Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_083_R_0039_01

    Decisione 2008/266/PESC del Consiglio, del 28 gennaio 2008 , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad
    Accordo tra l’Unione Europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad

    GU L 83 del 26.3.2008, p. 39–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 83/39


    DECISIONE 2008/266/PESC DEL CONSIGLIO

    del 28 gennaio 2008

    relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

    vista la raccomandazione della presidenza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 settembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1778 (2007), che approva la creazione di una missione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana e nel Ciad (MINURCAT) e che autorizza l’Unione europea a spiegare in detti paesi, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, un’operazione destinata a sostenere la missione delle Nazioni Unite. La suddetta risoluzione ha inoltre invitato i governi della Repubblica del Ciad e della Repubblica centrafricana e l’Unione europea a concludere appena possibile accordi sullo status delle forze dell’Unione europea.

    (2)

    Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/677/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (1) (EUFOR Tchad/RCA).

    (3)

    A seguito dell’autorizzazione concessa dal Consiglio il 18 settembre 2007, a norma dell’articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad.

    (4)

    È opportuno approvare tale accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. RUPEL


    (1)  GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.


    TRADUZIONE

    ACCORDO

    tra l’Unione Europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad

    L’UNIONE EUROPEA,

    in seguito denominata l’«UE»,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DEL CIAD,

    in seguito denominata «Stato ospitante»,

    dall’altra,

    in seguito denominate «le parti»,

    TENUTO CONTO:

    della risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007,

    dell’azione comune 2007/677/PESC del 15 ottobre 2007 del Consiglio relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana (1) (EUFOR Tchad/RCA),

    che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Ambito d’applicazione e definizioni

    1.   Il presente accordo si applica alle forze dirette dall’Unione europea e al relativo personale.

    2.   Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.

    3.   Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «forze dirette dall’Unione europea (EUFOR)»: i comandi militari dell’UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all’operazione, le loro attrezzature e i loro mezzi di trasporto;

    b)

    «operazione»: la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione militare a seguito del mandato derivante dalla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007;

    c)

    «comandante della forza dell’UE»: il comandante nel teatro delle operazioni;

    d)

    «comandi militari dell’UE»: i comandi militari e i loro elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l’autorità di comandanti militari dell’UE che esercitano il comando e il controllo militari dell’operazione;

    e)

    «contingenti nazionali»: le unità e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell’Unione europea e agli altri Stati che partecipano all’operazione;

    f)

    «personale EUFOR»: il personale civile e militare assegnato alle EUFOR, nonché il personale schierato per la preparazione dell’operazione e il personale in missione per uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE nel quadro dell’operazione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l’eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;

    g)

    «personale assunto in loco»: il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;

    h)

    «installazioni»: tutti i locali, gli alloggi e i terreni richiesti per le EUFOR e per il relativo personale;

    i)

    «Stato d’origine»: lo Stato che mette a disposizione delle EUFOR un contingente nazionale.

    Articolo 2

    Disposizioni generali

    1.   Le EUFOR e il relativo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell’operazione.

    2.   Le EUFOR informano periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale EUFOR presenti nel territorio dello Stato ospitante.

    Articolo 3

    Identificazione

    1.   Il personale EUFOR deve recare con sé in permanenza il passaporto o la carta d’identità militare.

    2.   I veicoli, gli aeromobili, i mezzi navali e gli altri mezzi di trasporto delle EUFOR recano contrassegni d’identificazione e/o targhe distintivi EUFOR che sono comunicati alle competenti autorità dello Stato ospitante.

    3.   Le EUFOR hanno il diritto di esporre la bandiera dell’Unione europea e contrassegni, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali sulle loro installazioni, veicoli e altri mezzi di trasporto. Le uniformi del personale EUFOR recano un emblema distintivo EUFOR. Su decisione del comandante della forza dell’UE, sulle installazioni, sui veicoli e altri mezzi di trasporto e sulle uniformi delle EUFOR possono essere esposte bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali costitutivi dell’operazione.

    Articolo 4

    Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

    1.   Per l’ingresso del personale EUFOR nel territorio dello Stato ospitante è necessaria l’esibizione dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, oppure, per il primo ingresso, di un ordine di missione individuale o collettivo rilasciato dalle EUFOR. Per l’ingresso o l’uscita dal territorio dello Stato ospitante il personale EUFOR è esonerato dalle norme in materia di passaporto e di visti e dalle ispezioni dei servizi per l’immigrazione e dai controlli doganali.

    2.   Il personale EUFOR è esonerato dall’applicazione delle regolamentazioni dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

    3.   L’elenco delle risorse e dei mezzi di trasporto delle EUFOR in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto dell’operazione è comunicato allo Stato ospitante a titolo informativo. Tuttavia le EUFOR sono esonerate dall’esibizione di qualsiasi altro documento doganale nonché da ogni ispezione.

    4.   Il personale EUFOR è autorizzato alla guida di veicoli a motore e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità.

    5.   Ai fini dell’operazione, lo Stato ospitante concede alle EUFOR e al personale EUFOR la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, compreso lo spazio aereo, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato ospitante secondo le modalità previste all’articolo 18 del presente accordo.

    6.   Ai fini dell’operazione e d’intesa con le competenti autorità del Ciad, le EUFOR possono svolgere, nel territorio dello Stato ospitante, compreso lo spazio aereo, esercitazioni, comprese esercitazioni con armi.

    7.   Ai fini dell’operazione, le EUFOR possono utilizzare strade, ponti, traghetti e aeroporti senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. Le EUFOR non sono esonerate dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate dello Stato ospitante.

    Articolo 5

    Privilegi e immunità delle EUFOR concessi dallo Stato ospitante

    1.   Le installazioni delle EUFOR sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del comandante della forza dell’UE.

    2.   Le installazioni delle EUFOR, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

    3.   Le EUFOR, i loro beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale di ogni genere.

    4.   Gli archivi e i documenti delle EUFOR sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

    5.   La corrispondenza ufficiale delle EUFOR è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all’operazione e alle sue funzioni.

    6.   Per quanto riguarda le merci acquistate o importate, i servizi forniti e le installazioni utilizzate dalle EUFOR ai fini dell’operazione, le EUFOR, nonché i loro fornitori di mezzi o servizi, a condizione che questi non siano cittadini dello Stato ospitante, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga. Le EUFOR non sono esonerate dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

    7.   Per gli articoli, i veicoli militari, il materiale militare e i prodotti destinati esclusivamente all’operazione lo Stato ospitante consente l’ingresso e concede l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento e il trasporto e dagli oneri percepiti in remunerazione di altri servizi resi.

    Articolo 6

    Privilegi e immunità del personale EUFOR concessi dallo Stato ospitante

    1.   Il personale EUFOR non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

    2.   I documenti, la corrispondenza e i beni del personale EUFOR godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.

    3.   Il personale EUFOR gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante.

    Lo Stato d’origine o l’istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale EUFOR. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

    4.   I membri del personale EUFOR godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il comandante della forza dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale EUFOR dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il comandante della forza dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro del personale EUFOR nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.

    Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell’articolo 15. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione da parte del comandante della forza dell’UE e dell’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla.

    Il membro del personale EUFOR che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

    5.   Il personale EUFOR non è tenuto all’obbligo di rendere testimonianza.

    6.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale EUFOR, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale EUFOR, certificati dal comandante della forza dell’UE come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale EUFOR non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

    7.   L’immunità di un membro del personale EUFOR dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d’origine.

    8.   Il personale EUFOR, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto delle EUFOR, è esentato dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.

    9.   Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dalle EUFOR o dagli Stati d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale EUFOR sono esonerati da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.

    10.   Gli oggetti e gli effetti personali in uso appartenenti al personale EUFOR sono esonerati da qualsiasi dazio e tassa in applicazione delle disposizioni dell’Atto 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1 del 30 aprile 1992. Per beneficiare di tali esoneri, il comandante della forza dell’UE presenta alle autorità competenti una richiesta di certificato di franchigia da lui firmata.

    Il bagaglio personale dei membri del personale EUFOR è esonerato dall’ispezione, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti ed effetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso l’ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale EUFOR interessato o di un rappresentante autorizzato delle EUFOR.

    Articolo 7

    Personale assunto in loco

    Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità ad esso riconosciuti dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante deve esercitare la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell’operazione.

    Articolo 8

    Giurisdizione penale

    Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine su tutti i membri del personale EUFOR soggetti alla pertinente legge dello Stato d’origine.

    Articolo 9

    Uniforme e armi

    1.   L’uso dell’uniforme è disciplinato dalle regole impartite dal comandante della forza dell’UE.

    2.   Il personale militare EUFOR può portare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano.

    Articolo 10

    Supporto dello Stato ospitante e contratti

    1.   Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di assistere le EUFOR a trovare installazioni adeguate.

    2.   Lo Stato ospitante fornisce a titolo gratuito le installazioni di cui è proprietario, nonché installazioni di proprietà di persone giuridiche private, nella misura in cui le installazioni in questione siano richieste per lo svolgimento delle attività amministrative e operative delle EUFOR.

    3.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto dell’operazione. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all’operazione alle stesse condizioni previste per le proprie forze armate.

    4.   La legislazione applicabile ai contratti conclusi dalle EUFOR nello Stato ospitante è determinata dal contratto.

    5.   Il contratto può stipulare che la procedura di composizione delle controversie, di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall’applicazione del contratto.

    6.   Lo Stato ospitante agevola l’attuazione dei contratti conclusi dalle EUFOR con gli enti commerciali ai fini dell’operazione.

    Articolo 11

    Modifiche delle installazioni

    1.   Le EUFOR sono autorizzate a costruire, variare o modificare in altro modo le installazioni in funzione delle loro necessità operative.

    2.   Per tali costruzioni, variazioni o modifiche lo Stato ospitante non richiede alle EUFOR alcuna compensazione.

    Articolo 12

    Decesso di membri del personale EUFOR

    1.   Il comandante della forza dell’UE ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUFOR, nonché dei suoi effetti personali.

    2.   Sulla salma dei membri del personale EUFOR non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante delle EUFOR e/o dello Stato interessato.

    3.   Lo Stato ospitante e le EUFOR si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale EUFOR.

    Articolo 13

    Sicurezza delle EUFOR e polizia militare

    1.   Lo Stato ospitante prende tutte le misure utili per assicurare la sicurezza e l’incolumità delle EUFOR e del loro personale.

    2.   Le EUFOR sono autorizzate a adottare le misure necessarie per proteggere le loro installazioni, comprese quelle utilizzate per le esercitazioni, contro qualsiasi attacco o intrusione esterna.

    3.   Il comandante della forza dell’UE può istituire un’unità di polizia militare per il mantenimento dell’ordine nelle installazioni delle EUFOR.

    4.   All’esterno di tali installazioni, l’unità di polizia militare può, in consultazione e cooperazione con la polizia militare o la polizia dello Stato ospitante, intervenire anche per garantire il mantenimento dell’ordine e della disciplina tra il personale EUFOR.

    Articolo 14

    Comunicazioni

    1.   Le EUFOR possono installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi, e sistemi satellitari. Esse cooperano con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.

    2.   Le EUFOR hanno diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e godono del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle installazioni delle EUFOR e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell’operazione.

    3.   All’interno delle proprie installazioni le EUFOR possono prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata al personale EUFOR o da esso spedita.

    4.   L’installazione delle apparecchiature summenzionate è effettuata in stretta cooperazione con lo Stato ospitante secondo le modalità di cui all’articolo 18 del presente accordo.

    Articolo 15

    Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

    1.   Le EUFOR e il personale EUFOR non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione delle EUFOR.

    2.   Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni delle EUFOR, sono trasmesse alle EUFOR tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate dalle EUFOR.

    3.   Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti delle EUFOR e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

    4.   La controversia, se non può essere composta nell’ambito della commissione per le richieste di indennizzo:

    a)

    è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell’UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR;

    b)

    è sottoposta a un’istanza arbitrale, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a); le decisioni dell’istanza arbitrale sono vincolanti.

    5.   L’istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dalle EUFOR e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dalle EUFOR. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e le EUFOR non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l’arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

    6.   Le EUFOR e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell’istanza arbitrale, le procedure applicabili all’interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

    Articolo 16

    Collegamenti e controversie

    1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono decise congiuntamente da rappresentanti delle EUFOR e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

    2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell’UE esclusivamente per via diplomatica.

    Articolo 17

    Altre disposizioni

    1.   Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti delle EUFOR e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce alle EUFOR.

    Articolo 18

    Disposizioni di attuazione

    Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il comandante della forza dell’UE e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

    Articolo 19

    Entrata in vigore e cessazione

    1.   Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno della firma, entra in vigore all’avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione di ciascuna parte e resta in vigore fino alla data di partenza dell’ultimo elemento delle EUFOR e dell’ultimo membro del personale EUFOR, secondo quanto notificato dalle EUFOR.

    2.   In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui ai seguenti articoli: articolo 4, paragrafo 7, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10, articolo 10, paragrafo 2, articolo 11, articolo 13, paragrafi 1 e 2 e articolo 15, sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale EUFOR è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

    3.   Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

    4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’accordo stesso prima della cessazione.

    Fatto a N’Djamèna, addì 6 marzo 2008 in quattro esemplari originali redatti in francese.


    (1)  GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.


    Top