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Document C:2017:123:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 123, 20 aprile 2017


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
20 aprile 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 123/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8413 — Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/Engie PV Sanguinet) ( 1 )

1

2017/C 123/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8430 — AÜW/Siemens/Egrid) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 123/03

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 123/04

Procedure di liquidazione — Decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di ADRIA Way [Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

3

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2017/C 123/05

Aiuti di Stato — Decisione di chiudere un caso di aiuto esistente in seguito all’accettazione di opportune misure da parte di uno Stato EFTA

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2017/C 123/06

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [decisione C(2017) 2109 della Commissione]

5

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2017/C 123/07

Bando di concorso generale

6

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2017/C 123/08

Sentenza della corte, del 22 settembre 2016, nella causa E-29/15 — Sorpa bs. contro Autorità garante della concorrenza (Abuso di posizione dominante — Nozione di impresa — Cooperative istituite dai comuni — Gestione dei rifiuti — Servizi di interesse economico generale — Applicazione nei rapporti commerciali con gli altri contraenti di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti — Discriminazione in materia di prezzi)

7

2017/C 123/09

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Borgarting lagmannsrett in data 27 settembre 2016 in relazione alla causa Yara International ASA contro governo norvegese, rappresentato dal ministero delle Finanze (Causa E-15/16)

8

2017/C 123/10

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Frostating lagmannsrett in data 24 ottobre 2016 in relazione alla causa Fosen-Linjen AS contro AtB AS (Causa E-16/16)

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 123/11

Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

10

2017/C 123/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8431 — Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2017/C 123/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8388 — Ares/Baupost/Nova Eventis) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8413 — Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/Engie PV Sanguinet)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 123/01)

Il 10 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8413. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8430 — AÜW/Siemens/Egrid)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 123/02)

Il 10 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8430. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 aprile 2017

(2017/C 123/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0725

JPY

yen giapponesi

116,91

DKK

corone danesi

7,4387

GBP

sterline inglesi

0,83430

SEK

corone svedesi

9,6195

CHF

franchi svizzeri

1,0690

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,1528

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,794

HUF

fiorini ungheresi

313,05

PLN

zloty polacchi

4,2358

RON

leu rumeni

4,5341

TRY

lire turche

3,9292

AUD

dollari australiani

1,4255

CAD

dollari canadesi

1,4415

HKD

dollari di Hong Kong

8,3397

NZD

dollari neozelandesi

1,5283

SGD

dollari di Singapore

1,4987

KRW

won sudcoreani

1 222,42

ZAR

rand sudafricani

14,2610

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3852

HRK

kuna croata

7,4468

IDR

rupia indonesiana

14 293,20

MYR

ringgit malese

4,7190

PHP

peso filippino

53,339

RUB

rublo russo

60,2656

THB

baht thailandese

36,883

BRL

real brasiliano

3,3368

MXN

peso messicano

20,0190

INR

rupia indiana

69,2430


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/3


Procedure di liquidazione

Decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di ADRIA Way

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2017/C 123/04)

Impresa di assicurazione

ADRIA Way

Mírové náměstí 519/3d

Ostrava-Vítkovice

PSČ 703 00, IČ: 25830660

REPUBBLICA CECA

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Il 25 gennaio 2017 la Banca nazionale ceca ha ordinato la nomina della dott.ssa JUDr. Kateřina Martínková LL.M in qualità di perito liquidatore di ADRIA Way.

Entrata in vigore: 2 febbraio 2017

Autorità competenti

Banca nazionale ceca

Autorità di vigilanza

Banca nazionale ceca

Liquidatore nominato

Dott.ssa Kateřina Martínková LL.M.,

Sokolská třída 966/22

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

REPUBBLICA CECA

Email: katerina.martinkova@akostrava.cz

Tel. +420 596116901

Diritto applicabile

La legge ceca


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/4


Aiuti di Stato — Decisione di chiudere un caso di aiuto esistente in seguito all’accettazione di opportune misure da parte di uno Stato EFTA

(2017/C 123/05)

L’Autorità di vigilanza EFTA ha proposto opportune misure, che sono state accolte dall’Islanda, in merito alla seguente misura di aiuto:

Data di adozione della decisione

:

25 gennaio 2017

Numero dell’aiuto

:

78027

Numero della decisione

:

010/17/COL

Stato EFTA

:

Islanda

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Decisione di archiviare il caso relativo all’uso di terreni e di risorse naturali di proprietà pubblica da parte di produttori di energia elettrica in Islanda

Base giuridica

:

Diverse

Tipo di misura

:

Insussistenza di aiuto di Stato

Altre informazioni

:

L’Autorità ritiene che le misure adottate e gli impegni assunti dalle autorità islandesi per modificare il regime relativo all’utilizzo di risorse naturali di proprietà pubblica da parte dei produttori di energia elettrica in Islanda e la revisione e la modifica dei contratti esistenti con i produttori di energia elettrica garantiranno l’abolizione del regime di aiuto esistente. Pertanto, l’Autorità ha deciso di chiudere il caso.

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/5


Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020

[decisione C(2017) 2109 della Commissione]

(2017/C 123/06)

La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020.

Si sollecitano proposte per il seguente invito:

 

CEF-Energy-2017

 

L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è di 800 milioni di EUR.

 

Il termine ultimo per presentare le proposte è il 12 ottobre 2017.

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile alla pagina web:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals


Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/6


BANDO DI CONCORSO GENERALE

(2017/C 123/07)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

 

EPSO/AST/140/17 — INFERMIERI (AST 3)

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 123 A del 20 aprile 2017.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell’EPSO https://epso.europa.eu/


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/7


SENTENZA DELLA CORTE

del 22 settembre 2016

nella causa E-29/15

Sorpa bs. contro Autorità garante della concorrenza

(Abuso di posizione dominante — Nozione di impresa — Cooperative istituite dai comuni — Gestione dei rifiuti — Servizi di interesse economico generale — Applicazione nei rapporti commerciali con gli altri contraenti di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti — Discriminazione in materia di prezzi)

(2017/C 123/08)

Nella causa E-29/15, Sorpa bs. contro Autorità garante della concorrenza — ISTANZA della Suprema Corte d’Islanda (Hæstiréttur Íslands), ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d’interpretazione dell’accordo SEE, in particolare dell’articolo 54 – la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 22 settembre 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1.

Un comune può costituire un’impresa ai sensi dell’articolo 54 dell’accordo SEE se svolge un’attività economica che consiste nell’offerta di beni o servizi sul mercato. Al fine di stabilire se la gestione dei rifiuti sia un’attività economica si deve tener conto dell’eventuale concorrenza con soggetti privati. A tale riguardo, il fatto che la tassa percepita per la fornitura dei servizi di gestione dei rifiuti non possa superare i costi sostenuti deve essere valutato rispetto all’esistenza di una concorrenza sul mercato.

2.

La gestione dei rifiuti può costituire un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE. Spetta al giudice del rinvio stabilire se l’applicazione dell’articolo 54 dell’accordo SEE renda impossibile per i comuni fornire i servizi richiesti di gestione dei rifiuti o fornirli a condizioni economicamente accettabili.

3.

Al fine di stabilire se un ente pubblico costituisca un’impresa ai sensi delle norme SEE sulla concorrenza quando fornisce servizi di gestione dei rifiuti, è irrilevante la questione se tale ente sia un comune o una cooperativa amministrata da più comuni.

4.

L’articolo 54 dell’accordo SEE non si applica se il comportamento anticoncorrenziale è imposto alle imprese dalla normativa nazionale o se la normativa nazionale crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di attività concorrenziale da parte loro. Tuttavia, l’articolo 54 dell’accordo SEE si applica qualora la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese.

5.

Qualora uno Stato SEE, in base alla normativa nazionale, conceda agli enti pubblici una deroga all’applicazione delle norme SEE sulla concorrenza, ad esempio mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi, deve farlo nel rispetto delle norme SEE sulla concorrenza, in particolare l’articolo 59, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

6.

I proprietari di una cooperativa comunale possono essere considerati parti commerciali della cooperativa ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, lettera c), dell’accordo SEE, a meno che non formino un’impresa con tale cooperativa.

7.

Concedendo ai suoi proprietari uno sconto negato agli altri suoi clienti, l’impresa dominante determina per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, lettera c), dell’accordo SEE, purché tali altri clienti competano con i proprietari dell’impresa dominante su un mercato situato a monte o a valle di quello soggetto a dominio.


20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/8


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Borgarting lagmannsrett in data 27 settembre 2016 in relazione alla causa Yara International ASA contro governo norvegese, rappresentato dal ministero delle Finanze

(Causa E-15/16)

(2017/C 123/09)

Con lettera del 27 settembre 2016 il Borgarting lagmansrett (Corte d’appello di Borgarting) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la cancelleria della Corte il 4 ottobre 2016, in relazione alla causa Yara International ASA contro governo norvegese, rappresentato dal ministero delle Finanze, in merito al seguente quesito:

Risulta compatibile con gli articoli 31 e 34 dell’accordo SEE il fatto che le norme nazionali in materia di trasferimenti intragruppo, quali le disposizioni della legge norvegese sull’imposizione fiscale conformemente alle quali il trasferimento riduce il reddito imponibile dell’autore del trasferimento ed è incluso nel reddito imponibile del beneficiario a prescindere dal fatto che il beneficiario subisca una perdita o realizzi un profitto a fini fiscali, stabiliscano la condizione che sia l’autore del trasferimento che il beneficiario siano soggetti a imposizione nello Stato SEE in questione, oppure le norme SEE vanno interpretate nel senso che, a determinate condizioni, occorre concedere una deroga agli obblighi fiscali nel Regno?


20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/9


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Frostating lagmannsrett in data 24 ottobre 2016 in relazione alla causa Fosen-Linjen AS contro AtB AS

(Causa E-16/16)

(2017/C 123/10)

Con lettera del 24 ottobre 2016, protocollata presso la cancelleria della Corte EFTA il 31 ottobre 2016, la Frostating lagmannsrett (Corte d’appello di Frostating) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo in relazione alla causa Fosen-Linjen AS contro AtB AS, in merito ai seguenti quesiti:

1.

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/665/CEE, o altre disposizioni della direttiva, ostano a una normativa nazionale sulla concessione di un risarcimento danni nei casi in cui la concessione del risarcimento danni dovuta al fatto che l’amministrazione aggiudicatrice non ha tenuto conto delle disposizioni del diritto del SEE relative agli appalti pubblici è subordinata:

a)

all’esistenza di una colpa e al requisito che il comportamento dell’amministrazione aggiudicatrice si discosti nettamente da una linea di condotta giustificabile?

b)

all’esistenza di un errore materiale quando la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice rientra in una valutazione generale più esaustiva?

c)

al fatto che l’amministrazione aggiudicatrice abbia commesso un errore materiale, grossolano e palese?

2.

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/665/CEE, o altre disposizioni della direttiva, devono essere interpretati nel senso che una violazione di una disposizione del diritto del SEE sugli appalti pubblici che priva l’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di esercitare la discrezionalità costituisce di per sé una violazione sufficientemente qualificata da conferire, a determinate condizioni, il diritto al risarcimento danni?

3.

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/665/CEE, o altre disposizioni della direttiva, ostano a una normativa nazionale sulla concessione di un risarcimento danni nei casi in cui la concessione del risarcimento danni dovuto al fatto che l’amministrazione aggiudicatrice non ha tenuto conto delle disposizioni del diritto del SEE relative agli appalti pubblici è subordinata all’obbligo per il fornitore che avvia la procedura e chiede il risarcimento di dimostrare chiaramente, sulla base di una preponderanza delle prove, che l’appalto avrebbe dovuto essergli aggiudicato se l’amministrazione aggiudicatrice non avesse commesso l’errore?

4.

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/665/CEE, o altre disposizioni della direttiva, ostano a una normativa nazionale a norma della quale l’amministrazione aggiudicatrice può sottrarsi all’obbligo di risarcire i danni invocando il fatto che la procedura di gara avrebbe comunque dovuto essere annullata a causa di un errore commesso da tale amministrazione, diverso da quello invocato dal ricorrente, quando in realtà tale errore non è stato invocato durante la procedura di gara? Qualora questo altro errore possa essere invocato dall’amministrazione aggiudicatrice, la direttiva 89/665/CEE osta a una normativa nazionale a norma della quale l’onere della prova riguardo alla non esistenza di tale errore è a carico del fornitore che avvia la procedura?

5.

Quali requisiti sono imposti dal principio della parità di trattamento previsto dal diritto del SEE per quanto riguarda la verifica effettiva, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, delle informazioni fornite nelle offerte in relazione ai criteri di aggiudicazione? L’obbligo di verifica effettiva sarà rispettato se l’amministrazione aggiudicatrice è in grado di accertare che le caratteristiche presentate nell’offerta sono state determinate in modo affidabile in base alla documentazione contenuta nell’offerta? Con quanta precisione l’amministrazione aggiudicatrice deve poter verificare le caratteristiche dell’oggetto dell’appalto presentate nell’offerta? Qualora l’offerente assuma un impegno in relazione a una certa cifra di consumo per l’oggetto dell’appalto e questa cifra sia inclusa nella valutazione dell’offerta, l’obbligo di verifica che incombe all’amministrazione aggiudicatrice è rispettato se quest’ultima è in grado di accertare che la cifra è affidabile con un certo margine di incertezza, ad esempio dell’ordine di più o meno 20 per cento?

Se l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a verificare le informazioni fornite da un offerente in relazione a un criterio di aggiudicazione, l’obbligo di verifica effettiva delle offerte in base al principio della parità di trattamento può essere rispettato dall’amministrazione aggiudicatrice in base a documenti forniti in un’altra parte dell’offerta?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/10


Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

(2017/C 123/11)

Si informano gli operatori economici che la Commissione ha ricevuto richieste in conformità agli iter amministrativi previsti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02) (1) per il ciclo di gennaio 2018.

L’elenco dei prodotti per i quali è richiesta la sospensione dei dazi è ora disponibile sul sito tematico della Commissione (Europa) relativo all’unione doganale (2).

Si informano altresì gli operatori economici che il termine entro il quale devono pervenire alla Commissione, tramite le amministrazioni nazionali, le obiezioni nei confronti delle nuove richieste è il 16 giugno 2017, che è la data prevista per la seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria».

Gli operatori interessati sono invitati a consultare periodicamente l’elenco per essere informati della situazione delle richieste.

Maggiori informazioni sulla procedura di sospensione tariffaria autonoma sono disponibili sul sito web Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm


(1)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

(2)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it&Screen=0


20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8431 — Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 123/12)

1.

In data 7 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese The Space Cinema 1 SpA («TSC», Italia), controllata indirettamente da Vue International Holdco Limited («Vue», Regno Unito), controllata congiuntamente da Alberta Investment Management Corporations («AIMCo», Canada) e OCP Investment Corporation («OMERS», Canada), e UCI Italia SpA («UCI Italia», Italia), controllata dal gruppo Dalian Wanda (Cina) attraverso AMC Entertainment Holdings, Inc. («AMC», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   TSC: servizi di proiezione cinematografica in Italia, dove gestisce 36 cinema;

—   Vue: servizi di proiezione cinematografica nel Regno Unito, in Italia, in Germania, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Danimarca, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania e a Taiwan. Vue gestisce attualmente 211 cinema;

—   AIMCo: opera nella gestione di investimenti, investendo su scala mondiale per conto dei suoi clienti (fondi pensione, fondi di dotazione e fondi statali) nella provincia canadese dell’Alberta;

—   OMERS: amministra uno dei più importanti fondi pensione canadesi, erogando prestazioni pensionistiche, gestisce un portafoglio globale diversificato di azioni e obbligazioni e investe in beni immobili, infrastrutture e private equity;

—   UCI Italia: servizi di proiezione cinematografica in Italia, dove gestisce 48 cinema;

—   AMC: servizi di proiezione cinematografica negli Stati Uniti e in certe parti dell’Europa;

—   gruppo Dalian Wanda: opera in tre settori principali: investimenti in locali commerciali e gestione di locali commerciali, cultura e finanza. Il gruppo presta inoltre servizi di proiezione cinematografica in Australia e in Cina e servizi di produzione e distribuzione di film in Cina;

—   JV: servizi di pubblicità cinematografica in Italia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8431 — Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8388 — Ares/Baupost/Nova Eventis)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 123/13)

1.

In data 7 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Galaxy Holding Sàrl, appartenente al gruppo Ares Management L.P. («Ares», Stati Uniti), e BPI 25 Sàrl, appartenente a Baupost Group L.L.C («Baupost», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Prejan Enterprises Limited, l’impresa che possiede e gestisce il centro commerciale Nova Eventis di Lipsia (Germania), mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Ares: impresa quotata in borsa che opera su scala mondiale nella gestione alternativa degli attivi investendo, tra l’altro, in beni immobili; l’impresa possiede proprietà residenziali, negozi, uffici e proprietà industriali in Europa,

—   Baupost: il gruppo Baupost è un’organizzazione di investimento opportunistica e orientata al valore, con un mandato aperto che prevede investimenti in un’ampia gamma di strumenti finanziari, classi di attività e regioni geografiche,

—   Nova Eventis: centro commerciale ubicato a Lipsia (Germania).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8388 — Ares/Baupost Nova/Enventis, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


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