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Document C:2021:208:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 208, 1o giugno 2021


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 208

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
1 giugno 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2019-2020
Sedute del 13 e 14 novembre 2019
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 174 del 7.5.2021 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 14 novembre 2019

2021/C 208/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061870/04 — 2019/2856(RSP))

2

2021/C 208/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061871/04 — 2019/2857(RSP))

7

2021/C 208/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062828/04 — 2019/2859(RSP))

12

2021/C 208/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D063846/02 — 2019/2860(RSP))

18

2021/C 208/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia (2019/2891(RSP))

24


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 14 novembre 2019

2021/C 208/06

Decisione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di José Manuel Fernandes (2019/2005(IMM))

29


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 14 novembre 2019

2021/C 208/07

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (COM(2018)0819 — C8-0017/2019 — 2018/0415(CNS))

31

2021/C 208/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dal Belgio — EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 — C9-0127/2019 — 2019/2114(BUD))

36


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2019-2020

Sedute del 13 e 14 novembre 2019

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 174 del 7.5.2021.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 14 novembre 2019

1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/2


P9_TA(2019)0054

Cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061870/04 — 2019/2856(RSP))

(2021/C 208/01)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061870/04,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

viste la votazione tenutasi il 30 aprile 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione del 5 giugno 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2006 e pubblicato il giovedì 14 dicembre 2006 (3),

visto il parere relativo al rinnovo adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il mercoledì 17 ottobre 2018 e pubblicato il 14 novembre 2018 (4),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) (5),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la decisione della Commissione 2008/837/CE (6) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 («LLCotton25»);

B.

considerando che il 2 ottobre 2017 Bayer CropScience AG (il «richiedente»), titolare dell'autorizzazione iniziale, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;

C.

considerando che il 17 ottobre 2018 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 14 novembre 2018 (7);

D.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (GM) non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, nell'elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

E.

considerando che il LLCotton25 è stato reso resistente agli erbicidi a base di glufosinato (8);

F.

considerando che, sebbene il consumo umano di olio di semi di cotone possa essere relativamente limitato in Europa, esso si può trovare in un'ampia varietà di prodotti alimentari, tra cui condimenti, maionese, prodotti di panetteria fine, pasta di cacao e patatine; considerando che il cotone viene somministrato agli animali principalmente sotto forma di panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone o come semi di cotone interi (9);

G.

considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione, sia per quanto riguarda la valutazione originale che la valutazione per il rinnovo (10); considerando che queste comprendono il fatto che gli effetti dei residui di glufosinato e dei metaboliti non sono stati presi in considerazione, che è discutibile se i risultati del test di tossicità possano essere considerati corretti, che né l'allergenicità né la tossicologia sono state valutate in modo approfondito, che le relazioni di controllo redatte dal richiedente non forniscono alcun dato a sostegno delle conclusioni secondo le quali non vi sono effetti avversi per la salute o l'ambiente associati all'importazione e all'uso di LLCotton25 e che il piano generale di vigilanza proposto dal richiedente non soddisfa i requisiti di cui all'allegato VII della direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

H.

considerando che l'EFSA, in risposta alle osservazioni degli Stati membri, ha più volte dichiarato di ritenere necessaria un'ulteriore discussione tra i richiedenti e la Commissione in quanto responsabile della gestione del rischio sull'attuazione pratica del PMEM per quanto riguarda le piante GM per l'importazione e la trasformazione;

Mancata valutazione dei residui del glufosinato nel LLCotton25

I.

considerando che, in base a diversi studi, le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi comportano un maggiore utilizzo di tali erbicidi, in gran parte a causa della comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (12); che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di LLCotton25 saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di glufosinato, il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nel raccolto;

J.

che, mentre il lLLCotton25 era stato inizialmente autorizzato per l'importazione nel 2008, approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (13); considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

K.

che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante GM esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; considerando che ciò risulta problematico poiché il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalle piante GM, e la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti»), possono essere determinati dalla stessa modificazione genetica (15);

L.

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori in relazione ai livelli massimi di residui («LMR»), i residui presenti nelle colture importate per l'alimentazione umana e animale di sostanze attive il cui uso non è autorizzato nell'Unione, quali il glufosinato, dovrebbero essere attentamente controllati e monitorati (17);

M.

considerando, viceversa che, nel quadro del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glufosinato su alcun prodotto, compreso il cotone (18); che non si può escludere che il LLCotton25 o i prodotti da esso derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i LMR, che sono stati fissati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;

N.

considerando che l'EFSA ha riscontrato che l'esposizione stimata dell'operatore al glufosinato, se utilizzato per il controllo delle erbe infestanti nel granturco geneticamente modificato, ha superato il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) anche quando è stato utilizzato un dispositivo di protezione individuale (19); considerando che l'esposizione dell'operatore è particolarmente preoccupante, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati sulle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi;

O.

considerando che una recente relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha riscontrato che i pesticidi pericolosi hanno effetti catastrofici sulla salute e che i pesticidi sono responsabili di circa 200 000 decessi per avvelenamento acuto ogni anno, il 99 % dei quali si verifica nei paesi in via di sviluppo (20); che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3.9 dell'ONU, che l'Unione ha sottoscritto, si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (21);

Processo decisionale non democratico

P.

considerando che il 30 aprile 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 5 giugno 2019 il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;

Q.

considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati (22); che il Presidente della Commissione ha deplorato in più occasioni tale prassi in quanto non democratica (23);

R.

considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

S.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello (24);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione, nel frattempo, a non autorizzare più gli OGM nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

6.

invita la Commissione a non autorizzare colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati indagati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione delle colture GM con erbicidi complementari, i loro metaboliti ed eventuali effetti combinatori;

7.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;

8.

invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

9.

esorta la Commissione a trattare gli obblighi dell'Unione derivanti da accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come «pertinente normativa» dell'Unione" e/o «fattori legittimi» ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, e a dare loro il peso che meritano, nonché a comunicare il modo in cui se ne è tenuto conto nel processo decisionale;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito a una domanda (EFSA-GMO-NL-2005-13) relativa all'immissione in commercio del cotone geneticamente modificato LLCotton25 resistente al glufosinato, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 dalla società Bayer CropScience, EFSA Journal (2006) 429, pagg. 1-19.https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2006.429

(4)  Parere scientifico sulla valutazione del cotone geneticamente modificato LLCotton25 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-010), EFSA Journal 2018; 16(11):5473, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5473

(5)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.

Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030).

(6)  Decisione 2008/837/CE della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 36).

(7)  Parere scientifico sulla valutazione del cotone geneticamente modificato LLCotton25 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-010), EFSA Journal 2018; 16(11):5473, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5473

(8)  Parere iniziale dell'EFSA, pag. 1.

(9)  Parere scientifico sulla valutazione del cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 1598515985 destinato all'alimentazione umana e animale nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2011-94), EFSA Journal 2018; 16(4):5213, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213, pagg. 17-18.

(10)  Le osservazioni degli Stati membri su LLCotton25 sono accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

(11)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(12)  Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years», Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(13)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=IT&selectedID=1436

(14)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(15)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

(16)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(17)  Cfr. considerando 8 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

(19)  Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glufosinato come antiparassitario. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r, p. 3.

(20)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/ Pesticidesrighttofood.aspx

(21)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(22)  Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi GM sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

(23)  Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la nuova Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(24)  Ai sensi del regolamento (UE) regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3) la Commissione «può» e non «deve» procedere con l'autorizzazione se non vi è una maggioranza qualificata in seno al comitato di appello.

(25)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/7


P9_TA(2019)0055

Soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1)

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061871/04 — 2019/2857(RSP))

(2021/C 208/02)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061871/04,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

viste la votazione tenutasi il 30 aprile 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione del 5 giugno 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 2 luglio 2008 e pubblicato l'11 luglio 2008 (3),

visto il parere relativo al rinnovo adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 17 ottobre 2018 e pubblicato il 16 novembre 2018 (4),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) (5),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la decisione della Commissione 2008/933/CE (6) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 («soia MON 89788»);

B.

considerando che il 20 novembre 2017 Monsanto Europe S.A./N.V., a nome di Monsanto Company, titolare dell'autorizzazione, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;

C.

considerando che il 17 ottobre 2018 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere favorevole (7), pubblicato il 16 novembre 2018, in relazione al rinnovo di tale autorizzazione;

D.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, nell'elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

E.

considerando che la soia MON 89788 è stata resa resistente agli erbicidi a base di glifosato; che la soia MON 89788 è stata sviluppata per conferire tolleranza al glifosato attraverso l'espressione della proteina CP4 EPSPS (8);

Mancata valutazione dei residui di glifosato e metaboliti

F.

considerando che, in base a diversi studi, le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi comportano un maggiore utilizzo di tali erbicidi, in gran parte a causa della comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (9); che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di soia MON 89788 saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di glifosato, il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nel raccolto;

G.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato (10);

H.

considerando che nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti») (11); che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato (12);

Assenza di livelli massimi di residui e relativi controlli

I.

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, si dovrebbero fissare livelli massimi specifici di residui (LMR) per gli alimenti e i mangimi prodotti nei paesi terzi, quando l'uso di pesticidi determina livelli di residui diversi da quelli risultanti dalle prassi agricole all'interno dell'Unione (14); che tale è infatti il caso per le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi importate, a causa della maggiore quantità di erbicidi utilizzati rispetto alle colture non geneticamente modificate;

J.

considerando tuttavia che, secondo la revisione dell'EFSA del 2018 dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, i dati disponibili erano insufficienti per stabilire i livelli massimi di residui e i valori della valutazione del rischio in relazione a una serie di colture geneticamente modificate, compresa la soia con una modifica dell'EPSPS (15);

K.

considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante geneticamente modificate esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;

L.

considerando che la mancanza di analisi dei residui di erbicidi sulle colture geneticamente modificate e dei relativi rischi associati è stata menzionata dalle autorità competenti di molti Stati membri come motivo di preoccupazioni nelle loro osservazioni sulla valutazione del rischio da parte dell'EFSA (16);

Altre osservazioni

M.

considerando che molti Stati membri hanno espresso preoccupazione per la qualità del piano di monitoraggio ambientale post-commercializzazione (PMEM), indicando, tra le altre cose, che non soddisfa pienamente gli obiettivi di cui all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o le relative note complementari di orientamento; che gli Stati membri hanno inoltre osservato, a livello generale, che il monitoraggio della soia MON 89788 non è adeguato, non fornisce dati attendibili a sostegno della conclusione che non vi sono stati effetti nocivi per la salute o l'ambiente con l'importazione e l'uso di soia MON 89788 e non offre insegnamenti utili in merito alla sicurezza del suo impiego per il consumo umano o animale (18);

N.

considerando che l'EFSA, in risposta alle osservazioni degli Stati membri, ha più volte dichiarato di ritenere necessaria un'ulteriore discussione tra i richiedenti e la Commissione in quanto responsabile della gestione del rischio sull'attuazione pratica del PMEM per quanto riguarda le piante geneticamente modificate per l'importazione e la trasformazione;

O.

considerando che il gruppo di lavoro sulla biotecnologia dell'agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES) afferma che, poiché l'esame della letteratura scientifica condotto dal richiedente in merito agli studi scientifici pubblicati dopo la prima autorizzazione della soia MON 89788 è stato troppo restrittivo, essa non può giungere a una conclusione in merito alla sicurezza della soia MON 89788;

P.

considerando che la soia geneticamente modificata, se coltivata in paesi quali il Brasile e l'Argentina, costituisce un fattore chiave della deforestazione su vasta scala; che tale aspetto, in aggiunta agli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e da altri obiettivi internazionali sulla biodiversità, non è stato considerato nel processo di autorizzazione;

Processo decisionale non democratico

Q.

considerando che il 30 aprile 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 5 giugno 2019 il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;

R.

considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati (19); che il Presidente della Commissione ha deplorato in più occasioni tale prassi in quanto non democratica (20);

S.

considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

T.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello (21);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione, nel frattempo, a non autorizzare più gli OGM nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

6.

invita la Commissione a non autorizzare colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati indagati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione delle colture GM con erbicidi complementari, i loro metaboliti ed eventuali effetti combinatori;

7.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;

8.

ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che l'elevata dipendenza dell'Unione dalle importazioni di mangimi sotto forma di soia causa la deforestazione nei paesi terzi e ricorda che gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite possono essere raggiunti solamente se le catene di approvvigionamento diventano sostenibili e si creano sinergie tra le politiche (23);

9.

invita la Commissione a non autorizzare l'importazione di soia geneticamente modificata, a meno che non si possa dimostrare chiaramente che la sua coltivazione non contribuisce, in modo diretto o indiretto, alla deforestazione;

10.

esorta la Commissione a trattare gli obblighi dell'Unione derivanti da accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come «pertinente normativa dell'Unione» e/o «fattori legittimi» a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, e a dare loro il peso che meritano, nonché a comunicare il modo in cui se ne è tenuto conto nel processo decisionale;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on application (reference EFSA-GMO-NL-2006-36) for the placing on the market of the glyphosate tolerant genetically modified soybean MON89788, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito a una domanda (EFSA-GMO-NL-2006-3 6) relativa all'immissione in commercio di soia geneticamente modificata MON89788 resistente al glifosato, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 da Monsanto), EFSA Journal (2008) 758, pagg. 1-23, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.758

(4)  Scientific opinion on the Assessment of genetically modified soybean MON 89788 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-011) (Parere scientifico sulla valutazione della soia geneticamente modificata MON 89788 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-011)), EFSA Journal 2018; 16(11):5468, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468

(5)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030).

(6)  Decisione 2008/933/CE della Commissione, del 4 dicembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 7).

(7)  Scientific opinion on the Assessment of genetically modified soybean MON 89788 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-011) (Parere scientifico sulla valutazione della soia geneticamente modificata MON 89788 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-011)), EFSA Journal 2018; 16(11):5468, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468

(8)  Parere iniziale dell'EFSA, pag. 1.

(9)  Cfr., ad esempio, Bonny S., Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 e Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years (Effetti delle colture geneticamente modificate sui pesticidi negli USA — i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(10)  Cfr. ad esempio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887;

https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278,

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

(11)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

(12)  Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015, 13(11):4302, pag. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

(13)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(14)  Cfr. considerando 26 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(15)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il glifosato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018; 16(5):5263, pag. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263

(16)  Le osservazioni degli Stati membri sulla soia MON 89788 sono accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

(17)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(18)  Le osservazioni degli Stati membri sulla soia MON 89788 sono accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

(19)  Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

(20)  Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la nuova Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(21)  A norma del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3), la Commissione «può» e non «deve» procedere con l'autorizzazione se non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

(22)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(23)  Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste (testi approvati, P8_TA(2018)0333), paragrafo 67.


1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/12


P9_TA(2019)0056

Granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e alcune sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062828/04 — 2019/2859(RSP))

(2021/C 208/03)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062828/04,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

viste la votazione tenutasi il 12 luglio 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 16 settembre 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 28 novembre 2018 e pubblicato il 16 gennaio 2019 (3),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) (4),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che l'11 gennaio 2013 la società Dow AgroSciences Europe (in appresso il «richiedente») ha presentato, per conto della società Dow AgroSciences LLC, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 (in appresso «granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che sette sottocombinazioni di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sono già state autorizzate, o sono in corso di autorizzazione nell'ambito di una domanda separata; che le restanti tre sottocombinazioni (MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS 40278-9) sono coperte dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione;

C.

considerando che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli è ottenuto dalla combinazione di quattro eventi di granturco geneticamente modificato, il che conferisce resistenza agli erbicidi contenenti glufosinato, glifosato, quizalofop e acido 2,4-diclorofenossiacetico e dà luogo alla produzione di tre proteine insetticide (proteine «Bt» o «Cry»), tra cui Cry1A.105, Cry2Ab2 e Cry1F che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri (5);

D.

considerando che il 28 novembre 2018 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 16 gennaio 2019 (6);

E.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

F.

considerando che il richiedente non ha presentato all'EFSA nessun dato per le tre sottocombinazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del progetto di decisione di esecuzione della Commissione (7);

Osservazioni dello Stato membro e studio indipendente

G.

considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi (8); che da tali osservazioni critiche si evince che i dati forniti dal richiedente non sono sufficienti per garantire una corretta valutazione del rischio, che la valutazione del rischio eseguita dall'EFSA non è sufficiente nella sua forma attuale, dato che non è riuscita a valutare in modo adeguato la sicurezza globale e la potenziale tossicità di eventi di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, che l'EFSA non ha tenuto conto degli studi recenti sulla potenziale tossicità delle tossine Bt e che è impossibile giungere a delle conclusioni per quanto riguarda i rischi sanitari associati al granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli, senza condurre studi cronici sull'alimentazione del bestiame per valutare in modo adeguato la tossicità per la riproduzione e le risposte del sistema immunitario, che tengano conto di livelli realistici di residui di erbicidi complementari e di potenziali effetti combinatori e cumulativi;

H.

considerando che uno studio indipendente (9) giunge altresì alla conclusione che la valutazione del rischio dell'EFSA non è accettabile nella sua forma attuale, dato che non è riuscita a valutare in modo adeguato la sicurezza globale e la potenziale tossicità di eventi di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli;

I.

considerando che tale studio indipendente rileva che l'EFSA avrebbe dovuto prendere i risultati dell'analisi comparativa come punto di partenza per indagini più dettagliate, dato che tale analisi ha messo in luce molte differenze significative tra il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli e la sua controparte convenzionale, specie nei casi in cui il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli è trattato con erbicidi complementari;

J.

considerando che lo studio indipendente conclude inoltre che, alla luce di tali differenze significative, l'EFSA avrebbe dovuto richiedere studi cronici sull'alimentazione del bestiame e/o studi multigenerazionali, al fine di poter valutare in modo adeguato la tossicità per la riproduzione e le risposte del sistema immunitario, tenendo conto nel contempo dei livelli elevati di tossine Bt e di livelli realistici di residui di erbicidi complementari e di potenziali effetti combinatori e cumulativi;

Mancata valutazione di residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati

K.

considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi (10); che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glufosinato, glifosato, quizalofop e 2,4-D e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;

L.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;

M.

considerando che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture GM resistenti al glifosato (11);

N.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (13);

O.

considerando che un recente articolo di un esperto di sviluppo di piante geneticamente modificate pone in dubbio la sicurezza delle colture geneticamente modificate resistenti al 2,4-D in ragione della degradazione di quest'ultimo nel prodotto di degradazione citotossico (14);

P.

considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti») (15);

Q.

considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi ha determinato anche modelli specifici di applicazione degli erbicidi e quindi di esposizione delle piante, nonché l'emergere di effetti combinatoriali tra i diversi residui di erbicidi e i loro metaboliti, cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali questioni;

R.

considerando che non si può pertanto concludere che il consumo di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli o delle sue sottocombinazioni sia sicuro per la salute umana e animale;

Assenza di livelli massimi di residui e relativi controlli

S.

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, si dovrebbero fissare livelli massimi specifici di residui (LMR) per gli alimenti e i mangimi prodotti nei paesi terzi, quando l'uso di pesticidi determina livelli di residui diversi da quelli risultanti dalle prassi agricole all'interno dell'Unione; che tale è infatti il caso per le colture importate geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi, a causa della maggiore quantità di erbicidi utilizzati rispetto alle colture non geneticamente modificate;

T.

considerando tuttavia che, secondo la revisione dell'EFSA del 2018 dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, i dati disponibili erano insufficienti per stabilire valori di livelli massimi di residui e di valutazione del rischio in relazione al granturco geneticamente modificato con una modifica EPSPS (17); che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli presenta una modifica EPSPS (18);

U.

considerando altresì che, ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005, i residui presenti nelle colture importate per l'alimentazione umana e animale di sostanze attive il cui uso non è autorizzato nell'Unione, quali il glufosinato, dovrebbero essere attentamente controllati e monitorati (19);

V.

considerando che, nel quadro dell'ultimo programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione (per il 2020, il 2021 e il 2022), gli Stati membri non sono obbligati a misurare il glufosinato (né nessun altro erbicida) nel granturco (geneticamente modificato o di altro tipo) (20); che non si può escludere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici, le sue sottocombinazioni o i prodotti da esso derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i limiti massimi di residui (LMR) che dovrebbero essere fissati e monitorati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;

Proteine Bt

W.

considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti (21), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

X.

considerando che, sulla base di un parere di minoranza adottato da un membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati in fase di valutazione di un granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli, che presentava caratteristiche simili ma non identiche, e delle rispettive sottocombinazioni, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati sul sistema immunitario in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, essi «non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici […] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo» (22);

Y.

considerando che da un recente studio è emerso che il rapido incremento nell'uso dei neonicotinoidi per la concia delle sementi negli Stati Uniti coincide con un aumento della coltivazione di granturco Bt geneticamente modificato (23); che l'Unione ha vietato l'uso all'aperto di tre neonicotinoidi, anche come rivestimento delle sementi, in ragione del loro impatto sulle api e su altri impollinatori (24);

Z.

considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le proteine Bt esula dall'ambito di competenza del gruppo di lavoro dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione del rischio;

Processo decisionale non democratico

AA.

considerando che il 12 luglio 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 16 settembre 2019 anche il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;

AB.

considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati (25); che il Presidente della Commissione ha deplorato in più occasioni tale prassi in quanto non democratica (26);

AC.

considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

AD.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello (27);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione, nel frattempo, a non autorizzare più gli OGM nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

6.

invita la Commissione a non autorizzare colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati indagati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione delle colture GM con erbicidi complementari, i loro metaboliti ed eventuali effetti combinatori;

7.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;

8.

invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

9.

invita la Commissione a non autorizzare sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall'EFSA sulla base di dati esaurienti presentati dal richiedente;

10.

ritiene, più in particolare, che l'approvazione di varietà per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza, che ancora non siano neppure state sottoposte a test o non siano ancora state create, contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, quali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;

11.

invita l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle tossine Bt;

12.

esorta la Commissione a trattare gli obblighi dell'Unione derivanti da accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come «pertinente normativa» dell'Unione" e/o «fattori legittimi» ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, e a dare loro il peso che meritano, nonché a comunicare il modo in cui se ne è tenuto conto nel processo decisionale;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  «Scientific opinion on the Assessment of genetically modified maize MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-112)» (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2013-113)), EFSA Journal 2019; 17(1):5522, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5522

(4)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030).

(5)  Parere dell'EFSA, pag. 10, tabella 4. I lepidotteri sono un ordine di insetti che include farfalle e falene.

(6)  «Scientific opinion on the Assessment of genetically modified maize MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-112)» (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2013-112)), EFSA Journal 2019; 17(1):5522, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5522

(7)  Parere dell'EFSA, pag. 20.

(8)  Le osservazioni degli Stati membri sul granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sono consultabili attraverso il registro delle interrogazioni dell'EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

(9)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/ Testbiotech_Comment_MON%2089034%20x%201507%20x%20NK603%20x%20DAS40278-9.pdf

(10)  Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1): pagg. 31-48,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — The first sixteen years», Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(11)  Conclusione dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015; 13(11):4302, pag. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

(12)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(13)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

(14)  Lurquin, P.F., «Production of a toxic metabolite in 2, 4-D-resistant GM crop plants», 3 Biotech, (2016), 6(1): 1-4, https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25

(15)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

(16)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). Cfr. considerando 26.

(17)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il glifosato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2018; 16(5):5263, pag. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263

(18)  Parere dell'EFSA, pag. 10, tabella 4.

(19)  Cfr. considerando 8 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

(21)  Per un'analisi, si veda Rubio Infante, N. & Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, 2016, maggio 36(5): pagg. 630-648.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full

(22)  Domanda EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 granturco e tre sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine), parere di minoranza, J.M. Wal, membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, EFSA Journal 2018; 16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, pag. 34.

(23)  «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», Douglas, M.R., and Tooker, J.F., Environmental Science & Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, Publication Date (Web): 20 marzo 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141 g

(24)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en

(25)  Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi GM sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

(26)  Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la nuova Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(27)  Ai sensi del regolamento (UE) regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3) la Commissione «può» e non «deve» procedere con l'autorizzazione se non vi è una maggioranza qualificata in seno al comitato di appello.

(28)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/18


P9_TA(2019)0057

Granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque dei singoli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D063846/02 — 2019/2860(RSP))

(2021/C 208/04)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D063846/02,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

viste la votazione tenutasi il 16 settembre 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi l'11 ottobre 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 27 febbraio 2019 e pubblicato il 5 aprile 2019 (3),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) (4),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che il 16 dicembre 2011 la Syngenta Crop Protection AG (il «richiedente») ha presentato una domanda di immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 («granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli») a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il granturco GM a eventi transgenici multipli è ottenuto dalla combinazione di sei eventi di granturco geneticamente modificato, il che conferisce resistenza agli erbicidi contenenti glufosinato e glifosato e dà luogo alla produzione di cinque proteine insetticide (proteine «Bt» o «Cry»), ovvero Cry1Ab, Vip3Aa20, mCry3A, Cry1F e eCry3.1Ab che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri o coleotteri (5);

C.

considerando che 22 sottocombinazioni di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sono già state autorizzate; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione copre le restanti 34 sottocombinazioni (6);

D.

considerando che il 27 febbraio 2019 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 5 aprile 2019 (7);

E.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

Osservazioni dello Stato membro e ulteriori considerazioni

F.

considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi (8); che dette osservazioni critiche comprendono la mancata realizzazione di studi sulla tossicità in relazione all'intera pianta per il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli e l'assenza di test specifici sui potenziali effetti combinatori di tutti i transgeni contenuti in tale granturco, nonché il persistere di incertezze relative agli effetti delle tossine Cry sui mammiferi e sugli esseri umani, la mancanza di prove a sostegno della sicurezza nella valutazione comparativa, il fatto che il piano di monitoraggio non garantisca la raccolta di informazioni pertinenti e non rispetti la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e che la possibilità di interazione tra i residui di erbicidi e i loro metaboliti non sia stata studiata e non ne siano stati analizzati i livelli;

G.

considerando che uno studio indipendente (10) ha rilevato che, tra l'altro, la valutazione tossicologica effettuata dall'EFSA non è accettabile, dal momento che la sicurezza della coltura per l'importazione non è stata dimostrata, che non si può affermare che la valutazione rispetti i requisiti per l'esame dei rischi per il sistema immunitario e che la valutazione dei rischi ambientali non presenta conclusioni definitive;

H.

considerando che, delle 34 sottocombinazioni esaminate dall'EFSA, il richiedente ha fornito studi relativi soltanto a tre di esse (11); che il richiedente non ha presentato dati concernenti le restanti 31 sottocombinazioni;

Mancata valutazione di residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati

I.

considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (12); che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e glifosato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;

J.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;

K.

considerando che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato (13);

L.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (15);

M.

considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti») (16);

N.

considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi ha determinato modelli specifici di applicazione, esposizione e presenza di determinati metaboliti, nonché l'emergere di effetti combinatori cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali questioni;

O.

considerando che non si può pertanto concludere che il consumo di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli o delle sue sottocombinazioni sia sicuro per la salute umana e animale;

Assenza di livelli massimi di residui e relativi controlli

P.

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, si dovrebbero fissare livelli massimi specifici di residui (LMR) per gli alimenti e i mangimi prodotti nei paesi terzi, quando l'uso di pesticidi determina livelli di residui diversi da quelli risultanti dalle prassi agricole all'interno dell'Unione; che tale è infatti il caso per le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi importate, a causa della maggiore quantità di erbicidi utilizzati rispetto alle colture non geneticamente modificate;

Q.

considerando tuttavia che, secondo la revisione dell'EFSA del 2018 dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, i dati disponibili erano insufficienti per stabilire i valori dei livelli massimi di residui e della valutazione del rischio in relazione al granturco geneticamente modificato con una modifica EPSPS (18); che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici presenta una modifica EPSPS (19);

R.

considerando altresì che, ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005, i residui presenti nelle colture importate per l'alimentazione umana e animale di sostanze attive il cui uso non è autorizzato nell'Unione, quali il glufosinato, dovrebbero essere attentamente controllati e monitorati (20);

S.

considerando che, nel quadro dell'ultimo programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione (per il 2020, il 2021 e il 2022), gli Stati membri non sono obbligati a misurare il glufosinato (né il glifosato) nel granturco (geneticamente modificato o di altro tipo) (21); che non si può escludere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli, le sue sottocombinazioni o i prodotti da esso derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i limiti massimi di residui (LMR), che dovrebbero essere fissati e monitorati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;

Proteine Bt

T.

considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti (22), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

U.

considerando che, sulla base di un parere di minoranza adottato da un membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati in fase di valutazione di un altro granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli e delle rispettive sottocombinazioni, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati sul sistema immunitario in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, essi «non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici […] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo» (23);

V.

considerando che da un recente studio è emerso che il rapido incremento nell'uso dei neonicotinoidi per la concia delle sementi negli Stati Uniti coincide con un aumento della coltivazione di granturco Bt geneticamente modificato (24); che l'Unione ha vietato l'uso all'aperto di tre neonicotinoidi, anche come rivestimento delle sementi, in ragione del loro impatto sulle api mellifere e su altri impollinatori (25);

W.

considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le proteine Bt esula dall'ambito di competenza del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione del rischio;

Processo decisionale non democratico

X.

considerando che il 16 settembre 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che l'11 ottobre 2019 il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;

Y.

considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati (26); che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione in quanto non democratica (27);

Z.

considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non vi era una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

AA.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello (28);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il proprio impegno a far progredire i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione, nel frattempo, a non autorizzare più gli OGM nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

6.

invita la Commissione a non autorizzare colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati indagati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione delle colture GM con erbicidi complementari, i loro metaboliti ed eventuali effetti combinatori;

7.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;

8.

invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

9.

invita la Commissione a non autorizzare sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall'EFSA sulla base di dati esaurienti presentati dal richiedente;

10.

ritiene, più in particolare, che l'approvazione di varietà per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza, che ancora non siano neppure state sottoposte a test o non siano state neanche create, contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, quali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;

11.

invita l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle tossine Bt;

12.

esorta la Commissione a trattare gli obblighi dell'Unione derivanti da accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come «pertinente normativa dell'Unione» e/o «fattori legittimi» ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, e a dare loro il peso che meritano, nonché a comunicare il modo in cui se ne è tenuto conto nel processo decisionale;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e sottocombinazioni, destinato all'alimentazione umana e animale, nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2011-103), EFSA Journal 2019; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5635.

(4)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0029);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0030).

(5)  Parere dell'EFSA, pag. 11, tabella 4.

(6)  Sei sottocombinazioni di cinque eventi (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 12 sottocombinazioni di quattro eventi (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × 1507 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, MIR162 × 1507 × 5307 × GA21 e MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 11 sottocombinazioni di tre eventi (Bt11 × MIR162 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307, Bt11 × 1507 × 5307, Bt11 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507, MIR162 × MIR604 × 5307, MIR162 × 1507 × 5307, MIR162 × 5307 × GA21, MIR604 × 1507 × 5307, MIR604 × 5307 × GA21 e 1507 × 5307 × GA21); cinque sottocombinazioni di due eventi (Bt11 × 5307, MIR162 × 5307, MIR604 × 5307, 1507 × 5307 e 5307 × GA21).

(7)  Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e sottocombinazioni, destinato all'alimentazione umana e animale, nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2011-103), EFSA Journal 2019; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5635.

(8)  Le osservazioni degli Stati membri sul granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sono consultabili attraverso il registro delle interrogazioni dell'EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?.

(9)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(10)  https://www.testbiotech.org/content/testbiotech-comment-bt11-mir162-mir604-1507-5307-GA21

(11)  Parere dell'EFSA, pag. 24.

(12)  Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years», Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.

(13)  Conclusione dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015; 13(11):4302, pag. 3, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302.

(14)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(15)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79.

(16)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263.

(17)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). Cfr. considerando 26.

(18)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il glifosato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263

(19)  Parere dell'EFSA, pag. 12.

(20)  Cfr. considerando 8 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

(22)  Per un'analisi, si veda Rubio-Infante, N. e Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252

(23)  Domanda EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 granturco e tre sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine), parere di minoranza, J.M. Wal, membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, pag. 34.

(24)  «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», Douglas, M.R. e Tooker, J.F., Environmental Science & Technology, 2015, 49, 8, 5088-5097, data di pubblicazione (online): 20 marzo 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141 g.

(25)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en

(26)  Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

(27)  Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(28)  Ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3) la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole in seno al comitato di appello.

(29)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/24


P9_TA(2019)0058

Criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia (2019/2891(RSP))

(2021/C 208/05)

Il Parlamento europeo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), aperta alla firma l'11 maggio 2011,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote) del 25 ottobre 2007,

vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

vista la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta»),

visti la dichiarazione di Pechino e la relativa piattaforma d'azione, adottate il 15 settembre 1995 dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino+5 (2005), Pechino+15 (2010) e Pechino+20 (2015),

visti la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo tenutasi al Cairo nel 1994 e il relativo programma d'azione,

visti gli orientamenti tecnici internazionali dell'Unesco in materia di educazione sessuale del 2018,

visti gli orientamenti operativi per un'educazione completa alla sessualità elaborati nel 2014 dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA),

viste le «norme per l'educazione sessuale in Europa» (Standard for Sexuality Education) elaborate dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal Centro federale tedesco per l'educazione sanitaria,

vista la relazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 4 dicembre 2017 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Europa,

vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 giugno 2017 nella causa Bayev e altri/Russia,

vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (1), e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2),

vista l'indagine sulle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea pubblicata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nel 2019,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Polonia e, in particolare, la risoluzione approvata il 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia (3),

visto il resoconto di missione del 10 luglio 2017, redatto dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a seguito della visita effettuata in Polonia dal 22 al 24 maggio 2017,

visto il resoconto di missione del 3 dicembre 2018, redatto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a seguito della visita effettuata in Polonia dalla sua delegazione ad hoc sulla situazione dello Stato di diritto dal 19 al 21 settembre 2018,

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (4),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il 17 luglio 2019 è stata sottoposta al Sejm polacco un'iniziativa popolare nota come «Stop Pedofilia», relativa a un progetto di legge volto a modificare l'articolo 200 ter del codice penale polacco;

B.

considerando che il 15 ottobre 2019, a seguito delle elezioni parlamentari e della ripresa di una sessione parlamentare sospesa, il Sejm ha discusso il progetto di legge in prima lettura e, con il voto del 16 ottobre 2019, ha respinto una proposta di reiezione del progetto di legge; che l'esame legislativo del progetto di legge dovrebbe riprendere dopo la sessione di apertura del nuovo Sejm eletto il 12 novembre 2019;

C.

considerando che l'obiettivo dichiarato del progetto di legge è quello di modificare le leggi esistenti in materia di prevenzione e contrasto della pedofilia; che equiparare un'educazione sessuale completa per i giovani al favoreggiamento della pedofilia è allarmante, fuorviante e deleterio;

D.

considerando che, in base alle nuove disposizioni del progetto di legge, chiunque promuova o approvi pubblicamente il fatto che dei minori abbiano rapporti sessuali sarebbe punibile con una pena detentiva fino a due anni;

E.

considerando che le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai casi di utilizzo di comunicazioni di massa per promuovere o approvare il fatto che dei minori abbiano rapporti sessuali o altre attività sessuali, e nel contesto di professioni connesse all'istruzione, al trattamento o alla cura o alla tutela di minori, con una pena detentiva fino a tre anni; che sono state avanzate proposte volte ad aumentare ulteriormente tale pena a cinque anni;

F.

considerando che tali disposizioni, con il pretesto di prevenire la pedofilia, avrebbero l'effetto di criminalizzare l'offerta di un'educazione completa in materia di sessualità ai minori, il che avrebbe un impatto, tra l'altro, su educatori, attivisti, operatori sanitari, psicologi, editori e giornalisti e persino su genitori o tutori legali;

G.

considerando che il principio costituzionale di proporzionalità implica che i legislatori non dispongono di un margine discrezionale illimitato per stabilire norme di diritto penale e che il diritto penale dovrebbe essere utilizzato solo come misura di ultima istanza, quindi nel rispetto del principio di ultima ratio; che il progetto di legge di cui trattasi violerebbe tale principio;

H.

considerando che la Polonia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, la Convenzione di Lanzarote, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e la Convenzione sui diritti del fanciullo, ed è tenuta, a norma del diritto internazionale in materia di diritti umani, a fornire l'accesso a un'educazione e a informazioni complete sulla sessualità, compresi i rischi di sfruttamento e abuso sessuale, e a contrastare gli stereotipi di genere nella società;

I.

considerando che in 20 Stati membri è già obbligatorio fornire una qualche forma di educazione sessuale e sanitaria; che alcuni Stati membri, tra cui la Polonia, non si sono conformati alle norme per l'educazione sessuale in Europa elaborate dall'OMS;

J.

considerando che l'educazione completa alla sessualità è un processo di insegnamento e di apprendimento degli aspetti cognitivi, emotivi, emotivi, fisici e sociali della sessualità basato su programmi di studio e mira a dotare i bambini e i giovani di conoscenze, competenze, atteggiamenti e valori che consentano loro di salvaguardare la loro salute, il loro benessere e la loro dignità; che un'educazione sessuale completa permetterebbe ai bambini e ai giovani di sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto, tenendo conto di come le proprie scelte influenzano il proprio benessere e quello altrui; che ciò consentirebbe inoltre ai bambini e ai giovani di comprendere e ottenere la tutela dei propri diritti per tutta la vita;

K.

considerando che fornire un'educazione completa in materia di sessualità è uno dei principali strumenti per concretizzare gli impegni del 25o anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD25), ovvero il conseguimento del pieno soddisfacimento delle esigenze di pianificazione familiare, l'eliminazione dei casi di mortalità materna evitabili e l'eliminazione della violenza di genere nonché delle pratiche dannose contro le donne, le ragazze e i giovani;

L.

considerando che, secondo la Carta, la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la salute sessuale e riproduttiva delle donne è connessa a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita e alla dignità, la libertà da trattamenti disumani e degradanti, il diritto di accesso all'assistenza sanitaria, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione, il che trova riscontro anche nella Costituzione polacca;

M.

considerando che il progetto di legge può essere visto come un altro dei tentativi, in atto in Polonia negli ultimi anni, di limitare i diritti sessuali e riproduttivi; che il tentativo di limitare ulteriormente il diritto all'aborto si è interrotto nel 2018, a seguito dell'opposizione di massa manifestata dai cittadini polacchi con le marce del «venerdì nero»;

N.

considerando che la CEDU ha indicato che quando si tratta di questioni sensibili — ad esempio durante il dibattito pubblico sull'educazione sessuale in cui le opinioni dei genitori, le politiche educative e il diritto dei terzi alla libertà di espressione devono essere equilibrati — le autorità non hanno altra scelta che ricorrere ai criteri dell'obiettività, del pluralismo, dell'accuratezza scientifica e, in ultima analisi, dell'utilità di un particolare tipo di informazione per il pubblico giovanile;

O.

considerando che numerosi bambini e adolescenti ricevono le prime informazioni sulle relazioni intime attraverso la pornografia, soprattutto online, e i messaggi contraddittori dei loro coetanei; che in questo contesto l'educazione sessuale diventa ancora più essenziale per fornire ai giovani gli strumenti che consentono loro di navigare in sicurezza su internet e sui social media senza restare vittime di adescamenti online, e per aiutarli a dare un senso ai contenuti visti, nonché riconoscere l'informazione basata sui fatti e la presenza di stereotipi di genere e di sessismo;

P.

considerando che i minori possono incontrare ostacoli nell'accedere alla contraccezione, ad esempio leggi e politiche restrittive in materia di fornitura di contraccettivi, oltre alla mancanza di conoscenze; che anche quando hanno accesso ai contraccettivi gli adolescenti possono essere frenati dallo stigma che circonda l'attività sessuale non coniugale e/o l'uso stesso dei contraccettivi, dalla paura degli effetti collaterali e dalla mancanza di conoscenze riguardo all'uso corretto dei contraccettivi; che, in base alla legislazione polacca sull'età del consenso, gli adolescenti che hanno compiuto 15 anni sono legalmente competenti ad acconsentire a un atto sessuale; che essi necessitano, cionondimeno, del consenso del loro tutore per ottenere una prescrizione di contraccettivi;

Q.

considerando che la violenza sessuale è molto diffusa, colpisce in modo particolare i minori e dovrebbe essere eliminata; che la gravidanza adolescenziale continua a rappresentare un problema sociale di rilievo e può contribuire alla mortalità materna e infantile; che un'educazione sessuale completa contribuisce a decostruire gli stereotipi di genere e a prevenire la violenza con motivazione sessista;

1.

ricorda che la salute sessuale è fondamentale per la salute e il benessere generale degli individui, delle coppie e delle famiglie, nonché per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità e dei paesi, e che l'accesso alla salute, compresa la salute sessuale e riproduttiva, è un diritto umano;

2.

esprime profonda preoccupazione dinanzi alle disposizioni estremamente vaghe, generali e sproporzionate del progetto di legge, il quale di fatto cerca di criminalizzare la diffusione dell'educazione sessuale presso i minori e il cui ambito di applicazione minaccia potenzialmente tutte le persone, e in particolare gli educatori sessuali, compresi gli insegnanti, gli operatori sanitari, gli autori, gli editori, le organizzazioni della società civile, i giornalisti e i genitori o tutori legali, con un massimo di tre anni di carcere per insegnamento della sessualità umana, della salute e delle relazioni intime; è preoccupato in relazione al fatto che tale progetto di legge potrebbe avere un effetto dissuasivo sugli educatori e che uno dei principali ostacoli all'educazione sessuale è che gli educatori non vengono sostenuti;

3.

ribadisce con forza che l'accesso a informazioni complete e adeguate all'età riguardanti il sesso e la sessualità, e l'accesso all'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva, compresa l'educazione sessuale, la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi e l'aborto sicuro e legale, sono essenziali per creare un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e ai rapporti sessuali, come anche la possibilità di avere esperienze sessuali sicure, in assenza di coercizioni, discriminazioni e violenza; incoraggia tutti gli Stati membri a introdurre nelle scuole un'educazione sessuale e affettiva completa e adeguata all'età destinata ai giovani;

4.

ricorda che una siffatta educazione è una parte del programma scolastico necessaria per soddisfare gli standard raccomandati dall'OMS per l'Europa in materia di educazione e protezione dei giovani; è del parere che essa dovrebbe includere aspetti quali l'orientamento sessuale e l'identità di genere, l'espressione sessuale, le relazioni e il consenso affermativo, nonché informazioni su condizioni o esiti negativi come le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e l'HIV, le gravidanze indesiderate, la violenza sessuale e pratiche dannose come l'adescamento e le mutilazioni genitali femminili;

5.

ricorda che l'educazione, oltre a essere un diritto fondamentale a sé stante, è una condizione preliminare per il godimento di altri diritti e libertà fondamentali quali garantiti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dalla Costituzione polacca e dalla Carta; sottolinea che, anziché proteggere i giovani, la mancanza di informazioni e di educazione in materia di sesso e sessualità mette a rischio la loro sicurezza e il loro benessere rendendoli più vulnerabili e meno preparati dinanzi allo sfruttamento sessuale, agli abusi e alla violenza, comprese la violenza domestica e forme di abuso online come la cyberviolenza, le molestie online e la pubblicazione di immagini intime per vendetta; ritiene che un'educazione completa alla sessualità abbia anche un impatto positivo sui risultati conseguiti in materia di parità di genere, anche perché trasforma norme e atteggiamenti di genere dannosi rispetto alla violenza con motivazione sessista, contribuisce a prevenire la violenza in ambito familiare e la coercizione sessuale, rompe il silenzio intorno alla violenza sessuale, allo sfruttamento o all'abuso sessuale, e dà ai giovani la possibilità di cercare aiuto;

6.

sottolinea l'importanza dell'educazione sanitaria e sessuale, in particolare per le ragazze e i giovani LGBTI, che sono particolarmente colpiti da norme di genere inique; sottolinea che detta educazione deve prevedere che si insegnino ai giovani relazioni basate sull'uguaglianza di genere, sul consenso e sul rispetto reciproco come mezzo per prevenire e combattere gli stereotipi di genere, l'omofobia, la transfobia e la violenza di genere; fa osservare che l'educazione sessuale non porta a un'attività sessuale precoce;

7.

ricorda che l'articolo 23 della direttiva 2011/93/UE invita gli Stati membri, compresa la Polonia, ad adottare misure adeguate, in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale;

8.

riconosce l'importante ruolo svolto dalla società civile nella trasmissione dell'educazione sessuale; chiede che siano messi a disposizione delle organizzazioni interessate finanziamenti adeguati per il tramite dei vari strumenti di finanziamento a livello di UE, come il programma Diritti e valori del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e altri progetti pilota dell'Unione che potrebbero avere un impatto in questo settore;

9.

condanna i recenti sviluppi intervenuti in Polonia, volti a disinformare nonché a stigmatizzare e vietare l'educazione sessuale, e segnatamente il contenuto duro, inappropriato ed erroneo della giustificazione fornita dal progetto di legge; invita il parlamento polacco ad astenersi dall'adottare il progetto di legge proposto e a fare in modo che i giovani abbiano accesso a un'educazione sessuale completa e che coloro che trasmettono tale educazione e informazione siano sostenuti nel loro operato in modo fattuale e obiettivo;

10.

invita il Consiglio ad affrontare la questione e altre presunte violazioni dei diritti fondamentali in Polonia nel contesto delle sue attuali audizioni sulla situazione in tale paese, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al Presidente, al governo e al parlamento della Polonia nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

(3)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 44.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0111.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 14 novembre 2019

1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/29


P9_TA(2019)0051

Richiesta di revoca dell'immunità di José Manuel Fernandes

Decisione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di José Manuel Fernandes (2019/2005(IMM))

(2021/C 208/06)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di José Manuel Fernandes, trasmessa il 26 novembre 2018 da parte della Sezione indagini e azioni penali di Porto, in relazione alla procedura prot. n. 1406/14.3TDPRT, e comunicata in Aula il 31 gennaio 2019,

avendo ascoltato José Manuel Fernandes, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 157 della Costituzione della Repubblica portoghese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0023/2019),

A.

considerando che la Sezione indagini e azioni penali di Porto ha chiesto la revoca dell'immunità di José Manuel Fernandes, deputato al Parlamento europeo, in relazione a un'eventuale azione legale riguardante un presunto reato di condotta illecita, previsto e punibile ai sensi dell'articolo 11 della legge portoghese n. 34/87, del 16 luglio, che prevede una pena detentiva da due a otto anni;

B.

considerando che l'azione legale non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

C.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che l'articolo 157, paragrafi 2 e 3 della Costituzione della Repubblica portoghese stabilisce che:

«2.   I Deputati non possono essere ascoltati come testimoni né come imputati senza autorizzazione dell'Assemblea. La decisione di autorizzazione è obbligatoria, nel secondo caso, quando vi siano forti indizi che sia stato commesso un delitto doloso, cui corrisponda una pena detentiva con limite massimo superiore a tre anni.

3.   Nessun Deputato può essere detenuto o arrestato senza autorizzazione dell'Assemblea, salvo che per delitti dolosi cui corrisponda la pena detentiva indicata nel paragrafo precedente e in flagranza di reato.»;

E.

considerando che José Manuel Fernandes — da sindaco di Vila Verde e nell'esercizio delle sue funzioni, in collusione con altri — è indagato per presunta violazione dei principi generali delle norme in materia di appalti pubblici, in particolare i principi di imparzialità, neutralità, concorrenza e trasparenza, ponendo una società in posizione più favorevole rispetto ai suoi concorrenti, e presunta partecipazione alla preparazione preliminare e al completamento dei documenti necessari per la procedura di gara; che il 22 dicembre 2008 tale società ha ottenuto l'appalto;

F.

considerando che, secondo l'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento, la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;

G.

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

H.

considerando che José Manuel Fernandes ha chiesto che gli sia revocata l'immunità; che spetta unicamente al Parlamento decidere, in un determinato caso, di revocare o meno l'immunità; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato ai fini della decisione sull'opportunità di revocarne o meno l'immunità (2);

I.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

J.

considerando che, in questo caso, il Parlamento ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di José Manuel Fernandes;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità portoghesi e a José Manuel Fernandes.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punto 28.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 14 novembre 2019

1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/31


P9_TA(2019)0052

Vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (COM(2018)0819 — C8-0017/2019 — 2018/0415(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 208/07)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0819),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0017/2019),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0019/2019),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 (4) del Consiglio, prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR o le cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. Poiché tale disposizione suddivide una cessione unica in due cessioni, è necessario determinare a quale di tali cessioni la spedizione o il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato al fine di determinare correttamente il luogo di cessione.

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 (4) del Consiglio, prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR o le cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. Poiché tale disposizione suddivide una cessione unica in due cessioni, è necessario determinare a quale di tali cessioni la spedizione o il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato al fine di determinare correttamente il luogo di cessione. È altresì necessario assicurare che il fatto generatore delle due suddette cessioni si verifichi allo stesso tempo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Sebbene un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, la cessione di beni a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità può, conformemente alle norme vigenti, detrarre l'IVA pagata ai cedenti non stabiliti nella Comunità, sussiste il rischio che quest'ultimo possa non versare l'IVA alle autorità fiscali. Per evitare tale rischio, la cessione da parte del cedente che vende i beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica dovrebbe essere esente dall'IVA, mentre a tale cedente dovrebbe essere concesso il diritto di detrarre l'IVA a monte che ha versato per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti.

(2)

Sebbene un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, la cessione di beni a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità può, conformemente alle norme vigenti, detrarre l'IVA pagata ai cedenti non stabiliti nella Comunità, sussiste il rischio che quest'ultimo possa non versare l'IVA alle autorità fiscali. Per evitare tale rischio, la cessione da parte del cedente che vende i beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica dovrebbe essere esente dall'IVA, mentre a tale cedente dovrebbe essere concesso il diritto di detrarre l'IVA a monte che ha versato per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti. A tal fine, il cedente dovrebbe sempre essere registrato nello Stato membro in cui ha acquistato o importato i beni in questione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 66 bis

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, il fatto generatore di una cessione di beni da parte di un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni conformemente all'articolo 14 bis, nonché della cessione a detto soggetto passivo, si verifica e l'IVA diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato.»;

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 272– paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis)

all'articolo 272, paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141;»

 

«b)

i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 e 141;»

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 bis — comma 1 — punto 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

nel caso delle cessioni di beni effettuate mediante un'interfaccia elettronica che facilita dette cessioni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, se la spedizione o  il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro , detto Stato membro.";

c)

nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o  del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro.";

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 bis — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b)

è aggiunto il seguente terzo comma:

b)

è aggiunto il seguente comma:

 

«Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e ivi non dispone di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati . Qualora vi sia più di uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati , il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato da tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi.»;

 

«Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e ivi non dispone di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni . Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni , il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato da tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi.»;

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 octies — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove la spedizione o il trasporto di tali beni inizi e termini nello stesso Stato membro;

a)

vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni;

 

a bis)

c essioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 octies — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis)

all'articolo 369 octies è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.     Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta di tali prestazioni in relazione a ciascuno Stato membro in cui il soggetto passivo disponga di un'organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di consumo.»;

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 septvicies ter — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

«2.   Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia esigibile mensilmente. Il termine di pagamento è quello applicabile al pagamento del dazio all'importazione in situazioni analoghe .».

«2.   Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all'importazione.».


(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).


1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/36


P9_TA(2019)0053

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — EGF/2019/001 BE/Carrefour — Belgio

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dal Belgio — EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 — C9-0127/2019 — 2019/2114(BUD))

(2021/C 208/08)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0442 — C9-0127/2019),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0021/2019),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.

considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile; che il presente caso riguarda una fascia di età particolarmente vulnerabile, in cui oltre l'81 % dei lavoratori ha un'età compresa tra i 55 e i 64 anni;

C.

considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2019/001 BE Carrefour per chiedere un contributo finanziario a titolo del FEG a seguito di 751 esuberi verificatisi durante il periodo di riferimento nel settore economico classificato alla divisione 47 della NACE Revisione 2 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli), tra il 30 novembre 2018 e il 30 marzo 2019; che ulteriori 268 lavoratori sono stati collocati in esubero prima o dopo il periodo di riferimento; che, secondo la Commissione, si può stabilire un chiaro nesso causale con l'evento da cui hanno avuto origine gli esuberi durante il periodo di riferimento; che non sono stati disposti altri fondi o programmi in relazione ai fatti descritti nella domanda presentata dal Belgio;

D.

considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

E.

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Belgio ha deciso di fornire altresì servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a 330 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET);

1.

conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 632 028 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 2 720 047 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 2 665 047 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 55 000 EUR;

2.

constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 20 giugno 2019 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha completato la propria valutazione il 4 ottobre 2019 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.

rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1o dicembre 2018 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 1o dicembre 2018 al 20 giugno 2021;

4.

osserva che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 25 gennaio 2018 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2018 e il 20 dicembre 2021 sono pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG;

5.

ricorda che l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto anche dei nuovi sviluppi del mercato del lavoro, prestando un'attenzione particolare alla transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;

6.

ricorda che si tratta della 14a domanda FEG presentata dal Belgio e che tali domande hanno riguardato diversi settori: automobilistico, delle attività metallurgiche, tessile, di macchinari e apparecchiature, del vetro e, con il caso in esame, è incluso per la prima volta in Belgio il settore del commercio al dettaglio; ricorda che si tratta finora della 10a domanda FEG riguardante il settore del commercio al dettaglio;

7.

riconosce che il commercio al dettaglio sta attraversando un periodo di importanti cambiamenti dovuti alla globalizzazione (commercio elettronico, acquisti online), che si traducono in esuberi e che le nuove abitudini di acquisto e la digitalizzazione si ripercuotono sul commercio al dettaglio; sottolinea che gli esuberi presso Carrefour Belgique SA non interessano direttamente l'industria alimentare ma riguardano principalmente il commercio elettronico di beni, come i libri e i dispositivi elettronici; osserva che questo tipo di esuberi potrebbe aumentare ulteriormente in futuro a causa della digitalizzazione, e che tale aspetto dovrebbe essere preso in considerazione durante le discussioni sul futuro FEG nel prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

8.

ritiene che la globalizzazione rappresenti una sfida per l'Unione; osserva inoltre che la lotta contro la disoccupazione giovanile e altre forme di disoccupazione richiede la creazione di opportunità di riqualificazione e miglioramento delle competenze nelle imprese europee; si attende che Carrefour Belgique SA assicuri il necessario dialogo sociale di elevata qualità con i propri lavoratori durante tale processo;

9.

osserva che la domanda riguarda nel complesso 1 019 lavoratori collocati in esubero da Carrefour Belgique SA, e che gli esuberi interessano tutto il Belgio; osserva inoltre che il Belgio prevede che solo 400 dei beneficiari totali ammissibili prenderanno parte alle misure (beneficiari interessati), vale a dire i lavoratori collocati in esubero in Vallonia, dal momento che tali esuberi hanno un impatto particolarmente negativo sulla situazione occupazionale e quindi sull'economia regionale della Vallonia a causa della scarsità di posti di lavoro della regione, del tasso di disoccupazione relativamente elevato e, di conseguenza, delle difficoltà di ricollocamento previste per i lavoratori in esubero, in particolare per quelli di età superiore ai 50 anni; ricorda, a tale proposito, che il tasso di disoccupazione dell'8,6 % in Vallonia è notevolmente superiore al tasso di disoccupazione medio dell'Unione (6,9 %), ed è oltre due volte più elevato del tasso di disoccupazione, pari al 3,5 %, delle Fiandre;

10.

rileva inoltre che il Belgio propone servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 330 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) di età inferiore a 25 anni alla data di presentazione della domanda, dato che 240 degli esuberi si sono verificati nelle regioni di livello NUTS 2 Province Hainaut e Province Liège, che, in base ai dati annuali disponibili per il 2018, registravano tassi di disoccupazione giovanile di almeno il 20 % per la fascia d'età compresa tra 15 e 24 anni;

11.

osserva che il Belgio prevede cinque tipologie di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame:

i)

sostegno/orientamento/inserimento,

ii)

formazione, riqualificazione e formazione professionale,

iii)

sostegno per la creazione di imprese,

iv)

contributo all'avviamento di imprese,

v)

indennità; sottolinea che, in questo caso, l'importanza di sostegno, orientamento e inserimento, come pure di formazione, riqualificazione e formazione professionale, è dimostrata dal numero stimato di partecipanti (sono previsti 730 partecipanti alla prima azione, 460 alla seconda);

12.

sottolinea che i NEET saranno preparati in particolar modo per la ricerca di un lavoro e la presentazione della propria candidatura e saranno meglio informati in merito al diritto del lavoro, ai diritti sociali e al sostegno nelle procedure amministrative; osserva inoltre che i lavoratori e i NEET che intraprendono un corso di studi a tempo pieno di almeno un anno riceveranno un'indennità mensile di 350 EUR;

13.

si compiace che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dal Belgio in consultazione con le parti sociali, in particolare con i sindacati, i consulenti professionali e gli operatori sociali, al fine di riesaminare varie soluzioni di ricollocamento adattate alle esigenze dei lavoratori in esubero;

14.

sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

15.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

16.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

17.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2019/001 BE/Carrefour

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 20 giugno 2019 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso Carrefour Belgique SA. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Belgio ha deciso di fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 330 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).

(5)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 632 028 EUR in relazione alla domanda presentata del Belgio.

(6)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2019, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 632 028 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [data della sua adozione(*1).

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(*1)  Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.


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