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Document L:2010:199:FULL
Official Journal of the European Union, L 199, 31 July 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 199, 31 luglio 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 199, 31 luglio 2010
ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.199.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 685/2010 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2010
recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2010/2011 e recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o tipi di pesca, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio (2) ha fissato le possibilità di pesca per alcuni stock, tra cui l’acciuga, nel Golfo di Biscaglia (zona CIEM VIII) per il 2010. |
(3) |
I nuovi TAC per la campagna di pesca 2010/2011 dovrebbero essere fissati sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca. Per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, il parere espresso dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in data 16 luglio 2010 prende in considerazione una campagna di pesca che va dal 1o luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. |
(4) |
A fini di semplificazione e di un’adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare un nuovo TAC per tale stock e i nuovi contingenti degli Stati membri con riferimento alle date summenzionate per la campagna di pesca 2010/2011. |
(5) |
Onde istituire per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia un piano pluriennale che tenga conto della campagna di pesca e definisca la norma di cattura da applicare ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, il 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. In base al parere dello CSTEP, la biomassa dello stock è stimata in circa 51 350 tonnellate. Tenuto conto di tale proposta della Commissione e del fatto che la valutazione d’impatto alla base di tale proposta ha rappresentato la più recente valutazione dell’impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, è opportuno fissare di conseguenza un TAC per tale stock. Il TAC per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011 dovrebbe pertanto essere fissato a 15 600 tonnellate. |
(6) |
In considerazione dell’ambito e dei tempi di applicazione specifici delle possibilità di pesca per l’acciuga, è opportuno fissare dette possibilità di pesca attraverso un regolamento distinto e modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 53/2010. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, è opportuno tuttavia che l’attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali del regolamento (EU) n. 53/2010. |
(7) |
A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento. |
(8) |
In considerazione della data di inizio della campagna di pesca e delle esigenze di comunicazione annua delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1o luglio 2010. Per le stesse esigenze, è opportuno che la modifica delle possibilità di pesca stabilite dal regolamento (EU) n. 53/2010 si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia
1. Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011, per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (in tonnellate di peso vivo), sono stabiliti come segue:
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Spagna |
14 040 |
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Francia |
1 560 |
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UE |
15 600 |
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TAC |
15 600 |
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2. La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 7, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 53/2010.
3. Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010
Nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 53/2010, la voce relativa all’acciuga nella zona VIII è sostituita dalla seguente:
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Spagna |
6 300 |
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Francia |
700 |
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UE |
7 000 |
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TAC |
7 000 (4) |
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Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010, ad eccezione dell’articolo 2 che si applica dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.
(3) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(4) TAC applicabile dal 1o gennaio al 30 giugno 2010.»
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 686/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche della finestra Bacoma e della rete da traino T90 utilizzate nelle attività di pesca praticate nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (1), in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2187/2005 istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund. Tale regolamento istituisce disposizioni specifiche per quanto concerne le dimensioni e il tipo di tutti i componenti degli attrezzi da pesca, compresa la dimensione di maglia. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (2), prevede un incremento della dimensione di maglia e della lunghezza della finestra Bacoma e della dimensione di maglia della rete da traino T90 nelle sottodivisioni CIEM 22-32. Poiché il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1226/2009 è limitato al 2010 e poiché le disposizioni in questione hanno carattere permanente in quanto consentono di migliorare la selettività, è opportuno integrare i suddetti incrementi nel regolamento (CE) n. 2187/2005 a decorrere dal gennaio 2011 e modificare di conseguenza il regolamento stesso. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le appendici 1 e 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.
(2) GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Appendice 1
Caratteristiche dei sacchi Bacoma
Descrizione
a) Dimensioni del sacco, dell’avansacco e dell’estremità posteriore della rete da traino
i) |
Il sacco è composto da due pannelli, congiunti da ralinghe di uguale lunghezza su entrambi i lati. |
ii) |
La dimensione minima delle maglie a losanga è di 105 mm. La rete è fabbricata con fili di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio. |
iii) |
È vietato l’utilizzo di sacchi e avansacchi composti da un’unica pezza di rete e aventi un’unica ralinga. |
iv) |
Il numero di maglie a losanga aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una qualsiasi circonferenza dell’avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco (figura 1). |
b) Collocazione della finestra
i) |
La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco (figura 2). |
ii) |
Essa termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 3 o 4). |
c) Dimensioni della finestra
i) |
La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a losanga aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, è permesso mantenere al massimo il 20 % del numero di maglie a losanga aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 4). |
ii) |
La finestra ha una lunghezza minima di 5,5 m. |
iii) |
In deroga al punto ii), la finestra ha una lunghezza minima di 6 m se ad essa è attaccato un sensore per misurare il volume delle catture. |
d) Pezza di rete della finestra
i) |
Le maglie della finestra hanno una dimensione minima di 120 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. |
ii) |
La pezza è montata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Per pezza di rete senza nodi si intende una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati in cui gli angoli delle maglie sono formati dall’incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia. |
iii) |
Il diametro del filo deve essere di almeno 5 mm. |
e) Altre caratteristiche
i) |
La finestra di fuga Bacoma non deve essere avvolta da una cinta posteriore. |
ii) |
La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante la grippia. |
iii) |
Un’enca non deve sovrapporsi alla finestra di fuga Bacoma. |
Figura 1
Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica. L’avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di rete. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all’usura. La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.
Figura 2
A |
Avansacco |
B |
Sacco |
C |
Finestra di fuga, pannello a maglie quadrate |
1 |
Pannello superiore, max. 50 maglie a losanga aperte |
2 |
Pannello inferiore, max. 50 maglie a losanga aperte |
3 |
Ralinghe |
4 |
Giuntura o cucitura |
5 |
Strozzatoio |
6 |
Cinta posteriore |
7 |
Sagola di chiusura |
8 |
Distanza tra la finestra e la sagola di chiusura (figure 3 e 4) |
9 |
Grippia |
10 |
Boa del sacco |
Figura 3
MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA
A |
Pannello a maglie quadrate di 120 mm (25 lati di maglia) |
B |
Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga |
C |
Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga |
D |
Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte) |
E |
Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola |
F |
Una fila di maglie della sagola intrecciate a mano |
Figura 4
MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA
A |
Pannello a maglie quadrate di 120 mm (20 lati di maglia) |
B |
Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga |
C |
Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga |
D |
Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte) |
E |
Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola |
F |
Una fila di maglie della sagola intrecciate a mano |
G |
Max. 10 % di maglie aperte D su entrambi i lati |
Appendice 2
CARATTERISTICHE DELLA RETE DA TRAINO T90
a) Definizione
1. |
Per reti da traino T90 si intendono reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete con nodo e maglie a losanga ruotate di 90° in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino. |
2. |
La direzione del filo ritorto in una rete con maglie a losanga standard (A) e in una rete ruotata di 90° (B) è illustrata nella figura 1 qui di seguito. |
Figura 1
b) Dimensione di maglia e misura
La dimensione di maglia è pari ad almeno 120 mm. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (1), la dimensione di maglia del sacco e dell’avansacco è misurata perpendicolarmente all’asse longitudinale dell’attrezzo da pesca.
c) Spessore del filo ritorto
Il sacco e l’avansacco sono fabbricati con fili di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio. Questa disposizione non si applica all’ultima fila posteriore di maglie del sacco se dotata di una sagola di chiusura.
d) Fabbricazione
1. |
Il sacco e l’avansacco di maglie ruotate (T90) sono composti di due pannelli della stessa dimensione, aventi almeno 50 maglie in lunghezza e l’orientamento delle maglie sopradescritto, congiunti da due ralinghe laterali. |
2. |
Il numero delle maglie aperte su una qualsiasi circonferenza deve essere costante dalla parte anteriore dell’avansacco alla parte posteriore del sacco. |
3. |
Nel punto di attacco del sacco o dell’avansacco alla sezione conica della rete da traino il numero delle maglie sulla circonferenza del sacco o dell’avansacco deve essere pari al 50 % dell’ultima fila di maglie della sezione conica della rete. |
4. |
Il sacco e l’avansacco sono raffigurati nella figura 2 qui di seguito. |
e) Circonferenza
Il numero delle maglie su una qualsiasi circonferenza del sacco e dell’avansacco, ad eccezione delle giunture e delle ralinghe, non è superiore a 50.
f) Giunture
Il bordo anteriore dei pannelli che compongono sia il sacco che l’avansacco contiene una fila di mezze maglie intrecciate. Il bordo posteriore del pannello del sacco contiene una fila completa di maglie intrecciate atta a guidare la sagola.
g) Boa del sacco
La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante la grippia.
Figura 2
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 687/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che l’aiuto finanziario concesso sia limitato al 4,1 % o al 4,6 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. |
(2) |
L’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) stabilisce le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata da un’organizzazione di produttori. Ai sensi del paragrafo 6, lettera a), del suddetto articolo, un’organizzazione di produttori deve fatturare la produzione commercializzata di ortofrutticoli nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori», se del caso sotto forma di prodotto imballato, preparato o sottoposto a prima trasformazione. |
(3) |
L’articolo 21, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1580/2007 reca una definizione di «prima trasformazione». Tale definizione ha dato tuttavia adito a difficoltà di interpretazione. Poiché la certezza del diritto richiede norme precise riguardo al calcolo del valore della produzione commercializzata, è opportuno sopprimere tale definizione e adattare di conseguenza la definizione di «sottoprodotto». |
(4) |
Il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione si è rivelato difficile. Ai fini del controllo e per maggior semplicità è pertanto opportuno introdurre un tasso forfettario che rappresenti il valore del prodotto di base, ovvero gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione e le attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria. Dal momento che i volumi di frutta e verdura necessari per la produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli variano considerevolmente secondo il gruppo di prodotti, è opportuno che i tassi forfettari applicabili rispecchino tali differenze. |
(5) |
Occorre introdurre un tasso forfettario che rappresenti unicamente il valore del prodotto di base anche per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione convertiti in erbe aromatiche trasformate e in paprica in polvere. |
(6) |
Per garantire una transizione armoniosa verso il nuovo sistema di calcolo del valore della produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, è opportuno che il nuovo metodo di calcolo non si applichi ai programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, fatta salva la possibilità di modificarli, in conformità agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Per la stessa ragione, per il periodo di riferimento dei programmi operativi approvati dopo tale data occorre che il valore della produzione commercializzata sia calcolato secondo le nuove norme. |
(7) |
Al fine di garantire una maggiore flessibilità nel ricorso al ritiro dal mercato, è opportuno aumentare il margine annuale di superamento stabilito dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007. |
(8) |
Per agevolare la distribuzione gratuita, occorre prevedere la possibilità di consentire alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, nel caso questi siano stati sottoposti a trasformazione. |
(9) |
È opportuno aggiornare gli importi forfettari definiti all’articolo 83, paragrafo 1, e nell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1580/2007 relativi alle spese di trasporto, cernita e imballaggio sostenute per la distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati dal mercato. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007. |
(11) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 1580/2007
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato:
1) |
all’articolo 21, il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
2) |
l’articolo 52 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 53, paragrafo 7, sono aggiunti i seguenti commi: «Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008. Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell’approvazione del programma operativo.»; |
4) |
all’articolo 80, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni. È previsto un margine annuo di superamento di 5 punti percentuali.»; |
5) |
all’articolo 81, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma: «Gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, qualora questi siano stati sottoposti a trasformazione.» |
6) |
all’articolo 83, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le spese di cernita e di imballaggio degli ortofrutticoli freschi ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono ammissibili nell’ambito dei programmi operativi nei limiti degli importi forfettari definiti nell’allegato XII, parte A, per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg. 2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l’emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell’allegato XII, parte B.»; |
7) |
è inserito l’allegato VI bis di cui all’allegato I del presente regolamento; |
8) |
l’allegato XI è sostituito dall’allegato II del presente regolamento; |
9) |
l’allegato XII è sostituito dall’allegato III del presente regolamento; |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
«ALLEGATO VI bis
PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL’ARTICOLO 52, PARAGRAFO 2 bis
Categoria |
Codice NC |
Descrizione |
|||||||||||||||
Succhi di frutta |
ex 2009 |
Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69, i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80 e i succhi concentrati. I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella sottovoce ex 2009. Sono ottenuti dall’eliminazione fisica di almeno il 50 % del loro tenore d’acqua e imballati in confezioni il cui peso netto è pari quantomeno a 200 Kg. |
|||||||||||||||
Concentrato di pomodoro |
ex 2002 90 31 ex 2002 90 91 |
Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 28 %, imballati in confezioni pronte il cui peso netto equivale almeno a 200 Kg. |
|||||||||||||||
Ortofrutticoli congelati |
ex 0710 |
Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59. |
|||||||||||||||
ex 0811 |
Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95. |
||||||||||||||||
ex 2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91. |
||||||||||||||||
Frutta e verdura in scatola |
ex 2001 |
Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi:
|
|||||||||||||||
ex 2002 |
Pomidoro preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci ex 2002 90 31 ed ex 2002 90 91 descritte più in alto. |
||||||||||||||||
ex 2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10, nonché le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10. |
||||||||||||||||
ex 2008 |
Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, esclusi:
|
||||||||||||||||
Funghi in scatola |
2003 10 |
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico |
|||||||||||||||
Frutta temporaneamente conservata in salamoia |
ex 0812 |
Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non idonea all’alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98. |
|||||||||||||||
Frutta essiccata |
ex 0813 |
Frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806; |
|||||||||||||||
0804 20 90 |
Fichi secchi; |
||||||||||||||||
0806 20 |
Uve secche; |
||||||||||||||||
ex 2008 19 |
— Altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, esclusi i frutti tropicali e relativi miscugli. |
||||||||||||||||
Altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli |
|
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007, diversi dai prodotti elencati nelle categorie più in alto. |
|||||||||||||||
Erbe aromatiche trasformate |
ex 0910 |
Timo essiccato |
|||||||||||||||
ex 1211 |
Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/maggiorana selvatica) rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati. |
||||||||||||||||
Paprika in polvere |
ex 0904 |
Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10.» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO XI
SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1
Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna |
Spese di trasporto (EUR/t) |
Inferiore a 25 km |
18,2 |
Da 25 km a 200 km |
41,4 |
Da 200 km a 350 km |
54,3 |
Da 350 km a 500 km |
72,6 |
Da 500 km a 750 km |
95,3 |
750 km o più |
108,3 |
Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,5 EUR/t.»
ALLEGATO III
«ALLEGATO XII
PARTE A
SPESE DI CERNITA E DI IMBALLAGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 1
Prodotto |
Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t) |
Mele |
187,7 |
Pere |
159,6 |
Arance |
240,8 |
Clementine |
296,6 |
Pesche |
175,1 |
Nettarine |
205,8 |
Cocomeri |
167,0 |
Cavolfiori |
169,1 |
Altri prodotti |
201,1 |
PARTE B
DICITURA DA APPORRE SULL’IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 2
— |
Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № (1580/2007) |
— |
Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007] |
— |
Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007] |
— |
Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007) |
— |
Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007) |
— |
Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007] |
— |
Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007] |
— |
Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007) |
— |
Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007] |
— |
Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007] |
— |
Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007] |
— |
Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007] |
— |
Ingyenes szétosztásra szánt termék (1580/2007/EK rendelet) |
— |
Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) Nru. 1580/2007] |
— |
Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007) |
— |
Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007] |
— |
Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007] |
— |
Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007] |
— |
Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007] |
— |
Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007] |
— |
Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007) |
— |
Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)» |
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 688/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
36,4 |
TR |
50,2 |
|
ZZ |
43,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
105,8 |
ZZ |
105,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
117,1 |
ZZ |
117,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
103,9 |
UY |
82,0 |
|
ZA |
92,5 |
|
ZZ |
92,8 |
|
0806 10 10 |
AR |
137,6 |
CL |
134,6 |
|
EG |
134,2 |
|
IL |
126,4 |
|
MA |
162,9 |
|
TR |
144,4 |
|
ZA |
93,9 |
|
ZZ |
133,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,7 |
BR |
75,4 |
|
CL |
103,7 |
|
CN |
86,7 |
|
NZ |
109,5 |
|
US |
112,2 |
|
UY |
111,6 |
|
ZA |
104,8 |
|
ZZ |
100,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
72,1 |
CL |
150,6 |
|
ZA |
98,1 |
|
ZZ |
106,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
185,0 |
ZZ |
185,0 |
|
0809 20 95 |
TR |
224,7 |
ZZ |
224,7 |
|
0809 30 |
TR |
161,5 |
ZZ |
161,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
62,1 |
IL |
162,3 |
|
TR |
126,3 |
|
XS |
70,3 |
|
ZZ |
105,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/21 |
REGOLAMENTO (UE) N. 689/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 666/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 193 del 24.7.2010, pag. 14.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 31 luglio 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
44,37 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
44,37 |
1,59 |
1701 12 10 (1) |
44,37 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
44,37 |
1,30 |
1701 91 00 (2) |
43,70 |
4,36 |
1701 99 10 (2) |
43,70 |
1,23 |
1701 99 90 (2) |
43,70 |
1,23 |
1702 90 95 (3) |
0,44 |
0,25 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 690/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2010
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o agosto 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o agosto 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o agosto 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o agosto 2010
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
27,63 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
9,14 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
9,14 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
27,63 |
(1) Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
15.7.2010-29.7.2010
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2010
sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria
(2010/422/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13,
vista la proposta della Commissione europea,
viste le osservazioni della Bulgaria,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
(2) |
Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. |
(3) |
La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che è parte del patto di stabilità e di crescita), prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di quanto disposto da detto protocollo. |
(4) |
Con la riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita si è cercato di migliorarne l’efficacia e i fondamenti economici, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita costituisce pertanto il quadro a sostegno delle politiche attuate dai governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica. |
(5) |
A norma dell’articolo 126, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Sulla base della sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, la Commissione ha concluso che in Bulgaria esiste un disavanzo eccessivo. Il 6 luglio 2010 la Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Bulgaria (3). |
(6) |
L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Bulgaria, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni di seguito illustrate. |
(7) |
Secondo i dati comunicati dalle autorità bulgare nell’aprile 2010, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Bulgaria è salito al 3,9 % del PIL nel 2009, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Si tratta di un disavanzo non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL, tuttavia il superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso è determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita, in quanto la crisi finanziaria ed economica mondiale ha colpito duramente l’economia bulgara e la crescita negativa annuale del PIL nel 2009 ha raggiunto il 5 %. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni dovrebbe scendere sotto il valore di riferimento già nel 2010 con la stabilizzazione dell’economia e in conseguenza delle misure di consolidamento finanziario intraprese dal governo. Tuttavia, sulla base dell’obiettivo di bilancio riveduto per il 2010 (3,8 % del PIL secondo la comunicazione del 22 giugno 2010 fatta dalle autorità bulgare), decisamente sopra le previsioni di primavera dei servizi della Commissione del 2,8 % del PIL, la violazione del valore di riferimento può non essere temporanea. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non risulta soddisfatto. |
(8) |
Secondo i dati notificati dalle autorità bulgare nell’aprile del 2010, il debito pubblico lordo resta ben inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e, nel 2009, corrispondeva al 14,8 % del PIL. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione il rapporto debito/PIL è destinato a crescere nel biennio 2010-2011, mantenendosi però sotto il 19 % del PIL. In una comunicazione presentata il 22 giugno 2010, le autorità bulgare hanno ulteriormente riveduto il debito programmato per il 2010 al 15,3 % del PIL. Il criterio del debito stabilito dal trattato risulta soddisfatto. |
(9) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Bulgaria questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva risulta che in Bulgaria esiste un disavanzo eccessivo.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(2) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
(3) Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Bulgaria si rinvia al seguente sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/28 |
DECISIONE ATALANTA/4/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 19 luglio 2010
relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
(2010/423/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE. |
(2) |
Il 23 marzo 2010 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/2/2010 (2) relativa alla nomina del contrammiraglio (LH) Jan THÖRNQVIST quale nuovo comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. |
(3) |
Il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Philippe COINDREAU quale nuovo comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. |
(4) |
Il comitato militare dell’UE appoggia tale raccomandazione. |
(5) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’esecuzione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contrammiraglio Philippe COINDREAU è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 15 agosto 2010.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2010.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 22.
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/29 |
DECISIONE 2010/424/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2010
che modifica l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 settembre 2008, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1). |
(2) |
L’azione comune 2008/736/PESC è stata da ultimo prorogata dall’azione comune 2009/572/PESC del Consiglio (2) fino al 14 settembre 2010. L’importo di riferimento finanziario previsto per coprire le spese connesse a EUMM Georgia fino alla suddetta data era stato fissato in 49 600 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di 2 500 000 EUR per tener conto degli ulteriori bisogni operativi della missione. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2008/736/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 14, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/736/PESC è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è di 52 100 000 EUR.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.
(2) GU L 197 del 29.7.2009, pag. 110.
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2010
che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri
[notificata con il numero C(2010) 5063]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/425/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (2), che obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione le informazioni necessarie per la convalida delle firme elettroniche, ha facilitato l’uso transfrontaliero di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura. In particolare, nei cosiddetti «elenchi di fiducia» gli Stati membri devono mettere a disposizione informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformità alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (3), soggetti a supervisione/accreditamento da parte loro, nonché sui servizi da questi offerti. |
(2) |
I test pratici organizzati con l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) per consentire agli Stati membri di verificare la conformità dei loro elenchi di fiducia alle specifiche riportate nell’allegato alla decisione 2009/767/CE hanno messo in evidenza la necessità di apportare modifiche tecniche alle suddette specifiche tecniche al fine di garantire il funzionamento e l’interoperabilità degli elenchi di fiducia. |
(3) |
I test hanno inoltre confermato il bisogno che gli Stati membri mettano a disposizione del pubblico non solo le versioni degli elenchi di fiducia leggibili all’uomo, come disposto dalla decisione 2009/767/CE, ma anche i formati leggibili a macchina. Laddove negli Stati membri esista un gran numero di prestatori di servizi di certificazione, la manipolazione degli elenchi di fiducia in formato leggibile all’uomo può risultare lunga e relativamente complessa. Consentendone il trattamento elettronico, la pubblicazione degli elenchi di fiducia in formato leggibile a macchina ne semplificherà l’uso, migliorandone pertanto l’utilizzo nei servizi pubblici informatizzati. |
(4) |
Per facilitare l’accesso agli elenchi nazionali di fiducia, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione le informazioni relative alla loro localizzazione e protezione. Occorre che la Commissione metta dette informazioni a disposizione degli altri Stati membri in maniera sicura. |
(5) |
È opportuno tenere conto dei risultati dei test pratici condotti sugli elenchi di fiducia degli Stati membri allo scopo di consentire il trattamento elettronico degli elenchi e di facilitarne l’accesso. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/767/CE. |
(7) |
Affinché gli Stati membri possano apportare ai loro attuali elenchi di fiducia le modifiche tecniche necessarie, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2010. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato della direttiva servizi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche alla decisione 2009/767/CE
La decisione 2009/767/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l’allegato è modificato in conformità all’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(2) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.
(3) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2009/767/CE è modificato come segue:
1) |
il capitolo I è così modificato:
|
2) |
il testo del capitolo II è sostituito dal seguente: «CAPITOLO II Nell’elaborare i loro elenchi di fiducia, gli Stati membri useranno:
Qualora sia presente una grafia in caratteri latini (e il suo relativo codice per la lingua) sarà aggiunta una traslitterazione in caratteri latini accompagnata dal relativo codice per la lingua, come specificato nella tabella sottostante.
|
3) |
il capitolo III è soppresso; |
4) |
al capitolo IV, dopo la frase introduttiva «Il contenuto della forma HR basata sul PDF/A dell’applicazione TSL dell’elenco di fiducia DOVREBBE soddisfare i seguenti requisiti:» è inserito il seguente trattino:
|
(1) In caso l’attuazione TSL leggibile all’uomo dell’elenco di fiducia non fosse firmata, la sua autenticità ed integrità DEVONO essere garantite da un canale di comunicazione adeguato dotato di un livello di sicurezza equivalente. Si raccomanda a tal fine l’uso del TLS (IETF RFC 5246: “The Transport Layer Security (TLS) Protocol, versione 1.2”). Lo Stato membro deve dare agli utenti TLS un accesso fuori banda all’impronta del certificato del canale TLS.
(2) ETSI TS 102 778-3 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced — PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles.
(3) ETSI TS 102 778-2 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 2: PAdES Basic — Profile based on ISO 32000-1.
(4) È obbligatorio proteggere il gestore del sistema che firma il certificato utilizzando uno dei modi specificati in ETSI TS 101 903 e, se pertinente, il ds:keyInfo dovrebbe contenere il percorso del certificato corrispondente.»;
(5) Traslitterazione in alfabeto latino: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda (Grecia); Κύπρος = Kýpros (Cipro).»;
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2010
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 5135]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/426/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3 e l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 ottobre 2007 la Syngenta Seeds SAS, per conto di Syngenta Crop Protection AG, ha presentato alle autorità competenti del Regno Unito una domanda a norma dell’articolo 5 e dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante la commercializzazione di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco Bt11xGA21 («la domanda»). |
(2) |
La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti a partire da granturco Bt11xGA21 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione. A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa riporta quindi i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220CEE del Consiglio (2), nonché informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in conformità all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE. |
(3) |
Il 22 settembre 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole a norma dell’articolo 6 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il granturco Bt11xGA21 è stato giudicato altrettanto sicuro della versione non-geneticamente modificata per quanto riguarda gli effetti potenziali sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente. Si è pertanto concluso che sia da ritenere improbabile che l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco Bt11xGA21 come descritto nella domanda (nel seguito «i prodotti») possa avere effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente nel contesto degli usi previsti (3). L’EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4 e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato. |
(4) |
Nell’esprimere tale parere l’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto per i prodotti. |
(5) |
Alla luce delle considerazioni esposte risulta opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame. |
(6) |
Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4). |
(7) |
In base al parere dell’EFSA gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco Bt11xGA21 non richiedono disposizioni specifiche in materia di etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione occorre tuttavia che sull’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti a partire dall’OGM e dei prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti a partire dall’OGM, per i quali viene chiesta l’autorizzazione, sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione. |
(8) |
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati devono essere presentati conformemente alle disposizioni della decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(9) |
Il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
(10) |
È opportuno che tutte le informazioni pertinenti concernenti l’autorizzazione dei prodotti siano inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003. |
(11) |
L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (6), stabilisce disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM. |
(12) |
La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla sicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (7). |
(13) |
Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione. |
(14) |
Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. |
(15) |
Durante la riunione del 29 giugno 2010, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta. Il Consiglio ha fatto sapere che i suoi atti sulla questione sono conclusi. Spetta quindi alla Commissione adottare tali misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Ai sensi del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11xGA21, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9.
Articolo 2
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a) |
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9; |
b) |
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9; |
c) |
prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9, per gli stessi usi di qualsiasi altro tipo di granturco, ad eccezione della coltivazione. |
Articolo 3
Etichettatura
1. Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9 di cui all’articolo 2, lettere b) e c).
Articolo 4
Monitoraggio degli effetti ambientali
1. Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h) dell’allegato.
2. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità alla decisione 2009/770/CE.
Articolo 5
Registro comunitario
Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 6
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Syngenta Seeds SAS, Francia, in rappresentanza della Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.
Articolo 7
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.
Articolo 8
Destinatario
La Syngenta Seeds SAS, Chemin de l’Hobit 12, BP 27, 31790 Saint-Sauveur — Francia, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2006-020
(4) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.
(5) GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.
(6) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(7) GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.
ALLEGATO
a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome |
: |
Syngenta Seeds SAS |
Indirizzo |
: |
12, Chemin de l’Hobit, BP 27, 31790 Saint-Sauveur — Francia |
per conto di Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Svizzera.
b) Designazione e specifiche dei prodotti
1) |
Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9; |
2) |
mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9; |
3) |
prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9, per gli stessi usi di qualsiasi altro tipo di granturco, ad eccezione della coltivazione. |
Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9 è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi SYN-BTØ11-1 e MON-ØØØ21-9 ed esprime la proteina Cry1Ab che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina mEPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato e una proteina PAT che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio.
c) Etichettatura
1) |
Ai fini delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco»; |
2) |
La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione. |
d) Metodo di rilevamento
— |
Metodi quantitativi in tempo reale PCR, specifici per l’evento, per granturco geneticamente modificato SYN-BTØ11-1 e MON-ØØØ21-9 convalidati sul granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9; |
— |
metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm |
— |
materiale di riferimento: ERM®-BF412 (per SYN-BTØ11-1) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) sul sito https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue e AOCS 0407 (per MON-ØØØ21-9) accessibile attraverso l’American Oil Chemists Society sul sito http://www.aocs.org/tech/crm |
e) Identificatore unico
SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9
f) Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica
Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare alla notifica].
g) Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti
Non applicabile.
h) Piano di monitoraggio
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
[Link: piano pubblicato su Internet]
i) Prescrizioni sul monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano
Non applicabile.
Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
Rettifiche
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/40 |
Rettifica della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 22 maggio 2008 )
Pagina 82, articolo 26:
anziché:
«Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa (…)»,
leggi:
«Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa (…)».
Pagina 82, articolo 27, paragrafo 2, seconda frase
anziché:
«La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori.»,
leggi:
«La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori.»
Pagina 87, allegato II, punto 3:
anziché:
«3. Costi del credito
Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito |
[%
|
||||||
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell’importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte. |
[% Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.] |
||||||
È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere
Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG. |
Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio] |
||||||
Costi connessi |
|
||||||
Se applicabile Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi |
|
||||||
Se applicabile Importo dei costi relativi all’utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito) |
|
||||||
Se applicabile Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito |
|
||||||
Se applicabile Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati |
|
||||||
Se applicabile Spese notarili |
|
||||||
Costi in caso di ritardi di pagamento I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendere più difficile l’ottenimento del credito. |
Per i mancati pagamenti saranno addebitati al consumatore [… (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].», |
leggi:
«3. Costi del credito
Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito |
[%
|
||||||
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell’importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte. |
[ % Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.] |
||||||
È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere
Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG. |
Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio] |
||||||
Costi connessi |
|
||||||
Se applicabile Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi |
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||||||
Se applicabile Importo dei costi relativi all’utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito) |
|
||||||
Se applicabile Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito |
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Se applicabile Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati |
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||||||
Se applicabile Spese notarili |
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||||||
Costi in caso di ritardi di pagamento I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendere più difficile l’ottenimento del credito. |
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].» |
Pagina 91, allegato III, punto 3, colonna di destra, ultima voce
anziché:
«Per i mancati pagamenti saranno addebitati al consumatore [… (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].»,
leggi:
«Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].»
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/43 |
Rettifica della decisione 2010/371/UE del Consiglio, del 6 giugno 2010, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 3 luglio 2010 )
Nel sommario, a pagina 13 nel titolo e a pagina 14 nella formula di chiusura:
anziché:
«6 giugno 2010»,
leggi:
«7 giugno 2010».
A pagina 15, allegato, nel titolo
cancellare la dicitura «Progetto di lettera».
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/43 |
Rettifica della direttiva 2009/115/CE della Commissione, del 31 agosto 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metomil
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 228 del 1o settembre 2009 )
A pagina 19, nell’allegato, tabella, ultima colonna («Disposizioni particolari»), parte A, primo comma:
anziché:
«vegetali»,
leggi:
«ortaggi».