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Document JOC_2003_045_E_0069_01
Proposal for a Council Directive on compensation to crime victims (COM(2002) 562 final — 2002/0247(CNS))
Proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato [COM(2002) 562 def. — 2002/0247(CNS)]
Proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato [COM(2002) 562 def. — 2002/0247(CNS)]
GU C 45E del 25.2.2003, pp. 69–89
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato /* COM/2002/0562 def. - CNS 2002/0247 */
Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0069 - 0089
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al risarcimento alle vittime di reato (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione 1.1. Le vittime di reato in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'UE affronta la sfida di fare in modo che il diritto di circolare liberamente in tutto il territorio dell'Unione possa essere esercitato in condizioni di sicurezza e di giustizia accessibili a tutti. Questa sfida richiede la creazione di un vero spazio di giustizia, in cui le persone possano adire i giudici e le autorità di qualsiasi Stato membro altrettanto facilmente che quelli del proprio, e in cui si realizzi una migliore compatibilità e una maggiore convergenza tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. La necessità di riuscire in questa sfida è resa evidente dal sempre maggior numero di persone che fanno uso del loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione, in qualità, ad esempio, di lavoratori, di studenti o di turisti. La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve evidentemente tenere conto delle esigenze delle vittime di reati all'interno dell'Unione europea. È un aspetto che necessariamente va di pari passo con le molte misure adottate al fine di promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e di combattere la criminalità e il terrorismo. I cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di poter contare su di un accesso agevole a una tutela e ad un risarcimento adeguati per i danni subiti in seguito a reati e atti terroristici. Il piano d'azione di Vienna [1] del Consiglio e della Commissione, adottato dal Consiglio nel 1998, sollecitava una soluzione per la questione dell'assistenza alle vittime attraverso un esame comparativo dei sistemi di risarcimento alle vittime ed una valutazione della fattibilità di un'azione da intraprendersi da parte dell'Unione. [1] GU C 19, del 23.1.1999, pag.1. Punto 51 (c). Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 [2] sollecitavano l'istituzione di norme minime in materia di protezione delle vittime di reati, in particolare sull'accesso alla giustizia da parte delle vittime e sui loro diritti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, nonché delle spese legali. Inoltre, il Consiglio di Tampere ha richiesto l'istituzione di programmi nazionali per il finanziamento di provvedimenti, pubblici e non governativi, di assistenza e tutela delle vittime. [2] Conclusioni della Presidenza, punto 32. I tragici eventi dell'11 settembre 2001 hanno rafforzato l'esigenza di garantire un livello alto di preparazione nel caso in cui simili eventi dovessero ripetersi. Ciò significa non solo l'esigenza di un alto livello di preparazione in termini di protezione civile - campo in cui l'UE ha già adottato una serie di misure - ma anche l'esigenza di una copertura completa per il risarcimento alle vittime di tali atti. La presente proposta, già annunciata nell'ultima versione del quadro di controllo [3], costituisce la risposta della Commissione alla richiesta del Consiglio europeo di Tampere. [3] COM(2002) 261 def. del 30.05.2002, pag. 32. 1.2. Misure ed iniziative adottate finora La Commissione ha presentato, nel 1999, una comunicazione [4] sulle vittime di reati che esamina non solo gli aspetti relativi al risarcimento, ma anche altre possibili questioni da affrontare al fine di migliorare la posizione delle vittime di reati all'interno dell'Unione europea. [4] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale. Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere. COM(1999) 349 def. del 14.7.1999. Il Consiglio ha adottato, il 15 marzo 2001, una decisione-quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [5]. La decisione, basata sul titolo VI del trattato UE, prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire alle vittime di reati il diritto di ottenere, nell'ambito del procedimento penale, una decisione di condanna dell'autore del reato al risarcimento dei danni. Gli Stati membri sono anche tenuti ad adottare le misure atte ad incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alle vittime, nonché a promuovere la mediazione nelle cause penali. Oltre queste disposizioni, la questione del risarcimento delle vittime di reato non viene trattata. [5] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, sono già state adottate diverse iniziative volte a migliorare l'accesso alla giustizia per le parti in controversie transfrontaliere in genere, iniziative di cui possono usufruire anche le vittime che intendono ottenere e fare eseguire nei confronti dell'autore del reato una condanna ai danni in una situazione transfrontaliera. Tra tali iniziative citiamo segnatamente il regolamento Bruxelles I [6] concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Commissione ha proposto una direttiva relativa all'assistenza giudiziaria ed un regolamento che istituisce un titolo esecutivo europeo. Sono previste ulteriori misure nel contesto del programma sul riconoscimento reciproco [7], tra cui l'istituzione di procedure per i crediti di modesta entità e per le ingiunzioni di pagamento. [6] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12 del 16.1.2001, pag.1. [7] Programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1. È opportuno inoltre menzionare la convenzione europea sul risarcimento delle vittime di reati violenti del 1983, il cui scopo è quello di stabilire alcune disposizioni minime per i sistemi di risarcimento statale delle vittime di reati. La convenzione non prevede nessuna misura concreta per agevolare l'accesso al risarcimento statale nelle situazioni transfrontaliere. La convenzione è stata ratificata da 10 Stati membri [8] e altri due Stati membri [9] l'hanno firmata. [8] Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. [9] Belgio e Grecia. 2. Il Libro verde sul risarcimento alle vittime di reati Come primo passo per dare seguito alle conclusioni di Tampere per quanto riguarda l'aspetto risarcitorio del sostegno e della tutela delle vittime, la Commissione ha presentato, il 28 settembre 2001 [10], un Libro verde sul risarcimento alle vittime di reati. Il Libro verde è incentrato sul risarcimento a carico dello Stato e fornisce una visione panoramica di ciò che esiste ad oggi negli Stati membri in termini di sistemi di risarcimento da parte dello Stato. Su questa base, il Libro verde indica come sua questione fondamentale i possibili obiettivi di un'iniziativa comunitaria in questa materia, proponendo i seguenti: [10] COM(2001) 536 def. del 28.09.2001 - Innanzitutto, se occorra garantire alle vittime nell'Unione europea la possibilità di ottenere un risarcimento a carico dello Stato. - In secondo luogo, se occorra agire in modo da limitare gli effetti iniqui che potrebbero derivare dai livelli ampiamente divergenti del risarcimento attualmente disponibile nei diversi Stati membri, livello che dipende, in pratica, dallo Stato membro di residenza della vittima o dallo Stato in cui essa è rimasta vittima di un reato. - In terzo luogo, se occorra agevolare l'accesso al risarcimento per le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera, il che significa fare in modo che tale accesso non dipenda in modo significativo dal luogo, all'interno dell'Unione europea, in cui è stato commesso il reato. Sulla base di questi tre obiettivi il Libro verde esamina più dettagliatamente le varie questioni da considerare in termini di soluzioni pratiche per raggiungere tali obiettivi. In seguito alla pubblicazione del Libro verde la Commissione ha ricevuto più di trenta osservazioni scritte, provenienti da Stati membri, da organizzazioni di sostegno alle vittime, da organizzazioni non governative ed altri. La Commissione ha organizzato un'audizione pubblica il 21 marzo 2002 per discutere ulteriormente le questioni sollevate. Le reazioni hanno nella stragrande maggioranza confermato che la situazione attuale del risarcimento alle vittime di reati nell'Unione europea non è soddisfacente e che per rimediare a tale situazione i tre obiettivi proposti dal Libro verde devono essere perseguiti. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione [11] sul Libro verde, ha accolto calorosamente l'iniziativa della Commissione. Ha ricordato l'obiettivo politico sancito dal Consiglio europeo di Tampere ed ha evidenziato le ingiustificate differenze nel risarcimento riservato ai cittadini europei che derivano dalla presente situazione negli Stati membri. Il Parlamento ha sottolineato l'importanza dell'adozione in futuro di disposizioni comunitarie vincolanti in relazione ai cittadini che rimangono vittima di reati ed ha accolto con favore il fatto che l'ultima versione del quadro di controllo prevede la presentazione da parte della Commissione di una proposta di direttiva sulla questione entro la fine del 2002. [11] Non ancora pubblicata. Il Comitato economico e sociale, nel suo parere [12] sul Libro verde, ha accolto con grande favore l'iniziativa della Commissione di lanciare una consultazione su questo tema. Il Comitato ha ritenuto che la realizzazione dell'iniziativa della Commissione avrebbe costituito un passo fondamentale nella direzione della soddisfazione delle esigenze dei cittadini, nonché un progresso visibile ed esemplare da parte degli Stati membri nella costruzione di un vero spazio di giustizia europeo. Il Comitato ha dato il suo sostegno ai tre obiettivi proposti nel Libro verde ed ha ritenuto la direttiva lo strumento più appropriato per perseguirli. [12] GU C 125 del 27.5.2002, pag. 31. Come seguito ulteriore al Libro verde, la Commissione ha tenuto una riunione con esperti degli Stati membri il 24 giugno 2002 per discutere una prima bozza preliminare della presente proposta. Saranno fatti ulteriori riferimenti alle reazioni relative alle singole domande poste dal Libro verde nonché al modo in cui queste sono state prese in considerazione nell'elaborazione della presente proposta alla sezione 6 di questa relazione. Tra i lavori preparatori che hanno preceduto la pubblicazione del Libro verde figura uno studio completo sulla posizione delle vittime di reati nell'UE [13], portato a termine nel 2000, con il sostegno del programma Grotius dell'Unione europea. Allo studio ha fatto seguito un convegno tenutosi a Umeå, in Svezia, nell'ottobre 2000, anch'esso finanziato dal programma Grotius. Le conclusioni del convegno [14] comprendono una serie di raccomandazioni su come migliorare la posizione delle vittime di reato per quanto riguarda le questioni relative al risarcimento, nonché una raccomandazione affinché la Commissione valuti l'opportunità di adottare, a livello di Unione europea, misure legislative vincolanti. L'Autorità svedese per il risarcimento e il sostegno delle vittime di reati ha pubblicato, nel settembre del 2001, uno studio approfondito sui sistemi statali di risarcimento alle vittime negli Stati membri [15]. [13] Wergens, Anna, Crime victims in the European Union, Brottsoffermyndigheten, Umeå, 2000. [14] Autorità per il risarcimento e il sostegno delle vittime di reati, Svezia, "Conclusioni - L'incontro di esperti a Umeå sul risarcimento delle vittime di reati nell'Unione europea", Umeå, 2000. [15] Mikaelsson, Julia, e Wergens, Anna, Repairing the irreparable - State compensation to crime victims in the European Union, The Crime Victim Compensation and Support Authority, Umeå, Sweden, 2001. 3. Obiettivi e ambito d'applicazione 3.1. Obiettivo generale L'obiettivo della presente proposta è quello di garantire a tutti i cittadini dell'UE e a tutti coloro che vi risiedono legalmente la possibilità di ottenere un risarcimento adeguato per i danni subiti in seguito ad un reato di cui siano rimasti vittima all'interno dell'Unione europea. La proposta contribuirà a raggiungere l'obiettivo dell'Unione e della Comunità di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti, nonché l'obiettivo di garantire la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. La proposta fa anche parte della risposta dell'UE agli eventi dell'11 settembre 2001, garantendo alle vittime del terrorismo un adeguato risarcimento a prescindere dal luogo, all'interno dell'Unione europea, in cui simili eventi si siano verificati. L'obiettivo della presente proposta è in piena sintonia con quanto delineato nel Libro verde e appoggiato nelle reazioni allo stesso, nonché con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999. 3.2. Obiettivi specifici Gli obiettivi specifici della presente proposta sono i seguenti: - Innanzitutto, fare sì che la possibilità di ottenere dallo Stato un risarcimento adeguato sia introdotta da tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Formulando questo obiettivo in modo da includere la nozione di risarcimento adeguato, l'obiettivo comprende gli obiettivi uno e due del Libro verde: garantire l'esistenza di un risarcimento statale e limitare gli effetti iniqui che possono sorgere a causa delle grandi differenze attualmente presenti tra gli Stati membri. Questo obiettivo viene perseguito attraverso la creazione di norme minime per il risarcimento statale alle vittime di reati, che comprendono la definizione di criteri minimi chiari e trasparenti per: - l'ambito territoriale e soggettivo di applicazione dei sistemi di risarcimento; - i danni coperti ed i principi per determinare l'importo del risarcimento; - il rapporto tra il risarcimento a carico dello Stato ed il risarcimento chiesto od ottenuto dall'autore del reato o da altre fonti; e - la possibilità d'introdurre alcuni criteri restrittivi per la concessione del risarcimento statale. - In secondo luogo, fare sì che le possibilità in pratica per la vittima di reato di ottenere un risarcimento statale non siano influenzate negativamente dal fatto che il reato sia commesso in uno Stato membro piuttosto che in un altro. Questo per facilitare l'accesso al risarcimento nelle situazioni in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima ha la sua residenza (situazioni transfrontaliere). Questo obiettivo è perseguito attraverso la creazione di un sistema di cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri, che consenta in pratica alle vittime di essere sempre in grado di presentare la domanda di risarcimento ad un'autorità del proprio Stato membro di residenza. Occorre sottolineare che i due obiettivi sono strettamente connessi. In mancanza della possibilità in tutti gli Stati membri di ottenere un risarcimento statale, l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere non può essere facilitato. In mancanza di un facile accesso al risarcimento statale nelle situazioni transfrontaliere, l'esistenza stessa della possibilità di ottenere un risarcimento statale non potrebbe, in pratica, andare a beneficio di tutte le vittime all'interno dell'Unione europea. 3.3. Ambito d'applicazione Le possibilità per le vittime di reati di ottenere un risarcimento da parte dell'autore del reato non rientrano nell'ambito della presente proposta. La possibilità di ottenere una decisione, in quanto tale, di condanna dell'autore del reato al risarcimento rientra nell'ambito della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Per quanto riguarda la possibilità di fare eseguire tali decisioni nelle situazioni transfrontaliere, sono state adottate, o sono in preparazione, diverse iniziative sull'accesso alla giustizia per il contenzioso transfrontaliero in materia civile in generale, da cui trarranno vantaggio anche le vittime di reati. 4. Esigenza di un'azione a livello comunitario 4.1. Problemi della situazione attuale nell'Unione europea È ampiamente riconosciuto che le vittime di reati, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato. Ciò può avvenire quando l'autore del reato rimanga ignoto oppure non possa essere utilmente perseguito, o qualora non possieda i mezzi per risarcire la vittima. Le altre fonti, quali le assicurazioni obbligatorie o private, potrebbero anch'esse non essere in grado di fornire una copertura adeguata dei danni sofferti dalla vittima. Di conseguenza, si può ritenere che le vittime si trovino in una posizione peggiore rispetto ad altre categorie di soggetti che hanno sofferto lesioni o danni di vario tipo, ad esempio a causa di malattie, incidenti o disoccupazione. Gli ostacoli che le vittime devono affrontare per ottenere un risarcimento da parte dell'autore del reato sono difficili da superare attraverso provvedimenti di diritto civile, procedimenti civili o con l'esecuzione di sentenze. Riconoscendo questa situazione, 13 Stati membri [16] hanno introdotto dei sistemi di risarcimento a spese dello Stato con un ambito d'applicazione generale che consentono di risarcire le vittime di reati per le lesioni subite. [16] Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Tali sistemi presentano tuttavia delle grandi differenze tra loro per quanto riguarda i criteri applicabili alla concessione del risarcimento statale. Sette Stati membri limitano il novero dei soggetti ammissibili al risarcimento a coloro che hanno subito lesioni gravi a seguito del reato. Il tipo di danno che può essere risarcito varia moltissimo: ad esempio, cinque Stati membri non concedono alcun risarcimento per i danni non materiali. Anche i principi adoperati per determinare l'importo del risarcimento differiscono grandemente tra loro. Sei Stati membri si riservano la possibilità di rifiutare o di ridurre il risarcimento sulla base di uno o più dei seguenti criteri discrezionali: la relazione tra la vittima e l'autore del reato, la situazione finanziaria della vittima, o in generale motivi di ordine pubblico. Uno Stato membro non copre tutti i residenti permanenti che siano rimasti vittima di un reato nel proprio territorio. L'attuale situazione per quanto riguarda la possibilità per le vittime di reati di ottenere un risarcimento dallo Stato non è, pertanto, soddisfacente. L'assenza stessa, in due Stati membri, di qualsiasi possibilità per le vittime di ottenere un risarcimento, e la mancanza di convergenza tra i sistemi di risarcimento negli altri Stati membri, creano delle differenze tra individui, a seconda del loro luogo di residenza o del luogo in cui è stato commesso il reato. Ad esempio, due persone che rimangono vittima di un reato, in circostanze identiche ma in Stati membri diversi, potrebbero ricevere un risarcimento di importo molto diverso per lesioni simili, o addirittura non riceverne affatto. Esistono anche differenze specifiche delle situazioni transfrontaliere. Un cittadino di uno Stato membro che possiede un sistema di risarcimento, che si rechi in uno Stato membro che invece non possiede alcun sistema di risarcimento oppure un sistema molto limitato, vedrà (se rimane vittima di un reato) le proprie possibilità di ottenere un risarcimento diminuire o praticamente scomparire per la durata del suo soggiorno. Al contrario, una persona che si sposta tra gli stessi Stati membri, ma nella direzione contraria, beneficerà di un sensibile, ancorché temporaneo, miglioramento dei suoi diritti come vittima di reato. Una persona che rimanga vittima di un reato in uno Stato membro in cui non è residente può incontrare comunque delle difficoltà di accesso al risarcimento statale, per la mancanza di assistenza nell'affrontare le procedure amministrative necessarie. Queste differenze creano grandi discrepanze in quello che le vittime di reati possono realmente ottenere, in quanto il risarcimento dipende interamente dallo Stato in cui il reato è stato commesso. Quest'ultima è una circostanza su cui la vittima non ha assolutamente alcun controllo e che non può che apparire arbitraria dal punto di vista del cittadino. Siffatti effetti iniqui ed arbitrari non sono compatibili con la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti nell'Unione europea. La convenzione europea del 1983 ha indubbiamente avuto una notevole incidenza nello stimolare gli Stati ad introdurre dei sistemi di risarcimento statale. Tuttavia, come la situazione odierna negli Stati membri dimostra, essa non ha raggiunto in pieno il suo obiettivo di garantire una copertura completa a tutti i cittadini dell'UE. Diciannove anni dopo la sua apertura alle firme, le norme minime che mirava ad istituire non sono commisurate al livello di tutela a cui i cittadini ed i residenti legali dell'Unione europea dovrebbero poter aspirare. Questo è ancora più vero in un contesto comunitario, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adozione delle conclusioni di Tampere. 5. Base giuridica 5.1. Risarcimento statale alle vittime di reati e trattati La base del risarcimento statale alle vittime di reato è l'esistenza di una pretesa civile. Tale pretesa potrebbe essersi concretizzata ma potrebbe essersi rivelata impossibile da soddisfare, in considerazione dell'incapacità dell'autore del reato a pagare i danni ottenuti dalla vittima. O potrebbe non essersi concretizzata nei casi in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto. Nonostante ciò, è la sottostante responsabilità civile dell'autore che giustifica e che rende necessario il risarcimento della vittima. La presente proposta di direttiva si basa sullo stretto legame con le norme sostanziali in materia di responsabilità civile esistenti nei vari Stati membri, che a loro volta costituiscono lo stesso modello su cui sono basati tutti i sistemi di risarcimento esistenti ad oggi. La natura civilistica del risarcimento statale è resa evidente dal fatto che esso serve a conferire un vantaggio economico a dei singoli individui, senza mirare a raggiungere alcun obiettivo collegato alla sanzione del comportamento dell'autore o apportare alcun diretto vantaggio per il pubblico interesse. La Corte europea dei diritti dell'uomo, in una sentenza [17] relativa al risarcimento ad una vittima di reato, ha ritenuto che fosse applicabile al caso esaminato l'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Corte ha ritenuto che il diritto invocato da un soggetto richiedente un risarcimento statale, vertendo su di un vantaggio economico e purché le condizioni e le procedure applicabili per la concessione del risarcimento statale siano definite in termini chiari ed obbligatori, può essere classificato come civile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione. [17] Causa di Rolf Gustafson contro la Svezia, sentenza del 27 maggio 1997. Le misure previste dalla presente proposta, in particolare quelle che creano un sistema di cooperazione diretta tra autorità nazionali finalizzata al trattamento senza ostacoli dei casi transfrontalieri, presentano molte similitudini con la legislazione comunitaria esistente nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile. Tra queste, soprattutto i regolamenti sulla notificazione dei documenti e sull'assunzione delle prove [18]. [18] Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, GU L 160 del 30.6.2000 pag. 37. Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, GU L 174 del 27.6.2001, pag.1. Tuttavia, nonostante il risarcimento statale sia strettamente legato al diritto civile per molti aspetti, esso non può essere considerato materia civile ai sensi dell'articolo 61, lettera c), del trattato, in quanto non riguarda diritti o obblighi tra individui. Il miglioramento del sistema di risarcimento alle vittime di reati contribuirà alla libera circolazione delle persone. Il collegamento tra libera circolazione delle persone e risarcimento alle vittime di reati è stato riaffermato dalla Corte di giustizia europea, che ha sostenuto che la tutela delle vittime di reati costituisce il corollario della libertà di circolazione delle persone garantita dal trattato [19]. [19] Causa 186/87, Ian William Cowan contro Trésor Public, Racc. [1989], pag. 195. Non si possono, tuttavia, stabilire dei collegamenti con le altre libertà garantite dal trattato. Non potendosi stabilire un collegamento sufficientemente diretto tra la tutela delle vittime di reati e la creazione del mercato interno, la presente proposta si deve considerare al di fuori dell'ambito degli articoli 94 e 95 del trattato. Considerando la sua natura essenzialmente civilistica ed il collegamento con la libera circolazione delle persone, è evidente che la proposta non può rientrare nell'ambito del trattato sull'Unione europea. Le disposizioni di tale trattato, per quanto riguarda la tutela delle vittime, sono già state adoperate nell'ambito della decisione quadro a cui si fa riferimento supra. 5.2. Gli obiettivi della presente proposta e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia L'esigenza di adottare misure in grado di migliorare il risarcimento delle vittime di reato al fine della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stata enunciata con chiarezza nelle conclusioni di Tampere, in cui il Consiglio europeo era chiamato ad individuare il modo migliore per raggiungere tale obiettivo in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Nella loro risposta, i Capi di Stato e di governo non hanno mancato di attribuire grande importanza alle misure finalizzate alla tutela delle vittime di reati. L'esigenza ed il valore aggiunto dell'adozione di tali misure a livello comunitario sono stati confermati dalle reazioni positive al Libro verde della Commissione, tra le quali anche la risoluzione del Parlamento europeo e il parere del Comitato economico e sociale. Le misure che si limitano alla cooperazione giudiziaria in materia civile, e che mirano ad agevolare l'accesso alla giustizia per la parti in una controversia civile, non potrebbero soddisfare l'obiettivo delle conclusioni di Tampere in considerazione dei problemi inerenti all'ottenimento, da parte delle vittime, di un risarcimento da parte dell'autore del reato. Se si considera da un punto di vista di politica criminale, l'Unione europea non può limitarsi ad adottare le misure volte a prevenire o combattere la criminalità, ma deve anche provvedere affinché esistano i meccanismi adeguati a vantaggio delle vittime qualora si verifichino eventi criminosi o atti terroristici. In altre parole, le misure di carattere repressivo devono andare di pari passo con le misure di giustizia restitutiva. L'obiettivo perseguito dalla presente proposta, tenuto conto del suo contributo alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed alla libera circolazione delle persone, è pertanto compreso nell'ambito generale delle disposizioni del trattato che istituiscono la Comunità europea nel suo complesso [20]. [20] Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, Parere 2/94 del 28 marzo 1996. Essendo il perseguimento di questo obiettivo necessario al raggiungere gli scopi del trattato e non esistendo altre disposizioni del trattato che attribuiscano alle istituzioni comunitarie i poteri necessari per adottare le misure in questione, è pertanto necessario ricorrere all'articolo 308 del trattato CE come base giuridica per la presente proposta. 5.3. Sussidiarietà In considerazione di quanto rilevato alla sezione 4 e degli obiettivi fissati dal trattato, è evidente che il problema determinato dalla situazione insoddisfacente che esiste ad oggi nell'UE ha una dimensione comunitaria. Il necessario ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ed i meccanismi necessari per affrontare le situazioni transfrontaliere possono essere realizzati meglio dalla Comunità che dagli Stati membri individualmente e pertanto l'azione comunitaria possiede un valore aggiunto. 5.4. Proporzionalità La proposta si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi fissati. In particolare, si propongono norme minime, non un'armonizzazione. Quest'ultima non sarebbe appropriata, considerate le attuali differenze tra Stati membri, lo stretto legame con le legislazioni nazionali in materia di responsabilità civile e anche i diversi livelli socio-economici. Le norme minime proposte consentiranno agli Stati membri che lo desiderano di introdurre disposizioni più ambiziose a beneficio delle vittime di reati. L'introduzione di norme minime che non si limitano a disciplinare le situazioni transfrontaliere consentirà di evitare la creazione di discriminazioni al contrario, che sarebbero particolarmente gravi considerata la mancanza ad oggi di un risarcimento statale per i casi meramente interni in due Stati membri. La proposta prevede varie soluzioni diverse per l'attuazione delle norme minime - attraverso un sistema di tariffe o attraverso un sistema basato su valutazioni caso per caso. Essa consente anche di operare uno stretto collegamento con la legislazione civile dello Stato membro, attraverso il nesso tra la determinazione dell'effettivo importo del risarcimento e le disposizioni delle norme nazionali in materia di responsabilità civile e risarcimento per danni. In termini di procedure amministrative, la proposta affronta solo gli aspetti principali e quelli relativi alle situazioni transfrontaliere, lasciando gli Stati membri liberi di designare le autorità responsabili e di individuare le procedure relative all'accettazione delle, ed alla decisione sulle, domande di risarcimento. La proposta è pertanto limitata al minimo indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e non va al di là di quanto necessario a tal fine. 5.5. Coerenza con altre iniziative UE/CE La decisione quadro del Consiglio sulla posizione della vittima nel procedimento penale riguardava, come suggerito dal suo nome, il "lato penalistico" del sostegno alle vittime e affrontava la questione del risarcimento unicamente da un punto di vista limitato e strettamente processuale. La presente proposta integrerà tale decisione quadro facendo sì che anche l'aspetto risarcitorio sia adeguatamente coperto a livello europeo. Facilitando l'accesso alla giustizia per i cittadini, in particolare nelle situazioni transfrontaliere, essa rispecchierà le misure adottate per promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile. La proposta assicurerà che sia prestata la dovuta attenzione all'altra faccia della medaglia in relazione alle misure adottate dall'Unione europea in materia di lotta alla criminalità e al terrorismo. Sono state adottate o sono in discussione diverse misure volte a concordare definizioni comuni e sanzioni minime per alcuni tipi di reati gravi, tra cui reati di terrorismo, reati di razzismo e di sfruttamento sessuale di minori. Anche la tutela delle vittime di tali reati deve essere assicurata a livello di Unione. La Comunità ha già adottato un'ampia gamma di misure per garantire il risarcimento delle vittime di incidenti stradali attraverso le quattro direttive relative all'assicurazione per veicoli a motore, ed una proposta di quinta direttiva attualmente in discussione per estendere la copertura di queste vittime. La presente proposta garantirà che le vittime di reati non si trovino in una situazione peggiore rispetto alle vittime di incidenti stradali, attraverso l'introduzione di disposizioni che - in larga misura- si basano su principi simili a quelli su cui poggiano tali direttive. Di conseguenza la proposta è coerente con le altre politiche perseguite e riempirà la lacuna esistente per quanto concerne le misure sostanziali mirate alla tutela ed al sostegno delle vittime di reati. 6. Commento ai singoli articoli Il punto di partenza per la definizione di norme comuni è costituito dalle esigenze delle vittime di reati in una prospettiva europea. La proposta mira a trovare il giusto equilibrio tra la soddisfazione di tali esigenze ed un approccio restrittivo che preveda unicamente l'introduzione di norme minime basate sul minimo comune denominatore, allo stesso tempo introducendo soluzioni realistiche che si basino su quanto molti degli Stati membri hanno già conseguito. Stabilire norme minime significa essenzialmente definire quali sono le restrizioni che gli Stati membri hanno il diritto di porre al risarcimento statale delle vittime di reati. Invece, niente impedirà agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più generose nei confronti delle vittime. L'introduzione delle norme minime non può giustificare un peggioramento della prassi esistente attualmente negli Stati membri. Un altro principio guida è stato quello di stabilire criteri chiari e ben definiti che garantiscano la prevedibilità delle norme e l'uguaglianza di fronte alla legge. Non si vede perché i criteri applicati ai sistemi di risarcimento statali debbano essere meno chiari rispetto a quelli applicabili, ad esempio, nella disciplina della responsabilità civile per danni o nei sistemi di prestazioni sociali. La trasparenza e prevedibilità delle regole può essere assicurata solo limitando la discrezionalità nella concessione del risarcimento statale. Articolo 1 L'articolo descrive l'obiettivo principale della proposta, che è stato trattato alla sezione 3 della presente relazione. Articolo 2 L'artcolo definisce l'ambito di applicazione fondamentale delle norme minime. La definizione esclude le vittime di reati colposi, in quanto i danni derivanti da tali reati sono spesso coperti, se pure in modi diversi, dalle polizze assicurative negli Stati membri. Dato che si tratta della fissazione di norme minime, è meglio lasciare la decisione su questo punto agli Stati membri. Sono altresì esclusi i reati che hanno cagionato unicamente il danneggiamento o la perdita di cose. Tali danni sono spesso coperti da assicurazione e non è necessario includerli ai fini delle norme minime. Al di là di queste limitazioni si deve assicurare un ambito di applicazione ampio, per coprire in particolare anche i reati contro le persone commessi senza l'uso di violenza. Tra questi si possono menzionare reati quali alcuni tipi di reati a sfondo sessuale o i reati di razzismo e xenofobia. Le norme minime coprono solo le vittime di reati commessi all'interno del territorio di uno degli Stati membri. Nell'ambito di applicazione delle norme minime rientrano anche i parenti stretti e le persone a carico delle vittime decedute a seguito delle lesioni riportate, purché la vittima rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ossia il reato che ha cagionato la morte deve essere doloso. L'inclusione dei parenti stretti è necessaria al fine di assicurare il risarcimento, ad esempio, dei genitori di minori deceduti a seguito di un reato violento. La definizione delle nozioni di parenti stretti e persone a carico è lasciata agli Stati membri. La nozione di "vittima" è definita ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Nel complesso, l'ambito d'applicazione è in sintonia con la maggior parte delle osservazioni sul Libro verde e si colloca nell'ambito - o ha un ambito simile a quello - dei sistemi di risarcimento statale attualmente in vigore in molti Stati membri. Articolo 3 L'articolo stabilisce come base delle norme minime il principio di territorialità. Questa soluzione ha ricevuto il sostegno della netta maggioranza delle osservazioni sottoposte in relazione al Libro verde. Il secondo paragrafo enuncia il principio di non discriminazione. Innanzitutto, in conformità con la sentenza Cowan, è vietata la discriminazione sulla base della nazionalità per quanto riguarda i cittadini dell'Unione. In secondo luogo, i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno qualsiasi degli Stati membri devono poter ottenere un risarcimento alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione. Questa soluzione è in sintonia con le conclusioni di Tampere ed i principi alla base della proposta della Commissione di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo [21]. Dato che la finalità della direttiva è quella di istituire norme minime il suo ambito non è stato esteso in modo da abbracciare qualsiasi persona che rimanga vittima di un reato nel territorio di uno Stato membro. Merita tuttavia di essere ricordato che nell'attuazione della direttiva si devono osservare gli articoli 20 e 21 (uguaglianza di fronte alla legge e non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [21] COM(2001) 127 def. del 13.3.2001. GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 79. Articolo 4 Questo articolo stabilisce i principi da applicare per decidere quali voci di danni possono essere risarcite e come si deve calcolare il risarcimento. Nel combinato disposto con l'articolo 2, stabilisce l'ambito di applicazione fondamentale delle norme minime. Lo scopo è il risarcimento pieno dei danni sofferti dalla vittima, anche i danni non materiali, pur lasciando agli Stati membri la scelta su come raggiungere tale scopo. Si ottiene così un equilibrio tra i due obiettivi che la maggioranza dei commenti al Libro verde aveva sottolineato: garantire un adeguato risarcimento a tutte le vittime di reati senza adottare soluzioni che comportino un'armonizzazione. I danni per perdita di beni sono esclusi dalle norme minime a seguito della definizione dell'ambito di applicazione operata all'articolo 2 e in quanto sono coperti unicamente i danni che derivano direttamente dalle lesioni personali subite. La soluzione descritta al paragrafo 2 dell'articolo consiste nel collegare la definizione delle singole voci di danno, ed il calcolo dell'importo del risarcimento, alla disciplina della responsabilità civile per danni esistente in ognuno degli Stati membri. Tale connessione esiste già in tutti gli Stati membri che possiedono un sistema di risarcimento statale. Questa soluzione permette anche di rispettare le differenze socio-economiche tra gli Stati membri. La soluzione prescelta, pur consentendo un certo discostamento, implica essenzialmente che sono i principi della disciplina nazionale della responsabilità civile per danni a fornire la base per la decisione sul risarcimento statale. L'autorità che prende la decisione è tuttavia libera di valutare autonomamente ogni domanda e non è vincolata da alcuna precedente decisione sui danni a carico dell'autore del reato. Nella pratica, l'importo del risarcimento può essere superiore o inferiore rispetto a quello che è stato o che avrebbe potuto essere accordato in una decisione sui danni basata sul diritto civile. Un ulteriore motivo per consentire un certo discostamento è che l'importo dei danni concessi alla vittima non è sempre conosciuto - il caso più ovvio si verifica quando l'autore non è stato identificato. Una soluzione alternativa consente agli Stati membri di adoperare un sistema basato su tariffe per la concessione del risarcimento (sistema che è oggi adoperato da uno Stato membro). Un sistema basato sulle tariffe dovrà comunque essere collegato alla disciplina nazionale della responsabilità civile; per fare ciò ci si riferisce all'importo medio del risarcimento concesso per simili danni. Il terzo paragrafo consente agli Stati membri di fissare un tetto massimo all'importo totale del risarcimento che può essere concesso, in modo da limitare l'impatto del sistema di risarcimento sul bilancio. Questo paragrafo consente anche di limitare il risarcimento per mancato guadagno o perdita del sostentamento nel caso di richiedenti che abbiano entrate molto ingenti o che siano particolarmente facoltosi, o di ridurre il risarcimento per tali voci sulla stessa base. Articolo 5 L'articolo introduce il diritto per le vittime di reati di ricevere un anticipo di pagamento sul risarcimento richiesto. Questa possibilità già esiste in tutti gli Stati membri, tranne due, tra quelli che possiedono un sistema di risarcimento statale. L'anticipo può essere subordinato a quattro criteri cumulativi: l'ammissibilità del richiedente deve essere ragionevolmente chiara, la vittima deve trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria a seguito del reato, la decisione finale sulla concessione del risarcimento non può essere adottata rapidamente e si può presumere che l'autore del reato non potrà soddisfare la pretesa di risarcimento per mancanza di mezzi. Quest'ultimo criterio si applica anche quando l'autore non sia stato identificato. Il calcolo dell'anticipo è lasciato agli Stati membri, in quanto necessariamente dipenderà dalla valutazione delle difficoltà economiche caso per caso. Articolo 6 Gli Stati membri possono escludere, se lo desiderano, i richiedenti che hanno sofferto lesioni di lieve entità. In pratica questo può essere realizzato attraverso l'introduzione, per esempio, di una soglia minima al risarcimento che può essere concesso. Articolo 7 Questo articolo conferisce agli Stati la facoltà di negare o ridurre il risarcimento in caso di negligenze che abbiano contribuito alla produzione dei danni. Questo è un principio basilare della legislazione in materia di responsabilità per danni ed è applicato in tutti i sistemi di risarcimento statale attualmente esistenti negli Stati membri. Articolo 8 Questo articolo conferisce agli Stati membri il diritto di rendere il risarcimento da parte dello Stato sussidiario rispetto a quello da parte dell'autore del reato. La maggior parte degli Stati che ad oggi possiedono un sistema di risarcimento statale ritengono che la responsabilità primaria di risarcire la vittima gravi sull'autore del reato, e che lo Stato non debba assumersi una responsabilità illimitata per il risarcimento delle vittime di reati. La definizione del principio dell'applicazione sussidiaria in questo articolo è stata in qualche modo temperata, in quanto un'applicazione rigorosa di questo principio potrebbe causare un indebito ritardo per la vittima nell'effettivo ottenimento del risarcimento e comportare un rischio di vittimizzazione secondaria. Pertanto alla vittima è richiesto solo uno sforzo ragionevole. Quando sia sufficientemente chiaro che l'autore del reato non avrà i mezzi per poter pagare i danni alla vittima, si fa eccezione al principio. In questi casi non ha molto senso chiedere alla vittima di affrontare un lungo procedimento per ottenere i danni dall'autore e, in seguito, per cercare di far eseguire la relativa condanna. Si farà anche eccezione nei casi in cui, a causa della lunghezza delle indagini di polizia o del procedimento penale, la vittima non sia stata in grado di ottenere l'esame della sua pretesa civilistica da parte della giurisdizione competente. Il verificarsi di simili ritardi esula dalla sfera di controllo della vittima e non dovrebbe andare a discapito delle sue possibilità di essere risarcita entro un termine ragionevole dal reato. Ulteriori eccezioni si applicano nel caso in cui la vittima abbia dovuto affrontare degli ostacoli nell'intentare una causa civile contro l'autore del reato. La possibilità di ricevere un anticipo di pagamento non deve essere influenzata negativamente dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo. La possibilità di ricevere un anticipo di pagamento è disciplinata esclusivamente dai criteri di cui all'articolo 5. Il principio dell'applicazione sussidiaria si può applicare unicamente alla vittima diretta; non si può richiedere ad una persona a carico o ad un parente stretto di intentare un'azione contro l'autore del reato prima di poter fare una domanda di risarcimento statale. Articolo 9 Per evitare un doppio risarcimento gli Stati membri possono detrarre dall'importo concesso i risarcimenti, o altri vantaggi, ottenuti da altre fonti tra cui, ad esempio, l'autore del reato, lo Stato o polizze assicurative. Articolo 10 Questo articolo istituisce la possibilità di surrogazione dello Stato membro nei diritti della vittima, così permettendo allo Stato di cercare di far eseguire la condanna dell'autore al risarcimento dopo il pagamento del risarcimento da parte dello Stato. Articolo 11 Questo articolo conferisce agli Stati il diritto di esigere che il richiedente abbia denunciato il reato alle autorità competenti - di solito la polizia - prima di chiedere il risarcimento. La denuncia può essere fatta nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o nello Stato membro di residenza legale. Si può fissare un termine entro il quale dev'essere fatta la denuncia. Si possono fare eccezioni, come disposto al paragrafo 3 dell'articolo; ad esempio non si può sempre pretendere che la vittima sia disposta a sporgere denuncia in casi di criminalità organizzata o di violenza contro donne o minori. Articolo 12 Mentre il principio dell'applicazione sussidiaria sancito all'articolo 8 riguarda il rapporto tra la domanda di risarcimento e la causa civile contro l'autore del reato, l'articolo 12 riguarda il rapporto tra la domanda di risarcimento ed il procedimento penale avviato in seguito al reato. L'impossibilità di ottenere il risarcimento prima della conclusione del procedimento penale potrebbe comportare dei ritardi notevoli per la vittima. Di conseguenza, gli Stati hanno la possibilità di attendere il risultato di tale procedimento solo limitatamente ai casi in cui tale esito abbia un'influenza pratica sulla decisione relativa alla domanda di risarcimento, e a condizione che questo non cagioni alla vittima indebiti ritardi o difficoltà finanziarie. Questi due criteri sono cumulativi. L'eventuale sospensione della decisione sulla domanda di risarcimento per questi motivi non può tuttavia influenzare la possibilità per il richiedente di ottenere un anticipo di pagamento, in quanto quest'ultimo è esclusivamente disciplinato dai criteri definiti all'articolo 5. Articolo 13 Gli Stati membri possono stabilire che la domanda debba essere presentata entro un termine di, come minimo, due anni dal reato o dalla conclusione delle indagini di polizia o del procedimento penale. Si devono tuttavia prevedere delle eccezioni. Tali eccezioni devono contemplare, tra gli altri, i casi in cui la vittima non abbia potuto presentare la domanda in tempo, come ad esempio nel caso in cui la vittima fosse minorenne al momento del reato. Si devono anche prevedere eccezioni per le situazioni transfrontaliere. Articolo 14 Questo articolo riguarda le procedure amministrative per il ricevimento ed il trattamento della domanda. Questo ambito è lasciato interamente alla discrezione degli Stati membri, con tre eccezioni: le procedure devono essere il più semplici ed il più rapide possibile, allo scopo di evitare una vittimizzazione secondaria. In secondo luogo, devono essere accettate domande redatte in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, per evitare discriminazioni tra cittadini e residenti dell'Unione europea nonché per facilitare ulteriormente l'accesso delle vittime al risarcimento nelle situazioni transfrontaliere. Infine, il richiedente deve avere la possibilità di proporre appello contro la decisione di rigetto della domanda di risarcimento. Articolo 15 Questo articolo stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire a tutte le vittime l'accesso alle informazioni relative al risarcimento statale, informazioni che in generale dovrebbero essere fornite dalla polizia. Le informazioni devono abbracciare, come minimo, i criteri fissati dalla presente direttiva come attuati da ognuno degli Stati membri e le procedure amministrative necessarie per la presentazione delle domande nello Stato membro in questione. L'indicazione della competenza giurisdizionale e territoriale delle autorità sarà necessaria soltanto negli Stati membri che hanno designato diverse autorità come responsabili per decidere sulle domande di risarcimento. L'importanza dell'informazione delle vittime è stata fortemente evidenziata in molte delle osservazioni ricevute relativamente al Libro verde. Le informazioni che le autorità devono fornire corrispondono a quelle previste per il manuale che dovrà essere elaborato ai sensi dell'articolo 24. Di conseguenza le necessarie traduzioni delle informazioni saranno fornite dalla Commissione. Articolo 16 Questo articolo stabilisce il principio di base per agevolare l'accesso al risarcimento statale nelle situazioni trasfrontaliere, che costituisce il secondo obiettivo specifico della proposta. Il principio riflette il modello descritto nel Libro verde come "modello dell'assistenza reciproca", che ha ricevuto il sostegno della netta maggioranza delle osservazioni trasmesse. Esso obbliga gli Stati membri a designare una o più autorità al fine di dare attuazione a tale principio; alla discrezione degli Stati membri è lasciata la scelta di eventualmente conferire tale compito, se lo desiderano, alla stessa autorità responsabile del trattamento e della decisione sulle domande. Articolo 17 Questo articolo contempla l'assistenza a cui ha diritto il richiedente quando si rivolge ad un'autorità nello Stato membro di residenza legale al fine di presentare una domanda di risarcimento ad un altro Stato membro. L'autorità incaricata di prestare tale assistenza fornisce al richiedente i formulari e le informazioni necessari sul sistema di risarcimento esistente nello Stato membro in cui è richiesto il risarcimento. L'autorità di assistenza non è tenuta a fornire una consulenza approfondita sul funzionamento del sistema di risarcimento nell'altro Stato membro o a rispondere a domande di tipo dettagliato sull'interpretazione dei vari criteri. Essa deve tuttavia essere in grado di fornire delle istruzioni di base su come compilare il formulario di domanda e di illustrare al richiedente che tipo di documenti è necessario presentare a sostegno della domanda - referti medici, verbali di polizia, ecc.. Visto che la decisione sulla domanda rientra nella responsabilità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, il ruolo dell'autorità di assistenza non comprende nessuna valutazione della domanda, salvo nei casi in cui sia evidente che tale domanda non è stata presentata in buona fede. Articolo 18 Una volta che la domanda è stata completata l'autorità di assistenza la trasmette all'autorità di decisione. L'autorità di assistenza attira l'attenzione dell'autorità di decisione sulle questioni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo, al fine di accelerare il trattamento della domanda e di facilitare la cooperazione tra le autorità coinvolte. Articolo 19 L'autorità di decisione rilascia un avviso di ricevimento e informa l'autorità di assistenza relativamente alle questioni di cui alle lettere da a) a d). Tali informazioni comprendono anche l'indicazione della propria persona di contatto, in modo da stabilire un collegamento diretto a livello operativo tra le autorità coinvolte. Articolo 20 Questo articolo integra l'articolo 17 obbligando l'autorità di assistenza a trasmettere qualsiasi informazione supplementare che l'autorità di decisione potrebbe richiedere in seguito al ricevimento della domanda. Articolo 21 Questo articolo prevede la cooperazione tra le due autorità coinvolte allo scopo di permettere, per quanto possibile, al richiedente di essere sentito nel suo Stato membro di residenza. La valutazione della necessità di un'audizione, e la stessa decisione di disporla, spettano all'autorità di decisione, che deve agire in conformità con la propria legislazione nazionale. Le modalità possibili per effettuare tale audizione consistono o nell'audizione da parte dell'autorità di assistenza, che poi trasmette la trascrizione dell'audizione all'autorità di decisione, oppure nell'audizione da parte della stessa autorità di decisione, a mezzo di conferenza telefonica o videoconferenza. Queste possibilità ricalcano quelle previste dal regolamento del Consiglio sull'assunzione delle prove, e nella presente proposta si stabiliscono gli stessi principi di cui al citato regolamento per quanto riguarda la legge applicabile alle audizioni. Articolo 22 Questo articolo obbliga l'autorità di decisione ad inviare la decisione, nonché una sintesi della stessa, all'autorità di assistenza e al richiedente. Lo stesso si applica anche a qualsiasi eventuale decisione separata relativa all'anticipo di pagamento. Articolo 23 Questo articolo stabilisce le regole relative all'uso delle lingue nella cooperazione tra autorità. La scelta della lingua da adoperare nella compilazione dei formulari di domanda spetta al richiedente. La scelta della lingua da adoperare nella redazione delle decisioni spetta, ovviamente, a ciascuno degli Stati membri, conformemente alle proprie lingue ufficiali. Tuttavia, la sintesi della decisione richiesta dall'articolo 22, paragrafo 1, deve essere redatta in una lingua che l'autorità di assistenza ha indicato di comprendere. La scelta della lingua in cui redigere la trascrizione dell'audizione spetta all'autorità di assistenza. Potrebbe, ad esempio, dipendere dall'uso che si è fatto dell'interpretariato durante l'audizione. Le informazioni che le autorità si devono fornire vicendevolmente, come precisato agli articoli da 18 a 22 saranno nella lingua che l'autorità ricevente, in ogni singolo caso, ha indicato di comprendere. Nel loro insieme, le disposizioni sulla lingua comprendono ciò che è necessario per il buon funzionamento della cooperazione tra le autorità, mentre la responsabilità principale per le traduzioni necessarie spetta all'autorità di decisione. I paragrafi 2 e 3 escludono la possibilità di accordi che prevedano un compenso o l'autenticazione dei documenti, in modo da evitare procedure complicate o burocratiche che potrebbero impedire una cooperazione efficiente tra le autorità coinvolte. Articolo 24 Questo articolo contiene le disposizioni necessarie per l'elaborazione del manuale che dovrà essere adoperato dalle autorità di assistenza. Il manuale fornirà all'autorità di assistenza tutte le informazioni necessarie a permetterle di adempiere gli obblighi che le derivano dalla sezione 2 della direttiva, tra cui: - qual è l'autorità competente a prendere la decisone nello Stato membro a cui è richiesto il risarcimento; - qual è la lingua che tale autorità può accettare; - quali sono i criteri e le condizioni stabiliti dal sistema di risarcimento di quello Stato membro, e quali sono i formulari di domanda richiesti. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [22] fornirà il quadro necessario per l'elaborazione del manuale, in tal modo evitando la creazione di una nuova struttura, quale un comitato. La Commissione s'incaricherà delle necessarie traduzioni e dell'aggiornamento del manuale, in cooperazione con gli Stati membri attraverso la rete se necessario. Con la traduzione del manuale, gli Stati membri avranno a disposizione le versioni linguistiche necessarie per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 2. [22] Decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001. GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25. Articolo 25 Questo articolo crea un sistema di punti di contatto centrali in ognuno degli Stati membri per agevolare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di risarcimento alle vittime di reati, in particolare ricercando soluzioni alle difficoltà che potrebbero sorgere nell'attuazione della sezione 2 della presente proposta. I punti di contatto saranno anche incaricati di collaborare con la Commissione per la redazione del manuale di cui all'articolo 24. Per quanto riguarda l'elaborazione del manuale, la rete giudiziaria europea in materia civile fornirà il necessario quadro di cooperazione tra i punti di contatto, come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione che istituisce la rete. Articolo 26 Questo articolo contiene la clausola standard che consente agli Stati membri di attuare disposizioni più favorevoli rispetto alle norme minime sancite dalla presente proposta. Esso si riferisce specificatamente alla possibilità per ogni Stato membro di risarcire i suoi cittadini o i suoi residenti che siano rimasti vittima di un reato al di fuori del proprio territorio; questa possibilità non è necessariamente più favorevole alla vittima in ogni singolo caso. Il paragrafo 2 impedisce agli Stati membri di giustificare un peggioramento della prassi attuale attraverso il riferimento alla direttiva. Articoli da 27 a 29 Questi articoli contengono le disposizioni standard che si trovano nelle direttive comunitarie e specificano i termini per l'attuazione. A tali disposizioni è stato aggiunto che gli Stati membri non sono tenuti a prevedere l'applicazione retroattiva nel senso di dover risarcire le vittime di reati commessi prima del termine ultimo per l'attuazione della direttiva ma per cui la domanda è stata introdotta dopo tale termine. 2002/0247 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al risarcimento alle vittime di reato IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, vista la proposta della Commissione [23], [23] GU C , , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [24], [24] GU C , , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale [25], [25] GU C , , pag. . considerando quanto segue: (1) L'Unione europea si è prefissata l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone. Le misure volte alla tutela delle vittime di reato devono fare parte della realizzazione di questo obiettivo. (2) Il piano d'azione di Vienna del Consiglio e della Commissione del 1998 sollecitava una soluzione per la questione dell'assistenza alle vittime attraverso un'analisi comparativa dei sistemi di risarcimento alle vittime e una valutazione della fattibilità di un'azione a livello di Unione europea. (3) La Commissione ha presentato una comunicazione "Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere" nel 1999. (4) In considerazione di questa comunicazione, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 sollecitavano l'istituzione di norme minime in materia di protezione delle vittime di reati, in particolare sull'accesso alla giustizia da parte delle vittime e sui loro diritti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, nonché delle spese legali. Inoltre, il Consiglio di Tampere ha richiesto l'istituzione di programmi nazionali per il finanziamento di provvedimenti, pubblici e non governativi, di assistenza e tutela delle vittime. (5) Il 15 marzo 2001 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [26]. Questa decisione, basata sul titolo VI del trattato sull'Unione europea, consente alle vittime di chiedere un risarcimento all'autore del reato nel corso del procedimento penale. Oltre queste disposizioni, la questione del risarcimento delle vittime di reato non viene trattata. [26] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1. (6) La Commissione ha adottato un Libro verde sul risarcimento alle vittime di reato il 28 settembre 2001. Il Libro verde ha avviato una consultazione sui possibili obiettivi che un'iniziativa comunitaria dovrebbe perseguire al fine di mettere in atto le conclusioni di Tampere relativamente al risarcimento delle vittime di reato. (7) Le reazioni al Libro verde, tra cui la risoluzione del Parlamento europeo e il parere del Comitato economico e sociale, invocavano la fissazione di norme minime per il risarcimento alle vittime di reato nell'Unione europea ed un migliore accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere. (8) Gli obiettivi della presente direttiva sono di fissare norme minime per il risarcimento alle vittime di reato nell'Unione europea e di facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere. Il perseguimento di questi obiettivi risponde alla richiesta espressa dal Consiglio europeo di Tampere e corrisponde a quanto contemplato nel Libro verde e nelle reazioni allo stesso. (9) Gli obiettivi della presente direttiva contribuiranno a rendere l'Unione europea uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed agevoleranno la libera circolazione delle persone. Le misure contenute nella presente direttiva integreranno quelle adottate dall'Unione europea al fine di promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile, di contrastare la criminalità ed il terrorismo, e di garantire il risarcimento alle vittime di incidenti stradali. (10) Essendo le misure contenute nella presente direttiva necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Comunità e non essendo previsti nel trattato i poteri specifici per adottare uno strumento giuridico a tal fine, deve essere applicato l'articolo 308 del trattato. (11) È ampiamente riconosciuto che le vittime di reati, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie a soddisfare una condanna per danni o in quanto l'autore può rimanere sconosciuto o non poter essere utilmente perseguito. (12) Per fare fronte a questa situazione, tredici Stati membri hanno introdotto dei sistemi di risarcimento a spese dello Stato che consentono di risarcire le vittime di reati. Tali sistemi presentano però ampie divergenze per quanto riguarda le vittime che possono ottenere il risarcimento e i criteri per determinare il suo importo. Due Stati membri non hanno alcun sistema generale di risarcimento. (13) Le vittime di reati nell'Unione europea devono avere il diritto di ottenere un risarcimento adeguato per le lesioni sofferte, indipendentemente dallo Stato in cui risiedono e indipendentemente dallo Stato in cui il reato è stato commesso. (14) In considerazione delle ampie divergenze tra gli Stati membri che possiedono un sistema di risarcimento statale, e tenendo conto delle differenze socio-economiche, all'armonizzazione si deve preferire un approccio volto alla fissazione di norme minime. (15) Le norme minime devono abbracciare le vittime dei reati contro la persona, tra cui i reati violenti, i reati terroristici, i reati a sfondo sessuale, i reati contro donne e minori e i reati di razzismo e xenofobia. Le norme minime devono coprire i danni subiti dalle vittime di reati che risultano da lesioni personali, con l'esclusione dei danni alle cose o della perdita di beni. Esse devono anche coprire le persone a carico ed i parenti stretti della vittima del reato che sia deceduta in seguito alle lesioni subite. (16) Il risarcimento deve essere accessibile a tutti i cittadini dell'Unione europea e a tutti coloro che risiedono legalmente in uno degli Stati membri senza discriminazioni. (17) Le norme minime devono essere collegate alla legislazione in materia di responsabilità civile di ciascuno degli Stati membri, in modo da garantire un adeguato livello di risarcimento e regole prevedibili e trasparenti, evitando però l'armonizzazione. (18) Il risarcimento deve coprire i danni non materiali, in particolare per garantire un risarcimento adeguato alle vittime di reati gravi ed alle persone a carico ed ai parenti stretti di vittime che sono decedute in seguito ad un reato. (19) Gli Stati membri devono avere la possibilità di mantenere o introdurre il principio secondo cui la responsabilità principale per il risarcimento alla vittima del reato spetta all'autore del reato. Si devono tuttavia introdurre alcune limitazioni nell'applicazione di questo principio al fine di evitare indebiti ritardi nel risarcimento delle vittime e di limitare i rischi di vittimizzazione secondaria. (20) Le norme minime devono contemplare le restrizioni che possono essere poste alla concessione del risarcimento, in particolare quando tali restrizioni attengono agli obblighi della vittima del reato, come l'esigenza che la vittima sporga denuncia presso la polizia o faccia domanda di risarcimento entro un certo termine, in modo da garantire la parità di trattamento di tutte le vittime nell'Unione europea. Si devono prevedere delle eccezioni a tali restrizioni per evitare che siano richiesti sforzi non realistici alla vittima di reato e per prendere in considerazione gli ostacoli che una vittima può incontrare in una situazione transfrontaliera. (21) Deve essere introdotto un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri in modo da facilitare l'accesso al risarcimento nei casi in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede. (22) Questo sistema deve garantire alle vittime di reati la possibilità di rivolgersi sempre all'autorità del proprio Stato membro di residenza in modo da ovviare alle eventuali difficoltà pratiche e linguistiche che possono sorgere nelle situazioni transfrontaliere, facendo salvo il diritto degli Stati membri di applicare il principio di territorialità come base per l'obbligo di corrispondere il risarcimento. (23) Il sistema deve comprendere le disposizioni necessarie a consentire alla vittima di trovare le informazioni richieste per presentare la domanda di risarcimento e a consentire una cooperazione efficiente tra le autorità coinvolte. (24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario. (25) In conformità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi della presente direttiva, ossia fissare norme minime per il risarcimento delle vittime di reati e facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti della direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Obiettivo L'obiettivo della presente direttiva è di fissare norme minime per il risarcimento alle vittime di reati e di facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere. Sezione 1 Norme minime per il risarcimento alle vittime di reati Articolo 2 Ambito di applicazione soggettivo e territoriale 1. Nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri risarciscono a) le vittime che hanno subito lesioni personali direttamente cagionate da un reato intenzionale contro la vita, la salute o l'integrità personale commesso nel territorio di uno degli Stati membri; b) i parenti stretti e le persone a carico delle vittime come definite alla lettera a) che siano decedute a seguito delle lesioni personali riportate. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1: a) per "vittima" s'intende una persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro; b) le nozioni di "reato intenzionale", "parenti stretti" e "persone a carico" sono definite in conformità con la legge dello Stato membro in cui è stato commesso il reato; c) la nozione di "lesioni personali" comprende danni sia psicologici che fisici. Articolo 3 Responsabilità per il pagamento del risarcimento; non discriminazione 1. Il risarcimento è erogato dallo Stato membro sul cui territorio è stato commesso il reato. 2. Il risarcimento è erogato ai cittadini dell'Unione europea nonché a coloro che risiedono legalmente in uno degli Stati membri senza discriminazione. Articolo 4 Principi relativi alla determinazione dell'importo del risarcimento 1. Il risarcimento copre i danni pecuniari e non pecuniari che derivano come diretta conseguenza dalle lesioni personali subite dalla vittima o, per quanto riguarda i parenti stretti e le persone a carico, dal decesso della vittima. 2. L'importo del risarcimento è determinato: a) caso per caso in modo tale da non differire significativamente, nel suo complesso, dall'importo che è stato o che avrebbe potuto essere concesso al ricorrente in esito ad una causa civile per danni secondo il diritto civile dello Stato membro responsabile per l'erogazione del risarcimento; o b) in base a tariffe prefissate, per l'intero ammontare del risarcimento o per alcune delle, o tutte le, singole voci di danno coperte dal risarcimento. Le tariffe di cui alla lettera b) riflettono una media dell'importo del risarcimento che sarebbe stato concesso per danni simili a quelli subiti dal richiedente secondo il diritto civile dello Stato membro responsabile per l'erogazione del risarcimento. 3. In deroga a quanto disposto al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un importo massimo non inferiore a 60 000 euro per il risarcimento che può essere complessivamente erogato ad un singolo richiedente. Gli Stati membri possono anche prevedere che il risarcimento per la perdita di redditi della vittima o per la perdita del mantenimento delle persone a carico sia ridotto sulla base della situazione finanziaria del richiedente oppure sia limitato ad un importo massimo determinato dagli Stati membri. 4. Il risarcimento può essere erogato in una soluzione unica o con pagamenti rateali, per l'intero importo del risarcimento o per alcune o tutte le singole voci di danno coperte dal risarcimento. Articolo 5 Anticipo di pagamento 1. Gli Stati membri prevedono un anticipo di pagamento sull'importo del risarcimento richiesto ogniqualvolta: a) sia stata stabilita l'ammissibilità di massima della richiesta; b) vi sia motivo di ritenere che la decisione finale non potrà essere adottata entro breve termine dalla presentazione della domanda di risarcimento; c) ciò sia giustificato in considerazione della situazione finanziaria del richiedente; e d) si possa presumere con ragionevole certezza che l'autore del reato non sarà in grado di ottemperare, in tutto o in parte, ad una sentenza o decisione di condanna al pagamento dei danni. 2. Gli Stati membri possono esigere la restituzione integrale o parziale dell'anticipo erogato se la decisione finale sulla richiesta di risarcimento consiste nel rigetto della domanda o nella concessione di un importo di risarcimento inferiore a quello erogato a titolo di anticipo. Articolo 6 De minimis Gli Stati membri possono escludere dal risarcimento le vittime che hanno subito lesioni di entità minima. Articolo 7 Comportamento del richiedente in relazione al reato Gli Stati membri possono prevedere che il risarcimento sia ridotto o rifiutato a causa del comportamento del richiedente in relazione diretta con l'evento che ha cagionato le lesioni o la morte. Articolo 8 Applicazione sussidiaria 1. Gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, subordinare la concessione del risarcimento al fatto che il richiedente abbia compiuto sforzi ragionevoli per ottenere e far eseguire una sentenza o decisione di condanna dell'autore del reato al pagamento dei danni. 2. Nell'applicazione di tali condizioni, gli Stati membri prevedono eccezioni per i casi in cui: a) sia probabile che l'autore del reato non sarà in grado di ottemperare, in tutto o in parte, ad una sentenza o decisione di condanna al pagamento dei danni; b) il richiedente non sia stato in grado di ottenere una sentenza o una decisione di condanna dell'autore al risarcimento entro i due anni successivi alla commissione del reato, per il fatto che le indagini di polizia o il procedimento penale non sono stati conclusi entro quel termine; o c) il richiedente abbia incontrato ostacoli nell'ottenere la sentenza o la decisione di cui al paragrafo 1 per il fatto di non avere potuto intentare un'azione civile per danni contro l'autore del reato nel proprio Stato membro di residenza. Articolo 9 Deduzione del risarcimento ottenuto da altre fonti 1. Gli Stati membri possono, al fine di evitare un doppio risarcimento, dedurre dal risarcimento concesso, o ripetere dalla persona che lo abbia ottenuto, qualsiasi somma effettivamente ricevuta a titolo di danni, risarcimenti o benefici per gli stessi danni da altre fonti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche a qualsiasi anticipo di pagamento concesso o erogato. Articolo 10 Surrogazione Lo Stato membro o l'autorità competente può subentrare nei diritti della persona che ha ottenuto il risarcimento nel limite dell'ammontare del risarcimento erogato. Articolo 11 Denuncia del reato 1. Gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), subordinare la concessione del risarcimento al fatto che il richiedente abbia denunciato il reato alle autorità competenti nello Stato membro in cui il reato è stato commesso. Questa condizione si considera soddisfatta se il richiedente denuncia il reato nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale. 2. Gli Stati membri che applicano la condizione di cui al paragrafo 1 possono prescrivere che la denuncia venga presentata entro un certo termine. Tuttavia, tale termine non può essere inferiore a sette giorni dal momento in cui è stato commesso il reato. 3. Nell'applicazione delle condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri prevedono eccezioni per i casi in cui la vittima abbia avuto validi motivi per non presentare denuncia relativamente al reato o per non presentarla entro i termini eventualmente fissati. Tra tali motivi figurano: a) le circostanze relative al reato o alla relazione della vittima con l'autore dello stesso; o b) gli ostacoli significativi incontrati dalla vittima per il fatto di essere residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato. Articolo 12 Situazione nelle more delle indagini di polizia giudiziaria 1. Il risarcimento non può essere subordinato alla condizione che l'autore del reato sia stato identificato o perseguito con successo. 2. Gli Stati membri possono prevedere, fatta salva la possibilità di un anticipo di pagamento ai sensi dell'articolo 5, che la decisione su una domanda di risarcimento venga sospesa fino a che le indagini di polizia o il procedimento penale relativo al reato siano giunti a conclusione, a condizione che: a) tale sospensione sia necessaria a stabilire che le lesioni subite sono state cagionate da un reato intenzionale; e b) la sospensione non dia luogo ad eccessivi ritardi o difficoltà finanziarie per il richiedente. Articolo 13 Termine per presentare la domanda 1. Gli Stati membri possono subordinare la concessione del risarcimento alla condizione che la domanda sia stata presentata entro un certo termine, che in ogni caso non potrà essere inferiore a due anni dalla conclusione delle indagini di polizia giudiziaria o del procedimento penale istituito in seguito al reato. Se non sono stati avviati né indagini né procedimento penale il periodo comincia a decorrere dalla data in cui è stato commesso il reato. 2. Nell'applicazione della condizione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prevedono eccezioni per i casi in cui non si possa ragionevolmente esigere che il richiedente presenti domanda entro il termine fissato. Tra questi casi figurano quelli in cui le vittime abbiano incontrato ostacoli significativi per il fatto di essere residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato. Articolo 14 Autorità responsabili e procedure amministrative 1. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità incaricate di decidere sulle domande di risarcimento. 2. Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative necessarie per la domanda di risarcimento allo stretto indispensabile per non compromettere la possibilità di condurre una valutazione adeguata dell'ammissibilità della domanda e dell'importo del risarcimento da erogare. 3. I richiedenti hanno il diritto di presentare la domanda in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee. 4. Gli Stati membri prevedono i mezzi di ricorso contro le decisioni di rigetto delle domande di risarcimento. Articolo 15 Informazione dei potenziali richiedenti 1. Gli Stati membri provvedono, con i mezzi che ritengono più idonei, affinché i potenziali richiedenti il risarcimento abbiano accesso, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti presso cui va presentata la denuncia relativa al reato, alle informazioni relative alla possibilità di richiedere un risarcimento. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano i criteri di cui agli articoli da 2 a 13, ove applicabili, e le procedure amministrative richieste per la presentazione della domanda, indicando anche, ove necessario, la competenza giurisdizionale specifica o territoriale delle autorità di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali informazioni saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità. Sezione 2 Accesso al risarcimento nelle situazioni transfrontaliere Articolo 16 Diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza 1. Qualora il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente ha la propria residenza, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda presso un'autorità di quest'ultimo Stato membro, purché rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1. 2. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità, in appresso definite "autorità di assistenza", responsabili per l'applicazione del paragrafo 1. Articolo 17 Assistenza al richiedente 1. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, nonché i formulari necessari, sulla base del manuale redatto ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2. 2. L'autorità di assistenza assiste il richiedente nella preparazione della domanda di risarcimento e fa in modo, per quanto possibile, che essa sia corredata di tutta la documentazione a sostegno eventualmente richiesta. 3. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda. Può rigettare una domanda solo qualora sia manifesto che la domanda non è stata fatta in buona fede. Articolo 18 Trasmissione delle domande L'autorità di assistenza trasmette la domanda, insieme a tutta la documentazione a sostegno della stessa, direttamente all'autorità competente dello Stato membro responsabile per decidere sulla domanda di risarcimento, in appresso definita "autorità di decisione". L'autorità di assistenza fornisce allo stesso tempo all'autorità di decisione le seguenti informazioni: a) la persona di contatto per la gestione della pratica; b) un elenco della documentazione fornita a sostegno della domanda; c) se la domanda contiene la richiesta di un anticipo sul pagamento; e d) se del caso, la lingua in cui è stata redatta la domanda. Articolo 19 Ricevimento delle domande Al ricevimento di una domanda trasmessa ai sensi dell'articolo 18, l'autorità di decisione invia al più presto, direttamente all'autorità di assistenza, le seguenti informazioni: a) la persona di contatto per la gestione della pratica; b) un avviso di avvenuto ricevimento; c) se possibile, l'indicazione approssimativa dei tempi in cui verrà presa una decisione sulla domanda, fornendo inoltre, se del caso, la stessa indicazione per quanto riguarda l'eventuale decisione sulla richiesta di anticipo di pagamento; e d) ove necessario, l'eventuale richiesta di informazioni supplementari. Articolo 20 Richiesta di informazioni supplementari L'autorità di assistenza assiste il richiedente nel soddisfare le richieste di informazioni supplementari dell'autorità di decisione e trasmette in seguito tali informazioni al più presto direttamente all'autorità di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco della documentazione trasmessa. Articolo 21 Audizione del richiedente 1. Qualora l'autorità di decisione intenda ascoltare il richiedente in conformità con le leggi del proprio Stato membro, ne informa l'autorità di assistenza. 2. In seguito a tale richiesta, l'autorità di decisione e l'autorità di assistenza collaborano ai fini dell'organizzazione dell'audizione, in particolare provvedendo, nella misura del possibile, affinché: a) il richiedente sia ascoltato dall'autorità di assistenza, in conformità con le leggi del suo Stato membro. L'autorità di assistenza in seguito trasmetterà una trascrizione dell'audizione all'autorità di decisione; oppure b) il richiedente sia ascoltato direttamente dall'autorità di decisione, in conformità con le leggi dello Stato membro di quest'ultima, tramite l'uso del telefono o della videoconferenza. Articolo 22 Comunicazione della decisione finale 1. L'autorità di decisione invia la decisione sulla domanda di risarcimento ed una sintesi di tale decisione al richiedente ed all'autorità di assistenza al più presto dopo l'adozione della decisione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche all'eventuale decisione separata sulla domanda di anticipo di pagamento. Articolo 23 Altre disposizioni 1. Le informazioni trasmesse da un'autorità all'altra in applicazione degli articoli da 18 a 22 sono redatte nella lingua che l'autorità a cui l'informazione è diretta ha indicato di poter accettare, ad eccezione: a) dei formulari di domanda e della documentazione a sostegno, per i quali l'uso delle lingue è disciplinato dall'articolo 14, paragrafo 3; b) del testo integrale delle decisioni adottate dall'autorità di decisione, per il quale l'uso delle lingue è disciplinato dalle leggi dello Stato membro dell'autorità; c) delle trascrizioni redatte in seguito ad un'audizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), per le quali l'uso delle lingue è determinato dall'autorità di assistenza. 2. I servizi resi dall'autorità di assistenza ai sensi degli articoli da 16 a 22 non le danno titolo a pretendere dal richiedente o dall'autorità di decisione il rimborso di oneri o di spese. 3. I formulari di domanda ed ogni altro documento trasmesso ai sensi degli articoli da 18 a 22 sono esenti da autenticazione o qualsiasi formalità equivalente. Sezione 3 disposizioni di attuazione Articolo 24 Informazioni da inviare alla Commissione; manuale 1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004: a) l'elenco delle autorità istituite o designate in conformità con gli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafo 2, con indicazione della/e lingua/e che le autorità accettano ai fini dell'applicazione degli articoli da 18 a 22 nonché, se del caso, le informazioni relative alla competenza giurisdizionale speciale e territoriale di tali autorità; b) le informazioni determinate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e c) i formulari necessari per fare domanda di risarcimento. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a dette informazioni. 2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE, elabora e pubblica su Internet un manuale contenente le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. La Commissione si incarica di fornire le necessarie traduzioni del manuale. Articolo 25 Punti di contatto centrali Gli Stati membri designano un punto di contatto a livello centrale con la funzione di a) fornire assistenza nell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2; b) promuovere la stretta collaborazione e lo scambio d'informazioni tra autorità di assistenza e autorità di decisione degli Stati membri; e c) fornire assistenza e cercare soluzioni a qualsiasi difficoltà possa sorgere nell'applicazione degli articoli da 16 a 22. I punti di contatto si incontrano regolarmente nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Articolo 26 Disposizioni più favorevoli 1. La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere, nella misura in cui siano compatibili con la presente direttiva: a) disposizioni più favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa dal reato; b) disposizioni volte a risarcire le vittime di reati commessi al di fuori del loro territorio o qualsiasi altra persona lesa da tali reati, con riserva delle condizioni che gli Stati membri possono determinare a tal fine. 2. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare una modifica in senso meno favorevole delle disposizioni già applicate dagli Stati membri in materia di risarcimento alle vittime di reato o a qualsiasi altra persona lesa dal reato. Articolo 27 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri possono prevedere che tali disposizioni si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1. 3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.. Articolo 28 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 29 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente