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Document JOC_2002_181_E_0160_01

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali [COM(2002) 101 def. — 2001/0047(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 181E del 30.7.2002, p. 160–175 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0101

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE) /* COM/2002/0101 def. - COD 2001/0047 */

    Gazzetta ufficiale n. 181 E del 30/07/2002 pag. 0160 - 0175


    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'accesso al mercato dei servizi portuali (Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE)

    RELAZIONE

    Gli emendamenti rispetto alla proposta originaria della Commissione sono stati evidenziati barrando il testo eliminato ed evidenziando con grassetto e sottolineatura il testo aggiunto.

    Nel corso della sessione plenaria del 14 novembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato, apportandovi un certo numero di emendamenti, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali presentata dalla Commissione. Anche il Comitato economico e sociale ed il Comitato delle regioni hanno accolto favorevolmente tale proposta.

    Il Parlamento europeo concorda, salvo un unico caso, sui principali elementi della proposta della Commissione; esso propone tuttavia di incorporare nella proposta legislativa un certo numero di elementi riguardanti la concorrenza fra porti.

    Sulla base degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo, la Commissione ha deciso di modificare la propria proposta originaria.

    La Commissione ha accolto molti degli emendamenti intesi a migliorare e chiarire il testo originario. Tali emendamenti enfatizzano fra l'altro l'importanza della sicurezza marittima, e di un comportamento responsabile in campo ambientale e sociale; essi chiariscono inoltre alcuni aspetti relativi alla procedura di selezione, all'auto assistenza e alla neutralità dell'organismo cui è demandata la selezione dei fornitori di servizi.

    La Commissione riconosce il valore aggiunto di tali modifiche, volte a rafforzare alcuni aspetti della proposta e quindi a facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissi. Le modifiche riguardano gli elementi della proposta indicati di seguito.

    * L'ambito di applicazione della direttiva va esteso per comprendervi anche le vie navigabili di accesso ai porti, affinché le misure proposte possano pienamente produrre i propri benefici effetti.

    * La definizione di "sistema portuale" è stata modificata in modo da comprendere due o più porti ubicati nella stessa zona e gestiti da uno stesso organismo o autorità portuale, che possono quindi essere considerati come un unico porto.

    * I criteri in base a cui rilasciare le autorizzazioni sono stati definiti con maggiore precisione. Tali criteri, benché ancora limitati nel loro numero per evitare eventuali abusi, possono, se del caso, fare riferimento a questioni di natura occupazionale o sociale nonché ad obblighi in campo ambientale. Tale modifica permette alle competenti autorità di evitare in futuro eventuali controversie in merito a tali aspetti.

    * Il diritto dei fornitori di servizi di avvalersi di personale di propria scelta può essere assoggettato al rispetto degli stessi criteri generalmente fissati dalle competenti autorità per tutti i fornitori di servizi, per garantirne l'applicazione senza eccezioni di sorta. Tale chiarimento permetterà di evitare possibili malintesi.

    * Le limitazioni al numero di fornitori di servizi possono essere giustificate non soltanto in base a vincoli inerenti allo spazio o alla capacità disponibile, ma anche da considerazioni di carattere ambientale o legate alla sicurezza del traffico marittimo. Grazie a tale emendamento la deroga non è più limitata ai soli servizi tecnico-nautici. L'emendamento riflette i principi generali che regolano le politiche sulla sicurezza e sull'ambiente.

    * Il fornitore di servizi selezionato deve, se del caso, versare una compensazione a fronte dei beni immobili che rileva dal suo predecessore. Benché tale obbligo già sia previsto dagli ordinamenti giuridici in vigore, é parso opportuno inserirne esplicita menzione.

    * Regole chiare in materia di auto assistenza, stabiliscono chi intende farvi ricorso possa impiegare il proprio personale e le proprie attrezzature, se rispetta gli stessi criteri applicabili, caso per caso, agli altri fornitori di servizi.

    La Commissione non può invece accogliere un certo numero di modifiche proposte al testo della direttiva. Si tratta, in particolare, dei casi indicati di seguito.

    * Gli emendamenti relativi alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra Stati membri e porti nonché quelli sull'interpretazione delle regole fissate dal trattato in materia di aiuti di Stato; tali aspetti riguardano infatti essenzialmente la concorrenza fra porti, mentre la proposta di direttiva intende garantire la libera prestazione di servizi portuali ed il diritto di stabilimento dei fornitori di servizi portuali all'interno dei porti. Pur riconoscendo la necessità di ulteriori interventi in materia di concorrenza fra porti, la Commissione ritiene che essi vadano effettuati in ambito istituzionale e nel rispetto delle regole del trattato. In materia di trasparenza, la Commissione presenterà un emendamento alla direttiva sulla trasparenza [1], che potrà così essere applicata ad un numero di porti molto maggiore rispetto a quelli attuali. Per quanto riguarda invece gli aiuti di Stato, la Commissione sta attualmente studiando la possibilità di meglio chiarire l'applicazione delle regole del trattato rispetto a quanto indicato nel cosiddetto "pacchetto portuale" (ovvero nella comunicazione sugli aiuti di Stato al settore portuale; COM(2001)35 def., capitolo 3.3).

    [1] Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35); modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 24.7.2000, pag. 75).

    * Non pare inoltre opportuno l'emendamento volto ad eliminare il requisito secondo cui devono esistere almeno due fornitori di servizi (salvo casi specifici) ed occorre autorizzare il numero più elevato possibile di prestatori di servizi, tenuto conto delle circostanze. La Commissione ritiene che tale eliminazione rischi di perpetuare l'attuale situazione nella quale le "circostanze" sono stabilite, spesso in modo distorto, per giustificare l'esistenza di un solo fornitore di servizi. La Commissione ritiene che la propria proposta, volta a garantire l'esistenza di almeno due fornitori di servizi, meglio permetta di raggiungere gli obiettivi della direttiva. La formulazione originaria permette in ogni caso di tenere conto di situazioni particolari ("...in assenza di circostanze eccezionali ...") e non obbliga le competenti di autorità a trovare ulteriori fornitori di servizi se la situazione risulta tale da non invogliare alcun concorrente.

    * L'emendamento volto ad escludere il pilotaggio nel porto dagli obiettivi della direttiva non può essere accolta. Il pilotaggio e infatti un servizio commerciale cui vanno applicate le regole del trattato. La Commissione riconosce trattarsi di un'attività particolarmente delicata dal punto di vista della sicurezza, ma ritiene che tale aspetto sia sufficientemente tutelato dal fatto che la proposta permette alle autorità competenti di valutare autonomamente la sicurezza, tenendo conto delle specificità locali, per fissare gli opportuni requisiti e trarre le necessarie conclusioni in merito alla possibile limitazione del numero di fornitori di servizi. La Commissione ritiene inoltre che sia possibile garantire la sicurezza pur eliminando talune pratiche attualmente in essere, che spesso gonfiano inutilmente i costi di spedizione.

    * La Commissione non ritiene sia giustificato estendere la portata della direttiva per comprendere anche i servizi di natura non commerciale.

    * La limitazione dell'autoassistenza alle sole navi battenti bandiera degli Stati membri non può essere accettata in quanto contrastante con norme e convenzioni internazionali.

    * L'estensione del 5 a 8 anni della periodo di validità dell'autorizzazione concessa ai fornitori di servizi che non hanno compiuto alcun importante investimento appare inopportuna, soprattutto in considerazione del fatto che il periodo di validità per i fornitori che hanno invece fatto investimenti significativi in termini di beni mobili rimane comunque di 10 anni.

    Ciò premesso, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato la Commissione ha provveduto a modificare la propria proposta.

    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'accesso al mercato dei servizi portuali

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo [80, paragrafo 2],

    Vista la proposta della Commissione [2],

    [2] GU C [...] del [...], pag. [...].

    Visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

    [3] GU C [...] del [...], pag. [...].

    Visto il parere del Comitato delle regioni [4],

    [4] GU C [...] del [...], pag. [...].

    Deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [5],

    [5] GU C [...] del [...], pag. [...].

    Considerando quanto segue:

    (1) Scopo dell'articolo 49 del trattato è eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità; a norma dell'articolo 51 questo obiettivo dev'essere conseguito anche nella politica comune dei trasporti, pur nel rispetto, fra l'altro, delle regole di tutela dell'ambientale previste dal trattato.

    (2) In materia di servizi di trasporto marittimo in quanto tali, tale obiettivo è stato conseguito mediante il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, recante applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e fra Stati membri e paesi terzi [6] e dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) [7] .

    [6] GU L 378 del 31.12.1986, pagg. 1-3; modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 3573/90 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 16).

    [7] GU L 364 del 12.12.1992, pagg. 7-10.

    (3) I servizi portuali sono indispensabili per il buon funzionamento dei trasporti marittimi, in considerazione del fatto che danno un contributo essenziale all'utilizzo efficiente delle infrastrutture di trasporto marittimo.

    (4) Nel Libro verde sui porti e sulle infrastrutture marittime, del dicembre 1997 [8] la Commissione aveva preannunciato l'intenzione di proporre una disciplina legislativa finalizzata a liberalizzare l'accesso al mercato dei servizi portuali nei porti della Comunità che hanno un traffico internazionale. I servizi portuali devono essere definiti come servizi commerciali che vengono, di norma, prestati a titolo oneroso in un porto.

    [8] COM(97) 678 def. del 10 dicembre 1997.

    (5) Facilitare l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello di Comunità dovrebbe avere l'effetto di rimuovere le barriere che si frappongono all'ingresso nel mercato per i dei prestatori di servizi portuali, migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti e dei porti, accrescere l'efficienza e la flessibilità, contribuire a ridurre i costi e, conseguentemente, promuovere il trasporto marittimo a breve distanza e il trasporto combinato.

    (6) Quando l'autorizzazione di cui alla presente direttiva assume la forma di un contratto che entra nell'ambito di applicazione delle direttive 92/50/CEE [9], 93/36/CEE [10], 93/37/CEE [11] e 93/38/CEE [12], si applicano queste ultime direttive. Si osservano parimenti, in quanto applicabili, le direttive 89/48/CEE [13], 92/51/CEE [14] e 99/42/CE [15] relative al reciproco riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale.

    [9] Direttiva 92/50/CEE del 18 Giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ( GUCE L 209 del 24.7.92, p.1), modificata, da ultimo, dalla Direttiva 97/52/CE (GUCE L 328 del 28.11.97)

    [10] Direttiva 93/36/CEE del 14 Giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GUCE L 199 del 9.8.93, p.1), modificata, da ultimo, dalla Direttiva 97/52/CE (GUCE L 328 del 28.11.97).

    [11] Direttiva 93/37/CEE del 14 Giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GUCE L 199/54 del 9.8.93), modificata, da ultimo, dalla Direttiva 97/52/CE (GUCE L 328 del 28.11.97).

    [12] Direttiva 93/38/CEE del 14 Giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GUCE L 199 del 9.8.93, p.84), modificata, da ultimo, dalla Direttiva 98/4/CE (GUCE L 101 del 1.4.98).

    [13] Direttiva 89/48/CEE del 21 Dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

    [14] Direttiva 92/51/CEE del 18 Giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la Direttiva 89/48/CEE.

    [15] Direttiva 99/42/CE del 7 Giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle Direttive di liberalizzazione e dalle Direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

    (7) L'esistenza di normative e prassi nazionali disomogenee ha creato disparità nelle procedure applicate negli Stati membri e determinato un'incertezza normativa circa i diritti spettanti ai prestatori di servizi portuali e gli obblighi delle autorità competenti. È quindi interesse della Comunità emanare una disciplina comunitaria che stabilisca le norme fondamentali nell'accesso al mercato ai servizi portuali, i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi, siano essi già attivi o solo potenziali, negli enti di gestione dei porti, nonché nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di selezione.

    (8) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, la finalità delle iniziative qui proposte, consistenti nel garantire a chiunque, persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, l'accesso al mercato dei servizi portuali può essere meglio realizzata introducendo principi comuni per tutti gli Stati membri . La presente direttiva si limita al minimo necessario per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario per tale scopo.

    (9) La legislazione comunitaria sull'accesso ai servizi portuali non esclude l'applicazione di altre norme comunitarie. Le regole di concorrenza, ivi comprese quelle relative ai servizi di interesse economico generale, sono già applicate ai servizi portuali e sono, in particolare, pertinenti in tema di situazioni di monopolio.

    (10) Nell'interesse di una gestione portuale efficiente e sicura, gli Stati membri possono esigere che i prestatori di servizi debbano essere muniti di un'apposita autorizzazione. I criteri per il rilascio di tale realizzazione devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, pertinenti e proporzionati. Essi devono essere resi pubblici.

    (11) Poiché i porti costituiscono zone geografiche circoscritte, l'accesso al mercato dei servizi portuali può, in taluni casi, essere soggetto a vincoli di capacità e di spazio disponibile, nonché a vincoli inerenti la sicurezza del traffico. In tali casi, per garantire che il porto operi nel suo complesso in modo efficiente, può pertanto essere necessario limitare il numero dei prestatori autorizzati di servizi portuali, purché siano rispettati eventuali obblighi di servizio pubblico del prestatore di servizi o dell'ente di gestione del porto nonché le disposizioni in materia di ambiente.

    (12) I criteri in base ai quali si fa luogo alle suddette limitazioni devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, pertinenti e proporzionati. Nel caso di movimentazione delle merci, e fatte salve circostanze eccezionali, il numero dei prestatori di servizi per ciascuna categoria di movimentazione non dev'essere inferiore a due operatori del tutto indipendenti l'uno dall'altro.

    (13) È opportuno che i prestatori di servizi abbiano il diritto di impiegare personale di loro scelta, nel rispetto delle regole applicabili in materia di formazione, competenza professionale e condizioni di lavoro.

    (14) Quanto il numero dei prestatori di servizi portuali viene limitato, la selezione di questi ultimi deve essere effettuata dalla autorità competente in base ad un procedimento di selezione trasparente, obiettivo, aperto ed equo, che applichi regole non discriminatorie.

    (15) Per fare in modo che le decisioni e le disposizioni procedurali di cui alla presente direttiva vengano dimostrabilmente assunte da organi neutrali è opportuno definire la posizione dell'ente di gestione di un porto il quale sia già prestatore di un servizio portuale o desideri diventarlo. Tale ente deve essere soggetto alle stesse condizioni e procedure cui sottostanno gli altri prestatori di servizi, pur conservando una posizione idonea a garantire il buon funzionamento del porto. Di conseguenza, il potere di prendere decisioni sulla limitazione del numero dei prestatori di servizi e sul procedimento di selezione propriamente detto, deve essere attribuito ad un organo neutrale e l'ente gestore del porto non dovrà operare alcuna discriminazione fra i prestatori di servizi né fra gli utilizzatori del porto.

    (16) È necessario garantire la parità di condizioni tra l'ente gestore del porto e gli operatori indipendenti, nonché tra gli enti gestori di porti diversi.

    (17) Sul piano finanziario è necessario imporre agli enti di gestione dei porti di cui alla presente direttiva che operano anche come impresa fornitrice di servizi, l'obbligo di tenere una contabilità separata per le attività esercitate in quanto enti gestori e per le attività esercitate in condizioni di concorrenza.

    (18) La direttiva della Commissione 2000/52/CE del 26 luglio 2000, istituisce, per un certo numero di imprese, l'obbligo di mantenere contabilità separate, obbligo che si applica soltanto alle imprese il cui fatturato annuo per ciascuno degli ultimi due esercizi abbia superato i 40 milioni di euro. Alla luce dell'introduzione della libertà di fornire servizi portuali nella Comunità, è necessario far sì che il principio della separazione dei conti si applichi a tutti i porti contemplati dalla presente direttiva e che i porti osservino, in tema di trasparenza, norme non meno rigorose di quelle istituite dalla direttiva 2000/52/CE della Commissione.

    (19) L'obbligo di tenere una contabilità relativa alla prestazione dei servizi portuali deve applicarsi a tutte le imprese che sono state selezionate per fornire tali servizi.

    (20) È opportuno autorizzare l'autoassistenza nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente direttiva e qualsiasi criterio applicabile agli operatori che praticano l'autoassistenza deve essere identico a quelli previsti per i prestatori dei servizi portuali per lo stesso servizio o per servizi di natura analoga.

    (21) È opportuno che le autorizzazioni rilasciate mediante procedura di selezione abbiano durata limitata nel tempo. Nel determinare la durata dell'autorizzazione è ragionevole tener conto se il prestatore di servizi abbia o no dovuto effettuare investimenti in strutture e, in caso affermativo, se queste strutture siano mobili o no.

    (22) La situazione che attualmente si registra nei porti comunitari, con una moltitudine di autorizzazioni di metodi di selezione degli operatori e differenti durate delle autorizzazioni, impone la fissazione di ben definiti periodi transitori. È opportuno che le norme transitorie distinguano tra porti nei quali il numero dei prestatori di servizi è limitato e i porti in cui tale numero non è limitato.

    (23) Laddove il numero dei prestatori di servizi non viene limitato, non vi è alcuna ragione di modificare le autorizzazioni in essere, mentre le autorizzazioni future dovranno essere rilasciare nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

    (24) Laddove il numero dei prestatori di servizi viene limitato, è opportuno che nei periodi transitori si faccia distinzione tra autorizzazioni rilasciate in base a gara pubblica (o procedura equivalente) e le autorizzazioni rilasciate in base a procedure diverse; fra situazioni in cui il prestatore di servizi ha effettuato investimenti significativi o no; dovrà considerarsi se questi investimenti siano stati realizzati in strutture mobili o immobili. Nell'interesse della certezza del diritto occorre che, in ciascun caso, vengano stabilite durate massime, pur lasciando alle amministrazione nazionali un adeguato margine discrezionale per tener conto delle peculiarità di ciascun caso.

    (25) È opportuno che gli Stati membri designino le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva.

    (26) È opportuno che siano istituite procedure di ricorso contro le decisioni delle autorità competenti.

    (27) Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire livelli adeguati di protezione sociale per tutto il personale delle imprese che forniscono servizi portuali ed assicurare che venga mantenuto un adeguato livello di professionalità, soprattutto quando cambiano i fornitori dei servizi stessi.

    (28) Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di ordine pubblico, di sicurezza delle cose e delle persone nei porti, nonché in materia di tutela dell'ambiente

    (29) La presente direttiva non incide sull'applicazione delle norme del trattato; in particolare, la Commissione continuerà a vegliare sull'osservanza di queste regole esercitando, se necessario, tutti i poteri ad essa conferiti dall'articolo 86 del trattato.

    (30) In base alle relazioni presentate dagli Stati membri sull'applicazione della presente direttiva, la Commissione preparerà un rapporto di valutazione accompagnato, all'occorrenza, da proposte di revisione della direttiva stessa,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1 - Finalità

    Ai prestatori comunitari di servizi portuali è riconosciuta la libertà di fornire servizi portuali nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività.

    Le disposizioni della presente direttiva prevedono che la libera prestazione dei servizi portuali nell'ambito di un determinato porto o sistema portuale possa essere soggetta a vincoli legati allo spazio o alla capacità disponibili ovvero alla sicurezza del traffico marittimo e che debbano essere rispettare le disposizioni applicabili in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente nonché eventuali obblighi di servizio pubblico.

    Articolo 2 - Ambito di applicazione

    1. La presente direttiva si applica ai servizi portuali indicati nell'allegato prestati agli utilizzatori del porto sia all'interno di un'area portuale che sulle vie navigabili di accesso al porto o al sistema portuale.

    2. La presente direttiva si applica a tutti i porti e sistemi portuali situati nel territorio di uno Stato membro e aperti al traffico marittimo commerciale generale, a condizione che il volume di traffico nel corso degli ultimi tre anni non sia stato mediamente inferiore a tre milioni di t di merci o a 500 000 passeggeri all'anno.

    3. Qualora un porto raggiunga il volume di traffico merci di cui al paragrafo 2, senza tuttavia raggiungere il corrispondente volume di traffico passeggeri, le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai servizi portuali riservati esclusivamente ai passeggeri. Se il porto raggiunge il volume di traffico passeggeri di cui al paragrafo 2 ma non il volume di traffico merci, le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai servizi portuali riservati esclusivamente alle merci. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei porti e dei sistemi portuali di cui al presente articolo. Tale elenco è pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno

    4. Gli Stati membri possono prescrivere che i prestatori di servizi portuali siano stabiliti nella Comunità e che il naviglio utilizzato esclusivamente per la prestazione di servizi portuali sia registrato in uno Stato membro e batta la bandiera di uno Stato membro.

    Articolo 3

    1. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi imposti alle autorità competenti dalle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE.

    2. Qualora, in applicazione di una delle direttive di cui al paragrafo 1, sia obbligatorio esperire gara pubblica per l'affidamento di un contratto di servizi, l'articolo 8, paragrafi 1,2,3,4 e 5, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 13 della presente direttiva non si applicano all'affidamento di tale contratto. Gli Stati membri possono tuttavia includere nei capitolati d'oneri per l'affidamento del contratto stesso requisiti specificamente legati alle peculiarità dei propri porti.

    3. La presente direttiva lascia impregiudicati gli eventuali obblighi imposti alle autorità competenti dalle direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 99/42/CE relative al reciproco riconoscimento delle formazioni professionali tra Stati membri.

    Articolo 4 - Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

    (1) "porto marittimo" (nel prosieguo denominato "porto"), una zona di terra e di mare appositamente predisposta e dotata di attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere naviglio, effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo e deposito di merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci per il trasporto terrestre, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;

    (2) "sistema portuale": il raggruppamento di due o più porti localizzati nella stessa zona e gestiti da uno stesso organismo.

    (3) "autorità portuale" o "ente di gestione del porto" (nel seguito denominato "ente di gestione"): l'organismo al quale la normativa nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare e controllare le attività degli operatori presenti nel porto o nel sistema portuale considerato. L'ente di gestione può essere formato da organismi distinti o essere responsabile di più porti;

    (4) "servizi portuali": i servizi commerciali che vengono di norma forniti a titolo oneroso in un porto e che sono individuati nell'allegato;

    (5) "prestatore di servizi portuali": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire una o più categorie di servizi portuali;

    (6) "obbligo di servizio pubblico": l'obbligo, stabilito da un'autorità competente, di garantire un'offerta adeguata di alcune categorie di servizi portuali;

    (7) "autoassistenza": situazione nella quale un utente di un porto, con proprio personale ed attrezzature, fornisce a sé stesso una o più categorie di servizi portuali conformemente ai criteri stabiliti dalla presente direttiva e in cui, di norma, non stipula con terzi contratti, comunque denominati, per la fornitura di tali servizi.

    (8) "autorizzazione": qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o permesso, anche in forma contrattuale, che consente ad una persona fisica o giuridica di fornire servizi portuali o di effettuare l'autoassistenza.

    Articolo 5 - Autorità competenti

    Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti ai fini dell'attuazione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 19 della presente direttiva.

    Articolo 6 - Autorizzazione

    1. Gli Stati membri possono esigere che il prestatore di servizi portuali debba munirsi di un'autorizzazione preventiva rilasciata secondo le modalità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5. Ai prestatori di servizi selezionati secondo la procedura di cui all'articolo 8 tale autorizzazione è rilasciata automaticamente.

    2. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente devono essere trasparenti, non discriminatori, obiettivi, pertinenti e proporzionati. Essi devono riguardare esclusivamente:

    a) qualifiche professionali del prestatore, la sua solidità finanziaria e l'esistenza di una sufficiente copertura assicurativa;

    b) sicurezza marittima o la sicurezza del porto o dei suoi accessi, degli impianti, delle attrezzature e delle persone;

    c) aspetti occupazionali e sociali, se del caso;

    d) requisiti di tutela ambientale, se del caso;

    e) piani di sviluppo del porto.

    L'autorizzazione può comprendere obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza, regolarità, continuità, qualità, prezzo e condizioni alle quali il servizio può essere fornito.

    3. Qualora le qualifiche professionali richieste comprendano cognizioni locali o un'esperienza delle cognizioni locali, l'autorità competente deve fornire una formazione adeguata ai candidati prestatori di servizi.

    4. I criteri di cui al paragrafo 2 sono resi pubblici e i prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo in merito al procedimento da seguire per ottenere l'autorizzazione. Quest'obbligo si applica anche all'autorizzazione che correla la prestazione del servizio alla realizzazione di un investimenti in beni immobili la cui proprietà sarà trasferita al porto allo scadere dell'autorizzazione.

    5. Per fornire i servizi contemplati dall'autorizzazione, il prestatore dei servizi portuali ha il diritto di impiegare personale di propria scelta, purché soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2 .

    Articolo 7 - Limitazioni

    1. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori di servizi portuali solo quando sussistano vincoli di spazio o di capacità disponibile , per ragioni di sicurezza del traffico marittimo o in applicazione della normativa in materia di ambiente. L'autorità competente deve:

    (a) informare le parti interessate della categoria o delle categorie di servizi portuali e della parte specifica del porto ai quali si applicano le restrizioni, specificandone i motivi;

    (b) autorizzare il numero più elevato possibile di prestatori di servizi, tenuto conto delle circostanze.

    2. Qualora esistano vincoli relativi allo spazio o alla capacità disponibile e, in assenza di circostanze eccezionali connesse al volume del traffico e alle categorie delle merci trasportate, l'autorità competente autorizza almeno due prestatori di servizi per ciascuna categoria di merci trasportate totalmente indipendenti l'uno dall'altro per ciascuna categoria di merci trasportate.

    3. Qualora l'autorità competente che decide le limitazioni relative a un determinato porto sia anche l'ente di gestione del porto e qualora questo stesso ente, o il prestatore di servizi sul quale esso ha esercita un controllo diretto o indiretto o nel quale detiene una partecipazione, sia altresì prestatore di servizi in tale porto o desideri diventarlo, lo Stato membro interessato designa un'autorità competente diversa alla quale affida l'incarico di prendere la decisione o di approvare la decisione in merito alle limitazioni . La nuova autorità competente dev'essere indipendente dall'ente gestore del porto di cui trattasi e non deve:

    (a) essere prestatrice di servizi portuali simili a quelli forniti da uno qualsiasi di prestatori di servizi del porto in questione, né

    (b) esercitare un controllo diretto e indiretto sui prestatori di servizi del porto in questione o detenere una partecipazione in essi.

    Articolo 8 - Procedura di selezione

    1. Se il numero dei prestatori dei servizi portuali viene limitato, ai sensi dell'articolo 7, dalle competenti autorità, esse adottano i provvedimenti necessari per istituire un procedimento di selezione trasparente ed obiettivo, tramite bando di gara, nell'osservanza di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e pertinenti.

    2. L'autorità competente, tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invita le parti interessate a partecipare alla selezione. Tale pubblicazione può far riferimento al sito Web dell'autorità competente o del porto in questione ovvero, in assenza di tale sito, può indicare qualsiasi altro mezzo idoneo per mettere, in tempo utile, le informazioni necessarie a disposizione di chiunque sia interessato al procedimento di selezione.

    3. Nel pubblicare l'invito l'autorità competente fornisce anche le seguenti informazioni:

    (a) i criteri di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nonché i criteri di selezione che definiscono le prescrizioni minime dell'autorità;

    (b) i criteri di affidamento, che definiscono i motivi in base ai quali l'autorità sceglierà fra le offerte che soddisfano i criteri di selezione;

    (c) le condizioni che definiscono gli obblighi di servizio pubblico contemplate dal contratto e che indicano infrastrutture ed attrezzature messe a disposizione del candidato prescelto insieme alle condizioni, alle modalità e alle disposizioni applicabili.

    (d) le penali e le modalità di rescissione in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali; e

    (e) il periodo di validità dell'autorizzazione.

    4. La procedura di selezione prevede un periodo di almeno 52 giorni tra la diffusione dell'invito a presentare le proposte e la data limite per la loro ricezione.

    5. L'autorità competente include tra le informazioni che comunica ai candidati prestatori tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione.

    6. Qualora l'autorità competente che esperisce la procedura di selezione di uno specifico servizio portuale in relazione a un determinato porto sia anche l'ente di gestione di tale porto e qualora questo stesso ente o il prestatore di servizi sul quale questi esercita un controllo diretto o indiretto o detiene una partecipazione, sia o desideri diventare prestatore dello stesso servizio o di un servizio simile in tale porto, gli Stati membri designano una autorità competente diversa alla quale affidano il compito di esperire la procedura di selezione di cui trattasi. La nuova autorità competente dev'essere indipendente dall'ente gestore del porto di cui trattasi e non deve:

    (a) essere prestatrice di servizi portuali simili a quelli forniti da uno qualsiasi di prestatori di servizi del porto in questione, né e

    (b) esercitare un controllo diretto e indiretto sui prestatori di servizi del porto in questione o detenere una partecipazione in essi.

    Articolo 9 - Durata

    I prestatori di servizi portuali sono selezionati per un periodo di tempo limitato da stabilire secondo i criteri seguenti:

    1. Qualora il prestatore di servizi non effettui alcun investimento o effettui solo investimenti insignificanti ai fini della prestazione dei servizi, la durata massima della sua autorizzazione è di 5 anni;

    2. Qualora il prestatore di servizi effettui investimenti significativi in

    (a) strutture mobili la durata massima del periodo è di 10 anni;

    (b) strutture fisse, la durata massima del periodo è di 25 anni, indipendentemente dal fatto che la loro proprietà venga o no trasferita al porto.

    Articolo 10 - Disposizioni in materia di contabilità

    L'autorità competente obbliga i prestatori di servizi selezionati a tenere una contabilità separata per ciascun servizio portuale prestato. La tenuta dei conti deve essere conforme alle prassi commerciali vigenti e ai principi contabili generalmente riconosciuti.

    Articolo 11 - Autoassistenza

    1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la libera effettuazione dell'autoassistenza secondo le disposizioni della presente direttiva.

    2. L'autoassistenza può essere soggetta a autorizzazione, secondo criteri di concessione che devono essere identici a quelli che si applicano ai prestatori dello stesso tipo di servizi portuali o di servizi analoghi.

    Articolo 12 - Ente gestore del porto

    1. Qualora fornisca servizi portuali, l'ente di gestione del porto deve soddisfare i criteri indicati all'articolo 6 e deve tenere separati i conti di ciascuna delle proprie attività di servizio portuale da quelli relativi alle altre attività. La tenuta dei conti deve essere conforme alle prassi commerciali vigenti e ai principi contabili riconosciuti, onde garantire che:

    (a) i conti interni corrispondenti alle singole attività siano separati;

    (b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;

    (c) siano chiaramente definiti i principi di contabilità analitica sui quali si fonda la tenuta dei conti separati.

    2. La relazione del revisore dei conti sui conti annuali deve evidenziare tutti i flussi finanziari fra l'attività di servizio portuale dell'ente di gestione del porto e le restanti attività. La relazione del revisore dei conti deve essere conservata dallo Stato membro interessato e, a domanda, essere messa a disposizione della Commissione europea.

    3. Qualora, in esito al procedimento di selezione di cui all'articolo 8, non sia stato possibile individuare alcun prestatore di servizi idoneo per un servizio portuale specifico, l'autorità competente può, in conformità del paragrafo 1, riservare la fornitura di tale servizio all'ente di gestione del porto per un periodo massimo di 5 anni.

    4. È fatto divieto all'ente di gestione del porto di operare discriminazioni fra i vari prestatori di servizi. L'ente di gestione si astiene in particolare dal porre in essere, a favore di imprese o organismi nei quali detiene interesse.

    5. Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva "trasparenza" 2000/52/CE.

    Articolo 13 - Ricorsi

    1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo possa ricorrere contro le decisioni o le misure individuali prese ai sensi della presente direttiva dalle autorità competenti o dall'ente gestore del porto.

    2. Se la domanda di accesso alla prestazione di servizi portuali ai sensi della presente direttiva viene respinta il richiedente deve essere informato dei motivi in base ai quali non gli è stata rilasciata l'autorizzazione o non è stato selezionato. Tali motivi devono essere obbiettivi, non discriminatori, fondati e debitamente motivati. Il richiedente deve avere la possibilità di ricorrere contro tali decisioni. Il ricorso deve essere proposto dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un'autorità pubblica indipendente, nella sua organizzazione, nel suo finanziamento, nella sua struttura giuridica e nel suo procedimento decisionale dall'autorità competente o dell'ente di gestione del porto considerato e da qualunque altro prestatore di servizi.

    3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le decisioni degli organi di ricorso siano soggette a controllo giurisdizionale.

    Articolo 14 - Sicurezza delle cose e delle persone e tutela dell'ambiente

    Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri e quelli delle autorità competenti da questi designate, in materia di ordine pubblico, di sicurezza delle cose e delle persone nei porti, nonché in materia di tutela dell'ambiente

    Articolo 15 - Protezione sociale

    Ferma restando l'applicazione della presente direttiva e con riserva di ogni altra disposizione del diritto comunitario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'applicazione della loro legislazione sociale. Le norme sociali non devono offrire una tutela inferiore a quella garantita dalla normativa comunitaria applicabile.

    Articolo 16 - Misure transitorie

    1. Quando il numero dei prestatori di servizi portuali in un determinato porto non è limitato da vincoli inerenti lo spazio o la capacità disponibile o la sicurezza marittima, le autorizzazioni in essere possono rimanere in vigore senza alcuna modifica fino al momento in cui il numero dei prestatori venga eventualmente limitato. Le nuove autorizzazioni devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva.

    2. Se il numero dei prestatori di servizi portuali in un porto è limitato, si applicano le disposizioni delle lettera da a) a e).

    a) un'autorizzazione attualmente in essere è stata rilasciata in esito ad una gara pubblica o ad una procedura equivalente ed è per il resto conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'autorizzazione può rimanere in vigore senza modificazioni.

    b) un'autorizzazione attualmente in essere non è stata rilasciata in conformità con le disposizione della direttiva e se il prestatore di servizi non ha realizzato alcun investimento o ha realizzato solo investimenti insignificanti, occorre far luogo ad una nuova procedura di autorizzazione in conformità con le disposizioni della presente direttiva entro 2 anni dalla data di recepimento della direttiva nell'ipotesi di un solo prestatore di servizi e entro 4 anni in tutti gli altri casi.

    c) nell'ambito di un'autorizzazione attualmente in essere un prestatore di servizi ha effettuato investimenti significativi in strutture mobili, si applicano le seguenti disposizioni:

    (i) l'autorizzazione non è stata rilasciata in conformità delle norme della presente direttiva, ma è stata preceduta da una gara pubblica o da una procedura equivalente, la durata massima dell'autorizzazione esistente sarà 10 anni;

    (ii) autorizzazione non è stata rilasciata in conformità delle norme della presente direttiva e non è stata preceduta da una gara pubblica o da una procedura equivalente, occorre far luogo ad una nuova procedura di autorizzazione entro 5 anni della data di recepimento della direttiva nell'ipotesi di un solo prestatore di servizi ed entro 8 anni in tutti gli altri casi.

    d) nell'ambito di un'autorizzazione attualmente in essere un prestatore di servizi ha realizzato investimenti significativi in strutture fisse, si applicano le seguenti disposizioni:

    (i) autorizzazione non è stata rilasciata in conformità delle norme della presente direttiva, ma è stata preceduta da una gara pubblica o da una procedura equivalente, la durata massima dell'autorizzazione esistente sarà 25 anni;

    (ii) autorizzazione non è stata rilasciata in conformità delle norme della presente direttiva e non è stata preceduta da una gara pubblica o da una procedura equivalente, occorre far luogo ad una nuova procedura di autorizzazione entro 5 anni della data di recepimento della direttiva nell'ipotesi di un solo prestatore di servizi ed entro 8 anni in tutti gli altri casi.

    e) nel contesto di un'autorizzazione attualmente in essere un prestatore di servizi ha realizzato investimenti significativi in strutture mobili ed fisse, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d).

    Articolo 17 - Compensazione

    Il fornitore di servizi selezionato deve, se del caso, versare una compensazione a fronte dei beni immobili che rileva; l'autorità competente può stabilirne il valore prima dell'avvio della procedura di gara.

    Articolo 18 - Relazione informativa e revisione

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva entro 3 anni dalla data del suo recepimento.

    Sulla base delle relazioni nazionali, la Commissione procederà alla valutazione dell'attuazione della direttiva ad opera degli Stati membri, accompagnandola, ove occorra, da una proposta di revisione.

    Articolo 19 - Attuazione

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali della legislazione nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 20

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo21 - Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

    Fatto Bruxelles, [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [...] [...]

    ALLEGATO

    ELENCO DEI SERVIZI PORTUALI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

    (1) Servizi tecnico-nautici

    (a) pilotaggio

    (b) rimorchio

    (c) ormeggio e battellaggio

    (2) Movimentazione dei materiali, ivi compresi

    (a) carico e scarico

    (b) Scaricamento, stivamento, trasbordo ed altri trasporti all'interno del terminale;

    (c) stoccaggio, magazzinaggio, deposito, a seconda delle categorie di materiali;

    (d) raggruppamento del carico

    (3) Servizio passeggeri (ivi compreso l'imbarco e lo sbarco)

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