

Spruzzare (con spruzzatore manuale a grilletto o a pompa) e strofinare

Versare e strofinare

Tasso(i) e frequenza di applicazione

40-50 ml/m2

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1.

Flacone: HDPE, 250-1000 ml

2.

Flacone con pompa per nebulizzazione fine o spruzzatore manuale a grilletto: HDPE, 250-1000 ml

4.3.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

1.

Per uso a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).

2.

Il titolare dell’autorizzazione deve specificare il dosaggio tipico sull’etichetta, in modo semplice e facilmente comprensibile:

Spruzzatore manuale a grilletto: applicare 20 spruzzi per 0,5 m2.

Spruzzatore a pompa: applicare 3 spruzzi per 100 cm2.

Flacone: utilizzare un misurino per m2

3.

Disinfezione di attrezzature da giardinaggio, usato esclusivamente per l’igiene umana.

4.

Disinfettare le attrezzature da giardinaggio esclusivamente in ambiente chiuso.

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

1. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per la disinfezione di piccole superfici (< 1 m2).

4.3.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere la sezione 5.3

4.3.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5.4

4.3.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5.5

4.4.   Descrizione dell’uso

Tabella 4

Uso # 4 — Disinfezione di piccole superfici per tipo di prodotto 4, per utilizzatori professionali

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici non porose in mense o cucine, nell’industria alimentare (incluse birrerie).

Disinfezione di attrezzature da giardinaggio, usato esclusivamente per l’igiene umana.

Metodi di applicazione

A spruzzo

Spruzzare (con spruzzatore manuale a grilletto o a pompa)

Spruzzare e strofinare

Spruzzare (con spruzzatore manuale a grilletto o a pompa) e strofinare

Versare e strofinare

Tasso(i) e frequenza di applicazione

40-50 ml/m2

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1.

Flacone: HDPE, 250-1000 ml

2.

Flacone con pompa per nebulizzazione fine o spruzzatore manuale a grilletto: HDPE, 250-1000 ml

3.

IBC, HDPE: 720 l

4.

Fusto: acciaio, zincato e verniciato, 200-220 l

5.

Tanica: HDPE, 5-50 l

4.4.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

1.

Per uso a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).

2.

Disinfezione di attrezzature da giardinaggio, usato esclusivamente per l’igiene umana.

3.

Disinfettare le attrezzature da giardinaggio esclusivamente in ambiente chiuso.

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

1.

Garantire un’adeguata ventilazione (ventilazione industriale o tenendo aperte porte e finestre).

2.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per la disinfezione di piccole superfici.

3.

La seguente misura di mitigazione del rischio personale può essere adottata per la disinfezione di macchine dell’industria alimentare e per la procedura di riempimento, salvo che possa essere sostituita con misure tecniche e/o organizzative: si raccomanda di proteggere gli occhi durante l’uso del prodotto.

4.4.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere la sezione 5.3

4.4.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5.4

4.4.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5.5

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L’USO (1)

5.1.   Istruzioni d’uso

1.

Pulire le superfici prima dell’uso.

2.

Applicare il prodotto non diluito sulla superficie mediante spruzzatura. Bagnare completamente le superfici. Lasciare agire per almeno 15 minuti.

3.

Spruzzare/versare il prodotto non diluito sulla superficie, quindi strofinare delicatamente la superficie. Bagnare completamente le superfici. Lasciare agire per almeno 5 minuti.

4.

Non applicare più di 50 ml/m2.

5.

Smaltire in un recipiente chiuso il panno o salvietta usato per la pulizia.

6.

Solo per utilizzatori non professionali: non eseguire più di 4 applicazioni al giorno.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

1.

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali.

2.

Evitare il contatto con gli occhi.

3.

Non applicare in presenza di bambini piccoli.

4.

Tenere i bambini e gli animali lontani dagli ambienti durante la disinfezione. Ventilare adeguatamente prima di consentire l’ingresso ai bambini negli ambienti trattati.

5.

Utilizzare un imbuto per la ricarica.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Primo soccorso:

1.

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

2.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

3.

In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4.

Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l’imballo secondo le normative locali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare in luogo fresco (non superiore ai 30 °C) e proteggere dal gelo.

Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

Per la valutazione del rischio di questo prodotto è stato utilizzato il valore di riferimento europeo di 129,28 mg/m3 per la sostanza attiva propan-2-olo (numero CAS: 67-63-0).


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2030 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Pal IPA Product Family»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 giugno 2016 la società Pal Hygiene Products Limited ha presentato, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Pal IPA Product Family», dei tipi di prodotto 2 e 4 quali descritti nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente del Regno Unito aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-DY025578-07.

(2)

Il principio attivo contenuto nella «Pal IPA Product Family» è il propan-2-ol, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 22 agosto 2018 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4)

Il 25 marzo 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2) comprendente i termini e le condizioni proposti per l’autorizzazione, un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la «Pal IPA Product Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Nel parere si conclude che la «Pal IPA Product Family» rientra nella definizione di «famiglia di biocidi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità ai termini e alle condizioni proposti e al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni fissate all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di tale regolamento.

(6)

Il 4 giugno 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la «Pal IPA Product Family».

(8)

Nel suo parere l’Agenzia raccomanda inoltre che l’autorizzazione preveda come condizione che il suo titolare effettui una prova di conservazione a lungo termine a temperatura ambiente per le salviette nel loro imballaggio commerciale. La Commissione approva tale raccomandazione e ritiene che la presentazione dei risultati di tale prova debba costituire una condizione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Essa ritiene inoltre che l’obbligo di fornire i dati dopo il rilascio dell’autorizzazione non incida sulla conclusione secondo cui la condizione prevista all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento è rispettata sulla base dei dati esistenti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Pal Hygiene Products Limited è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero EU-0020463-0000 per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso della famiglia di biocidi «Pal IPA Product Family», subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni fissati nell’allegato I e conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato nell’allegato II.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 24 dicembre 2019 al 30 novembre 2029.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) del 28 febbraio 2019 sull’autorizzazione dell’Unione per la «Pal IPA Product Family» (ECHA/BPC/223/2019).


ALLEGATO I

TERMINI E CONDIZIONI

(EU-0020463-0000)

Il titolare dell’autorizzazione effettua una prova di conservazione a lungo termine a temperatura ambiente per le salviette nel loro imballaggio commerciale.

Il titolare dell’autorizzazione presenta all’Agenzia i risultati della prova entro il 31 luglio 2021.


ALLEGATO II

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA DI BIOCIDI

Pal IPA Product Family

Tipo di prodotto 2 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 — Settore dell’alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0020463-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0020463-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   Informazioni amministrative

1.1.   Nome della famiglia

Nome

Pal IPA Product Family

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

1.3.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

Pal Hygiene Products Limited

Indirizzo

Unit 5B & Unit 5H Fingal Bay Business Park, K32 NY57, Balbriggan, Co. Dublin, Ireland

Numero di autorizzazione

EU-0020463-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0020463-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

24 dicembre 2019

Data di scadenza dell’autorizzazione

30 novembre 2029

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Pal International Limited

Indirizzo del fabbricante

Bilton Way, LE17 4JA Lutterworth, Leicestershire Regno Unito

Ubicazione dei siti produttivi

Bilton Way, LE17 4JA Lutterworth, Leicestershire Regno Unito

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

Brenntag GmbH

Indirizzo del fabbricante

Messeallee 11, 45131 Essen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Baton Rouge Chemical Plant (BRCP), Exxon Mobil Chemical Plant, 4999 Scenic Highway, 70897 Baton Rouge, Louisiana Stati Uniti


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

Brenntag GmbH

Indirizzo del fabbricante

Messeallee 11, 45131 Essen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Haven 3222, Vondelingenweg 601, 3196 KK Vondelingenplaat Paesi Bassi

2.   Composizione e formulazione della famiglia di prodotti

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,9

62,9

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AL (altro liquido) – Salvietta pronta all’uso

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)

Meta SPC 1

1.   Meta SPC 1 informazioni amministrative

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

Meta SPC 1 - Pal IPA Product Family Wipes

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

2.   Meta SPC 1 composizione

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,9

62,9

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

AL (altro liquido) – Salvietta pronta all’uso

3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 1

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

In caso di incendio:Utilizzare una schiuma resistente all’alcol per estinguere.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in conformità con le disposizioni locali.

4.   Uso(i) autorizzato(i) del meta SPC 1

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1 Uso # 1 – Uso professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Micobatteri

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfettante per l’uso in ambienti chiusi contro batteri, micobatteri e lieviti su superfici dure non porose di camere sterili per la produzione farmaceutica e biotecnologica di dispositivi medici, industrie del settore sanitario e altre applicazioni critiche salvavita, come anche nelle aree di preparazione industriale di alimenti e mangimi.

Strofinamento

Metodi di applicazione

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tempo di contatto di 1 minuto per batteri

Tempo di contatto di 1 minuto per micobatteri

Tempo di contatto di 3 minuti per lieviti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Salviette impregnate in polipropilene 100 % in:

Contenitore in polietilene ad alta densità (HDPE) con tappo in polipropilene (PP) – 150 salviette (0,5 l), 200 salviette (2 l), 240 salviette (2 l)

Secchio in PP con coperchio in PP – 500 salviette (8 l), 1000 salviette (8 l), 1500 salviette (8 l) (l = litro)

Salviette impregnate in poliestere 100 % in:

Confezione con busta in pellicola composita sigillata con PET/PE (Poliestere/Polietilene) – 25, 50 o 100 salviette

Foglio di alluminio - 1 salvietta

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere la sezione 5.1

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere la sezione 5.2

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere la sezione 5.3

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5.4

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5.5

5.   Istruzioni generali d’uso (1) del meta SPC 1

5.1.   Istruzioni d’uso

Non utilizzare su superfici sensibili all’alcol.

Temperatura d’uso accettabile (10-20 °C)

Per superfici sporche, effettuare una pulizia accurata della superficie prima dell’applicazione.

1.

Per quanto riguarda l’utilizzo di DPI (Dispositivi di protezione individuale), osservare le linee guida concordate sulla politica di valutazione dei rischi.

2.

Scegliere il tipo di erogatore ed erogare la salvietta.

3.

Strofinare la superficie compiendo un movimento a S e muovendosi dalla zona pulita a quella sporca. Utilizzare la salvietta aperta e non accartocciata. Non passare due volte sulla stessa zona con la stessa salvietta.

4.

Utilizzare una nuova salvietta se quella in uso è sporca o asciutta.

5.

Assicurarsi di inumidire completamente le superfici.

6.

Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

7.

Lasciare asciugare la superficie prima dell’uso.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Lavare le mani e la pelle esposta prima dei pasti e dopo l’uso.

Evitare il contatto con gli occhi.

Durante la disinfezione di aree in cui è possibile la presenza di pubblico, impedire l’accesso alle persone fino a quando l’area non sia stata opportunamente ventilata.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Contatto con gli occhi: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali.

Non gettare le salviette nel WC. Non lasciare macerare.

Svuotare i residui di alcol prima di smaltire il recipiente.

Smaltire le salviette usate in un contenitore per rifiuti appropriato secondo le linee guida concordate.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato nel contenitore originale.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Durata di conservazione/validità: 2 anni

6.   Altre informazioni

Salviette in polipropilene o poliestere, 20-45 gsm, contenenti 1,7-7,5 ml di prodotto (0,93-4,12 g di propan-2-olo)

Il prodotto contiene propan-2-olo (numero CAS: 67-63-0), per il quale è stato convenuto un valore europeo di riferimento di 129,28 mg/m3 per l’utilizzatore professionale, il quale valore è stato concordato e usato per la valutazione del rischio del prodotto.

7.   Informazioni di terzo livello: singoli prodotti nel meta SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

Pal Tech Precision 70 % IPA Wipes

Pal TX IPA Surface Disinfectant Wipes

Numero di autorizzazione

EU-0020463-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,9


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.


DECISIONI

4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2019

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[ notificata con il numero C(2019) 7989 ]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

(2)

Il forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 (2), ha trasmesso alla Commissione il 27 novembre 2018 il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte. Il parere è accessibile al pubblico (3).

(3)

Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione costituiscono il nucleo del suddetto documento di riferimento sulle BAT.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte riportate in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3).

(3)  https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/d00a6ea2-6a30-46fc-8064-16200f9fe7f6?p=1&n=10&sort=modified_DESC.


ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE, DELLE BEVANDE E DEL LATTE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:

6.4 b)

Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

i)

solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

ii)

solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;

iii)

materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno superiore a:

75 se A è pari o superiore a 10; oppure,

[300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi,

dove «A» è la percentuale (%) in peso di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti.

L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.

Image 1

6.4 c)

Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

6.11

Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (1), a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettere b) o c), della direttiva 2010/75/UE.

Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano inoltre:

il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettere b) o c), della direttiva 2010/75/UE e che il trattamento delle acque reflue non sia contemplato dalla direttiva 91/271/CEE;

la produzione di etanolo in un’installazione che rientra nella descrizione dell’attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettera b), punto ii), della direttiva 2010/75/UE o come un’attività associata direttamente a tale installazione.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano i seguenti elementi:

impianti di combustione in situ che generano gas caldi che non sono utilizzati per il riscaldamento a contatto diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali: potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP) o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

produzione di prodotti primari da sottoprodotti di origine animale, come l’estrazione e la fusione di grassi, la produzione di olio di pesce e di farina di pesce, la trasformazione del sangue e la produzione di gelatina: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT relative ai macelli e all’industria dei sottoprodotti animali;

realizzazione di tagli standard per animali di grandi dimensioni e di tagli di pollame: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT relative ai macelli e all’industria dei sottoprodotti animali.

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT contengono i seguenti elementi:

grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP);

macelli e industria dei sottoprodotti animali (SA);

sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell’industria chimica (CWW);

sostanze chimiche organiche prodotte in grandi quantità (LVOC);

trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT);

produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (Cement, Lime and Magnesium Oxide - CLM);

monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring — ROM);

effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects — ECM);

emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage – EFS);

efficienza energetica (Energy Efficiency – ENE);

sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems – ICS).

Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano ferme restando altre disposizioni pertinenti, ad esempio in materia di igiene o sicurezza degli alimenti/dei mangimi.

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le definizioni seguenti:

Termine

Definizione

Domanda biochimica di ossigeno (BODn)

Quantità di ossigeno necessaria per l’ossidazione biochimica della materia organica in biossido di carbonio in n giorni (n di solito è pari a 5 o 7). Il BOD è un indicatore per la concentrazione di massa dei composti organici biodegradabili.

Emissioni convogliate

Emissioni nell’ambiente di sostanze inquinanti attraverso qualsiasi tipo di condotte, tubi, camini ecc.

Domanda chimica di ossigeno (COD)

Quantità di ossigeno necessaria per l’ossidazione chimica completa della materia organica in biossido di carbonio usando il bicromato. La COD è un indicatore per la concentrazione di massa dei composti organici.

Polveri

Particolato (atmosferico) totale.

Impianto esistente

Impianto che non è un impianto nuovo.

Esano

Alcano a sei atomi di carbonio, con formula chimica C6H14.

hl

Ettolitro (pari a 100 litri).

Impianto nuovo

Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell’installazione dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT.

NOX

Somma del monossido di azoto (NO) e del diossido di azoto (NO2), espressa come NO2.

Residuo

Sostanze o oggetti generati dalle attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente documento, come rifiuti o sottoprodotti.

SOX

Somma del diossido di zolfo (SO2), del triossido di zolfo (SO3), e degli aerosol di acido solforico, espressa come SO2.

Recettore sensibile

Zone che necessitano di protezione speciale, come ad esempio:

zone residenziali,

zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di cura).

Azoto totale (TN)

Azoto totale, espresso come N: comprende ammoniaca libera e azoto ammoniacale (NH4-N), azoto nitroso (NO2-N), azoto nitrico (NO3-N) e azoto in composti organici.

Carbonio organico totale (TOC)

Carbonio organico totale, espresso come C (nell’acqua): comprende tutti i composti organici.

Fosforo totale (TP)

Il fosforo totale, espresso come P, comprende tutti i composti inorganici e organici di fosforo, disciolti o legati a particelle.

Solidi sospesi totali (TSS)

Concentrazione di massa di tutti i solidi sospesi (nell’acqua), misurati per filtrazione mediante filtri in fibra di vetro e gravimetria.

Carbonio organico volatile totale (TVOC)

Carbonio organico volatile totale, espresso come C (nell’atmosfera).

CONSIDERAZIONI GENERALI

Migliori tecniche disponibili

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell’ambiente.

Salvo diversa indicazione, le presenti conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili.

Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell’atmosfera

Salvo diversa indicazione, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell’atmosfera riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni, espresse in termini di massa della sostanza emessa per volume di scarichi gassosi alle condizioni standard seguenti: gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa, senza correzione per il tenore di ossigeno, ed espresso in mg/Nm3.

L’equazione per calcolare la concentrazione delle emissioni corrispondenti al livello di ossigeno di riferimento è la seguente:

Image 2

dove:

ER:

:

concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno di riferimento OR;

OR:

:

livello di ossigeno di riferimento in percentuale in volume (%);

EM:

:

concentrazione misurata delle emissioni;

OM:

:

livello misurato di ossigeno in percentuale in volume (%).

Per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL per le emissioni nell’atmosfera, si applica la seguente definizione.

Periodo di calcolo della media

Definizione

MEDIA del periodo di campionamento

Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna  (3).

Quando gli scarichi gassosi di due o più fonti (ad esempio essiccatoi o forni) sono emessi attraverso un camino comune, il BAT-AEL si applica all’insieme degli scarichi emessi dal camino.

Perdite specifiche di esano

I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) relativi alle perdite specifiche di esano si riferiscono alle medie annuali e vengono calcolati utilizzando la seguente equazione:

Image 3

dove:

le perdite di esano corrispondono alla quantità totale di esano consumato dall’installazione per ciascun tipo di seme o fagiolo, espresso in kg/anno;

le materie prime corrispondono alla quantità totale di ciascun tipo di seme pulito o di fagiolo trasformato, espresso in kg/anno.

Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell’acqua

Salvo indicazione contraria, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell’acqua riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume d’acqua) espresse in mg/l.

I BAT-AEL espressi come concentrazioni si riferiscono alle medie giornaliere, ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore. Si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata. In alternativa possono essere effettuati campionamenti casuali, a condizione che l’effluente sia adeguatamente miscelato e omogeneo.

Nel caso del carbonio organico totale (TOC), della domanda chimica di ossigeno (COD), dell’azoto totale (TN) e del fosforo totale (TP), il calcolo dell’efficienza di abbattimento media di cui alle presenti conclusioni sulle BAT (cfr. Tabella 1) si basa sul carico dell’effluente e dell’affluente dell’impianto di trattamento delle acque reflue.

Altri livelli di prestazione ambientale

Scarico di acque reflue specifiche

I livelli indicativi di prestazione ambientale relativi allo scarico di acque reflue specifiche si riferiscono alle medie annuali e vengono calcolati utilizzando la seguente equazione:

Image 4

dove:

lo scarico delle acque reflue è il volume totale delle acque reflue scaricate (sotto forma di scarico diretto, scarico indiretto e/o spandimento sul suolo) dalle lavorazioni specifiche interessate durante il periodo di produzione, espresso in m3/anno, escluse le acque di raffreddamento e le acque di dilavamento che vengono scaricate a parte.

Il tasso di attività è la quantità totale di materie prime o prodotti lavorati, a seconda del settore specifico, espresso in tonnellate/anno o hl/anno. L’imballaggio non è compreso nel peso del prodotto. Le materie prime sono i materiali immessi negli impianti che vengono trattati o lavorati per produrre prodotti alimentari o mangimi.

Consumo specifico di energia

I livelli indicativi di prestazione ambientale relativi al consumo specifico di energia si riferiscono alle medie annuali e vengono calcolati utilizzando la seguente equazione:

Image 5

dove:

il consumo di energia finale è la quantità totale di energia consumata dalle lavorazioni specifiche interessate durante il periodo di produzione (sotto forma di calore e di elettricità), espresso in MWh/anno.

Il tasso di attività è la quantità totale di materie prime o prodotti lavorati, a seconda del settore specifico, espresso in tonnellate/anno o hl/anno. L’imballaggio non è compreso nel peso del prodotto. Le materie prime sono i materiali immessi negli impianti che vengono trattati o lavorati per produrre prodotti alimentari o mangimi.

1.   CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

1.1.   Sistemi di gestione ambientale

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’elaborare e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:

i.

impegno, leadership e responsabilità da parte della direzione, compresa l’alta dirigenza, per attuare un sistema di gestione dell’ambiente efficace;

ii.

un’analisi che comprenda la determinazione del contesto dell’organizzazione, l’individuazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate e l’identificazione delle caratteristiche dell’installazione collegate a possibili rischi per l’ambiente (o la salute umana) e delle disposizioni giuridiche applicabili in materia di ambiente;

iii.

sviluppo di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell’installazione;

iv.

definizione di obiettivi e indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi, incluso garantire il rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili;

v.

pianificazione e attuazione delle azioni e delle procedure necessarie (incluse azioni correttive e preventive se necessario) per raggiungere gli obiettivi ambientali ed evitare i rischi ambientali;

vi.

determinazione delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità concernenti gli obiettivi e gli aspetti ambientali e la messa a disposizione delle risorse umane e finanziarie necessarie;

vii.

garanzia della consapevolezza e delle competenze necessarie del personale le cui attività potrebbero influenzare la prestazione ambientale dell’installazione (ad esempio fornendo informazioni e formazione);

viii.

comunicazione interna ed esterna;

ix.

promozione del coinvolgimento del personale nelle buone pratiche di gestione ambientale;

x.

redazione e aggiornamento di un manuale di gestione e di procedure scritte per controllare le attività con impatto ambientale significativo nonché dei registri pertinenti;

xi.

controllo dei processi e programmazione operativa efficaci;

xii.

attuazione di adeguati programmi di manutenzione;

xiii.

preparazione alle emergenze e protocolli di intervento, comprese la prevenzione e/o la mitigazione degli impatti (ambientali) negativi durante le situazioni di emergenza;

xiv.

valutazione, durante la (ri)progettazione di una (nuova) installazione o di una sua parte, dei suoi impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita, che comprende la costruzione, la manutenzione, l’esercizio e lo smantellamento;

xv.

attuazione di un programma di monitoraggio e misurazione, ove necessario è possibile reperire le informazioni nella relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell’acqua da installazioni IED (Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM);

xvi.

svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;

xvii.

verifica periodica indipendente (ove praticabile) esterna e interna, al fine di valutare la prestazione ambientale e determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;

xviii.

valutazione delle cause di non conformità, attuazione di azioni correttive per far fronte alle non conformità, riesame dell’efficacia delle azioni correttive e accertamento dell’esistenza o della possibile comparsa di non conformità simili;

xix.

riesame periodico del sistema di gestione ambientale da parte dell’alta dirigenza, al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;

xx.

seguito e considerazione dello sviluppo di tecniche più pulite.

Specificamente per il settore degli alimenti, delle bevande e del latte, la BAT deve inoltre includere nel sistema di gestione ambientale le caratteristiche seguenti:

i.

un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 13);

ii.

un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 15);

iii.

un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2);

iv.

un piano di efficienza energetica (cfr. BAT 6a).

Nota

Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce il sistema unionale di ecogestione e audit (EMAS), che rappresenta un esempio di sistema di gestione ambientale conforme alle presenti BAT.

Applicabilità

Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione del sistema di gestione ambientale dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’installazione, così come dall’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.

BAT 2. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, la BAT consiste nell’istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche in caso di cambiamenti significativi), nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:

I.

Informazioni sui processi di produzione degli alimenti, delle bevande e del latte, inclusi:

a)

flussogrammi semplificati dei processi che indichino l’origine delle emissioni;

b)

descrizioni delle tecniche integrate nei processi e delle tecniche di trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi al fine di prevenire o ridurre le emissioni, con indicazione delle loro prestazioni.

II.

Informazioni sull’utilizzo e sul consumo di acqua (ad esempio flussogrammi e bilanci di massa idrici), e individuazione delle azioni volte a ridurre il consumo di acqua e il volume delle acque reflue (cfr. BAT 7).

III.

Informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:

a)

valori medi e variabilità della portata, del pH e della temperatura;

b)

valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio TOC o COD, composti azotati, fosforo, cloruro, conduttività) e loro variabilità.

IV.

Informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:

a)

valori medi e variabilità della portata e della temperatura;

b)

valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio polveri, TVOC, CO, NOX, SOX) e loro variabilità;

c)

presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell’impianto (ad esempio ossigeno, vapore acqueo, polveri).

V.

Informazioni sull’utilizzo e sul consumo di energia, sulla quantità di materie prime usate e sulla quantità e sulle caratteristiche dei residui prodotti, e individuazione delle azioni volte a migliorare in modo continuo l’efficienza delle risorse (cfr. ad esempio BAT 6 e BAT 10).

VI.

Identificazione e attuazione di un’appropriata strategia di monitoraggio al fine di aumentare l’efficienza delle risorse, tenendo in considerazione il consumo di acqua, energia e materie prime. Il monitoraggio può includere misurazioni dirette, calcoli o registrazioni con una frequenza adeguata. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione).

Applicabilità

Il livello di dettaglio dell’inventario dipende in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’installazione, così come dall’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.

1.2.   Monitoraggio

BAT 3. Per quanto riguarda le emissioni nell’acqua identificate come rilevanti nell’inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio monitoraggio continuo del flusso, del pH e della temperatura delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all’ingresso e/o all’uscita del pretrattamento, all’ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall’installazione).

BAT 4. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell’acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro

Norma/e

Frequenza minima di monitoraggio  (5)

Monitoraggio associato a

Domanda chimica di ossigeno (COD)  (6)  (7)

Nessuna norma EN disponibile

Una volta al giorno  (8)

BAT 12

Azoto totale (TN)  (6)

Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 12260, EN ISO 11905-1)

Carbonio organico totale (TOC)  (6)  (7)

EN 1484

Fosforo totale (TP)  (6)

Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 11885)

Solidi sospesi totali (TSS)  (6)

EN 872

Domanda chimica di ossigeno (BODn)  (6)

EN 1899-1

Una volta al mese

Cloruro (Cl-)

Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)

Una volta al mese

BAT 5. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN.

Sostanza/Parametro

Settore

Lavorazione specifica

Norma/e

Frequenza minima di monitoraggio  (9)

Monitoraggio associato a

Polveri

Mangimi per animali

Essiccazione di foraggi verdi

EN 13284-1

Una volta ogni tre mesi  (10)

BAT 17

Macinazione e raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti

Una volta all’anno

BAT 17

Estrusione di alimenti secchi per animali

Una volta all’anno

BAT 17

Produzione della birra

Gestione e lavorazione di malto e coadiuvanti

Una volta all’anno

BAT 20

Caseifici

Processi di essiccazione

Una volta all’anno

BAT 23

Macinatura di cereali

Macinatura e pulitura di cereali

Una volta all’anno

BAT 28

Lavorazione di semi oleosi e raffinazione di oli vegetali

Gestione e preparazione di semi, essiccazione e raffreddamento di farine

Una volta all’anno

BAT 31

Produzione di amidi

Essiccazione di amidi, proteine e fibre

BAT 34

Fabbricazione dello zucchero

Essiccazione di polpe di barbabietole

Una volta al mese (2)

BAT 36

PM2.5 e PM10

Fabbricazione dello zucchero

Essiccazione di polpe di barbabietole

UNI EN ISO 23210

Una volta all’anno

BAT 36

TVOC

Trasformazione di pesci e molluschi

Affumicatoi

EN 12619

Una volta all’anno

BAT 26

Lavorazione della carne

Affumicatoi

BAT 29

Lavorazione di semi oleosi e raffinazione di oli vegetali  (11)

Fabbricazione dello zucchero

Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole

Una volta all’anno

NOX

Lavorazione della carne  (12)

Affumicatoi

EN 14792

Una volta all’anno

Fabbricazione dello zucchero

Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole

CO

Lavorazione della carne  (12)

Affumicatoi

EN 15058

Fabbricazione dello zucchero

Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole

SOX

Fabbricazione dello zucchero

Essiccazione di polpe di barbabietole nel caso non venga usato il gas naturale

EN 14791

Due volte all’anno  (10)

BAT 37

1.3.   Efficienza energetica

BAT 6. Al fine di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nell’utilizzare la BAT 6a e un’opportuna combinazione delle tecniche comuni indicate nella tecnica b sottostante.

Tecnica

Descrizione

a

Piano di efficienza energetica

Nel piano di efficienza energetica, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio per il consumo specifico di energia) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e le relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità dell’installazione.

b

Utilizzo di tecniche comuni

Le tecniche comuni comprendono tecniche quali:

controllo e regolazione del bruciatore;

cogenerazione;

motori efficienti sotto il profilo energetico;

recupero di calore con scambiatori e/o pompe di calore (inclusa la ricompressione meccanica del vapore);

illuminazione;

riduzione al minimo della decompressione della caldaia;

ottimizzazione dei sistemi di distribuzione del vapore;

preriscaldamento dell’acqua di alimentazione (incluso l’uso di economizzatori);

sistemi di controllo dei processi;

riduzione delle perdite del sistema ad aria compressa;

riduzione delle perdite di calore tramite isolamento;

variatori di velocità;

evaporazione a effetto multiplo;

utilizzo dell’energia solare.

Ulteriori tecniche settoriali volte a migliorare l’efficienza energetica sono illustrate nelle sezioni da 2 a 13 delle presenti conclusioni sulle BAT.

1.4.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

BAT 7. Al fine di ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue, la BAT consiste nell’utilizzare la BAT 7a e una delle tecniche da b a k indicate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

Tecniche comuni

a

Riciclaggio e riutilizzo dell’acqua

Riciclaggio e/o riutilizzo dei flussi d’acqua (preceduti o meno dal trattamento dell’acqua), ad esempio per pulire, lavare, raffreddare o per il processo stesso.

Può non essere applicabile a motivo dei requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

b

Ottimizzazione del flusso d’acqua

Utilizzo di dispositivi di comando, ad esempio fotocellule, valvole di flusso e valvole termostatiche, al fine di regolare automaticamente il flusso d’acqua.

c

Ottimizzazione di manichette e ugelli per l’acqua

Uso del numero corretto di ugelli e posizionamento corretto; regolazione della pressione dell’acqua.

d

Separazione dei flussi d’acqua

I flussi d’acqua che non hanno bisogno di essere trattati (ad esempio acque di raffreddamento o acque di dilavamento non contaminate) sono separati dalle acque reflue che devono essere invece trattate, consentendo in tal modo il riciclaggio delle acque non contaminate.

La separazione dell’acqua piovana non contaminata può non essere praticabile con i sistemi esistenti di raccolta delle acque reflue.

Tecniche relative alle operazioni di pulizia

e

Pulitura a secco

Rimozione di quanto più materiale residuo possibile da materie prime e attrezzature prima che queste vengano pulite con liquidi, ad esempio utilizzando aria compressa, sistemi a vuoto o pozzetti di raccolta con copertura in rete.

Generalmente applicabile.

f

Sistemi di piggaggio per condutture

Per pulire le condutture si ricorre a un sistema composto da lanciatori, ricevitori, impianti ad aria compressa e un proiettile (detto anche «pig», realizzato in plastica o miscela di ghiaccio). Le valvole in linea sono posizionate in modo da consentire al pig di passare attraverso il sistema di condutture e di separare il prodotto dall’acqua di lavaggio.

g

Pulizia ad alta pressione

Nebulizzazione di acqua sulla superficie da pulire a pressioni variabili tra 15 bar e 150 bar.

Può non essere applicabile a motivo dei requisiti in materia di sicurezza e salute.

h

Ottimizzazione del dosaggio chimico e dell’impiego di acqua nella pulizia a circuito chiuso (Clean-in-Place, CIP)

Ottimizzazione della progettazione della CIP e misurazione della torbidità, della conduttività, della temperatura e/o del pH per dosare l’acqua calda e i prodotti chimici in quantità ottimali.

Generalmente applicabile.

i

Schiuma a bassa pressione e/o pulizia con gel

Utilizzo di schiuma a bassa pressione e/o gel per pulire pareti, pavimenti e/o superfici di attrezzature.

j

Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni

Le aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni vengono progettate e costruite in modo da facilitare le operazioni di pulizia. Durante l’ottimizzazione della progettazione e della costruzione occorre considerare i requisiti in materia di igiene.

k

Pulizia delle attrezzature il prima possibile

Le attrezzature dopo l’uso vengono pulite il prima possibile per evitare che i rifiuti si induriscano.

Ulteriori tecniche settoriali volte a ridurre il consumo di acqua sono illustrate nella sezione6.1 delle presenti conclusioni sulle BAT.

1.5.   Sostanze nocive

BAT 8. Al fine di prevenire o ridurre l’utilizzo di sostanze nocive, ad esempio nelle attività di pulizia e disinfezione, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

a

Selezione appropriata di prodotti chimici e/o disinfettanti

Rinuncia o riduzione dell’uso di prodotti chimici e/o disinfettanti pericolosi per l’ambiente acquatico, in particolare le sostanze prioritarie considerate nell’ambito della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

Nel selezionare le sostanze occorre considerare i requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

b

Riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la pulizia a circuito chiuso (CIP)

Raccolta e riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la CIP. Nel riutilizzare i prodotti chimici di pulizia occorre considerare i requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

c

Pulitura a secco

Cfr. BAT 7e.

d

Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni

Cfr. BAT 7 j.

BAT 9. Al fine di prevenire le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e di sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale derivanti dalle attività di refrigerazione e congelamento, la BAT consiste nell’utilizzare refrigeranti privi di potenziale di riduzione dell’ozono e con un basso potenziale di riscaldamento globale.

Descrizione

Tra i refrigeranti adatti figurano acqua, biossido di carbonio e ammoniaca.

1.6.   Uso efficiente delle risorse

BAT 10. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Digestione anaerobica

Trattamento di residui biodegradabili da parte di microorganismi in assenza di ossigeno che dà luogo a biogas e digestato. Il biogas viene utilizzato come combustibile, ad esempio nei motori a gas o nelle caldaie. Il digestato può essere utilizzato ad esempio come ammendante.

Può non essere applicabile a motivo della quantità e/o della natura dei residui.

b

Uso dei residui

I residui vengono utilizzati, ad esempio, come mangimi per animali.

Può non essere applicabile a motivo dei requisiti legali.

c

Separazione di residui

Separazione di residui, ad esempio utilizzando paraspruzzi, schermi, ribalte, pozzetti di raccolta, raccoglitori di gocciolamento e trogoli posizionati in modo accurato.

Generalmente applicabile.

d

Recupero e riutilizzo dei residui della pastorizzazione

I residui della pastorizzazione vengono inviati all’unità di miscelazione e quindi riutilizzati come materie prime.

Applicabile soltanto ai prodotti alimentari liquidi.

e

Recupero del fosforo come struvite

Cfr. BAT 12 g.

Applicabile solo a flussi di acque reflue con un elevato contenuto totale di fosforo (ad esempio superiore a 50 mg/l) e un flusso significativo.

f

Utilizzo di acque reflue per lo spandimento sul suolo

Dopo un apposito trattamento, le acque reflue vengono usate per lo spandimento sul suolo al fine di sfruttarne il contenuto di nutrienti e/o utilizzarle.

Applicabile solo in caso di vantaggio agronomico comprovato, basso livello di contaminazione comprovato e assenza di impatti negativi sull’ambiente (ad esempio sul suolo, sulle acque sotterranee e sulle acque superficiali).

L’applicabilità può essere limitata dalla ridotta disponibilità di terreni idonei adiacenti all’installazione.

L’applicabilità può essere limitata dalle condizioni climatiche locali e del suolo (ad esempio in caso di campi ghiacciati o allagati) o dalla normativa.

Ulteriori tecniche settoriali volte a ridurre i rifiuti da smaltire sono illustrate nelle sezioni 3.3, 4.3 e 5.1 delle presenti conclusioni sulle BAT.

1.7.   Emissioni nell’acqua

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni incontrollate nell’acqua, la BAT consiste nel fornire un’adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue.

Descrizione

La capacità di deposito temporaneo adeguata viene determinata in base a una valutazione dei rischi (considerando la natura degli inquinanti, i loro effetti sull’ulteriore trattamento delle acque reflue, l’ambiente ricevente ecc.).

Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo viene effettuato dopo l’adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).

Applicabilità

Per gli impianti esistenti, la tecnica può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio o della configurazione del sistema di raccolta delle acque reflue.

BAT 12. Al fine di ridurre le emissioni nelle acque, la BAT consiste nell’utilizzare un’opportuna combinazione delle tecniche indicate di seguito.

 

Tecnica (14)

Inquinanti tipicamente interessati

Applicabilità

Trattamento preliminare, primario e generale

a

Equalizzazione

Tutti gli inquinanti

Generalmente applicabile.

b

Neutralizzazione

Acidi, alcali

c

Separazione fisica, ad esempio tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi/oli o vasche di sedimentazione primaria

Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso

Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario)

d

Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario), ad esempio trattamento a fanghi attivi, laguna aerobica, processo anaerobico a letto di fango con flusso ascendente (UASB), processo di contatto anaerobico, bioreattore a membrana

Composti organici biodegradabili

Generalmente applicabile.

Rimozione dell’azoto

e

Nitrificazione e/o denitrificazione

Azoto totale, ammonio/ammoniaca

La nitrificazione può non essere applicabile in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l).

La nitrificazione può non essere applicabile se la temperatura dell’acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).

f

Nitritazione parziale - Ossidazione anaerobica dell’ammonio

Può non essere applicabile se la temperatura dell’acqua reflua è bassa.

Rimozione e/o recupero del fosforo

g

Recupero del fosforo come struvite

Fosforo totale

Applicabile solo a flussi di acque reflue con un elevato contenuto totale di fosforo (ad esempio superiore a 50 mg/l) e un flusso significativo.

h

Precipitazione

Generalmente applicabile.

i

Rimozione biologica del fosforo intensificata

Rimozione dei solidi

j

Coagulazione e flocculazione

Solidi sospesi

Generalmente applicabile.

k

Sedimentazione

l

Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)

m

Flottazione

I livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni nelle acque indicati nella Tabella 1 si applicano alle emissioni dirette in un corpo idrico ricevente.

I BAT-AEL si applicano nel punto in cui le emissioni escono dall’installazione.

Tabella 1

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente

Parametro

BAT-AEL  (15)  (16) (media giornaliera)

Domanda chimica di ossigeno (COD)  (17)  (18)

25–100 mg/l  (19)

Solidi sospesi totali (TSS)

4-50 mg/l  (20)

Azoto totale (TN)

2–20 mg/l  (21)  (22)

Fosforo totale (TP)

0,2-2 mg/l  (23)

Per il monitoraggio si veda la BAT 4.

1.8.   Rumore

BAT 13. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, di ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

un protocollo contenente azioni e scadenze;

un protocollo per il monitoraggio delle emissioni sonore;

un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti il rumore, ad esempio in presenza di rimostranze;

un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l’esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Applicabilità

La BAT 13 è applicabile limitatamente ai casi in cui l’inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato.

BAT 14. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici

I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.

Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio e/o dei costi eccessivi.

b

Misure operative

Queste comprendono:

i.

ispezione e manutenzione rafforzate delle apparecchiature;

ii.

chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile;

iii.

utilizzo delle apparecchiature da parte di personale esperto;

iv.

rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile;

v.

misure di contenimento del rumore, ad esempio durante le attività di manutenzione.

Generalmente applicabile.

c

Apparecchiature a bassa rumorosità

Includono compressori, pompe e ventilatori a bassa rumorosità.

d

Apparecchiature per il controllo del rumore

Queste comprendono:

i.

fono-riduttori;

ii.

isolamento delle apparecchiature;

iii.

confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose;

iv.

insonorizzazione degli edifici.

Può non essere applicabile agli impianti esistenti a causa della mancanza di spazio.

e

Abbattimento del rumore

Inserimento di barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, banchine e edifici).

Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l’inserimento di barriere potrebbe non essere applicabile a causa della mancanza di spazio.

1.9.   Odore

BAT 15. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

Un protocollo contenente azioni e scadenze.

Un protocollo di monitoraggio degli odori. Esso può essere integrato da una misurazione/stima dell’esposizione agli odori o da una stima dell’impatto degli odori.

Un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze.

Un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurarne/valutarne l’esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

Applicabilità

La BAT 15 è applicabile limitatamente ai casi in cui i disturbi provocati dagli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.

2.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER I MANGIMI PER ANIMALI

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano ai mangimi per animali. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

2.1.   Efficienza energetica

2.1.1.   Mangimi composti/Alimenti per animali

Le tecniche generali volte a migliorare l’efficienza energetica sono illustrate nella sezione 1.3 delle presenti conclusioni sulle BAT. I livelli indicativi di prestazione ambientale sono presentati nella seguente tabella.

Tabella 2

Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Prodotto

Unità

Consumo specifico di energia

(media annua)

Mangimi composti

MWh/tonnellata di prodotti

0,01-0,10  (24)  (25)  (26)

Alimenti secchi per animali

0,39-0,50

Alimenti umidi per animali

0,33-0,85

2.1.2.   Foraggi verdi

BAT 16. Al fine di aumentare l’efficienza energetica nella lavorazione di foraggi verdi, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 6 e delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Uso di foraggi pre-essiccati

Uso di foraggi che sono stati pre-essiccati (ad esempio con pre-appassimento in campo).

Non applicabile in caso di processo a umido.

b

Riciclaggio di scarichi gassosi dall’essiccatoio

Iniezione di scarichi gassosi dal ciclone al bruciatore dell’essiccatoio.

Generalmente applicabile.

c

Uso del calore di scarto per la pre-essiccazione

Il calore del vapore in uscita dagli essiccatoi ad alta temperatura viene usato per pre-essiccare parte o l’intera quantità di foraggi verdi.

2.2.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. Il livello indicativo di prestazione ambientale è presentato nella tabella sottostante.

Tabella 3

Livello indicativo di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche

Prodotto

Unità

Scarico di acque reflue specifiche

(media annua)

Alimenti umidi per animali

m3/tonnellata di prodotti

1,3-2,4

2.3.   Emissioni nell’atmosfera

BAT 17. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri, la BAT consiste nell’utilizzare una delle tecniche di seguito indicate.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Filtro a maniche

Cfr. sezione 14.2.

Può non essere applicabile all’abbattimento di polveri appiccicose.

b

Ciclone

Generalmente applicabile.


Tabella 4

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dalla macinazione e dal raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti

Parametro

Lavorazione specifica

Unità

BAT-AEL

(media del periodo di campionamento)

Impianti nuovi

Impianti esistenti

Polveri

Macinazione

mg/Nm3

< 2-5

< 2-10

Raffreddamento del pellet

< 2-20

Per il monitoraggio si veda la BAT 5.

3.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA PRODUZIONE DELLA BIRRA

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano alla produzione della birra. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

3.1.   Efficienza energetica

BAT 18. Al fine di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 6 e delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Ammostatura a temperature più elevate

L’ammostatura dei cereali avviene a temperature pari a circa 60 °C, riducendo così l’uso di acqua fredda.

Può non essere applicabile a motivo delle specifiche del prodotto.

b

Diminuzione del tasso di evaporazione durante la bollitura del mosto

Il tasso di evaporazione può essere ridotto dal 10 % a circa il 4 % all’ora (ad esempio con sistemi di bollitura a due fasi, bollitura dinamica a bassa pressione).

c

Incremento del livello di produzione di birra a densità elevata

Produzione di mosto concentrato, che ne riduce il volume consentendo di risparmiare energia.


Tabella 5

Livello indicativo di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Unità

Consumo specifico di energia

(media annua)

MWh/hl di prodotti

0,02-0,05

3.2.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. Il livello indicativo di prestazione ambientale è presentato nella tabella sottostante.

Tabella 6

Livello indicativo di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche

Unità

Scarico di acque reflue specifiche

(media annua)

m3/hl di prodotti

0,15-0,50

3.3.   Rifiuti

BAT 19. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell’utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

a

Recupero e (ri)utilizzo del lievito dopo la fermentazione

Dopo la fermentazione il lievito viene raccolto e può essere parzialmente riutilizzato nel processo di fermentazione e/o ulteriormente usato per scopi molteplici, ad esempio come mangime per animali, nell’industria farmaceutica, come ingrediente alimentare e in impianti di trattamento anaerobico delle acque reflue per la produzione di biogas.

b

Recupero e (ri)utilizzo dei materiali filtranti naturali

Dopo un trattamento termico, enzimatico o chimico, i materiali filtranti naturali (ad esempio farina fossile) possono essere parzialmente riutilizzati nel processo di filtrazione. I materiali filtranti naturali possono essere utilizzati ad esempio come ammendante.

3.4.   Emissioni nell’atmosfera

BAT 20. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri, la BAT consiste nell’utilizzare un filtro a maniche o sia un ciclone che un filtro a maniche.

Descrizione

Cfr. sezione 14.2.

Tabella 7

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dalla gestione e lavorazione di malto e coadiuvanti

Parametro

Unità

BAT-AEL

(media del periodo di campionamento)

Impianti nuovi

Impianti esistenti

Polveri

mg/Nm3

< 2-5

< 2-10

Per il monitoraggio si veda la BAT 5.

4.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER I CASEIFICI

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano ai caseifici. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

4.1.   Efficienza energetica

BAT 21. Al fine di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 6 e delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

a

Omogeneizzazione parziale del latte

La panna viene omogeneizzata assieme a una piccola parte di latte scremato. Le dimensioni dell’omogeneizzatore possono essere ridotte in modo significativo, consentendo di risparmiare energia.

b

Omogeneizzatore efficiente sotto il profilo energetico

La pressione di esercizio dell’omogeneizzatore viene ridotta con una progettazione ottimizzata e di conseguenza anche l’energia elettrica necessaria per far funzionare il sistema diminuisce.

c

Utilizzo di pastorizzatori continui

Sono utilizzati scambiatori di calore a flusso continuo (tubolari, a piastre e a telaio). Il tempo di pastorizzazione è molto più breve rispetto a quello dei sistemi di trattamento discontinuo.

d

Scambio di calore rigenerativo nella pastorizzazione

Il latte in ingresso viene preriscaldato dal latte caldo che lascia la sezione di pastorizzazione.

e

Trattamento a temperatura ultra-alta (UHT) del latte senza pastorizzazione intermedia

Il latte UHT viene prodotto in un’unica fase a partire dal latte crudo, evitando in tal modo di utilizzare l’energia necessaria per la pastorizzazione.

f

Essiccazione multi-fase nella produzione di polveri

Un processo di essiccazione a spruzzo viene usato in combinazione con un essiccatoio a valle, ad esempio un essiccatore a letto fluidizzato.

g

Preraffreddamento dell’acqua ghiacciata

Quando si utilizza acqua ghiacciata, l’acqua ghiacciata di ritorno è preraffreddata (ad esempio con uno scambiatore di calore a piastre), prima del raffreddamento finale in un serbatoio di accumulo dell’acqua ghiacciata con un evaporatore a serpentino.


Tabella 8

Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Prodotto principale (almeno l’80 % della produzione)

Unità

Consumo specifico di energia (media annua)

Latte per la commercializzazione

MWh/tonnellata di materie prime

0,1-0,6

Formaggi

0,10-0,22  (27)

Polveri

0,2-0,5

Latte fermentato

0,2-1,6

4.2.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. I livelli indicativi di prestazione ambientale sono presentati nella tabella sottostante.

Tabella 9

Livelli indicativi di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche

Prodotto principale (almeno l’80 % della produzione)

Unità

Scarico di acque reflue specifiche (media annua)

Latte per la commercializzazione

m3/tonnellata di materie prime

0,3-3,0

Formaggi

0,75-2,5

Polveri

1,2-2,7

4.3.   Rifiuti

BAT 22. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Tecniche relative all’uso di centrifughe

a

Utilizzo ottimale delle centrifughe

Utilizzo delle centrifughe secondo le relative specifiche al fine di minimizzare lo scarto di prodotto.

Tecniche relative alla produzione di burro

b

Risciacquo del riscaldatore della panna con acqua o latte scremato

Risciacquo del riscaldatore della panna con acqua o latte scremato, che viene quindi recuperato o riutilizzato prima delle operazioni di pulizia.

Tecniche relative alla produzione di gelato

c

Congelamento continuo del gelato

Congelamento continuo del gelato utilizzando procedure di avvio ottimizzate e circuiti di controllo che riducano la frequenza degli arresti.

Tecniche relative alla produzione di formaggio

d

Riduzione al minimo della produzione di siero di latte acido

Il siero di latte derivante dalla produzione di formaggi acidi (ad esempio ricotta, quark e mozzarella) viene lavorato il più velocemente possibile per ridurre la formazione di acido lattico.

e

Recupero e utilizzo del siero di latte

Il siero di latte viene recuperato (se necessario usando tecniche quali l’evaporazione o la filtrazione su membrana) e utilizzato, ad esempio per produrre siero di latte in polvere, siero di latte in polvere demineralizzato, concentrati di proteine di siero di latte o lattosio. Il siero di latte e i suoi concentrati possono inoltre essere utilizzati come mangimi per animali o fonte di carbonio in un impianto di produzione di biogas.

4.4.   Emissioni nell’atmosfera

BAT 23. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dall’essiccazione, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Filtro a maniche

Cfr. sezione 14.2.

Può non essere applicabile all’abbattimento di polveri appiccicose.

b

Ciclone

Generalmente applicabile.

c

Scrubber a umido


Tabella 10

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dall’essiccazione

Parametro

Unità

BAT-AEL (media del periodo di campionamento)

Polveri

mg/Nm3

< 2-10  (28)

Per il monitoraggio si veda la BAT 5.

5.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA PRODUZIONE DI ETANOLO

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano alla produzione di etanolo. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

5.1.   Rifiuti

BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel recuperare e (ri)utilizzare il lievito dopo la fermentazione.

Descrizione

Cfr. BAT 19a. Il lievito può non essere recuperato quando le trebbie vengono utilizzate come mangime per animali.

6.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA TRASFORMAZIONE DI PESCI E MOLLUSCHI

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano alla trasformazione di pesci e molluschi. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

6.1.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

BAT 25. Al fine di ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 7 e delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

a

Eliminazione di grasso e viscere sotto vuoto

Uso dell’aspirazione a vuoto al posto dell’acqua per eliminare grasso e viscere dal pesce.

b

Trasporto a secco di grasso, viscere, pelli e filetti

Uso di nastri trasportatori al posto dell’acqua.

6.2.   Emissioni nell’atmosfera

BAT 26. Al fine di ridurre le emissioni convogliate di composti organici nell’atmosfera provenienti dall’affumicatura del pesce, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

a

Biofiltro

Il flusso di scarichi gassosi è fatto transitare in un letto di materiale organico (quali torba, erica, radici, corteccia d’albero, compost, legno tenero e diverse combinazioni) o di materiale inerte (come argilla, carbone attivo e poliuretano), in cui i componenti organici (e alcuni componenti inorganici) vengono trasformati a opera di microrganismi naturalmente presenti in biossido di carbonio, acqua, altri metaboliti e biomassa.

b

Ossidazione termica

Cfr. sezione 14.2.

c

Trattamento al plasma non termico

d

Scrubber a umido

Cfr. sezione 14.2.

Un precipitatore elettrostatico viene solitamente usato come fase di pretrattamento.

e

Uso di fumo purificato

Il fumo generato da condensati di fumo primari purificati viene usato per affumicare il prodotto in una camera di fumo.


Tabella 11

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di TVOC provenienti da una camera di fumo

Parametro

Unità

BAT-AEL (media del periodo di campionamento)

TVOC

mg/Nm3

15-50 (29)  (30)

Per il monitoraggio si veda la BAT 5.

7.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano al settore ortofrutticolo. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

7.1.   Efficienza energetica

BAT 27. Al fine di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 6 e nel raffreddare i prodotti ortofrutticoli prima del surgelamento.

Descrizione

La temperatura dei prodotti ortofrutticoli viene fatta scendere a circa 4 °C prima che vengano introdotti nel tunnel di congelamento, portandoli a contatto diretto o indiretto con acqua fredda o aria di raffreddamento. L’acqua può essere rimossa dagli alimenti e quindi raccolta per essere riutilizzata nel processo di raffreddamento.

Tabella 12

Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Lavorazione specifica

Unità

Consumo specifico di energia (media annua)

Lavorazione delle patate (esclusa la produzione di amidi)

MWh/tonnellata di prodotti

1,0-2,1 (31)

Lavorazione dei pomodori

0,15-2,4  (32)  (33)

7.2.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. I livelli indicativi di prestazione ambientale sono presentati nella tabella sottostante.

Tabella 13

Livelli indicativi di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche

Lavorazione specifica

Unità

Scarico di acque reflue specifiche (media annua)

Lavorazione delle patate (esclusa la produzione di amidi)

m3/tonnellata di prodotti

4,0-6,0  (34)

Lavorazione dei pomodori con possibilità di riciclare l’acqua

8,0-10,0  (35)

8.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA MACINATURA DI CEREALI

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano alla macinatura di cereali. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

8.1.   Efficienza energetica

Le tecniche generali volte a migliorare l’efficienza energetica sono illustrate nella sezione 1.3 delle presenti conclusioni sulle BAT. Il livello indicativo di prestazione ambientale è presentato nella tabella sottostante.

Tabella 14

Livello indicativo di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Unità

Consumo specifico di energia (media annua)

MWh/tonnellata di prodotti

0,05-0,13

8.2.   Emissioni nell’atmosfera

BAT 28. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri, la BAT consiste nell’utilizzare un filtro a maniche.

Descrizione

Cfr. sezione 14.2.

Tabella 15

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dalla macinatura di cereali

Parametro

Unità

BAT-AEL (media del periodo di campionamento)

Polveri

mg/Nm3

< 2-5

Per il monitoraggio si veda la BAT 5.

9.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA LAVORAZIONE DELLA CARNE

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano alla lavorazione della carne. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

9.1.   Efficienza energetica

Le tecniche generali volte a migliorare l’efficienza energetica sono illustrate nella sezione 1.3 delle presenti conclusioni sulle BAT. Il livello indicativo di prestazione ambientale è presentato nella tabella sottostante.

Tabella 16

Livello indicativo di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Unità

Consumo specifico di energia

(media annua)

MWh/tonnellata di materie prime

0,25-2,6  (36)  (37)

9.2.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. Il livello indicativo di prestazione ambientale è presentato nella tabella sottostante.

Tabella 17

Livello indicativo di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche

Unità

Scarico di acque reflue specifiche (media annua)

m3/tonnellata di materie prime

1,5-8,0  (38)

9.3.   Emissioni nell’atmosfera

BAT 29. Al fine di ridurre le emissioni convogliate di composti organici nell’atmosfera provenienti dall’affumicatura della carne, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

a

Adsorbimento

I composti organici vengono rimossi da un flusso di scarichi gassosi per ritenzione su una superficie solida (generalmente carbone attivo).

b

Ossidazione termica

Cfr. sezione 14.2.

c

Scrubber a umido

Cfr. sezione 14.2.

Un precipitatore elettrostatico viene solitamente usato come fase di pretrattamento.

d

Uso di fumo purificato

Il fumo generato da condensati di fumo primari purificati viene usato per affumicare il prodotto in una camera di fumo.


Tabella 18

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di TVOC provenienti da una camera di fumo

Parametro

Unità

BAT-AEL

(media del periodo di campionamento)

TVOC

mg/Nm3

3-50  (39)  (40)

Per il monitoraggio si veda la BAT 5.

10.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA LAVORAZIONE DI SEMI OLEOSI E LA RAFFINAZIONE DI OLI VEGETALI

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano alla lavorazione di semi oleosi e alla raffinazione di oli vegetali. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

10.1.   Efficienza energetica

BAT 30. Al fine di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 6 e nel generare un vuoto ausiliario.

Descrizione

Il vuoto ausiliario usato per l’essiccazione di oli, la degassificazione di oli o la riduzione al minimo dell’ossidazione dell’olio viene generato da pompe, iniettori di vapore ecc. Il vuoto riduce la quantità di energia termica necessaria per queste fasi del processo.

Tabella 19

Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Lavorazione specifica

Unità

Consumo specifico di energia

(media annua)

Frantumazione e raffinazione integrata di semi di colza e/o girasole

MWh/tonnellata di olio prodotto

0,45-1,05

Frantumazione e raffinazione integrata di semi di soia

0,65-1,65

Raffinazione indipendente

0,1-0,45

10.2.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. I livelli indicativi di prestazione ambientale sono presentati nella tabella sottostante.

Tabella 20

Livelli indicativi di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche

Lavorazione specifica

Unità

Scarico di acque reflue specifiche (media annua)

Frantumazione e raffinazione integrata di semi di colza e/o girasole

m3/tonnellata di olio prodotto

0,15-0,75

Frantumazione e raffinazione integrata di semi di soia

0,8-1,9

Raffinazione indipendente

0,15-0,9

10.3.   Emissioni nell’atmosfera

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni convogliate di polveri nell’atmosfera, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Filtro a maniche

Cfr. sezione 14.2.

Può non essere applicabile all’abbattimento di polveri appiccicose.

b

Ciclone

Generalmente applicabile.

c

Scrubber a umido


Tabella 21

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dalla gestione e dalla preparazione di semi e dall’essiccazione e dal raffreddamento di farine

Parametro

Unità

BAT-AEL

(media del periodo di campionamento)

Impianti nuovi

Impianti esistenti

Polveri

mg/Nm3

< 2-5 (41)

< 2-10 (41)

Per il monitoraggio si veda la BAT 5.

10.4.   Perdite di esano

BAT 32. Al fine di ridurre le perdite di esano derivanti dalla lavorazione e raffinazione di semi oleosi, la BAT consiste nell’utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

a

Flusso in controcorrente di farina e vapore nel desolventizzatore-tostatore

L’esano viene eliminato dalla farina all’interno di un desolventizzatore-tostatore, generando un flusso in controcorrente di farina e vapore.

b

Evaporazione dalla miscela olio/esano

L’esano viene eliminato dalla miscela olio/esano utilizzando evaporatori. I vapori provenienti dal desolventizzatore-tostatore (miscela vapore/esano) vengono usati per fornire energia termica durante la prima fase dell’evaporazione.

c

Condensazione in combinazione con uno scrubber a umido con olio minerale

I vapori di esano vengono portati a una temperatura inferiore al loro punto di rugiada in modo da farli condensare. L’esano non condensato viene assorbito in uno scrubber utilizzando olio minerale come liquido di scrubbing per il recupero successivo.

d

Separazione di fase gravitazionale in combinazione con la distillazione

L’esano non disciolto viene separato dalla fase acquosa attraverso un separatore di fase gravitazionale. Qualsiasi residuo di esano viene eliminato per distillazione riscaldando la fase acquosa fino a circa 80–95 °C.


Tabella 22

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le perdite di esano derivanti dalla lavorazione e raffinazione di semi oleosi

Parametro

Tipo di semi o fagioli lavorati

Unità

BAT-AEL

(media annua)

Perdite di esano

Semi di soia

kg/tonnellata di semi o fagioli lavorati

0,3-0,55

Semi di colza e di girasole

0,2-0,7

11.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER BEVANDE ANALCOLICHE E NETTARI/SUCCHI PRODOTTI DA ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano alle bevande analcoliche e ai nettari/succhi prodotti da ortofrutticoli trasformati. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

11.1.   Efficienza energetica

BAT 33. Al fine di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 6 e delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Pastorizzatore singolo per la produzione di nettari/succhi

Uso di un solo pastorizzatore sia per il succo che per la polpa al posto di due pastorizzatori separati.

Può non essere applicabile a causa delle dimensioni dei frammenti della polpa.

b

Trasporto idraulico dello zucchero

Lo zucchero viene trasportato al processo di produzione con l’acqua. Visto che una parte dello zucchero si scioglie durante il trasporto, il processo di scioglimento dello zucchero richiede una quantità inferiore di energia.

Generalmente applicabile.

c

Omogeneizzatore efficiente sotto il profilo energetico per la produzione di nettari/succhi

Cfr. BAT 21b.


Tabella 23

Livello indicativo di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Unità

Consumo specifico di energia

(media annua)

MWh/hl di prodotti

0,01-0,035

11.2.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. Il livello indicativo di prestazione ambientale è presentato nella tabella sottostante.

Tabella 24

Livello indicativo di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche

Unità

Scarico di acque reflue specifiche (media annua)

m3/hl di prodotti

0,08-0,20

12.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA PRODUZIONE DI AMIDI

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano alla produzione di amidi. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

12.1.   Efficienza energetica

Le tecniche generali volte a migliorare l’efficienza energetica sono illustrate nella sezione 1.3 delle presenti conclusioni sulle BAT. I livelli indicativi di prestazione ambientale sono presentati nella tabella sottostante.

Tabella 25

Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Lavorazione specifica

Unità

Consumo specifico di energia (media annua)

Lavorazione delle patate per la produzione esclusiva di amido naturale

MWh/tonnellata di materie prime (42)

0,08-0,14

Lavorazione del grano e/o granoturco per la produzione di amido naturale in combinazione con amido idrolizzato e/o modificato

0,65-1,25 (43)

12.2.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. I livelli indicativi di prestazione ambientale sono presentati nella tabella sottostante.

Tabella 26

Livelli indicativi di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche

Lavorazione specifica

Unità

Scarico di acque reflue specifiche (media annua)

Lavorazione delle patate per la produzione esclusiva di amido naturale

m3/tonnellata di materie prime (44)

0,4-1,15

Lavorazione del grano e/o granoturco per la produzione di amido naturale in combinazione con amido idrolizzato e/o modificato

1,1-3,9 (45)

12.3.   Emissioni nell’atmosfera

BAT 34. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dall’essiccazione di amidi, proteine e fibre, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Filtro a maniche

Cfr. sezione 14.2.

Può non essere applicabile all’abbattimento di polveri appiccicose.

b

Ciclone

Generalmente applicabile.

c

Scrubber a umido


Tabella 27

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dall’essiccazione di amidi, proteine e fibre

Parametro

Unità

BAT-AEL (media del periodo di campionamento)

Impianti nuovi

Impianti esistenti

Polveri

mg/Nm3

< 2-5 (46)

< 2-10 (46)

Per il monitoraggio si veda la BAT 5.

13.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano alla fabbricazione dello zucchero. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

13.1.   Efficienza energetica

BAT 35. Al fine di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 6 e una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Pressatura di polpe di barbabietole

Le polpe di barbabietole vengono pressate fino a ottenere un tenore in sostanza secca solitamente pari al 25–32 % in peso.

Generalmente applicabile.

b

Essiccazione indiretta (essiccazione a vapore) di polpe di barbabietole

Essiccazione di polpe di barbabietole usando vapore surriscaldato.

Può non essere applicabile agli impianti esistenti a causa della necessità di una ricostruzione completa degli impianti energetici.

c

Essiccazione solare di polpe di barbabietole

Utilizzo dell’energia solare per essiccare le polpe di barbabietole.

Può non essere applicabile a causa delle condizioni climatiche locali e/o della mancanza di spazio.

d

Riciclaggio di gas caldi

Riciclaggio di gas caldi (ad esempio scarichi gassosi provenienti da essiccatoi, caldaie o impianti di cogenerazione di calore ed elettricità).

Generalmente applicabile.

e

(Pre)essiccazione a bassa temperatura di polpe di barbabietole

(Pre)essiccazione diretta di polpe di barbabietole usando gas di essiccazione, ad esempio aria o gas caldi.


Tabella 28

Livello indicativo di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Lavorazione specifica

Unità

Consumo specifico di energia (media annua)

Lavorazione di barbabietole da zucchero

MWh/tonnellata di barbabietole

0,15-0,40 (47)

13.2.   Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. Il livello indicativo di prestazione ambientale è presentato nella tabella sottostante.

Tabella 29

Livello indicativo di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche

Lavorazione specifica

Unità

Scarico di acque reflue specifiche (media annua)

Lavorazione di barbabietole da zucchero

m3/tonnellata di barbabietole

0,5-1,0

13.3.   Emissioni nell’atmosfera

BAT 36. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dall’essiccazione di polpe di barbabietola, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Uso di combustibili gassosi

Cfr. sezione 14.2.

Può non essere applicabile a causa dei vincoli associati alla disponibilità di combustibili gassosi.

b

Ciclone

Generalmente applicabile.

c

Scrubber a umido

d

Essiccazione indiretta (essiccazione a vapore) di polpe di barbabietole

Cfr. BAT 35b.

Può non essere applicabile agli impianti esistenti a causa della necessità di una ricostruzione completa degli impianti energetici.

e

Essiccazione solare di polpe di barbabietole

Cfr. BAT 35c.

Può non essere applicabile a causa delle condizioni climatiche locali e/o della mancanza di spazio.

f

(Pre)essiccazione a bassa temperatura di polpe di barbabietole

Cfr. BAT 35e.

Generalmente applicabile.


Tabella 30

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dall’essiccazione di polpe di barbabietole in caso di essiccazione ad alta temperatura (superiore ai 500 °C)

Parametro

Unità

BAT-AEL (media del periodo di campionamento)

Livello di ossigeno di riferimento (OR)

Condizione di riferimento del gas

Polveri

mg/Nm3

5-100

16 % in volume

Nessuna correzione per il contenuto di acqua

Per il monitoraggio si veda la BAT 5.

BAT 37.Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di SOx provenienti dall’essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole (superiore ai 500 °C), la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Uso di gas naturale

Può non essere applicabile a causa dei vincoli associati alla disponibilità di gas naturale.

b

Scrubber a umido

Cfr. sezione 14.2.

Generalmente applicabile.

c

Uso di combustibili a basso tenore di zolfo

Applicabile solo quando il gas naturale non è disponibile.


Tabella 31

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di SOX provenienti dall’essiccazione di polpe di barbabietole in caso di essiccazione ad alta temperatura (superiore ai 500 °C) quando non viene usato il gas naturale

Parametro

Unità

BAT-AEL

(media del periodo di campionamento) (48)

Livello di ossigeno di riferimento (OR)

Condizione di riferimento del gas

SOX

mg/Nm3

30-100

16 % in volume

Nessuna correzione per il contenuto di acqua

Per il monitoraggio si veda la BAT 5.

14.   DESCRIZIONE DELLE TECNICHE

14.1.   Emissioni nell’acqua

Tecnica

Descrizione

Trattamento con fanghi attivi

Un processo biologico nel quale i microorganismi sono mantenuti in sospensione nelle acque reflue e l’intera miscela viene aerata meccanicamente. La miscela di fanghi attivi è incanalata verso un dispositivo di separazione; da qui il fango viene rinviato alla vasca di aerazione.

Laguna aerobica

Bacini in terra poco profondi per il trattamento biologico delle acque reflue, il cui contenuto viene periodicamente mescolato per consentire all’ossigeno di penetrare nel liquido per diffusione atmosferica.

Processo di contatto anaerobico

Un processo anaerobico nel quale le acque reflue vengono mescolate con fango riciclato e quindi digerite in un reattore sigillato. La miscela acqua/fango viene separata esternamente.

Precipitazione

Trasformazione degli inquinanti disciolti in composti insolubili mediante l’aggiunta di precipitanti chimici. I precipitati solidi formatisi vengono poi separati per sedimentazione, flottazione ad aria o filtrazione. Ioni metallici polivalenti (ad esempio calcio, alluminio, ferro) sono utilizzati per la precipitazione del fosforo.

Coagulazione e flocculazione

La coagulazione e la flocculazione sono usate per separare i solidi in sospensione dalle acque reflue e spesso avvengono in fasi successive. La coagulazione si effettua aggiungendo coagulanti con carica opposta a quella dei solidi in sospensione. La flocculazione si effettua aggiungendo polimeri affinché le collisioni tra particelle di microflocculi ne provochino l’aggregazione per ottenere flocculi di dimensioni superiori.

Equalizzazione

Bilanciamento dei flussi e dei carichi inquinanti per mezzo di vasche o altre tecniche di gestione.

Rimozione biologica del fosforo intensificata

Una combinazione di trattamento aerobico e anaerobico per arricchire in modo selettivo i microorganismi accumulatori di polifosfato nella comunità batterica all’interno dei fanghi attivi. Questi microorganismi assorbono più fosforo di quanto necessario per una crescita normale.

Filtrazione

Separazione di solidi dalle acque reflue facendole passare attraverso un mezzo poroso, ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione o ultrafiltrazione.

Flottazione

Separazione delle particelle solide o liquide presenti nelle acque reflue, facendole fissare su piccole bolle di gas, solitamente aria. Le particelle galleggiano e si accumulano sulla superficie dell’acqua dove vengono raccolte con un separatore.

Bioreattore a membrana

Combinazione di trattamento con fanghi attivi e filtrazione su membrana. Si utilizzano due varianti: a) un circuito di ricircolo esterno tra la vasca dei fanghi attivi e il modulo a membrana; e b) l’immersione del modulo a membrana nella vasca di aerazione dei fanghi attivi, in cui l’effluente è filtrato attraverso una membrana a fibre cave, mentre la biomassa rimane nella vasca.

Neutralizzazione

Regolazione del pH delle acque reflue a un livello neutro (circa 7) mediante l’aggiunta di sostanze chimiche. Generalmente per aumentare il pH si utilizza idrato di sodio (NaOH) o idrossido di calcio [Ca(OH)2], mentre l’acido solforico (H2SO4), l’acido cloridrico (HCl) o il biossido di carbonio (CO2) sono generalmente utilizzati per ridurlo. Durante la neutralizzazione può verificarsi la precipitazione di alcune sostanze.

Nitrificazione e/o denitrificazione

Un processo in due fasi che è di norma incorporato negli impianti di trattamento biologico delle acque reflue. La prima fase è la nitrificazione aerobica nel corso della quale i microorganismi ossidano l’ammonio (NH4 +) in nitriti intermedi (NO2 -), che poi sono successivamente ossidati in nitrati (NO3 -). Nella successiva fase di denitrificazione anossica, i microrganismi riducono chimicamente i nitrati in azoto gassoso.

Nitritazione parziale - Ossidazione anaerobica dell’ammonio

Un processo biologico che trasforma l’ammonio e il nitrito in azoto gassoso in condizioni anaerobiche. Nel trattamento delle acque reflue, l’ossidazione anaerobica dell’ammonio viene preceduta da una nitrificazione parziale (nitritazione) che trasforma circa metà dell’ammonio (NH4 +) in nitrito (NO2 -).

Recupero del fosforo come struvite

Il fosforo viene recuperato per precipitazione in forma di struvite (fosfato di ammonio magnesiaco).

Sedimentazione

Separazione delle particelle sospese mediante sedimentazione gravitativa.

Processo anaerobico a letto di fango con flusso ascendente (UASB)

Un processo anaerobico nel quale le acque reflue vengono fatte confluire in fondo al reattore, da cui poi risalgono verso l’alto attraverso un letto di fango composto da particelle o granuli formati biologicamente. La fase delle acque reflue passa in una camera di sedimentazione in cui viene separato il contenuto solido, i gas vengono raccolti in cupole in cima al reattore.

14.2.   Emissioni nell’atmosfera

Tecnica

Descrizione

Filtro a maniche

I filtri a maniche, detti anche «a tessuto», sono costituiti da un tessuto o da un feltro poroso attraverso il quale si fanno transitare i gas per rimuovere le particelle. L’uso di un filtro a maniche richiede la scelta di un tessuto adatto alle caratteristiche degli scarichi gassosi e alla temperatura massima di esercizio.

Ciclone

Sistema di controllo delle polveri basato sulla forza centrifuga, per mezzo della quale le particelle più pesanti sono separate dal gas vettore.

Trattamento al plasma non termico

Tecnica di abbattimento basata sulla creazione di plasma (ossia un gas ionizzato composto da ioni positivi ed elettroni liberi in proporzioni tali da determinare una carica elettrica complessiva più o meno assente) negli scarichi gassosi utilizzando un forte campo elettrico. Il plasma ossida i composti inorganici e organici.

Ossidazione termica

Consiste nell’ossidazione dei gas combustibili e degli odoranti presenti in un flusso di scarichi gassosi mediante riscaldamento della miscela di contaminanti con aria o ossigeno, al di sopra del suo punto di autoaccensione, in una camera di combustione e mantenendola ad un’alta temperatura per il tempo sufficiente a completare la combustione in biossido di carbonio e acqua.

Uso di combustibili gassosi

Passaggio dalla combustione di un combustibile solido (ad esempio carbone) alla combustione di un combustibile gassoso (ad esempio gas naturale, biogas) meno nocivo in termini di emissioni (ad esempio basso tenore di zolfo, basso contenuto di ceneri o migliore qualità delle ceneri).

Scrubber a umido

Eliminazione degli inquinanti gassosi o del particolato da un flusso di gas mediante il trasferimento massico a un solvente liquido, spesso acqua o una soluzione acquosa. Può comportare una reazione chimica (ad esempio in uno scrubber con soluzione acida o alcalina). In alcuni casi i composti possono essere recuperati dal solvente.


(1)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(2)  Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).

(3)  Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni/campionamenti di 30 minuti, è possibile ricorrere a un periodo di misurazione più adeguato.

(4)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell’inventario citato nella BAT 2, la sostanza in esame nei flussi di acque reflue è considerata rilevante.

(6)  Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.

(7)  Il monitoraggio della COD costituisce un’alternativa al monitoraggio del TOC. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l’uso di composti molto tossici.

(8)  Se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili la frequenza del monitoraggio può essere ridotta, ma in ogni caso deve avvenire almeno una volta al mese.

(9)  Le misurazioni vengono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni operative normali.

(10)  Se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili la frequenza del monitoraggio può essere ridotta, ma in ogni caso deve avvenire almeno una volta all’anno.

(11)  La misurazione viene eseguita durante una campagna di due giorni.

(12)  Il monitoraggio si applica solo in caso venga usato un ossidatore termico.

(13)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(14)  Le tecniche sono illustrate nella sezione 14.1.

(15)  I BAT-AEL non si applicano alle emissioni prodotte dalla macinatura di cereali, dalla lavorazione di foraggi verdi e dalla realizzazione di alimenti secchi per animali e mangimi composti.

(16)  I BAT-AEL possono non applicarsi alla produzione di lievito o acido citrico.

(17)  Per la domanda biochimica di ossigeno (BOD) non si applicano i BAT-AEL. A titolo indicativo, il livello medio annuale del BOD5 negli effluenti provenienti da un impianto di trattamento biologico delle acque reflue è in genere ≤ 20 mg/l.

(18)  Il BAT-AEL per la COD può essere sostituito dal BAT-AEL per il TOC. La correlazione tra COD e TOC viene stabilita caso per caso. Il BAT-AEL per il TOC è da preferirsi, perché il monitoraggio del TOC non comporta l’uso di composti molto tossici.

(19)  Il limite superiore dell’intervallo è di:

125 mg/l per i caseifici;

120 mg/l per gli impianti ortofrutticoli;

200 mg/l per gli impianti per la lavorazione di semi oleosi e la raffinazione di oli vegetali;

185 mg/l per gli impianti per la produzione di amidi;

155 mg/l per gli impianti di fabbricazione dello zucchero;

come medie giornaliere solo se l’efficienza di abbattimento è ≥ 95 % come media annuale o come media durante il periodo di produzione.

(20)  Il limite inferiore dell’intervallo è generalmente raggiunto quando si ricorre alla filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, bioreattore a membrana), mentre il limite superiore dell’intervallo è generalmente raggiunto se si ricorre unicamente alla sedimentazione.

(21)  Il limite superiore dell’intervallo è di 30 mg/l come media giornaliera solo se l’efficienza di abbattimento è ≥ 80 % come media annuale o come media durante il periodo di produzione.

(22)  Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura delle acque reflue è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C) per un periodo prolungato.

(23)  Il limite superiore dell’intervallo è di:

4 mg/l per caseifici e impianti per la produzione di amidi che producono amidi idrolizzati e/o modificati;

5 mg/l per gli impianti ortofrutticoli;

10 mg/l per gli impianti per la lavorazione di semi oleosi e la raffinazione di oli vegetali che effettuano la scissione delle paste saponose;

come medie giornaliere solo se l’efficienza di abbattimento è ≥ 95 % come media annuale o come media durante il periodo di produzione.

(24)  Il limite inferiore dell’intervallo può essere raggiunto quando non si applica la pellettatura.

(25)  Il livello del consumo specifico di energia può non applicarsi quando pesci e altri animali acquatici vengono usati come materie prime.

(26)  Il limite superiore dell’intervallo è di 0,12 MWh/tonnellata di prodotti per installazioni ubicate in climi freddi e/o quando il trattamento termico viene usato per la decontaminazione della salmonella.

(27)  Il livello del consumo specifico di energia può non applicarsi quando vengono usate materie prime diverse dal latte.

(28)  Il limite superiore dell’intervallo è di 20 mg/Nm3 per l’essiccazione di lattosio, caseina e siero di latte in polvere demineralizzato.

(29)  Il limite inferiore dell’intervallo è generalmente raggiunto utilizzando l’ossidazione termica.

(30)  I BAT-AEL non si applicano alle emissioni di TVOC inferiori a 500 g/ora.

(31)  Il livello del consumo specifico di energia può non applicarsi alla produzione di patate in polvere e fiocchi di patate.

(32)  Il limite inferiore dell’intervallo è generalmente associato alla produzione di pomodori pelati.

(33)  Il limite superiore dell’intervallo è generalmente associato alla produzione di polvere o concentrato di pomodoro.

(34)  Il livello dello scarico di acque reflue specifiche può non applicarsi alla produzione di patate in polvere e fiocchi di patate.

(35)  Il livello dello scarico di acque reflue specifiche può non applicarsi alla produzione di polvere di pomodoro.

(36)  Il livello del consumo specifico di energia non si applica alla produzione di minestre e piatti pronti.

(37)  Il limite superiore dell’intervallo può non applicarsi in caso di percentuale elevata di prodotti cotti.

(38)  Il livello dello scarico di acque reflue specifiche non si applica ai processi che utilizzano il raffreddamento diretto ad acqua e alla produzione di minestre e piatti pronti.

(39)  Il limite inferiore dell’intervallo è generalmente raggiunto utilizzando l’adsorbimento o l’ossidazione termica.

(40)  I BAT-AEL non si applicano alle emissioni di TVOC inferiori a 500 g/ora.

(41)  Il limite superiore dell’intervallo è di 20 mg/Nm3 per l’essiccazione e il raffreddamento di farine.

(42)  La quantità di materie prime si riferisce al tonnellaggio lordo.

(43)  Il livello del consumo specifico di energia non si applica alla produzione di polioli.

(44)  La quantità di materie prime si riferisce al tonnellaggio lordo.

(45)  Il livello dello scarico di acque reflue specifiche non si applica alla produzione di polioli.

(46)  Quando un filtro a maniche non è applicabile, il limite superiore dell’intervallo è di 20 mg/Nm3.

(47)  Il limite superiore dell’intervallo può includere il consumo di energia degli essiccatoi e dei forni a calce.

(48)  Quando si usa esclusivamente la biomassa come combustibile, si prevede che i livelli di emissione si posizionino al limite inferiore dell’intervallo.


4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/94


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2032 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (precedentemente Gibberella circinata) e che abroga la decisione 2007/433/CE

[notificata con il numero C(2019) 8359]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/433/CE della Commissione (2) ha stabilito misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998.

(2)

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998 e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 sono le due denominazioni attribuite allo stesso fungo pleomorfo e che denotano, rispettivamente, lo stadio teleomorfo (sessuale) e lo stadio anamorfo (asessuale) del medesimo organismo. In linea con il recente consenso scientifico (3), dal 2013 dovrebbe essere usata la denominazione «Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998» per categorizzare l’organismo.

(3)

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 («l’organismo specificato») è elencato nell’allegato I, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE dal marzo 2019 (4).

(4)

L’organismo specificato è presente in Portogallo e in Spagna e si manifesta principalmente nei vivai e nei boschi, ma anche nei giardini privati. Tali Stati membri hanno adottato misure nazionali di controllo e di eradicazione dell’organismo al fine di impedirne l’ulteriore introduzione e diffusione nel loro territorio.

(5)

Nel 2010 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere sulla valutazione del rischio di Fusarium circinatum per il territorio dell’Unione e sulla valutazione delle opzioni di gestione del rischio (5).

(6)

L’organismo specificato è associato principalmente a vegetali appartenenti al genere Pinus e alla specie Pseudotsuga menziesii («vegetali specificati»).

(7)

Alla luce delle indagini annuali presentate dagli Stati membri a norma della decisione 2007/433/CE e del parere scientifico fornito dall’EFSA, si conclude che l’organismo specificato è già presente in parti del territorio dell’Unione. Tuttavia, risulta anche che la zona attualmente infestata è notevolmente più piccola di quella minacciata, se si considerano, tra l’altro, i dati ecoclimatici, la distribuzione dei potenziali ospiti e il potenziale molto elevato di insediamento dell’organismo specificato.

(8)

È pertanto opportuno aggiornare le misure contro l’organismo specificato. Tali misure dovrebbero consentire il rilevamento tempestivo dell’organismo specificato nel territorio dell’Unione, la sua eradicazione qualora ne sia stata riscontrata la presenza nel territorio dell’Unione, e stabilire prescrizioni per lo spostamento, all’interno dell’Unione, di vegetali (compresi sementi e coni contenenti sementi destinate alla piantagione), di forme specifiche di legname e di materiale da imballaggio in legno al di fuori delle zone delimitate. Tali misure sono necessarie per garantire un approccio proattivo contro l’insediamento e la diffusione dell’organismo specificato nell’Unione.

(9)

La distribuzione mondiale dell’organismo specificato non è chiara. Secondo le informazioni disponibili tale organismo non risulta tuttavia presente nei paesi terzi europei. L’esperienza ha inoltre dimostrato che l’organismo specificato non è stato introdotto nell’Unione attraverso il commercio dei vegetali specificati (compresi sementi e coni contenenti sementi destinate alla piantagione), di legname, di corteccia separata dal tronco e di materiale da imballaggio in legno originari di tali paesi.

(10)

È pertanto opportuno adottare misure per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati (compresi sementi e coni contenenti sementi destinate alla piantagione), di legname, di corteccia separata dal tronco e di materiale da imballaggio in legno originari unicamente di paesi terzi non europei. Tali misure dovrebbero comprendere un certificato fitosanitario e controlli ufficiali all’atto dell’introduzione di tali merci. Le misure dovrebbero riguardare anche forme specifiche di legname di conifere (Pinales) e il materiale da imballaggio in legno in quanto possibili ospiti dell’organismo specificato.

(11)

Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2007/433/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

«organismo specificato»: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998;

2)

«vegetali specificati»: vegetali del genere Pinus L. e della specie Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco;

3)

«luogo di produzione»:

a)

un sito o un insieme di campi gestito come unica unità di produzione o di coltura;

b)

un’estensione forestale destinata alla produzione o alla raccolta di sementi dei vegetali specificati;

4)

«materiale da imballaggio in legno»: materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche non effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm, del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o mediante una combinazione di questi fattori, e dei paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione del legname della spedizione.

Articolo 2

Azioni da intraprendere in caso di rilevamento o sospetta presenza dell’organismo specificato

1.   Chiunque sospetti o constati la presenza dell’organismo specificato ne informa immediatamente l’organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell’organismo specificato.

2.   L’organismo ufficiale responsabile registra immediatamente e ufficialmente tali informazioni.

3.   L’organismo ufficiale responsabile che sia stato informato della presenza effettiva o sospetta dell’organismo specificato adotta tutte le misure necessarie per confermare la presenza effettiva o sospetta.

4.   Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali, prodotti vegetali o legname di vegetali specificati oppure legname di conifere (Pinales) che possono essere infettati dall’organismo specificato sia immediatamente informato della presenza, effettiva o sospetta, dell’organismo specificato e delle misure da adottare.

Articolo 3

Indagini relative alla presenza dell’organismo specificato nel territorio degli Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano nel loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato. Non è necessario effettuare tali indagini qualora sia concluso in modo inequivocabile che l’organismo specificato non può insediarsi o diffondersi nello Stato membro interessato date le condizioni ecoclimatiche o l’assenza di specie ospiti.

2.   Tali indagini soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono effettuate dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale;

b)

consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione ad opera dell’organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell’esecuzione di analisi;

c)

si basano su solidi principi scientifici e tecnici e sono effettuate in periodi dell’anno propizi per il rilevamento della presenza dell’organismo specificato mediante ispezione visiva, campionamento e analisi.

Articolo 4

Istituzione delle zone delimitate

1.   Se la presenza dell’organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato istituisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2.

2.   La zona delimitata è composta da:

a)

una zona infestata in cui è stata confermata la presenza dell’organismo specificato e che comprende tutti i vegetali notoriamente infetti o che presentano segni o sintomi indicativi della possibile infezione oppure che possono essere stati contaminati o infettati dall’organismo specificato o rischiano di esserlo; e

b)

una zona cuscinetto che circonda la zona infestata e si estende per almeno 1 km oltre il confine della zona infestata.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano geograficamente vicine, viene istituita una zona delimitata più ampia che include le pertinenti zone delimitate e le zone comprese tra di esse.

La delimitazione esatta della zona infestata e della zona cuscinetto si basa su solidi principi scientifici, sulle caratteristiche biologiche dell’organismo specificato, sul livello di infestazione e sulla distribuzione dei vegetali specificati nella zona interessata.

3.   Se la presenza dell’organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è immediatamente rivista e modificata di conseguenza.

4.   Se, in base alle indagini di cui all’articolo 3, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo specificato per un periodo di due anni consecutivi, la delimitazione della zona può essere revocata. In questi casi lo Stato membro interessato notifica la revoca della delimitazione della zona alla Commissione e agli altri Stati membri.

5.   Qualora l’evoluzione del relativo rischio fitosanitario descritto ai paragrafi 2, 3 e 4 lo giustifichi, gli Stati membri adeguano di conseguenza la zona delimitata. Essi comunicano immediatamente tale adeguamento alla Commissione e agli altri Stati membri.

6.   In deroga al paragrafo 1 lo Stato membro interessato può decidere di non istituire una zona delimitata qualora sia dimostrato che la presenza dell’organismo specificato è un ritrovamento isolato e che tale organismo non si è insediato e che le condizioni di coltivazione o conservazione dei vegetali specificati, del legname, della corteccia separata dal tronco o del materiale da imballaggio in legno dei vegetali specificati o di conifere rendono impossibile la diffusione dell’organismo specificato.

7.   Nel caso di cui al paragrafo 6 lo Stato membro interessato:

a)

adotta misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell’organismo specificato, escludere la possibilità di una sua diffusione e distruggere eventuali materiali infetti;

b)

effettua indagini regolari e adeguate per almeno due anni al fine di accertare se siano stati infettati altri vegetali oltre a quelli in cui è stato inizialmente rilevato l’organismo specificato. Tali indagini sono effettuate in una zona che circonda la zona infestata e che si estende per almeno 1 km oltre il confine della zona infestata;

c)

adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 9 (6) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (7);

d)

notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi della mancata istituzione di una zona delimitata e l’esito delle indagini di cui alla lettera b) non appena disponibile.

Articolo 5

Misure di eradicazione nella zona delimitata

1.   Lo Stato membro interessato applica le seguenti misure nella zona delimitata:

a)

i vegetali notoriamente infettati dall’organismo specificato e quelli che presentano sintomi indicativi della possibile infezione ad opera di tale organismo o che si sospetta siano infettati da tale organismo sono immediatamente rimossi;

b)

i vegetali specificati entro un raggio di 100 m dai vegetali infestati sono rimossi;

c)

qualsiasi altra misura in grado di contribuire alla totale eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la rimozione comprende la distruzione dei vegetali come pure la rimozione e lo smaltimento in condizioni di sicurezza delle radici, entro almeno i primi 50 cm dal colletto, e dei frammenti di corteccia.

2.   In deroga al paragrafo 1 non occorre rimuovere i vegetali specificati che sono stati sottoposti a campionamento e analisi ai fini dell’articolo 3 e per i quali è stato confermato che essi non sono infettati dall’organismo specificato.

3.   Lo Stato membro interessato effettua adeguate ricerche per individuare l’origine dell’infezione. Esso rintraccia i vegetali specificati come pure il legname e la corteccia separata dal tronco dei vegetali specificati o di conifere (Pinales) associati ai casi di infezione in questione, inclusi quelli che siano stati spostati prima dell’istituzione della zona delimitata. I risultati di tali ricerche sono comunicati agli Stati membri di cui sono originari i vegetali in questione e agli Stati membri in cui tali vegetali sono stati spostati.

Articolo 6

Spostamento dei vegetali specificati all’interno dell’Unione

1.   I vegetali specificati destinati alla piantagione possono essere spostati all’interno del territorio dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante.

Tale passaporto delle piante è rilasciato per i vegetali specificati destinati alla piantagione che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita, o dalla loro introduzione nell’Unione, in un luogo di produzione situato al di fuori di una zona delimitata;

b)

sono originari di un luogo di produzione, anche in un raggio di almeno 1 km dal medesimo, in cui non sono stati osservati sintomi dell’organismo specificato nel corso delle ispezioni ufficiali annuali effettuate nei due anni precedenti il loro spostamento, e sono stati sottoposti ad analisi prima del loro spostamento, sulla base di un campione rappresentativo di ciascuna partita, e risultati indenni dall’organismo specificato.

2.   I vegetali specificati diversi dai vegetali destinati alla piantagione possono essere spostati da una zona infestata a una zona cuscinetto e da una zona delimitata nel resto del territorio dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante.

Tale passaporto delle piante è rilasciato solo se i vegetali specificati sono originari di un luogo di produzione, anche in un raggio di almeno 1 km dal medesimo, in cui non sono stati osservati sintomi dell’organismo specificato nel corso delle ispezioni ufficiali annuali effettuate nei due anni precedenti il loro spostamento, e sono stati sottoposti ad analisi prima del loro spostamento, sulla base di un campione rappresentativo di ciascuna partita, e risultati indenni dall’organismo specificato.

3.   In deroga al paragrafo 1 non è richiesto alcun passaporto delle piante per lo spostamento dei vegetali specificati destinati alla piantagione in direzione di persone che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquistano tali vegetali per uso proprio.

4.   La deroga di cui al paragrafo 3 non si applica tuttavia agli spostamenti da una zona infestata verso una zona cuscinetto e agli spostamenti da una zona delimitata verso il resto del territorio dell’Unione.

Articolo 7

Spostamento di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco dalle zone delimitate

1.   I materiali seguenti possono essere spostati da una zona infestata a una zona cuscinetto e da una zona delimitata nel resto del territorio dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante:

a)

legname dei vegetali specificati diverso dal materiale da imballaggio in legno;

b)

legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere; e

c)

corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco.

Il passaporto delle piante è rilasciato solo se tale materiale è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname.

2.   Il legname da trattare in conformità al paragrafo 1 del presente articolo può essere spostato dalla zona delimitata soltanto alle seguenti condizioni:

a)

all’interno della zona delimitata non esiste alcun impianto di trattamento adeguato;

b)

il trattamento è effettuato nel più vicino impianto di trattamento al di fuori della zona delimitata in grado di effettuare tale trattamento; e

c)

il trasporto avviene sotto controllo ufficiale e all’interno di veicoli chiusi che forniscono garanzie contro la dispersione del legname e la diffusione dell’organismo specificato.

Articolo 8

Spostamento di materiale da imballaggio in legno dalle zone delimitate

Il legname di conifere in forma di materiale da imballaggio in legno può essere spostato da una zona infestata a una zona cuscinetto e da una zona delimitata nel resto del territorio dell’Unione solo se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è ottenuto da legno scortecciato, come specificato nella norma ISPM n. 15 (8);

b)

è sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I della norma ISPM n. 15;

c)

è contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma ISPM n. 15 che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità a tale norma.

Articolo 9

Introduzione nell’Unione dei vegetali specificati

I vegetali specificati possono essere introdotti nel territorio dell’Unione da paesi terzi non europei solo se accompagnati dal certificato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, contenente, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», una delle seguenti constatazioni:

a)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese dove non risulta essere presente l’organismo specificato;

b)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c)

i vegetali specificati sono originari di un luogo di produzione, anche in un raggio di almeno 1 km dal medesimo, in cui non sono stati osservati sintomi dell’organismo specificato nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti il loro spostamento, sono stati sottoposti a campionamento e ad analisi immediatamente prima dell’esportazione, sulla base di un campione rappresentativo di ciascuna partita e, sulla base di tali analisi, sono risultati indenni dall’organismo specificato.

Articolo 10

Introduzione nell’Unione di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco

1.   Il legname dei vegetali specificati, diverso dal legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, e la corteccia separata dal tronco, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali, e diversi dal legname in forma di materiale da imballaggio in legno, originari di paesi terzi non europei, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se accompagnati dal certificato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.

2.   Tale certificato contiene una delle constatazioni seguenti alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:

a)

il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di un paese che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c)

esso è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname; l’esecuzione del trattamento termico è comprovata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e sul certificato.

3.   Il legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, e il legname di corteccia separata dal tronco, ottenuti completamente o in parte da tali conifere, originari di paesi terzi non europei, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se accompagnati dal certificato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.

4.   Tale certificato contiene una delle constatazioni seguenti alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:

a)

il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di un paese che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c)

esso è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname; l’esecuzione del trattamento termico è comprovata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

Articolo 11

Controlli ufficiali all’atto dell’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati e di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco originari di paesi terzi non europei

1.   Tutte le spedizioni dei vegetali specificati, di legname dei vegetali specificati diverso dal legname in forma di materiale da imballaggio di legno, e tutte le spedizioni di legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, introdotte nell’Unione da un paese terzo non europeo in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, sono sottoposte ad accurati controlli ufficiali nel punto di entrata nell’Unione o nel luogo di destinazione stabilito a norma dell’articolo 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione (9).

2.   Tali controlli ufficiali includono un’ispezione visiva nonché, ove opportuno, il campionamento e l’analisi della partita dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci per confermare l’assenza dell’organismo specificato.

Articolo 12

Osservanza delle disposizioni

Gli Stati membri abrogano o modificano le misure da essi adottate per proteggere il proprio territorio dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato in modo da conformarsi alla presente decisione. Essi informano immediatamente la Commissione in merito a tali misure.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2007/433/CE è abrogata.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 66).

(3)  Turland, N. J., et al. (ed.) 2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) [Codice internazionale di Nomenclatura per funghi, alghe e piante (codice Shenzhen)], adottato dal 19o congresso internazionale di botanica di Shenzhen, Cina, nel luglio 2017. Regnum Vegetabile 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books. DOI https://doi.org/10.12705/Code.2018.

(4)  Direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 86 del 28.3.2019, pag. 41).

(5)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali: Risk assessment of Gibberella circinata for the EU territory and identification and evaluation of risk management options (Valutazione del rischio di Gibberella circinata per il territorio dell’UE e identificazione e valutazione delle opzioni di gestione del rischio). EFSA Journal 2010;8(6):1620. doi:10.2903/j.efsa.2010.1620.

(6)  ISPM n. 9: Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi. Disponibile all’indirizzo https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms/#614.

(7)  ISPM n. 14: L’impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi. Disponibile all’indirizzo https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms/#614.

(8)  ISPM n. 15: Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali.

(9)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).


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