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Document L:2007:347:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 29 dicembre 2007


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 347

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
29 dicembre 2007


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2007/856/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, relativa all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

1

 

 

2007/857/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, che modifica l’allegato I dell’atto di adesione del 2005

3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

29.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 347/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

(2007/856/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (di seguito denominata «convenzione del 1980») è stata aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ed è entrata in vigore il 1o aprile 1991.

(2)

La convenzione del 1980 è stata integrata dal primo e dal secondo protocollo del 19 dicembre 1988 relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee (2) (di seguito denominati «primo e secondo protocollo del 1988»).

(3)

La Repubblica ellenica ha aderito alla convenzione del 1980 con la convenzione del 10 aprile 1984 (3) (di seguito denominata «convenzione del 1984»), entrata in vigore il 1o aprile 1991.

(4)

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alla convenzione del 1980 con la convenzione del 18 maggio 1992 (4) (di seguito denominata «convenzione del 1992»), entrata in vigore il 1o settembre 1993.

(5)

La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla convenzione del 1980 con la convenzione del 29 novembre 1996 (5) (di seguito denominata «convenzione del 1996»), entrata in vigore il 1o ottobre 1998.

(6)

A seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, il 14 aprile 2005 è stata firmata una convenzione sull’adesione di questi nuovi Stati membri alla convenzione del 1980, nonché al primo e secondo protocollo del 1988 (6) (di seguito denominata «convenzione del 2005»), che non è ancora entrata in vigore tra tutti gli Stati membri.

(7)

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 2005 stabilisce che la Repubblica di Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell’allegato I nella versione modificata dalla decisione 2007/857/CE del Consiglio (7) e comprendenti la convenzione del 1980 e il primo e il secondo protocollo del 1988, nonché le convenzioni del 1984, del 1992, del 1996 e del 2005. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Repubblica di Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.

(8)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione del 2005 il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 2 del primo protocollo del 1988 concernente l’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione del 1980, la lettera a) è modificata come segue:

a)

tra il secondo e il terzo trattino è inserito il seguente trattino:

«—

in Bulgaria:

Върховен касационен съд et Върховен административен съд,»;

b)

tra il ventesimo ed il ventunesimo trattino è inserito il seguente trattino:

«—

in Romania:

Înalta Curte de Casație și Justiție,».

Articolo 2

1.   La convenzione del 1980 e il primo e il secondo protocollo del 1988, insieme con le convenzioni del 1984, del 1992 e del 1996, quali modificate dalla presente decisione, entrano in vigore tra la Repubblica di Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri il 15 gennaio 2008.

2.   La convenzione del 2005 entra in vigore il 15 gennaio 2008 tra la Repubblica di Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri per i quali è entrata in vigore prima di tale data.

3.   La convenzione del 2005 entra in vigore tra la Repubblica di Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri per i quali non è ancora entrata in vigore alla data di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della detta convenzione.

Articolo 3

I testi della convenzione del 1980 e del primo e del secondo protocollo del 1988, nonché delle convenzioni del 1984, del 1992, del 1996 e del 2005, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche di quelle convenzioni e di quei protocolli.

Un unico esemplare di tali testi in lingua bulgara e rumena è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea con le altre versioni linguistiche facenti fede.

Il segretario generale rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania una copia certificata conforme delle convenzioni e dei protocolli di cui al primo comma nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere espresso l’11 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1; GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17.

(3)  GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1.

(5)  GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10.

(6)  GU C 169 dell’8.7.2005, pag. 1.

(7)  Cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.


29.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 347/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

che modifica l’allegato I dell’atto di adesione del 2005

(2007/857/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 2005 stabilisce che la Repubblica di Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell’allegato I.

(2)

Gli Stati membri hanno firmato, il 14 aprile 2005, la convenzione sull’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee (1).

(3)

È opportuno prevedere l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, come modificati dalla convenzione del 14 aprile 2005. A tale scopo, è opportuno aggiungere detta convenzione all’allegato I dell’atto di adesione del 2005,

DECIDE:

Articolo 1

All’allegato I, punto 1, dell’atto di adesione del 2005 è aggiunto il trattino seguente:

«—

Convenzione del 14 aprile 2005 sull’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee (GU C 169 dell’8.7.2005, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  GU C 169 dell’8.7.2005, pag. 1.


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