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Document C:2019:399:FULL
Official Journal of the European Union, C 399, 25 November 2019
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 399, 25 novembre 2019
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 399, 25 novembre 2019
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 399/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 399/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) – GC, AF, BH, ED/Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
(Causa C-136/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Dati personali - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati che compaiono in pagine web - Direttiva 95/46/CE - Regolamento (UE) 2016/679 - Motori di ricerca su Internet - Trattamento dei dati contenuti nei siti web - Categorie di dati specifiche di cui all’articolo 8 di tale direttiva e agli articoli 9 e 10 di tale regolamento - Applicabilità dei suddetti articoli al gestore di un motore di ricerca - Portata degli obblighi di tale gestore alla luce dei suddetti articoli - Pubblicazione dei dati in siti web a soli fini di giornalismo o di espressione artistica o letteraria - Incidenza sul trattamento di una domanda di deindicizzazione - Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
(2019/C 399/02)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: GC, AF, BH, ED
Convenuta: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Con l’intervento di: Premier Ministre, Google LLC, succeduta alla Google Inc.
Dispositivo
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1) |
Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretate nel senso che i divieti o le restrizioni riguardanti il trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui alle suddette disposizioni, si applicano, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa direttiva, anche al gestore di un motore di ricerca nell’ambito delle sue responsabilità, competenze e possibilità, quale responsabile del trattamento effettuato durante l’attività di tale motore di ricerca, in occasione di una verifica compiuta da tale gestore, sotto il controllo delle autorità nazionali competenti, a seguito di una richiesta presentata dalla persona interessata. |
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2) |
Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che, in base ad esse, il gestore di un motore di ricerca, in linea di principio, è tenuto ad accogliere, fatte salve le eccezioni previste da tale direttiva, le richieste di deindicizzazione riguardanti link che rinviano a pagine web nelle quali compaiono dati personali rientranti nelle categorie particolari contemplate da tali disposizioni. L’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, in conformità di tale articolo, un gestore del genere può rifiutarsi di accogliere una richiesta di deindicizzazione ove constati che i link controversi dirigono verso contenuti che comprendono dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ma il cui trattamento è incluso nell’eccezione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), sempre che tale trattamento risponda a tutte le altre condizioni di liceità poste dalla suddetta direttiva e salvo che la persona interessata abbia, in forza dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della medesima direttiva, il diritto di opporsi a detto trattamento per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare. Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’articolo 8, paragrafi 1 o 5, di tale direttiva, deve – sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva e nel rispetto delle condizioni previste in quest’ultima disposizione, se l’inserimento di detto link nell’elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all’articolo 11 della Carta. |
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3) |
Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che,
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État - Francia) – Google LLC, succeduta alla Google Inc./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
(Causa C-507/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Dati personali - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati - Direttiva 95/46/CE - Regolamento (UE) 2016/679 - Motori di ricerca su Internet - Trattamento dei dati contenuti nei siti web - Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione)
(2019/C 399/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Google LLC, succeduta alla Google Inc.
Convenuta: Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
con l’intervento di: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press e a., Article 19 e a., Internet Freedom Foundation e a., Défenseur des droits
Dispositivo
L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-526/17) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Direttiva 2004/18/CE - Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Concessioni di lavori pubblici - Proroga della durata di una concessione esistente per la costruzione e gestione di un’autostrada, senza pubblicazione di un bando di gara)
(2019/C 399/04)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, P. Ondrůšek e A. Tokár, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, assistita da V. Nunziata, E. de Bonis e P. Pucciariello, avvocati dello Stato)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno Cecina dell’autostrada A12 Livorno Civitavecchia (Italia) senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dalla Repubblica italiana. A carico della Repubblica italiana resta un quarto delle proprie spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania) – Finanzamt Kyritz/Wolf-Henning Peters
(Causa C-700/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) - Esenzioni - Ospedalizzazione e cure mediche - Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche - Assenza di rapporto di fiducia tra il prestatore di assistenza sanitaria e il paziente)
(2019/C 399/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Kyritz
Convenuto: Wolf-Henning Peters
Dispositivo
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1) |
L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni mediche come quelle di cui al procedimento principale, fornite da un medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio, possono rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva ove esse non soddisfino l’insieme delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della medesima. |
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2) |
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto da esso prevista non è subordinata alla condizione che la prestazione medica di cui trattasi sia fornita nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sanitaria. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/6 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2019 – Oleksandr Viktorovych Klymenko/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-11/18 P) (1)
(Impugnazione - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente - Decisione di un’autorità di uno Stato terzo - Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione)
(2019/C 399/06)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e J.-P. Hix, agenti)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2017, Klymenko/Consiglio (T-245/15, non pubblicata, EU:T:2017:792), è annullata. |
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2) |
La decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nella presente impugnazione. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser
(Causa C-32/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Lavoratori emigranti - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 60 - Prestazioni familiari - Diritto al pagamento della differenza tra gli assegni parentali previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l’assegno per la cura dei figli dello Stato membro competente in via secondaria)
(2019/C 399/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Tiroler Gebietskrankenkasse
Convenuto: Michael Moser
Dispositivo
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1) |
L’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, previsto in tale disposizione, di tener conto, al fine di determinare la portata del diritto alle prestazioni familiari di una persona, «della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione», si applica tanto nell’ipotesi in cui le prestazioni sono erogate conformemente alla legislazione designata come prioritaria in forza dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che in quella in cui le prestazioni sono dovute alla luce di una o più ulteriori legislazioni. |
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2) |
L’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che l’importo dell’integrazione differenziale da concedere a un lavoratore in virtù della legislazione di uno Stato membro competente a titolo secondario, a norma di tale articolo, deve essere calcolato in relazione al reddito effettivamente conseguito dal suddetto lavoratore nel suo Stato d’impiego. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Ítélőtábla - Ungheria) – Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt
(Causa C-34/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 3, paragrafi 1 e 3 - Allegato della direttiva 93/13/CEE - Punto 1, lettere m) e q) - Contratto di prestito ipotecario - Atto notarile - Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio - Inversione dell’onere della prova - Articolo 5, paragrafo 1 - Formulazione chiara e comprensibile)
(2019/C 399/08)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Ítélőtábla
Parti
Ricorrente: Ottília Lovasné Tóth
Convenuta: ERSTE Bank Hungary Zrt
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell’allegato di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non definisce abusiva, in modo generale e senza un ulteriore esame, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale e avente per effetto o per oggetto di invertire l’onere della prova a danno del consumatore. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell’allegato di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso non riguarda una clausola avente per oggetto o per effetto di far legittimamente supporre al consumatore che egli è tenuto ad adempiere tutte le sue obbligazioni contrattuali, anche qualora esso ritenga che talune prestazioni non siano dovute, dal momento che siffatta clausola non altera la posizione giuridica del consumatore tenuto conto della normativa nazionale applicabile e, dall’altro, che esso riguarda una clausola avente per oggetto o per effetto di limitare l’esercizio, da parte del consumatore, di azioni giudiziarie o vie di ricorso, quando l’importo residuo dovuto sia stabilito con atto notarile dotato di efficacia probatoria, consentendo al creditore di porre fine alla controversia in modo unilaterale e definitivo. |
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3) |
L’articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che il professionista fornisca informazioni complementari relative a una clausola redatta in modo chiaro, ma i cui effetti giuridici possono essere stabiliti solo per mezzo di un’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale che non siano oggetto di una giurisprudenza uniforme. |
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4) |
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera m), dell’allegato a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si riferisce a una clausola contrattuale che autorizza il professionista a valutare unilateralmente se la prestazione che incombe al consumatore sia stata eseguita conformemente al contratto. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien - Austria) – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare della Alpine Bau GmbH
(Causa C-47/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) - Fallimenti, concordati e altre procedure affini - Esclusione - Azione di accertamento dell’esistenza di un credito ai fini della sua iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza - Applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 41 - Contenuto dell’insinuazione del credito - Procedure principale e secondaria di insolvenza - Litispendenza e connessione - Applicazione analogica dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 - Inammissibilità)
(2019/C 399/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Wien
Parti
Ricorrente: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Convenuto: Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare della Alpine Bau GmbH
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti ai fini della loro iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza, come quella di cui al procedimento principale, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento. |
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2) |
L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica, neppure per analogia, a un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, ma rientrante in quello del regolamento n. 1346/2000. |
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3) |
L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che un creditore, nell’ambito di una procedura di insolvenza, può insinuare un credito senza indicare formalmente la data in cui è sorto, quando la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta detta procedura non impone l’obbligo di indicare tale data e quest’ultima può, senza particolare difficoltà, essere dedotta dai documenti giustificativi di cui al suddetto articolo 41, circostanza che spetta all’autorità competente, incaricata della verifica dei crediti, valutare. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/10 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italia) – Vitali SpA/Autostrade per l’Italia SpA
(Causa C-63/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 e 56 TFUE - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 71 - Subappalto - Normativa nazionale che limita la possibilità di subappaltare nella misura del 30 % dell’importo complessivo del contratto)
(2019/C 399/10)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti
Ricorrente: Vitali SpA
Convenuta: Autostrade per l’Italia SpA
Dispositivo
La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30 % la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Sociale Verzekeringsbank/F. van den Berg (C-95/18), H.D. Giesen (C-95/18), C.E. Franzen (C-96/18)
(Cause riunite C-95/18 e C-96/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 13 - Legislazione applicabile - Residente di uno Stato membro che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazione relativa al regime di assicurazione vecchiaia o agli assegni familiari - Stato membro di residenza e Stato membro di occupazione - Diniego)
(2019/C 399/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Sociale Verzekeringsbank
Convenuti: F. van den Berg (C-95/18), H.D. Giesen (C-95/18), C.E. Franzen (C-96/18)
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 45 e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un lavoratore migrante residente nel territorio di tale Stato membro, soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro di occupazione, in forza dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato di residenza, anche qualora la normativa dello Stato membro di occupazione non conferisca a detto lavoratore alcun diritto ad una pensione di vecchiaia o agli assegni familiari. |
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2) |
L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro nel cui territorio risiede un lavoratore migrante e che non è competente ai sensi di tale articolo subordini la concessione del diritto ad una pensione di vecchiaia a detto lavoratore migrante ad un obbligo di assicurazione che comporta il versamento di contributi obbligatori. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/11 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(Causa C-222/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Assistenza sanitaria transfrontaliera - Direttiva 2011/24/UE - Articolo 3, lettera k), e articolo 11, paragrafo 1 - Prescrizione - Nozione - Riconoscimento di una prescrizione rilasciata in un altro Stato membro da una persona abilitata - Presupposti - Libera circolazione delle merci - Divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione - Articoli 35 e 36 TFUE - Restrizione alla fornitura da parte di una farmacia di medicinali soggetti a prescrizione medica - Buono d’ordine emesso in un altro Stato membro - Giustificazione - Tutela della salute e della vita delle persone - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 81, secondo comma - Fornitura di medicinali alla popolazione di uno Stato membro)
(2019/C 399/12)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Convenuta: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Dispositivo
L’articolo 3, lettera k), e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale non è consentito a una farmacia di tale Stato membro fornire medicinali soggetti a prescrizione medica sulla base di un buono d’ordine qualora tale buono sia stato emesso da un professionista sanitario abilitato a prescrivere medicinali e a esercitare la sua attività in un altro Stato membro, mentre una siffatta fornitura è consentita qualora tale buono d’ordine sia stato emesso da un professionista sanitario abilitato a esercitare la propria attività nel suddetto primo Stato membro, fermo restando che, conformemente a tale normativa, siffatti buoni d’ordine non contengono il nominativo del paziente interessato.
Gli articoli 35 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una siffatta normativa di uno Stato membro, qualora questa sia giustificata da un obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada oltre quanto necessario per conseguirlo, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/12 |
Sentenza della Corte (quarta Sezione) del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland - Paesi Bassi) – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven
(Causa C-251/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica commerciale - Dazi antidumping - Importazione di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia - Estensione a tali paesi del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina - Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 - Validità - Ricevibilità - Mancata presentazione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente di cui al procedimento principale - Importatore associato - Legittimazione ad agire per l’annullamento - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 13 - Elusione - Articolo 18 - Mancata collaborazione - Prova - Insieme di indizi)
(2019/C 399/13)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Noord-Holland
Parti
Ricorrente: Trace Sport
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven
Dispositivo
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, è invalido nella parte in cui si applica alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tale paese.
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/13 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 settembre 2019 – Repubblica di Polonia/Commissione europea
(Causa C-358/18 P) (1)
(Impugnazione - FEAOG, FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica di Polonia - Associazione di produttori - Organizzazione di produttori)
(2019/C 399/14)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Tryantafyllou, M. Kaduczak e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 33 de Madrid - Spagna – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro
(Causa C-366/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2010/18/UE - Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale - Normativa nazionale che subordina la concessione del congedo parentale alla riduzione dell’orario di lavoro, con corrispondente riduzione della retribuzione - Lavoro a turni con orario variabile - Richiesta del lavoratore di svolgere il lavoro a orario fisso per prendersi cura dei figli minori - Direttiva 2006/54/CE - Pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro - Discriminazione indiretta - Irricevibilità parziale)
(2019/C 399/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 33 de Madrid
Parti
Ricorrente: José Manuel Ortiz Mesonero
Convenuta: UTE Luz Madrid Centro
Dispositivo
La direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il diritto per un lavoratore, al fine di prendersi direttamente cura di minorenni o di familiari a carico, di ridurre il proprio orario di lavoro quotidiano, con riduzione proporzionale della retribuzione, senza potere, quando il suo regime di lavoro normale è a turni con un orario variabile, beneficiare di un orario di lavoro fisso, mantenendo il proprio orario di lavoro quotidiano.
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25.11.2019 |
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C 399/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di EP
(Causa C-467/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Articoli 6 e 47 nonché articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2012/13/UE - Articolo 8, paragrafo 2 - Direttiva 2013/48/UE - Articolo 12 - Direttiva (UE) 2016/343 - Articolo 3 - Normativa nazionale che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società - Diritto all’informazione sui propri diritti - Diritto di avvalersi di un difensore - Diritto a un ricorso effettivo - Presunzione d’innocenza - Persona vulnerabile)
(2019/C 399/16)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Lukovit
Imputato nella causa principale
EP
con l’intervento di: Rayonna prokuratura Lom, KM, HO
Dispositivo
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1) |
La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, devono essere interpretate nel senso che esse si applicano a una procedura giudiziaria, come quella prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società. La direttiva 2012/13 deve essere interpretata nel senso che le persone sospettate di aver commesso un reato devono essere informate dei loro diritti il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti di cui sono oggetto giustificano, in un contesto diverso dall’urgenza, che le autorità competenti limitino la loro libertà mediante provvedimenti coercitivi e, al più tardi, antecedentemente al loro primo interrogatorio da parte della polizia. |
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2) |
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, e l’articolo 12 della direttiva 2013/48 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura giudiziaria che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, se tale normativa non consente al giudice competente di verificare che i diritti procedurali previsti da tali direttive siano stati rispettati nel corso di procedimenti precedenti a quello di cui detto giudice è investito, non sottoposti a un siffatto controllo giurisdizionale. |
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3) |
La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che né tale direttiva né suddetta disposizione della Carta dei diritti fondamentali si applicano a una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto a fini terapeutici, come quella prevista dagli articoli 155 e seguenti dello Zakon za zdraveto (legge sulla sanità), di cui trattasi nel procedimento principale, poiché esiste il rischio che, tenuto conto del suo stato di salute, la persona interessata sia un pericolo per la sua salute o quella di terzi. |
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4) |
Il principio della presunzione di innocenza, di cui all’articolo 3 della direttiva 2016/343, deve essere interpretato nel senso che esso esige – nell’ambito di una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto, per motivi terapeutici e di sicurezza, di persone che, in stato di demenza, abbiano commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale – che il pubblico ministero fornisca la prova che la persona di cui è richiesto il ricovero coatto è l’autore degli atti che si reputano costituire un siffatto pericolo. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/15 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation
(Causa C-527/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Veicoli a motore - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Articolo 6, paragrafo 1, prima frase - Informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo - Obblighi del costruttore nei confronti degli operatori indipendenti - Acceso illimitato e normalizzato a tali informazioni - Modalità - Divieto di discriminazione)
(2019/C 399/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.
Convenuta: KIA Motors Corporation
Dispositivo
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1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, deve essere interpretato nel senso che non impone ai costruttori di automobili di fornire agli operatori indipendenti l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in una forma modificabile elettronicamente. |
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2) |
L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che il fatto, per un costruttore di automobili, di utilizzare a vantaggio dei concessionari e dei meccanici autorizzati un canale di informazioni supplementare per la vendita di pezzi di ricambio originali da parte di concessionari e meccanici autorizzati, facendo ricorso ad un prestatore di servizi d’informazione, non costituisce un accesso discriminatorio degli operatori indipendenti rispetto a quello di cui beneficiano i concessionari e i meccanici autorizzati, ai sensi di tale disposizione, dal momento che gli operatori indipendenti dispongono peraltro di un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli quanto al contenuto fornito e all’accesso consentito ai concessionari e ai meccanici autorizzati. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/16 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal - Regno Unito) – The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Henrika Dakneviciute
(Causa C-544/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Attività autonoma - Cittadina dell’Unione europea che ha cessato di esercitare la sua attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto - Mantenimento della qualità di persona che esercita un’attività autonoma)
(2019/C 399/18)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal
Parti
Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
Convenuta: Henrika Dakneviciute
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita un’attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio.
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/17 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna
(C-556/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Politica dell’Unione europea in materia di acque - Direttiva 2000/60/CE - Articolo 13, paragrafi 1 e 7, nonché articolo 15, paragrafo 1 - Assenza di adozione, di pubblicazione e di comunicazione alla Commissione europea dei piani di gestione dei bacini idrografici di Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma e El Hierro (Spagna) riesaminati e aggiornati - Articolo 14 - Assenza di informazione e di consultazione pubblica sul riesame e sull’aggiornamento)
(2019/C 399/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e S. Pardo Quintillán, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M.J. García-Valdecasas Dorrego, agente)
Dispositivo
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1) |
Il Regno di Spagna, non avendo finalizzato, entro il termine prescritto, l’informazione e la consultazione pubblica in merito al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici relativi ai distretti idrografici di Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma ed el Hierro, e non avendo adottato, pubblicato e comunicato alla Commissione europea, entro il termine prescritto, il riesame e l’aggiornamento di tali piani di gestione, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 14 e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013. |
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2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/18 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
(Causa C-600/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporto su strada - Articoli 91 e 92 TFUE - Regolamento (UE) n. 165/2014 - Articolo 32, paragrafo 3, articolo 33, paragrafo 1, e articolo 41, paragrafo 1 - Infrazione alle norme relative all’uso dei tachigrafi - Obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e non discriminatorie - Piccole e medie imprese residenti e non residenti - Trattamento differenziato)
(2019/C 399/20)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: UTEP 2006. SRL
Convenuta: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
Dispositivo
L’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle piccole e medie imprese di trasporto su strada stabilite nel territorio del medesimo Stato membro, a differenza di quelle non residenti, può essere inflitta una sanzione più lieve, consistente in un ammonimento in luogo di una sanzione amministrativa pecuniaria, quando simili piccole e medie imprese commettono, per la prima volta, un’infrazione alle disposizioni del regolamento n. 165/2014 di pari livello di gravità.
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/18 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 settembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État - Francia) – AQ (C-662/18), DN (C-672/18)/Ministre de l’Action et des Comptes publics
(Cause riunite C-662/18 e C-672/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Direttiva 90/434/CEE - Direttiva 2009/133/CE - Articolo 8 - Plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli - Cessione di titoli ricevuti all’atto dello scambio - Plusvalenza collocata in differimento di imposta - Tassazione degli azionisti - Assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all’aliquota - Abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli)
(2019/C 399/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrenti: AQ (C-662/18), DN (C-672/18)
Convenuto: Ministre de l’Action et des Comptes publics
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, e l’articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’operazione di scambio di titoli, essi richiedono che, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio, sia applicato lo stesso trattamento fiscale con riferimento all’aliquota d’imposta e all’applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all’atto della cessione dei titoli esistenti prima dell’operazione di scambio, se quest’ultima non avesse avuto luogo.
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25.11.2019 |
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C 399/19 |
Impugnazione proposta il 22 novembre 2018 dalla EM Research Organization avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2018, causa T-180/17, EM Research Organization/EUIPO - Christoph Fischer e a.
(Causa C-728/18 P)
(2019/C 399/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: EM Research Organization, Inc. (rappresentanti: J. Liesegang, N. Lang, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Christoph Fischer GmbH, Ole Weinkath, Multikraft Productions- und Handels GmbH, Phytodor AG
Con ordinanza del 25 settembre 2019, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato la EM Research Organization, Inc. a sopportare le proprie spese.
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/20 |
Impugnazione proposta il 10 aprile 2019 dalla Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 febbraio 2019, causa T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO - Lupu (Djili)
(Causa C-293/19 P)
(2019/C 399/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (rappresentante: C-R Romițan, lawyer)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 2 ottobre 2019 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato la Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam a sopportare le proprie spese.
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25.11.2019 |
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C 399/20 |
Impugnazione proposta il 30 aprile 2019 da Bruno Gollnisch avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-375/18, Gollnisch/Parlamento
(Causa C-351/19 P)
(2019/C 399/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bruno Gollnisch (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Con ordinanza del 3 ottobre 2019 la Corte (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione.
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25.11.2019 |
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C 399/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 17 luglio 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-545/19)
(2019/C 399/25)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)
Parti
Attore: ALLIANZGI-FONDS AEVN
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 56 [CE] (attuale articolo 63 TFUE), relativo alla libera circolazione di capitali, o l’articolo 49 [CE] (attuale articolo 56 TFUE), relativo alla libera prestazione di servizi, ostino a un regime fiscale come quello di cui al procedimento principale, disciplinato dall’articolo 22 dell’EBF, che prevede la ritenuta alla fonte dell’imposta con effetto liberatorio sui dividendi ricevuti da società portoghesi a favore di OIC non residenti in Portogallo e stabiliti in altri [Stati membri] della UE, mentre gli OIC costituiti ai sensi della legislazione tributaria portoghese e con residenza fiscale in Portogallo possono beneficiare di un’esenzione della ritenuta alla fonte su tali redditi. |
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2) |
Se, nel prevedere una ritenuta alla fonte sui dividendi versati agli OIC non residenti e nel riservare agli OIC residenti la possibilità di ottenere l’esenzione di ritenuta alla fonte, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale ponga in essere un trattamento sfavorevole dei dividendi versati agli OIC non residenti, dato che a questi ultimi non è concessa alcuna possibilità di fruire di simile esenzione. |
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3) |
Se l’inquadramento fiscale dei titolari di quote degli OIC sia rilevante ai fini della valutazione del carattere discriminatorio della legislazione portoghese, tenuto conto che questa prevede un trattamento fiscale autonomo e distinto (i) per gli OIC (residenti) e (ii) per i rispettivi titolari di quote degli OIC. Oppure se, considerando che il regime fiscale degli OIC residenti non è in alcun modo modificato o condizionato dal fatto che i rispettivi partecipanti siano residenti o non residenti in Portogallo, la valutazione della comparabilità delle situazioni, al fine di determinare il carattere discriminatorio di detta legislazione, debba essere realizzata unicamente con riferimento al regime fiscale applicabile a livello dello strumento di investimento. |
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4) |
Se sia ammissibile la differenza di trattamento tra OIC residenti e non residenti in Portogallo, tenuto conto che le persone fisiche e giuridiche residenti in Portogallo, che siano titolari di quote di OIC (residenti e non residenti), sono, in entrambi i casi, ugualmente soggette (e, di regola, non esenti) a tassazione dei redditi distribuiti dagli OIC, prevedendosi per i titolari di quote di OIC non residenti una tassazione più elevata. |
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5) |
Se, tenuto conto che la discriminazione in analisi nella presente controversia concerne una differenza nella tassazione del reddito relativo a dividendi distribuiti da OIC residenti ai rispettivi titolari di quote negli OIC, sia legittimo, ai fini dell’esame di comparabilità della tassazione sul reddito [,] considerare altre imposte, tasse o tributi sostenuti nell’ambito degli investimenti effettuati dagli OIC. In particolare, se sia legittimo e ammissibile, ai fini dell’esame di comparabilità, considerare l’impatto associato a imposte sul patrimonio [,] sulle spese o di altro genere, senza limitarsi strettamente all’imposta sul reddito degli OIC, ivi comprese eventuali tassazioni autonome. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 agosto 2019 – Granarolo SpA/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.
(Causa C-617/19)
(2019/C 399/26)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Granarolo SpA
Resistenti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 3 lett. e) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (2), debba essere interpretato nel senso da ricomprendere nella nozione di «impianto» anche una fattispecie come quella in esame, nella quale un cogeneratore costruito dalla ricorrente nel suo sito industriale per assicurare energia al suo stabilimento produttivo sia stato successivamente ceduto, tramite cessione di ramo di azienda, ad altra società specializzata nel settore dell’energia, con un contratto che preveda, da un lato, il trasferimento alla cessionaria dell’impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore, delle certificazioni, dei documenti, delle dichiarazioni di conformità, licenze, concessioni, autorizzazioni e permessi richiesti per l’esercizio dell’impianto stesso e per lo svolgimento dell’attività, la costituzione in suo favore di un diritto di superficie sull’area dello stabilimento adeguata e funzionale alla gestione e manutenzione dell’impianto e dei diritti di servitù a favore del manufatto ad uso cogeneratore, con circostante area esclusiva, e, dall’altro lato, la fornitura dalla cessionaria alla cedente per 12 anni dell’energia prodotta dall’impianto stesso, ai prezzi di cui al contratto. |
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2) |
Se, in particolare, nella nozione di «collegamento tecnico» di cui al medesimo art. 3 lett. e) possa essere ricompreso un collegamento tra un cogeneratore ed uno stabilimento produttivo tale che quest’ultimo, appartenendo ad altro soggetto, pur godendo di un rapporto privilegiato con il cogeneratore ai fini della fornitura di energia (collegamento tramite rete di distribuzione di energia, specifico contratto di fornitura con la società energetica cessionaria dell’impianto, impegno di questa ad erogare un quantitativo minimo di energia allo stabilimento produttivo salvo il rimborso di un importo pari alla differenza tra i costi di approvvigionamento dell’energia sul mercato ed i prezzi previsti nel contratto, sconto sui prezzi di vendita dell’energia a partire dal decimo anno e sei mesi di decorrenza del contratto, concessione del diritto di opzione di riacquisto del cogeneratore in ogni momento da parte della società cedente, necessità dell’autorizzazione della cedente per lo svolgimento di lavori sull’impianto di cogenerazione) possa continuare a svolgere la propria attività anche nel caso di interruzione della somministrazione di energia o nel caso di malfunzionamento o cessazione dell’attività da parte del cogeneratore. |
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3) |
Se, infine, nel caso di cessione effettiva di un impianto di produzione di energia da parte del soggetto costruttore, titolare nello stesso sito di uno stabilimento industriale, a diversa società specializzata nel campo energetico, per ragioni di efficientamento, la possibilità di scorporo delle relative emissioni dalla autorizzazione ETS del titolare dello stabilimento industriale, a seguito della cessione[,] e l’eventuale effetto di «fuoriuscita» delle emissioni dal sistema ETS determinato dal mancato superamento da parte dell’impianto di produzione di energia, considerato da solo, della soglia di qualificazione dei «piccoli emettitori»[,] rappresentino una violazione della regola dell’aggregazione delle fonti di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o, al contrario, una semplice e lecita conseguenza delle scelte organizzative degli operatori, non vietata dal sistema ETS. |
(2) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU 2009, L 140, pag. 63).
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 23 agosto 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG e Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»
(Causa C-629/19)
(2019/C 399/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrenti: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»
Autorità convenuta: Landeshauptmann von Steiermark
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i fanghi di depurazione debbano essere considerati rifiuti alla luce dell’esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in combinato disposto con la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e/o la direttiva sui fanghi di depurazione, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (2). |
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2) |
Ove non sia data risposta negativa già alla prima questione:
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 22 agosto 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH
(Causa C-632/19)
(2019/C 399/28)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parti
Ricorrenti: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie
Resistenti: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 (1) del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, sia invalido per violazione degli articoli 6, paragrafo 6, [articolo] 6, paragrafo 7 e [articolo] 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2) del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 (3) del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione non ha offerto tempestivamente ai produttori/importatori cinesi la possibilità di prendere visione delle informazioni relative ai tipi di prodotti sulla base delle quali era stato determinato il valore normale dei prodotti e/o giacché la Commissione, nell’ambito del calcolo del livello del margine antidumping per i prodotti di cui trattasi, nel raffronto del valore normale dei prodotti di un produttore indiano con i prezzi di esportazione di prodotti cinesi analoghi, ha rifiutato di prendere in considerazione correzioni relative ai dazi all’importazione sulle materie prime e alle imposte indirette nel paese di riferimento India e delle differenze nella (nei costi di) produzione. |
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2) |
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione, ai fini della valutazione del danno ha considerato come importazioni oggetto di dumping talune importazioni di due imprese cinesi delle quali era stato accertato che non operavano in dumping. |
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3) |
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione, nella valutazione della questione se le importazioni dell’industria dell’Unione europea abbiano contribuito al danno subito da detta industria, si è basata su informazioni relative a produttori non facenti rientranti nei produttori nazionali. |
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4) |
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione ha omesso di assicurare che i due produttori nazionali (italiani) fornissero spiegazioni adeguate relativamente ai motivi per cui non era possibile fornire una sintesi di informazioni confidenziali. |
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5) |
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione degli articoli 6, paragrafo 6, [articolo] 6, paragrafo 7 e [articolo] 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione ha proceduto tardivamente a comunicare le informazioni sui prodotti, danneggiando in tal modo gli interessi dei produttori/importatori cinesi. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 22 agosto 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH
(Causa C-633/19)
(2019/C 399/29)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parti
Ricorrenti: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie
Resistenti: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 (1) del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione degli articoli 6, paragrafo 6, [articolo] 6, paragrafo 7 e [articolo] 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2) del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 (3) del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione non ha offerto tempestivamente ai produttori/importatori cinesi la possibilità di prendere visione delle informazioni relative ai tipi di prodotti sulla base dei quali era stato determinato il valore normale dei prodotti e/o giacché la Commissione, nell’ambito del calcolo del livello del margine antidumping per i prodotti di cui trattasi, nel raffronto del valore normale dei prodotti di un produttore indiano con i prezzi di esportazione di prodotti cinesi analoghi ha rifiutato di prendere in considerazione correzioni relative ai dazi all’importazione sulle materie prime e alle imposte indirette nel paese di riferimento India e delle differenze nella (nei costi di) produzione. |
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2) |
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione, ai fini della valutazione del danno, ha considerato come importazioni oggetto di dumping talune importazioni di due imprese cinesi delle quali era stato accertato che non operavano in dumping. [Or. 7] |
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3) |
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione, nella valutazione della questione se importazioni dell’industria dell’Unione europea abbiano contribuito al danno subito da detta industria, si è basata su informazioni relative a produttori non rientranti nei produttori nazionali. |
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4) |
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione ha omesso di assicurare che i due produttori nazionali (italiani) fornissero spiegazioni adeguate relativamente ai motivi per cui non era possibile fornire una sintesi di informazioni confidenziali. |
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5) |
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione degli articoli 6, paragrafo 6, [articolo] 6, paragrafo 7 e [articolo] 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione ha proceduto tardivamente a comunicare le informazioni sui prodotti, danneggiando in tal modo gli interessi dei produttori/importatori cinesi. |
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6) |
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (come modificato) prevede che l’aliquota individuale del dazio antidumping per la società Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., Ningbo City, pari al 64,4%, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato II e che se tale fattura non è presentata si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. Si chiede se la quota individuale del dazio antidumping possa essere ancora riconosciuta, nell’ambito di un recupero a posteriori di dazio antidumping a seguito di un accertamento dell’Olaf, al dichiarante in buona fede, allorché l’Olaf abbia constatato che gli elementi di fissaggio di cui trattasi non sono di origine indonesiana come dichiarato, ma di fatto sono stati prodotti in Cina dalla società Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., mentre non può essere presentata una fattura con le indicazioni richieste per la quota individuale del dazio antidumping giacché era proprio intenzione degli esportatori fuorviare le autorità degli Stati membri. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 28 agosto 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
(Causa C-640/19)
(2019/C 399/30)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko
Resistenti: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i Reg. CEE n. 856/1984 (1), artt. 1, 2 e 3; n. 3950/1992 (2), artt. 1 e 2, comma 1; n. 1788/2003 (3), artt. 1, comma 1, e 5 e n. 1234/07 (4) artt. 55, 64 e 65, e relativi allegati, in quanto rivolti alla tutela dell’equilibrio tra domanda ed offerta di prodotti lattiero-caseari nel mercato UE, debbano interpretarsi nel senso di escludere dal computo delle «quote latte» la produzione rivolta all’esportazione in paesi extra UE di formaggi DOP, in maniera conforme agli obiettivi di tutela fissati per questi ultimi prodotti dal Regolamento CEE n. 2081/1992 (5), art. 13, come confermato dal Reg. 510/2006 (6) e Regolamento 1151/2012 (7), artt. 4 e 13, in applicazione dei principi di cui agli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE. |
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2) |
In caso di risposta affermativa, se tale disciplina, così interpretata, osti all’inclusione nei quantitativi di riferimento individuali, delle quote di latte destinate alla produzione di formaggi DOP destinati all’export extra europeo, così come risultante dall’art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003. In subordine, laddove dovesse ritenersi che tale interpretazione non sia corretta, |
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3) |
se i Reg. CEE n. 856/1984, artt. 1, 2 e 3; n. 3950/1992 artt. 1 e 2, comma 1; n. 1788/2003, artt. 1, comma 1, e 5 e nr. 1234/07 artt. 55, 64 e 65, e relativi allegati (insieme alle norme nazionali italiane di recepimento di cui all’art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003), che includono e non escludono dal computo del quantitativo assegnato agli Stati membri il latte utilizzato per la produzione di formaggi DOP esportati o destinati al mercato dei paesi extracomunitari e nella misura di detta esportazione, siano in contrasto con le finalità di tutela di cui al Reg. CEE n. 2081/1992, che protegge le produzioni DOP, con particolare riferimento all’art. 13, come confermato dal Reg. CEE n. 510/2006 e dal Reg. 1151/2012, nonché con riferimento anche agli scopi di tutela di cui all’art. 4 di quest’ultimo e siano altresì in contrasto con gli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE e con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e non discriminazione, nonché di libera iniziativa economica ai fini dell’esportazione extra UE. |
(1) Regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 10).
(2) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2003, L 270, pag. 123).
(4) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).
(5) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12).
(7) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte (Portogallo) il 30 agosto 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA/Município de Peso da Régua
(Causa C-643/19)
(2019/C 399/31)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Central Administrativo Norte
Parti
Ricorrente: RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA
Resistente: Município de Peso da Régua
Altre parti: Data Rede – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione europea (in particolare, gli articoli 56, paragrafo 1, e 60, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE (1), nonché il principio della concorrenza) ammetta che il bando di gara relativo a una procedura precontrattuale di appalto pubblico, il cui oggetto è la concessione d’uso di parcelle di suolo per l’installazione, lo sfruttamento e la verifica dell’osservanza delle norme di cui al regolamento comunale delle zone di stazionamento a pagamento di durata limitata in vigore nel Comune, preveda la presentazione da parte dei concorrenti del software e dell’apparecchio (parcometro) da fornirsi, al fine di dimostrare la conformità con i termini e le condizioni richiesti dal capitolato d’oneri, nonché gli attributi delle offerte e stabilisca un criterio di aggiudicazione collegato con il fattore «idoneità tecnica e funzionale della soluzione» da valutarsi in funzione di tale dimostrazione (cfr. punti 16 e 17 del bando di gara).
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 94, pag. 65).
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding (Germania) il 2 settembre 2019 – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH
(Causa C-648/18)
(2019/C 399/32)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Erding
Parti
Attrice: EUflight.de GmbH
Convenuta: Eurowings GmbH
Questione pregiudiziale
Se, ai fini della sussistenza del diritto a compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), sia necessario che il passeggero prenda il volo anche in caso di ritardo prolungato già accertato prima della partenza.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46 pag. 1).
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 2 settembre 2019 – KO/Fallimento Consulmarketing SpA
(Causa C-652/19)
(2019/C 399/33)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti nella causa principale
Ricorrente: KO
Resistente: Fallimento Consulmarketing SpA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i principi di parità di trattamento e di non discriminazione contenuti nella clausola 4 della direttiva 99/70/CE (1) sulle condizioni di impiego ostino alle previsioni normative dell’art. 1, secondo comma e dell’art. 10 del D.lgs 23/15 che, con riferimento ai licenziamenti collettivi illegittimi per violazione dei criteri di scelta, contengono un duplice regime differenziato di tutela in forza del quale viene assicurata nella medesima procedura una tutela adeguata, effettiva e dissuasiva ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituiti in data antecedente al 7 marzo 2015, per i quali sono previsti i rimedi della reintegrazione ed il pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro e introduce, viceversa, una tutela meramente indennitaria nell’ambito di un limite minimo ed un limite massimo di minore effettività ed inferiore capacità dissuasiva per i rapporti di lavoro a tempo determinato aventi una pari anzianità lavorativa, in quanto costituiti precedentemente a tale data, ma convertiti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015 |
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2) |
Se le previsioni contenute negli artt. 20 e 30 della Carta dei diritti e nella direttiva 98/59/CE (2) ostino ad una disposizione normativa come quella di cui all’art. 10 del d.lgs 23/15 che introduce per i soli lavoratori assunti (ovvero con rapporto a termine trasformato) a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, una disposizione secondo cui, in caso di licenziamenti collettivi illegittimi per violazione dei criteri di scelta, diversamente dagli altri analoghi rapporti di lavoro costituiti in precedenza e coinvolti nella medesima procedura, non è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro e che introduce, viceversa, un concorrente sistema di tutela meramente indennitario, inadeguato a ristorare le conseguenze economiche derivanti dalla perdita del posto di lavoro e deteriore rispetto all’altro modello coesistente, applicato ad altri lavoratori i cui rapporti hanno le medesime caratteristiche con la sola eccezione della data di conversione o costituzione. |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
(2) Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16).
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 4 settembre 2019 – Procedimento penale a carico di DK
(Causa C-653/19)
(2019/C 399/34)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputato nella causa principale
DK
Questione pregiudiziale
Se una normativa nazionale che, nell’ambito della fase del giudizio del procedimento penale, condiziona l’accoglimento della domanda della difesa volta alla revoca della detenzione dell’imputato al verificarsi di un mutamento delle circostanze, sia conforme all’articolo 6 e al considerando 22 della direttiva 2016/343 (1), nonché agli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(1) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/30 |
Impugnazione proposta il 4 settembre 2019 dalla NRW.Bank avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 26 giugno 2019, causa T-466/16, NRW.Bank/Comitato di risoluzione unico
(Causa C-662/19 P)
(2019/C 399/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: NRW.Bank (rappresentanti: J. Seitz, J. Witte e D. Flore, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Comitato di risoluzione unico, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1. |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2019 nella causa T-466/16 e la decisione del convenuto e resistente sul contributo annuale della ricorrente al Fondo di risoluzione unico per il periodo contributivo 2016; |
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2. |
in subordine, annullare la sentenza di cui al punto 1 e rinviare la causa al Tribunale; |
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3. |
condannare il resistente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce due motivi:
In primo luogo, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, il suo ricorso di annullamento non sarebbe stato proposto tardivamente ai sensi dell’articolo 263, comma 6, TFUE. Infatti, la decisione del convenuto relativa al contributo annuale della ricorrente al Fondo di risoluzione unico per l’anno 2016 si baserebbe su due decisioni successive del convenuto, indicate come la «prima decisione del CRU» e la «seconda decisione del CRU». Entrambe le decisioni sarebbero state inviate esclusivamente alla Nationale Abwicklungsbehörde (autorità nazionale di risoluzione; in prosieguo: la «FMSA») e la ricorrente non ne sarebbe stata direttamente informata, né esse le sarebbero state comunicate. Quest’ultima sarebbe venuta a conoscenza della presunta esistenza delle decisioni del CRU (ma non del loro contenuto) solo attraverso i rispettivi avvisi di accertamento della FMSA, noti come il «primo avviso della FMSA» e il «secondo avviso della FMSA».
Contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, l’evento rilevante ai fini del calcolo del termine per la proposizione del ricorso di annullamento sarebbe quindi unicamente il ricevimento del secondo avviso della FMSA da parte della ricorrente. Infatti, la seconda decisione del CRU avrebbe sostituito la prima decisione di quest’ultimo.
Tuttavia, anche supponendo che la seconda decisione del CRU non abbia completamente sostituito, ma soltanto modificato la prima decisione, si dovrebbe parimenti considerare, ai fini della decorrenza del termine di ricorso, in forza della giurisprudenza, unicamente il ricevimento del secondo avviso della FMSA.
La ricorrente sostiene inoltre che essa, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, non sarebbe stata tenuta, in considerazione delle particolarità del caso di specie, a chiedere che le fosse comunicata la prima decisione del CRU e a prendere in tal modo conoscenza del suo contenuto e della sua motivazione. Infatti, un obbligo del genere non sussisterebbe, in ogni caso, quando vi siano incertezze – come nella fattispecie – riguardo sia alla persona interessata dal presunto obbligo di formulare una domanda sia al suo oggetto
Infine, il termine di ricorso dovrebbe considerarsi rispettato già solo per motivi di tutela del legittimo affidamento, ma anche, in ogni caso, sul fondamento di un errore scusabile.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che la ricorrente non avrebbe esposto motivi né argomenti riguardo alla seconda decisione del CRU. Tale conclusione violerebbe il diritto della ricorrente ad essere ascoltata, derivante dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il Tribunale avrebbe ignorato varie osservazioni della ricorrente e non ne avrebbe erroneamente tenuto conto nella propria decisione, privandola pertanto di un equo processo.
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 6 settembre 2019 – MM/Volkswagen AG
(Causa C-663/19)
(2019/C 399/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Gera
Parti
Ricorrente: MM
Resistente: Volkswagen AG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1, dell’EG-FGV (1), o l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che il costruttore venga meno all’obbligo di rilasciare un certificato valido ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’EG-FGV (o all’obbligo di allegazione di un certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE), laddove abbia installato sul veicolo un dispositivo di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 (3) e la messa in circolazione di tale veicolo violi il divieto di immissione sul mercato di un veicolo privo di certificato di conformità valido ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, dell’EG-FGV (o il divieto di vendita senza certificato di conformità valido ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE). In caso di soluzione affermativa:
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2) |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, sia parimenti volto a tutelare il cliente finale e, in caso di rivendita sul mercato dei prodotti usati, in particolare l’acquirente successivo, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione ed al suo patrimonio. Se l’acquisto di un veicolo usato sul quale è installato un dispositivo di manipolazione vietato rientri nell’ambito dei rischi per la cui prevenzione tale norma è stata disposta. |
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3) |
Se gli articoli 6 e 27, dell’EG-FGV, o l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, nonché l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazione di tali disposizioni, la detrazione dal risarcimento del danno subito dal cliente finale di un indennizzo per l’effettivo godimento non si applichi in tutto o in parte (ed eventualmente con quali modalità ed in qual misura), qualora il cliente finale possa chiedere, ed effettivamente chieda, l’annullamento del contratto di acquisto del veicolo a causa di tale violazione. Se l’interpretazione sia diversa qualora la violazione implichi l’inganno nei confronti delle autorità di omologazione e dei clienti finali quanto al fatto che tutte le condizioni relative all’omologazione fossero soddisfatte e che l’uso del veicolo sulla strada fosse consentito senza restrizioni, e qualora la violazione e l’inganno siano stati commessi al fine di ridurre i costi e massimizzare i profitti attraverso elevati volumi di vendita, ottenendo, al contempo, un vantaggio concorrenziale a detrimento dei clienti ignari. |
(1) EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (regolamente tedesco relativo all’omologazione degli autoveicoli) del 3 febbraio 2011 (BGBl. I, pag.126) modificato, da ultimo, dall’articolo 7 del regolamento del 23 marzo 2047 (BGBl. I, pag. 522).
(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU 2007, L 263, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 18 settembre 2019 – SIA «Soho Group»/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
(Causa C-686/19)
(2019/C 399/37)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti
Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA «Soho Group»
Resistente in cassazione: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione europea. |
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2) |
Se le spese per la proroga del credito rientrino nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in una situazione come quella del caso di specie, qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutuante. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Mons (Belgio) il 18 settembre 2019 – Ryanair Ltd/PJ
(Causa C-687/19)
(2019/C 399/38)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Mons
Parti
Appellante, resistente originaria: Ryanair Ltd
Appellato, ricorrente originario: PJ
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 che modifica il regolamento n. 2027/97 del Consiglio, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (1), e quindi, l’articolo 17, paragrafo 1 della convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una lesione di tipo psichico, come un disturbo post traumatico da stress, possa essere oggetto di un indennizzo, in base a tali disposizioni.
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 25 settembre 2019 – G.M.A./État belge
(Causa C-710/19)
(2019/C 399/39)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: G.M.A.
Resistente: État belge
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato e applicato nel senso che lo Stato membro ospitante ha l’obbligo, in primo luogo, di concedere un termine ragionevole alla persona in cerca di impiego che le consenta di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che le possano convenire e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunta, in secondo luogo di ammettere che il termine per effettuare la ricerca di lavoro non può in nessun caso essere inferiore a sei mesi, e, in terzo luogo, di autorizzare la presenza sul suo territorio di una persona in cerca di impiego durante tutta la durata di detto termine senza esigere che la stessa fornisca la prova di avere effettive possibilità di essere assunta. |
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2) |
Se gli articoli 15 e 31 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1), e gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i principi generali del primato del diritto dell’Unione europea e dell’effetto utile delle direttive debbano essere interpretati e applicati nel senso che i giudici nazionali dello Stato membro ospitante hanno l’obbligo, nell’ambito del ricorso di annullamento contro una decisione che rifiuta il riconoscimento del diritto di soggiorno superiore a tre mesi di un cittadino dell’Unione, di prendere in considerazione nuovi elementi successivi alla decisione adottata dalle autorità nazionali, quando questi ultimi possono determinare una modifica della situazione della persona interessata che non autorizzerebbe più una limitazione del diritto di soggiorno della stessa nello Stato membro ospitate. |
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/34 |
Ricorso proposto il 3 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-730/19)
(2019/C 399/40)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Y. Marinova, E. Manhaeve)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno ai propri obblighi discendenti dall’articolo 13, primo comma, della direttiva 2008/50/CE (1), in combinato disposto con l’allegato XI della stessa, in quanto essa non si conforma, in modo sistematico e continuativo, nel territorio BG0006 (Bulgaria sud-orientale), a quanto segue:
|
|
— |
dichiarare che, dall’11 giugno 2010, la Repubblica di Bulgaria viola gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con il suo allegato XV, Sezione A, e segnatamente l’obbligo ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, comma 2, consistente nel provvedere affinché il periodo del superamento dei suddetti valori-limite del biossido di zolfo nel territorio BG0006 (Bulgaria sud-orientale) sia il più breve possibile; |
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— |
condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Col primo motivo la Commissione afferma che la Repubblica di Bulgaria ha violato le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE in combinato disposto con il suo allegato XI, in quanto nel territorio BG0006 (Bulgaria sud-orientale) è perpetrata una sistematica e continuativa inosservanza dei valori-limite orari e giornalieri del biossido di zolfo.
Col secondo motivo di ricorso la Commissione lamenta che la Repubblica di Bulgaria ha violato le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con il suo allegato XV, Sezione A, in quanto dall’11 giugno 2010 non ha stabilito nei propri piani per la qualità dell’aria misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
(1) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/35 |
Ricorso presentato il 09 ottobre 2019 – Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-743/19)
(2019/C 399/41)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
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— |
Annullare la decisione (UE) 2019/1199 del 13 giugno 2019 (1); |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Col primo motivo, il Parlamento intende denunciare l’incompetenza dell’autore della decisione contestata, sia esso il Consiglio o l’insieme degli Stati membri, per fissare l’ubicazione della sede dell’Autorità europea del lavoro («AEL»). Il Parlamento è infatti del parere che
l’art. 341 TFUE non costituisca una base giuridica adeguata per la fissazione della sede di organismi dell’Unione quali le agenzie decentrate. Nel caso di specie, l’AEL è stata istituita dal legislatore dell’Unione col regolamento (UE) 2019/1149 (2), adottato sul fondamento degli articoli 46 e 48 TFUE tramite la procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento ritiene che l’art. 341 TFUE non valga a sottrarre alla competenza del legislatore dell’Unione, che ha istituito l’AEL, il potere di decidere circa l’ubicazione della sede della stessa, attribuendolo invece agli Stati membri, e che pertanto tale disposizione non possa validamente fungere da base giuridica per la decisione contestata.
Col secondo motivo, sollevato in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che l’art. 341 TFUE fornisce una base giuridica adeguata per la decisione contestata, il Parlamento intende far valere il difetto assoluto di motivazione di detta decisione. Il Parlamento ritiene che, in quanto atto giuridico dell’Unione, la decisione contestata sia soggetta all’obbligo di motivazione stabilito dall’art. 296, secondo comma, TFUE, ma che non vi abbia minimamente adempiuto, lasciando del tutto indeterminate le ragioni per cui la città di Bratislava è stata prescelta per ospitare la sede dell’AEL.
(1) Decisione (UE) 2019/1199 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri del 13 giugno 2019 sull’ubicazione della sede dell’Autorità europea del lavoro (GU 2019 L 189, pag. 68).
(2) Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344, GU 2019 L 186, p. 21.
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/36 |
Ricorso presentato il 10 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-744/19)
(2019/C 399/42)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot, G. Gattinara, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La Commissione si pregia di concludere che la Corte voglia:
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1) |
constatare che
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2) |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con l’unico motivo di ricorso, la Commissione fa valere che, nel non avere né adottato né comunicato alla Commissione le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 2013/59, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’art. 106 della direttiva.
Tribunale
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/37 |
Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2019 – Repubblica italiana e Eurallumina/Commissione
(Cause riunite T-119/07 e T-207/07) (1)
(«Aiuti di Stato - Direttiva 2003/96/CE - Accise sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione dall’accisa - Carattere selettivo - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001 - Legittimo affidamento - Presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Motivazione contraddittoria»)
(2019/C 399/43)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente nella causa T-119/07: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da G. Aiello e P. Garofoli, avvocati dello Stato)
Ricorrente nella causa T-207/07: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentanti: inizialmente L. Martin Alegi, R. Denton e E. Cormack, successivamente L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis e L. Philippou, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: nella causa T-119/07, V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte e K. Walkerová, agenti, e nella causa T-207/07, inizialmente V. Di Bucci, N.Khan, G. Conte e K. Walkerová, successivamente N. Khan e V. Bottka, agenti)
Oggetto
Domande basate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento, totale o parziale, della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (GU 2007, L 147, pag. 29), nei limiti in cui essa accerta l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a partire dal 1o gennaio 2004, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna (Italia) e ordina alla Repubblica italiana il recupero di detto aiuto o l’annullamento o la sospensione del suo versamento.
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese nella causa T 119/07. |
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3) |
Eurallumina SpA è condannata alle spese nella causa T 207/07. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/38 |
Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2019 – Irlanda e Aughinish Alumina/Commissione
(Cause riunite T-129/07 e T-130/07) (1)
(«Aiuti di Stato - Direttiva 2003/96/CE - Accise sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione dall’accisa - Carattere selettivo della misura - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001»)
(2019/C 399/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente nella causa T-129/07: Irlanda (rappresentanti: inizialmente D. O’Hagan e E. Alkin, successivamente E. Alkin, E. Creedon e A. Joyce, e infine E. Alkin, A. Joyce, M. Browne e G. Hodge, agenti, assistiti da P. McGarry, SC)
Ricorrente nella causa T-130/07: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente J. Handoll e C. Waterson, successivamente C. Waterson e C. Little, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte e K. Walkerová, successivamente N. Khan e V. Bottka, agenti)
Oggetto
Domande basate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento, totale o parziale, della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l'Irlanda e l'Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (GU 2007, L 147, pag. 29), nella parte in cui quest’ultima constata l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dall’Irlanda, a partire dal 1o gennaio 2004, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Shannon (Irlanda) e nella parte in cui ordina all’Irlanda di recuperare detto aiuto o di annullare o di sospendere il suo versamento.
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
L’Irlanda è condannata alle spese nella causa T-129/07. |
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3) |
La Aughinish Alumina Ltd è condannata alle spese nella causa T-130/07. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/39 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – FIH Holding e FIH/Commissione
(Causa T-386/14 RENV) (1)
(«Aiuti di Stato - Settore bancario - Aiuto concesso alla FIH sotto forma di trasferimento delle attività che hanno subito una riduzione di valore a una nuova controllata e di loro ulteriore riacquisizione da parte dell’organismo incaricato di garantire la stabilità finanziaria - Aiuti di Stato in favore delle banche in periodo di crisi — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Ricevibilità - Calcolo dell’importo dell’aiuto - Errore manifesto di valutazione»)
(2019/C 399/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: FIH Holding A/S (Copenaghen, Danimarca) e FIH A/S, già FIH Erhvervsbank A/S (Copenaghen) (rappresentante: O. Koktvedgaard, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, A. Bouchagiar e K. Blanck, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2014/884/UE della Commissione, dell’11 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.34445 (12/C) al quale la Danimarca ha dato esecuzione per il trasferimento di attività patrimoniali da FIH a FSC (GU 2014, L 357, pag. 89).
Dispositivo
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1) |
La decisione 2014/884/UE della Commissione, dell’11 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.34445 (12/C) al quale la Danimarca ha dato esecuzione per il trasferimento di attività patrimoniali da FIH a FSC è annullata. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla FIH Holding A/S e dalla FIH A/S. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/39 |
Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2019 – Achemos Grupė e Achema/Commissione
(Causa T-417/16) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuto a favore della Klaipėdos Nafta per la costruzione e la gestione di un terminale GNL nel porto marittimo di Klaipėda - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Decisione di non sollevare obiezioni - Sicurezza dell’approvvigionamento - Servizio di interesse economico generale»)
(2019/C 399/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Lituania) e Achema AB (Jonava, Lituania) (rappresentanti: inizialmente R. Martens e C. Maczkovics, successivamente R. Martens e V. Ostrovskis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, N. Kuplewatzky e L. Armati, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente D. Kriaučiūnas e R. Dzikovič, successivamente R. Dzikovič, agenti), Klaipėdos Nafta AB (Klaipėda, Lituania) (rappresentanti: K. Kačerauskas e V. Vaitkutė Pavan, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 7884 final della Commissione, del 20 novembre 2013, con la quale l’aiuto di Stato SA.36740 (2013/NN), concesso dalla Lituania alla Klaipėdos Nafta, è stato dichiarato compatibile con il mercato interno (GU 2016, C 161, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Achemos Grupė UAB e l’Achema AB sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica di Lituania e la Klaipėdos Nafta AB sopporteranno le proprie spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/40 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – FV/Consiglio
(Causa T-153/17) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Rapporti informativi - Esercizi di valutazione 2014 e 2015 - Interesse ad agire - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Dovere di sollecitudine»)
(2019/C 399/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FV (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dei rapporti informativi della ricorrente redatti per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2014 e per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2015, quali adottati in via definitiva il 5 dicembre 2016.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
FV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/41 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – WhiteWave Services/EUIPO – Fernandes (VeGa one)
(Causa T-176/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea VeGa one - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del segno denominativo anteriore Vegas - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 399/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: WhiteWave Services, Inc. (Broomfield, Colorado, Stati Uniti), ammessa a sostituire la Sequel Naturals ULC (rappresentante: H. Lindström, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Carlos Fernandes (Groß-Umstadt, Germania) (rappresentante: T. Stein, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 (procedimento R 2466/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Fernandes e la Sequel Naturals.
Dispositivo
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1) |
La WhiteWave Services, Inc. è ammessa a sostituire la Sequel Naturals ULC in quanto parte ricorrente. |
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2) |
Il ricorso è respinto. |
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3) |
La WhiteWave Services sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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4) |
Il sig. Carlos Fernandes sopporterà le proprie spese. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/42 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissione europea
(Causa T-228/17) (1)
(«Dumping - Importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Cina e di Taiwan - Applicazione di dazi antidumping definitivi - Valore normale - Adeguamenti - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 399/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Cina) (rappresentanti: S. Hirsbrunner, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky e E. Schmidt, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e H. Marcos Fraile, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2017, L 22, pag. 14).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/42 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Dehousse/Corte di giustizia dell’Unione europea
(Causa T-433/17) (1)
(«Accesso ai documenti - Corte di giustizia dell’Unione europea - Documenti in possesso dell’istituzione nell’esercizio delle sue funzioni amministrative - Domanda di accesso presentata da un ex giudice del Tribunale - Diniego parziale di accesso - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione»)
(2019/C 399/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Franklin Dehousse (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram, Á. Almendros Manzano e V. Hanley-Emilsson, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del 18 e 22 maggio 2017, con le quali la Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto le domande di accesso a determinati documenti presentate dal ricorrente, rispettivamente, il 27 gennaio 2017 e il 14 dicembre 2016 e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del comportamento illecito della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando quest’ultima ha respinto le sue domande di informazioni presentate tra il 15 luglio e il 10 agosto 2016.
Dispositivo
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1) |
La decisione del 18 maggio 2017, recante rigetto della seconda domanda confermativa di accesso a determinati documenti, presentata dal prof. Franklin Dehousse, è annullata nella parte in cui essa ha negato l’accesso agli «scambi, nei due sensi, tra il presidente Skouris o il suo capogabinetto e tutte le autorità pubbliche tedesche, tra tutto il 2011 e tutto il 2015». |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
Le spese sono compensate. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/43 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – Arysta LifeScience Netherlands/Commissione
(Causa T-476/17) (1)
(«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva diflubenzurone - Riesame dell’approvazione - Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Diritti della difesa - Eccesso di potere - Errore manifesto di valutazione - Procedura di rinnovo dell’approvazione - Articolo 14 del regolamento n. 1107/2009 - Imposizione, nell’ambito della procedura di riesame, di ulteriori restrizioni che limitano l’uso della sostanza attiva in questione senza attendere l’esito della procedura di rinnovo - Proporzionalità»)
(2019/C 399/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, I. Naglis e G. Koleva, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone (GU 2017, L 128, pag. 10).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Arysta LifeScience Netherlands BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente ricorso e del procedimento sommario. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/44 |
Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2019 – Repubblica ceca/Commissione
(Causa T-629/17) (1)
(«FESR - FSE - Riduzione di un contributo finanziario - Appalti pubblici - Articolo 99, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18/CE - Esclusione specifica - Appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive»)
(2019/C 399/52)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e T. Müller, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas e P. Ondrůšek, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e K. Rudzińska, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione esecutiva C(2017) 4682 final della Commissione, del 6 luglio 2017, che annulla una parte dell’aiuto del Fondo sociale europeo per il programma operativo «Formazione in materia di competitività» nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» nella Repubblica ceca nonché una parte dell’aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale per i programmi operativi «Ricerca e sviluppo per l’innovazione» nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» nella Repubblica ceca e «Assistenza tecnica» nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» nella Repubblica ceca.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
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3) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/45 |
Sentenza del Tribunale 19 settembre 2019 – BTC/Commissione
(Causa T-786/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro eTEN relativo alle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni - Progetto “SafeChemo” - Relazione d’indagine dell’OLAF che constata l’inammissibilità di talune spese sostenute - Rimborso parziale delle somme versate - Domanda riconvenzionale»)
(2019/C 399/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BTC Srl (Bolzano, Italia) (rappresentanti: L. von Lutterotti e A. Frei, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou e B.- R. Killmann, agenti)
Oggetto
Per un verso, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione Ares (2017) 4709558 della Commissione, del 27 settembre 2017, che chiede la restituzione di una somma versata alla ricorrente ai sensi della convenzione C046311 per finanziare il progetto denominato «ePrescription and Automation for a Safe Management of Cytostatistics», concluso nell’ambito del programma eTEN relativo alle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni, in secondo luogo, della lettera Ares (2017) 4790311 della Commissione, del 2 ottobre 2017, che trasmette la nota di addebito n. 3241712708 e, in terzo luogo, della nota di addebito n. 3241712708 e, per altro verso, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare infondata la domanda di rimborso della Commissione, nonché una domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente al rimborso di un importo indebitamente versato in esecuzione di tale convenzione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso proposto dalla BTC Srl è respinto. |
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2) |
La BTC è condannata a versare alla Commissione europea la somma principale di EUR 380 989,49, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 3,50% a decorrere dal 17 novembre 2017 e fino al completo pagamento di tale somma. |
|
3) |
La BTC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/45 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – FV/Consiglio
(Causa T-27/18 RENV) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 2013 - Interesse ad agire - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Dovere di sollecitudine»)
(2019/C 399/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FV (rappresentanti: inizialmente L. Levi, successivamente É. Boigelot, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R- Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
FV è condannato alle spese della causa F-40/15 e alle spese relative al presente procedimento di rinvio. |
|
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese relative alla causa T-639/16 P. |
(1) GU C 178 del 1.6. 2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero di ruolo F-40/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/46 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Venezuela/Consiglio
(Causa T-65/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela - Ricorso proposto da uno Stato terzo - Insussistenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)
(2019/C 399/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica bolivariana del Venezuela (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente P. Mahnič e L. Ozola, successivamente da P. Mahnič e A. Antoniadis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 21), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento 2017/2063 (GU 2018, L 276, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, p. 10), nei limiti in cui le loro disposizioni riguardano la Repubblica bolivariana del Venezuela.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica bolivariana del Venezuela sosterrà le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/47 |
Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2019 – Manéa/CdT
(Causa T-225/18) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo del contratto della ricorrente - Revoca della decisione e adozione di una nuova decisione di non rinnovo con effetto dalla data della prima decisione - Responsabilità»)
(2019/C 399/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Camelia Manéa (Echternach, Lussemburgo) (rappresentanti: M.-A. Lucas e M. Bertha, avvocati)
Convenuto: Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’annullamento della decisione del 29 maggio 2017 del CdT di non rinnovare il contratto di impiego della ricorrente, in secondo luogo, a che sia ingiunto al CdT di reintegrarla al suo interno e, in terzo luogo, al risarcimento del danno materiale e morale risultante, da un lato, dalla perdita di un impiego a tempo indeterminato e, dall’altro, dalla decisione del CdT del 12 novembre 2015 di non rinnovare il contratto di impiego della ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Camélia Manéa è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/48 |
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Azarov/Consiglio
(Causa T-286/18) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)
(2019/C 399/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: A. Egger e G. Lansky, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Bauerschmidt e P. Mahni, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 5), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
Dispositivo
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1) |
La decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Mykola Yanovych Azarov è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/49 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
(Causa T-359/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TRICOPID - Marchio nazionale figurativo anteriore TRICODIN - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 399/58)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Unifarco SpA (Santa Giustina, Italia) (rappresentanti: A. Perani e J. Graffer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: E. Pepe e M. Farinola, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 marzo 2018 (procedimento R 2150/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche e la Unifarco.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Unifarco SpA è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/49 |
Sentenza del Tribunale 19 settembre 2019 – WI/Commissione
(Causa T-379/18) (1)
(«Funzione pubblica - Pensioni - Pensione di reversibilità - Unione di fatto registrata - Rifiuto di concessione - Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), iv), dell’allegato VII dello statuto - Accesso al matrimonio civile - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine - Circostanze eccezionali»)
(2019/C 399/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: WI (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e L. Radu Bouyon, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa all’annullamento della decisione della Commissione del 16 agosto 2017 nella parte in cui non ha concesso il beneficio di una pensione di reversibilità al ricorrente, della decisione del 13 settembre 2017 nella parte in cui ha negato il beneficio di una pensione di reversibilità al ricorrente e della decisione del 9 marzo 2018 recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
WI è condannato alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/50 |
Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2019 – TrekStor/EUIPO (Theatre)
(Causa T-399/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Theatre - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 399/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, M. Alber e N. Willich, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 aprile 2018 (procedimento R 2238/2017-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo Theatre come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La TrekStor Ltd è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/51 |
Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2019 – Grupo Bimbo/EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa)
(Causa T-464/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Tia Rosa - Marchio nazionale figurativo anteriore TIA ROSA - Impedimento alla registrazione relativo - Somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 399/61)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rubio Snacks, SL (Bullas, Spagna) (rappresentanti: I. Temiño Ceniceros e J. Oria Sousa-Montes, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 maggio 2018 (procedimento R 2739/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Rubio Snacks e la Grupo Bimbo.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Grupo Bimbo, SAB de CV è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/51 |
Sentenza del Tribunale 17 settembre 2019 – Pharmadom/EUIPO
(Causa T-502/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MediWell - Marchi nazionali denominativo anteriore WELL AND WELL e figurativo anteriore well & well LES PHARMACIENS - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 399/62)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: M.-P. Dauquaire, avocat)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Bonne e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: IRF s.r.o. (Bratislava, Slovacchia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2018 (procedimento R 6/2018-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pharmadom e la IRF.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Pharmadom è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/52 |
Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2019 – XI/Commissione
(Causa T-528/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Malattia professionale - Molestie psicologiche - Domanda di assistenza - Rigetto della domanda - Risposta al reclamo contenente dati medici - Segreto medico - Domanda di cancellazione di tali dati - Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali - Diritto al rispetto della vita privata - Responsabilità»)
(2019/C 399/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: XI (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, B. Mongin e R. Striani, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 25 maggio 2018 (caso R/56/18), recante rigetto del reclamo della ricorrente contro la decisione di non accogliere la sua domanda di assistenza, fondata sull’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.
Dispositivo
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1) |
La Commissione europea è condannata a versare a XI la somma di EUR 2 500. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/53 |
Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2019 – Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Spugna da bagno)
(Causa T-532/18) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una spugna per il bagno - Disegni o modelli anteriori - Cause di nullità - Esame d’ufficio da parte della commissione di ricorso dei fatti costitutivi della divulgazione - Onere della prova gravante sul richiedente la nullità - Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore»)
(2019/C 399/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aroma Essence Ltd (Kazanlak, Bulgaria) (rappresentante: A. Nastev, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulgaria)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 luglio 2018 (procedimento R 1197/2017-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Aroma Essence e la Refan Bulgaria.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Aroma Essence Ltd è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
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C 399/54 |
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – YL/Commissione
(Causa T-545/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2017 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 7 con effetto al 1o gennaio 2017 - Articolo 45 dello Statuto - Articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto - Sviamento di potere - Sanzione disciplinare»)
(2019/C 399/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: YL (rappresentanti: P. Yon e B. de Lapasse, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Radu Bouyon e R Striani, successivamente R. Radu Bouyon e B. Mongin, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’annullamento della decisione della Commissione, comunicata al personale di tale istituzione il 13 novembre 2017, di non promuovere il ricorrente al grado AD 7 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017, in secondo luogo, alla promozione del ricorrente al grado AD 7 con effetto dal 1o gennaio 2017 e, in terzo luogo, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
YL è condannato alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/54 |
Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2019 – Rose Gesellschaft/EUIPO – Iviton (TON JONES)
(Causa T-633/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TON JONES - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori Jones - Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori - Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/625»)
(2019/C 399/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rose Gesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Kornfeld, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Iviton s. r. o. (Prešov, Slovacchia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2018 (procedimento R 2136/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Magda Rose GmbH & Co. KG e la Iviton.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Rose Gesellschaft mbH è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/55 |
Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2019 – Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology)
(Causa T-634/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo revolutionary air pulse technology - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 399/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: André Geske (Lubecca, Germania (rappresentante: R. Albrecht, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Sesma Merino e D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2018 (procedimento R 2721/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo revolutionary air pulse technology come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. André Geske è condannato alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/56 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GUSTI WINE)
(Causa T-678/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Domanda di protezione del marchio internazionale denominativo GIUSTI WINE - Marchio nazionale figurativo anteriore DeGIUSTI - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 399/68)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Società agricola Giusti Dal Col (Nervesa della Battaglia, Italia) (rappresentanti: M. Pizzigati e A. Mayr, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: DMC Srl (San Vendemiano, Italia) (rappresentanti: B. Osti e C. Spagnolo, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 settembre 2018 (procedimento R 1154/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la DMC e la Società agricola Giusti Dal Col.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Società agricola Giusti Dal Col Srl è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/56 |
Sentenza del Tribunale 19 settembre 2019 – Showroom/EUIPO– E-Gab (SHOWROOM)
(Causa T-679/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SHOWROOM - Marchio figurativo dell’Unione europea anteriore SHOWROOM86 - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 399/69)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Showroom sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Janicka - Kapłon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: E-GAb NV (Ternat, Belgio)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2018 (procedimento R 1834/2017-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la E-Gab e la Showroom.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Showroom sp. z o.o. è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/57 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – La Caixa/EUIPO – Imagic Vision (imagin bank)
(Causa T-761/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo imagin bank - Marchio nazionale figurativo anteriore imagic - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 399/70)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fundación bancaria caixa d'estalvis i pensions de Barcelona La Caixa (Palma di Maiorca, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre, D. Liern Cendrero, D. Gabarre Armengol e J. L. Rodríguez-Fuensalida, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O'Neill, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Imagic Vision, SL (Madrid, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 ottobre 2018 (procedimento R 1954/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Imagic Vision e la Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 ottobre 2018 (procedimento R 1954/2017-4) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/58 |
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Orkla Foods Danmark/EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)
(Causa T-34/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 399/71)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Orkla Foods Danmark A/S (Taastrup, Danimarca) (rappresentante: S. Hansen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. García Murillo e J.F. Crespo Carrillo, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o ottobre 2018 (procedimento R 309/2018-2), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Orkla Foods Danmark A/S è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/59 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Haswani/Consiglio
(Causa T-231/15 RENV) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale - Adattamento del ricorso - Ricevibilità - Necessità di adattare i motivi di ricorso e gli argomenti - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)
(2019/C 399/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: George Haswani (Yabrud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Sikora-Kalėda e S. Kyriakopoulou, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, R. Tricot e A. Bouquet, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 64, pag. 41), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 64, pag. 10), della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 132, pag. 82), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 132, pag. 3), della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subìto a causa di tali atti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. George Haswani, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nelle cause C-313/17 P e T-231/15 RENV. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese sostenute nelle cause C-313/17 P e T-231/15 RENV. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/60 |
Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2019 – BS/Parlamento
(Causa T-593/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Avviso di modifica dei diritti a pensione - Assegno per figli a carico - Indennità scolastica - Figlio colpito da un’infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento - Mantenimento effettivo del figlio - Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto - Ripetizione dell’indebito - Errore manifesto di valutazione - Diritto a una buona amministrazione - Ricorso di annullamento»)
(2019/C 399/73)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BS (rappresentanti: M. Maes e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente D. Boytha e T. Lazian, successivamente T. Lazian e C. González Argüelles, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, dell’avviso di modifica dei diritti a pensione del ricorrente del 10 agosto 2017 stabilito dal Parlamento e, dall’altro, «ove occorra», della decisione di procedere alla ripetizione di un indebito pari a EUR 1 589,16 per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 e pari a EUR 4 815,16 come discende dal bollettino della pensione del dicembre 2017.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
BS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/60 |
Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2019 – ZH/ECHA
(Causa T-617/18) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Rapporto informativo per l’anno2016 - Congedo di malattia - Domanda di risarcimento danni - Reclamo presentato dopo lo scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto - Forza maggiore - Errore scusabile - Irricevibilità manifesta»)
(2019/C 399/74)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZH (rappresentanti: L Levi e N. Flandin, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, T. Zbihlej e C. M. Bergerat, agenti, assistiti da A. Duron, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente per l’anno 2016 e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che ella asserisce di aver subito.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
ZH è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/61 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – ruwido austria/EUIPO (transparent pairing)
(Causa T-649/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo transparent pairing - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2019/C 399/75)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austria) (rappresentante: A. Ginzburg, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e A. Söder, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 agosto 2018 (procedimento R 2487/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo transparent pairing come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ruwido austria GmbH è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/62 |
Ordinanza del Tribunale 16 settembre 2019 – Polonia/Commissione
(Causa T-703/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Fondo sociale europeo - Programma operativo “Conoscenza, istruzione e sviluppo” - Lettera di trasmissione della relazione finale di audit - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»)
(2019/C 399/76)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas e M. Siekierzyńska, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’asserita decisione della Commissione contenuta nella sua lettera del 17 settembre 2018 con cui è stata trasmessa alla Repubblica di Polonia la relazione finale di audit vertente sul programma operativo «Conoscenza, istruzione e sviluppo».
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Repubblica ceca. |
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3) |
La Repubblica di Polonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |
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4) |
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/62 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Cham Holding e Bena Properties/Consiglio
(Causa T-55/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Incompetenza»)
(2019/C 399/77)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) e Bena Properties Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero asseritamente subìto a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano le ricorrenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Cham Holding Co. SA e la Bena Properties Co. SA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/63 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Syriatel Mobile Telecom/Consiglio
(Causa T-56/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Incompetenza»)
(2019/C 399/78)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/64 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Makhlouf/Consiglio
(Causa T-57/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Incompetenza»)
(2019/C 399/79)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subìto a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Rami Makhlouf sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/65 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Othman/Consiglio
(Causa T-58/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Incompetenza»)
(2019/C 399/80)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Razan Othman (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente afferma di aver subìto a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Razan Othman sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/65 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Makhlouf/Consiglio
(Causa T-59/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Incompetenza»)
(2019/C 399/81)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subìto a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Ehab Makhlouf sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/66 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Drex Technologies/Consiglio
(Causa T-61/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Incompetenza»)
(2019/C 399/82)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Drex Technologies SA (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Drex Technologies SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/67 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Almashreq Investment Fund/Consiglio
(Causa T-62/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Incompetenza»)
(2019/C 399/83)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Almashreq Investment Fund (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Almashreq Investment Fund sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/67 |
Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2019 – Nosio/EUIPO – Passi (LA PASSIATA)
(Causa T-70/19) (1)
(«Marchio dell0Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non-luogo a statuire»)
(2019/C 399/84)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nosio SpA (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. L. Capostagno e H. O'Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Passi AG (Rothrist, Svizzera)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2018 (procedimento R 928/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Passi e la Nosio.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Nosio SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/68 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Souruh/Consiglio
(Causa T-137/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Incompetenza»)
(2019/C 399/85)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Souruh SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subìto a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Souruh SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/69 |
Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2019 – Nosio/EUIPO - Passi (PASSIATA)
(Causa T-142/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
(2019/C 399/86)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nosio SpA (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M.L. Capostagno e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Passi AG (Rothrist, Svizzera)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 novembre 2018 (procedimento R 927/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Passi e la Nosio.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Nosio SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/69 |
Ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2019 – Puma/EUIPO (SOFTFOAM)
(Causa T-182/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SOFTFOAM - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2019/C 399/87)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: M. Schunke, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 gennaio 2019 (procedimento R 1399/2018-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo SOFTFOAM come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Puma è condannata alle spese. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/70 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2019 – Sarantos e a./Parlamento e Commissione
(Causa T-547/19)
(2019/C 399/88)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Archimandritis Sarantis Sarantos (Marousi, Grecia) e altri 6 ricorrenti (rappresentante: C. Papasotiriou, avvocato)
Convenuti: Commissione europea e Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante i riferimenti 2018/0104 (COD), Lex 1939/PE-CONS 70/19, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (1); |
|
— |
condannare i convenuti alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato lede la dignità umana, la vita privata e la libertà nonché il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto a che venga richiesto un consenso esplicito per qualsiasi trattamento di tali dati. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato lede la coscienza religiosa dei ricorrenti, in violazione, tra l’altro, dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che, imponendo senza previo consenso dei cittadini l’ottenimento obbligatorio della carta d’identità elettronica, il regolamento impugnato lede il diritto dei ricorrenti di opporsi per i motivi specifici summenzionati di coscienza religiosa, in violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato, ledendo la coscienza religiosa dei ricorrenti, reca parimenti pregiudizio alla loro dignità umana poiché la coscienza religiosa ne è una espressione fondamentale, in violazione dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(1) Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU 2019, L 188, pag. 67).
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/71 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – Canon/Commissione
(Causa T-609/19)
(2019/C 399/89)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Canon Inc. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, J. Schindler, D. Arts, W. Devroe, lawyers, e M. Reynolds, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2019) 4559 def., del 27 giugno 2019, che infligge ammende per non aver notificato una concentrazione in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) e per aver realizzato una concentrazione in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 (caso M.8179 - Canon/Toshiba Medical Systems Corporation, procedimento di cui all'articolo 14, paragrafo 2), come notificata alla ricorrente il 1o luglio 2019; |
|
— |
in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente le ammende inflitte; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di diritto, per aver applicato erroneamente il criterio giuridico ai fini della valutazione relativa agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, sebbene non sia stato dimostrato alcun dolo né colpa da parte della ricorrente, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda in violazione dell'articolo 14 del regolamento n. 139/2004, del principio nulla poena sine lege e del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità e del principio del concorso di reati. La ricorrente chiede pertanto al Tribunale di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 139/2004 e dell'articolo 261 TFUE per annullare in toto la decisione riguardante le ammende o ridurre significativamente queste ultime. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, di requisiti procedurali sostanziali. Negando alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni su nuovi argomenti e fatti/elementi di prova in una risposta formale ad un'ulteriore comunicazione degli addebiti o una lettera di comunicazione dei fatti e nel corso di un'altra audizione orale, si sostiene che la Commissione abbia violato l'articolo 18 del regolamento n. 139/2004 e il diritto di difesa della ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU 2004 L 24, pag. 1).
|
25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/72 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2019 – UPL Europe e Aceto Agricultural Chemical/Commissione
(Causa T-612/19)
(2019/C 399/90)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: UPL Europe Ltd (Warrington Cheshire, Regno Unito) e Aceto Agricultural Chemical Corp. Ltd (Port Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Mereu e P. Sellar, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019 (1); |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in base a errori manifesti di valutazione. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato trae origine da un procedimento nel corso del quale non sono stati rispettati i diritti della difesa delle ricorrenti. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di proporzionalità. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di precauzione. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2019 L 160, pag. 11).
|
25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/73 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2019 – KF/SATCEN
(Causa T-619/19)
(2019/C 399/91)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: KF (rappresentanti: A. Kunst, avvocato, e N. Macaulay, barrister)
Convenuto: Centro satellitare dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del direttore del Centro satellitare dell’Unione europea (SATCEN) del 3 luglio 2019, notificata alla ricorrente l’8 luglio 2019, di riavviare l’indagine amministrativa in riferimento alla sua condotta e accertare che il SATCEN ha omesso di dare esecuzione alla sentenza del 25 ottobre 2018 del Tribunale nella causa KF/Centro satellitare dell’Unione europea (Causa T-286/15, EU:T:2018:718), così violando l’articolo 266 TFUE; |
|
— |
annullare la decisione del direttore del SATCEN che ha respinto il reclamo amministrativo della ricorrente rivolto al direttore del SATCEN del 2 agosto 2019 avverso la decisione del 3 luglio 2019, notificatale il 9 agosto 2019; |
|
— |
condannare il SATCEN ad accordare alla ricorrente piena ed equa riparazione del danno materiale subito così come disposto nella suddetta sentenza nella causa T-286/15; |
|
— |
condannare il SATCEN a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno morale e materiale subito a causa della decisione di riavviare l’indagine amministrativa, valutato in via provvisoria ex aequo et bono in EUR 30 000; |
|
— |
condannare il SATCEN a versare interessi di mora per l’ingiustificato pagamento tardivo dell’importo di EUR 10 000 dovuto a titolo di risarcimento del danno morale, come disposto nella suddetta sentenza nella causa T-286/15; |
|
— |
dichiarare l’articolo 28 e l’allegato X dello Statuto del personale del SATCEN (disposizioni relative alla commissione di ricorso) inapplicabili ai sensi dell’articolo 277 TFUE; |
|
— |
condannare il SATCEN a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente, maggiorate di interessi al tasso dell’8%. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’autorità del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, del diritto al buon andamento dell’amministrazione e del dovere di diligenza. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/74 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2019 – Ace of spades/EUIPO - Krupp e Borrmann (Forma di una bottiglia di Champagne rosé)
(Causa T-620/19)
(2019/C 399/92)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ace of spades Holace dings LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Gerhard Ernst Krupp (Monaco, Germania) ed Elmar Borrmann (Reith, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedenti il marchio controverso: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una bottiglia di Champagne rosé) – Domanda di registrazione n. 16 252 629
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 giugno 2019 nel procedimento R 1/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il presente ricorso; |
|
— |
annullare la decisione impugnata, e/o annullare la decisione impugnata a causa dell’erronea applicazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’Unione europea e dichiarare che vi è rischio di confusione tra i marchi posti a confronto; |
|
— |
condannare il convenuto (e l’interveniente, qualora compaia nel procedimento) alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/75 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2019 – Ace of spades/EUIPO - Krupp e Borrmann (Forma di una bottiglia di Champagne Grande reserve)
(Causa T-621/19)
(2019/C 399/93)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ace of spades Holace dings LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Gerhard Ernst Krupp (Monaco, Germania) ed Elmar Borrmann (Reith, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedenti il marchio controverso: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una bottiglia di Champagne Grande reserve) – Domanda di registrazione n. 16 252 637
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 giugno 2019 nel procedimento R 2/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
accogliere il presente ricorso; |
|
— |
annullare la decisione impugnata, e/o annullare la decisione impugnata a causa dell’erronea applicazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’Unione europea e dichiarare che vi è rischio di confusione tra i marchi posti a confronto; |
|
— |
condannare il convenuto (e l’interveniente, qualora compaia nel procedimento) alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/76 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2019 – Ace of spades/EUIPO - Krupp e Borrmann (Forma di una bottiglia di Champagne prestige)
(Causa T-622/19)
(2019/C 399/94)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ace of spades Holdings LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Gerhard Ernst Krupp (Monaco, Germania) e Elmar Borrmann (Reith, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedenti il marchio controverso: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una bottiglia di Champagne prestige) – Domanda di registrazione n. 16 255 821
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 giugno 2019 nel procedimento R 3/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il presente ricorso; |
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— |
annullare la decisione impugnata, e/o annullare la decisione impugnata a causa dell’erronea applicazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’Unione europea e dichiarare che vi è rischio di confusione tra i marchi posti a confronto; |
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— |
condannare il convenuto (e l’interveniente, qualora compaia nel procedimento) alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/77 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2019 – Welter’s/EUIPO (Forma di un’impugnatura con setole)
(Causa T-624/19)
(2019/C 399/95)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Welter’s Co. Ltd (Touliu, Taiwan) (rappresentante: T. Meinke, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un’impugnatura con setole) nel colore bianco – Domanda di registrazione n. 17 902 351
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2019 nel procedimento R 2428/2018-5
Conclusioni
La ricorrente contesta la legittimità della decisione impugnata e chiede che il Tribunale voglia condannare l’EUIPO a iscrivere il marchio richiesto nel registro dei marchi dell’Unione europea anche per i seguenti prodotti della classe 21: spazzole; materiali per la fabbricazione di spazzole; stuzzicadenti; pettini; spugne; spazzolini da denti; scovolini interdentali per la pulizia dei denti.
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/77 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli)
(Causa T-629/19)
(2019/C 399/96)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: L. Oliva Torras, SA (Manresa, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mecánica del Frío, SL (Cornellá de Llobregat, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario (Dispositivi di attacco per veicoli) — Disegno o modello comunitario n. 2217 588-0004
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 luglio 2019 nel procedimento R 1399/2017-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Quanto alla causa di nullità: la ricorrente chiede che siano confermate le conclusioni della commissione di ricorso su tale punto e che abbia luogo il procedimento di dichiarazione di nullità richiesto, vertente sulle cause di nullità di un disegno comunitario riconducibili a ciascuno degli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002, dedicati ai «Requisiti per la protezione». |
|
— |
Quanto all’anteriorità su cui si basano le allegazioni vertenti sull’assenza di novità e di carattere individuale: la comparazione effettuata dalla divisione di annullamento e dalla commissione di ricorso soltanto sulla base dell’immagine A (rendering del catalogo) è erronea, e la ricorrente chiede che la comparazione sia effettuata tenendo conto di tutti gli elementi di prova prodotti e di tutte le circostanze particolari del caso in esame. |
|
— |
Quanto al merito: assenza di novità del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che ne venga dichiarata la nullità, in quanto esso è quasi identico al disegno commercializzato dalla ricorrente e, quindi, consiste in un’imitazione sostanzialmente identica e non autorizzata del medesimo. Di conseguenza, il modello comunitario registrato impugnato manca del requisito di novità necessario per ottenere la protezione mediante la registrazione di un disegno comunitario. |
|
— |
Quanto al merito: assenza di carattere individuale del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che il disegno impugnato sia dichiarato nullo per assenza di carattere individuale rispetto ai disegni diffusi anteriormente dalla L. Oliva Torras, S.A., tenendo conto dello scarso margine di libertà creativa dovuto alla funzionalità tecnica del pezzo che deve essere montato in uno specifico motore di veicolo, delle caratteristiche dell’utilizzatore informato e delle somiglianze tra i pezzi messi a confronto. |
|
— |
Quanto al merito: esistenza di motivi di esclusione dalla protezione del modello comunitario registrato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 6/2002. La ricorrente chiede che il disegno impugnato sia dichiarato nullo, poiché ricade nel divieto di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, giacché l’aspetto del disegno è determinato unicamente dalla sua funzione tecnica, e che sia dichiarato nullo poiché ricade nel divieto assoluto di cui all’articolo 4 del regolamento n. 6/2002, in quanto costituisce una componente di un prodotto complesso. |
|
— |
Quanto al merito: violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 6/2002 da parte del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che la decisione della commissione di ricorso su tale punto sia confermata. |
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— |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, rubricato «Norme generali sulla ripartizione delle spese», la ricorrente chiede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. |
|
— |
Ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente chiede la riunione dei procedimenti con la causa T-100/19, la cui fase orale è stata richiesta dalla ricorrente ed è in attesa di decisione. L’articolo 68 stabilisce che possa essere disposta in qualsiasi momento, d’ufficio o su istanza di una parte principale, la riunione per ragioni di connessione di più cause aventi il medesimo oggetto, ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio. |
Motivi invocati
Violazione degli articoli da 4 a 9 e 61 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/79 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2019 – FC/EASO
(Causa T-634/19)
(2019/C 399/97)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: FC (rappresentante: B. Christianos, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione dell’APN dell’EASO del 20 giugno 2019, n. EASO/ED/2019/309, con la quale quest’ultima ha respinto il reclamo della ricorrente, presentato il 21 febbraio 2019 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea; |
|
— |
annullare la decisione dell’APN dell’EASO del 14 dicembre 2018, n. EASO/ED/2018/365, recante sospensione dalle funzioni della ricorrente (suo collocamento a riposo), imposizione di una ritenuta sulla sua retribuzione e divieto di accesso alle sedi dell’EASO; |
|
— |
condannare l’EASO al versamento alla ricorrente dell’importo di EUR 6 504,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da essa sofferto; |
|
— |
condannare l’EASO al versamento alla ricorrente dell’importo di EUR 250 000,00 a titolo di risarcimento del danno morale e del danno alla salute sofferto dalla ricorrente; e |
|
— |
condannare l’EASO a tutte le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni controverse sarebbero viziate da una violazione del diritto della ricorrente a una buona amministrazione, in particolare sotto il profilo del principio di imparzialità e di oggettività, così come del diritto sostanziale della ricorrente ad essere sentita. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le modalità di divulgazione avrebbero comportato un abuso dei dati personali e la violazione della presunzione di innocenza della ricorrente, così come del principio di proporzionalità. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che le decisioni controverse sarebbero viziate per manifesto errore di valutazione e per mancanza di motivazione. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che le decisioni controverse avrebbero colpito e, in sostanza, impedito alla ricorrente l’esercizio dei diritti della difesa. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/80 |
Ricorso proposto il 24 settembre 2019 – Chemours Netherlands/ECHA
(Causa T-636/19)
(2019/C 399/98)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chemours Netherlands BV (Dordrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, lawyers)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
|
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui include l’acido 2,2,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propionico, i suoi sali e i suoi acidi alogenuri (che comprendono tutti i loro isomeri e le loro combinazioni) nell'elenco preliminare delle sostanze estremamente problematiche o che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente per la salute umana e/o nella parte in cui include l’acido 2,2,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propionico, i suoi sali e i suoi acidi alogenuri (che comprendono tutti i loro isomeri e le loro combinazioni) nell'elenco preliminare delle sostanze che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente per l'ambiente; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese del presente procedimento; e |
|
— |
adottare ogni altro provvedimento necessario. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell'Agenzia, dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), avendo oltrepassato le competenze ad essa attribuite da tale disposizione, nonché su un errore manifesto di valutazione. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in ragione dell’adozione della decisione impugnata, in quanto essa non è necessaria né opportuna. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, 30.12.2006, pag. 1).
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/81 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sun Stars & Sons/EUIPO – Carpathian Springs (Forma di una bottiglia)
(Causa T-637/19)
(2019/C 399/99)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sun Stars & Sons Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: M. Maček, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carpathian Springs SA (Vatra Dornei, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una bottiglia) – Domanda di registrazione n. 14 979 959
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 06/08/2019 nel procedimento R 317/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO a sopportare, oltre alle le proprie spese, quelle sostenute dalla Sun Stars & Sons Pte Ltd. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/82 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sun Stars & Sons/EUIPO - Valvis Holding (Forma di una bottiglia)
(Causa T-638/19)
(2019/C 399/100)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sun Stars & Sons Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: M. Maček, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Valvis Holding SA (Bucarest, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una bottiglia) – Domanda di registrazione n. 14 979 942
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 06/08/2019 nel procedimento R 649/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO a sopportare, oltre alle le proprie spese, quelle sostenute dalla Sun Stars & Sons Pte Ltd. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/83 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – IMG/Commissione
(Causa T-645/19)
(2019/C 399/101)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e J.-Y. de Cara, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
|
— |
annullare la decisione della Commissione del 18 luglio 2019 che stabilisce le misure di esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 31 gennaio 2019 nelle cause riunite C-183/17 P e C-184/17 P, IMG/Commissione (EU:C:2019:78); |
|
— |
condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale; |
|
— |
condannare la convenuta a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, sulla violazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza del 31 gennaio 2019, International management Group/Commissione (C-183/17 P e C-184/17 P, EU:C:2019:78), sulla violazione della regolamentazione finanziaria del 2012 e sulla violazione dei principi di attribuzione di competenza e di certezza del diritto.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/83 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Brands Up/EUIPO (Credit24)
(Causa T-651/19)
(2019/C 399/102)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Brands Up (Tallinn, Estonia) (rappresentante: M. Welin, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: domanda di registrazione di un marchio figurativo (Credit24) come marchio dell’Unione – Domanda di registrazione n. 17 941 316
Decisione impugnata: decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO del 16/07/2019 nel procedimento R 465/2019-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
registrare il marchio controverso; |
|
— |
disporre la cancellazione della parola «kyseenalainen» («incerto») a pagina 1 della decisione dell’esaminatore dell’EUIPO del 20 dicembre 2018; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio |
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
— |
Violazione dei principi della parità di trattamento e dell’uniformità della giurisprudenza |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/84 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Elevolution Engenharia/Commissione
(Causa T-652/19)
(2019/C 399/103)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Elevolution - Engenharia SA (Amadora, Portogallo) (rappresentanti: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer e C. García Fernández, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
accogliere il ricorso e annullare in toto la decisione; |
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— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’errore, quanto ai presupposti di fatto, contenuto nella decisione della Commissione europea del 12 luglio 2019, adottata dal direttore in carica della direzione generale della cooperazione internazionale e dello sviluppo (DEVCO), documento Ares(2019)4611765 – 16/07/2019, che esclude la ricorrente, per un periodo di tre anni, da procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal FES nell’ambito del regolamento del Consiglio (UE) n. 2015/323, disponendo inoltre la pubblicazione sul sito web della Commissione dell’informazione relativa all’esclusione:
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione e sul vizio di violazione di legge, in particolare dell’articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto a una buona amministrazione:
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 109, paragrafo 1, lettera b) (fino al 1o gennaio 2016), e 106, paragrafo 1, lettera e) (a partire dal 1o gennaio 2016), e successivamente dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali:
|
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento finanziario e del principio di proporzionalità, come sancito all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali:
|
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/85 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – FF/Commissione
(Causa T-653/19)
(2019/C 399/104)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FF (rappresentante: A. Fittante, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione europea del 31 luglio 2019, recante rigetto della domanda preliminare di risarcimento del ricorrente del 9 luglio 2019: |
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— |
annullare la decisione della Commissione europea del 20 agosto 2019, che respinge la richiesta del 23 luglio 2019 di accesso ai documenti della Commissione mediante consultazione dell’originale della fotografia di un uomo con gamba amputata utilizzata come avvertenza sanitaria sulle confezioni dei prodotti del tabacco, ai sensi della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento, precisando che il ricorrente ha chiesto di beneficiare del gratuito patrocinio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto le decisioni controverse non sono conformi all'obbligo di motivazione e quindi non consentono al ricorrente di comprendere la portata della decisione adottata nei suoi confronti e di garantire la difesa dei suoi interessi, né al giudice di esercitare il suo controllo di legittimità. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, ossia delle norme dell'Unione europea nel loro insieme e, in particolare, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi generali il cui rispetto l'Unione è tenuta a garantire e nel cui ambito sono tutelati il diritto all'immagine, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla dignità. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/86 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – FF/Commissione
(Causa T-654/19)
(2019/C 399/105)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FF (rappresentante: A. Fittante, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare che la Commissione europea ha violato il diritto all'onore, alla riservatezza personale e familiare, all'immagine e alla dignità del ricorrente, per aver utilizzato senza autorizzazione la sua immagine tra le fotografie proposte dalla Commissione per le avvertenze sanitarie da apporre sulle confezioni dei prodotti del tabacco ai sensi della direttiva della Commissione 2014/109/UE; |
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— |
ordinare l'immediata cessazione dell'utilizzo della fotografia controversa nell'Unione e il ritiro di tutti i prodotti del tabacco disponibili per la vendita nei vari stabilimenti autorizzati a vendere tali prodotti e recanti l'immagine del ricorrente; |
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— |
riconoscere al ricorrente il diritto di completare le sue richieste di risarcimento del danno morale e finanziario a seguito di una perizia richiesta mediante separato ricorso e della comunicazione, da parte della Commissione europea, del numero di confezioni vendute nell'Unione con l'immagine controversa; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento, precisando che il ricorrente ha chiesto di ottenere il beneficio del gratuito patrocinio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce a ciascuno il diritto al rispetto della propria dignità e al rispetto della propria vita privata e familiare.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/87 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2019 – Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione
(Causa T-655/19)
(2019/C 399/106)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italia), Valsabbia Investimenti SpA (Odolo) (rappresentanti: D. Slater, Solicitor, G. Carnazza e D. Fosselard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare la decisione, per la parte che le riguarda |
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— |
Condannare la Commissione alle spese del procedimento |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, nonché degli articoli 14 e 27, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), e degli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18)
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione e violazione dell’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché violazione dell’articolo 296 TFUE
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|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione e erronea interpretazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e degli articolo 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, erronea e contraddittoria motivazione e manifesto errore di valutazione
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/88 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2019 – Alfa Acciai/Commissione
(Causa T-656/19)
(2019/C 399/107)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: D. Fosselard, G. Carnazza, avvocati e D. Slater, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare la decisione, per la parte che la riguarda |
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— |
Condannare la Commissione alle spese del procedimento |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono quelli fatti valere nella causa T-655/19, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commissione.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/89 |
Ricorso proposto il 28 settembre 2019 – Feralpi/Commissione
(Causa T-657/19)
(2019/C 399/108)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: G. Roberti e I. Perego, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione nella parte in cui riguarda la ricorrente |
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— |
e/o annullare, o quanto meno ridurre, l’ammenda irrogata alla ricorrente dalla decisione della Commissione |
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— |
ove occorra, dichiarare illegittimo e inapplicabile l’art. 25, par. 3-6 del Regolamento (CE) n. 1/2003 |
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— |
condannare la Commissione alle spese |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione C(2019) 4969 final del 4 luglio 2019, concernente una violazione dell’articolo 65 del Trattato CECA – caso AT.37956 – Tondo per cemento armato, notificata in data 18 luglio 2019.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
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1. |
Primo motivo: la Commissione ha violato l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. |
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2. |
Secondo motivo: la Commissione ha violato gli artt. 41, 47 e 51 della Carta e l’art. 6 CEDU e l’obbligo di motivazione, in quanto non ha valutato la eccessiva durata del procedimento prima di riadottare, per la terza volta, la medesima decisione sanzionatoria. |
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3. |
Terzo motivo: la Commissione ha violato gli artt. 41, 47 e 51 della Carta e l’art. 6 CEDU e l’obbligo di motivazione, atteso che, se avesse tenuto conto della durata del procedimento e le peculiarità dello stesso, non avrebbe riadottato, per la terza volta, la medesima decisione sanzionatoria. |
|
4. |
Quarto motivo: la Commissione ha violato gli artt. 41 e 47 della Carta e dell’art. 6 CEDU, nonché il principio di proporzionalità e l’obbligo di motivazione, atteso che la Commissione, ai fini dell’esercizio del suo potere discrezionale di riadozione, non ha effettuato un corretto bilanciamento degli interessi. |
|
5. |
Quinto motivo: la Commissione ha violato l’art. 41 della Carta, il principio dei diritti della difesa e gli artt. 14 e 27, par. 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articolo 81 e 82 del trattato, e degli artt. 11, 12 e 14 del Regolamento (CE) n. 773/2004, della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, in quanto l’audizione organizzata nel procedimento non era idonea a sanare il vizio accertato dalla Corte nella sentenza pronunciata nella causa C-85/15 P. |
|
6. |
Sesto motivo: la Commissione ha violato l’art. 65 CECA, il principio della presunzione d’innocenza, in quanto la Commissione non ha rispettato i principi in materia di onere della prova al fine di accertare la partecipazione della ricorrente all’intesa nel periodo 1989-1995. |
|
7. |
Settimo motivo: la Commissione ha violato l’art. 65 CECA ritenendo accertata una intesa complessa, unica e continuata che si sarebbe protratta, per quanto riguarda la ricorrente, dal 1989 al 2000. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/90 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Universität Bremen/Commissione e REA
(Causa T-660/19)
(2019/C 399/109)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Universität Bremen (Brema, Germania) (Rappresentante: Professor C. Schmid)
Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione datata 16 luglio 2019 con cui si rigetta il Proposal No. 870693 (TenOpt), nel programma Horizon 2020 Framework Programme, Call: H2020-SC6-GOVERNANCE-2019; |
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— |
condannare le convenute alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola il suo diritto, derivante dalla rule of law, ad un esame della sua domanda di sovvenzione che sia privo di errori di valutazione. In particolare, la ricorrente sostiene che la valutazione è viziata dai seguenti elementi:
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— |
Si basa su circostanze erronee, in altre parole riproduce erroneamente taluni contenuti fondamentali della domanda di sovvenzione nell'ambito della valutazione; |
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— |
Non è conforme alle norme valutative generalmente accettate; |
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— |
Presenta disparità di trattamento, arbitrarietà e considerazioni non pertinenti. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/91 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)
(Causa T-665/19)
(2019/C 399/110)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «€$» – Domanda di registrazione n. 13 839 998
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 04/07/2019 nel procedimento R 1345/2018-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione del’articolo 34, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
|
— |
violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/91 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – Ferriere Nord/Commissione
(Causa T-667/19)
(2019/C 399/111)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà e B. Comparini, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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1. |
In via principale, annullare, ex art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2019 C(2019) 4969 final - notificata il 18 luglio 2019 - con la quale la ricorrente è stata condannata a pagare un’ammenda pari a € 2 237 000 all’esito di una procedura di applicazione dell’art. 65 del Trattato CECA (AT.37.956 - Tondo per cemento armato). |
|
2. |
In via subordinata, annullare parzialmente la decisione C(2019) 4969 final con conseguente diminuzione dell’ammenda. |
|
3. |
In ogni caso, condannare la Commissione europea al rimborso delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.
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1. |
Primo motivo relativo a «Violazione dei diritti della difesa»
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|
2. |
Secondo motivo relativo a «Violazione del principio ne bis in idem»
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|
3. |
Terzo motivo relativo a «Errata interpretazione, e per l’effetto violazione, dell’obbligo di assicurare il rispetto del diritto a una buona amministrazione e alla ragionevole durata del procedimento - Vizio di motivazione»
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|
4. |
Quarto motivo relativo a «Violazione del principio della ragionevole durata del procedimento - Eccesso di potere - Violazione dei diritti della difesa»
|
|
5. |
Quinto motivo relativo a «Motivazione viziata o errata - Eccesso di potere - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione degli artt. 41 e 47 della Carta e dell’art. 6 della Convenzione EDU»
|
|
6. |
Sesto motivo relativo a «Eccezione di illegittimità ex art. 277 TFUE dell’art. 25 del reg. 1/2003 - Estinzione del potere di accertamento e sanzionatorio»
|
|
7. |
Settimo motivo relativo a «Illegittimità parziale della decisione del 4 luglio 2019 per quanto riguarda il merito delle condotte contestate - Violazione dei principi generali in materia di onere della prova e in dubio pro reo»
|
|
8. |
Ottavo motivo relativo a «Illegittimità della maggiorazione a titolo di recidiva per violazione dei diritti della difesa»
|
|
9. |
Nono motivo relativo a «Illegittimità della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva per eccessivo decorso del tempo e violazione del principio di proporzionalità»
|
|
10. |
Decimo motivo relativo a l’illegittimità della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva per eccessività dell’ammontare e difetto di motivazione”
|
|
11. |
Undicesimo motivo relativo a «Violazione del principio della parità di trattamento nella riduzione dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante»
|
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/93 |
Ricorso proposto il 1o ottobre 2019 – Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (marchio sonoro)
(Causa T-668/19)
(2019/C 399/112)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG (Bonn, Germania) (rappresentante: S. Abrar, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio sonoro dell’Unione europea – Domanda di registrazione n. 17 912 475
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019 nel procedimento R 530/2019-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
|
— |
Snaturamento dei fatti (violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio); |
|
— |
violazione dell’obbligo di motivazione (articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio); |
|
— |
inosservanza della giurisprudenza pertinente; |
|
— |
violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione del diritto di essere ascoltato (articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio). |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/94 |
Ricorso proposto il 2 ottobre 2019 – Novomatic/EUIPO - Brouwerij Haacht (PRIMUS)
(Causa T-669/19)
(2019/C 399/113)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brouwerij Haacht NV (Boortmeerbeek, Belgio)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «PRIMUS» – Domanda di registrazione n. 14 712 723
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19/07/2019 nel procedimento R 2528/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l'EUIPO e, nel caso in cui intervenga con atto scritto, la controinteressata nel procedimento dinanzi all'EUIPO, a sopportare le proprie spese e a risarcire le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale nonché nel procedimento di opposizione dinanzi all'EUIPO. |
Motivi invocati
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— |
Violazione delle forme sostanziali, ossia il requisito della prova in termini di certezza del diritto. |
|
— |
Violazione del principio del legittimo affidamento. |
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— |
Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b) del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |
|
25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/95 |
Ricorso proposto il 1o ottobre 2019 – FG/Parlamento
(Causa T-670/19)
(2019/C 399/114)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FG (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
|
— |
annullare la decisione di rigetto della sua candidatura e la decisione di nominare (dato riservato) (1) sul posto di (dato riservato); |
|
— |
se necessario, annullare la decisione del 21 giugno 2019 recante rigetto del reclamo; |
|
— |
riconoscere il diritto al risarcimento del danno materiale subito, quale descritto nel ricorso; |
|
— |
riconoscere il diritto a che gli sia versato l’importo di EUR 10 000, fissato in via provvisoria ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale subito; |
|
— |
a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ordinare al convenuto di produrre:
|
|
— |
condannare il convenuto a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione del 16 maggio 2000 e dell’articolo 6 del bando di assunzione, in quanto essi violano i principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di non discriminazione, nonché l’articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. In ogni caso, la procedura di assunzione seguita nel caso di specie è illegittima per gli stessi motivi.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell’interesse del servizio. Il ricorrente sostiene al riguardo che nominando (dato riservato) sul posto di (dato riservato), l’APN abbia commesso un errore manifesto di valutazione riguardante sia il rispetto dei requisiti dell’avviso di posto vacante e del bando di assunzione sia la comparazione dei meriti rispettivi di (dato riservato) e del ricorrente. L’APN ha inoltre manifestamente trascurato l’interesse del servizio. |
|
4. |
Quarto motivo, basato sulla violazione delle regole di obiettività e imparzialità e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sullo sviamento di potere da cui sarebbero viziate le decisioni impugnate. |
|
5. |
Quinto motivo, basato sulla violazione del dovere di sollecitudine. |
(1) Dati riservati non riportati.
|
25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/97 |
Ricorso proposto il 2 ottobre 2019 – Índico/Commissione
(Causa T-672/19)
(2019/C 399/115)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Companhia de Seguros Índico SA (Maputo, Mozambico) (rappresentanti: avv.ti R. Oliveira e J. Schmid Moura)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata adottata dalla Commissione europea il 18 luglio 2019; e |
|
— |
condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona fede e sull’abuso di diritto.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio:
|
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio:
|
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/98 |
Ricorso proposto il 2 ottobre 2019 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)
(Causa T-677/19)
(2019/C 399/116)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Polfarmex S.A. (Kutno, Polonia) (rappresentante: B. Matusiewicz-Kulig, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Arkadiusz Kaminski (Etobicoke, Ontario, Canada)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo SYRENA – Marchio dell’Unione europea n. 9 262 767
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2019 nei procedimenti riuniti R 1861/2018-2 e R 1840/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara che il marchio controverso rimane valido per i prodotti «automobili» rientranti nella classe 12; |
e
|
— |
riformare la decisione impugnata dichiarando il marchio controverso decaduto nella sua integralità, anche relativamente ai prodotti «automobili» rientranti nella classe 12, per assenza di uso effettivo; |
in subordine,
|
— |
rinviare il procedimento dinanzi all’EUIPO; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1 e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con il considerando 42 di tale regolamento e con l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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— |
violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 94, paragrafo 1, con l’articolo 95 paragrafo 1, e con il considerando 42 del regolamento nonché con l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, e dell’articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, dell’articolo 64, paragrafo 1, e del considerando 42 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/99 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2019 – Health Product Group/EUIPO – Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)
(Causa T-678/19)
(2019/C 399/117)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Health Product Group sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bioline Pharmaceutical AG (Baar, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo Enterosgel – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 896 788
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 agosto 2019 nel procedimento R 482/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata e disporre la cancellazione del marchio; |
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pronunciarsi a favore della ricorrente in merito alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/100 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2019 – Argyraki/Commissione
(Causa T-679/19)
(2019/C 399/118)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vassilia Argyraki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del 30 novembre 2018 adottata dal PMO riguardante il modo in cui i diritti pensionistici saranno calcolati e, in generale, le regole dello Statuto relative a tali diritti saranno applicate nei confronti della ricorrente al momento del suo pensionamento; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la citata decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO), la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’inosservanza degli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza Torné (sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione, T-128/17, EU:T:2018:969). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla disparità di trattamento. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/100 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2019 – Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL)
(Causa T-686/19)
(2019/C 399/119)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Euroapotheca UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: R. Žabolienė ed E. Saukalas, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: General Nutrition Investment Co. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo GNC LIVE WELL – Marchio dell’Unione europea n. 940 981
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2019 nel procedimento R 2189/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/101 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2019 – inMusic Brands/EUIPO – Equipson (Marq)
(Causa T-687/19)
(2019/C 399/120)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: inMusic Brands, Inc. (Cumberland, Rhode Island, Stati Uniti) (rappresentante: D. Rose, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Equipson, SA (Silla, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Marq – Marchio dell’Unione europea n. 14 585 699
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2019 nel procedimento R 1759/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare integralmente la decisione impugnata e mantenere la registrazione in relazione ai prodotti pertinenti; |
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condannare l’EUIPO e ogni altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente nei procedimento dinanzi al Tribunale, alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/102 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2019 – FI/Commissione
(Causa T-694/19)
(2019/C 399/121)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FI (rappresentante: F. Moyse, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni dell’8 marzo 2019, del 1o aprile 2019 e del 12 agosto 2019; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro le decisioni della Commissione dell’8 marzo, del 1o aprile e del 12 agosto 2019, con le quali è stata negata al ricorrente la concessione della pensione di reversibilità, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità degli articoli da 18 a 20 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») derivante da violazione del principio di parità di trattamento e da discriminazione in base all’età, alla natura del rapporto giuridico derivante dalla convivenza e alla disabilità. |
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, in quanto la Commissione avrebbe dovuto interpretare tali articoli nel senso che riguardano la convivenza come coppia, che si tratti di matrimonio, di diversa unione registrata o di convivenza di fatto. |
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3. |
Terzo motivo, vertente su un errore d’interpretazione della nozione di coniuge ai sensi del regime applicabile alla pensione di reversibilità, poiché l’evoluzione della società occidentale esigerebbe un’interpretazione ampia di tale nozione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dovuto alla mancata considerazione della situazione particolare del ricorrente. Il ricorrente rileva al riguardo, da un lato, che ha vissuto con sua moglie per più di diciannove anni e, dall’altro, che il suo matrimonio ha avuto una durata di quattro anni, sette mesi e otto giorni. |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/103 |
Ordinanza del Tribunale del 17 settembre 2019 – Fastweb/Commissione
(Causa T-19/17) (1)
(2019/C 399/122)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/103 |
Ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2019 – RATP/Commissione
(Causa T-250/18) (1)
(2019/C 399/123)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/104 |
Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Ungheria/Commissione
(Causa T-306/18) (1)
(2019/C 399/124)
Lingua processuale: l'ungherese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/104 |
Ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2019 – RATP/Commissione
(Causa T-250/18) (1)
(2019/C 399/125)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.