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Document C:2016:174:FULL
Official Journal of the European Union, C 174, 14 May 2016
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 174, 14 maggio 2016
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 174, 14 maggio 2016
ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 174/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7762 — ArcelorMittal/Financial Entities/Grupo Condesa) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 174/02 |
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2016/C 174/03 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2016/C 174/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 174/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7944 — Crédit Mutuel/GE Capital’s factoring and equipment financing businesses in France and Germany) ( 1 ) |
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2016/C 174/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8031 — 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 174/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7999 — Hearst Corporation/Advance Publications/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 174/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8022 — KKR/Airbus Defence Electronics) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2016/C 174/09 |
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2016/C 174/10 |
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Rettifiche |
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2016/C 174/11 |
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2016/C 174/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7762 — ArcelorMittal/Financial Entities/Grupo Condesa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 174/01)
Il 29 gennaio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7762. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 maggio 2016
(2016/C 174/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1348 |
JPY |
yen giapponesi |
123,56 |
DKK |
corone danesi |
7,4398 |
GBP |
sterline inglesi |
0,78758 |
SEK |
corone svedesi |
9,3285 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1024 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,2678 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,021 |
HUF |
fiorini ungheresi |
315,17 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3929 |
RON |
leu rumeni |
4,4975 |
TRY |
lire turche |
3,3639 |
AUD |
dollari australiani |
1,5579 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4619 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8097 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6692 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5552 |
KRW |
won sudcoreani |
1 330,91 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,2132 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4001 |
HRK |
kuna croata |
7,5020 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 112,70 |
MYR |
ringgit malese |
4,5731 |
PHP |
peso filippino |
52,933 |
RUB |
rublo russo |
74,0697 |
THB |
baht thailandese |
40,206 |
BRL |
real brasiliano |
3,9559 |
MXN |
peso messicano |
20,4831 |
INR |
rupia indiana |
75,7825 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/3 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 174/03)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
CEN |
EN ISO 6185-1:2001 Battelli pneumatici - Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW (ISO 6185-1:2001) |
17/4/2002 |
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CEN |
EN ISO 6185-2:2001 Battelli pneumatici - Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW inclusi (ISO 6185-2:2001) |
17/4/2002 |
|
|
CEN |
EN ISO 6185-3:2014 Battelli pneumatici - Battelli con un motore di potenza massima maggiore o uguale a 15 kW (ISO 6185-3:2014) |
16/1/2015 |
EN ISO 6185-3:2001 Nota 2.1 |
31/8/2016 |
CEN |
EN ISO 6185-4:2011 Battelli pneumatici - parte 4: battelli con lunghezza dello scafo compresa tra 8 m e 24 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 KW (ISO 6185-4:2011, Corrected version 2014-08-01) |
4/1/2012 |
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CEN |
EN ISO 7840:2013 Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2013) |
18/12/2013 |
EN ISO 7840:2004 Nota 2.1 |
24/7/2014 |
CEN |
EN ISO 8099:2000 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici (ISO 8099:2000) |
11/5/2001 |
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CEN |
EN ISO 8469:2013 Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2013) |
18/12/2013 |
EN ISO 8469:2006 Nota 2.1 |
24/7/2014 |
CEN |
EN ISO 8665:2006 Unità di piccole dimensioni - Motori marini di propulsione alternavi a combustione interna - Misurazione e dichiarazioni di potenza (ISO 8665:2006) |
16/9/2006 |
EN ISO 8665:1995 Nota 2.1 |
31/12/2006 |
CEN |
EN ISO 8666:2002 Unità di piccole dimensioni - Dati principali (ISO 8666:2002) |
20/5/2003 |
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CEN |
EN ISO 8847:2004 Unità di piccole dimensioni - Apparecchio di governo - Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia) (ISO 8847:2004) |
8/1/2005 |
EN 28847:1989 Nota 2.1 |
30/11/2004 |
|
EN ISO 8847:2004/AC:2005 |
14/3/2006 |
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|
CEN |
EN ISO 8849:2003 Unità di piccole dimensioni - Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua (ISO 8849:2003) |
8/1/2005 |
EN 28849:1993 Nota 2.1 |
30/4/2004 |
CEN |
EN ISO 9093-1:1997 Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - Costruzione metallica (ISO 9093-1:1994) |
11/5/2001 |
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CEN |
EN ISO 9093-2:2002 Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - Costruzione non metallica (ISO 9093-2:2002) |
3/4/2003 |
|
|
CEN |
EN ISO 9094-1:2003 Unità di piccole dimensioni - Protezione antincendio - parte 1: Unità con lunghezza dello scafo fino a 15 m inclusi (ISO 9094-1:2003) |
12/7/2003 |
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CEN |
EN ISO 9094-2:2002 Unità di piccole dimensioni - Protezione antincendio - Unità con lunghezza dello scafo maggiore di 15 m (ISO 9094-2:2002) |
20/5/2003 |
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CEN |
EN ISO 9097:1994 Unità di piccole dimensioni - Ventilatori elettrici (ISO 9097:1991) |
25/2/1998 |
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EN ISO 9097:1994/A1:2000 |
11/5/2001 |
Nota 3 |
31/3/2001 |
CEN |
EN ISO 10087:2006 Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell’untià da diporto - Sistema di codificazione (ISO 10087:2006) |
13/5/2006 |
EN ISO 10087:1996 Nota 2.1 |
30/9/2006 |
CEN |
EN ISO 10088:2013 Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile (ISO 10088:2013) |
18/12/2013 |
EN ISO 10088:2009 Nota 2.1 |
28/8/2014 |
CEN |
EN ISO 10133:2012 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a bassissima tensione in corrente continua (ISO 10133:2012) |
13/3/2013 |
EN ISO 10133:2000 Nota 2.1 |
30/6/2013 |
CEN |
EN ISO 10239:2014 Unità di piccole dimensioni - Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL) (ISO 10239:2014) |
13/3/2015 |
EN ISO 10239:2008 Nota 2.1 |
31/12/2015 |
CEN |
EN ISO 10240:2004 Unità di piccole dimensioni - Manuale del proprietario (ISO 10240:2004) |
3/5/2005 |
EN ISO 10240:1996 Nota 2.1 |
30/4/2005 |
CEN |
EN ISO 10592:1995 Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo (ISO 10592:1994) |
25/2/1998 |
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EN ISO 10592:1995/A1:2000 |
11/5/2001 |
Nota 3 |
31/3/2001 |
CEN |
EN ISO 11105:1997 Unità di piccole dimensioni - Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina (ISO 11105:1997) |
18/12/1997 |
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CEN |
EN ISO 11192:2005 Unità di piccole dimensioni - Simboli grafici (ISO 11192:2005) |
14/3/2006 |
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CEN |
EN ISO 11547:1995 Unità di piccole dimensioni - Dispositivo di protezione contro l’avviamento con asse in presa (ISO 11547:1994) |
18/12/1997 |
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EN ISO 11547:1995/A1:2000 |
11/5/2001 |
Nota 3 |
31/3/2001 |
CEN |
EN ISO 11591:2011 Unità di piccole dimensioni, propulsione a motore - Campo visivo dalla posizione di governo (ISO 11591:2011) |
4/1/2012 |
EN ISO 11591:2000 Nota 2.1 |
31/3/2012 |
CEN |
EN ISO 11592:2001 Unità di piccole dimensioni con scafo di lunghezza minore di 8 m - Determinazione della massima potenza di propulsione (ISO 11592:2001) |
6/3/2002 |
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CEN |
EN ISO 11812:2001 Unità di piccole dimensioni - Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido (ISO 11812:2001) |
17/4/2002 |
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CEN |
EN ISO 12215-1:2000 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento (ISO 12215-1:2000) |
11/5/2001 |
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CEN |
EN ISO 12215-2:2002 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiali: Materiale dell’anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio (ISO 12215-2:2002) |
01/10/2002 |
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CEN |
EN ISO 12215-3:2002 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali (ISO 12215-3:2002) |
1/10/2002 |
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CEN |
EN ISO 12215-4:2002 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Cantieri e fabbricazione (ISO 12215-4:2002) |
01/10/2002 |
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CEN |
EN ISO 12215-5:2008 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento (ISO 12215-5:2008) |
3/12/2008 |
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EN ISO 12215-5:2008/A1:2014 |
16/1/2015 |
Nota 3 |
28/02/2015 |
CEN |
EN ISO 12215-6:2008 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione (ISO 12215-6:2008) |
3/12/2008 |
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CEN |
EN ISO 12215-8:2009 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 8: Timoni (ISO 12215-8:2009) |
17/4/2010 |
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EN ISO 12215-8:2009/AC:2010 |
11/11/2010 |
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CEN |
EN ISO 12215-9:2012 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 9: Appendici di imbarcazioni a vela (ISO 12215-9:2012) |
15/8/2012 |
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CEN |
EN ISO 12216:2002 Unità di piccole dimensioni - Finestre, oblÿ, osteriggi, corazzette e porte - Requisiti di resistenza e di tenuta (ISO 12216:2002) |
19/12/2002 |
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CEN |
EN ISO 12217-1:2015 Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - parte 1: Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-1:2015) |
15/1/2016 |
EN ISO 12217-1:2013 Nota 2.1 |
17/1/2017 |
CEN |
EN ISO 12217-2:2015 Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - parte 2: Imbarcazioni a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-2:2015) |
15/1/2016 |
EN ISO 12217-2:2013 Nota 2.1 |
17/1/2017 |
CEN |
EN ISO 12217-3:2015 Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - parte 3: Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m (ISO 12217-3:2015) |
15/1/2016 |
EN ISO 12217-3:2013 Nota 2.1 |
17/1/2017 |
CEN |
EN ISO 13297:2014 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata (ISO 13297:2014) |
13/3/2015 |
EN ISO 13297:2012 Nota 2.1 |
30/6/2015 |
CEN |
EN ISO 13590:2003 Unità di piccole dimensioni - Moto d’acqua - Requisiti della costruzione e dell’installazione degli impianti (ISO 13590:2003) |
8/1/2005 |
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EN ISO 13590:2003/AC:2004 |
3/5/2005 |
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CEN |
EN ISO 13929:2001 Unità di piccole dimensioni - Agghiaccio timone - Sistemi di trasmissione ad ingranaggi (ISO 13929:2001) |
6/3/2002 |
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CEN |
EN ISO 14509-1:2008 Unità di piccole dimensioni - Misurazione del rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore parte 1: Procedure di misurazione per la prova al passaggio (ISO 14509-1:2008) |
4/3/2009 |
EN ISO 14509:2000 Nota 2.1 |
30/4/2009 |
CEN |
EN ISO 14509-2:2006 Unità di piccole dimensioni - Rumore aereo emesso dalle imbarcazioni da diporto con motore - Valutazione del rumore utilizzando l’unità da diporto di riferimento (ISO 14509-2:2006) |
19/7/2007 |
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CEN |
EN ISO 14509-3:2009 Unità di piccole dimensioni - Rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore - parte 3: Valutazione del rumore attraverso l’utilizzo di calcoli e di procedure di misurazione (ISO 14509-3:2009) |
17/4/2010 |
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CEN |
EN ISO 14895:2003 Unità di piccole dimensioni - Fornelli da cucina alimentati con carburante liquido (ISO 14895:2000) |
30/10/2003 |
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CEN |
EN ISO 14945:2004 Unità di piccole dimensioni - Targhetta del costruttore (ISO 14945:2004) |
8/1/2005 |
|
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|
EN ISO 14945:2004/AC:2005 |
14/3/2006 |
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CEN |
EN ISO 14946:2001 Unità di piccole dimensioni - Capacità di massimo carico (ISO 14946:2001) |
6/3/2002 |
|
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EN ISO 14946:2001/AC:2005 |
14/3/2006 |
|
|
CEN |
EN ISO 15083:2003 Unità di piccole dimensioni - Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2003) |
30/10/2003 |
|
|
CEN |
EN ISO 15084:2003 Unità di piccole dimensioni - Ancoraggio, ormeggio e rimorchio - Punti di forza (ISO 15084:2003) |
12/7/2003 |
|
|
CEN |
EN ISO 15085:2003 Unità di piccole dimensioni - Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (ISO 15085:2003) |
30/10/2003 |
|
|
|
EN ISO 15085:2003/A1:2009 |
17/4/2010 |
Nota 3 |
30/11/2009 |
CEN |
EN ISO 15584:2001 Unità di piccole dimensioni - Motori a benzina entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettriche installati sul motore (ISO 15584:2001) |
6/3/2002 |
|
|
CEN |
EN 15609:2012 Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità |
15/8/2012 |
EN 15609:2008 Nota 2.1 |
30/11/2012 |
CEN |
EN ISO 15652:2005 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per imbarcazioni entrobordo a idrogetto (ISO 15652:2003) |
7/9/2005 |
|
|
CEN |
EN ISO 16147:2002 Unità di piccole dimensioni - Motori diesel entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore (ISO 16147:2002) |
3/4/2003 |
|
|
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EN ISO 16147:2002/A1:2013 |
10/7/2013 |
Nota 3 |
31/8/2013 |
CEN |
EN ISO 16180:2013 Unità di piccole dimensioni - Luci di navigazione - Installazione, posizionamento e visibilità (ISO 16180:2013) |
10/7/2013 |
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CEN |
EN ISO 21487:2012 Unità di piccole dimensioni - Serbatoi per combustibile fissi a bordo per gasolio e benzina (ISO 21487:2012) |
13/3/2013 |
EN ISO 21487:2006 Nota 2.1 |
31/5/2013 |
|
EN ISO 21487:2012/A1:2014 |
13/3/2015 |
Nota 3 |
30/6/2015 |
CEN |
EN ISO 25197:2012 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici/elettronici per il controllo di direzione, invertitore e acceleratore (ISO 25197:2012) |
13/3/2013 |
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EN ISO 25197:2012/A1:2014 |
13/3/2015 |
Nota 3 |
30/6/2015 |
CEN |
EN 28846:1993 Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l’accensione di gas infiammabili nell’ambiente circostante (ISO 8846:1990) |
30/9/1995 |
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EN 28846:1993/A1:2000 |
11/5/2001 |
Nota 3 |
31/3/2001 |
CEN |
EN 28848:1993 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza (ISO 8848:1990) |
30/9/1995 |
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EN 28848:1993/A1:2000 |
11/5/2001 |
Nota 3 |
31/3/2001 |
CEN |
EN 29775:1993 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW (ISO 9775:1990) |
30/9/1995 |
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EN 29775:1993/A1:2000 |
11/5/2001 |
Nota 3 |
31/3/2001 |
Cenelec |
EN 60092-507:2000 Impianti elettrici a bordo di navi - parte 507: imbarcazioni da diporto IEC 60092-507:2000 |
12/6/2003 |
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Nota 1: |
in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
Nota 2.1: |
la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione. |
Nota 2.2: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione. |
Nota 2.3: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. |
Nota 3: |
In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione. |
NOTA:
— |
Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
— |
Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell’Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. |
— |
La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione. |
— |
La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. |
— |
Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione europea assicura l’aggiornamento del presente elenco. |
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Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm |
(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
— |
CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIË, tel.+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu) |
— |
Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIË, tel.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu) |
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/12 |
Aggiornamento dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2016/C 174/04)
La pubblicazione dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.
LUSSEMBURGO
Sostituisce le informazioni pubblicate nella GU C 247 del 13.10.2006
Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri
Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le Ministère des Affaires étrangères (Tessera diplomatica, consolare e titolo di riconoscimento rilasciati dal ministero degli Affari esteri)
— |
Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères (modèle carte bleue sur papier, délivrée jusqu’au 31 mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration (ou 5 ans après délivrance)] [(Tessera diplomatica rilasciata dal ministero degli Affari esteri - tessera cartacea di colore blu, rilasciata fino al 31 marzo 2016, valida fino alla scadenza (o periodo massimo di validità di 5 anni)]
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— |
Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères (modèle carte bleue plastifiée, date de première délivrance 1er avril 2016) (Tessera diplomatica rilasciata dal ministero degli Affari esteri - tessera cartacea plastificata di colore blu, data del primo rilascio: 1o aprile 2016)
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— |
Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique des Ambassades (et membres de famille) (modèle carte jeune sur papier, délivré jusqu’au 31 mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration (ou 5 ans après délivrance) [(Titolo di riconoscimento rilasciato dal ministero degli Affari esteri al personale amministrativo e tecnico delle ambasciate (e ai loro familiari) - tessera cartacea di colore giallo, rilasciata fino al 31 marzo 2016, valida fino alla scadenza (o periodo massimo di validità di 5 anni)]
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— |
Titre de légitimation délivré au personnel (et aux membres de la famille) des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg, visé par le Ministère des Affaires étrangères (modèle carte verte sur papier, délivrée jusqu’au 31 mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration (ou 5 ans après délivrance)] [(Titolo di riconoscimento rilasciato al personale delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo (e ai loro familiari), vistato dal ministero degli Affari esteri) - tessera cartacea di colore verde, rilasciata fino al 31 marzo 2016, valida fino alla scadenza (o periodo massimo di validità di 5 anni)]
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— |
Carte de légitimation délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique des Ambassades ainsi qu’au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg (et aux membres de famille) (modèle carte jaune plastifiée, date de première délivrance 1er avril 2016) [(Titolo di riconoscimento rilasciato dal ministero degli Affari esteri al personale amministrativo e tecnico delle ambasciate e al personale delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo (e ai loro familiari) - tessera cartacea plastificata di colore giallo, data del primo rilascio: 1o aprile 2016)]
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Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Vedere l’elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.
(2) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7944 — Crédit Mutuel/GE Capital’s factoring and equipment financing businesses in France and Germany)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 174/05)
1. |
In data 4 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Banque Fédérative du Crédit Mutuel («Crédit Mutuel», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo delle attività di factoring e finanziamento di attrezzature del gruppo General Electric in Francia e in Germania («attività oggetto dell’operazione») mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7944 — Crédit Mutuel/GE Capital’s factoring and equipment financing businesses in France and Germany, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8031 — 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 174/06)
1. |
In data 4 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese 3i Infrastructure plc («3iN», Jersey), controllata in ultima istanza da 3i Group plc («3i», Regno Unito), e U.S. WIG Holdings LP («Wood Creek», Stati Uniti), controllata in ultima istanza da Massachusetts Mutual LIFE Insurance Company («MassMutual», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di UK WIG I Limited («WIG», Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — 3i: investimenti, gestione di investimenti e consulenze gestionali nei settori del private equity, delle infrastrutture e della gestione del debito. Gli investimenti di 3i nelle infrastrutture dei servizi pubblici, dei trasporti e sociali avvengono principalmente attraverso 3iN; — MassMutual: assicurazione vita e altri prodotti assicurativi; — Wood Creek: holding. Wood Creek è controllata da Wood Creek Capital Management LLC («WCCM»), un gestore di investimenti la cui attività riguarda principalmente capitale fisso primario privato e infrastrutture di proprietà privata e che a sua volta è controllato da MassMutual; — WIG: gestione di torri di comunicazione e altre infrastrutture senza fili. WIG è attualmente controllata da Wood Creek. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8031 — 3i GROUP/WOOD CREEK/WIRELESS INFRASTRUCTURE GROUP, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7999 — Hearst Corporation/Advance Publications/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 174/07)
1. |
In data 4 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Hearst Publishing Services, Inc., appartenente a The Hearst Corporation («Hearst», Stati Uniti), e Advance Publications, Inc. («Advance Publications», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV») mediante acquisto di quote e conferimento di attivi. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7999 — Hearst Corporation/Advance Publications/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/18 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8022 — KKR/Airbus Defence Electronics)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 174/08)
1. |
In data 10 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme delle imprese Airbus DS Optronics GmbH («Optronics GmbH», Germania), Airbus DS Electronics and Border Security GmbH («Electronics GmbH», Germania) e Airbus DS Electronics and Border Security SAS («Electronics SAS», Francia) (collettivamente «Airbus Defence Electronics») mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — KKR: proprietà e gestione di fondi di private equity che investono in imprese di vari settori; — Airbus Defence Electronics: produzione e vendita di sistemi di sensori utilizzati, tra l’altro, per i radar militari, le comunicazioni elettroniche, la guerra elettronica e l’optronica. Airbus Defence Electronics è stata scorporata da Airbus Defence & Space GmbH e Airbus Defence & Space SAS, le cui attività comprendono i) la fornitura di aerei militari; ii) la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei principali sistemi spaziali e iii) la fornitura di sistemi di comunicazioni satellitari e terrestri, intelligence e soluzioni di sicurezza. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8022 — KKR/Airbus Defence Electronics, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/19 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2016/C 174/09)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (2)
«MELANNURCA CAMPANA»
n. UE: IT-PGI-0105-01337 – 18.05.2015
DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Consorzio di Tutela Melannurca Campana |
Via Verdi n. 29 |
81100 – Caserta |
ITALIA |
Tel. +39 08232325144 |
E-mail: melannurcaigp@coldiretti.it |
Il Consorzio di Tutela Melannurca Campana è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
— |
☒ |
Descrizione del prodotto |
— |
☐ |
Prova dell’origine |
— |
☒ |
Metodo di produzione |
— |
☐ |
Legame |
— |
☒ |
Etichettatura |
— |
☒ |
Altro [Aggiornamenti normativi; organismo di controllo] |
4. Tipo di modifica
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato. |
— |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato. |
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato. |
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Descrizione del prodotto
— |
Si sopprime l’indicazione del peso del frutto per le due varietà previste dal disciplinare di produzione. Il peso del frutto è direttamente correlato al diametro, pertanto tale informazione è ritenuta superflua a fronte della già presente indicazione del diametro minimo dei frutti. La modifica richiesta tende ad agevolare le operazioni in post raccolta in quanto non tutte le calibratrici possedute dagli operatori, soprattutto quelle di prima generazione, associano alla determinazione del calibro anche il peso, con conseguenti oneri per gli operatori. |
Metodo di produzione
— |
Il terzo paragrafo del disciplinare di produzione: «Oltre al franco di melo e alle forme di allevamento “a vaso a pieno vento”, sono considerati idonei anche i portinnesti clonali e le forme di allevamento “a parete” o obbligate (palmetta, fusetto, e forme simili), con un numero di piante per ettaro variabile, ma comunque mai superiore a 1 200 piante/Ha.» è così modificato: «Il sistema d’impianto raccomandato è a filari singoli, per assicurare la migliore esposizione delle piante alla radiazione solare diretta con un numero di piante per ettaro variabile, ma comunque mai superiore a 1 666 piante a ettaro.» Si permette la coltivazione di meleti idonei alla coltivazione della Melannurca Campana IGP a tutte le forme di allevamento purché in grado di garantire elevate caratteristiche qualitative del prodotto. La modifica sui sesti d’impianto si correla all’aumento della densità degli impianti per ettaro passando da 1 200 piante/ettaro a 1 666 piante/ettaro. Tale modifica tende a trasferire anche per la «Melannurca Campana IGP» le informazioni acquisite nel campo dell’eco-fisiologia del frutteto. Infatti, la giusta interazione tra fattori colturali (porta innesto, sesto d’impianto, gestione della pianta …) rende possibile un miglior equilibrio tra fase vegetativa e produttiva e permette di ottenere piante di dimensioni più contenute con molteplici vantaggi sulla qualità dei frutti stessi e sui costi di produzione. |
— |
Il quarto paragrafo del disciplinare di produzione «La produzione unitaria massima consentita di mele aventi diritto alla I.G.P. “Melannurca Campana”, pur con le variabili annuali in funzione dell’andamento climatico, è fissata in 33 tonnellate ad ettaro.» è così modificato «La produzione unitaria massima consentita di mele aventi diritto alla I.G.P. “Melannurca Campana”, pur con le variabili annuali in funzione dell’andamento climatico, è fissata in 45 tonnellate ad ettaro.» Dalla modifica sui sesti d’impianto e sulla densità di piante/ettaro, ne deriva la modifica della produzione unitaria di frutti per ettaro. Tale modifica garantisce una produzione di frutti per pianta inferiore a quella precedente. Infatti, con l’aumento della densità delle piante per ettaro è possibile conseguire una produzione/ettaro superiore a quella prevista dall’attuale disciplinare ottenendo una produzione media per pianta sensibilmente inferiore (circa 23 kg/pianta vs circa 27,5 kg/pianta). La diminuzione della produzione per pianta, oltre a garantire una migliore maturazione dei frutti, rappresenta una delle strategie che i produttori di «Melannurca Campana IGP» intendono seguire per ottenere produzioni di qualità. |
— |
Si elimina la frase «l’acqua d’irrigazione deve presentare valori di salinità non superiori a 1,1 ECW». I moderni sistemi di irrigazione basati su un basso consumo di acqua superano il problema della salinità delle acque di irrigazione poiché vengono utilizzate le quantità di acque effettivamente necessarie alla pianta, di conseguenza il rischio di alte concentrazioni di sale non può verificarsi. |
Etichettatura
— |
il seguente paragrafo dell’articolo 7 è stato soppresso. «Gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Tipica siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal ministero delle Politiche Agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche a iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Tipica. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorità nazionale preposta all’attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92». Si è ritenuto opportuno eliminare dal disciplinare di produzione il paragrafo di cui sopra relativo agli utilizzatori della denominazione «Melannurca Campana» IGP nei prodotti trasformati perché non pertinente ai contenuti del disciplinare di produzione. Si è provveduto a inserire la raffigurazione grafica del logo del prodotto corrispondente alla descrizione già presente nella scheda sintetica e nel disciplinare di produzione. |
Altro
— |
Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1151/2012. |
— |
Si è provveduto a inserire nel disciplinare di produzione i riferimenti all’Organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione. |
DOCUMENTO UNICO
«MELANNURCA CAMPANA»
n. UE: IT-PGI-0105-01337 – 18.05.2015
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione (denominazioni)
«Melannurca Campana»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
All’atto dell’immissione al consumo, il prodotto, allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche:
— |
Per la varietà Annurca — forma: frutto appiattito-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica; — dimensioni: 60 mm di diametro a frutto (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco, è ammesso un diametro di 55 mm a frutto (valori minimi ammessi); — buccia: di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 50-80 % della superficie e con sovraccolore rosso sul 90-100 % della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra; nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una buccia di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta giallo-verdastro con striature rosse sul 40-70 % della superficie e con sovraccolore rosso sull’85-95 % della superficie dopo l’arrossamento a terra; — epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, mediamente rugginosa in particolare nella cavità peduncolare; — polpa: bianca, molto compatta, croccante, mediamente dolce-acidula, abbastanza succosa, aromatica e profumata, di ottime qualità gustative; — resistenza alle manipolazioni: ottima; — durezza: (al penetrometro con puntale di 11 mm) alla raccolta non inferiore a 8,5 kg e a fine conservazione non inferiore a 5 kg; nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una durezza al penetrometro alla raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi); — residuo refrattrometrico: alla raccolta di 11,5 °Bx, a fine conservazione 12, °Bx (valori minimi); — acidità titolabile: alla raccolta non inferiore a 9,0 meq/100 ml di succo; a fine conservazione non inferiore a 5,6 meq/100 ml di succo. |
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Per la varietà Rossa del sud: — forma: frutto appiattito-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica; — dimensioni: non inferiori a 60 mm di diametro a frutto; — buccia: di medio spessore, di colore giallo con sovraccolore rosso sul 90-100 % della superficie; — epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, con tracce di rugginosità, in particolare nella cavità peduncolare; — polpa: bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualità gustative; — resistenza alle manipolazioni: ottima; — durezza: (al penetrometro con puntale di 11 mm) alla raccolta non inferiore a 8,5 kg, a fine conservazione non inferiore a 5 kg; — residuo refrattrometrico: alla raccolta 12 °Bx, a fine conservazione 12,5 °Bx (valori minimi); — acidità titolabile: alla raccolta non inferiore a 7,7 meq/100 ml di succo, a fine conservazione non inferiore a 5,0 meq/100 ml di succo. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
La coltivazione, la raccolta manuale e le operazioni di arrossamento del frutto devono essere effettuate, all’interno del territorio definito al punto 4.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Le indicazioni riportate in etichetta, a caratteri chiari e indelebili, sono:
— |
la dicitura «I.G.P. MELANNURCA CAMPANA», seguita dall’indicazione varietale «ANNURCA» o «ROSSA del SUD»; |
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il nome, la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda produttrice; |
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la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione; |
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il logo della I.G.P., una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore e il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro è verde.
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I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Melannurca Campana» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica senza l’apposizione del logo comunitario, a condizione che:
— |
i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare ad eccezione dei valori di calibratura e di residuo refrattometrico che possono essere inferiori a quelli dell’articolo 6, ma mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5 °Bx per il residuo; |
— |
sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantità utilizzata della I.G.P. Melannurca Campana e quantità di prodotto elaborato ottenuto; |
— |
venga dimostrato l’utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante l’acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi. |
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della I.G.P. «Melannurca Campana», comprende i territori di alcuni comuni ricadenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, individuati nel disciplinare di produzione.
5. Legame con la zona geografica
La coltura della mela annurca ha da sempre caratterizzato il paesaggio campano, grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli, che ne hanno permesso la diffusione laddove i terreni o per matrice pedologica o per azione delle piogge (6 000-7 000 m3/ha dalla primavera all’autunno) hanno una profondità utile alle radici maggiore di 80 cm, presentano valori di calcare inferiore a 10 e una salinità espressa in μs/cm minore di 2. La mela Annurca inizia a fiorire e a germogliare tardi sfuggendo così le conseguenze negative delle basse temperature coincidenti con la fioritura e il germogliamento. L’area interessata alla produzione della IGP è caratterizzata da un buon drenaggio; il terreno si distingue per la media tessitura (franco-limosa), nonché per Ph compreso nell’intervallo 6,5-7,5. Il fattore umano che accompagna attentamente l’intero ciclo di produzione della mela annurca è fondamentale dalla coltivazione, alla raccolta, fino alla costruzione dei melai e alla tecnica di arrossamento. Il rapporto dell’Annurca con la Campania è antichissimo, un legame che, partendo dall’epoca romana e dalla zona flegrea, è andato consolidandosi nei secoli e che ha progressivamente coinvolto molte altre zone del territorio regionale; zone che, per selezionarsi in funzione dell’idoneità ambientale, hanno richiesto secoli di laboriosa e paziente opera degli operatori agricoli locali. Da tempo immemorabile e in tutti i testi che trattano la materia, dire mela Annurca è dire Campania.
In Campania, definita dai Romani Campania felix per la sua straordinaria posizione geografica, esiste da millenni una frutticoltura estremamente composita e ricca; in questo quadro assume primaria importanza la mela annurca definita, a ragione, la «regina delle mele». Scoprire le radici dell’Annurca, significa ripercorrere elementi di alta memoria storica, visto che essa è riconoscibile in alcuni dipinti pompeiani ed in particolare in quelli della «Casa dei Cervi» ad Ercolano. Ciò fa supporre che gli antichi abitanti di tali zone fossero già consumatori di tali mele. Plinio il Vecchio le descrisse per primo nella sua monumentale enciclopedia «Naturalis Historia».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Melannurca Campana» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 17.3.2015.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP e IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) e infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/24 |
Pubblicazione a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per quanto riguarda una denominazione di specialità tradizionale garantita
(2016/C 174/10)
A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il Belgio ha presentato (2) le denominazioni «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» come denominazioni per specialità tradizionali garantite (STG), conformemente al regolamento(UE) n. 1151/2012. Le denominazioni «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» erano già state registrate con il regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione (3) come certificati di specificità protetti in quanto Specialità tradizionali garantite senza riserva di denominazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (4), successivamente sostituito dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (5), e sono attualmente protette a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
In base a quanto precede, la Commissione pubblica le denominazioni
«Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek»
e
«Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek»
onde permetterne l’inclusione nel registro delle Specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi all’iscrizione delle denominazioni di cui sopra nel registro delle Specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012, a norma dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Qualora tali denominazioni siano iscritte nel registro, a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il disciplinare delle STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» è considerato il disciplinare di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per le STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» rispettivamente, tutelate con riserva d’uso del nome.
A fini di completezza e in conformità all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la presente pubblicazione comprende il disciplinare delle STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6).
DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN PRODOTTO SPECIFICO
REGOLAMENTO (CEE) n. 2082/92 DEL CONSIGLIO
Numero nazionale del fascicolo: —
1. Autorità competente dello Stato membro (autore del messaggio)
Nome: |
Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Politiques sectorielles agro-alimentaires |
Tel. |
+32 22309043 |
Telefax: |
+32 22309565 |
2. Organizzazione richiedente
Nome |
: |
Confédération des brasseries de Belgique (CBB) Michel Brichet, amministratore delegato |
||||||
Indirizzo |
: |
|
||||||
Composizione |
: |
produttore/trasformatore (X) altro () |
3. Nome del prodotto
FR: Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux Fruit-Lambic
NL: Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruitlambiek
4. Tipo di prodotto: classe 2.1
5. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2)
a) Nome del prodotto
FR: Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux Fruit- Lambic
NL: Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruitlambiek
b) Metodo specifico di produzione o di lavorazione
Birra acida la cui fermentazione spontanea avviene durante il processo di fabbricazione. Una birra a fermentazione spontanea si ottiene dalla fermentazione di mosto cotto in seguito ad inoculazione naturale dell’aria ambiente durante il raffreddamento.
c) Carattere tradizionale
Il carattere tradizionale delle birre Gueuze, Lambic, Gueuze-Lambic, Faro e delle birre alla frutta a base di Lambic è descritto dettagliatamente nel fascicolo «La Région du Lambic» di Thierry Delplancq (settembre 1995) che illustra i diversi prodotti, la loro etimologia, le prime menzioni storiche e la localizzazione geografica; da esso risulta inoltre che testimonianze scritte relative alla fabbricazione di queste birre risalgono almeno all’inizio del XIX secolo, e persino del XVIII secolo per la Faro.
d) Descrizione del prodotto
Birra acida con profilo aromatico tipico di una maturazione in cui la componente microbica determinante è costituita dal genere Brettanomyces Bruxellensis e/o Lambicus; è inoltre caratterizzata da una gradazione saccarometrica minima di 12,7 ° Plato, un pH massimo di 3,8 e un amaro massimo di 20 B.U.
La «Vieille Kriek» o la «Vieille Kriek-Lambic» si ottengono tagliando birre lambic il cui invecchiamento medio ponderato è uguale o superiore a un anno e la cui componente più vecchia è maturata per almeno un anno in barili di legno. La birra tagliata viene inoltre rifermentata e condizionata sulla feccia, presenta un grado massimo di acetato di isoamile di 0,5 ppm dopo sei mesi di maturazione in bottiglia, un minimo di acetato di etile di 50 ppm, un’acidità volatile minima di 10 meq NaOH ed un’acidità totale minima di 75 meq NaOH.
La «Vieille Kriek» è ottenuta per aggiunta di ciliege, succo di ciliegia o succo di ciliegia concentrato, che devono costituire, espressi in peso equivalente di ciliegie, da un minimo del 10 % a un massimo del 25 % del peso del prodotto finito. Lo stesso vale per le altre birre alla frutta, salvo quelle alla pesca, in cui la percentuale massima può raggiungere il 30 %.
e) Esigenze minime e procedura di controllo della specificità
Il controllo verrà effettuato dall’Admnistration de l’Inspection Economique (AIE), il servizio di controllo ufficiale del ministero degli Affari economici belga per i prodotti fabbricati in Belgio.
Il controllo comprenderà:
— |
l’inventario permanente e la gestione delle scorte nelle birrerie interessate; |
— |
il prelevamento di campioni nelle birrerie e nelle imprese distributrici per controllare la lavorazione e la conformità dei prodotti tramite un controllo microbiologico in corso di fabbricazione e un controllo di profilo aromatico; sono inoltre controllabili in laboratorio la densità, il pH, la colorazione e il grado di amaro. |
6. Domanda di tutela in virtù dell’articolo 13, paragrafo 2: no
Numero CE : S/BE/00009/960722
Data di ricezione del fascicolo integrale : 22 agosto 1996.
DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN PRODOTTO SPECIFICO
REGOLAMENTO (CEE) n. 2082/92 DEL CONSIGLIO
Numero nazionale del fascicolo: —
1. Autorità competente dello Stato membro (autore del messaggio)
Nome: |
Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Politiques sectorielles agro-alimentaires |
Tel. |
+32 22309043 |
Telefax: |
+32 22309565 |
2. Organizzazione richiedente
Nome |
: |
Confédération des brasseries de Belgique (CBB) Michel Brichet, amministratore delegato |
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Indirizzo |
: |
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Composizione |
: |
produttore/trasformatore (X) altro () |
3. Nome del prodotto
FR: Gueuze Vieille, Gueuze-Lambic Vieille, Lambic Vieux
NL: Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek
4. Tipo di prodotto: classe 2.1
5. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2)
a) Nome del prodotto
FR: Gueuze Vieille, Gueuze-Lambic Vieille, Lambic Vieux
NL: Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek
b) Metodo specifico di produzione o di lavorazione
Birra acida la cui fermentazione spontanea avviene durante il processo di fabbricazione. Una birra a fermentazione spontanea si ottiene dalla fermentazione di mosto cotto in seguito ad inoculazione naturale dell’aria ambiente durante il raffreddamento.
c) Carattere tradizionale
Il carattere tradizionale delle birre Gueuze, Lambic, Gueuze-Lambic, Faro e delle birre alla frutta a base di Lambic è descritto dettagliatamente nel fascicolo «La Région du Lambic» di Thierry Delplancq (settembre 1995), che illustra i diversi prodotti, la loro etimologia, le prime citazioni storiche e la localizzazione geografica; da esso risulta inoltre che testimonianze scritte relative alla fabbricazione di queste birre risalgono almeno all’inizio del XIX secolo, e persino del XVIII secolo per la Faro.
d) Descrizione del prodotto
Birra acida con profilo aromatico tipico di una maturazione in cui la componente microbica determinate è costituita dal genere Brettanomyces: Bruxellensis e/ou Lambicus; è inoltre caratterizzata da una gradazione saccarometrica minima di 12,7 ° Plato, un pH massimo di 3,8, una colorazione massima di 25 EBC e un amaro massimo di 20 B.U.
La «Vieille Gueuze» o «Vieille Gueuze-Lambic» si ottiene dal taglio di birre lambic il cui invecchiamento medio ponderato è superiore o uguale a un anno e la cui componente più vecchia è maturata per almeno un anno in barili di legno. Inoltre, la birra tagliata viene rifermentata e condizionata sulla feccia, presenta un grado massimo di acetato d’isoamile di 0,5 ppm dopo sei mesi di maturazione in bottiglia, un minimo di 50 ppm di acetato d’etile, una acidità volatile minima di 10 meq NaOH e un’acidità totale minima di 75 meq NaOH.
e) Esigenze minime e procedura di controllo della specificità
Il controllo verrà effettuato dall’Admninistration de l’Inspection Économique (AIE), il servizio di controllo ufficiale del ministero degli Affari economici belga per i prodotti fabbricati in Belgio.
Il controllo comprenderà:
— |
l’inventario permanente e la gestione delle scorte nelle birrerie interessate; |
— |
il prelevamento di campioni nelle birrerie e nelle imprese distributrici per controllare la lavorazione e la conformità dei prodotti tramite un controllo microbiologico in corso di fabbricazione e un controllo di profilo aromatico; sono inoltre controllabili in laboratorio la gradazione saccarometrica minima, il pH, la colorazione e il grado di amaro. |
6. Domanda di tutela in virtù dell’articolo 13, paragrafo 2: no
N. CE : S/BE/00007/960722
Data di ricezione del fascicolo completo : 22 agosto 1996.
(1) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(2) N. UE BE-TSG-0107-01406 — 22.12.2015.
(3) Regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione, del 20 novembre 1997, relativo all’iscrizione di talune denominazioni nell’albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8).
(4) Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9).
(5) Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento revocato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(6) GU C 21 del 21.1.1997, pagine 5 e 9.
Rettifiche
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/28 |
Rettifica alla comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
( Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 171 del 12.5.2016 )
(2016/C 174/11)
A pagina 4, alla sezione «Termine ultimo per la presentazione delle offerte»,
anziché:
«27 giugno 2016, 10:00 CET»
leggasi:
«15 luglio 2016, 10:00 CET»
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/28 |
Rettifica alla comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
( Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 171 del 12.5.2016 )
(2016/C 174/12)
A pagina 5, alla sezione «Termine ultimo per la presentazione delle offerte»:
anziché:
«27 giugno 2016, 10:00 CET»
leggasi:
«15 luglio 2016, 10:00 CET»