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Document 32015R1501

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 235, 9.9.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1501/oj

9.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1501 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2015

relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 prevede l'istituzione di un quadro di interoperabilità ai fini dell'interoperabilità dei regimi nazionali di identificazione elettronica notificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento.

(2)

I nodi rivestono un ruolo centrale nell'interconnessione dei regimi di identificazione elettronica degli Stati membri. Il loro contributo è spiegato nella documentazione relativa al meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che comprende una descrizione delle funzioni e dei componenti del «nodo eIDAS».

(3)

Qualora uno Stato membro o la Commissione fornisca un software per consentire l'autenticazione su un nodo gestito in un altro Stato membro, la parte che fornisce e aggiorna il software utilizzato per il meccanismo di autenticazione può concordare con la parte che ospita il software come gestire il funzionamento di tale meccanismo. È opportuno che tale accordo non imponga alla parte ospitante requisiti tecnici o costi sproporzionati (ivi inclusi i costi associati all'assistenza, alle responsabilità e all'hosting e altri costi).

(4)

Nella misura in cui l'attuazione del quadro di interoperabilità lo giustifichi, la Commissione può, in cooperazione con gli Stati membri e tenendo conto in particolare dei pareri della rete di cooperazione di cui all'articolo 14, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione (3), elaborare ulteriori specifiche tecniche che forniscano dettagli sui requisiti tecnici definiti nel presente regolamento. Tali specifiche dovrebbero essere elaborate nel quadro delle infrastrutture di servizi digitali di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 che fornisce gli strumenti per l'attuazione concreta di un elemento fondamentale dell'identificazione elettronica.

(5)

I requisiti tecnici definiti nel presente regolamento dovrebbero essere applicabili malgrado le eventuali modifiche apportate alle specifiche tecniche che potrebbero essere elaborate a norma dell'articolo 12.

(6)

Per stabilire l'organizzazione del quadro di interoperabilità di cui al presente regolamento sono stati tenuti nella massima considerazione sia il progetto pilota su vasta scala STORK, comprese le specifiche da esso elaborate, sia i principi e i concetti del quadro europeo di interoperabilità per i servizi pubblici europei.

(7)

Sono stati tenuti nella massima considerazione i risultati della cooperazione tra gli Stati membri.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e operativi del quadro di interoperabilità al fine di garantire l'interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica che gli Stati membri notificano alla Commissione.

Detti requisiti comprendono in particolare:

a)

i requisiti tecnici minimi relativi ai livelli di garanzia e alla mappatura dei livelli di garanzia nazionali dei mezzi di identificazione elettronica forniti nell'ambito dei regimi di identificazione elettronica notificati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014, secondo quanto stabilito agli articoli 3 e 4;

b)

i requisiti tecnici minimi per l'interoperabilità, secondo quanto stabilito agli articoli 5 e 8;

c)

l'insieme minimo di dati di identificazione personale che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, come stabilito all'articolo 11 e nell'allegato;

d)

le norme di sicurezza operativa comuni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 10;

e)

le disposizioni per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 13.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«nodo», il punto di connessione facente parte di un'architettura di interoperabilità dell'identificazione elettronica, che interviene nell'autenticazione transfrontaliera delle persone ed è in grado di riconoscere ed elaborare le trasmissioni o di inoltrarle ad altri nodi attraverso l'abilitazione dell'interfacciamento dell'infrastruttura di identificazione elettronica nazionale di uno Stato membro con le infrastrutture di identificazione elettronica nazionale di altri Stati membri;

2)

«operatore di nodo», l'entità responsabile di assicurare che il nodo svolga le sue funzioni di punto di connessione in modo corretto e affidabile.

Articolo 3

Requisiti tecnici minimi relativi ai livelli di garanzia

I requisiti tecnici minimi relativi ai livelli di garanzia corrispondono a quelli definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione (4).

Articolo 4

Mappatura dei livelli di garanzia nazionali

La mappatura dei livelli di garanzia nazionali dei regimi di identificazione elettronica notificati è conforme ai requisiti stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502. I risultati della mappatura sono comunicati alla Commissione utilizzando il modello di notifica stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 (5) della Commissione.

Articolo 5

Nodi

1.   Un nodo in uno Stato membro è in grado di connettersi ai nodi di altri Stati membri.

2.   I nodi sono in grado di distinguere attraverso mezzi tecnici tra gli organismi del settore pubblico e le altre parti che fanno affidamento sulla certificazione.

3.   L'attuazione da parte di uno Stato membro dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento non impone agli altri Stati membri requisiti tecnici o costi sproporzionati per poter interoperare con l'attuazione adottata dal primo Stato membro.

Articolo 6

Protezione dei dati personali e riservatezza dei dati

1.   La tutela della vita privata, la riservatezza dei dati scambiati e il mantenimento dell'integrità dei dati tra i nodi sono assicurati grazie al ricorso alle migliori soluzioni tecniche e prassi di protezione disponibili.

2.   I nodi non conservano i dati personali tranne per i fini di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 7

Integrità e autenticità dei dati per la comunicazione

La comunicazione tra i nodi garantisce l'integrità e l'autenticità dei dati al fine di assicurare che tutte le richieste e le risposte siano autentiche e che non siano manomesse. A tal fine, i nodi utilizzano soluzioni già impiegate con successo nel quadro di un uso operativo transfrontaliero.

Articolo 8

Formato dei messaggi per la comunicazione

I nodi utilizzano per la sintassi formati di messaggio comuni basati su norme già applicate più volte tra gli Stati membri e di cui è comprovato il funzionamento in ambiente operativo. La sintassi consente:

a)

il trattamento corretto dell'insieme minimo di dati di identificazione personale che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica;

b)

il trattamento corretto del livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica;

c)

la distinzione tra organismi del settore pubblico e altre parti facenti affidamento sulla certificazione;

d)

la flessibilità per rispondere all'esigenza di attributi supplementari in relazione all'identificazione.

Articolo 9

Gestione delle informazioni relative alla sicurezza e dei metadati

1.   L'operatore di nodo comunica i metadati della gestione del nodo secondo modalità standardizzate idonee al trattamento meccanizzato e in modo sicuro e affidabile.

2.   Almeno i parametri relativi alla sicurezza sono recuperati automaticamente.

3.   L'operatore di nodo conserva i dati che, in caso di incidente, permettano di ricostruire la sequenza dello scambio di messaggi al fine di stabilire il luogo e la natura dell'incidente. I dati sono conservati per il periodo di tempo prescritto dalle disposizioni nazionali e comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

identificazione del nodo;

b)

identificazione del messaggio;

c)

data e ora del messaggio.

Articolo 10

Norme in materia di garanzia di sicurezza delle informazioni

1.   Gli operatori dei nodi che forniscono l'autenticazione provano che, per quanto riguarda i nodi partecipanti al quadro di interoperabilità, il nodo soddisfa i requisiti della norma ISO/CEI 27001 attraverso la certificazione o metodi di valutazione equivalenti ovvero attraverso il rispetto delle norme nazionali.

2.   Gli operatori di nodo distribuiscono aggiornamenti critici della sicurezza senza indebiti ritardi.

Articolo 11

Dati di identificazione personale

1.   Un insieme minimo di dati di identificazione personale che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica soddisfa i requisiti elencati nell'allegato ove utilizzato in un contesto transfrontaliero.

2.   Un insieme minimo di dati per una persona fisica che rappresenta una persona giuridica contiene la combinazione di attributi elencata nell'allegato per le persone fisiche e le persone giuridiche ove utilizzato in un contesto transfrontaliero.

3.   I dati sono trasmessi sulla base dei caratteri originari e, se del caso, sono anche trascritti in caratteri latini.

Articolo 12

Specifiche tecniche

1.   Ove ciò sia giustificato dal processo di attuazione del quadro di interoperabilità, la rete di cooperazione istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/296 può adottare pareri a norma dell'articolo 14, lettera d), di detta decisione sulla necessità di elaborare specifiche tecniche. Tali specifiche forniscono ulteriori dettagli sui requisiti tecnici di cui al presente regolamento.

2.   Conformemente al parere di cui al paragrafo 1, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora le specifiche tecniche nel quadro delle infrastrutture di servizi digitali del regolamento (UE) n. 1316/2013.

3.   La rete di cooperazione adotta un parere a norma dell'articolo 14, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2015/296 in cui valuta se e in quale misura le specifiche tecniche elaborate conformemente al paragrafo 2 corrispondono alla necessità individuata nel parere di cui al paragrafo 1 o sono conformi ai requisiti definiti nel presente regolamento. Essa può raccomandare che gli Stati membri tengano conto delle specifiche tecniche nell'attuazione del quadro di interoperabilità.

4.   La Commissione fornisce un'attuazione di riferimento come esempio di interpretazione delle specifiche tecniche. Gli Stati membri possono applicare tale attuazione di riferimento o utilizzarla come modello durante la prova di altre attuazioni delle specifiche tecniche.

Articolo 13

Risoluzione di controversie

1.   Ove possibile, qualsiasi controversia riguardante il quadro di interoperabilità è risolta dagli Stati membri interessati mediante negoziazione.

2.   Se non si giunge ad alcuna soluzione in conformità con il paragrafo 1, la rete di cooperazione istituita a norma dell'articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2015/296 è competente per la controversia in conformità con il suo regolamento interno.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

(2)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 14).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Requisiti relativi all'insieme minimo di dati di identificazione personale che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, di cui all'articolo 11

1.   Insieme minimo di dati per una persona fisica

L'insieme minimo di dati per una persona fisica contiene tutti i seguenti attributi obbligatori:

a)

cognome/i attuale/i;

b)

nome/i attuale/i;

c)

data di nascita;

d)

identificativo univoco creato dallo Stato membro d'invio conformemente alle specifiche tecniche ai fini dell'identificazione transfrontaliera, mantenuto quanto più a lungo possibile.

L'insieme minimo di dati per una persona fisica può contenere uno o più dei seguenti attributi aggiuntivi:

a)

nome/i e cognome/i alla nascita;

b)

luogo di nascita;

c)

indirizzo attuale;

d)

sesso.

2.   Insieme minimo di dati per una persona giuridica

L'insieme minimo di dati per una persona giuridica contiene tutti i seguenti attributi obbligatori:

a)

ragione sociale attuale;

b)

identificativo univoco creato dallo Stato membro d'invio conformemente alle specifiche tecniche ai fini dell'identificazione transfrontaliera, mantenuto quanto più a lungo possibile.

L'insieme minimo di dati per una persona giuridica può contenere uno o più dei seguenti attributi aggiuntivi:

a)

indirizzo attuale;

b)

numero di partita IVA;

c)

numero di registrazione fiscale;

d)

l'identificativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

e)

l'identificativo della persona giuridica (LEI) di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (2);

f)

il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI) di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione (3);

g)

il numero di accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (4).


(1)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10).

(4)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).


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