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Document L:2007:187:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 187, 19 luglio 2007


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    ISSN 1725-258X

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 187

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    50o anno
    19 luglio 2007


    Sommario

     

    I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

    pagina

     

     

    REGOLAMENTI

     

     

    Regolamento (CE) n. 845/2007 della Commissione, del 18 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    1

     

    *

    Regolamento (CE) n. 846/2007 della Commissione, del 18 luglio 2007, recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2007/2008

    3

     

    *

    Regolamento (CE) n. 847/2007 della Commissione, del 18 luglio 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ( 1 )

    5

     

     

    Regolamento (CE) n. 848/2007 della Commissione, del 18 luglio 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2007 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

    20

     

     

    II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

     

     

    DECISIONI

     

     

    Commissione

     

     

    2007/508/CE

     

    *

    Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2006, relativa all’aiuto di Stato C 22/06 (ex N 615/05) al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore della riduzione del livello di tassazione per le emulsioni con acqua [notificata con il numero C(2006) 5805]  ( 1 )

    22

     

     

    2007/509/CE

     

    *

    Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa all’aiuto di Stato C 3/05 [ex N 592/04 (ex PL 51/04)] a cui la Polonia intende dare esecuzione a favore di Fabryka Samochodów Osobowych SA (ex DAEWOO — FSO Motor SA) [notificata con il numero C(2006) 6628]  ( 1 )

    30

     

     

    2007/510/CE

     

    *

    Decisione della Commissione, del 17 luglio 2007, recante modifica della decisione 2006/784/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia [notificata con il numero C(2007) 3419]

    47

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

    REGOLAMENTI

    19.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 845/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 18 luglio 2007

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

    (2)

    In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 18 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    MK

    52,4

    TR

    106,7

    ZZ

    79,6

    0707 00 05

    MK

    68,1

    TR

    146,1

    ZZ

    107,1

    0709 90 70

    TR

    86,5

    ZZ

    86,5

    0805 50 10

    AR

    64,5

    UY

    55,7

    ZA

    59,1

    ZZ

    59,8

    0808 10 80

    AR

    89,7

    BR

    96,8

    CL

    85,8

    CN

    86,7

    NZ

    105,7

    US

    89,1

    UY

    60,7

    ZA

    92,4

    ZZ

    88,4

    0808 20 50

    AR

    90,1

    CL

    83,1

    NZ

    144,9

    ZA

    102,6

    ZZ

    105,2

    0809 10 00

    TR

    179,1

    ZZ

    179,1

    0809 20 95

    TR

    286,2

    US

    344,7

    ZZ

    315,5

    0809 30 10, 0809 30 90

    TR

    152,4

    ZZ

    152,4

    0809 40 05

    IL

    141,3

    ZZ

    141,3


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


    19.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 846/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 18 luglio 2007

    recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2007/2008

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.

    (2)

    È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (2).

    (3)

    Sulla base dei risultati del censimento del mese di dicembre 2006, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2007/2008 e abrogare il regolamento (CE) n. 1201/2006 della Commissione (3).

    (4)

    Poiché la campagna di commercializzazione 2007/2008 inizia il 1o luglio, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 1201/2006 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (3)  GU L 218 del 9.8.2006, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1977/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 87).


    ALLEGATO

    Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2007/2008

    Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75

    Belgio

    3,9 %

    Bulgaria

    0,6 %

    Repubblica ceca

    1,7 %

    Danimarca

    8,4 %

    Germania

    16,5 %

    Estonia

    0,2 %

    Grecia

    0,6 %

    Spagna

    16,1 %

    Francia

    9,3 %

    Irlanda

    1,1 %

    Italia

    5,7 %

    Cipro

    0,3 %

    Lettonia

    0,3 %

    Lituania

    0,7 %

    Lussemburgo

    0,1 %

    Ungheria

    2,5 %

    Malta

    0,1 %

    Paesi Bassi

    6,9 %

    Austria

    1,9 %

    Polonia

    11,6 %

    Portogallo

    1,4 %

    Romania

    4,2 %

    Slovenia

    0,4 %

    Slovacchia

    0,7 %

    Finlandia

    0,9 %

    Svezia

    1,0 %

    Regno Unito

    2,9 %


    19.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 847/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 18 luglio 2007

    recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (1), in particolare l’articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 808/2004 sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche definite agli articoli 3 e 4 di tale regolamento e per precisare le scadenze per la loro trasmissione.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del presente regolamento specificano i dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4 del regolamento (CE) n. 808/2004.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


    ALLEGATO I

    MODULO 1: IMPRESE E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

    1.   TEMATICHE E LORO CARATTERISTICHE

    a)   Le tematiche da trattare per l’anno di riferimento 2008, selezionate nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:

    sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese,

    impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese,

    processi di e-Commerce ed e-Business.

    b)   Vanno rilevate le caratteristiche delle imprese di seguito indicate.

    Sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese

     

    Caratteristiche da rilevare per tutte le imprese:

    uso del computer.

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano il computer:

    (facoltativo) percentuale dei dipendenti che usano il computer almeno una volta alla settimana,

    uso di una rete informatica interna (ad esempio LAN),

    uso di una homepage interna (Intranet),

    uso di Extranet,

    uso di applicazioni dedicate per i dipendenti, che consentono l'accesso ai servizi di gestione delle risorse umane (ad esempio, posti di lavoro vacanti, domande di ferie, visualizzazione o download di buste paga o altri servizi),

    (facoltativo) grado di miglioramento grazie a progetti di TIC: riorganizzazione e semplificazione dei processi lavorativi,

    (facoltativo) grado di miglioramento grazie a progetti di TIC: liberazione di risorse,

    (facoltativo) grado di miglioramento grazie a progetti di TIC: maggiori utili dell'impresa,

    (facoltativo) grado di miglioramento grazie a progetti di TIC: sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano una rete informatica interna (ad esempio LAN):

    accesso senza fili alla rete informatica interna (ad esempio LAN).

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano Intranet:

    (facoltativo) uso di Intranet per la diffusione di informazioni sulla strategia o sulla politica generale dell'impresa,

    (facoltativo) uso di Intranet per la diffusione di informazioni o di newsletter interne all'impresa,

    (facoltativo) uso di Intranet per la diffusione di documenti giornalieri/di lavoro (ad esempio, per riunioni),

    (facoltativo) uso di Intranet per la diffusione di manuali, guide o sussidi di formazione,

    (facoltativo) uso di Intranet per la diffusione di cataloghi di prodotti o di servizi.

    Impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano il computer:

    accesso a Internet.

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese con accesso a Internet:

    percentuale dei dipendenti che almeno una volta alla settimana usano computer connessi a Internet,

    connessione a Internet: modem tradizionale o ISDN,

    connessione a Internet: DSL,

    connessione a Internet: altra connessione fissa a Internet,

    connessione a Internet: connessione mobile,

    uso di Internet in veste di consumatori di servizi bancari e finanziari,

    uso di Internet in veste di consumatori di servizi di formazione e istruzione,

    uso di Internet per relazionarsi con le autorità pubbliche nell’anno civile precedente,

    uso di un sito Internet.

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno usato Internet per relazionarsi con le autorità pubbliche nell’anno civile precedente:

    uso di Internet, nell’anno civile precedente, per visitare siti Internet delle autorità pubbliche al fine di ottenere informazioni,

    uso di Internet, nell’anno civile precedente, per visitare siti Internet delle autorità pubbliche al fine di ottenere moduli,

    uso di Internet, nell’anno civile precedente, per rinviare moduli compilati alle autorità pubbliche,

    uso di Internet, nell’anno civile precedente, per espletare una procedura amministrativa in maniera completamente elettronica senza bisogno di ulteriori supporti cartacei,

    uso di Internet, nell’anno civile precedente, per partecipare a procedure di appalto elettronico (e-procurement).

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che dispongono di un proprio sito Internet:

    prestazione del seguente servizio: fornitura di cataloghi di prodotti e di listini prezzi,

    prestazione del seguente servizio: possibilità per i visitatori del sito di personalizzare o progettare prodotti,

    prestazione del seguente servizio: ordinazioni o prenotazioni in linea,

    prestazione del seguente servizio: pagamenti in linea,

    prestazione del seguente servizio: contenuto personalizzato per i visitatori frequenti/abituali,

    prestazione del seguente servizio: annuncio di posti di lavoro vacanti o domande di impiego in linea.

    Processi di e-Commerce ed e-Business

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano il computer:

    uso di scambio automatizzato di dati (ADE), ossia lo scambio di messaggi (ad esempio, ordini, fatture, operazioni di pagamento o descrizione di prodotti) via Internet o attraverso altre reti informatiche in un determinato formato che ne consente il trattamento automatico (ad esempio, XML, EDIFACT, ecc.) senza che il singolo messaggio sia scritto manualmente,

    scambio per via elettronica con i clienti o i fornitori di informazioni sulla gestione della filiera di fornitura,

    scambio automatico per via elettronica delle informazioni sugli ordini di acquisto ricevuti (elettronicamente o meno) con la gestione dei livelli delle scorte,

    scambio automatico per via elettronica delle informazioni sugli ordini di acquisto ricevuti (elettronicamente o meno) con la contabilità,

    scambio automatico per via elettronica delle informazioni sugli ordini di acquisto ricevuti (elettronicamente o meno) con la produzione o la gestione dei servizi,

    scambio automatico per via elettronica delle informazioni sugli ordini di acquisto ricevuti (elettronicamente o meno) con la gestione della distribuzione,

    scambio automatico per via elettronica delle informazioni sugli ordini di acquisto trasmessi (elettronicamente o meno) con la gestione dei livelli delle scorte,

    scambio automatico per via elettronica delle informazioni sugli ordini di acquisto trasmessi (elettronicamente o meno) con la contabilità,

    uso di un pacchetto software ERP per scambiare le informazioni sulle vendite e/o sugli acquisti con altre aree operative interne (ad esempio, servizi finanziari, progettazione, marketing, ecc.),

    uso di una qualunque applicazione software per gestire le informazioni sui clienti (CRM) al fine di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione di altri servizi dell'impresa tali informazioni,

    uso di una qualunque applicazione software per gestire le informazioni sui clienti (CRM) allo scopo di analizzare tali informazioni a fini di marketing (fissazione di prezzi, promozione delle vendite, scelta dei canali di distribuzione, ecc.),

    uso di sistemi operativi di software libero o a codice sorgente aperto quali Linux [ossia con codice sorgente disponibile, senza costi di copyright, e con possibilità di modifica e/o di (ri)distribuzione],

    uso di firma digitale in qualunque messaggio inviato, utilizzando cioè metodi crittografici che garantiscono l'autenticità e l'integrità del messaggio (unicamente collegati al firmatario e in grado di identificarlo e che consentono di rilevare qualunque successiva modifica del messaggio).

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che effettuano scambi automatizzati di dati:

    uso di ADE per trasmettere ordini ai fornitori,

    uso di ADE per ricevere fatture elettroniche,

    uso di ADE per ricevere ordini dai clienti,

    uso di ADE per inviare fatture elettroniche,

    uso di ADE per spedire o ricevere informazioni sui prodotti,

    uso di ADE per spedire o ricevere documenti di trasporto,

    uso di ADE per trasmettere istruzioni di pagamento a istituti finanziari,

    uso di ADE per trasmettere dati alle autorità pubbliche o ottenere dati da tali autorità,

    (facoltativo) uso di un formato ADE: EDIFACT o standard simili,

    (facoltativo) uso di un formato ADE: standard basati su XML,

    (facoltativo) uso di un formato ADE: standard proprietari concordati tra l'impresa e altre organizzazioni.

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano il computer e non effettuano scambi automatizzati di dati:

    (facoltativo) ostacoli all'uso di ADE: nessun interesse per scambi automatizzati di dati perché di nessuna utilità per l'impresa,

    (facoltativo) ostacoli all'uso di ADE: mancanza di competenze all'interno dell'impresa per la loro applicazione,

    (facoltativo) ostacoli all'uso di ADE: ritorno sugli investimenti troppo limitato o poco chiaro,

    (facoltativo) ostacoli all'uso di ADE: mancanza di soluzioni software appropriate per il settore specifico o per le dimensioni dell'impresa,

    (facoltativo) ostacoli all'uso di ADE: difficoltà di concordare standard comuni con i partner dell'impresa,

    (facoltativo) ostacoli all'uso di ADE: incertezza circa il valore giuridico dei messaggi scambiati.

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che scambiano con i clienti o i fornitori informazioni sulla gestione della filiera di fornitura:

    scambio con i fornitori di informazioni sui livelli delle scorte, sui piani di produzione o sulle previsioni sulla domanda,

    (facoltativo) scambio con i fornitori di informazioni sulle previsioni sulla domanda,

    (facoltativo) scambio con i fornitori di informazioni sui livelli delle scorte,

    (facoltativo) scambio con i fornitori di informazioni sui piani di produzione,

    scambio con i fornitori di informazioni sull'andamento delle consegne,

    scambio con i clienti di informazioni sui livelli delle scorte, sui piani di produzione o sulle previsioni sulla domanda,

    (facoltativo) scambio con i clienti di informazioni sulle previsioni sulla domanda,

    (facoltativo) scambio con i clienti di informazioni sui livelli delle scorte,

    (facoltativo) scambio con i clienti di informazioni sui piani di produzione,

    scambio con i clienti di informazioni sull'andamento delle consegne,

    scambio di informazioni con i fornitori o i clienti via siti Internet,

    scambio di informazioni con i fornitori o i clienti attraverso scambi automatizzati di dati.

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano il computer e non sono classificate nella sezione J della NACE Rev. 1.1:

    ricevimento di ordinazioni di prodotti o servizi tramite reti informatiche nell’anno civile precedente,

    effettuazione di ordinazioni di prodotti o servizi tramite reti informatiche nell’anno civile precedente.

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni tramite reti informatiche e non sono classificate nella sezione J della NACE Rev. 1.1:

    percentuale del fatturato da ordinazioni pervenute tramite reti informatiche sul totale del fatturato nell’anno civile precedente,

    (facoltativo) percentuale delle vendite tramite il commercio elettronico effettuate sulla base di ordinazioni pervenute via siti Internet nell’anno civile precedente,

    (facoltativo) percentuale delle vendite tramite il commercio elettronico effettuate sulla base di ordinazioni pervenute attraverso scambi automatizzati di dati via Internet nell’anno civile precedente,

    (facoltativo) percentuale delle vendite tramite il commercio elettronico effettuate sulla base di ordinazioni pervenute attraverso scambi automatizzati di dati utilizzando altre reti informatiche nell’anno civile precedente,

    utilizzo di protocolli sicuri (SSL/TLS) per il ricevimento di ordinazioni via Internet.

     

    Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno effettuato ordinazioni tramite reti informatiche e non sono classificate nella sezione J della NACE Rev. 1.1:

    percentuale del valore totale degli acquisti effettuati servendosi per le ordinazioni di reti informatiche nell’anno civile precedente, in classi percentuali ([0;1[,[1;5[,[5;10[,[10;25[,[25;100]).

    2.   COPERTURA

    Le caratteristiche definite alla sezione 1, lettera b), del presente allegato sono rilevate o ottenute per le imprese che esercitano le attività economiche e presentano le dimensioni e la copertura geografica specificate in appresso.

    a)   Attività economica: imprese classificate nelle seguenti categorie della NACE Rev. 1.1:

    Categoria NACE

    Descrizione

    Sezione D

    «Attività manifatturiere»

    Sezione F

    «Costruzioni»

    Sezione G

    «Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa»

    Gruppi 55.1 e 55.2

    «Alberghi» e «Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni»

    Sezione I

    «Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni»

    Classe 65.12

    «Altre intermediazioni monetarie»

    Classe 65.22

    «Altre attività creditizie»

    Classe 66.01

    «Assicurazioni sulla vita»

    Classe 66.03

    «Assicurazioni diverse da quelle sulla vita»

    Sezione K

    «Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese»

    Gruppi 92.1 e 92.2

    «Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video» e «Attività radiotelevisive»

    L’inclusione delle imprese classificate nelle seguenti categorie della NACE Rev. 1.1 è facoltativa:

    Categoria NACE

    Descrizione

    Sezione E

    «Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua»

    Gruppi 55.3, 55.4 e 55.5

    «Ristoranti», «Bar» e «Mense e fornitura di pasti preparati»

    Gruppi dal 92.3 al 92.7 incluso

    «Attività ricreative, culturali e sportive» escluse «Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video» e «Attività radiotelevisive»

    Divisione 93

    «Servizi alle famiglie»

    Classi 67.12, 67.13, gruppo 67.2

    «Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni» esclusa «Amministrazione di mercati finanziari»

    b)   Dimensioni dell’impresa: imprese con 10 o più addetti; l’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa.

    c)   Copertura geografica: imprese ubicate in qualsiasi parte del territorio dello Stato membro.

    3.   PERIODI DI RIFERIMENTO

    Il periodo di riferimento è l’anno 2007 per le caratteristiche che si riferiscono all’anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il gennaio 2008.

    4.   DISAGGREGAZIONI

    Le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato sono fornite separatamente per le disaggregazioni di seguito indicate.

    a)   Disaggregazione per attività economica: secondo le seguenti aggregazioni della NACE Rev. 1.1 (l’inclusione delle caratteristiche per la divisione 22 è facoltativa.)

    Aggregazione NACE

     

    DA + DB + DC + DD + DE

     

    DF + DG + DH

     

    DI + DJ

     

    DK + DL + DM + DN

     

    40+41 (facoltativo)

     

    45

     

    50

     

    51

     

    52

     

    55.1 + 55.2

     

    55.3+55.4+55.5 (facoltativo)

     

    60 + 61 + 62 + 63

     

    64

     

    65.12 + 65.22

     

    66.01 + 66.03

     

    72

     

    70 + 71 + 73 + 74

     

    92.1 + 92.2

     

    da 92.3 a 92.7 (facoltativo)

     

    93 (facoltativo)

     

    22 (facoltativo)

     

    67.12+67.13+67.2 (facoltativo)

    b)   Disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati in funzione delle seguenti classi di addetti.

    Classe di addetti

     

    Meno di 10 addetti (facoltativo)

     

    Meno di 5 addetti (facoltativo)

     

    Da 5 a 9 addetti (facoltativo)

     

    10 o più addetti

     

    Da 10 a 49 addetti

     

    Da 50 a 249 addetti

     

    250 o più addetti

    c)   Disaggregazione geografica: disaggregazione dei dati in funzione dei seguenti gruppi regionali.

    Gruppo regionale

     

    Regioni di cui all'obiettivo «Convergenza» (incluse le regioni ammesse al sostegno transitorio)

     

    Regioni di cui all'obiettivo «Competitività Regionale e Occupazione» (incluse le regioni ammesse progressivamente al sostegno)

    5.   PERIODICITÀ

    I dati sono forniti una volta per l’anno 2008.

    6.   SCADENZE

    a)   I dati aggregati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004, dei quali vanno segnalate se necessario la riservatezza o la inattendibilità, sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2008. Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato tabulare di trasmissione dei dati, a lettura ottica, va completato attenendosi alle istruzioni fornite da Eurostat.

    b)   I metadati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2008 attenendosi allo schema stabilito da Eurostat.

    c)   La relazione sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2008. La relazione va redatta seguendo lo schema stabilito da Eurostat.


    ALLEGATO II

    MODULO 2: INDIVIDUI, FAMIGLIE E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

    1.   TEMATICHE E LORO CARATTERISTICHE

    a)   Le tematiche da trattare per l’anno di riferimento 2008, selezionate nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:

    accesso a ed utilizzo di sistemi TIC da parte di individui e/o famiglie;

    utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie;

    (facoltativo) competenza in materia di TIC;

    ostacoli all’impiego di TIC e di Internet.

    b)   Vanno rilevate le caratteristiche di cui in appresso.

    Accesso a ed utilizzo di sistemi TIC da parte di individui e/o famiglie

     

    Caratteristiche da rilevare per tutte le famiglie:

    accesso a un computer a casa,

    accesso a Internet da casa, indipendentemente dal suo uso effettivo.

     

    Caratteristiche da rilevare per le famiglie con accesso a Internet da casa:

    apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: PC da tavolo,

    apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: computer portatile (laptop),

    apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: altri apparecchi mobili,

    (facoltativo) apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: cellulare abilitato alla navigazione in Internet,

    (facoltativo) apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: palmare,

    apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: apparecchio TV munito di uno specifico dispositivo per la connessione a Internet,

    apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: console giochi,

    apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: apparecchio di tipo sconosciuto,

    tipo di connessione utilizzata per l’accesso a Internet da casa: modem o ISDN,

    tipo di connessione utilizzata per l’accesso a Internet da casa: DSL (ad esempio, ADSL, SHDSL, ecc.),

    tipo di connessione utilizzata per l’accesso a Internet da casa: altro tipo di connessione a banda larga (ad esempio, cavo, UMTS, ecc.),

    tipo di connessione utilizzata per l’accesso a Internet da casa: cellulare a banda stretta (GPRS, ecc.).

     

    Caratteristiche da rilevare per tutti gli individui:

    ultimo uso di un computer (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai usato un computer),

    uso di un cellulare.

     

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato un computer negli ultimi tre mesi:

    frequenza media dell’uso del computer (ogni giorno o quasi ogni giorno; almeno una volta alla settimana (ma non ogni giorno); almeno una volta al mese (ma non ogni settimana); meno di una volta al mese),

    luogo di uso del computer negli ultimi tre mesi: a casa,

    luogo di uso del computer negli ultimi tre mesi: sul posto di lavoro (esclusa la propria abitazione),

    luogo di uso del computer negli ultimi tre mesi: sul luogo di studio,

    luogo di uso del computer negli ultimi tre mesi: a casa di un’altra persona,

    luogo di uso del computer negli ultimi tre mesi: altrove (ad esempio, biblioteche pubbliche, hotel, aeroporti, internet caffè, ecc.).

     

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato un cellulare:

    uso a scopi privati di un cellulare negli ultimi tre mesi per inviare fotografie o videoclip,

    uso a scopi privati di un cellulare negli ultimi tre mesi per caricare fotografie o videoclip dal telefono su siti Internet,

    uso a scopi privati di un cellulare negli ultimi tre mesi per fruire di servizi di informazione in abbonamento (ad esempio, informazioni, previsioni del tempo, risultati sportivi, ecc.),

    uso a scopi privati di un cellulare negli ultimi tre mesi per navigare in Internet,

    uso a scopi privati di un cellulare negli ultimi tre mesi per leggere e-mail,

    uso a scopi privati di un cellulare negli ultimi tre mesi per scaricare e/o guardare programmi televisivi o video,

    uso a scopi privati di un cellulare negli ultimi tre mesi per acquistare beni o servizi (senza utilizzare per il pagamento carte di credito o carte di pagamento),

    uso a scopi privati di un cellulare negli ultimi tre mesi per navigazione personale (ricerca di luoghi o indirizzi), fruizione di servizi di localizzazione («location-aware») (ad esempio, per ricevere informazioni di viaggio, su acquisti o manifestazioni nelle vicinanze),

    effettuazione di pagamenti in via anticipata,

    effettuazione di pagamenti a posteriori.

     

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato un cellulare e hanno effettuato pagamenti a posteriori:

    (facoltativo) pagamento di un canone forfettario di accesso a Internet tramite il cellulare.

    Utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie

     

    Caratteristiche da rilevare per tutti gli individui:

    ultima connessione a Internet (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai usato Internet).

     

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno già usato Internet:

    ultima attività commerciale a fini privati via Internet (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine).

     

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato Internet negli ultimi tre mesi:

    frequenza media dell'uso di Internet negli ultimi tre mesi (ogni giorno o quasi ogni giorno; almeno una volta alla settimana (ma non ogni giorno); almeno una volta al mese (ma non ogni settimana); meno di una volta al mese),

    luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: da casa,

    luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: dal posto di lavoro (esclusa la propria abitazione),

    luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: dal luogo di studio,

    luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: da casa di un’altra persona,

    luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: altrove,

    (facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: biblioteche pubbliche,

    (facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: uffici postali,

    (facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: uffici pubblici, municipi o enti pubblici,

    (facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: organizzazioni del terzo settore,

    (facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: Internet caffè,

    (facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: hotspot (hotel, aeroporti, luoghi pubblici, ecc.),

    utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet: cellulare via GPRS;

    utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet: cellulare via UMTS (3G),

    utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet: palmare (palmtop, PDA),

    utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet: computer portatile con connessione senza fili non da casa o dal luogo di lavoro,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per spedire e/o ricevere e-mail,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni su prodotti e servizi,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire di servizi connessi a viaggi e soggiorni,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare software (non per giochi),

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere o scaricare informazioni o quotidiani e riviste in linea,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare lavoro o inviare una domanda di lavoro,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni correlate alla sanità,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per operazioni bancarie via Internet,

    (facoltativo) uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per vendere prodotti o servizi, ad esempio attraverso aste,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni in materia di istruzione, formazione o offerte di corsi,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per seguire un corso in linea (in qualunque materia),

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per navigare a fini di apprendimento,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per visitare siti web delle autorità pubbliche al fine di ottenere informazioni,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per visitare siti web delle autorità pubbliche al fine di ottenere informazioni,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare moduli ufficiali dai siti di autorità pubbliche,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per scaricare moduli ufficiali dai siti di autorità pubbliche,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per inviare moduli compilati alle autorità pubbliche,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per inviare moduli compilati alle autorità pubbliche,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per telefonare via Internet,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per effettuare videochiamate (utilizzando una webcam) via Internet,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per inviare messaggi a siti di chat, newsgroup o forum di discussione in linea,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire di servizi di messaggistica istantanea (comunicazione in tempo reale con altre persone mediante testi digitati),

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere weblog o blog,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per creare o aggiornare il proprio weblog o blog,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per ascoltare una web radio e/o guardare una web TV,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare e/o ascoltare musica (non tramite una web radio),

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare e/o guardare film, cortometraggi o documenti video (non tramite una web TV),

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per la condivisione di file peer-to-peer per scambiare film, musica o documenti video,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire del servizio di podcasting per ricevere automaticamente i documenti audio o video che interessano,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare videogiochi o loro aggiornamenti,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per giocare in rete contro altri avversari,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per caricare contenuti di propria creazione (testi, immagini, foto, video, musica, ecc.) su qualsiasi sito da condividere,

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per servirsi di news feed basati su browser (ad esempio, RSS) per leggere nuovi contenuti su siti Web,

    pagamento di contenuti audiovisivi in linea negli ultimi tre mesi,

    sostituzione della lettura di informazioni di stampa, di quotidiani o di riviste con la lettura di informazioni in linea su Internet (in misura elevata; in una certa misura; per nulla),

    sostituzione dell'acquisto di un CD con il downloading di musica su Internet (in misura elevata; in una certa misura; per nulla),

    sostituzione dell'acquisto o del noleggio di un DVD con il downloading di film e video su Internet (in misura elevata; in una certa misura; per nulla),

    sostituzione dell'ascolto della radio normale con l'ascolto di una web radio (in misura elevata; in una certa misura; per nulla),

    sostituzione dei contatti di persona con amministrazioni e servizi pubblici con contatti in linea su Internet (in misura elevata; in una certa misura; per nulla).

     

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato a scopi privati Internet negli ultimi tre mesi per leggere o scaricare informazioni o quotidiani e riviste in linea:

    uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere o scaricare informazioni o quotidiani e riviste in linea cui la persona si è abbonata per riceverli regolarmente.

     

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato a scopi privati Internet negli ultimi tre mesi per telefonare via Internet e/o per effettuare videochiamate (utilizzando una webcam) via Internet:

    sostituzione di chiamate con il cellulare con chiamate via Internet (in misura elevata; in una certa misura; per nulla),

    sostituzione dell'uso del telefono fisso (non collegato a Internet) con chiamate via Internet (in misura elevata; in una certa misura; per nulla),

    sostituzione dell'invio di e-mail con chiamate via Internet (in misura elevata; in una certa misura; per nulla),

    nessun effetto delle chiamate via Internet sugli altri mezzi di comunicazione.

     

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato Internet negli ultimi tre mesi per scaricare e/o ascoltare musica e/o per scaricare e/o guardare film, cortometraggi o documenti video e/o per la condivisione di file peer-to-peer per scambiare film, musica o documenti video e/o per fruire del servizio di podcasting per ricevere automaticamente i documenti audio o video che interessano:

    frequenza media di downloading di musica e/o film negli ultimi tre mesi (ogni giorno o quasi ogni giorno; almeno una volta alla settimana (ma non ogni giorno); almeno una volta al mese (ma non ogni settimana); meno di una volta al mese; non pertinente (unicamente ascolto di musica e/o visione di film).

     

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che non hanno proceduto a pagamenti di contenuti audiovisivi in linea negli ultimi tre mesi:

    disponibilità a pagare se non esistessero contenuti disponibili gratuitamente,

    disponibilità a pagare se esistesse il diritto di condividere contenuti giuridicamente protetti,

    disponibilità a pagare se esistessero metodi di pagamento più comodi,

    disponibilità a pagare se i prezzi fossero più vantaggiosi,

    disponibilità a pagare se i contenuti acquistati fossero di qualità migliore dei servizi gratuiti,

    disponibilità a pagare se esistesse una scelta più vasta e/o i contenuti fossero accessibili più facilmente,

    disponibilità a pagare per motivi diversi da quelli indicati (ad esempio, sostegno all'attività di artisti, ecc.),

    assoluta indisponibilità a pagare.

     

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato Internet per attività commerciali a fini privati negli ultimi dodici mesi:

    uso di Internet per ordinare prodotti alimentari o generi di drogheria negli ultimi dodici mesi,

    uso di Internet per ordinare beni per la casa negli ultimi dodici mesi,

    uso di Internet per ordinare film o musica negli ultimi dodici mesi (da rilevare separatamente: eventuale fornitura in linea),

    uso di Internet per ordinare libri, riviste, giornali o sussidi per e-learning negli ultimi dodici mesi (da rilevare separatamente: eventuale fornitura in linea),

    uso di Internet per ordinare capi di abbigliamento o materiale sportivo negli ultimi dodici mesi,

    uso di Internet per ordinare software e upgrade negli ultimi dodici mesi (da rilevare separatamente: eventuale fornitura in linea),

    uso di Internet per ordinare hardware negli ultimi dodici mesi,

    uso di Internet per ordinare dispositivi elettronici (inclusi apparecchi fotografici) negli ultimi dodici mesi,

    uso di Internet per effettuare acquisti di titoli, servizi finanziari o assicurazioni negli ultimi dodici mesi,

    uso di Internet per effettuare prenotazioni di viaggi o soggiorni negli ultimi dodici mesi,

    uso di Internet per effettuare prenotazioni di biglietti per manifestazioni negli ultimi dodici mesi,

    uso di Internet per partecipare a lotterie o scommesse negli ultimi dodici mesi,

    uso di Internet per ordinare altri prodotti e servizi negli ultimi dodici mesi,

    beni e servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori nazionali,

    beni e servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi dell'UE,

    beni e servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi,

    beni e servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi di cui non è noto il paese di origine del venditore.

    Competenza in materia di TIC

    Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato un computer:

    (facoltativo) corso di formazione più recente, della durata di almeno tre ore, su un qualunque aspetto dell’uso del computer (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; in un periodo compreso tra un anno fa e tre anni fa; più di tre anni fa; mai seguito un corso).

    Ostacoli all’impiego di TIC e di Internet

    Caratteristiche da rilevare per le famiglie che non hanno accesso a Internet da casa:

    motivo per non avere accesso a Internet da casa: accesso a Internet da altri luoghi,

    motivo per non avere accesso a Internet da casa: rifiuto di accesso a Internet (pericolosità dei contenuti, ecc.),

    motivo per non avere accesso a Internet da casa: nessuna necessità di avere accesso a Internet (inutile, non interessante, ecc.),

    motivo per non avere accesso a Internet da casa: costo delle apparecchiature eccessivamente elevato,

    motivo per non avere accesso a Internet da casa: costi di accesso troppo elevati (oneri telefonici, ecc.),

    motivo per non avere accesso a Internet da casa: competenze insufficienti,

    motivo per non avere accesso a Internet da casa: timori per la privacy o la sicurezza,

    motivo per non avere accesso a Internet da casa: handicap fisico,

    motivo per non avere accesso a Internet da casa: altro ostacolo diverso dai precedenti.

    2.   COPERTURA

    a)   Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono alle famiglie sono costituite dalle famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni.

    b)   Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono agli individui sono costituite dagli individui di età compresa tra 16 e 74 anni.

    c)   La copertura geografica comprende le famiglie e/o gli individui di qualsiasi parte del territorio dello Stato membro.

    3.   PERIODO DI RIFERIMENTO

    Il periodo di riferimento principale per le statistiche da rilevare è il primo trimestre del 2008.

    4.   DISAGGREGAZIONI

    a)   Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono alle famiglie vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:

    regione di residenza (da rilevare secondo la classificazione NUTS1 delle regioni),

    (facoltativo) regione di residenza secondo la classificazione NUTS2,

    ubicazione geografica: in regioni di cui all'obiettivo «onvergenza» (incluse le regioni ammesse al sostegno transitorio); in regioni di cui all'obiettivo «Competitività Regionale e Occupazione» (incluse le regioni ammesse progressivamente al sostegno),

    grado di urbanizzazione: residenti in aree densamente popolate; residenti in aree mediamente popolate; residenti in aree scarsamente popolate,

    tipologia familiare: numero di componenti della famiglia (da rilevare separatamente: numero di figli di meno di 16 anni),

    reddito netto mensile della famiglia (da rilevare in termini di valore o utilizzando quartili).

    b)   Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono agli individui vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:

    regione di residenza (da rilevare secondo la classificazione NUTS1 delle regioni),

    (facoltativo) regione di residenza secondo la classificazione NUTS2,

    ubicazione geografica: in regioni di cui all'obiettivo «Convergenza» (incluse le regioni ammesse al sostegno transitorio); in regioni di cui all'obiettivo «Competitività Regionale e Occupazione» (incluse le regioni ammesse progressivamente al sostegno),

    grado di urbanizzazione: residenti in aree densamente popolate; residenti in aree mediamente popolate; residenti in aree scarsamente popolate,

    sesso: maschio; femmina,

    età (da rilevare in termini assoluti o utilizzando classi di età): meno di 16 anni (facoltativo); 16-24 anni; 25-34 anni; 35-44 anni; 45-54 anni; 55-64 anni; 65-74 anni; più di 74 anni (facoltativo);

    grado di istruzione più elevato raggiunto secondo i livelli della International Standard Classification of Education (ISCED 97): basso (ISCED 0, 1 o 2); medio (ISCED 3 o 4); alto (ISCED 5 o 6),

    situazione lavorativa: lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari; disoccupato; studente non compreso nelle forze di lavoro; altro non compreso nelle forze di lavoro,

    professione secondo la International Standard Classification of Occupations (ISCO-88/ISCO-08): lavoratore manuale, lavoratore non manuale; lavoratore delle TIC, lavoratore non delle TIC.

    5.   PERIODICITÀ

    I dati sono forniti una volta per l’anno 2008.

    6.   SCADENZE PER LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI

    a)   I dati aggregati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004, dei quali vanno segnalate se necessario la riservatezza o la inattendibilità, sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2008. Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato tabulare di trasmissione dei dati, a lettura ottica, va completato attenendosi alle istruzioni fornite da Eurostat.

    b)   I metadati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2008 attenendosi allo schema stabilito da Eurostat.

    c)   La relazione sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2008. La relazione va redatta seguendo lo schema stabilito da Eurostat.


    19.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/20


    REGOLAMENTO (CE) N. 848/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 18 luglio 2007

    relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2007 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

    (2)

    Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste.

    (3)

    Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007 riguardano, per alcuni contingenti, quantità inferiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare le quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere alla quantità fissata per il sottoperiodo contingentale successivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

    2.   Le quantità per le quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008, sono fissate nell’allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

    (3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


    ALLEGATO

    N. del gruppo

    Numero d’ordine

    Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.10.2007-31.12.2007

    (%)

    Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.1.2008-31.3.2008

    (kg)

    1

    09.4211

    2,800279

    2

    09.4212

     (1)

    55 566 000

    4

    09.4214

    31,987978

    5

    09.4215

    58,665286

    6

    09.4216

     (2)

    3 179 763

    7

    09.4217

    17,474248

    8

    09.4218

     (2)

    5 323 600


    (1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

    (2)  Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.


    II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

    DECISIONI

    Commissione

    19.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/22


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 dicembre 2006

    relativa all’aiuto di Stato C 22/06 (ex N 615/05) al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore della riduzione del livello di tassazione per le emulsioni con acqua

    [notificata con il numero C(2006) 5805]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/508/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle summenzionate disposizioni e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 5 marzo 2005, registrata il 13 dicembre 2005, e integrata con lettera del 9 gennaio 2006, registrata il 12 gennaio 2006, l’Italia ha notificato alla Commissione la misura in oggetto ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con lettera del 6 marzo 2006, la Commissione ha chiesto un complemento d’informazione, che le autorità italiane hanno trasmesso con lettera del 6 aprile 2006.

    (2)

    Con lettera del 7 giugno 2006, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto.

    (3)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

    (4)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse all’Italia offrendo l’opportunità di commentarle e ha ricevuto i relativi commenti con lettere del 13 settembre 2006 e del 29 settembre 2006.

    II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

    (5)

    I combustibili emulsionati sono miscele composte per il 15 % circa da acqua e per l’85 % da olio combustibile o gasolio, che hanno un impatto ambientale minore rispetto ai combustibili tradizionali. Studi recenti (3) mostrano che l’aggiunta di acqua migliora la qualità della combustione in termini di emissioni. L’evaporazione dell’acqua durante il processo di combustione aumenta la dispersione del combustibile e di conseguenza la superficie di contatto tra questo e l’aria. Ciò riduce le emissioni di particolato (PM) del 59 %. L’evaporazione dell’acqua abbassa inoltre la temperatura di combustione e di conseguenza riduce la formazione di ossidi di azoto (NOx) del 6 %. L’efficiente processo di combustione riduce il monossido di carbonio (CO) del 32 % (4).

    (6)

    Tuttavia, poiché la produzione e lo stoccaggio delle emulsioni sono costosi, il prezzo della miscela finale è maggiore rispetto al prezzo di mercato dei combustibili fossili. I prodotti emulsionati hanno un contenuto energetico più basso del 10 % rispetto ai combustibili tradizionali. L’impiego di emulsioni comporta costi operativi supplementari, ad esempio la periodica ripetizione del processo per evitare fenomeni di separazione delle due componenti, la pulizia dei serbatoi e la necessità di sistemi di ricircolo del prodotto.

    (7)

    In Italia, l’utilizzo delle emulsioni è stato adottato per il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti e il trasporto merci (9 000 veicoli circa) da più di 80 comuni (5). Le emulsioni sono inoltre utilizzate per il riscaldamento di condomini privati (circa 100) e di edifici pubblici tra cui musei, scuole e università (300 edifici circa).

    (8)

    Le emulsioni presenti sul mercato italiano sono principalmente a base di miscele composte da gasolio a basso tenore di zolfo e acqua, e sono utilizzate per i trasporti e il riscaldamento. Nel 2005 le emulsioni ad uso carburante erano tutte a base di gasolio, mentre quelle utilizzate per il riscaldamento erano sia a base di gasolio che di olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo. Altre emulsioni di olio combustibile pesante elencate nella notifica, ad alto e basso tenore di zolfo per uso industriale e ad alto tenore di zolfo per riscaldamento, non erano presenti sul mercato nel 2005. Rispetto al consumo di combustibili tradizionali, quello delle emulsioni è ancora abbastanza marginale in Italia. Di seguito sono riportati, in tonnellate, i volumi di consumo di emulsioni e di combustibili tradizionali nel 2005:

     

    Emulsioni

    Combustibili tradizionali

    Acqua-gasolio per autotrazione

    79 359

    24,5 milioni

    Acqua-gasolio per riscaldamento

    12 574

    2,9 milioni

    Acqua-olio combustibile per riscaldamento

    12 498

    151 000

    (9)

    All’interno della Comunità le emulsioni sono utilizzate soprattutto in Italia. Tuttavia, è in fase sperimentale l’impiego di tale tecnologia per i trasporti pubblici in alcuni Stati membri, ad esempio in Francia, nel Regno Unito e nella Repubblica ceca.

    (10)

    La misura mira a promuovere l’utilizzo di combustibili emulsionati assicurandone la disponibilità ad un prezzo ragionevole. L’aiuto compensa la differenza di costi tra i combustibili tradizionali e le emulsioni cercando, in tal modo, di ovviare ad un fallimento del mercato, ossia al fatto che i benefici ambientali delle emulsioni non si riflettono sul prezzo di mercato dei combustibili tradizionali.

    (11)

    La durata della misura è di un anno, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, e la dotazione prevista è di 8,9 milioni di EUR. Il numero di beneficiari del regime oscilla tra 11 e 50 produttori di emulsioni.

    (12)

    L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (la «direttiva sulla tassazione dell’energia») (6) e più precisamente l’allegato II, punto 8, quarto trattino, della stessa hanno consentito all’Italia di applicare un’aliquota di accisa ridotta alle emulsioni di acqua/gasolio e di acqua/olio combustibile fino alla fine del 2005. L’Italia ha notificato la misura prevista per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, durante il quale intende applicare il regime avvalendosi delle disposizioni generali della direttiva sulla tassazione dell’energia.

    (13)

    Rispetto alle normali aliquote per i combustibili fossili applicate in Italia, i vantaggi della misura in termini di riduzione delle aliquote per le emulsioni sono riportati nella tabella seguente (tutte le riduzioni sono da intendersi per un litro di emulsione di gasolio e per un chilogrammo di olio combustibile pesante):

    Emulsioni:

    Aliquota normale

    Riduzione

    Aliquota ridotta

    Livello minimo di tassazione in base alla DTE (7)

    Acqua-gasolio ad uso carburante

    403 EUR

    146,3 EUR

    256,7 EUR

    302 EUR

    Acqua-gasolio per uso riscaldamento

    403,2 EUR

    158 EUR

    245,2 EUR

    21 EUR

    Acqua-olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo per riscaldamento

    64,2 EUR

    34,7 EUR

    29,5 EUR

    15 EUR

    La notifica menziona inoltre aliquote ridotte per emulsioni non presenti sul mercato quali le emulsioni acqua/olio combustibile pesante ad alto e basso tenore di zolfo per uso industriale (rispettivamente 41,6 EUR e 20,8 EUR e le emulsioni di acqua-olio combustibile pesante ad alto tenore di zolfo per uso riscaldamento (99,3 EUR).

    (14)

    Con lettera del 6 marzo 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di sospendere la concessione dell’aiuto disposto dal presente regime fino al recupero di qualsiasi aiuto incompatibile erogato alle imprese oggetto di una decisione negativa in materia di aiuti di Stato, in particolare la decisione 2000/128/CE della Commissione, dell’11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione (GU L 42 del 2000, pag. 1), la decisione 2003/193/CE della Commissione relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici (8), la decisione 2004/800/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l’Italia ha dato esecuzione (9) e la decisione 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa al regime di aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (10).

    III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO AD AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

    (15)

    Nel caso delle emulsioni acqua-gasolio ad uso carburante, l’Italia applica l’aliquota minima (302 EUR) solo per la parte di carburante fossile della miscela. Pertanto, il livello di tassazione finale sull’emulsione è pari a 256,7 EUR. La Commissione non era convinta che le esenzioni fiscali per le emulsioni ad uso carburante rispettassero il livello di tassazione stabilito dalla direttiva sulla tassazione dell’energia, non alterassero le condizioni degli scambi e non falsassero la concorrenza in misura contraria all’interesse comune.

    (16)

    Inoltre, le autorità italiane non si erano impegnate a sospendere la concessione di nuovi aiuti disposti dal regime in causa alle imprese che non avessero ancora restituito l’aiuto incompatibile in ottemperanza alla pregressa decisione di recupero. Pertanto, alla Commissione era risultato impossibile considerare l’effetto cumulato di distorsione dei vecchi e dei nuovi aiuti.

    IV.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

    (17)

    Gli interessati, l’Unione petrolifera e l’Associazione di produttori europei di carburanti con emulsioni (EEFMA), hanno trasmesso osservazioni, rispettivamente in data 3 agosto 2006 e in data 7 agosto 2006.

    (18)

    L’EEFMA ha sottolineato che le emulsioni rappresentano gli unici combustibili che riducono contemporaneamente le emissioni di ossidi di azoto, del particolato e del diossido di carbonio dei motori diesel senza dover apportare modifiche meccaniche.

    (19)

    L’EEFMA ha spiegato in dettaglio che l’aggiunta di acqua al gasolio modifica le caratteristiche dei carburanti. La presenza dell’acqua conferisce all’emulsione un aspetto lattiginoso a temperatura ambiente, allorché il gasolio è limpido e trasparente. La caratteristica distintiva dell’emulsione è la stabilità mediante centrifugazione. L’intervallo di densità dell’emulsione (842-870 kg/m3) è notevolmente superiore a quello del gasolio (820-845 kg/m3). Lo stesso dicasi per l’intervallo di viscosità a 40 °C. Il potere calorico medio del gasolio è pari a 10 500 kcal/kg, mentre quello delle emulsioni è di 9 300 kcal/kg. Tale differenza spiega perché nel caso delle emulsioni il consumo medio per km percorso sia superiore rispetto al gasolio.

    (20)

    L’Unione petrolifera ha precisato che i soggetti beneficiari dell’aiuto di Stato in questione sono diversi da quelli beneficiari degli aiuti considerati illegittimi in base alle decisioni di cui al punto 14.

    V.   COMMENTI DELL’ITALIA

    (21)

    L’Italia ha presentato le sue osservazioni in data 11 luglio 2006 e si è espressa sulle osservazioni trasmesse dai terzi interessati con lettere del 13 settembre 2006 e del 28 settembre 2006.

    (22)

    Le autorità italiane hanno descritto dettagliatamente le caratteristiche specifiche delle emulsioni. In particolare, hanno precisato che, in considerazione della struttura fisica delle emulsioni, queste sono da ritenersi costituite da due parti, di cui una «attiva», formata da idrocarburi (gasolio o olio combustibile), in grado, come tale, di sviluppare energia a seguito del processo di carburazione o di combustione, l’altra, invece, «passiva», formata da acqua, la cui presenza è finalizzata a ridurre le emissioni inquinanti rispetto al gasolio e all’olio combustibile impiegati puri. L’acqua presente nelle emulsioni, inoltre, assorbe energia durante il processo termico, trasformandosi in vapore. Tali emulsioni rappresentano quindi una preparazione con caratteristiche specifiche diverse da quelle dei prodotti petroliferi tradizionali.

    (23)

    Le autorità italiane hanno sottolineato che la presenza dell’acqua nella preparazione è temporanea e funzionalmente volta al miglioramento della combustione, con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti e ricadute positive in termini ambientali.

    (24)

    In considerazione delle osservazioni relative ai beneficiari dell’aiuto in questione trasmesse dall’Unione petrolifera alla Commissione, le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento dell’aiuto, nel caso in cui potesse beneficiarne un’impresa che non aveva ancora rimborsato o pagato su un conto bloccato qualsiasi aiuto illegale e incompatibile ricevuto in base alle misure di aiuto elencate dalla Commissione.

    VI.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

    (25)

    L’Italia ha notificato alla Commissione la misura ed ha subordinato la sua applicazione alla preliminare approvazione della Commissione, rispettando così gli obblighi a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Poiché l’Italia ha notificato l’aiuto per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la presente valutazione concerne solo tale periodo e non pregiudica la misura applicata dall’Italia in passato.

    (26)

    Ai sensi dell’articolo 87 del trattato, per aiuto di Stato si intende a) l’aiuto concesso dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, b) che falsa la concorrenza c) favorendo talune imprese, d) nella misura in cui incida sugli scambi tra Stati membri.

    (27)

    La misura di cui si tratta si prefigge di compensare parte dei costi di produzione a carico dei produttori di emulsioni; di conseguenza, essa favorisce talune imprese o talune produzioni. La riduzione dell’accisa è concessa mediante risorse statali poiché, riducendo l’onere fiscale sui prodotti, lo Stato rinuncia ad un’entrata.

    (28)

    Si tratta di una misura selettiva in quanto la produzione di emulsioni richiede know-how e tecnologia specifici e il prodotto viene venduto a un numero ristretto di clienti. Di conseguenza i costi d’ingresso sul mercato delle emulsioni sono elevati. La riduzione della tassazione applicabile alle emulsioni avvantaggia soltanto un numero ristretto di produttori.

    (29)

    In conseguenza della diminuzione del livello di tassazione, i prezzi delle emulsioni possono essere abbassati a un livello concorrenziale con i combustibili fossili. Giacché le emulsioni possono fungere da succedanei dei combustibili fossili, l’agevolazione in oggetto può falsare la concorrenza nel mercato interno UE. Dato che i combustibili sono commercializzabili a livello internazionale, la misura è inoltre atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri e pertanto costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (30)

    L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE prevede una deroga alla regola generale di incompatibilità con il mercato comune di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche o regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    (31)

    L’aiuto proposto è inteso a potenziare l’uso di combustibili ecologici in modo da ridurre le emissioni inquinanti, incluso il particolato, e in minor misura i gas ad effetto serra. La Commissione rammenta che la riduzione di detti gas e delle emissioni inquinanti è stata incoraggiata sin dal 1985 da numerose misure comunitarie (11), il cui più recente quadro generale è costituito dalla strategia tematica sull’inquinamento atmosferico (12). Gli obiettivi del regime in oggetto sono in linea con la politica UE in questo settore.

    (32)

    I combustibili emulsionati non sono inclusi nella definizione di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (13) e non sono considerate biocarburanti dalla direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (14). Tuttavia, l’impiego di tali emulsioni determina la riduzione delle emissioni inquinanti e delle emissioni di gas ad effetto serra. Pertanto, la misura reca un evidente beneficio ambientale, come confermato anche dal programma Auto/Oil II (15). La Commissione rammenta che è dimostrato che i combustibili emulsionati determinano una riduzione del particolato del 59 %, degli ossidi di azoto (NOx) del 6 % e del monossido di carbonio (CO) del 32 % (le riduzioni effettive dipendono dal rapporto acqua-gasolio). Altri test e studi hanno dimostrato riduzioni di minore entità delle emissioni di gas ad effetto serra. Queste ricadute positive sono pienamente in linea con la politica comunitaria in materia di ambiente.

    (33)

    In base alla sezione E 3.3 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (16) («la disciplina degli aiuti per l’ambiente»), gli aiuti al funzionamento per la produzione di energia rinnovabile sono in linea di principio permessi. La Commissione ritiene che per tali aiuti possano essere adottate disposizioni specifiche, a causa delle difficoltà che questi tipi di energia talvolta hanno nel competere efficacemente con le fonti di energia convenzionali.

    (34)

    Il punto 6 della disciplina degli aiuti per l’ambiente definisce le energie rinnovabili allo stesso modo della direttiva 2001/77/CE. Come spiegato sopra, le emulsioni non rientrano in questa definizione. Per le seguenti ragioni, tuttavia, la Commissione considera che l’aiuto notificato possa esser valutato facendo un parallelo con il punto E 3.3 della disciplina:

    come spiegato al punto 31, il regime è in linea con gli obiettivi di politica comunitaria e determina benefici per l’ambiente,

    le emulsioni hanno difficoltà simili a quelle incontrate dai combustibili ottenuti da fonti di energia rinnovabili (per esempio i biocarburanti) nel competere efficacemente con i combustibili ottenuti da fonti convenzionali: costi (iniziali) di produzione elevati, mancanza di infrastrutture appropriate nella catena di distribuzione e mancanza di utenti con veicoli dotati di adeguati sistemi di combustione,

    la distorsione della concorrenza rispetto ai combustibili tradizionali sarà relativamente limitata data la posizione forte che tali combustibili tradizionali mantengono sul mercato e dato il ristretto numero di utilizzatori di emulsioni,

    anche la distorsione delle condizioni degli scambi rispetto ai combustibili tradizionali sarà limitata date le specifiche esigenze di trasporto e di stoccaggio delle emulsioni, ad esempio la necessità di ripetere periodicamente il processo,

    l’Italia invierà relazioni di controllo che permetteranno alla Commissione di valutare l’applicazione del regime.

    (35)

    Conformemente al punto 56 della disciplina degli aiuti per l’ambiente, possono essere concessi aiuti al funzionamento per la produzione di energia rinnovabile. Tale punto stabilisce che gli aiuti compensino la differenza tra i costi di produzione dell’energia da fonti energetiche rinnovabili (nella fattispecie le emulsioni) e il prezzo di mercato dell’energia stessa. Ciò implica che, dopo aver preso in considerazione gli aiuti, i costi di produzione delle emulsioni non devono evidenziare sovracompensazione, ovvero non devono risultare inferiori al prezzo di mercato di un’energia analoga ottenuta da fonti energetiche fossili per la quale non è erogato alcun aiuto.

    (36)

    L’Italia ha fornito le previsioni dei costi di produzione in base ai dati relativi all’anno 2006. Il fattore principale che determina i costi di produzione delle emulsioni è il prezzo delle materie prime (per esempio tensioattivi e anticongelanti) che devono essere addizionate ai combustibili fossili e all’acqua. Altre spese comprendono quelle logistiche quali lo stoccaggio in speciali serbatoi e il trasporto con autobotti dedicate. Oltre ai costi di produzione si deve tener conto del fatto che, a causa della resa energetica delle emulsioni inferiore rispetto a quella dei combustibili fossili, il consumo di emulsioni è stimato superiore di almeno il 10 %. Inoltre, l’utilizzo di emulsioni comporta costi operativi supplementari per i consumatori (ad esempio la pulizia dei serbatoi e i sistemi di ricircolo). Il calcolo delle spese complessive per la produzione delle emulsioni include un margine equo di utile del 5 %. Il prezzo di mercato dei combustibili fossili comunicato dall’Italia per il raffronto con le emulsioni di gasolio è una media dei prezzi del gasolio nei primi quindici giorni di marzo 2006 (17).

    (37)

    Dalla tabella seguente, fondata sulle informazioni fornite dall’Italia, risulta che l’aiuto consente ai produttori di vendere le emulsioni ad un prezzo appena sufficiente a competere con i combustibili fossili.

    (38)

    Per evitare il rischio di sovracompensazione durante l’intero periodo di applicazione del regime, l’Italia si è impegnata a monitorare semestralmente l’andamento dei prezzi dei combustibili fossili e dei costi di produzione delle emulsioni. Qualora la differenza tra i costi di produzione delle emulsioni e il prezzo di riferimento dei combustibili fossili superi l’importo della riduzione, l’Italia ridimensionerà la riduzione dell’aliquota di accisa onde evitare la sovracompensazione.

     

    Emulsioni

    Acqua-gasolio ad uso carburante

    Acqua-gasolio per riscaldamento

    Acqua-olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo per riscaldamento

    Materie prime:

    A)

    Combustibile fossile

    387

    387

    362

    B)

    Acqua deionizzata

    0,5

    0,5

    0,5

    C)

    Tensioattivi e ammortamento ricerca

    62

    62

    14,5

    D)

    Anticongelanti

    8

    8

     

    E)

    Miglioratore cetano

    3,5

    3,5

     

    F)

    Antibatterici

    1

    1

     

    Costi logistici:

    G)

    Stoccaggio

    6

    6

    6

    H)

    Trasporto con autobotti dedicate

    4

    4

    4

    I)

    Altri costi (straordinari)

    1

    1

    1

    J)

    Costi di produzione

    10

    10

    10

    K)

    Totale costi: somma da A a J

    483

    483

    398

    L)

    Margine di utile: 5 % di K

    24,15

    24,15

    19,9

    M)

    Totale tasse escluse: K + L

    507,15

    507,15

    417,9

    N)

    Accisa sull’emulsione

    256

    245

    29,5

    O)

    Fattore correttivo potere calorico: 10 % di (M + N)

    76,31

    75,21

    44,74

    P)

    Costi d’esercizio supplementari

    10

    10

    10

    R)

    Prezzo finale emulsioni IVA esclusa: (M + N + O + P)

    849,46

    837,36

    502,14

    S)

    Prezzo finale combustibili fossili IVA esclusa (18):

    843

    831

    490

    Differenza (R-S) (19)

    6,46

    6,36

    12,14

    (39)

    Pertanto, la Commissione conclude che l’aiuto si limita a coprire la differenza tra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato di tale energia e che si può escludere sovracompensazione ai sensi della disciplina degli aiuti per l’ambiente.

    (40)

    Poiché si tratta di una riduzione dell’aliquota di accisa su un prodotto energetico, la Commissione ha inoltre valutato la misura in questione rispetto alla direttiva sulla tassazione dell’energia.

    (41)

    La direttiva sulla tassazione dell’energia stabilisce i livelli minimi di tassazione per i prodotti energetici. Per quanto riguarda le miscele di combustibili, i livelli minimi sono applicabili ai prodotti finali. Per attuare politiche appropriate alle circostanze nazionali, la direttiva permette agli Stati membri di applicare esenzioni e riduzioni delle aliquote se queste non pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e non determinano distorsioni della concorrenza.

    (42)

    In principio, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulla tassazione dell’energia, gli Stati membri possono abbassare le aliquote d’imposta applicate ai prodotti finali fino ad un livello non inferiore al livello minimo di tassazione in alcuni casi specifici, per esempio nel caso di un miglioramento della qualità dei combustibili. Ai sensi dell’articolo 16, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni dell’aliquota di imposta alla componente rinnovabile e di acqua della miscela.

    (43)

    Per giustificare la riduzione dell’aliquota in applicazione dell’articolo 5, le emulsioni devono essere combustibili di qualità superiore rispetto ai corrispondenti combustibili fossili. Le informazioni fornite dall’Italia e le osservazioni degli interessati dimostrano che l’aggiunta di acqua al combustibile fossile ne modifica le caratteristiche fisiche e determina ricadute ambientali positive.

    (44)

    L’aggiunta di acqua modifica l’aspetto, la densità, la viscosità e il valore calorico del combustibile. La presenza dell’acqua migliora la qualità della combustione e determina emissioni meno inquinanti di particolato PM, ossidi di azoto e diossido di carbonio. Quindi, le emulsioni possono essere considerate di per sé un miglioramento qualitativo dei combustibili fossili. L’applicazione dell’articolo 5 alle emulsioni consente di abbassare l’aliquota dell’accisa al livello minimo stabilito dalla direttiva sulla tassazione dell’energia.

    (45)

    Nel caso delle emulsioni acqua-gasolio ad uso carburante, l’Italia si avvale dell’articolo 16 e, partendo dal livello minimo di tassazione di 302 EUR, esenta la componente di acqua della miscela. Di conseguenza, la tassazione finale sulle emulsioni in questione è inferiore del 15 % all’aliquota minima e ammonta a 256,7 EUR.

    (46)

    La Commissione ritiene che, nel caso specifico delle emulsioni, tale impostazione sia giustificata dall’applicazione congiunta degli articoli 5 e 16 della direttiva sulla tassazione dell’energia. L’aggiunta di acqua ai combustibili fossili determina un prodotto materialmente diverso con caratteristiche di combustione qualitativamente superiori in termini di ricadute ambientali positive. Ciò determina l’applicazione dell’articolo 5, primo trattino, della direttiva. Allo stesso tempo, il prodotto finale contiene il 15 % di acqua, componente che può beneficiare di agevolazioni fiscali conformemente all’articolo 16.

    (47)

    Per i motivi sopraesposti, la diminuzione dei livelli di tassazione per le emulsioni proposta dall’Italia è conforme alla direttiva sulla tassazione dell’energia.

    (48)

    La Commissione aveva inoltre evidenziato il problema del potenziale cumulo della distorsione derivante dall’aiuto disposto dal regime di riduzione dell’aliquota di accisa in questione con altre distorsioni derivanti da altri aiuti illegittimi e incompatibili, in particolare nell’ambito dei regimi di cui al punto 14, che non sono ancora stati rimborsati. Nella sentenza del 15 maggio 1997 (20), la Corte di giustizia ha statuito che la compatibilità di un nuovo aiuto può dipendere dall’esistenza di un precedente aiuto illegittimo che non sia stato restituito, poiché l’effetto cumulato degli aiuti potrebbe produrre distorsioni notevoli della concorrenza nel mercato comune.

    (49)

    La Commissione rileva che, in merito all’applicazione della giurisprudenza Deggendorf, le autorità italiane si sono richiamate alle osservazioni trasmesse alla Commissione dall’Unione petrolifera, la quale ha precisato che: «i soggetti beneficiari dell’aiuto di Stato in questione sono diversi da quelli beneficiari degli aiuti considerati illegittimi». In considerazione di ciò, le autorità italiane si sono impegnate, nell’ambito della misura in questione, a sospendere il pagamento dell’aiuto, nel caso in cui a beneficiarne fosse un’impresa che non aveva ancora rimborsato o pagato su un conto bloccato qualsiasi aiuto illegale e incompatibile ricevuto in base alle misure di aiuto elencate dalla Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento.

    (50)

    La Commissione rileva inoltre che nel corso del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE non le sono pervenute osservazioni da interessati secondo cui l’aiuto proposto sia tale da incidere sulle condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all’interesse comune.

    VII.   CONCLUSIONI

    (51)

    In base alle considerazioni sopraesposte, la Commissione conclude che la misura è conforme alle pertinenti disposizioni della disciplina degli aiuti per l’ambiente, applicate per analogia, e alle pertinenti disposizioni della direttiva sulla tassazione dell’energia. Inoltre, l’Italia si è impegnata a sospendere l’erogazione dell’aiuto in questione alle imprese che risultassero non aver rimborsato l’aiuto incompatibile a norma della pregressa decisione di recupero. La misura può quindi essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La misura alla quale l’Italia intende dare esecuzione in favore della riduzione del livello di tassazione per le emulsioni nel 2006, per un importo di 8,9 milioni di EUR, è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    L’esecuzione di detta misura è di conseguenza autorizzata.

    Articolo 2

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 157 del 6.7.2006, pag. 8.

    (2)  Cfr. nota 1.

    (3)  Studi condotti dai Laboratori ENI Tecnologie e dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea di Ispra (ad esempio ricerche svolte nell’ambito dell’azione 2113, Emissions Characterisation and Inventories).

    (4)  Le riduzioni effettive dipendono dal rapporto acqua-gasolio.

    (5)  Incluse grandi città quali Milano, Roma, Napoli, Torino e Genova.

    (6)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

    (7)  DTE: Direttiva sulla tassazione dell’energia

    (8)  GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21.

    (9)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 10.

    (10)  GU L 100 del 20.4.2005, pag. 46.

    (11)  Cfr. fra l’altro il Libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili [COM(1997) 599 def. del 26.11.1997], il Libro verde della Commissione sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione europea [COM(2000) 769 del 29.11.2000], la comunicazione della Commissione sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l’uso dei biocarburanti [COM(2001) 547 del 7.11.2001].

    (12)  COM(2005) 446.

    (13)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

    (14)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

    (15)  Cfr. il rapporto finale sul programma preparato per la DG Energia e trasporti, al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/energy/oil/fuels/doc/alternative_fuels_en.pdf

    (16)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

    (17)  Per il raffronto con le emulsioni di olio combustibile pesante è stato utilizzato un prezzo medio di mercato rilevato dalle camere di commercio di Milano.

    (18)  Si riferisce al prezzo medio Platt’s del diesel a basso tenore di zolfo nei primi 15 giorni di marzo 2006 + 25 EUR/1 000 litri che corrisponde ad una media della differenza tra il prezzo extrarete e il Platt’s. Si presuppone che la densità del gasolio sia di 0,845 kg/l. Per l’olio combustibile pesante per uso riscaldamento, il prezzo si riferisce al prezzo medio di mercato rilevato dalla camera di commercio di Milano.

    (19)  Se la differenza è positiva, il livello di aiuto è consentito. Se la differenza è negativa, il livello di aiuto è troppo elevato e determina sovracompensazione.

    (20)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD) contro Commissione, punti da 25 a 27, Racc. 1997, I-2549.


    19.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/30


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 2006

    relativa all’aiuto di Stato C 3/05 [ex N 592/04 (ex PL 51/04)] a cui la Polonia intende dare esecuzione a favore di Fabryka Samochodów Osobowych SA (ex DAEWOO — FSO Motor SA)

    [notificata con il numero C(2006) 6628]

    (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/509/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) a norma dei suddetti articoli,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 30 aprile 2004 la Polonia ha notificato alla Commissione un aiuto a favore della società DAEWOO-FSO MOTOR SA, che ha modificato la propria denominazione in Fabryka Samochodów Osobowych SA (di seguito «FSO» o « beneficiario»), aiuto concesso prima dell’adesione della Polonia all’UE. Con lettera del 19 maggio 2004 la Commissione ha chiesto alla Polonia di fornire alcuni documenti mancanti. Tali documenti sono stati forniti con lettera del 18 giugno 2004. Con una lettera del 2 agosto 2004 e una lettera del 6 ottobre 2004, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari e la Polonia ha risposto, rispettivamente, con una lettera protocollata il 13 settembre 2004 e una lettera del 3 novembre 2004. Il 9 novembre 2004 si è svolta una riunione della Commissione con le autorità polacche.

    (2)

    Il 5 gennaio 2005 le autorità polacche hanno accettato che la Commissione trattasse la notifica del 30 aprile come una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE relativo a tutte le misure che si ritiene che costituiscano un nuovo aiuto di Stato.

    (3)

    Con lettera del 19 gennaio la Commissione ha informato la Polonia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all’aiuto che non era stato concesso prima dell’adesione della Polonia all’UE e che costituiva un aiuto nuovo. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 aprile 2005 (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull’aiuto. Non è stata presentata alcuna osservazione.

    (4)

    Con lettera del 28 febbraio 2005, protocollata il 1o marzo 2005, le autorità polacche hanno chiesto una proroga del termine per la presentazione delle osservazioni in merito all’avvio del procedimento di indagine formale. La Polonia ha presentato una risposta parziale con lettera del 1o aprile 2005, protocollata il 4 aprile 2005. In tale lettera, la Polonia ha chiesto una proroga del termine per la presentazione delle osservazioni supplementari al 15 aprile 2005, in considerazione del tempo necessario per aggiornare il piano di ristrutturazione. Con lettera del 27 aprile 2005, protocollata il 29 aprile 2005, le autorità polacche hanno chiesto una nuova proroga del termine per la presentazione delle osservazioni supplementari al 31 maggio 2005. Tali informazioni, insieme con l’aggiornamento del piano di ristrutturazione, sono state inviate con lettera del 31 maggio 2005, protocollata il 2 giugno 2005. Informazioni supplementari sono state inviate con lettera del 13 giugno 2005, protocollata il 14 giugno 2005.

    (5)

    Con lettera del 4 agosto 2005, protocollata l’8 agosto 2005, la Polonia ha informato la Commissione di aver trovato un nuovo investitore per FSO. Con lettera del 28 settembre 2005, protocollata il 29 settembre 2005, le autorità polacche hanno informato la Commissione di aver aggiornato il piano di ristrutturazione e che tale piano sarebbe stato inviato, insieme con la descrizione dei modelli prodotti, nel novembre 2005. Con lettera del 16 novembre 2005, protocollata il giorno seguente, la Polonia ha presentato la versione inglese della valutazione delle azioni di FSO. Il 12 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari che le autorità polacche hanno fornito con una lettera del 15 dicembre 2005, protocollata il 19 dicembre 2005 che conteneva anche l’annunciato aggiornamento del piano di ristrutturazione. Con la stessa lettera, la Polonia ha informato la Commissione che avrebbe fornito ulteriori informazioni nelle settimane successive. Con lettera del 3 gennaio 2006, protocollata il 5 gennaio 2006, la Polonia ha risposto parzialmente alla richiesta di informazioni della Commissione del 12 dicembre e ha chiesto una proroga del termine per la presentazione delle osservazioni rimanenti al 23 gennaio 2006. Con lettera del 26 gennaio 2006, protocollata il 30 gennaio 2006, le autorità polacche hanno presentato una parte delle informazioni richieste e hanno chiesto una proroga al 6 febbraio 2006. Con lettera del 14 febbraio 2006, protocollata il 15 febbraio 2006, la Polonia ha fornito le informazioni mancanti in risposta alla lettera della Commissione del 12 dicembre 2005.

    (6)

    Il 21 febbraio 2006, si è tenuta a Bruxelles una riunione dei servizi della Commissione, delle autorità polacche, della direzione di FSO e dell’investitore AvtoZAZ. L’8 marzo 2006, a seguito della riunione, la Commissione ha chiesto alla Polonia di fornire informazioni supplementari. La Polonia ha risposto con lettera del 6 aprile 2006, protocollata il giorno successivo. Con la lettera del 27 aprile 2006 alle autorità polacche, la Commissione ha acconsentito a prorogare il termine per la presentazione della versione definitiva del piano di ristrutturazione al 20 maggio 2006. La Polonia ha presentato le informazioni richieste con lettera del 22 maggio 2006, protocollata il giorno seguente.

    (7)

    Con lettere del 28 e del 29 giugno 2006, protocollate il giorno successivo, le autorità polacche hanno informato la Commissione di aver appena firmato un accordo con cui è stata data a FSO licenza di produrre un nuovo modello di automobile. Il 29 giugno 2006 si è svolto un incontro con le autorità polacche.

    (8)

    Con lettera del 5 luglio 2006, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che la Polonia ha fornito con lettere del 19 e 27 luglio 2006.

    (9)

    Le autorità polacche hanno presentato informazioni supplementari con lettera del 30 agosto 2006 e nel corso della riunione che si è svolta il 31 agosto 2006.

    (10)

    Con lettera del 6 settembre 2006, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che la Polonia ha fornito con lettera del 3 settembre 2006, protocollata il giorno successivo. La Polonia ha informato la Commissione che avrebbe fornito ulteriori informazioni nel corso dei successivi 10 giorni lavorativi.

    (11)

    Con lettera del 17 settembre 2006, protocollata il 19 settembre 2006, le autorità polacche hanno fornito informazioni supplementari e hanno chiesto che fosse organizzata una riunione con i servizi della Commissione. Tale riunione si è svolta a Bruxelles il 7 novembre 2006. A seguito dell’incontro, le autorità polacche hanno inviato una lettera il 17 novembre 2006.

    2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

    2.1.   Il beneficiario

    (12)

    FSO è un produttore polacco di automobili. L’impianto principale di produzione della società è ubicato a Varsavia che rientra tra le località ammissibili a un aiuto in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. L’impresa produce automobili private, pezzi di ricambio e accessori. Fin dalla fine degli anni ‘90 la principale fonte di entrate è la produzione delle automobili Matiz e Lanos della marca Daewoo. Il numero delle società controllate da FSO SA si è ridotto dalle […] (3) del 1999 alle attuali 18 (società di servizi, di componenti e di vendita).

    (13)

    Il predecessore di FSO è un’impresa che operava in Polonia dagli anni ’50 ed era una delle due principali imprese polacche produttrici di automobili. Nel 1996 è stato firmato un accordo di impresa comune tra Daewoo Motor Corporation Ltd («DMC») e l’ex ministero dell’Industria e del Commercio. Daewoo ha acquisito il 70 % delle azioni della nuova entità DAEWOO-FSO MOTOR SA. Proprietario del 25 % delle azioni era il Tesoro di Stato, mentre il resto delle azioni era nelle mani di alcuni azionisti di minoranza. Da allora la società ha acquisito il nome di Fabryka Samochodów Osobowych («FSO»).

    2.2.   Le difficoltà dell’impresa e la ricerca di un investitore strategico

    (14)

    Le difficoltà di FSO sono principalmente dovute al fallimento dell’investitore principale, l’impresa DMC, nel 2000. Ciò ha comportato un calo della domanda di automobili di marca Daewoo poiché i clienti non erano certi del futuro di FSO e temevano di non poter più trovare pezzi di ricambio o usufruire dei servizi. Inoltre, FSO ha risentito del notevole calo delle vendite delle automobili nuove in Polonia all’inizio degli anni ‘90 dovuto all’enorme aumento delle automobili usate importate dall’Europa occidentale. In più, col passare degli anni il fascino di entrambi i modelli prodotti è declinato sul mercato dell’UE dal momento che, a differenza dei modelli prodotti dalla concorrenza, essi non sono stati rinnovati. Pertanto, le vendite di FSO sono calate da 189 000 esemplari (di cui 179 000 automobili vendute in Polonia) nel 1999 a 47 000 esemplari nel 2001. Negli anni 2000, 2001 e 2002 FSO ha avuto perdite nette pari a 2,1 miliardi di PLN (540 milioni di EUR) (4), 1,1 miliardi di PLN (282 milioni di EUR) e 452 milioni di PLN (109 milioni di EUR). Negli ultimi anni, la maggior parte degli autoveicoli prodotti è consistita nel modello Lanos, esportato in Ucraina [sotto forma di elementi da montare], montato e venduto dall’impresa AvtoZAZ che nel 2000 ha avviato una collaborazione commerciale con FSO. Il volume totale delle vendite è rimasto molto basso e la società era costantemente in perdita.

    Tabella 1

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    Vendita totale (5) (in migliaia) di cui sotto forma di elementi da montare

    189

    121

    47

    30

    35

    43

    47

    (15)

    L’impresa General Motors ha acquisito alcuni elementi (il marchio e alcuni impianti di produzione in Asia) dalla società fallita DMC e li ha incorporati in una nuova controllata GM DAT, (General Motors Daewoo Auto & Technology); tale sorte non è toccata a FSO.

    (16)

    Fin dal momento in cui si sono manifestate le prime difficoltà, FSO ha cercato un investitore strategico. Nel febbraio 2004 la società ha contattato le 29 imprese principali del settore automobilistico e ha loro inviato un memorandum in cui si presentava come un investimento interessante. [Alcune imprese]: AvtoZAZ, […], [hanno manifestato], in linea di principio, un interesse ad investire in FSO. L’impresa AvtoZAZ, il principale cliente di FSO, ha espresso un interesse concreto verso una maggiore collaborazione con FSO. Il governo polacco ha avviato trattative esclusive con AvtoZAZ in relazione alla vendita di FSO.

    (17)

    AvtoZAZ è il maggiore produttore di automobili in Ucraina. L’impresa effettua il montaggio di diverse marche di automobili tra cui ZAZ (la propria marca), Daewoo, VAZ (la marca della Lada russa) e Opel (6). L’impresa appartiene a UKRAVTO che possiede la più grande rete di distribuzione di automobili e di stazioni di servizio in Ucraina. UKRAVTO distribuisce autoveicoli di diverse marche: ZAZ, Daewoo, Chevrolet, VAZ e Opel.

    (18)

    Il 25 giugno 2004 il Tesoro di Stato, AvtoZAZ e FSO hanno firmato una lettera di intenti. Con una risoluzione del 9 novembre 2004, il Consiglio dei ministri ha approvato la cessione delle azioni di FSO detenute dal Tesoro di Stato. FSO e il Tesoro di Stato hanno stabilito di comune accordo di designare l’impresa KPMG come consulente indipendente per determinare il valore di mercato della società. Sono stati adottati i due seguenti metodi: il metodo dei costi (il valore contabile degli attivi e dei crediti della società dopo aver effettuato le correzioni necessarie) e il metodo della liquidazione (il valore di mercato in caso di vendita forzata degli attivi di FSO, una volta dedotti i crediti). In entrambi i casi, il valore delle azioni di FSO era negativo. Il Tesoro di Stato ha contemporaneamente designato un altro consulente indipendente (PricewaterhouseCoopers) per una propria valutazione. Tale secondo consulente ha confermato la prima valutazione.

    (19)

    Il 30 giugno 2005 è stato firmato un accordo di vendita per un importo totale di 100 PLN con AvtoZAZ (7) la quale, in base all’accordo, si impegnava a realizzare il piano d’impresa negoziato con il Tesoro di Stato. Tale piano riguarda il periodo 2005-[…] e comprende l’avvio della produzione di un nuovo modello di automobile, l’aumento della produzione e il mantenimento di un livello minimo di occupazione. L’accordo prevedeva che l’aiuto di Stato notificato alla Commissione e previsto nel piano di ristrutturazione fosse concesso solo se l’aiuto veniva approvato dalla Commissione. L’acquirente conferma che la concessione di un aiuto di Stato a FSO era una delle condizioni a cui era dovuta la sua decisione di acquisire azioni della società.

    (20)

    Nel frattempo, la società AvtoZAZ aveva acquisito (a prezzo ridotto) da […] banche, creditrici di FSO, il 100 % dei loro crediti nei confronti di FSO il cui valore nominale era pari a circa […].

    2.3.   I mercati (8)

    (21)

    Nel 1999 la vendita di automobili nuove in Polonia ammontava a 640 000 esemplari e la partecipazione di FSO al mercato era pari al 28 %; ciò faceva sì che FSO fosse il primo produttore di automobili in Polonia. Nel 2003 il quantitativo di automobili vendute in Polonia è calato a 358 000 esemplari e la partecipazione di FSO al mercato è stata pari al 2,2 % (meno di 8 000 automobili vendute). Nel 2004 FSO ha venduto in Polonia soltanto 3 500 automobili. I principali concorrenti di FSO in Polonia sono Fiat, Škoda, Renault, Toyota, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen e Citroen. Sul mercato polacco la percentuale di autoveicoli importati nelle vendite di autovetture è aumentata dal 25 % del 1998 al 75 % del 2003.

    (22)

    Su scala dell’Unione europea le capacità produttive del 2004 (nei 25 Stati membri) erano di 20,8 milioni di automobili mentre il volume della produzione era di solo 14,5 milioni di autoveicoli. Pertanto, se il tasso di utilizzazione delle capacità produttiva è pari al 70 %, si può affermare che il settore ha una notevole eccedenza di capacità di produzione. Mentre nel 1999 il livello delle vendite di FSO corrispondeva a una quota del mercato di oltre l’1 % a livello dell’UE, nel 2004 la produzione di FSO rappresentava meno dello 0,5 %.

    (23)

    Dal 2003 la maggior parte della produzione di FSO era destinata alla società AvtoZAZ che la vendeva sul mercato ucraino. Negli ultimi anni in Ucraina si è riscontrato un brusco aumento delle vendite di automobili nuove. Negli anni 2001-2005 il numero delle automobili vendute è passato da 65 000 a 265 000. Le marche di automobili che competono con le automobili prodotte da FSO sul mercato ucraino sono le seguenti: VAZ (Lada), ZAZ, Chevrolet e altri modelli di Daewoo non prodotti da FSO. Anche Škoda, Opel, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Renault e VW sono presenti sul mercato, ma in misura minore.

    (24)

    FSO progetta inoltre di esportare una parte della propria produzione in […]. La vendita di automobili in […] ha raggiunto nel 2005 1,6 milioni di esemplari. La quota di mercato delle marche nazionali è pari al 72,5 % mentre le autovetture importate rappresentano il 27,5 % delle vendite. Tuttavia, la scarsa qualità e l’arretratezza dei modelli di automobili delle marche […] determinano un aumento costante delle importazioni. Inoltre, dei produttori stranieri di automobili stanno costruendo a […] propri impianti. Circa il 40 % delle imprese automobilistiche occidentali possiede già una fabbrica nella regione e il 16 % sta progettando di farlo.

    2.4.   Il piano di ristrutturazione

    (25)

    Come si evince dalla tabella 2, i dirigenti hanno avviato la ristrutturazione di FSO SA e delle sue controllate nel 2000, a seguito del peggioramento della situazione a causa del fallimento dichiarato da DMC. Il numero dei lavoratori occupati da FSO SA nel periodo dal gennaio 2001 al settembre 2003 è diminuito di 2 222 persone. La realizzazione del programma di ristrutturazione, comunicato alla Commissione nell’aprile del 2004 (programma di ristrutturazione iniziale), ha avuto inizio verso la fine del 2003 e se ne prevede la conclusione per il 2007. Tale programma prevedeva un’ulteriore riduzione dei dipendenti di FSO SA con il licenziamento di 1 100 lavoratori al fine di giungere a lungo termine ad un numero totale di circa 2 000 lavoratori. Il programma è stato in gran parte realizzato. Verso la fine del 2005 il numero dei lavoratori è stato ridotto a 2 200 persone. Nel frattempo, le autorità polacche hanno annunciato che tale situazione dell’occupazione corrispondeva al nuovo obiettivo a lungo termine. Nel frattempo FSO ha realizzato una ristrutturazione completa delle controllate riducendone drasticamente il personale.

    Tabella 2 (9)

    Situazione dell’occupazione alla fine dell’anno

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    FSO SA

    8 769

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    2 236

    Controllate: società di servizi, di componenti e di vendita

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Controllate responsabili delle vendite

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Totale

    FSO SA + controllate

    19 099

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    6 534

    (26)

    Il piano di ristrutturazione iniziale, comunicato alla Commissione il 30 aprile 2004, era fondato sull’ipotesi che si sarebbe riusciti a trovare un investitore strategico per FSO prima del 2006. Dal momento che, al momento della stesura del piano, non era noto quando sarebbe stato trovato tale investitore, il piano prevedeva inizialmente due varianti. Nel 2004, quando era più sicuro che vi sarebbe stato tale investitore, FSO ha confermato la prima variante del piano di ristrutturazione, anche se le date di scadenza sono state lievemente spostate. Il piano prevedeva le seguenti misure:

    la proroga dei diritti della produzione dei modelli Matiz e Lanos fino alla fine del 2006 (accordo di licenza concluso con GM DAT nell’aprile 2004),

    l’ingresso nella società di AvtoZAZ come investitore strategico in FSO prima della fine del primo trimestre del 2005 (inizialmente, fine del 2004),

    la produzione di un modello modificato di Lanos a partire dal 2005 (inizialmente non prevista),

    l’elaborazione di nuovi modelli propri e inizio della loro produzione a partire dal 2007 (inizialmente 2005/2006).

    (27)

    Nel programma di ristrutturazione iniziale, FSO prevedeva di produrre, in una prospettiva a lungo termine, [da 130 000 a 170 000] automobili. Conformemente al quantitativo di produzione previsto a lungo termine, le capacità di produzione esistenti sono state ridotte di un terzo, cioè da [200 000-230 000] automobili all’anno (fabbricate con un sistema di lavoro a due turni in 250 giornate lavorative) a [140 000-170 000] unità. A partire dal 2001 l’utilizzazione delle capacità di produzione esistenti era debole (inferiore al 25 %). Le autorità polacche valutano un massimale di redditività dopo la ristrutturazione pari a [100 000-150 000] l’anno (10).

    (28)

    Nelle lettere successive, le autorità polacche hanno informato la Commissione dei ritardi nella realizzazione del piano iniziale di ristrutturazione e del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti a medio termine.

    (29)

    Nel 2005 sono state introdotte delle modifiche al piano di ristrutturazione sulla base del fatto che FSO non prevedeva più di elaborare nuovi modelli propri, ma si orientava piuttosto verso la produzione di un modello esistente di un grande produttore di automobili, indicato di seguito come «il concessionario di licenza», per distinguerlo da AvtoZAZ, indicato di seguito come «l’investitore». Pertanto, tutti i componenti per la produzione sarebbero stati già disponibili e le spese di investimento si sarebbero limitate agli adattamenti tecnologici da apportare alle linee di produzione esistenti di FSO, al fine di permettere la fabbricazione del nuovo modello. Per realizzare il nuovo piano FSO aveva bisogno di un concessionario di licenza.

    (30)

    La Commissione ritiene che tale modifica del piano di ristrutturazione (che comportava la ricerca di un concessionario di licenza oltre a quella di un investitore) fosse necessaria perché FSO non riusciva a trovare un investitore che fosse un grande produttore di automobili e con cui FSO avrebbe potuto concepire un nuovo modello, come previsto dal piano di ristrutturazione iniziale. L’investitore (AvtoZAZ) non aveva elaborato modelli propri che avrebbero potuto competere sul mercato dell’UE.

    (31)

    Dopo le modifiche introdotte a seguito delle trattative con l’investitore, il piano di ristrutturazione è stato modificato sulla base dell’andamento delle trattative condotte con i potenziali concessionari di licenze.

    (32)

    Nella versione del novembre 2005 del piano di ristrutturazione le autorità polacche hanno affermato che sarebbe stata creata una nuova controllata di FSO […].

    (33)

    Nel […] 2006 la società FSO, insieme al suo azionario, la società UkrAvto ha firmato con GM DAT un protocollo di accordo relativo alla produzione di un nuovo modello alla FSO.

    (34)

    Nel […] le società FSO e UkrAvto hanno concluso un accordo con GM DAT […] per la produzione e […] del modello […] (Chevrolet Aveo). GM ha cercato nuove possibilità di produzione di tale modello nel […]. In virtù di tale accordo, FSO può produrre ed assemblare il modello di cui sopra fino al […] e venderlo in […] fino al […].

    (35)

    Contemporaneamente, FSO ha firmato con GN DAT un accordo per prorogare l’accordo di licenza per la produzione del modello Daewoo Lanos […]. In virtù di tale accordo, FSO può produrre tale modello fino al […] e venderlo fino al […]. Dal momento che le vendite del modello Lanos […] sono aumentate negli anni 2005 e 2006, FSO intende produrre un ingente quantitativo di automobili di tale vecchio modello prima di iniziare la produzione del modello […] alla fine del […].

    (36)

    Nelle ultime informazioni comunicate, le autorità polacche hanno affermato che FSO, contrariamente alle informazioni precedenti, prevedeva di vendere [tra 130 000 e 170 000] automobili a lungo termine, cioè dopo il 2008. Una parte di tale produzione sarebbe stata venduta in […] e la maggior parte di quanto restava in […].

    (37)

    Per quanto riguarda la ristrutturazione finanziaria, che costituisce un elemento del piano di ristrutturazione, dal 2003 sono state prese e attuate misure per limitare l’indebitamento della società. Il 22 settembre 2003 è stato firmato un accordo con i principali creditori di FSO, tra cui DMC, il Tesoro di Stato e […] istituti finanziari (tra cui […] banche polacche). Tale accordo prevedeva la conversione dei debiti nei confronti di DMC e del Tesoro di Stato in azioni di FSO sulla base dello stesso calcolo. Tale conversione è stata realizzata. […] istituti finanziari hanno acconsentito all’estinzione della maggior parte dei propri crediti nei confronti di FSO. Come già indicato, successivamente […] banche ha venduto all’investitore (a prezzo ridotto) i propri crediti restanti nei confronti di FSO. Sono stati estinti crediti per oltre […] milioni di PLN […]. Oltre a tale accordo concluso con i principali creditori, il 17 settembre 2003 FSO ha chiesto al tribunale l’avvio di una procedura di concordato con i creditori minori di FSO. Nel frattempo, tale procedura si è conclusa.

    Tabella 3

    Ristrutturazione dei debiti

    Situazione

    Debiti

    (in migliaia di PLN)

    Interessi

    (in migliaia di PLN)

    Totale

    (in migliaia di PLN)

    Debiti convertiti in azioni

    (in migliaia di PLN)

    estinti

    (in migliaia di PLN)

    DMC

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Tesoro di Stato

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Concordato:

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […] istituti finanziari

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Totale

    4 193 892

    873 849

    5 067 741

    3 547 475

    1 188 500

    L’importo dei debiti derivanti dai crediti è indicato sulla base dell’accordo (tenendo conto del tasso di cambio del dollaro americano alla conclusione dell’accordo, pari a 1 USD = 3,98 PLN).

    […]

    2.5.   Le misure di aiuto

    (38)

    Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha constatato che alcune misure di aiuto, che costituivano un aiuto alla ristrutturazione, erano state concesse prima dell’adesione della Polonia all’UE, vale a dire nell’ultimo trimestre del 2003 e nei primi quattro mesi del 2004. Tali misure non sono oggetto del procedimento di indagine che riguarda solo le misure di aiuto concesse dopo l’adesione. Tuttavia, occorre tener conto delle misure concesse prima dell’adesione all’atto della valutazione della compatibilità dell’aiuto e, segnatamente, della limitazione dell’aiuto al minimo necessario.

    (39)

    La maggior parte dell’aiuto concesso dopo l’adesione della Polonia all’UE è costituita da una garanzia di Stato del […] % relativa a un futuro credito per gli investimenti a favore di […]. Tale credito bancario deve essere indicato in dollari americani ed è pari a […] milioni di USD ([…] milioni di EUR) (11). La garanzia espone lo Stato a un eventuale pagamento di 83 milioni di USD (66 milioni di EUR) (12). La seconda misura consiste in una cancellazione di crediti pari a 34 860 000 PLN (9 milioni di EUR) di FSO da parte del ministero delle Finanze.

    (40)

    Nella tabella che segue sono presentate nel dettaglio le misure di aiuto conformemente alle informazioni fornite dalle autorità polacche il 3 gennaio 2006 (13):

    Tabella 4

    Aiuti di Stato successivi all’adesione della Polonia all’UE

    N.

    Istituzione che concede l’aiuto di Stato

    Tipo di debito

    Forma di aiuto di Stato

    Valore nominale della misura applicata

    (in migliaia di USD)

    1

    Ministero delle Finanze

    Garanzia e ipoteche concesse per un credito per investimenti

    83 000


    N.

    Istituzione che concede l’aiuto di Stato

    Tipo di debito

    Forma di aiuto di Stato

    Importo del debito cancellato o dilazionato/Valore nominale delle misure applicate

    (in migliaia di PLN)

    2

    Ufficio delle Imposte Varsavia-Praga

    Estinzione

    34 860

    3

    Istituto di previdenza sociale (ZUS)

    Estinzione

    1 586

    4

    Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON)

    Pagamenti al PFRON

    Estinzione Rinvio del pagamento sotto forma di 5 versamenti trimestrali Prima rata versata il 30 giugno 2005

    467

    382

    5

    Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON)

    Pagamenti al PFRON

    Estinzione Rinvio del pagamento sotto forma di 6 versamenti trimestrali Prima rata versata il 1o gennaio 2006

    375

    375

    6

    Ufficio del comune di Varsavia per le imposte sulla proprietà

    Rinvio di 10 rate mensili

    Prima rata versata il 2 gennaio 2006

    5 836

    7

    Ufficio del comune di Varsavia

    Quartiere Białołęka

    Pagamento per l’usufrutto perpetuo dei terreni

    Rinvio del pagamento al 31 dicembre 2005

    376

    8

    Ufficio del comune di Varsavia

    Pagamento per l’usufrutto perpetuo dei terreni

    Rinvio del pagamento al 31 dicembre 2005

    2 022

    9

    Amministrazione distrettuale di Ełk

    Pagamento per l’usufrutto perpetuo dei terreni

    Rinvio del pagamento al 31 dicembre 2005

    56

    10

    Ufficio comunale di Ełk

    Imposte immobiliari

    Rinvio del pagamento sotto forma di 12 rate mensili dei debiti dell’aprile e maggio 2004

    Prima rata versata il 31 dicembre 2004

    54

    11

    Ufficio comunale di Ełk

    Imposte immobiliari

    Rinvio del pagamento sotto forma di 12 rate mensili

    Prima rata versata il 30 giugno 2005

    323

    12

    Ufficio comunale di Kożuchów

    Imposte immobiliari

    Rinvio del pagamento sotto forma di 12 rate mensili

    Prima rata versata il 1o gennaio 2005

    458

    13

    Regione Mazowiecki

    Pagamento per l’usufrutto perpetuo dei terreni

    Rinvio del pagamento relativo al 2004

    2 419

    14

    Ufficio del comune di Varsavia

    Rinvio del pagamento relativo al 2004

    397

    15

    Amministrazione distrettuale di Opole

    Pagamento per l’usufrutto perpetuo dei terreni

    Rinvio del pagamento al 31 dicembre 2004

    79

    16

    Amministrazione distrettuale di Opole

    Pagamento per l’usufrutto perpetuo dei terreni

    Rinvio del pagamento al 31 dicembre 2005

    79

    17

    Amministrazione distrettuale di Nysa

    Pagamento per l’usufrutto perpetuo dei terreni

    Rinvio del pagamento al 31 dicembre 2004

    89

    18

    Amministrazione distrettuale di Nysa

    Pagamento per l’usufrutto perpetuo dei terreni

    Rinvio del pagamento al 31 dicembre 2005

    81

    19

    Ufficio comunale di Nisa

    Imposte immobiliari

    Estinzione Rinvio del pagamento sotto forma di 16 rate trimestrali

    341

    341

    20

    II Ufficio delle imposte Mazowiecki-Varsavia

    Imposte di registro

    Estinzione

    1 103

    21

    II Ufficio delle imposte Mazowiecki-Varsavia

    Imposte di registro

    Estinzione

    671

    22

    II Ufficio Dogane di Varsavia

    Dazi doganali

    Rinvio del pagamento relativo al maggio e giugno 2004 al dicembre 2004

    1 050

    23

    II Ufficio Dogane di Varsavia

    Dazi doganali

    Rinvio del pagamento relativo al luglio ed agosto 2004 al gennaio 2005

    1 000

    24

    Fondo nazionale per la tutela dell’ambiente e la gestione delle acque/Fondo regionale per la tutela dell’ambiente e la gestione delle acque

    Tesoro di Stato

    Sovvenzione o credito preferenziale per finanziare i costi di realizzazione e manutenzione fino alla fine del 2008 del sistema di recupero delle automobili e i costi di adattamento alle norme giuridiche in materia di tutela dell’ambiente

    7 170

     

     

    Totale in PLN (righe 2-24)

    61 990

    (41)

    Le misure d’aiuto notificate riguardano 83 milioni di USD (66 milioni di EUR) e 62 milioni di PLN (16 milioni di EUR). Al tasso di cambio del 20 ottobre 2006 il valore totale degli aiuti è pari a 82 milioni di EUR, cioè a 318 milioni di PLN.

    (42)

    Una parte considerevole degli aiuti consiste nell’estinzione o nel rinvio del pagamento dei crediti che FSO ha contratto con lo Stato. Dal momento che, conformemente alle informazioni di cui dispone la Commissione, FSO non ha rimborsato tali crediti, l’impresa ha già beneficiato della sospensione del pagamento dei suoi debiti. Si può dunque affermare che tali misure sono già state parzialmente eseguite.

    2.6.   Motivazioni per l’avvio del procedimento

    (43)

    Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha fatto presente che la compatibilità del nuovo aiuto con il mercato comune sarà subordinata alla valutazione sulla base degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese. Gli orientamenti comunitari applicabili in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (14) (di seguito «orientamenti del 2004») sono entrati in vigore il 10 ottobre 2004. Alle misure notificate prima di tale data si applicano gli orientamenti precedenti sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione del 1999 (15) (di seguito «orientamenti»). Dal momento che le misure sono state notificate il 29 aprile 2004, si applicano gli orientamenti del 1999. Pertanto, la Commissione ha effettuato la valutazione del (nuovo) aiuto notificato sulla base dei criteri definiti in tali orientamenti.

    (44)

    La Commissione ha, prima di tutto, ritenuto quanto segue: tenuto conto delle perdite e del calo delle vendite degli ultimi anni, FSO può essere considerata un’impresa in difficoltà, conformemente alle disposizioni del punto 2.1 degli orientamenti.

    (45)

    Per quanto riguarda il ripristino della redditività dell’impresa, la Commissione nutriva dei dubbi su alcuni aspetti del piano. Tali dubbi riguardavano, tra l’altro, la mancanza di trasparenza in merito al livello di produzione pianificato. La Commissione ha fatto notare, inoltre, che non disponeva del piano di ristrutturazione aggiornato che, secondo quanto affermato dalle autorità polacche, era stato negoziato con l’investitore. E, cosa ancora più importante, la Commissione ha fatto presente di non aver ricevuto dalle autorità polacche delle ricerche di mercato. Secondo la Commissione, tali ricerche avrebbero contenuto una valutazione del cumulo delle capacità di produzione a livello comunitario insieme a una conferma del fatto che vi fosse o meno una eccedenza di capacità di produzione.

    (46)

    Per quanto riguarda la prevenzione della distorsione della concorrenza, la Commissione ha affermato di non aver potuto prendere una posizione definitiva perché, prima di tutto, le autorità polacche non hanno presentato informazioni relative all’esistenza o meno sul mercato in cui operava FSO di una sovraccapacità di produzione. In secondo luogo, la Polonia non ha reso note le eventuali misure che intenderebbero prendere FSO o l’investitore che possano essere considerate misure compensatorie, oltre alla riduzione delle capacità già prevista dal piano di ristrutturazione come una misura necessaria per ripristinare la redditività.

    (47)

    Per quanto riguarda la limitazione dell’aiuto al minimo necessario, la Commissione ha chiesto informazioni più dettagliate sull’importo considerato come contributo proprio e ragguagli sui costi di ristrutturazione. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l’aiuto fosse limitato allo stretto necessario dal momento che il fatto che alcune misure fossero subordinate a delle condizioni sembrerebbe dimostrare invece che esse non erano assolutamente necessarie.

    (48)

    La Commissione ha poi osservato che l’accordo relativo alla ristrutturazione del debito concluso con i creditori pubblici il 22 settembre 2003 potrebbe comprendere l’aiuto concesso prima dell’adesione della Polonia all’UE. Anche se la compatibilità di tale aiuto non può essere valutata e l’aiuto non può essere recuperato, occorre, tuttavia, tenerne conto nella valutazione del nuovo aiuto.

    3.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

    (49)

    Per quanto riguarda i dati contraddittori relativi ai livelli previsti per la produzione negli anni 2005 e 2006, le autorità polacche hanno spiegato nella lettera del 13 giugno 2005 che, a causa dell’ingresso tardivo dell’investitore nella società, è stato necessario modificare i dati al ribasso nelle versioni successive del piano di ristrutturazione. Le autorità polacche hanno affermato che il massimo della redditività, calcolato pari a circa [100 000-150 000] automobili, avrebbe dovuto essere raggiunto nel […]. Nella lettera del 22 maggio 2006, le autorità polacche hanno presentato una previsione delle vendite per gli anni 2008-2010. Nei documenti forniti nel corso della riunione del 31 agosto 2006, le autorità polacche hanno presentato una previsione per gli anni 2009-2010 che conferma i dati di cui sopra.

    Tabella 5

    Previsioni di produzione

    (in migliaia)

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    Lettera del 22 maggio 2006 (16)

     

     

    […]

    […]

    [> 200]

    Documento del 31 agosto 2006 (previsione relativa alla produzione anche sotto forma di elementi da montare)

    [< 100]

    […]

    […]

     

     

    (50)

    Nella lettera del 3 ottobre 2006 le autorità polacche hanno presentato una previsione notevolmente superiore per gli anni 2008-2010. Secondo i dati forniti, la produzione annua nel settore doveva essere pari a [oltre 250 000] automobili.

    (51)

    In risposta a quanto chiesto dalla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Polonia ha presentato il piano di ristrutturazione aggiornato al 31 maggio 2005 e successivamente le nuove versioni del piano. Il piano di ristrutturazione contiene una descrizione dei mercati su cui opera FSO. Come già rilevato, il piano indica l’esistenza di considerevoli eccedenze di capacità di produzione nell’UE.

    (52)

    Per quanto riguarda le misure compensatorie, la Polonia rileva prima di tutto, che FSO intende limitare volontariamente la produzione e la vendita a [140 000-170 000] automobili entro il 2008 anche se l’impresa può produrre [da 200 000 a 230 000] automobili e può vendere più di [140 000-170 000] automobili. Inoltre, FSO ha limitato la propria rete di vendita, riducendo il numero dei punti di vendita di automobili da […] nel 2003 fino a […] punti nel 2006. La società si è disfatta di due punti di vendita. In terzo luogo, la società limita il numero di paesi verso cui esportare i propri prodotti.

    (53)

    Per quanto riguarda la limitazione dell’aiuto al minimo necessario, le autorità polacche hanno presentato una serie di documenti sugli importi considerati contributi propri dell’impresa.

    (54)

    Inoltre, la Polonia ha presentato una copia dell’accordo relativo alla ristrutturazione dei debiti il 22 settembre 2003.

    4.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

    4.1.   Esistenza di un aiuto

    (55)

    Le autorità polacche non contestano il fatto che le misure di cui alla tabella 4 costituiscano un aiuto di Stato, conformemente a quanto affermato nella decisione di avviare il procedimento.

    (56)

    Oltre alle misure di cui alla tabella 4, nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l’accordo sulla ristrutturazione dei debiti concluso il 22 settembre 2003 con i creditori pubblici potesse comprendere gli aiuti concessi prima dell’adesione. La Commissione ha osservato che gli istituti finanziari hanno accettato la cancellazione parziale dei crediti a loro dovuti da FSO solo a condizione che l’ufficio delle imposte polacco acconsentisse a considerare l’ammortamento che ne derivava come un costo deducibile dalle imposte imponibili. Per tale motivo, la Commissione riteneva che forse lo Stato avesse fatto una concessione maggiore rispetto a quelle dei privati che hanno concluso l’accordo. Le autorità polacche hanno fornito una copia dell’accordo del 22 settembre 2003. La Commissione ha osservato che la conversione dei debiti in azioni di FSO a cui il Tesoro di Stato ha acconsentito è stata effettuata, in parallelo e alle stesse condizioni della conversione del debito da parte di DMC, che è un’impresa del settore privato. Inoltre, l’importo convertito in base ai principi di cui sopra da DMC è notevolmente più alto dell’importo convertito dal tesoro di Stato. In tali circostanze, la Commissione ha ritenuto che l’operazione sia stata effettuata conformemente al principio del creditore privato e che non si tratti di un aiuto di Stato.

    (57)

    Anche se nessun dubbio in merito è espresso nella decisione di avviare il procedimento, dal momento che tale operazione è stata effettuata dopo la sua pubblicazione, la Commissione ha verificato se la vendita della quota di Stato in FSO a favore della società AvtoZAZ per un prezzo di […] PLN avvenuta il 30 giugno 2005 non comprendesse aiuti a favore dell’acquirente e indirettamente di FSO. La Commissione ha analizzato la relazione sulla valutazione effettuata da KPMG. La società di consulenza ha fatto notare che l’impresa annoverava considerevoli perdite e che risente della mancanza di domanda dei suoi prodotti. Per tale motivo, non è possibile applicare correttamente il metodo dei flussi di cassa scontati. Si può applicare soltanto il metodo dei costi e il metodo della liquidazione. Entrambi i metodi mostrano che il valore di FSO è […]. PricewaterhouseCoopers («PWC») condivide globalmente le conclusioni di KPMG. La Commissione non ha scoperto errori gravi in tali relazioni e ha riconosciuto che, per via degli avvenimenti che si sono svolti tra la data della valutazione da parte di KPMG e quella dell’operazione stessa, il prezzo delle azioni non ha guadagnato valore […]. Pertanto, la Commissione ritiene che l’operazione non contenga elementi di aiuto.

    (58)

    Riassumendo, si può affermare che solo le misure di cui alla tabella 4 costituiscono un aiuto di Stato e sono oggetto della presente decisione.

    4.2.   Calcolo dell’importo dell’aiuto

    (59)

    Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha riconosciuto che le misure di cui alla tabella 4 non sono state concesse prima dell’adesione della Polonia all’UE il 1o maggio 2004. Tuttavia, la Commissione ha fatto notare che, nell’accordo di vendita delle azioni di FSO concluso il 30 giugno 2005 tra il governo e la società AvtoZAZ, il punto concernente l’aiuto pubblico (articolo 9) stabilisce che: «Le pubbliche autorità competenti intendono, a condizione che la Commissione europea prenda una decisione con cui affermi che l’aiuto pubblico previsto è conforme al mercato comune, concedere alla società […] un aiuto pubblico alla ristrutturazione. Tale aiuto sarà concesso alle condizioni previste dal piano di ristrutturazione di FSO che è attualmente oggetto di un procedimento in corso dinanzi alla Commissione europea (riferimento C-3/2005). […] L’acquirente dichiara che la concessione alla società dell’aiuto pubblico di cui al punto 1 era una delle condizioni preliminari alla sua decisione di investimento basata sull’acquisizione di azioni della società. […] Le dichiarazioni delle pubbliche autorità competenti sull’intenzione di concedere un aiuto pubblico alla società, di cui al punto 1, sono contenute nell’allegato 6 al presente accordo». La Commissione ritiene, in relazione a quanto precede, che il 30 giugno 2005 ci sia stato un impegno giuridicamente vincolante da parte dello Stato a concedere l’aiuto notificato, a condizione che la Commissione lo approvasse.

    (60)

    La Commissione ritiene che il 30 giugno 2005, e prima di tale data, il ripristino della redditività di FSO fosse altamente incerto. Ciò è confermato dalle relazioni di valutazione effettuate da KPMG e PWC. La Commissione fa tuttavia notare che la società non aveva trovato un concessionario di licenze per la produzione di un nuovo modello. La società non sapeva cosa avrebbe prodotto in futuro. L’accordo per la produzione del modello […] è stato firmato soltanto nel 2006. L’accordo corrente di licenza firmato con GM DAT per produrre il modello Lanos scade il […]. Il livello di produzione di Lanos era basso e non bastava a coprire i costi. Pertanto, l’aiuto è stato promesso in un momento in cui il rischio di fallimento era indubbiamente alto.

    (61)

    Per quanto riguarda l’importo esatto dell’aiuto corrispondente alla garanzia di Stato sul credito per gli investimenti a favore di […], le autorità polacche non hanno presentato un calcolo del fattore di rischio che invece sarebbe utile per valutare il valore della garanzia. Fino all’ottobre 2006, le autorità polacche hanno sempre sostenuto che le garanzie erano necessarie dal momento che la società non poteva ottenere finanziamenti sul mercato per via delle cattive esperienze e delle perdite subite dalla banche quando avevano concesso i crediti precedenti a FSO. Inoltre, la Commissione ha osservato che, come già indicato, l’impegno a concedere la garanzia era stato preso quando il rischio di fallimento era elevato. In tali circostanze, la Commissione ritiene che l’aiuto corrispondente alla garanzia possa essere valutato pari al 100 % della garanzia. Tuttavia, sulla base di una valutazione successiva della compatibilità dell’aiuto, non è necessario che la Commissione calcoli con precisione l’importo dell’aiuto.

    (62)

    La Commissione osserva che, nella lettera del 17 ottobre 2006, le autorità polacche hanno suggerito che la società avrebbe potuto ottenere allora un credito sul mercato. A tal fine, la Polonia aveva chiesto di calcolare l’importo dell’aiuto corrispondente alla garanzia sulla base della riduzione del tasso percentuale ottenuta grazie a tale garanzia. La Commissione non può accogliere tale richiesta. Lo Stato si è impegnato a concedere la garanzia (e altre misure di aiuto) e l’importo dell’aiuto deve essere calcolato facendo riferimento al più tardi al momento in cui lo Stato si è impegnato in maniera irrevocabile a concedere l’aiuto. Tutti i crediti offerti da allora sul mercato sono stati «inquinati» dall’aiuto che lo Stato si è impegnato a concedere. Il mercato ha tenuto conto dell’impatto diretto positivo (e dell’impatto indiretto: per esempio il fatto di trovare un investitore che è stato reso possibile grazie alla promessa dell’aiuto) dell’aiuto alla società. Conseguentemente, il prezzo del finanziamento offerto successivamente non può essere utilizzato come una base per calcolare l’importo dell’aiuto nelle misure precedentemente promesse nell’accordo. Inoltre, le informazioni trasmesse dalle autorità polacche in merito all’intenzione delle banche di concedere prestiti non sono determinanti e non dimostrano che una delle banche avrebbe effettivamente concesso il prestito in questione a FSO senza il sostegno dello Stato. Le autorità polacche hanno confermato […] nella lettera del 17 novembre 2006.

    (63)

    Per quanto riguarda l’aiuto consistente nel rinvio delle imposte e dei debiti di FSO a titolo della previdenza sociale, tale rinvio è equivalente a un prestito concesso alla società. Come già precisato, tale rinvio dei pagamenti era stato concesso quando il rischio di fallimento era elevato. In tali circostanze, la Commissione ritiene che l’importo dell’aiuto implicito in tali rinvii possa corrispondere all’intero importo il cui pagamento è stato rinviato. Tuttavia, sulla base di una valutazione successiva della compatibilità dell’aiuto, non è necessario che la Commissione calcoli con precisione l’importo dell’aiuto cui si riferiscono tali rinvii.

    (64)

    Inoltre, l’importo massimo dell’aiuto concesso dopo l’adesione da valutare nella presente decisione è di 83 milioni di dollari USA (66 milioni di EUR) e di 62 milioni di PLN (16 milioni di EUR). Al tasso di cambio del 20 ottobre 2006 il valore massimo degli aiuti è dunque pari a 82 milioni di EUR, cioè a 318 milioni di PLN.

    (65)

    Per quanto riguarda l’importo dell’aiuto contenuto nelle misure concesse prima dell’adesione, la Commissione ritiene che anche alcune di tali misure consistessero in rinvii di imposte e di debiti nel settore della sicurezza sociale. Sulla base di ciò, la Commissione ha stabilito che l’importo massimo dell’aiuto concesso prima dell’adesione è pari al totale del valore nominale delle misure, vale a dire a 201 milioni di PLN (51 milioni di EUR). La Commissione non ha bisogno di calcolare nel dettaglio l’importo dell’aiuto contenuto in tali misure.

    4.3.   Base giuridica della valutazione

    (66)

    Come già indicato nella decisione di avviare il procedimento, l’aiuto in questione è valutato sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 e non del 2004. La Commissione ritiene che l’aiuto sia compatibile con il mercato comune dal momento che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui a tali orientamenti (17).

    4.4.   Ammissibilità dell’impresa

    (67)

    Come già indicato nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione conclude che FSO è un’impresa in difficoltà ed è ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione. Le informazioni presentate dalle autorità polacche hanno confermato che, senza l’aiuto, l’impresa non sarebbe stata in grado di trovare un nuovo azionista né un concessionario di licenza, cosa che invece era indispensabile per la sua sopravvivenza. Inoltre, senza la garanzia dello Stato, le banche non concederebbero neanche oggi a FSO il credito per gli investimenti che è indispensabile per la produzione del nuovo modello e quindi per la sopravvivenza dell’impresa.

    (68)

    La Commissione deve inoltre verificare se la società […] che potrebbe essere beneficiaria del credito per gli investimenti coperto dalla garanzia sia ammissibile o meno all’aiuto. Le autorità polacche hanno assicurato alla Commissione che […], indipendentemente dalla sua denominazione, sarà un’impresa controllata da FSO e sarà oggetto della relazione finanziaria consolidata del gruppo FSO. Sulla base delle informazioni presentate dalla Polonia si può affermare che la costituzione di […] non rappresenta la creazione di una nuova impresa ai sensi degli orientamenti. Dal momento che […] è una componente fondamentale di un’impresa in difficoltà, è ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione.

    4.5.   Ripristino della redditività

    (69)

    Negli orientamenti si afferma che «il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più breve possibile, deve ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso ragionevole di tempo e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. […] Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interne […]».

    (70)

    Come si è già detto, FSO in futuro sarà attiva come produttrice indipendente di automobili il che significa che i modelli prodotti, montati e venduti dalla società non saranno elaborati dal gruppo cui appartiene l’impresa (18). Pertanto, la società deve firmare un accordo di licenza con uno dei maggiori produttori di automobili che producono propri modelli. Tali società possono localizzare la produzione dei loro modelli nei propri impianti o presso società indipendenti come FSO. Ne consegue che, nel cercare di ottenere un accordo di licenza, FSO sarà in competizione con gli impianti di produzione esistenti del produttore di automobili in questione nonché con gli altri produttori indipendenti. FSO può ottenere regolarmente accordi di licenza e realizzare profitti dalla produzione di tali modelli solo se sarà un produttore affidabile ed efficiente che si caratterizza per i prezzi bassi.

    (71)

    La Commissione osserva che l’obiettivo del piano di ristrutturazione è di soddisfare quest’ultima condizione.

    (72)

    Sul piano organizzativo, la società ha attuato un piano di ristrutturazione di ampio respiro che riguardava sia FSO SA che le sue controllate. Tra i problemi individuati da FSO c’era un numero eccessivo di divisioni e di livelli di gestione e una struttura organizzativa inadeguata. FSO ha deciso di limitare il numero di divisioni e di fonderne alcune al fine di ridurre il numero di livelli di gestione e di posti direttivi. La società ha modificato anche l’organigramma concentrando alcune funzioni ed eliminando quelle inutili. In generale, dal momento che il livello e la struttura del personale non corrispondevano alle attività correnti e ai quantitativi prodotti, la società ha ridotto sostanzialmente la forza lavoro, come illustrato nella tabella 3. La società ha inoltre ristrutturato le proprie controllate che operano nel settore dei servizi, le controllate che si occupano della produzione di componenti e quelle responsabili delle vendite.

    (73)

    Dal punto di vista finanziario, la società era oberata di debiti che non era in grado di pagare per via delle perdite significative subite a partire dal 2000. Tuttavia, come illustrato nella tabella 3, l’impresa è riuscita a negoziare con i creditori la conversione dei loro crediti in azioni o l’estinzione della maggior parte dei debiti.

    (74)

    Dalla descrizione di cui sopra si evince che, conformemente a quanto previsto dagli orientamenti, la società ha già preso importanti misure interne sul piano operativo e finanziario per ripristinare la redditività. Tuttavia, il periodo di ristrutturazione terminerà soltanto quando FSO avrà effettuato tutti gli investimenti necessari per la produzione del nuovo modello e sarà tornata ad un livello di produzione che permetta di ottenere profitti ragionevoli. Pertanto, sulla base dei piani attualmente in corso, il periodo di ristrutturazione dovrebbe terminare nel corso di […].

    (75)

    Oltre alla ristrutturazione interna, grazie alla quale FSO diventa un produttore più efficiente, la società trae inoltre beneficio dal fatto di avere, dal 2005, un nuovo azionista, AvtoZAZ. Ciò fa sì che FSO abbia un accesso privilegiato alla rete di distribuzione UkrAvto per vendere i propri prodotti.

    (76)

    La Commissione osserva che il piano di ristrutturazione non è privo di rischi e di incognite. In primo luogo, FSO dovrà ricorrere regolarmente ad accordi di licenza per avere modelli da produrre. In secondo luogo, FSO dovrà dipendere dal successo commerciale di uno dei due modelli di automobili prodotte, che non è garantito. In terzo luogo, FSO dovrà ottenere un margine di profitto sufficiente dalla produzione dei modelli in questione. Dal momento che, come si evince dal basso livello di profitti ottenuti dai produttori di veicoli destinati al mercato di massa, la concorrenza nell’ambito del mercato automobilistico è molto accanita, per ottenere una redditività costante saranno necessari continui miglioramenti sul fronte dell’efficienza e del controllo dei costi. Tutti questi rischi sono previsti dal piano di ristrutturazione e, qualora essi dovessero verificarsi, non potranno essere considerati «circostanze imprevedibili» ai sensi del paragrafo 48 degli orientamenti.

    (77)

    Tuttavia, in considerazione del fatto che la ristrutturazione organizzativa e finanziaria è stata già realizzata e del sostegno del nuovo azionista, nonché dell’accordo […] firmato con GM DAT nel […] 2006 per la produzione del modello […], la Commissione ritiene che vi siano sufficienti probabilità che il piano di ristrutturazione permetta a FSO di ripristinare la redditività a lungo termine.

    4.6.   Prevenzione della distorsione della concorrenza

    (78)

    Come si è già menzionato, l’industria automobilistica dell’UE soffre di sovraccapacità produttiva e i produttori automobilistici annunciano periodicamente riduzioni di dipendenti. In tale contesto, l’uscita di una società dal mercato è una normale conseguenza dei meccanismi di mercato. L’aiuto in esame interferisce con tale meccanismo e fa sì che l’onere di provvedere a misure di adattamento passi ad altri produttori. La concorrenza deve far fronte ad un concorrente in più rispetto alla situazione che ci sarebbe stata se lo Stato non fosse intervenuto per salvare FSO dal fallimento. Per valutare la portata della distorsione della concorrenza determinata dall’aiuto occorre analizzare i mercati in cui opera FSO e i suoi concorrenti.

    (79)

    La Commissione ritiene che FSO operi su due mercati. In primo luogo, FSO compete al fine di ottenere licenze per produrre macchine per conto dei grandi produttori esistenti. In tale contesto, FSO concorre con gli impianti di produzione esistenti, sia appartenenti al principale produttore del settore sia indipendenti, che potrebbero ugualmente produrre tali automobili ed essere interessati ad assemblarle. La Commissione osserva che negli ultimi anni i grandi produttori di automobili operanti sul mercato dell’Unione costringono regolarmente alcuni stabilimenti situati in una determinata zona geografica, generalmente in Europa (19), a concorrere tra loro per produrre un terminato modello. Grazie all’aiuto, FSO non fallirà e concorrerà per poter produrre, a spese degli altri produttori del settore. Tale tipo di distorsione poteva già essersi verificato quando FSO ha concluso l’accordo di licenza con la società GM DAT per la produzione del modello […]. Il modello […] avrebbe potuto in teoria essere prodotto da qualsiasi stabilimento europeo. Dal momento che in futuro FSO concorrerà per altri accordi di licenza, la Commissione ha motivo di ritenere che, a parte tale particolare accordo, il tipo di distorsione della concorrenza di cui sopra possa verificarsi di nuovo in futuro, a spese degli altri stabilimenti ubicati nell’UE. In tale contesto, la Commissione osserva che attualmente sono diversi gli stabilimenti dell’UE che producono i modelli che FSO progetta di produrre. Tale distorsione può danneggiare gravemente lo stabilimento che avrebbe ottenuto la licenza di produzione se FSO fosse uscita dal mercato. La produzione di un modello di automobile spesso comporta il lavoro di centinaia (o addirittura migliaia) di persone per un certo numero di anni. Pertanto, la presenza di FSO sul mercato incide significativamente sul benessere dello Stato membro in cui è ubicato lo stabilimento che non ha ottenuto la licenza.

    (80)

    In secondo luogo, il modello di automobile prodotto da FSO competerà con altri modelli e toglierà loro una fetta di mercato. La vendita dei modelli concorrenti sarà ridotta rispetto ad una situazione in cui non ci fosse stata FSO. Tale tipo di distorsione avrà conseguenze negative sui produttori di automobili e sui loro stabilimenti che producono i modelli concorrenti. Se FSO fosse uscita precedentemente dal mercato, la produzione dei modelli che FSO realizzerà sarebbe stata affidata molto probabilmente ad un altro stabilimento. La Commissione ritiene, tuttavia, che il fatto che FSO abbia ottenuto l’accordo significhi che la produzione sia più economica. Pertanto, le automobili offerte sul mercato saranno più economiche rispetto alla situazione che vi sarebbe stata qualora FSO fosse uscita dal mercato (20). Inoltre, è generalmente riconosciuto che un aumento della capacità di produzione disponibile su un mercato determina il calo dei prezzi di un determinato prodotto. Pertanto, dei prezzi più bassi per le automobili danneggeranno i concorrenti. La Commissione osserva che, conformemente alle previsioni del piano di ristrutturazione, la produzione di FSO diventerà a lungo termine l’1-2 % di tutta la produzione automobilistica dell’UE. Tuttavia, come hanno osservato le autorità polacche, le automobili prodotte da FSO competeranno principalmente con i modelli di automobili di analoghe dimensioni e prezzo. Quindi, la quota di mercato in tale particolare segmento non può essere considerata «trascurabile» ai sensi del punto 36 degli orientamenti.

    (81)

    Sulla base dell’analisi che precede, la Commissione ritiene che l’aiuto che ha salvato FSO dal fallimento e le ha consentito di restare attiva su un mercato dominato da una sovraccapacità di produzione avrà ripercussioni negative per i concorrenti di FSO: stabilimenti di produzione che aspirano alla costruzione dello stesso modello, stabilimenti di produzione che producono modelli concorrenziali e produttori di automobili che producono modelli concorrenziali. Pertanto, la Commissione ritiene che siano necessarie misure per limitare la distorsione della concorrenza causata dall’aiuto. Nell’adottare una decisione sul livello di tali misure, la Commissione tiene conto delle seguenti attenuanti: il fatto che la società è ubicata in una regione assistita e che la quota di mercato è esigua.

    (82)

    Nel corso del procedimento, le autorità polacche hanno proposto una serie di misure compensatorie. In primo luogo, hanno affermato che FSO ha ridotto la rete di vendite mediante la diminuzione dei punti di vendita. La Commissione osserva, tuttavia, che dal momento che le vendite in Polonia sono enormemente diminuite e alcuni punti di vendita hanno crediti rimanenti nei confronti di FSO oppure hanno dichiarato fallimento, tale razionalizzazione era necessaria dal punto di vista della redditività e al fine di limitare i costi della vendita. Inoltre, alcuni di tali punti di vendita non erano controllati da FSO e a prendere la decisione di cessare la produzione di automobili di FSO e di vendere altre marche sono stati i proprietari dei punti di vendita. Pertanto, tale misura non è un tentativo supplementare di FSO e non limita la presenza della società sui mercati in un modo che vada al di là di quanto giustificato dall’obiettivo di ripristinare la redditività. Pertanto, tale misura non può essere considerata come una misura compensatoria.

    (83)

    Le autorità polacche hanno inoltre proposto che FSO limiti volontariamente il numero di paesi verso cui esportare i propri prodotti. La Commissione osserva, tuttavia, che FSO non produrrà propri modelli ma opererà sulla base di un accordo di licenza. Tale accordo limita il numero di paesi in cui possono essere venduti i prodotti. Pertanto, la limitazione di cui sopra rientra nel piano commerciale e non è una concessione di FSO che non ne ha il controllo. Inoltre, le previsioni di vendita per tali paesi non sono sostenute da informazioni sufficienti.

    (84)

    Le autorità polacche hanno proposto lo smantellamento di una parte delle attrezzature delle linee di produzione di FSO. Ma tali attrezzature devono essere in ogni caso sostituite per produrre il nuovo modello.

    (85)

    Infine, la Polonia, nell’affermare che la capacità produttiva di FSO è pari a [200 000-230 000] unità all’anno in una produzione con sistema a doppio turno, ha proposto la limitazione delle capacità produttive a [140 000-170 000] automobili all’anno fino al 2008. La Commissione osserva che tale livello di produzione corrisponde al livello previsto da FSO per il 2008 (cfr. la tabella 5) (21). Pertanto la misura non costituirebbe una limitazione per la società.

    (86)

    In sintesi, nessuna delle misure proposte dalle autorità polacche rappresenta una concessione da parte di FSO. Tali misure non limitano la presenza di FSO sul mercato in misura maggiore delle misure per ripristinare la redditività. Quindi, esse non possono compensare la distorsione della concorrenza determinata dall’aiuto. Pertanto, non è stata evitata la distorsione della concorrenza. Dal momento che ritiene che siano necessarie misure per limitare la distorsione della concorrenza, la Commissione ha deciso di subordinare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune al rispetto delle seguenti condizioni:

    1)

    la produzione annua di autovetture, compresi tutti i tipi di elementi da montare, sarà limitata a 150 000 unità fino alla fine del febbraio 2011 (22), […];

    2)

    la vendita annua di automobili sul territorio dell’UE (23) sarà limitata a 107 000 unità fino alla fine del febbraio 2011 (24);

    3)

    le due condizioni di cui sopra si applicano a FSO e a tutte le sue controllate, presenti e future, nonché a tutte le società controllate dagli azionisti di FSO nella misura in cui esse utilizzino attivi di produzione (impianti, linee di produzione) attualmente appartenenti a FSO o alle sue controllate.

    (87)

    La Commissione ritiene tale condizione adeguata al fine di limitare la distorsione della concorrenza determinata dall’aiuto. Sulla base delle previsioni di produzione presentate dalle autorità polacche, si può affermare che tale condizione costituirà una limitazione per la società soltanto per due o, al massimo, tre anni e due mesi (25). Quindi, durante tale periodo, questa condizione costringerà la società a ridurre la produzione e la vendita di automobili. Tali limitazioni fanno inoltre sì che la società non possa stipulare nuovi accordi di licenza che prevedano la produzione in questo periodo.

    (88)

    Nello stabilire una limitazione della produzione (durata e livello), in virtù della quale l’effetto di limitazione è ridotto al massimo a tre anni e due mesi, la Commissione ha tenuto conto dello statuto della regione in cui è ubicata la società e della sua quota esigua di mercato.

    4.7.   Limitazione dell’aiuto al minimo indispensabile

    (89)

    Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha espresso dubbi sull’effettiva necessità dell’aiuto. In particolare, la Commissione aveva osservato che la concessione di talune misure era stata subordinata al fatto di trovare un investitore. In tal modo sembrava che l’obiettivo dell’aiuto fosse di trovare un investitore e non solo di salvare l’impresa dal fallimento. Il procedimento di indagine ha sciolto tali dubbi. La Commissione ha constatato che, senza il sostegno di un investitore e di un concessionario di licenze, la società non avrebbe potuto sopravvivere. FSO non possedeva propri modelli da produrre né aveva la possibilità di elaborare un modello completamente nuovo. Inoltre, la mancanza di interesse manifestata dai 20 principali produttori di automobili nei confronti dei tentativi di approccio fatti da FSO nel febbraio 2004, dimostra che l’impresa si trovava in una situazione molto difficile e che, persino dopo aver ottenuto l’aiuto, non costituiva un’impresa palesemente redditizia e lucrosa. Pertanto, la Commissione conclude che il fatto che una parte dell’aiuto fosse stata subordinata alla condizione di trovare un investitore non significa che l’aiuto superava il minimo indispensabile per il ripristino della redditività di FSO.

    (90)

    Per valutare se l’aiuto si limitasse al minimo indispensabile la Commissione ha esaminato quali parti hanno sostenuto e sosterranno i costi della ristrutturazione. Tali costi consistono principalmente nei costi per la ristrutturazione dei debiti della società. Per un importo minore, la società aveva anche bisogno di una garanzia per ottenere un credito all’investimento per finanziare l’ammodernamento della linea di produzione del nuovo modello.

    (91)

    Come si è già detto (cfr. la tabella 3), nel settembre 2003 FSO aveva concluso un accordo con i suoi principali creditori. in base al quale la società DMC convertiva in capitale i crediti nei confronti di FSO per un importo pari a [2-3] milioni (26) (aggiungere nota a mano) di PLN […]. Il tesoro di Stato ha effettuato la stessa operazione per un importo di [400-800] milioni di PLN […]. Come già affermato al punto 55, la Commissione ritiene che tale conversione non costituisca un aiuto. Nell’accordo del settembre 2003, delle banche private si erano impegnate a estinguere i debiti di FSO per un importo pari a [0,7-1,2] miliardi di PLN […] e l’impegno era già stato attuato per oltre la metà di tale importo. Anche crediti minori nei confronti di FSO erano già stati ristrutturati, per cui erano stati cancellati altri [120-230] milioni di PLN […]. La conversione dei debiti e la cancellazione riducono direttamente l’importo dell’aiuto necessario per salvare la società. Se i creditori non avessero accettato la conversione o la cancellazione dei crediti, essi avrebbero dovuto essere rimborsati immediatamente e si sarebbe reso necessario un aiuto supplementare per pagarli e quindi evitare il fallimento di FSO. In totale, senza contare la conversione dei debiti da parte del Tesoro di Stato, il contributo dei creditori privati nei confronti di FSO è pari a [2,8-4,4] miliardi di PLN […].

    (92)

    Oltre al contributo sopra descritto, la Polonia ha dichiarato che negli ultimi anni la società AvtoZAZ ha prefinanziato le ordinazioni fatte a FSO che hanno rappresentato quasi l’intera produzione dell’impresa polacca. Tale finanziamento preliminare ha permesso a FSO che allora non aveva liquidità, di finanziare la produzione (per esempio, mediante l’acquisto di materiali) delle automobili ordinate. Accordi di finanziamento preliminare hanno permesso alla società di operare negli ultimi anni. Tale tipo di finanziamento preventivo non è comune nell’industria automobilistica, soprattutto per un’impresa in difficoltà. Si può concludere che AvtoZAZ, con il suo eccezionale finanziamento preventivo di FSO, ha contribuito al finanziamento della società nel periodo della sua ristrutturazione. Tale contributo privato indica che il mercato credeva nella redditività dell’impresa. Conformemente alle informazioni fornite dalle autorità polacche, l’importo dei pagamenti anticipati da parte di AvtoZAZ ha raggiunto in taluni momenti i [10-50] milioni di dollari USA […].

    (93)

    Come si è già detto, al tasso di cambio del 20 ottobre 2006 il valore massimo degli aiuti, che dovevano essere concessi dopo l’adesione, era pari a 82 milioni di EUR, cioè a 318 milioni di PLN. Nel valutare la limitazione dell’aiuto al minimo necessario, la Commissione deve anche tener conto dell’aiuto concesso prima dell’adesione della Polonia nell’ambito della stessa ristrutturazione. Come già indicato, la Commissione ritiene che l’aiuto massimo concesso nei trimestri prima dell’adesione della Polonia all’UE sia pari a 201 milioni di PLN (51 milioni di EUR). L’aiuto massimo totale alla ristrutturazione è pari pertanto a 519 milioni di PLN (133 milioni di EUR). Sulla base delle considerazioni che precedono, si può concludere che il contributo del settore privato copre oltre l’85 % dei costi della ristrutturazione e l’aiuto meno del 15 %. Anche se la conversione (che non costituisce un aiuto) dei debiti da parte dello Stato fosse considerata un costo della ristrutturazione, il contributo del settore privato supera in ogni caso i tre quarti dei costi della ristrutturazione. La Commissione ritiene significativo il contributo dei creditori privati.

    (94)

    La Commissione ritiene, pertanto, che l’aiuto sia limitato al minimo indispensabile.

    4.8.   Il principio «una tantum»

    (95)

    Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità polacche, la Commissione conclude che la società non ha ricevuto aiuti alla ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Nella ristrutturazione in corso, le prime misure sono state concesse nell’ultimo trimestre del 2003. La condizione di cui sopra è quindi soddisfatta.

    5.   CONCLUSIONI

    (96)

    La Commissione ritiene che l’aiuto notificato sia compatibile con il mercato comune, purché vengano soddisfatte alcune condizioni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le misure di aiuto a favore della Fabryka Samochodow Osobowych, illustrate nella tabella 4, che la Polonia ha già eseguito del tutto o in parte e le misure di aiuto che la Polonia non ha ancora eseguito sono compatibili con il mercato comune, fatti salvi gli obblighi e le condizioni di cui all’articolo 2.

    Articolo 2

    1.   Il piano di ristrutturazione di FSO, e la ristrutturazione dei debiti di FSO in esso compresa, deve essere realizzato integralmente.

    2.   La produzione annua di automobili, compresi tutti i tipi di elementi da montare, deve essere limitata a 150 000 unità fino alla fine del febbraio 2011. Tale limitazione si applica a ciascun anno di calendario. La produzione deve essere limitata a 25 000 unità nei primi due mesi del 2011.

    3.   La vendita annua sul territorio dell’UE di tali automobili nell’UE (compresi i nuovi Stati membri a partire dal momento della loro adesione all’UE) deve essere limitata a 107 000 unità fino alla fine del febbraio 2011. La vendita nell’UE deve essere limitata a 17 833 unità nei primi due mesi del 2011.

    4.   Le due condizioni di cui sopra si applicano a FSO e a tutte le sue controllate, presenti e future, nonché a tutte le società controllate dall’azionista di FSO nella misura in cui esse utilizzino attivi di produzione (impianti, linee di produzione) attualmente appartenenti a FSO o alle sue controllate.

    5.   Per permettere alla Commissione di verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui sopra, la Polonia presenta alla Commissione una relazione semestrale sui progressi della ristrutturazione di FSO. Per quanto riguarda le limitazioni di produzione e di vendita, la Polonia presenta alla Commissione una relazione annuale, da inviare al più tardi alla fine di gennaio, con i dati relativi alla produzione e alle vendite nell’anno precedente. Entro la fine del marzo 2011 deve essere presentata la relazione finale sulla produzione e la vendita nei primi due mesi del 2011.

    Articolo 3

    Entro il termine di due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Polonia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 100 del 26.4.2005, pag. 2.

    (2)  Cfr. nota 1.

    (3)  Informazioni riservate.

    (4)  A puro titolo informativo, tutti gli importi forniti dalle autorità polacche in zloty (PLN) sono stati convertiti in euro (EUR) utilizzando il tasso di cambio del 20 ottobre 2006, vale a dire 1 EUR = 3,89 PLN.

    (5)  Fonte:«Presentazione dell’impresa, Fabryka Samochodów Osobowych SA, Varsavia 2006», documento presentato dalle autorità polacche il giorno 31 agosto 2006.

    (6)  Secondo un comunicato stampa del 10 gennaio 2006, pubblicato sul sito Internet di ZAZ (www.ukravto.ua), nel 2005 la società ha prodotto 148 163 automobili: 10 190 automobili del modello «Travria», 6 224«Travria Pick-Up», 20 864«Slavuta», 21 379«Sens», 9 107«Lanos T-150», 697 «Opel Astra-H», 1 915«Opel CKD», 6 179«VAZ-21093», 14 459«VAZ-21099» e 57 149 altre automobili.

    (7)  L’accordo è stato formalmente concluso dal Tesoro di Stato della Polonia e dalla società Zakrytoje Akcjonernoje Obszczestwo z Inostrannoj Inwesticjej «Zaporożskij Awtomobilestroitelnyj Zawod», con sede a Zaporoże in Ucraina.

    (8)  I dati utilizzati nel paragrafo che segue sono ricavati dalle informazioni fornite dalle autorità polacche.

    (9)  Fonte: risposta delle autorità polacche del 30 agosto 2006.

    (10)  Risposta delle autorità polacche del 13 giugno 2005.

    (11)  Tutti gli importi presentati dalle autorità polacche in dollari americani (USD) sono convertiti in euro al tasso di cambio del 20 ottobre 2006, pari a 1 EUR = 1,26 USD.

    (12)  Nella lettera del 3 gennaio 2006 le autorità polacche hanno informato la Commissione di una modifica che riduce la garanzia prevista. Le misure di aiuto cui si riferisce la decisione di avviare un procedimento di indagine formale si basano sulla notificazione del 30 aprile 2004 che conteneva un piano per la concessione di una garanzia di 162,5 milioni di USD.

    (13)  Le misure 22 e 23 non erano menzionate nelle informazioni comunicate il 3 gennaio 2006. Esse sono state tuttavia incluse nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE del 19 gennaio 2006. La Commissione, non avendo ricevuto informazioni sul loro ritiro, ha deciso di esaminarle.

    (14)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

    (15)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

    (16)  Tale previsione riguardava il modello […] oggetto dell’accordo […] concluso il […].

    (17)  Ciò è confermato dalla sentenza del Tribunale di primo grado del 6 aprile 2006 nella causa T-17/03 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH/Commissione, punti 44 e 45, Raccolta 2006, pag. II-1139:

    «44.

    Il punto 3.2.2 degli orientamenti, che precisa tale principio, impone in particolare che il piano di ristrutturazione rispetti tre condizioni sostanziali. È imperativo, in primo luogo, che esso consenta di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria dell’impresa beneficiaria entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche [punto 3.2.2, sub i)], in secondo luogo, che prevenga le indebite distorsioni della concorrenza [punto 3.2.2, sub ii)] e, in terzo luogo, che sia proporzionato ai costi ed ai benefici della ristrutturazione [punto 3.2.2, sub iii)].

    45.

    Poiché le dette condizioni sono cumulative, è sufficiente che una sola non sia soddisfatta perché un progetto di aiuto alla ristrutturazione sia dichiarato incompatibile dalla Commissione (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, Raccolta 2005, pag. II-2123, punto 128; v. altresì, nello stesso senso, sentenza Francia/Commissione, cit., punti 49 e 50).»

    (18)  In una lettera del 6 aprile 2006 le autorità polacche hanno affermato che «di norma, la concessione di una licenza è indissolubilmente legata a una stretta cooperazione tra il concessionario della licenza e l’acquirente della licenza. Ciò riguarda sia la fornitura di know-how, le tecnologie produttive, il supporto tecnico, lo sviluppo di processi legati alla ricerca e allo sviluppo, il controllo di qualità che le attività comuni nel settore della localizzazione della produzione di pezzi di ricambio e da assemblare. Se l’acquirente della licenza ottiene buoni risultati nel realizzare le condizioni stabilite nell’accordo di licenza, possono essere portati avanti progetti comuni nel futuro […]». Da ciò si evince che, a lungo termine, FSO intende impegnarsi maggiormente nell’elaborazione di nuovi prodotti. Tuttavia, ciò riguarda delle prospettive molto a lungo termine e presuppone che vengano soddisfatte una serie di condizioni che, al momento attuale, restano ipotetiche. Infine, la Commissione fonda la sua analisi sulla base del fatto che FSO diventi un produttore indipendente.

    (19)  Produrre sul territorio dell’UE per rifornire il mercato dell’UE elimina o riduce i costi di trasporto. Pertanto, i grandi produttori di automobili ritengono che gli stabilimenti di produzione sul territorio dell’UE siano più sostituibili degli stabilimenti che si trovano sia sul territorio dell’UE che fuori e ciò provoca una concorrenza più accanita tra gli stabilimenti dell’UE.

    (20)  Infatti, è probabile che la concorrenza accanita spinga il grande produttore che produce le proprie automobili nello stabilimento di FSO a far sì che i costi più bassi si traducano in prezzi di vendita più bassi.

    (21)  Sulla base delle previsioni modificate presentate il 3 ottobre 2006 si può affermare che tale misura sarebbe una limitazione solo nel 2008.

    (22)  La produzione deve essere limitata a 25 000 unità nei primi due mesi del 2011.

    (23)  Anche nei nuovi Stati membri dopo l’adesione all’UE.

    (24)  Le vendite nell’UE devono essere limitate a 17 833 unità nei primi due mesi del 2011.

    (25)  Se si utilizzano le previsioni di produzione di cui alla tabella 5, l’effetto di limitazione riguarda due anni e due mesi. Se invece si utilizzano le previsioni di cui alla lettera del 3 ottobre 2006, tale effetto riguarda tre anni e due mesi.

    (26)  Refuso: leggi «miliardi».


    19.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/47


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 luglio 2007

    recante modifica della decisione 2006/784/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia

    [notificata con il numero C(2007) 3419]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (2007/510/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2006/784/CE della Commissione (2) prevede l’autorizzazione di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia.

    (2)

    Il governo francese ha chiesto alla Commissione di autorizzare due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino ed ha fornito i risultati delle prove di dissezione da esso effettuate presentando la seconda parte del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione del 24 ottobre 1985 che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3).

    (3)

    Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione.

    (4)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 1, primo comma, della decisione 2006/784/CE, sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

    «d)

    l’apparecchio denominato “Autofom” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato,

    e)

    l’apparecchio denominato “UltraFom 300” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell’allegato.»

    Articolo 2

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

    (2)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 27.

    (3)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 6).


    ALLEGATO

    All’allegato della decisione 2006/784/CE sono aggiunte le seguenti parti 4 e 5:

    «PARTE 4

    AUTOFOM

    1.

    La classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato “Autofom”.

    2.

    L’apparecchio è munito di sedici trasduttori ad ultrasuoni che funzionano a 2 MHz (SFK Technology, K2KG). La distanza operativa tra i trasduttori è di 25 millimetri.

    I dati ultrasonici comprendono le misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo.

    I valori misurati sono convertiti da un dispositivo centrale in stima della percentuale di carne magra.

    3.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 23 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula:

    Ŷ

    =

    69,4808 – 0,09178*X0 – 0,08778*X7 – 0,02047*X9 – 0,06525*X19 – 0,03135*X21 – 0,01352*X26 – 0,01257*X29 + 0,00660*X31 + 0,00726*X36 – 0,11207*X48 – 0,31733*X60 – 0,12530*X64 – 0,03016*X83 – 0,28903*X88 – 0,15229*X91 – 0,03713*X92 + 0,09666*X100 – 0,08611*X101 + 0,01797*X113 + 0,03736*X115 + 0,03356*X116 + 0,01313*X121 + 0,01547*X123

    in cui:

    Ŷ

    =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa,

    X0, X7 … X123 sono le variabili misurate da Autofom.

    4.

    La descrizione dei punti di misurazione e quella del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo presentato dalla Francia alla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.

    PARTE 5

    ULTRAFOM 300

    1.

    La classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato “UltraFom 300”.

    2.

    L’apparecchio è dotato di una sonda ad ultrasuoni di 3,5 MHz (SFK Technology 3,5 64LA), di una lunghezza di 5 cm, con 64 trasduttori ad ultrasuoni. Il segnale ad ultrasuoni è digitalizzato, registrato ed analizzato da un microprocessore.

    I valori misurati sono convertiti dallo stesso UltraFom in stima della percentuale di carne magra.

    3.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

    Ŷ = 66,49 – 0,891 G + 0,104 M

    in cui:

    Ŷ

    =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa,

    G

    =

    spessore (in mm) del lardo (compresa la cotenna), misurato a 7 cm dalla linea mediana della carcassa tra la penultima e la terzultima costola, secondo una traiettoria perpendicolare alla cotenna.

    M

    =

    spessore (in mm) del muscolo, misurato a 7 cm dalla linea mediana della carcassa tra la penultima e la terzultima costola, secondo una traiettoria perpendicolare alla cotenna.

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.»


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