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Document C:2013:051E:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, CE 51, 22 febbraio 2013


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ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2013.051.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 51E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
22 febbraio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2011-2012
Sedute dal 13 al 15 settembre 2011
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 7 E del 10.1.2012.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 13 settembre 2011

2013/C 051E/01

Politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (2011/2037(INI))

1

2013/C 051E/02

Situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile (2011/2091(INI))

9

2013/C 051E/03

Direttiva relativa alla mediazione tra gli Stati membri
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026(INI))

17

2013/C 051E/04

Una strategia efficace per le materie prime in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa (2011/2056(INI))

21

2013/C 051E/05

Pesca nel Mar Nero
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla gestione attuale e futura della pesca nel Mar Nero (2010/2113(INI))

37

2013/C 051E/06

Sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (2011/2072(INI))

43

2013/C 051E/07

Imprenditoria femminile nelle piccole e medie imprese
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'imprenditorialità femminile nelle piccole e medie imprese (2010/2275(INI))

56

 

Mercoledì 14 settembre 2011

2013/C 051E/08

27a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’UE (2009)
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009) (2011/2027(INI))

66

2013/C 051E/09

Accesso del pubblico ai documenti 2009-2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del regolamento) per il 2009-2010 (2010/2294(INI))

72

2013/C 051E/10

Negoziati di Doha in corso
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sull'andamento dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo

84

2013/C 051E/11

Legiferare meglio, sussidiarietà e proporzionalità e legiferare con intelligenza
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente (2011/2029(INI))

87

2013/C 051E/12

Attività 2010 della commissione per le petizioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2010 (2010/2295(INI))

95

2013/C 051E/13

Strategia UE per i senzatetto
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto

101

2013/C 051E/14

Approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal CO2 che incidono sul clima
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su un approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal biossido di carbonio (CO2) che incidono sul clima

104

 

Giovedì 15 settembre 2011

2013/C 051E/15

Negoziati in vista dell'Accordo di associazione UE-Moldova
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati tra l'UE e la Repubblica moldova sull'accordo di associazione (2011/2079(INI))

108

2013/C 051E/16

Situazione in Libia
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla situazione in Libia

114

2013/C 051E/17

Situazione in Siria
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla situazione in Siria

118

2013/C 051E/18

Colmare il divario tra la legislazione contro la corruzione e la realtà
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione

121

2013/C 051E/19

Carestia in Africa orientale
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla carestia in Africa orientale

125

2013/C 051E/20

Posizione e impegno dell'UE in vista della riunione ad alto livello delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla posizione dell'UE e il suo impegno in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili

130

2013/C 051E/21

Strategia politica dell'UE per la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2012 dell'UIT (WRC-12)
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla strategia politica dell'Unione europea per la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2012 dell'UIT (WRC-12)

137

2013/C 051E/22

Bielorussia: arresto di Ales Bialatski, difensore dei diritti umani
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla Bielorussia: l'arresto del difensore dei diritti umani Ales Bialatski

140

2013/C 051E/23

Sudan: situazione nel Kordofan meridionale e nello Stato del Nilo Blu
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sul Sudan: situazione nel Kordofan meridionale ed esplosione degli scontri nello stato del Nilo azzurro

143

2013/C 051E/24

Eritrea: il caso di Isaak Dawit
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sull'Eritrea: il caso di Dawit Isaak

146

2013/C 051E/25

Epilessia
Decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sull'epilessia

149

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 13 settembre 2011

2013/C 051E/26

Richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin
Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin (2011/2104(IMM))

150

2013/C 051E/27

Procedure con riunioni congiunte delle commissioni, riunioni dei coordinatori e informazione dei deputati non iscritti (interpretazione degli articoli 51 e 192 del regolamento)
Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 concernente le procedure con riunioni congiunte delle commissioni, le riunioni dei coordinatori e l'informazione dei deputati non iscritti (interpretazione degli articoli 51 e 192 del regolamento)

151

 

Mercoledì 14 settembre 2011

2013/C 051E/28

Modifica del regolamento concernente le audizioni dei Commissari designati
Decisione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla modifica degli articoli 106 e 192 nonché dell’allegato XVII del regolamento del Parlamento (2010/2231(REG))

152

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 13 settembre 2011

2013/C 051E/29

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))

157

P7_TC1-COD(2010)0039Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

158

ALLEGATO

158

2013/C 051E/30

Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))

159

P7_TC1-COD(2010)0262Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

159

ALLEGATO

161

2013/C 051E/31

Abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune (COM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))

161

P7_TC1-COD(2010)0368Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune

162

2013/C 051E/32

Abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio (COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))

162

P7_TC1-COD(2010)0369Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica commerciale comune

163

2013/C 051E/33

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 429/73 e del regolamento (CE) n. 215/2000 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 e il regolamento (CE) n. 215/2000 che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (COM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))

163

P7_TC1-COD(2010)0367Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69

164

2013/C 051E/34

Impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (testo codificato) (COM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD))

164

P7_TC1-COD(2011)0080Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)

165

2013/C 051E/35

Accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo (COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

165

P7_TC1-COD(2010)0282Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo

166

2013/C 051E/36

Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))

166

2013/C 051E/37

Accordo tra UE-Svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16198/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))

167

2013/C 051E/38

Accordo UE-Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per prodotti agricoli ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (14206/2010 – C7-0101/2011 – 2010/0243(NLE))

168

2013/C 051E/39

Estensione al Principato del Liechtenstein dell’accordo fra la UE-Svizzera sul commercio di prodotti agricoli***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16209/2010 – C7-0125/2011 – 2010/0313(NLE))

168

2013/C 051E/40

Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047(NLE))

169

2013/C 051E/41

Accordo UE-Brasile sulla sicurezza dell'aviazione civile ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell'aviazione civile (13989/1/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

170

2013/C 051E/42

Accordo tra UE, Islanda e Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (05307/2010 – C7-0032/2010 – 2009/0192(NLE))

170

2013/C 051E/43

Impresa Comune Celle a combustibile e idrogeno *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa Comune Celle a combustibile e idrogeno (COM(2011)0224 – C7-0120/2011 – 2011/0091(NLE))

171

2013/C 051E/44

Modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune (COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))

172

P7_TC1-COD(2010)0372Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune

172

2013/C 051E/45

Crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

173

P7_TC1-COD(2006)0167Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE

173

 

Mercoledì 14 settembre 2011

2013/C 051E/46

Mobilitazione del Fondo di adeguamento alla globalizzazione: AT/AT&S/Austria)
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/008 AT/AT&S presentata dall'Austria) (COM(2011)0339 – C7-0160/2011 – 2011/2125(BUD))

174

ALLEGATO

175

2013/C 051E/47

Mobilitazione del Fondo di adeguamento alla globalizzazione: AT/Steiermark e Niederösterreich (Austria)
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/007 - AT/Steiermark e Niederösterreich, presentata dall'Austria) (COM(2011)0340 – C7-0159/2011 – 2011/2124(BUD))

176

ALLEGATO

177

2013/C 051E/48

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: assistenza tecnica presentata su iniziativa della Commissione
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/000 TA 2011 - assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2011)0358 – C7-0167/2011 – 2011/2130(BUD))

178

ALLEGATO

179

2013/C 051E/49

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/029 NL/Olanda meridionale e Utrecht Divisione 18/Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/029 NL/Olanda meridionale e Utrecht Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2011)0388 – C7-0172/2011 – 2011/2136(BUD))

180

ALLEGATO

181

2013/C 051E/50

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/027 NL/Brabante settentrionale Divisione 18/Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/027 NL/Brabante settentrionale Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2011)0386 – C7-0173/2011 – 2011/2137(BUD))

182

ALLEGATO

183

2013/C 051E/51

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/028 NL/Overijssel Divisione 18/Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/028 NL/Overijssel Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2011)0387 – C7-0174/2011 – 2011/2138(BUD))

184

ALLEGATO

185

2013/C 051E/52

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/030 NL/Olanda settentrionale e Flevoland Divisione 18/Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/030 – NL/Olanda settentrionale e Flevoland – Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2011)0389 – C7-0175/2011 – 2011/2139(BUD))

186

ALLEGATO

187

2013/C 051E/53

Integrità e trasparenza del mercato dell’energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia (COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

188

P7_TC1-COD(2010)0363Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso

188

ALLEGATO

189

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2011-2012 Sedute dal 13 al 15 settembre 2011 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 7 E del 10.1.2012. TESTI APPROVATI

Martedì 13 settembre 2011

22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/1


Martedì 13 settembre 2011
Politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi

P7_TA(2011)0359

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (2011/2037(INI))

2013/C 51 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione, del 13 ottobre 2010, sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)0561),

vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari (1),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sull'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (2),

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (3),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0200/2011),

A.

considerando che la recente crisi finanziaria ha rimesso in discussione il lavoro dei revisori contabili,

B.

considerando che, sulla scia della crisi, un'eccessiva assunzione di rischio da parte degli istituti finanziari è stata ampiamente associata a meccanismi di controllo e di gestione del rischio flessibili, insufficienti e inefficaci, soprattutto a livello degli istituti finanziari di importanza sistemica (SIFI),

C.

considerando che i revisori contabili sono stati identificati quali attori in grado di svolgere un ruolo cardine nel rafforzamento della sorveglianza della gestione del rischio, con particolare riferimento agli istituti finanziari,

D.

considerando che non è ancora stato sfruttato appieno, in particolare, il ruolo dei comitati per la revisione contabile in seno agli istituti finanziari,

E.

considerando che una revisione contabile di qualità è fondamentale per la stabilità economica e la fiducia dei mercati, giacché fornisce garanzie sulla veridicità della solidità finanziaria delle imprese,

F.

considerando che l'indipendenza del revisore contabile svolge un ruolo fondamentale nella qualità della revisione contabile,

G.

considerando che è probabile che esistano conflitti di interesse nel momento in cui le imprese di revisione contabile offrono servizi diversi alla stessa società,

H.

considerando che la forte concentrazione del mercato, controllato dalle quattro principali imprese di revisione contabile (le "Big Four"), può determinare una concentrazione eccessiva del rischio, e che vi è una grande diversità fra le imprese più piccole, la cui crescita e le cui competenze andrebbero incoraggiate tramite maggiori opportunità di concorrenza,

I.

considerando di conseguenza che è necessario rilanciare un dibattito approfondito sulla funzione del revisore contabile e la struttura del mercato della revisione contabile,

Questioni generali

1.

accoglie con favore il Libro verde della Commissione e plaude al suo approccio olistico;

2.

si compiace della questione fondamentale sollevata dal Libro verde, vale a dire il modo in cui si potrebbe migliorare la revisione contabile, nonostante che in passato nulla indicasse che la revisione contabile non fosse eseguita nel rispetto delle norme e delle procedure in materia;

3.

ritiene che il dibattito sul ruolo del revisore contabile dovrebbe andare di pari passo con un rafforzamento del ruolo del comitato per la revisione contabile – oggi sostanzialmente inefficace – nonché della comunicazione delle informazioni finanziarie e delle informazioni sui rischi che spetta alle imprese;

4.

considera che ancora non esistono basi sufficienti per una valutazione finale e rammenta quindi alla Commissione la necessità di ricorrere maggiormente ai regolamenti e di procedere a una valutazione d'impatto ampia ed esaustiva che analizzi le varie opzioni politiche, si concentri sulle questioni pratiche in linea con i principi del "Legiferare meglio", affronti l'importanza della funzione contabile nel fornire un'informazione corretta sullo sviluppo economico sostenibile delle imprese, e includa un'analisi dei rappresentanti di interesse al fine di chiarire la segmentazione dello studio di valutazione d'impatto per i vari gruppi, come le PMI, i SIFI e altre società quotate e non quotate; ritiene che si dovrebbe valutare l'impatto delle relazioni di revisione contabile sugli utenti, ad esempio sugli investitori e le autorità di regolamentazione dei SIFI; invita la Commissione ad analizzare il valore aggiunto derivante sia dal regolamento proposto che dalla progressiva armonizzazione delle norme e delle pratiche di revisione contabile nel mercato unico europeo;

5.

accoglie con favore il riconoscimento, nel Libro verde, del principio di proporzionalità;

Il ruolo del revisore contabile

6.

è del parere che la revisione contabile legale svolga una funzione sociale e sia nell'interesse della collettività, in quanto costituisce una componente essenziale del sistema economico e politico democratico, e accoglie pertanto favorevolmente l'intenzione espressa nel Libro verde di aumentare la trasparenza e migliorare la qualità delle relazioni di revisione contabile al fine di contribuire alla stabilità del mercato finanziario e di agevolare l'accesso al finanziamento; è favorevole a qualsiasi misura fondata sulla prova che i costi e gli oneri imposti in particolare agli istituti finanziari sono controbilanciati dal notevole miglioramento della loro qualità, come pure da una regolare valutazione esterna e un adeguato controllo regolamentare; sottolinea la necessità di una legislazione specifica;

7.

osserva che un sistema di revisione contabile di elevata qualità è parte integrante di un solido quadro di governo societario; chiede alla Commissione di presentare le sue proposte in materia di governo societario e di revisione contabile al Parlamento e al Consiglio in modo coerente;

8.

sottolinea l'importanza della relazione di revisione contabile per gli azionisti e per la collettività; riconosce il principio "an audit is an audit" e mette in guardia contro il rischio elevato di incertezza giuridica per effetto dell'applicazione di norme diverse; è quindi favorevole all'estensione del campo di applicazione a tutti gli istituti finanziari;

9.

concorda con la Commissione sul principio secondo cui le conclusioni di una relazione di revisione contabile dovrebbero privilegiare la sostanza piuttosto che la forma;

10.

invita la Commissione a esaminare il modo in cui il ruolo del revisore contabile potrebbe essere esteso per includervi una revisione contabile delle informazioni sul rischio fornite dell'ente sottoposto a revisione, senza trascurare la verifica delle informazioni fornite nei bilanci principali; raccomanda che ai revisori contabili siano resi noti tutti i casi in cui non si è tenuto conto del parere del comitato dei rischi;

11.

è del parere che le relazioni di revisione contabile dovrebbero essere brevi, contenere conclusioni chiare e concise, e affrontare tutte le materie rientranti nell'incarico legale del revisore contabile; ritiene che quest'ultimo dovrebbe fornire al comitato per la revisione contabile e all'assemblea generale spiegazioni complementari su questioni generali, come la metodologia di contabilizzazione utilizzata, e concrete, come gli indicatori chiave, le cifre rilevanti e le valutazioni dei rischi associati alle stime contabili pertinenti o i pareri significativi che sono stati emessi, nonché su difficoltà specifiche incontrate nel corso della revisione contabile;

12.

chiede che le relazioni di revisione contabile degli istituti finanziari siano assoggettate a maggiori obblighi di informativa per quanto concerne la valutazione di attività meno liquide, così da consentire un raffronto tra le valutazioni degli strumenti finanziari dei vari istituti;

13.

sottolinea che il supervisore o l'autorità competente devono essere avvertiti dal revisore contabile qualora venissero constatate difficoltà che potrebbero compromettere la stabilità dell'entità controllata; raccomanda l'organizzazione di incontri bilaterali tra revisori contabili e supervisori degli istituti finanziari più importanti;

14.

prende atto della responsabilità eventuale che può derivare dal fatto di fornire informazioni più ampie rispetto a quelle imposte dal regolamento; ritiene tuttavia che la società esiga che i revisori contabili diano prova di apertura e lungimiranza, segnatamente per quanto concerne le grandi imprese che presentano un'importanza sistemica; ritiene altresì che le informazioni di interesse pubblico a disposizione dei revisori contabili, riguardanti rischi, operazioni fuori bilancio o esposizioni potenziali future, dovrebbero essere sempre accessibili alle autorità di regolamentazione e, nella maggior parte dei casi, rese disponibili al pubblico;

15.

chiede che il ruolo dei comitati per la revisione contabile di tutti gli istituti finanziari sia rafforzato richiedendo a tali comitati di approvare un modello di valutazione del rischio che comprenda per ciascuna impresa raffronti specifici con parametri di riferimento che includano, fra l'altro, eventuali future esigenze finanziarie, accordi tra le banche, flussi di cassa futuri, gestione del rischio, previsioni della dirigenza, osservanza dei principali principi contabili e qualsiasi rischio prevedibile in relazione al modello di business dell'impresa; chiede che tale valutazione sia sottoposta annualmente per esame e approvazione, unitamente alla relazione di revisione contabile completa, agli organi direttivi e ai consigli di vigilanza degli istituti finanziari;

16.

ritiene che lo scetticismo professionale costituisca una pietra angolare della verifica contabile e che interessi ogni sua fase; sostiene che tale scetticismo si ottiene con l'obiettività e l'indipendenza del revisore contabile associate al giudizio professionale sviluppatosi grazie all'esperienza, che non può essere sostituito da procedure meramente formali;

17.

ritiene che il sistema delle riserve nelle relazioni di revisione contabile non debba essere riconsiderato, giacché svolge un ruolo di dissuasione e contribuisce alla qualità dell'informazione finanziaria;

18.

ritiene che un dialogo fluido e regolare tra il revisore esterno, il revisore interno e il comitato per la revisione contabile sia essenziale per una revisione contabile efficace, vista la necessità di tenere costantemente informati gli azionisti, ad esempio quanto ai motivi della nomina, della conferma o della cessazione del revisore contabile, mediante chiarimenti concreti relativi alla relazione del comitato per la revisione contabile;

19.

ritiene che i revisori contabili debbano avere il diritto di parola nelle assemblee generali delle società, in relazione a materie che riguardano la loro attività di revisione contabile;

20.

ritiene che sia necessario definire chiaramente a norma di legge i due aspetti della revisione contabile, vale a dire la revisione interna e la revisione esterna;

Principi di revisione internazionali (ISA)

21.

suggerisce l'adozione urgente da parte della Commissione dei principi di revisione internazionali (ISA), chiariti attraverso un regolamento, cosa che permetterebbe di armonizzare le revisioni contabili a livello europeo e faciliterebbe il compito degli organismi di vigilanza; ritiene che la revisione contabile sia un'unica procedura, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa sottoposta a revisione, ma che sia necessaria un'esecuzione adattata alle caratteristiche delle piccole e medie imprese (PMI); ricorda alla Commissione che, oltre alle imprese cui dovrebbero essere applicati i principi di revisione internazionali, esistono altre imprese la cui situazione finanziaria, sebbene esse siano esentate dall'applicazione di questi principi, dovrebbe essere oggetto di revisione contabile da parte di imprese autorizzate;

Governance e indipendenza delle imprese di revisione contabile

22.

condivide l'opinione secondo cui il fatto che il revisore contabile sia nominato e retribuito dall'entità sottoposta a revisione costituisce un conflitto inevitabile; non reputa tuttavia giustificato, per il momento, che tale nomina sia effettuata da un terzo; chiede a tale proposito, fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, un potenziamento del ruolo del comitato per la revisione contabile;

23.

è del parere che il revisore contabile, quando tale ruolo è legale, dovrebbe essere nominato dal comitato per la revisione contabile e non dalla direzione dall'entità da controllare, e che, in tale ottica, almeno la metà dei membri di detto comitato dovrebbe avere esperienza nella contabilità e nella revisione contabile; è altresì del parere che il comitato per la revisione contabile dovrebbe prendere misure volte a garantire l'indipendenza del revisore, in particolare per quanto riguarda i servizi di consulenza che quest'ultimo fornisce o propone;

24.

ritiene che le norme volte a garantire l'indipendenza del revisore contabile e la qualità della revisione debbano essere oggetto di un esame professionale approfondito e del tutto indipendente;

25.

appoggia la creazione di un codice internazionale di buona governance per le imprese di revisione contabile che controllano entità di interesse pubblico;

26.

concorda sul fatto che l'indipendenza dei revisori contabili è di fondamentale importanza e che devono essere prese misure per prevenire l'eccesso di familiarità; suggerisce che la Commissione intraprenda una valutazione d'impatto che copra opzioni diverse, in particolare la rotazione esterna dei revisori e l'impatto di revisioni contabili congiunte volontarie; considera la rotazione esterna come un modo per rafforzare l'indipendenza dei revisori contabili, ma ribadisce il proprio punto di vista secondo cui non è la rotazione esterna, ma piuttosto un cambio regolare dei revisori interni a rappresentare la migliore soluzione da un punto di vista regolamentare – come confermato dalla direttiva 2006/43/CE – e secondo cui gli accordi già esistenti per la rotazione dei partner garantiscono l'indipendenza necessaria per l'efficacia delle revisioni contabili;

27.

invita la Commissione a fare in modo che le pratiche delle imprese contribuiscano a garantire le tutele stabilite, compresa quella connessa alla rotazione obbligatoria dei principali partner revisori, anche nel caso in cui essi cambino società;

28.

suggerisce di prendere in considerazione soluzioni diverse o complementari rispetto al ciclo predeterminato di rotazione: ad esempio, se vengono effettuate revisioni contabili congiunte, il ciclo di rotazione potrebbe essere di lunghezza doppia rispetto a quando si fa ricorso a un singolo revisore contabile, dal momento che la dinamica che si determina è diversa a causa della presenza di un ulteriore revisore; la rotazione delle revisioni congiunte potrebbe altresì essere scaglionata;

29.

ritiene che dovrebbe essere effettuata una distinzione chiara tra i servizi di revisione contabile e i servizi diversi dalla revisione contabile che vengono forniti al cliente da un'impresa di revisione, e ciò al fine di evitare possibili conflitti di interesse quali menzionati all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE e in conformità dei codici di condotta della professione; sottolinea che, in tal modo, sarebbe possibile limitare l'abbassamento artificiale delle tariffe della revisione contabile ("low balling"), con la speranza di compensarle con altri servizi complementari; è quindi del parere che tale distinzione debba applicarsi a tutte le imprese e ai loro clienti; invita la Commissione, in riferimento alle Raccomandazioni 2002 sull'indipendenza del revisore contabile legale, a elaborare un elenco di condizioni alle quali detti servizi sarebbero ritenuti incompatibili con i servizi di revisione contabile; riconosce che la prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, se non è incompatibile con l'indipendenza del revisore, può essere un elemento essenziale per ampliare la base di competenze delle piccole e medie imprese di revisione contabile, ma ritiene che i servizi di revisione contabile interna ed esterna non dovrebbero essere forniti contemporaneamente;

30.

giudica essenziale garantire l'indipendenza del revisore; ritiene che ai revisori contabili esterni dovrebbe essere vietato prestare alla società sottoposta a revisione contabile servizi che possano dar luogo a un mancato rispetto dei previsti requisiti di indipendenza o di altri requisiti etici; riconosce che, al fine di potenziare la crescita dell'economia europea, è necessario che tutte le società, indipendentemente dalle loro dimensioni, comprese le PMI, possano fare appello a revisori contabili e a imprese di revisione contabile indipendenti che possiedano un'ampia gamma di competenze;

31.

rileva in particolare che i servizi di revisione contabile che sono suscettibili di dare adito a un conflitto di interesse non devono essere prestati dalla stessa impresa, compresi taluni servizi di consulenza e le valutazioni di prodotti strutturati complessi; sostiene che tale aspetto dovrebbe essere oggetto di controlli da parte delle competenti autorità di vigilanza;

32.

ritiene che i comitati per la revisione contabile abbiano un importante ruolo di supervisione nell'assicurare che il revisore contabile mantenga la sua indipendenza e chiede alla Commissione di fornire orientamenti per sostenere detti comitati a questo riguardo;

33.

raccomanda che spetti al comitato per la revisione contabile, quale organo del consiglio di sorveglianza, e non al consiglio direttivo decidere se autorizzare la fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile a una determinata società finanziaria, nonché negoziare l'appalto e i dettagli del mandato; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto sulla fattibilità e sugli effetti dell'introduzione di un massimale per i servizi diversi dalla revisione contabile in rapporto alle entrate;

34.

ritiene che gli onorari che un'impresa di revisione contabile o una rete di imprese di revisione contabile possono ricevere da un unico cliente dovrebbero essere pubblicati quando superano una determinata soglia e che i supervisori dovrebbero essere in grado di intervenire effettuando controlli o imponendo limiti o altri requisiti in materia di pianificazione quando gli onorari eccedono una determinata percentuale rispetto al reddito complessivo dell'impresa di revisione contabile, così da evitare che essa si ritrovi in una situazione in cui perde la propria indipendenza economica; sottolinea, tuttavia, che per le imprese più piccole un intervento di questo tipo non dovrebbe pregiudicare la crescita, poiché conquistare un cliente importante, che all'inizio rappresenta una percentuale elevata delle attività dell'impresa di revisione, è parte essenziale del processo di crescita;

35.

ritiene che le imprese di revisione contabile che controllano entità di interesse pubblico dovrebbero pubblicare i loro conti, e che questi ultimi e i metodi utilizzati dovrebbero essere verificati, in modo da garantirne la correttezza;

36.

ritiene che, in caso di accertato abuso d'ufficio da parte della direzione di un'impresa o di un ente di interesse pubblico e/o dell'impresa di revisione contabile, tutti debbano poter essere perseguiti penalmente;

37.

ritiene che il modello di associazione sia adeguato per le imprese di revisione contabile, giacché tutela la loro indipendenza;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la revisione contabile delle strutture pubbliche sia esemplare e a evitare i conflitti di interesse che possono derivare da legami tra il revisore contabile e gli organi decisionali della struttura pubblica sottoposta a revisione;

Revisione contabile dei gruppi

39.

sostiene le proposte del Libro verde in materia di revisione contabile dei gruppi;

40.

invita la Commissione a esaminare, nel contesto della futura revisione del quadro legislativo dell'UE relativo alla protezione dei dati, la questione della trasmissione di dati durante le revisioni contabili dei gruppi;

41.

ritiene che i revisori contabili dei gruppi dovrebbero avere una chiara visione d'insieme del gruppo e, nel caso di istituti finanziari soggetti a vigilanza a livello del gruppo, essi dovrebbero avviare un dialogo con l'organo di vigilanza del gruppo stesso;

Supervisione

42.

invita la Commissione a presentare una proposta per potenziare la comunicazione tra il revisore contabile di entità di interesse pubblico e le autorità di regolamentazione;

43.

ritiene che dovrebbero essere stabiliti protocolli di comunicazione e confidenzialità, e che il dialogo dovrebbe funzionare nei due sensi;

44.

chiede una migliore comunicazione bidirezionale tra i revisori contabili e le autorità di vigilanza finanziaria degli istituti finanziari, con speciale riferimento a specifici ambiti di interesse, compresa l'interazione tra prodotti finanziari diversi; chiede che la stessa comunicazione sia istituita dai revisori contabili e dalle autorità di vigilanza europee per le entità transfrontaliere;

45.

segnala la necessità di armonizzare le pratiche di vigilanza in materia di revisione contabile e chiede alla Commissione di valutare la possibilità di integrare il Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti nel Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, possibilmente attraverso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA);

46.

chiede ai revisori contabili esterni degli istituti finanziari di riferire periodicamente, a titolo settoriale, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al fine di individuare le tendenze settoriali, le possibili cause di rischio sistemico e i potenziali fallimenti, e osserva che ciò dovrebbe essere fatto in modo proporzionato;

47.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il rispetto delle conclusioni pubblicate dagli organismi nazionali di revisione contabile nel quadro della loro missione di revisione;

Concentrazione e struttura del mercato

48.

ritiene, data l'attuale configurazione del mercato, che la caduta di una delle "Big Four" comprometterebbe la credibilità della professione di revisore contabile nel suo complesso;

49.

ritiene che, sebbene il fallimento di un'impresa di revisione contabile non possa avere un effetto domino diretto sul resto dell'economia, le imprese considerate "troppo grandi per fallire" potrebbero generare un rischio morale, e che sarebbe opportuno potenziare i piani di emergenza in relazione alle imprese di revisione contabile di grandi dimensioni; ritiene inoltre che gli obiettivi di questi piani dovrebbero essere di ridurre al minimo il rischio che un'impresa di revisione contabile abbandoni il mercato senza giusta causa e di contenere l'incertezza e i disagi che tale sparizione potrebbe provocare;

50.

è del parere che i piani di emergenza rappresentino un elemento importante per prevenire la dissoluzione disordinata di un'impresa e che dovrebbero comprendere un meccanismo attraverso il quale l'autorità di regolamentazione viene informata di tutti i problemi che minacciano un'impresa di revisione contabile a livello nazionale o internazionale, al fine di consentire a detta autorità di svolgere il proprio ruolo e di gestire situazioni di questo tipo con la dovuta attenzione;

51.

è favorevole all'introduzione di "testamenti in vita" per le "Big Four" e per quei revisori contabili che forniscono significativi servizi di revisione al settore finanziario, compresa l'elaborazione di piani di emergenza transfrontalieri per l'ordinata cessione dei contratti dei clienti qualora un importante operatore dovesse uscire dal mercato;

52.

sottolinea che uno degli obiettivi di ogni azione intrapresa in materia di revisione contabile deve essere lo sviluppo, tra le diverse imprese operanti nel settore, di una concorrenza basata sulla qualità effettiva, sull'accuratezza e sulla profondità delle revisioni;

53.

chiede alla Commissione di creare condizioni di parità concorrenziale per tutte le imprese presenti sul mercato della revisione contabile e di ridurre la complessità delle disposizioni che disciplinano detta revisione a livello europeo; ritiene che un più agevole accesso al mercato e l'eliminazione degli ostacoli per le imprese che desiderano tale accesso siano elementi fondamentali per attirare un numero più elevato di partecipanti sul mercato della revisione contabile; ritiene altresì che i comitati per la revisione contabile siano meglio in grado, rispetto ai consigli di amministrazione delle imprese, di selezionare il tipo di revisione che più si confà alle esigenze dell'entità controllata e di monitorare l'efficacia e la qualità di tale revisione, e che un accento particolare andrebbe posto sull'indipendenza del revisore contabile; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe trovare vie che consentano alle entità di interesse pubblico, al settore pubblico e alle istituzioni europee di giudicare meglio la qualità dei servizi di revisione contabile forniti da tutte le imprese di revisione contabile, indipendentemente dalle loro dimensioni;

54.

riconosce che l'attuazione di revisioni congiunte potrebbe avere effetti positivi in termini di diversificazione del mercato della revisione contabile; rammenta che i vari Stati membri presentano situazioni di mercato ed esperienze di revisione congiunta diverse; invita la Commissione a valutare i potenziali benefici e costi dell'introduzione obbligatoria sia per le imprese di revisione contabile, in particolare quelle di piccole dimensioni, che per le società sottoposte a revisione, in particolare gli istituti finanziari, e a valutare in che modo essa potrebbe incidere sulla concentrazione del mercato della revisione contabile e sulla stabilità finanziaria;

55.

ritiene che le acquisizioni da parte delle "Big Four" debbano essere considerate alla luce dell'impatto sulla crescita di altre imprese o reti;

56.

invita la Commissione a esaminare il ricorso da parte delle banche e di altri istituti finanziari ad accordi restrittivi sui prestiti e altri prodotti finanziari forniti alle imprese, che potrebbero limitare la scelta del revisore contabile;

57.

ritiene fondamentale vietare l'inclusione nei contratti di clausole restrittive a favore delle "Big Four";

58.

chiede di incoraggiare le fusioni tra piccole e medie imprese di revisione contabile; sollecita la Commissione a considerare la creazione di un certificato e di un registro di qualità per le imprese di revisione contabile, cosicché quelle di medie e piccole dimensioni possano dimostrare che svolgono anch'esse un lavoro soddisfacente; ritiene che il settore degli appalti pubblici dovrebbe mirare a selezionare altre imprese rispetto alle "Big Four" e che gli organismi pubblici dovrebbero stabilire una percentuale di riferimento per l'utilizzo di imprese diverse dalle "Big Four";

59.

invita la Commissione a stabilire, in relazione alle aggiudicazioni di entità di interesse pubblico, che sia previsto un accesso equo alla procedura di aggiudicazione per almeno altre due imprese oltre alle "Big Four"; ritiene che ai comitati per la revisione contabile debba essere conferito un ruolo centrale in questo processo, che dovrebbe coinvolgere anche gli azionisti; invita la Commissione a riesaminare le prassi dei comitati per la revisione contabile in relazione alle procedure di appalto, prestando un'attenzione particolare agli aspetti relativi agli oneri amministrativi associati a una formale procedura di gara e con lo scopo di assicurare che la decisione finale degli azionisti sulla nomina dei revisori contabili si basi su una proposta del comitato per la revisione contabile; è del parere che tale proposta dovrebbe comprendere una descrizione della procedura seguita, dei criteri utilizzati e dei motivi che sottendono alla raccomandazione del comitato per la revisione contabile;

60.

invita la Commissione (DG COMP) a condurre un'indagine approfondita sul mercato della revisione contabile;

Creazione di un mercato europeo

61.

ritiene che la revisione contabile sia parte integrante del processo di rilancio del mercato interno; invita la Commissione a esaminare in quale misura il fatto di agevolare la fornitura di servizi di revisione contabile transfrontalieri potrebbe condurre all'eliminazione delle barriere che si frappongono all'accesso al mercato e delle strozzature di capacità; invita altresì la Commissione a esaminare in quale misura un mercato europeo per i servizi di revisione contabile potrebbe servire a ridurre la complessità procedurale e i costi per tutti i partecipanti, in particolare per le imprese di revisione contabile di piccole e medie dimensioni; sollecita la Commissione a prendere tutte le iniziative del caso per incorporare nel diritto dell'Unione europea e per attuare norme di revisione contabile internazionali, che contribuiscano alla creazione di condizioni di concorrenza realmente uniformi per le imprese di revisione contabile; rammenta alla Commissione le sue raccomandazioni sulla responsabilità dei revisori contabili; invita in tale ottica la Commissione a presentare proposte per una progressiva armonizzazione, con l'obiettivo finale di creare un passaporto europeo dei revisori contabili, rivolgendo un'attenzione particolare a tutto ciò che garantisce l'indipendenza del revisore contabile;

62.

invita la Commissione a elaborare un regime di responsabilità paneuropeo per la professione di revisore contabile;

Cooperazione internazionale

63.

chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi in vista di una maggiore convergenza;

*

* *

64.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0223.

(2)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 23.

(3)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/9


Martedì 13 settembre 2011
Situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile

P7_TA(2011)0360

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile (2011/2091(INI))

2013/C 51 E/02

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 3,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 21, 23 e 25,

vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, intitolata "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),

vista la comunicazione della Commissione, del 29 aprile 2009, intitolata "Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)" (COM(2009)0180),

vista la raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (2008/867/CE) (1),

vista la relazione commissionata dalla Commissione, del 22 luglio 2010, dal titolo "L'accesso all'assistenza sanitaria e di lunga durata. Uguali diritti per uomini e donne?"

vista la relazione commissionata dalla Commissione, del 24 novembre 2009, dal titolo "Politiche di inclusione attive per l'integrazione della dimensione di genere"

viste le conclusioni del Consiglio, del 7 marzo 2011, sul Patto europeo per la parità di genere 2011-2020,

viste le conclusioni del Consiglio, del 6 dicembre 2010, sull'impatto dell'invecchiamento della forza lavoro e della popolazione sulle politiche per l'occupazione,

viste le conclusioni del Consiglio, del 7 giugno 2010, sull'invecchiamento attivo,

viste le conclusioni del Consiglio, del 30 novembre 2009, su un invecchiamento sano e dignitoso,

viste le conclusioni del Consiglio, dell'8 giugno 2009, sul tema "Pari opportunità per donne e uomini: invecchiamento attivo e nella dignità",

vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, del 1o maggio 2008, "Condizioni di lavoro di una manodopera che invecchia",

visto il piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento adottato in occasione della seconda assemblea mondiale sull'invecchiamento (A/CONF.197/9 8) tenutasi il 12 aprile 2002,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia (2),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0291/2011),

A.

considerando che la parità di genere e la non discriminazione, anche in base all'età, sono principi fondamentali dell'Unione europea sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rappresentano altresì uno degli obiettivi e dei compiti della Comunità,

B.

considerando che tra gli obiettivi principali della strategia Europa 2020 figura il raggiungimento di un tasso di occupazione del 75 % sia per le donne sia per gli uomini, e che un'altra finalità consiste nella riduzione del numero di persone a rischio di povertà (20 milioni in meno); considerando che, pertanto, le donne di età superiore a 50 anni, in virtù degli elevati livelli di povertà e disoccupazione che caratterizzano la categoria, rappresentano un gruppo determinante per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi citati,

C.

considerando che il perdurare di stereotipi di genere, unito alle discriminazioni basate sull'età cui sono soggette le persone meno giovani sul mercato del lavoro, riduce in modo particolare le opportunità occupazionali, formative e di promozione delle donne meno giovani contribuendo così all'aumento del rischio di povertà in età avanzata,

D.

considerando che la discriminazione basata sul sesso costituisce un tipo di discriminazione specifico, in quanto si tratta di un fenomeno sistematico e sistemico, oltre che trasversale, che va ad aggiungersi a tutte le altre forme di discriminazione,

E.

considerando che il mercato occupazionale è decisamente più dinamico e fluido rispetto al passato e che quindi un impiego nel medesimo settore non è più garantito per tutta la vita; considerando pertanto che la crisi economica ha dimostrato l'importanza del ruolo delle donne nel mercato del lavoro,

F.

considerando che la competitività, la prosperità e il carattere inclusivo dell'Europa del futuro dipendono in larga misura dalla capacità di quest'ultima di migliorare efficacemente l'uso del suo capitale umano, non solo prolungando la vita lavorativa, ma anche creando condizioni lavorative e sistemi previdenziali che promuovano un miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita apportando nel contempo benefici all'economia; considerando che ciò presuppone politiche adeguate volte a conciliare lavoro, famiglia e vita privata nonché a contrastare la discriminazione diretta e indiretta e gli stereotipi di genere che causano divari tra i sessi nel mercato del lavoro,

G.

considerando che, tra il 1990 e il 2010, la popolazione attiva (20-64 anni) nell'EU a 27 è aumentata dell'1,8 %, la popolazione anziana (più di 65 anni) è aumentata del 3,7 %, e la percentuale di giovani (0-19 anni) è diminuita del 5,4 %; considerando inoltre che è previsto un aumento della percentuale di popolazione di età superiore a 65 anni, che dovrebbe passare dal 17,4 % del 2010 al 30 % del 2060 (3),

H.

considerando che, nel 2008, il rischio di povertà per le donne anziane era del 22 %, contro il 16 % per gli uomini anziani (4),

I.

considerando che, a causa dell'aumento dei tassi di divorzio e delle minori aspettative di vita degli uomini, le donne rappresentano spesso e in misura crescente una percentuale cospicua degli anziani isolati; considerando che le donne anziane, vedove e sole sono in genere esposte a un più elevato rischio di povertà, isolamento ed esclusione sociale,

J.

considerando che, nel 2009, il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni era del 37,8 %, contro il 54,8 % degli uomini della stessa età (5),

K.

considerando che il tasso di disoccupazione è più elevato per le donne che per gli uomini in 21 Stati membri e che, sebbene in 12 paesi il tasso di disoccupazione a lungo termine sia più elevato per gli uomini che per le donne, è più probabile che la disoccupazione femminile sia considerata "inattività" nel caso in cui le donne interessate siano sposate o abbiano figli,

L.

considerando che la retribuzione media oraria delle donne di età inferiore a 30 anni corrisponde al 92 % di quella degli uomini, mentre per le donne di età compresa tra i 50 e i 59 anni è pari al 67,5 % (6), e che nell'UE il divario retributivo di genere medio è pari al 17,5 %,

M.

considerando che le disparità tra uomini e donne in termini di condizioni socioeconomiche sono profondamente radicate nella tradizionale suddivisione dei ruoli in base al genere, che attribuisce agli uomini, in via principale, la responsabilità di produrre reddito, mentre alle donne quella di dedicarsi, a titolo gratuito, alla cura della casa e della famiglia, intesa in senso lato; che tale situazione incide profondamente sulla capacità delle donne, rispetto agli uomini, di accumulare diritti previdenziali, ad esempio ai fini della pensione, e quindi sulla loro situazione in età avanzata, soprattutto in caso di divorzio, separazione o vedovanza,

N.

considerando le donne hanno maggiori probabilità di avere una carriera più lenta, più breve e/o soggetta a interruzioni, e che la loro retribuzione è mediamente inferiore a quella degli uomini, il che si riflette in un maggiore divario retributivo di genere e crea una differenza, parimenti basata sul sesso, per quanto concerne i contributi pensionistici personali versati, aumentando di conseguenza il rischio di povertà per le donne in età avanzata,

O.

considerando che il divario di genere è minore prima della formazione di una famiglia e aumenta nel momento in cui le persone formano una coppia; che il tasso di occupazione delle donne si riduce alla nascita del primo figlio e che gli svantaggi cui le donne sono esposte sul mercato del lavoro si accumulano nelle prime fasi della loro vita, in concomitanza con la cura dei figli (successivamente sostituita da quella degli anziani), dando adito a una situazione che spesso porta alla povertà anche per le donne che hanno un'occupazione,

P.

considerando che, rispetto agli uomini, spesso le donne meno giovani scelgono, o sono costrette a scegliere, impieghi a tempo parziale, e che le stesse lasciano o sono costrette a lasciare con più frequenza il mercato del lavoro a favore del prepensionamento,

Q.

considerando che quasi tutti i paesi europei riconoscono ampiamente l'importanza di un approccio fondato sul genere per le politiche attive del mercato del lavoro, ma che, secondo le valutazioni di tali politiche, l'integrazione della dimensione di genere rimane irregolare e piuttosto limitata,

R.

considerando che le donne di età superiore a 50 anni sono spesso soggette a duplici o molteplici discriminazioni fondate su stereotipi legati all'età e al genere, in molti casi aggravate da tipologie di lavoro e modelli di vita tipici dell'universo femminile, ad esempio interruzioni della carriera, occupazione a tempo parziale, reinserimento dopo un periodo di disoccupazione, obbligo di rinunciare al proprio lavoro per occuparsi dei familiari o lavorare nelle aziende di famiglia (in particolare nel commercio, nella distribuzione o nell'agricoltura, senza percepire un salario o essere affiliate a un sistema previdenziale) e divario retributivo di genere; considerando che le donne tendono pertanto ad accumulare maggiori svantaggi rispetto agli uomini nelle medesime condizioni; considerando inoltre che, in un periodo di recessione economica, il rischio di ritrovarsi nella miseria è ancora più elevato per le donne che vivono le situazioni descritte,

S.

considerando che nel mercato del lavoro le donne sono spesso etichettate come "anziane" molto prima degli uomini, e che il 58 % degli europei ritiene che la discriminazione basata sull'età sia diffusa (7),

T.

considerando che la violenza contro le donne meno giovani è un problema gravemente sottovalutato a causa della particolare reticenza delle donne in questione a denunciare gli abusi di cui sono vittima, degli stereotipi veicolati dai fornitori di servizi che ritengono tali donne meno esposte al rischio e del numero ridotto di opzioni a disposizione delle donne meno giovani vittime di abusi,

U.

considerando che l'educazione all'uguaglianza fin dalla più tenera età nonché le politiche di orientamento professionale e a favore dell'occupazione femminile costituiscono strumenti efficaci per porre un freno al tipo di discriminazione in questione in modo duraturo,

Disposizioni generali

1.

accoglie con favore la decisione della Commissione di dichiarare il 2012 Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni e chiede alla Commissione e agli Stati membri di intraprendere iniziative adeguate ed efficaci per combattere la discriminazione, anche combattendo gli stereotipi associati alle discriminazioni in base al genere e all'età nonché promuovendo la solidarietà tra le generazioni;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le molteplici discriminazioni nei confronti delle donne di età superiore a 50 anni trovino maggiore riscontro e siano affrontate in modo efficace nel metodo di coordinamento aperto in relazione alle pensioni, all'inclusione sociale, all'occupazione, al cambiamento degli stereotipi di genere e all'inclusione delle donne negli organi decisionali politici ed economici;

3.

chiede agli Stati membri di procedere all'integrazione della dimensione di genere in sede di elaborazione e attuazione della riforma delle pensioni, tenendo conto di tale aspetto anche nell'ambito del futuro Libro bianco sui sistemi pensionistici e di altre riforme previdenziali, di promuovere l'utilizzo di un calcolo attuariale delle pensioni maggiormente improntato alla parità tra uomini e per le donne, di promuovere iniziative finalizzate alla riduzione del rischio di povertà, di contrastare la povertà cui sono attualmente esposte le persone anziane, di migliorare la qualità e l'accessibilità, anche economica, dell'assistenza (sanitaria) e di porre fine alla pratica del pensionamento obbligatorio contrastando nel contempo le discriminazioni e quindi consentendo alle donne meno giovani di entrare nel mercato del lavoro;

4.

invita gli Stati membri a integrare la propria legislazione in materia di pensioni con disposizioni concernenti le pensioni di reversibilità, al fine di ridurre il rischio di povertà per le donne meno giovani;

5.

sottolinea l'importanza di adottare misure che promuovano l'inclusione delle donne delle categorie più vulnerabili, ovvero donne immigrate, appartenenti a minoranze, disabili, poco qualificate, prive di esperienza professionale, detenute, ecc., al fine di garantire loro il diritto a una vita dignitosa;

6.

invita gli Stati membri a intraprendere misure volte a garantire la possibilità di invecchiare con dignità e in assenza di umiliazioni, di discriminazioni o di qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne meno giovani;

7.

sottolinea che le donne meno giovani costituiscono una risorsa economica, una fonte di esperienza e un sostegno fondamentale per la comunità e per le famiglie, in quanto forniscono assistenza alle persone non autosufficienti e consulenze in ambito lavorativo, data la loro solida esperienza professionale, contribuendo altresì alla salvaguardia del mondo rurale;

8.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere iniziative specifiche a favore dell'apprendimento del linguaggio e della cultura legati alle nuove tecnologie, al fine di colmare il divario digitale che caratterizza la popolazione femminile di età più avanzata e di aumentare le capacità relazionali, di comunicazione, di gestione della propria autonomia e dei propri interessi delle donne in questione;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare uno studio, in stretta collaborazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, sulla situazione delle donne di età superiore a 50 anni, concentrandosi in particolare sulle loro esperienze nel mercato del lavoro o in qualità di fornitrici di assistenza, sull'impiego del tempo da parte di uomini e donne nonché sugli aspetti sanitari e le altre sfide che le donne in questione devono affrontare;

Le donne nel mercato del lavoro

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare, nel quadro dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, le condizioni necessarie affinché le donne meno giovani possano rimanere e/o ritornare nel mercato del lavoro, aiutandole altresì a farlo, in modo che possano sfruttare il loro potenziale nel mondo nel lavoro e che siano così rispettati i loro diritti; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad attuare anche misure che incoraggino i datori di lavoro a migliorare le proprie strategie in materia di pari opportunità in modo da contrastare gli atteggiamenti discriminatori basati sull'età nei confronti delle donne meno giovani e quindi consentire alle lavoratrici in questione di avere accesso, su un piano di parità, ad esempio alle formazioni, alle promozioni e alle progressioni di carriera;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a definire senza indugio un approccio all'occupazione e alle politiche sociali che sia globale e pluridimensionale, nonché sensibile alla specificità legate al genere e all'età, al fine di garantire l'occupazione e l'inclusione sociale delle donne; sollecita la Commissione e gli Stati membri a effettuare altresì un riesame approfondito della situazione della generazione delle donne meno giovani che già vivono in condizioni di povertà e ad adottare rapidamente opportune misure efficaci per consentire loro di uscire da tale situazione;

12.

chiede agli Stati membri di affrontare in modo adeguato le varie forme di discriminazione cui sono esposte le donne meno giovani alla ricerca di un lavoro;

13.

invita la Commissione a sviluppare e a migliorare ulteriormente, nel rispetto di tutte le norme degli Stati membri attualmente in vigore in materia di protezione dei dati, la raccolta e l'analisi di dati accurati, pertinenti e confrontabili a livello europeo, specifici in relazione al genere e all'età, riguardanti in particolare il tasso di occupazione e di disoccupazione delle donne meno giovani, ivi incluse quelle immigrate o disabili, la partecipazione (informale) delle donne meno giovani all'assistenza (non retribuita) di familiari e parenti, la percentuale di persone anziane non autosufficienti e gli abusi sugli anziani;

14.

accoglie con favore il fatto che gli Stati membri abbiano già riconosciuto che i modelli e le cause delle disparità di genere nel mercato del lavoro sono direttamente collegati alle fasi della vita, e sottolinea la necessità di promuovere un approccio al lavoro basato proprio su dette fasi; tuttavia, al fine di affrontare in modo adeguato le sfide relative alle fasi della vita, esorta gli Stati membri a contrastare con misure mirate, nell'ambito delle politiche attive del mercato del lavoro, la condizione di svantaggio delle donne giovani e non rispetto agli uomini della stessa età, evitando di incentrare tali politiche unicamente sugli uomini e le donne in età adulta;

15.

invita gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi in materia di miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro delle donne meno giovani al fine di creare per le stesse un ambiente di lavoro sostenibile e sano;

16.

esorta gli Stati membri a includere le donne meno giovani nei processi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, a elaborare e sostenere ulteriori programmi flessibili di riqualificazione adatti alle donne meno giovani, tenendo conto delle loro esigenze e delle loro capacità specifiche al fine di aumentarne l'occupabilità, a contribuire a sostenere il proseguimento di una vita indipendente e attiva nonché a condividere l'esperienza e le conoscenze acquisite con le generazioni più giovani;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che gli svantaggi affrontati dalle donne sul mercato del lavoro, in particolare quelli derivanti dalle responsabilità di assistenza in ambito familiare, non le penalizzino in relazione ai loro diritti pensionistici o previdenziali;

18.

esorta la Commissione e gli Stati membri a introdurre nei regimi previdenziali che ancora non li prevedono sistemi di unificazione che consentano la ricongiunzione dei contributi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo ovvero maturati nell'ambito di posti di lavoro diversi;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e promuovere sistemi pensionistici sottoposti a una valutazione di genere, quale sostegno e garanzia contro il rischio di povertà più elevato cui le donne sono esposte, che tengano conto delle interruzioni di carriera legate a obblighi di assistenza e quindi evitino l'insorgenza di nuove e insidiose situazioni di dipendenza;

20.

sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare senza indugio misure efficaci volte a dare attuazione al principio della parità della retribuzione a parità di lavoro (ad esempio mediante un sistema obbligatorio di valutazione del lavoro e un piano d'azione in materia di uguaglianza sul luogo di lavoro), al fine di annullare il divario retributivo di genere e quindi eventualmente di contribuire a colmare il divario tre le pensioni, in vista della riduzione e, in ultima istanza, dell'eliminazione del più elevato rischio di povertà cui sono esposte le donne, in particolare quelle meno giovani;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto politiche adeguate volte a conciliare lavoro, famiglia e vita privata nonché a integrare la dimensione dell'invecchiamento in tutte le politiche pertinenti, mediante un approccio integrato dell'età, tenendo conto delle varie fasi della vita; chiede all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere con sede a Vilnius di elaborare, in tal senso, studi d'impatto e ricerche;

22.

sollecita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi pienamente ed efficacemente degli strumenti e dei programmi dell'UE esistenti, ivi inclusi il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale, al fine di aumentare la presenza delle donne meno giovani nei mercati del lavoro e di contrastare la discriminazione nei confronti delle stesse in tutti gli ambiti;

23.

chiede agli Stati membri di favorire la partecipazione attiva delle donne meno giovani nel settore imprenditoriale incentivando le donne che intraprendono nuove attività e fornendo loro sostegno nonché agevolando l'accesso delle donne ai finanziamenti, in particolare mediante i microcrediti; chiede inoltre una pari rappresentanza di uomini e donne negli organi decisionali economici, ivi inclusi i consigli di amministrazione delle società;

24.

invita gli Stati membri a incoraggiare le società a includere nelle loro politiche principi e strumenti di gestione dell'età, in particolare nella politica del personale, ad adottare politiche sensibili alle specificità legate al genere e all'età sul luogo di lavoro, a garantire un miglior riconoscimento e un maggiore rispetto delle conoscenze e dell'esperienza acquisite dalle lavoratrici più anziane e a elaborare una politica di informazione affidabile e trasparente che accordi ai lavoratori più anziani l'opportunità di prepararsi alla pensione con piena cognizione di causa; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a migliorare le procedure atte a sanzionare i datori di lavoro che pongono in essere comportamenti discriminatori nei confronti delle lavoratrici meno giovani; richiama l'attenzione sulla necessità di integrare tali politiche nella normativa sulle piccole imprese (Small Business Act);

Le donne come fornitrici di assistenza

25.

chiede agli Stati membri di intensificare gli sforzi tesi a soddisfare le esigenze delle famiglie che devono assumersi la responsabilità di persone non autosufficienti e invita la Commissione a continuare a sostenere lo sviluppo di strutture di assistenza facendo ricorso ai Fondi strutturali;

26.

chiede agli Stati membri di potenziare la fornitura di servizi di assistenza di qualità, inclusa l'assistenza a domicilio per gli anziani, di garantire l'accessibilità, anche economica, di un'assistenza di qualità in tal senso, di migliorare il riconoscimento del valore del lavoro di assistenza svolto dai professionisti del settore e di sostenere le famiglie che prestano assistenza a parenti anziani non autosufficienti, ad esempio con una contropartita economica per il loro contributo nonché con consulenze e formazioni che consentano loro di prestare un'assistenza informale di qualità;

27.

insiste sulla necessità di garantire la disponibilità di servizi di assistenza di livello adeguato per i bambini, le persone anziane e le altre persone non autosufficienti, a prezzi accessibili e compatibili con il lavoro a tempo pieno per le donne, in modo che queste ultime non siano costrette a interrompere, abbandonare o abbreviare la loro attività lavorativa per rispondere alle esigenze delle persone non autosufficienti a loro carico;

28.

segnala che detti servizi di assistenza per bambini e persone non autosufficienti costituiscono un'importante fonte di posti di lavoro che potrebbero essere coperti dalle donne meno giovani, il cui tasso di occupazione è attualmente uno dei più bassi;

29.

invita gli Stati membri a fornire formazioni e sviluppare capacità al fine di garantire servizi di assistenza di qualità e di contrastare le carenze di personale nel settore dell'assistenza e della sanità legate alle tendenze demografiche;

30.

incoraggia gli Stati membri a estendere l'accesso al congedo parentale ai nonni e ai figli che si occupano dei loro genitori, a riconoscere l'assistenza prestata alle persone non autosufficienti, valutando nel contempo la possibilità di introdurre un congedo per assistenza, e a fornire servizi, formazioni e consulenze a chi svolge mansioni assistenziali;

31.

riconosce che le donne prossime all'età del pensionamento sono in molti casi nonne; osserva, tuttavia, che le donne prossime al pensionamento non dovrebbero essere viste unicamente come baby-sitter; chiede pertanto agli Stati membri di valutare la possibilità di istituire strutture di assistenza all'infanzia che possano offrire ai nonni che lo auspichino la libertà di scegliere di partecipare ad altre attività;

32.

incoraggia gli Stati membri a promuovere il coinvolgimento civile e i progetti intergenerazionali per le persone meno giovani finanziando programmi e iniziative;

33.

invita gli Stati membri ad adottare misure a tutti i livelli, anche attraverso il sostegno alle ONG operanti nel settore, al fine di rispondere alle esigenze specifiche delle persone anziane, in particolare delle donne che vivono da sole, per ridurne l'isolamento e la dipendenza promuovendone la parità, la sicurezza e il benessere;

34.

chiede agli Stati membri di prendere in considerazione le varie possibilità di alloggio e di sostenere i gruppi e le organizzazioni locali come soluzione per combattere l'isolamento tra le donne anziane nonché di creare un ambiente favorevole alla solidarietà intergenerazionale;

35.

riconosce che le donne anziane dovrebbero avere la possibilità di decidere con dignità se desiderano vivere da sole o in comunità;

Aspetti sanitari

36.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere la dimensione di genere in ambito sanitario come elemento fondamentale delle politiche dell'UE in materia, e chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente il loro impegno teso ad adottare una duplice strategia, caratterizzata dall'integrazione della dimensione di genere e degli aspetti legati età, nonché azioni specifiche legate al genere nelle politiche sanitarie sia nazionali che dell'UE;

37.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'importanza di un'assistenza sanitaria, sensibile alle specificità legate al genere e all'età, a carattere curativo e palliativo; invita gli Stati membri a sviluppare una ricerca relativa alle malattie legate al genere che contempli studi eziologici, possibile prevenzione e terapia;

38.

riconosce il ruolo fondamentale dello screening e del trattamento preventivo nell'ambito dell'assistenza sanitaria e incoraggia la Commissione a utilizzare il metodo di coordinamento aperto per garantire lo scambio di opinioni, promuovere l'armonizzazione dello screening all'interno dell'UE, identificare le migliori pratiche ed elaborare orientamenti;

39.

accoglie con favore gli sforzi di alcuni Stati membri che garantiscono l'accesso gratuito alla prevenzione delle malattie legate al genere e incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a rafforzare la sanità preventiva per le donne meno giovani, ad esempio offrendo regolarmente mammografie e strisci cervicovaginali (pap test) gratuiti, a sopprimere i limiti di età per quanto riguarda l'accesso alla prevenzione, ad esempio nel caso dello screening del cancro al seno, e a sensibilizzare nei confronti dell'importanza dello screening;

40.

incoraggia gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi per adottare una strategia in materia di integrazione della dimensione di genere nelle politiche sanitarie e per assicurare la parità di accesso a servizi di assistenza sanitaria e di lunga durata economicamente accessibili sia per le donne che per gli uomini, soprattutto i più anziani, nonché per coloro che si trovano ad affrontare molteplici svantaggi;

41.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure volte a garantire migliori condizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro, mantenendo così l'occupabilità e le competenze dei lavoratori nonché migliorando le condizioni di salute in età avanzata;

42.

invita la Commissione e gli Stati membri a combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne meno giovani, riconoscendo che si tratta di un problema sottovalutato, lottando contro gli stereotipi della società e garantendo che i fornitori di servizi sappiano tenere conto delle necessità specifiche delle vittime di violenza meno giovani, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti umani e di raggiungere la parità di genere, nonché avvalendosi appieno del programma DAPHNE;

*

* *

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0306.

(3)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Relazione demografica 2010, Commissione europea, pagina 62.

(4)  Elenco delle 100 disparità, Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

(5)  Progressi nella parità tra donne e uomini - Relazione annuale 2010, Commissione europea, pagina 31.

(6)  "The life of women and men in Europe - A statistical portrait" (Statistiche sulla vita di uomini e donne in Europa), Eurostat, 2008, pagina 196.

(7)  Speciale Eurobarometro 317 - Discriminazione nell'UE nel 2009, novembre 2009, pagina 71.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/17


Martedì 13 settembre 2011
Direttiva relativa alla mediazione tra gli Stati membri

P7_TA(2011)0361

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026(INI))

2013/C 51 E/03

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 67 e 81, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua posizione del 23 aprile 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (1),

viste le audizioni della commissione giuridica del 20 aprile 2006, del 4 ottobre 2007 e del 23 maggio 2011,

vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (2),

visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0275/2011),

A.

considerando che assicurare un migliore accesso alla giustizia è uno degli obiettivi principali della politica dell'Unione europea per istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che il concetto di accesso alla giustizia dovrebbe, in tale contesto, includere l'accesso a un adeguato processo di composizione delle controversie per gli individui e le imprese,

B.

considerando che l'obiettivo della direttiva 2008/52/CE è quello di promuovere la composizione amichevole delle dispute, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione fra questa e i procedimenti giudiziari,

C.

considerando che, al fine di facilitare l'accesso alla mediazione come valida alternativa al tradizionale approccio conflittuale e di garantire che le parti che ricorrono alla mediazione nell'Unione europea beneficino di un quadro legislativo prevedibile, la direttiva introduce principi comuni affrontando, in particolare, gli aspetti della procedura civile,

D.

considerando che oltre alla prevedibilità, la direttiva punta a istituire un quadro che preservi il principale vantaggio della mediazione, la flessibilità; che questi due requisiti dovrebbero guidare gli Stati membri al momento di redigere le leggi nazionali per l'attuazione della direttiva,

E.

considerando che la direttiva 2008/52/CE ha destato l'interesse anche dei paesi vicini e che ha esercitato un'influenza evidente sull'introduzione di una legislazione simile in alcuni di questi paesi;

F.

considerando che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2011, con l'eccezione dell'articolo 10, per il quale la data di adempimento è stata il 21 novembre 2010, e che finora la maggior parte degli Stati membri ha riferito di aver completato il processo di attuazione o di completarlo entro il termine, e solo alcuni Stati membri non hanno ancora segnalato il rispetto delle disposizioni della direttiva, ovvero la Repubblica ceca, l'Austria, la Finlandia e la Svezia,

G.

considerando che il Parlamento europeo reputa importante esaminare le modalità di applicazione della legge da parte degli Stati membri per conoscere il parere di quanti praticano e utilizzano la mediazione e per individuare se e come potrebbe essere migliorata,

H.

considerando che, a tal fine, dovrebbe essere effettuata un'analisi approfondita dei principali approcci regolamentari degli Stati membri, per individuare buone pratiche e trarre conclusioni su eventuali ulteriori azioni a livello europeo,

I.

considerando che il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171) prevede una comunicazione sull'attuazione della direttiva sulla mediazione nel 2013,

J.

considerando che è opportuno prendere in considerazione le modalità con cui gli Stati membri hanno attuato le principali disposizioni della direttiva sulla mediazione, in merito alla possibilità che le giurisdizioni propongano la mediazione direttamente alle parti (articolo 5), la garanzia di confidenzialità (articolo 7), il carattere esecutivo degli accordi derivati da una mediazione (articolo 6) e gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e di prescrizione (articolo 8),

K.

considerando che la Commissione ha incluso nel suo programma di lavoro per il 2011 una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie,

1.

osserva che il requisito della confidenzialità stabilito dalla direttiva esisteva già nella legislazione nazionale di alcuni Stati membri: in Bulgaria, il codice di procedura civile precisa che i mediatori possono rifiutarsi di testimoniare su una controversia in cui hanno mediato; in Francia e in Polonia le leggi che disciplinano la mediazione civile stabiliscono disposizioni analoghe; osserva che, fra gli Stati membri, l'Italia adotta un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità della procedura di mediazione, mentre le norme svedesi sulla mediazione stabiliscono che la confidenzialità non è automatica e richiedono un accordo fra le parti in tal senso; reputa che sia necessario un approccio più coerente;

2.

osserva che, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, la maggior parte degli Stati membri dispone di una procedura per conferire all'accordo transattivo di mediazione la stessa autorità di una decisione giudiziaria; nota che ciò è conseguito mediante la presentazione dell'accordo al tribunale o mediante la sua autenticazione notarile e che a quanto pare più legislature nazionali hanno optato per la prima soluzione, mentre in molti Stati membri l'autenticazione notarile e altresì un'opzione disponibile ai sensi del diritto nazionale: ad esempio, mentre in Grecia e in Slovenia la legge prevede che un accordo di mediazione possa essere applicato dai tribunali, nei Paesi Bassi e in Germania gli accordi possono acquisire carattere esecutivo come atti notarili, e in altri Stati membri, come ad esempio in Austria, ai sensi della normativa vigente, gli accordi possono acquisire carattere esecutivo in quanto atti notarili, senza che la pertinente normativa nazionale faccia espressamente riferimento a detta possibilità; invita la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri che ancora non si sono conformati all'articolo 6 della direttiva vi si conformino senza indugio;

3.

è del parere che l'articolo 8, riguardante gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione, costituisca una disposizione essenziale in quanto assicura che le parti che scelgono la mediazione nel tentativo di comporre una disputa, non siano ulteriormente private del diritto di essere ascoltate in tribunale, a causa del tempo trascorso in mediazione; nota che a tal riguardo gli Stati membri non hanno segnalato nessuna questione;

4.

rileva che alcuni Stati membri hanno scelto di andare oltre i requisiti fondamentali della direttiva in due ambiti: gli incentivi finanziari per la partecipazione alla mediazione e i requisiti vincolanti di mediazione; osserva che tali iniziative nazionali contribuiscono a una composizione delle controversie più efficace e riducono il carico di lavoro dei tribunali;

5.

riconosce che l'articolo 5, paragrafo, 2, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario;

6.

constata che alcuni Stati europei hanno intrapreso varie iniziative per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono cause alla mediazione: in Bulgaria, le parti ricevono un rimborso del 50 % dell'imposta statale già versata per il deposito della causa in tribunale, se essa viene risolta con successo grazie alla mediazione, mentre la legge rumena prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria, se le parti risolvono un contenzioso attraverso la mediazione; rileva che la legislazione ungherese prevede disposizioni analoghe e che in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse;

7.

osserva che, oltre agli incentivi finanziari, taluni Stati membri il cui sistema giudiziario è oberato hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della mediazione; nota che in tali casi le cause non possono essere depositate in tribunale fino a quando le parti non avranno prima tentato di risolvere le questioni tramite la mediazione;

8.

sottolinea che l'esempio più lampante è il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani, notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile; osserva che, come previsto, ciò non è stato accolto con favore dagli operatori, i quali hanno impugnato il decreto dinanzi ai tribunali e sono addirittura scesi in sciopero;

9.

sottolinea che, nonostante le polemiche, gli Stati membri la cui legislazione nazionale va oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione sembrano aver raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale; osserva che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti;

10.

osserva che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciononostante sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria;

11.

riconosce i risultati positivi conseguiti grazie agli incentivi finanziari previsti dalla legge bulgara sulla mediazione; ammette tuttavia che i risultati sono dovuti anche agli interessi manifestati da tempo per la mediazione dal sistema giuridico bulgaro, dal momento che la mediazione esiste dal 1990 e dal 2010 il Centro di regolamentazione delle controversie, composto da mediatori che lavorano a turno, fornisce quotidianamente servizi di mediazione gratuiti e informazioni alle parti in processi pendenti; rileva che in Bulgaria due terzi delle cause citate sono stati oggetto di mediazione e la metà di esse è stata portata a termine con successo in mediazione;

12.

prende altresì atto dei risultati positivi della legge rumena sulla mediazione: sono state stabilite disposizioni sugli incentivi finanziari ed è stato creato un Consiglio di mediazione, autorità nazionale per la pratica della mediazione e organo giuridico autonomo; osserva che quest'organo è esclusivamente dedicato a promuovere l'attività di mediazione, sviluppare corsi di formazione, preparare prestatori di formazione, rilasciare documenti che attestano le qualifiche professionali dei mediatori, adottare un codice etico e formulare proposte per ulteriore legislazione;

13.

ritiene che, alla luce di quanto precede, gli Stati membri saranno nel complesso per lo più in grado di attuare la direttiva 2008/52/CE entro il 21 maggio 2011 e che, mentre alcuni Stati utilizzano vari approcci normativi e altri sono un po' in ritardo, resta il fatto che la maggior parte degli Stati membri non solo ha applicato la direttiva, ma è di fatto in anticipo sui suoi requisiti;

14.

sottolinea che è più probabile che le parti disposte ad adoperarsi per comporre la propria controversia siano più propense a cooperare tra loro, anziché ad agire l’una contro l’altra; ritiene quindi che queste parti siano spesso più aperte a prendere in considerazione la posizione altrui e ad adoperarsi per risolvere le questioni soggiacenti alla controversia; considera che ciò ha spesso ha il vantaggio aggiuntivo di preservare la relazione che le parti avevano prima della controversia, elemento di particolare importanza nelle questioni familiari che coinvolgono i bambini;

15.

incoraggia la Commissione a esaminare, nella sua futura comunicazione sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE, anche quei settori dove gli Stati membri hanno deciso di ampliare le misure della direttiva al di là dell'ambito di applicazione previsto;

16.

sottolinea le caratteristiche più agevoli degli schemi alternativi di composizione delle controversie, che offrono una soluzione pratica su misura; chiede alla Commissione, a tal proposito, di presentare rapidamente una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie;

17.

osserva che le soluzioni derivanti dalla mediazione e sviluppate tra le parti non potrebbero essere fornite da un giudice o una giuria; ritiene quindi più probabile che la mediazione porti a un risultato che sia reciprocamente accettabile o che soddisfi gli interessi di entrambe le parti; osserva che, conseguentemente, l'accettazione di un tale accordo è più probabile e che normalmente il livello di rispetto degli accordi oggetto di mediazione è alto;

18.

ritiene che siano necessarie una consapevolezza e una comprensione maggiori della mediazione e richiede ulteriori azioni a favore dell'istruzione, della sensibilizzazione alla mediazione, del rafforzamento del ricorso alla mediazione da parte delle imprese e dei requisiti per l'accesso alla professione di mediatore;

19.

è del parere che le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare programmi per promuovere una conoscenza adeguata delle composizioni alternative delle controversie; reputa che tali azioni dovrebbero riguardare i principali vantaggi della mediazione, cioè i costi, il tasso di successo e l’efficienza in termini temporali, e dovrebbero coinvolgere avvocati, notai e imprese, in particolare le PMI, nonché docenti universitari;

20.

riconosce l'importanza di stabilire norme comuni per l'accesso alla professione di mediatore per promuovere una migliore qualità della mediazione e assicurare standard di formazione professionale elevati e l'accreditamento in tutta l’Unione;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 122.

(2)  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/21


Martedì 13 settembre 2011
Una strategia efficace per le materie prime in Europa

P7_TA(2011)0364

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa (2011/2056(INI))

2013/C 51 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2011 dal titolo "Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime" (COM(2011)0025),

vista la comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 dal titolo "L'iniziativa "materie prime": rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa" (COM(2008)0699),

vista la relazione intitolata "Critical Raw Materials for the EU" (materie prime essenziali per l'UE) del sottogruppo del gruppo sull'approvvigionamento di materie prime della Direzione generale per l’impresa e l’industria (1),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020" (COM(2011)0021),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112/4),

vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010 intitolata "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione – Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità" (COM (2010)0614),

vista la comunicazione della Commissione del 6 novembre 2010 dal titolo "Iniziativa faro Europa 2020, l'Unione dell'innovazione" (COM(2010)0546),

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 intitolata "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (2),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2011 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (3),

vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia UE 2020 (4),

visto il documento orientativo dal titolo "Non-energy mineral extraction and Natura 2000" (estrazione di minerali non energetici e Natura 2000) della Direzione generale per l'Ambiente della Commissione europea (5),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla comunicazione del 4 novembre 2008 dal titolo "L'iniziativa "materie prime": rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa" (COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

vista la relazione annuale 2009 sulla politica delle materie prime ("Raw materials policy 2009 annual report") della Direzione generale del Commercio della Commissione (6),

visto lo studio dal titolo "The links between the environment and competitiveness" (le relazioni tra ambiente e competitività) della Direzione generale per l'Ambiente della Commissione europea (7),

visto il Libro verde della Commissione del 10 novembre 2010 dal titolo "La politica di sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile – Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE" (COM(2010)0629),

vista la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010 sul consolidamento delle relazioni UE-Africa (COM(2010)0634),

vista la comunicazione della Commissione sul commercio e lo sviluppo,

vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2009 dal titolo "Coerenza delle politiche per lo sviluppo – Definizione del quadro politico per un approccio unico dell'Unione" (COM(2009)0458),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulla coerenza delle politiche europee per lo sviluppo e il concetto di “aiuto pubblico allo sviluppo plus” (8),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sull'inclusione di clausole sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (9),

viste le conclusioni del Consiglio del 10 marzo 2011 su come affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime,

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona), che ribadisce che l'UE tiene conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo,

visto il quadro degli attuali negoziati di Doha,

vista la strategia comune UE-Africa del 2007 e la dichiarazione di Tripoli del terzo vertice UE-Africa tenutosi il 29 e il 30 novembre 2010,

visto l'attuale procedimento in seno all'OMC su nove materie prime avviato da Unione europea, Stati Uniti e Messico nei confronti della Cina,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0288/2011),

A.

considerando che l'UE ha bisogno di una base industriale forte, che è fortemente dipendente da un approvvigionamento adeguato di materie prime, pur diventando "verde", per passare ad un'economia a basse emissioni di carbonio e restare competitiva,

B.

considerando che la complessità delle procedure amministrative e la mancanza di un coordinamento tra le amministrazioni possono determinare ritardi di diversi anni per l'ottenimento di un'autorizzazione per lo sfruttamento di risorse minerarie; considerando che tali ritardi sono eccessivi, che determinano un aumento dei costi di capitale degli investimenti ed escludono le piccole e medie imprese dal mercato,

C.

considerando che la domanda di materie prime è aumentata in modo costante a livello mondiale, specie per i metalli necessari per le tecnologie,

D.

considerando che gli Stati membri dell'UE, l'Australia e gli Stati Uniti hanno il potenziale per sviluppare l'estrazione delle proprie risorse di materie prime essenziali, metalli comuni e terre rare,

E.

considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie continuerà a rafforzare la domanda di risorse, essenziale per lo sviluppo di tali industrie,

F.

considerando che l'approvvigionamento internazionale è in parte ostacolato dalle quote all'esportazione e che i prezzi stanno raggiungendo livelli record,

G.

considerando che, nel settore manifatturiero, la quota delle spese di materiale nell'ambito delle spese di produzione totali è notevolmente maggiore rispetto alla quota correlata alla retribuzione dei lavoratori e che, almeno a medio termine, tale tendenza al rialzo della prima dovrebbe rimanere invariata in tutti i settori,

H.

considerando che i mercati traggono beneficio da condizioni di parità,

I.

considerando che una maggiore concorrenza sulle materie prime potrebbe aggravare le relazioni internazionali e portare a conflitti relativi alle risorse,

J.

considerando che tali sfide possono rappresentare un'opportunità per nuovi partenariati innovativi di cooperazione mutualmente vantaggiosa tra l'UE e i paesi terzi,

K.

considerando che in molti paesi in via di sviluppo lo sfruttamento delle risorse naturali non avviene a vantaggio della popolazione a causa dell'esistenza di regimi non democratici, frodi, corruzione o conflitti armati,

L.

considerando che le azioni proposte dalla Commissione per promuovere l'efficienza ed il riciclaggio delle risorse si limitano per la maggior parte alla valutazione delle azioni che potrebbero essere eseguite, invece di proporre le misure concrete da adottare e sono pertanto insufficienti per conseguire gli obiettivi dichiarati,

M.

considerando che la Commissione indica che un'applicazione ed un'esecuzione rafforzate della legislazione vigente relativa ai rifiuti sono essenziali per promuovere un'Europa più efficiente in materia di risorse,

N.

considerando che l'aumento del riciclaggio di materiali pregiati, in particolare terre rare, richiede uno smantellamento intensivo,

O.

considerando che il riciclaggio, per essere redditizio, deve basarsi su una tecnologia di separazione e classificazione affidabile ed efficiente, poiché il valore dei materiali riciclati dipende dalla purezza della frazione,

P.

considerando che il rafforzamento dell'efficacia e del riciclaggio promuove la sostenibilità, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento,

Q.

considerando che, negli ultimi decenni, la produttività della manodopera si è sviluppata molto più velocemente rispetto alla produttività delle risorse – secondo le stime i costi della manodopera rappresentano meno del 20 % di un prodotto e i costi delle risorse rappresentano il 40 % – e che è pertanto necessario agire con rapidità per migliorare l'efficienza delle risorse,

R.

considerando che è essenziale adottare in tempo utile misure decisive per attuare una strategia efficiente e far sì che l'iniziativa relativa alle materie prime dia dei risultati,

Una strategia relativa alle materie prime

1.

ritiene che, per quanto riguarda le materie prime, l'UE si trovi di fronte sia a sfide sia a grandi opportunità; sottolinea che l'UE, nel quadro dell'aumento della domanda di materie prime a livello globale, ha la possibilità di trarre benefici mediante un rafforzamento dell'approvvigionamento di materie prime e dell'efficienza, soddisfacendo nel contempo le esigenze delle industrie dell'UE e del settore delle materie prime; sottolinea che la possibilità di un accesso equo alle materie prime nonché di prezzi stabili e prevedibili delle stesse riveste un'importanza cruciale per il potenziale di sviluppo, la competitività, l'innovazione e la conservazione dell'industria europea, mentre le restrizioni all'accesso e all'approvvigionamento, in particolare di materie prime essenziali come le terre rare nonché un'elevata volatilità dei prezzi possono ostacolare la competitività, l'ecoefficienza e le prospettive in termini di innovazione dell'industria dell'UE e in particolare delle PMI; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia promosso la questione delle materie prime nel quadro della sua iniziativa relativa alle materie prime (RMI) nel 2008 e chiede con forza alla Commissione e agli Stati membri di procedere verso una sua rapida applicazione; ritiene che la politica e la diplomazia in materia di risorse siano molto importanti per l'UE, non solo per quanto riguarda la politica industriale e il commercio internazionale, ma anche in quanto questione trasversale che riguarda diversi settori della politica interna nonché della politica estera e di sicurezza; chiede alla Commissione di prestare quanta più attenzione possibile a tale questione e alla questione energetica; ritiene che si tratti di un compito che riguarda anche il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

2.

ritiene che la responsabilità di una diplomazia dell’UE coerente ed efficace spetti al SEAE e ai servizi competenti della Commissione – e per le questioni commerciali in particolare alla DG Commercio – operanti in stretto coordinamento col Consiglio e il Parlamento; ritiene inoltre che la rilevanza strategica delle materie prime debba riflettersi nell'organizzazione del SEAE nonché nella dotazione di personale delle pertinenti delegazioni dell’UE; sottolinea l'importanza del coordinamento della politica estera dell’UE e degli Stati membri nel campo delle materie prime;

3.

invita la Commissione a prestare la dovuta attenzione ai mercati dei prodotti di base da un lato e, dall'altro, alla RMI, poiché i due ambiti differiscono per natura e richiedono misure specifiche per affrontarne problemi divergenti; sottolinea che i mercati finanziari ed i mercati dei prodotti di base sono oggi più che mai interconnessi e che la volatilità dei prezzi è accentuata dalla speculazione; nota che il corretto funzionamento del mercato delle materie prime fornirebbe gli incentivi necessari per indurre le imprese ad utilizzare le risorse in modo più efficiente, a sostituire e riciclare le risorse e ad investire maggiormente in attività di R&S per individuare soluzioni di sostituzione; invita pertanto la Commissione a promuovere il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime, ad esempio procedendo alla revisione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, al fine di rendere le operazioni più trasparenti; sottolinea che i tre pilastri della RMI si completano tra loro nel risolvere le questioni relative alle materie prime e nel garantire l'approvvigionamento di materie prime nell'UE; invita la Commissione ad attuare la strategia per le materie prime in modo equilibrato e coerente in relazione ad altre importanti politiche europee, in particolare nell'ambito dell'industria, della ricerca, dell'ambiente, dei trasporti e della strategia Europa 2020; nota, in particolare, l'importante ruolo svolto in tale contesto da una forte politica nel settore industriale e dell'innovazione;

4.

plaude al lavoro svolto dalla Commissione nell'identificare le materie prime essenziali, che sono tutte "metalli necessari per le tecnologie" e devono essere prese in considerazione nell'ambito delle misure successive; invita la Commissione:

ad aggiornare regolarmente l'elenco delle materie prime essenziali e ad osservare le materie prime non rare ma importanti, al fine di contrastare le tendenze inflazionistiche che danno luogo a concentrazioni a livello dei fornitori;

ad istituire un sistema di rilevazione dei rischi per le materie prime essenziali, al fine di analizzare gli effetti negativi di eventuali carenze di materie prime essenziali, in particolare le terre rare, nei settori dell'energia rinnovabile, dell'alta tecnologia, della difesa e persino nel settore automobilistico;

ad analizzare le catene di approvvigionamento che dipendono dalle materie prime essenziali, le capacità di raffinazione, che portano anche alla produzione di prodotti semilavorati e l'interazione tra le materie prime essenziali ed i metalli comuni ad esse associati;

ricorda che, per quanto riguarda le materie prime e le materie prime essenziali, la criticità dei diversi elementi varia, così come la loro disponibilità, l'uso, la necessità di lavorazione e, di conseguenza, la determinazione del prezzo nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento, di cui si dovrebbe tenere conto nell'analisi; richiama inoltre l'attenzione sulla diversità dei paradigmi logistici per i flussi di materie prime nel mercato comune;

5.

rileva che non tutti i mercati delle materie prime si comportano nello stesso modo e, in particolare, che i mercati delle materie prime nel settore agricolo sono fortemente condizionati da fattori stagionali e climatici e richiedono pertanto un'attenzione particolare;

6.

chiede pertanto alla Commissione di presentare uno studio sulle importazioni europee delle materie prime che, sebbene non elencate come essenziali (ad esempio litio, afnio e nickel), rivestono comunque un'importanza strategica per soddisfare il fabbisogno industriale europeo e produrre beni di consumo dotati di un elevato valore aggiunto; ritiene che lo studio dovrebbe altresì valutare la dipendenza delle industrie europee da queste materie prime e le misure per garantirne l'approvvigionamento, come pure i costi ambientali relativi alla loro estrazione e le alternative che potrebbero essere previste;

7.

accoglie con favore il fatto che un'ampia gamma di materie prime come la gomma naturale, il legno e gli aggregati siano incluse nella comunicazione della Commissione; invita la Commissione ad eseguire un'analisi della disponibilità e della domanda potenziale di tali materie e, su tale base, di intraprendere le azioni adeguate, se e quando necessario; dichiara che la presente relazione si concentra sulle materia prime strategiche e critiche;

8.

sottolinea che una buona gestione delle materie prime è indispensabile per conseguire una strategia efficace; nota che una strategia efficace deve includere un dialogo continuo con le parti interessate; evidenzia la necessità di uno stretto coordinamento e della fornitura di informazioni in seno alla Commissione e al Parlamento europeo e tra gli Stati membri; raccomanda l'istituzione, nel 2011, di una task-force interservizi di alto livello sulle materie prime, sul modello di quelle già esistenti in Francia e negli Stati Uniti, che riunisca le DG competenti, il Centro comune di ricerca (CCR), l'Agenzia europea per l'ambiente ed il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), con il compito di elaborare, monitorare e rivedere le politiche, inclusi gli accordi di partenariato, garantire la coerenza strategica e promuovere la creazione di un sistema di allarme preventivo, tra l'altro per affrontare le distorsioni del mercato e i conflitti alimentati dai problemi delle risorse, accompagnato da un gruppo di controllo; invita la Commissione ad istituire una tabella di marcia per le materie prime in Europa per il 2050, al fine di individuare futuri sviluppi, sfide ed opportunità nei settori delle materie prime e delle materie prime essenziali ed aiutare le industrie europee e gli istituti di ricerca e universitari ad impegnarsi in una pianificazione e in investimenti a lungo termine; invita altresì la Commissione a sostenere gli Stati membri nello sviluppo di proprie strategie in relazione alle materie prime ed a rafforzare il coordinamento e lo scambio di buone prassi tra di essi, anche per quanto riguarda la dimensione esterna; suggerisce che la prossima comunicazione sulla dimensione esterna dell'energia potrebbe servire da modello;

9.

Insiste sulla necessità di informare regolarmente il Parlamento europeo sullo sviluppo delle materie prime non energetiche nel quadro della RMI e sul conseguimento dei suoi obiettivi mediante una relazione annuale sui progressi conseguiti, che si concentri anche sulla coerenza delle politiche commerciali, di sviluppo e ambientali e gli impatti sociali nonché sui dati relativi alle materie prime essenziali;

Fare di una sfida un'opportunità per l'industria europea: efficienza delle risorse, riutilizzo, riciclaggio e sostituzione

10.

nota che il superamento delle sfide relative alle materie prime rappresenta un'opportunità per rafforzare le basi industriali, la capacità tecnologica e le conoscenze dell'Unione europea ed accrescere la competitività e l'occupazione stabile attraverso una strategia di innovazione e di ricerca industriale ambiziosa; nota che, nonostante l'importanza di una politica commerciale efficace e dell'uso delle risorse proprie, la corretta gestione delle materie prime e l'aumento dell'efficienza, il riutilizzo, il riciclaggio efficiente sul piano energetico, la riduzione dell'uso delle risorse – anche attraverso standard più elevati di qualità dei prodotti e il principio dell'uso prolungato del prodotto, ove opportuno – e l'uso di tecnologie verdi saranno fondamentali per la competitività, la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento a medio e lungo termine; ritiene che qualsiasi iniziativa a tale riguardo dovrebbe essere basata su valutazioni di impatto adeguate, incentrate sul potenziale impatto ambientale, sociale e in termini di competitività; sottolinea l'importanza di un'applicazione coerente della gerarchia europea dei rifiuti, legalmente vincolante, come stabilito dalla direttiva quadro sui rifiuti, che dia la priorità alla prevenzione, al riutilizzo ed al riciclaggio, seguiti dal recupero e dallo smaltimento; nota che l'innovazione sociale, il cambiamento degli stili di vita ed i nuovi concetti quali l'eco-leasing, il chemical leasing e lo sharing dovrebbero essere sostenuti dalla Commissione;

11.

osserva che la riduzione dei livelli di consumo, la prevenzione della generazione di rifiuti e il riutilizzo sono fattori essenziali per la transizione verso un'economia che faccia un uso efficiente delle risorse;

12.

consiglia alla Commissione di eseguire uno studio globale sui modelli economici fondati sul leasing – in alternativa alla proprietà dei beni – e sulla loro incidenza sull'utilizzo e il recupero delle materie; evidenzia che, a tale riguardo, la sfida principale consiste nella sensibilizzazione;

13.

sottolinea la necessità di lavorare al fine di svincolare la crescita da un crescente utilizzo di materie prime, il che contribuirebbe inoltre a diminuire la dipendenza relativa dalle importazioni; rileva l'importanza di collocare la strategia per le materie prime nel più ampio contesto dei cambiamenti climatici; plaude pertanto al piano della Commissione di lanciare un'iniziativa faro sull'efficienza delle risorse; invita la Commissione ad identificare gli ostacoli all'aumento della produttività delle risorse (incluse le barriere tecniche, i costi ecc.) e ad integrare e valutare gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza delle risorse a medio e lungo termine, i quali riflettono la necessità di ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di materie prime, dato che le importazioni di materie prime nell'UE sono le più alte pro capite al mondo; chiede alla Commissione, al fine di valutare i progressi in modo oggettivo e stabilire confronti con gli altri paesi, di sviluppare una metodologia maggiormente affidabile per misurare l'efficienza delle risorse, tenendo conto del lavoro svolto da Eurostat in tale ambito, nonché dei risultati di uno studio commissionato di recente dal Parlamento europeo su tale argomento;

14.

si compiace della messa a punto di strumenti e indicatori come lo studio sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità ("The economics of ecosystems and biodiversity" – TEEB); esorta la Commissione a promuovere e stimolare lo sviluppo di tali strumenti e il loro utilizzo;

15.

ritiene che un'imposta sulla risorse minerali non rappresenti uno strumento fiscale adeguato per aumentare l'efficienza delle risorse e invita la Commissione a commissionare uno studio sugli effetti di un'imposta sull'uso delle risorse idriche e dei terreni, prestando un'attenzione particolare alle ripercussioni non intenzionali sulle attività economiche e sulla produzione di energia rinnovabile nell'UE;

16.

invita la Commissione a valutare seriamente la possibilità di estendere, sulla base di una valutazione di impatto approfondita, l'approccio di ecodesign alle materie prime, a considerare la possibilità di introdurre nuovi strumenti, cooperare con gli organismi di normalizzazione, valutare la fattibilità di un programma "top runner" per i prodotti in materia di efficienza delle risorse, rafforzare i servizi di consulenza sull'efficienza delle risorse, in particolare per le PMI, ad esempio potenziando tali programmi nell'ambito dell'agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI); invita la Commissione a sostenere le piccole e medie imprese in tale ambito, promuovendo la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri e fornendo un accesso alla ricerca pertinente nel contesto del settimo programma quadro e dei futuri programmi di ricerca dell'Unione europea; esorta le imprese a utilizzare il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o le norme ISO; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurarsi che gli appalti pubblici privilegino i prodotti efficaci sul piano delle risorse ed i prodotti che utilizzano materie prime secondarie nonché ad assicurare un riciclaggio sicuro e trasparente alla fine del loro ciclo di vita; osserva che, nel riciclaggio, non conta solo la quantità, ma anche la qualità; sottolinea pertanto l'importanza di una concezione dei prodotti volta a facilitare il riciclaggio; sottolinea l'utilità di includere l'uso delle risorse nelle informazioni sui prodotti e nei marchi di qualità ecologica al fine di responsabilizzare i consumatori; invita gli organismi europei di normalizzazione a integrare la questione dell'efficacia delle risorse nella definizione delle norme;

17.

invita la Commissione a esaminare come la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la direttiva relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la direttiva sui rifiuti di pile e accumulatori potrebbero essere modificate in modo da aumentare il riciclaggio non solo in generale, ma anche per quanto riguarda preziose materie prime, tra cui terre rare, ad esempio introducendo requisiti più specifici per lo smantellamento, e a proporre di conseguenza emendamenti a tali direttive;

18.

sottolinea il ruolo svolto dal riciclaggio e dal riutilizzo nella riduzione dei gas a effetto serra, dato che l'uso di materie prime costituisce una fonte significativa di produzione di tali gas; nota altresì i tassi di riciclaggio elevati di settori specifici regolamentati dalla normativa in materia di riciclaggio; invita la Commissione ad individuare modi per aumentare ulteriormente il riciclaggio nei settori pertinenti, migliorando tra l'altro il quadro giuridico per l'economia circolare; sottolinea la necessità di investire nel riciclaggio delle materie prime, in particolare le terre rare; invita la Commissione ad avviare un'analisi approfondita sul flusso dei materiali nell'UE, basata sull'intero ciclo di vita delle materie prime (dall'estrazione allo smaltimento) per settore, al fine di valutare e proporre modalità efficienti sul piano dei costi per aumentare il riciclaggio delle materie prime, rispettando nel contempo l'impatto ambientale; invita la Commissione ad armonizzare la legislazione europea e le norme minime in materia di riciclaggio ai fini di una maggiore coerenza; invita gli Stati membri a garantire una corretta attuazione della legislazione esistente e chiede alle associazioni settoriali nazionali di promuovere attivamente il riciclaggio tra i propri membri e di favorire la cooperazione con gli enti di ricerca e con altri settori; rileva l'importanza di dissociare la quantità di rifiuti prodotti dall'aumento della produzione manifatturiera;

19.

nota l'importanza di creare sinergie industriali in materia di riciclaggio e di aiutare le imprese a prendere coscienza del fatto che i loro rifiuti ed i loro sottoprodotti possono servire da risorse per altri; invita la Commissione e gli Stati membri ad intraprendere iniziative sul tipo di quella avviata dal Regno Unito con il suo programma nazionale di simbiosi industriale;

20.

invita la Commissione:

a esaminare e promuovere progetti nel settore minerario urbano, poiché i depositi minerari urbani possono essere molto più ricchi delle falde minerarie primarie e una consistente parte di preziose materie prime secondarie può essere estratta, riutilizzata e riciclata, e ad investire in progetti che riducono l'uso di materie prime e favoriscono un cambiamento sociale;

ad esaminare, anche mediante una valutazione di impatto indipendente, la possibilità di riaprire le discariche chiuse per il riciclaggio di rifiuti utilizzando le migliori tecnologie disponibili, poiché ciò porterebbe a una maggiore disponibilità di materie prime in Europa e creerebbe nuovi posti di lavoro in tutta l'Unione europea;

ad esaminare le discariche rimaste di rifiuti minerari e metallurgici;

a completare una base dati UE sui rifiuti minerari entro il 2012 e ad applicare la direttiva sui rifiuti minerari;

a garantire che tali rifiuti siano trattati con le migliori tecnologie disponibili;

a promuovere la gestione lungo tutto l'arco di vita degli edifici, al fine di garantire, ove appropriato, la riciclabilità dei materiali usati per la loro costruzione;

a introdurre progressivamente un divieto generale di discarica per rifiuti nell'intera Unione europea;

21.

ritiene sia indispensabile disporre di maggiori informazioni sull'estrazione mineraria urbana e chiede pertanto alla Commissione di valutare, in particolare, il potenziale ma anche le eventuali limitazioni a tale riguardo;

22.

incoraggia la Commissione a elaborare una strategia di riciclaggio che permetta un recupero il più vicino possibile alla fonte dei rifiuti, inclusa la purificazione delle acque reflue, dal momento che ciò consentirebbe di recuperare concentrazioni di materie prime più elevate, prevenire l'irrecuperabilità, ridurre l'impatto negativo sull'ambiente e aumentare eventualmente l'efficienza energetica;

23.

chiede inoltre alla Commissione di presentare una proposta di modifica della direttiva relativa alle discariche di rifiuti (10) e di sviluppare ed estendere gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2; ritiene altresì che, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, l'obiettivo di riduzione del divieto di collocare a discarica i rifiuti urbani biodegradabili debba essere esteso, a partire dal 2020, alla totalità dei rifiuti biodegradabili, con un obiettivo di riduzione fissato al 5 %;

24.

invita la Commissione a sostenere i partenariati in materia di riciclaggio con i paesi in via di sviluppo; chiede alla Commissione di sostenere i progetti pilota come le zone "zero rifiuti";

25.

chiede alla Commissione di valutare in che modo la Banca europea per gli investimenti (BEI) possa contribuire a ridurre i rischi finanziari legati agli investimenti in impianti di riciclaggio che utilizzano tecnologie innovative e in altre iniziative di riciclaggio;

26.

invita la Commissione a promuovere la ricerca e sviluppo su incentivi economici per il riciclaggio, incluso il riciclaggio di terre rare, considerando anche le valutazioni di impatto; chiede altresì alla Commissione di esaminare in che modo sia possibile sostenere i mercati dei materiali riciclati, ad esempio mediante certificati ecologici per tali materiali, obblighi in materia di ecodesign, e di garantire che la politica di coesione e gli stanziamenti contribuiscano anch'essi a promuovere l'efficienza delle risorse ed il riciclaggio;

27.

sottolinea la necessità di lottare contro il trasporto illegale di materiali riciclati e di rifiuti contenenti materie prime utili, in particolare i rifiuti elettronici coperti dalla direttiva 2002/96/CE sui RAEE, migliorando la legislazione e promuovendone l'attuazione, ed esorta gli Stati membri a rivolgere urgentemente attenzione a tale compito; invita la Commissione ad esaminare in che modo l'ulteriore utilizzo del concetto di responsabilità del produttore potrebbe sostenere tale obiettivo; sottolinea la necessità di istituire un sistema di certificazione globale per gli impianti di riciclaggio; nota l'importanza della cooperazione tra i funzionari nazionali delle dogane; invita la Commissione a valutare la necessità di istituire un meccanismo collettivo di informazione delle autorità sul flusso di trasporti illeciti; chiede alla Commissione di studiare i flussi di rifiuti illegali e di riferire regolarmente sui successi nella lotta contro le esportazioni illegali di rifiuti; chiede alla Commissione di promuovere una distinzione efficace nelle dichiarazioni doganali tra merci nuove e merci di seconda mano, affrontando tale questione nelle misure di applicazione del codice doganale comunitario aggiornato;

28.

invita altresì, in tale contesto, la Commissione a incoraggiare i partner commerciali dell'Unione europea ad adottare leggi adeguate e ad applicare misure di controllo appropriate al fine di prevenire l'importazione illegale di qualsiasi tipo di rifiuti sul loro territorio e a lottare attivamente contro la corruzione, che spesso rende possibili tali importazioni illegali;

29.

invita la Commissione a tener conto delle osservazioni critiche di alcuni Stati membri riguardo al regolamento del Consiglio recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e la esorta a rafforzare i requisiti di qualità del prodotto, migliorare le possibilità di controllo e garantire che i rottami che cessano di essere considerati rifiuti abbiano la qualità necessaria;

30.

invita la Commissione ad identificare le priorità per la ricerca e l'innovazione su metodi di produzione e ricerca sostenibili, il riciclaggio lungo tutto il ciclo di vita, la sostituzione e l'efficacia delle risorse, al fine di ridurre la dipendenza delle importazioni europee da fornitori monopolistici; invita la Commissione ad affrontare le sfide esistenti per quanto riguarda il riciclaggio nell'ambito dei programmi quadro e sottolinea che occorre rivolgere attenzione alle diverse strategie per il riciclaggio necessarie per le masse metalliche e per le materie prime essenziali quali le terre rare; invita la Commissione ad associare a chiari obiettivi i finanziamenti della ricerca sulle materie prime quali le terre rare, ispirandosi ad esempio all'obiettivo giapponese di ridurre di un terzo il consumo di terre rare; invita la Commissione a integrare l'esperienza di paesi terzi che hanno già raggiunto livelli elevati di raccolta, quali la Norvegia, dove viene raccolto circa l'80 % dei rifiuti elettronici, e a fissare propri obiettivi di raccolta adeguati; sottolinea l'importanza in questo settore di partenariati pubblico-privato cui partecipino l'industria, il mondo accademico e il governo; riconosce l'importante servizio che istituti di questo genere forniscono anche alle piccole e medie imprese; sottolinea l'importanza di un partenariato europeo per l'innovazione sulle materie prime inteso a promuovere lo sviluppo per quanto concerne efficienza delle risorse, tecnologie chiave, sicurezza dell'approvvigionamento e settore interno delle materie prime; invita la Commissione a lanciare tale partenariato nel 2011;

31.

si rammarica del fatto che la comunicazione non tratti in modo soddisfacente la questione della sostituzione e del riutilizzo; ricorda che la sostituzione, in particolare per le materie prime essenziali e le terre rare, riveste grande importanza e può offrire una soluzione efficace ai problemi di approvvigionamento e ai rischi ambientali, laddove possibile; invita pertanto la Commissione ad accelerare i suoi lavori in tale ambito, rafforzando i finanziamenti a favore della ricerca e dell'innovazione attraverso l'eventuale sviluppo di un programma di R&S in materia di sostituzione, nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca, e sostenendo gli impianti di dimostrazione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di fissare obiettivi in materia di sostituzione, tenendo conto nel contempo delle pertinenti valutazioni di impatto; invita la Commissione a fare pienamente uso delle competenze esistenti in materia di terre rare all'interno dell'Unione europea;

Approvvigionamento sostenibile nell'Unione europea

32.

chiede l'introduzione di politiche non fiscali al fine di aiutare i settori interni delle materie prime ad attrarre investimenti; accoglie pertanto con favore la cooperazione tra gli istituti di rilevamento geologico nazionali; sottolinea l'esigenza di una maggiore cooperazione tra questi ultimi e incoraggia l'uso di standard e prassi comuni che facilitino lo scambio e l'utilizzo dei dati geologici disponibili; plaude alla pubblicazione di un annuario europeo delle materie prime e sottolinea che i dati relativi alle risorse secondarie e all'estrazione mineraria urbana dovrebbero esservi inclusi; chiede alla Commissione di valutare la necessità di creare un servizio geologico dell'UE che raccolga il lavoro dei centri di indagine nazionali ed operi, se necessario, con partner internazionali; sostiene il lavoro della Commissione nel migliorare le basi delle conoscenze geologiche dell'UE; invita la Commissione a promuovere, in cooperazione con gli Stati membri, l'elaborazione di una mappa digitale delle risorse dell'Unione;

33.

nota l'importanza dell'approvvigionamento interno delle materie prime in Europa; sollecita pertanto:

un migliore coordinamento per quanto riguarda la prospezione, l'estrazione, la distribuzione, il trattamento, il riutilizzo e il riciclaggio;

le autorità pubbliche competenti (nazionali, regionali e locali) ad applicare procedure amministrative chiare, efficaci e coordinate per la concessione delle licenze di sfruttamento delle materie prime interne, che possibilmente includano uno sportello unico per facilitare ed accelerare la procedura di autorizzazione;

gli Stati membri a elaborare politiche di programmazione dello sfruttamento del suolo, incluse stime a lungo termine per quanto riguarda la domanda locale e regionale di minerali, che si riflettano nelle politiche nazionali sulle materie prime, politiche che dovrebbero basarsi su una forte conoscenza geologica delle materie prime presenti nei diversi Stati membri e non dovrebbero ostacolare il commercio all'interno dell'UE o escludere la domanda transfrontaliera;

segnala l'importante ruolo svolto nel contesto delle attività estrattive interne dalle società che forniscono servizi a monte; sottolinea l'importanza di promuovere cluster regionali o nazionali dedicati alle materie prime conglobanti industria, servizi geologici, fornitori di servizi a monte, costruttori di impianti, società minerarie e di raffinazione e l'industria dei trasporti nonché le parti sociali ai fini di un'attività estrattiva sostenibile in Europa, basata anche sull'uso di nuove tecnologie estrattive;

34.

esorta la Commissione a inserire gli obiettivi del piano d'azione per la biodiversità nella strategia per le materie prime al fine di rafforzare i legami tra l'economia e l'ambiente e a tenere conto delle ripercussioni sull'ambiente dell'attività estrattiva, della produzione, dell'uso e dello smaltimento delle materie prime; la esorta altresì ad appoggiare lo sviluppo della pianificazione strategica dell'uso del suolo in tutti gli Stati membri, al fine di compensare l'attività estrattiva di materie prime con altre esigenze di uso del suolo e di tutelare l'ambiente e la biodiversità;

35.

sottolinea che le attività estrattive devono essere condotte nel rispetto dei più elevati standard in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale, al fine di evitare incidenti e recuperare le aree sfruttate;

36.

invita la Commissione a prestare la dovuta attenzione allo sviluppo delle zone ricche di risorse e ad integrare una strategia globale per il miglioramento dell'infrastruttura dei trasporti che colleghi le zone dell'Unione ricche di risorse alle sue zone industriali; invita pertanto la Commissione a garantire che gli orientamenti riveduti per le reti transeuropee di trasporto (TEN-T) soddisfino le esigenze dell'industria assicurando un accesso fluido alle materie prime;

37.

ribadisce che gli orientamenti di Natura 2000 costituiscono una base solida per attuare le attività estrattive a fini non energetici tenendo conto del principio di sussidiarietà; chiede alla Commissione di verificare regolarmente se negli Stati membri siano stati compiuti dei progressi nel conciliare l’estrazione di materie prime con la protezione della natura; nota che dei codici di condotta che mirino all'eccellenza tecnica, sociale, competitiva ed ambientale rappresentano degli strumenti importanti; ricorda la risoluzione del Parlamento del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord (11) e invita, a tale proposito, la Commissione, in linea con il principio di precauzionalità, a valutare la possibilità di uno sfruttamento sostenibile sul piano ambientale delle zone sensibili che potrebbero essere fornitori preziosi di materie prime essenziali, come l'Artico, la regione di Barents e la Groenlandia e, se possibile, a considerare l'eventualità di estendere gli accordi di partenariato esistenti ai paesi in tali regioni;

38.

sottolinea la necessità di istituire condizioni quadro più trasparenti e prevedibili per i processi di approvazione regolamentare inerenti alla creazione di nuove miniere per l'estrazione di metalli e minerali, senza nel contempo compromettere gli standard ambientali;

39.

osserva che i paesi dell'Europa settentrionale e la regione di Barents vantano cospicui depositi di minerali, minerali grezzi e foreste; ritiene che la regione dell'Europa settentrionale possa apportare un sostanziale contributo alle esigenze di approvvigionamento di materie prime di altre imprese europee e quindi ridurre la dipendenza europea dalle importazioni; ritiene che esista la precisa esigenza di accrescere la consapevolezza circa il potenziale dell'Europa settentrionale nell'attuale dibattito sulle materie prime;

40.

sottolinea l'importanza della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (R&S&I) per far fronte alle nuove sfide; nota il contributo della R&S&I nello sviluppo di tecnologie innovative e metodi sostenibili di estrazione, raffinazione e produzione e riciclaggio dei minerali grezzi, al fine di ridurre al minimo l'impronta ambientale ed i potenziali effetti sociali negativi;

41.

incoraggia la Commissione ad adottare incentivi tesi alla riapertura di talune miniere, nel quadro di un'attività mineraria sostenibile, per contribuire ad attenuare il rischio di carenza di materie prime per l'industria europea;

42.

sottolinea l'importanza delle competenze e della formazione ed il ruolo svolto da geologi, ingegneri, minatori e altri lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare un dialogo stretto con le parti sociali, il mondo accademico e i rappresentanti dell'industria in tale ambito; invita la Commissione a individuare la necessità e la disponibilità di personale formato nel campo della R&S, estrazione, raffinazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime entro il 2012 e a condividere le relative conclusioni con il Parlamento europeo; esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere, in collaborazione con l'industria e il mondo accademico, la formazione sulle materie prime attraverso l'istituzione di corsi speciali a livello universitario e borse di studio; appoggia inoltre, in tale contesto, programmi di scambio in tale ambito come "Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme";

43.

plaude alla proposta di una diplomazia dell'Unione europea per le materie prime e le terre rare con l'obiettivo di creare una piattaforma normativa internazionale, di garantire l'accesso alle materie prime, soprattutto quelle considerate essenziali, e il loro approvvigionamento, di assicurare mercati mondiali aperti e di promuovere la cooperazione internazionale in materia di estrazione sostenibile di materie prime e un utilizzo efficiente delle risorse naturali sulla base di interessi reciproci; sottolinea in questo contesto la necessità di stabilire un solido dialogo nel campo della diplomazia delle materie prime tra i paesi industrializzati, quelli di nuova industrializzazione e i paesi in via di sviluppo ricchi di risorse naturali, anche al fine di promuovere i diritti umani, il buon governo e la stabilità regionale e di prevenire il rischio di conflitti legati alle risorse;

44.

invita la Commissione ad assicurare la più rigorosa applicazione dell'attuale legislazione UE, a includere la sicurezza e le norme relative all'estrazione dell'oro nelle azioni a titolo dell'iniziativa faro per l'innovazione nell'Unione, a includere una voce di lavoro specifica relativa all'estrazione dell'oro per l'International Panel on Sustainable Resource Management (panel internazionale per la gestione sostenibile delle risorse) del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), che includa gli aspetti relativi alla sicurezza, all'innovazione, alla gestione delle sostanze chimiche, alle attività estrattive illegali e all'attività mineraria artigianale, al fine di individuare una soluzione sostenibile a lungo termine che garantisca che l'oro destinato a essere utilizzato nell'UE sia prodotto o importato in modo sostenibile, e a prendere in considerazione una revisione degli orientamenti di Berlino II sull'attività mineraria artigianale e su piccola scala;

45.

rileva che l'estrazione artigianale e su piccola scala può svolgere un ruolo fondamentale nella vita locale, creare posti di lavoro e favorire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, a condizione che sia ufficialmente riconosciuta, regolamentata e sostenuta; deplora la relativa carenza di informazioni e strumenti analitici nell'ambito dell'estrazione artigianale e su piccola scala e sottolinea la necessità di aumentarne la visibilità, di facilitare l'elaborazione e l'attuazione di politiche più efficaci in merito e di monitorare le azioni di assistenza per contribuire a evitare le trappole della povertà quali il lavoro minorile, condizioni lavorative non sicure e il lavoro forzato, frequenti nelle attività minerarie artigianali, e i conflitti connessi con le attività di estrazione su piccola scala; invita inoltre l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere i paesi in via di sviluppo a livello sia nazionale che locale, mettendo a disposizione competenza in materia di pratiche minerarie sostenibili, di miglioramento dell'efficienza delle risorse e di riutilizzo e riciclaggio;

46.

invita la Commissione a valutare la necessità di istituire un meccanismo di stoccaggio delle materie prime essenziali, in particolare delle terre rare, che garantisca alle aziende europee l'accesso ai materiali strategici utilizzati nel settore verde, dell'alta tecnologia, della difesa e sanitario, nonché la protezione da pressioni monopolistiche e rialzi dei prezzi; sottolinea il fatto che il ruolo dell'UE in ogni potenziale programma di stoccaggio deve essere circoscritto alla messa a disposizione del quadro giuridico e del controllo normativo;

Approvvigionamento internazionale equo e sostenibile di materie prime

47.

nota il numero crescente di limitazioni commerciali e di distorsioni della concorrenza nel commercio di materie prime; invita la Commissione a monitorare continuamente e ad affrontare a livello regionale, multilaterale e bilaterale la questione delle limitazioni all'esportazione e all'importazione; ritiene che le misure di distorsione degli scambi per quanto riguarda le materie prime industriali e in particolare le materie prime essenziali dovrebbero essere oggetto di indagini approfondite e potrebbero portare ad ulteriori misure giuridiche nel quadro dell'OMC; invita l'OMC a monitorare da vicino l'impatto delle limitazioni all'importazione e all'esportazione e, a tale proposito, sostiene la creazione in seno all'OMC di uno strumento di vigilanza delle barriere tariffarie e non tariffarie imposte al commercio di materie prime e di terre rare e la creazione in seno al G20 di un "consiglio di stabilità per le materie prime e le terre rare"; invita la Commissione a fare ricorso a tutte le sue reti internazionali, compreso il servizio diplomatico, per migliorare le relazioni con le regioni e i paesi fornitori di materie prime e materie prime essenziali e quindi facilitare gli scambi internazionali di materie prime, in particolare di materie prime essenziali; plaude all'intenzione dell'Unione europea di perseguire un'attività diplomatica attiva in relazione alle materie prime, che comprenda varie politiche quali politica estera, commerciale, ambientale e di sviluppo e promuova e rafforzi i principi democratici, i diritti umani, la stabilità regionale, la trasparenza e lo sviluppo sostenibile; ritiene che occorra elaborare a brevissimo termine azioni prioritarie concrete e una strategia globale per un approvvigionamento sostenibile di terre rare; invita la Commissione a coinvolgere i soggetti interessati europei del settore delle terre rare nell'individuazione di tali azioni;

48.

riconosce i diritti legittimi dei governi e dei parlamenti dei paesi in via di sviluppo di varare politiche e disciplinare gli investimenti stranieri nel pubblico interesse, in consultazione con la società civile, in modo che gli investimenti stranieri apportino benefici all'economia locale, creino valore aggiunto a livello interno e promuovano lo sviluppo; sottolinea che la strategia dell'UE sulle materie prime non dovrebbe ostacolare tali diritti;

49.

accoglie con favore l'impegno dell'UE per promuovere il commercio sostenibile di materie prime con i paesi terzi (ad esempio FLEGT);

50.

sottolinea la necessità di stabilire disposizioni chiare per la cooperazione nel settore del commercio di materie prime tra tutti gli attori coinvolti (produttori, esportatori, paesi di transito, importatori);

51.

chiede alla Commissione di garantire la coerenza tra la politica di sviluppo e l'iniziativa sulle materie prime, assicurandosi che la politica dell'UE sulle materie prime tenga pienamente conto della crescita economica sostenibile nei paesi in via di sviluppo e sia coerente con l'obiettivo primario di eliminazione della povertà, quale sancito dall'articolo 208 del TFUE; sottolinea che un fermo sostegno allo sviluppo economico, sociale e ambientale dei paesi ricchi di risorse potrebbe contribuire alla costruzione di istituzioni solide e democratiche, che garantiranno benefici reciproci sia per i paesi esportatori sia per quelli importatori; chiede pertanto che i futuri accordi con i paesi partner esportatori di materie prime prevedano clausole relative ai diritti umani e alla democratizzazione; ritiene che l'UE debba altresì aiutare i paesi in via di sviluppo a diversificare le loro economie, a ridurre la loro dipendenza dalle esportazioni di materie prime e ad accrescere il valore dei loro prodotti attraverso la fabbricazione e la lavorazione interne; invita la Commissione, nel preparare i nuovi strumenti relativi all’azione esterna per il periodo post 2013, a includere misure a sostegno del buon governo e di un’attività mineraria sostenibile nei programmi per la stabilità democratica ed economica degli Stati fragili che sono fornitori di materie prime;

52.

reputa che sia compito delle imprese procurarsi risorse; riconosce le difficoltà che incontrano le piccole e medie imprese nel procurarsi le risorse; chiede pertanto alla Commissione di esaminare in che modo concetti come una holding europea delle materie prime possano essere sostenuti in modo non finanziario; invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare con attenzione il caso della giapponese JOGMEC;

53.

sollecita gli Stati membri a cooperare tra loro nel quadro di una strategia europea per le materie prime; chiede che tale strategia punti sulle sinergie tra le politiche economiche, minerarie, industriali e internazionali e miri ad assicurare l'approvvigionamento delle sostanze strategiche;

54.

invita la Commissione a valutare l'esito della causa OMC contro la Cina ed a ricorrere in futuro ai meccanismi dell'OMC, ove appropriato;

55.

nota l'importanza delle relazioni UE-Africa e dell'accordo di Addis Abeba del giugno 2010; insiste sulla necessità che tale partenariato si basi su interessi comuni e sottolinea che, al fine di promuovere prassi minerarie sostenibili, è importante che vi sia uno scambio di migliori prassi in materia di buona governance, maggiore efficienza delle risorse, riutilizzo e riciclo, gestione degli sterili e della roccia sterile, risanamento dei siti minerari dismessi, salute e sicurezza, protezione dei lavoratori ed eliminazione del lavoro minorile; segnala che l'Unione africana ha affermato nella "African Mining Vision" (Prospettiva africana in materia di sfruttamento minerario) che ad oggi i paesi africani non sono riusciti a trarre beneficio dal proprio vantaggio competitivo nel settore delle risorse naturali e che pertanto è necessario valutare misure atte a garantire che le popolazioni dei paesi ricchi di risorse traggano beneficio dalla ricchezza di risorse naturali;

56.

sottolinea l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore delle materie prime, come dimostrato dall'UE e dall'Unione Africana nel giugno 2010, ed incoraggia ulteriori sforzi nel quadro del piano d'azione congiunto Africa-UE per il periodo 2011-2013; chiede che si sviluppi una cooperazione analoga con altri paesi che sono grandi produttori di materie prime essenziali; propone, come uno degli obiettivi concreti della diplomazia delle materie prime, di diversificare le fonti di approvvigionamento di talune materie prime per le quali l'UE è dipendente dalle importazioni, in modo che ci si rifornisca in misura maggiore dall'America Latina e dall'Africa, oltre che dall'Asia sudorientale;

57.

accoglie con favore l'approccio di tale piano d'azione, che consiste nel fornire formazione sulle migliori pratiche di negoziazione di contratti minerari e favorire la cooperazione scientifica nel settore minerario, nonché promuovere il buon governo e la trasparenza;

58.

si rammarica del fatto che la comunicazione non faccia riferimento ad altri paesi o regioni; ritiene che si debbano esplorare fonti alternative di materie prime al fine di evitare la dipendenza dell'Europa da un numero ristretto di paesi; chiede quindi alla Commissione di promuovere altri partenariati reciprocamente vantaggiosi con le regioni e i paesi ricchi di risorse; reputa che l'Unione europea debba offrire infrastrutture, condivisione delle conoscenze e partenariati sul "triangolo delle risorse"; invita l'Unione europea a sostenere i paesi in via di sviluppo ricchi di risorse nello sviluppo delle loro conoscenze geologiche ed in materia di estrazione e trasformazione dei minerali nonché su questioni scientifiche e giuridiche, ai fini di una creazione di capacità sostenibili; propone in tale contesto l'istituzione di cattedre universitarie finanziate in cooperazione presso le facoltà di geologia; chiede alla Commissione di monitorare gli accordi internazionali conclusi da paesi ricchi di risorse con Stati non membri della UE, che comportino l'accesso esclusivo alle risorse, e di garantire un accesso equo alle stesse nonché il corretto funzionamento del diritto commerciale internazionale;

59.

esprime preoccupazione per il fatto che non sia stata individuata alcuna strategia di dialogo e cooperazione con la Cina e altri attori internazionali fondamentali; sottolinea la necessità di un dialogo commerciale e tecnologico con la Cina; invita la Commissione ad esaminare le modalità per istituire progetti pilota in materia di attività estrattive e di trasformazione dei minerali sostenibili, sostituzione, efficienza delle risorse o riciclaggio delle materie prime essenziali con la Cina, che siano improntati al vantaggio reciproco; è fortemente a favore, inoltre, di simili dialoghi bilaterali su pertinenti questioni relative alle materie prime con altri fornitori chiave, come i paesi BRICS, anch'essi ricchi di materie prime e che ne fanno ampio uso; invita la Commissione a trattare analogamente il tema delle materie prime nella sua politica europea di vicinato;

60.

ritiene che la strategia dell'UE nel settore delle materie prime debba rispecchiare le differenze tra le economie sviluppate e le principali economie emergenti, da un lato, e i paesi meno sviluppati, dall'altro;

61.

sottolinea che la questione dell'accesso alle materie prime dovrebbe essere integrata successivamente nelle misure strategiche in materia di costruzione della pace e di politica di prevenzione, in quanto in certe regioni sono riemersi numerosi conflitti;

62.

riconosce che la politica di sviluppo svolge un ruolo importante nell'aiutare i paesi a trasformare la propria ricchezza di risorse in una crescita sostenibile ed inclusiva, tra l'altro migliorando la governance e la trasparenza; sottolinea che la politica di sviluppo, incluso il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), non è uno strumento diplomatico per le materie prime, ma ritiene che possa svolgere un ruolo importante e di sostegno nell'ambito della strategia europea per le materie prime; invita pertanto la Commissione a garantire la coerenza tra i due strumenti; valuta positivamente il fatto che garanzie esplicite di accesso non discriminatorio al mercato delle materie prime siano incluse negli accordi commerciali dell'UE e costituiscano un prerequisito per diventare membri dell'OMC; conviene tuttavia che gli accordi commerciali dovrebbero prevedere la flessibilità necessaria per sostenere i paesi in via di sviluppo nella creazione di legami tra l'industria estrattiva e l'industria locale; ritiene che la sovranità dei paesi in materia di risorse debba essere rispettata e chiede alla Commissione, in tale contesto, di controbilanciare la sua opposizione alla tassazione delle esportazioni nei paesi in via di sviluppo impiegando una strategia differenziata che tenga conto dei diversi contesti nazionali, cosicché gli obiettivi di sviluppo e l'industrializzazione di tali paesi non siano messi in pericolo; sottolinea che un commercio libero ed equo è importante per lo sviluppo del settore globale delle materie prime e per creare ricchezza in tutte le società; osserva che le entrate provenienti dalle materie prime possono svolgere un ruolo determinante nel consentire ai paesi meno sviluppati di conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio;

63.

esprime preoccupazione in quanto la rinnovata iniziativa sulle materie prime (RMI) non fa riferimento all'SPG o all'SPG-plus né propone incentivi commerciali alternativi per promuovere i diritti umani e le norme ambientali, per prevenire il lavoro minorile e per sostenere le riforme interne per i paesi che non rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi; chiede inoltre alla Commissione di sostenere e incoraggiare iniziative di diversificazione delle economie dei paesi in via di sviluppo che dipendono in ampia misura da determinate materie prime;

64.

chiede alla Commissione di aiutare i paesi in via di sviluppo a correggere lo squilibrio delle informazioni nella negoziazione dei contratti concernenti le materie prime e l'attività estrattiva attraverso la creazione di capacità e di aiutarli nella negoziazione del trasferimento di tecnologie, sia a livello nazionale sia tra le comunità locali;

65.

sottolinea il ruolo svolto dalla responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il rispetto di norme rigorose in ambito ambientale, sociale e del lavoro e l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili; ritiene che queste ultime dovrebbero essere promosse tramite sedi competenti come il G8 e il G20, l'OMC, l'OCSE, l'UNCTAD, l'UNEP e il suo gruppo internazionale per la gestione sostenibile delle risorse, i gruppi di studio internazionali sui metalli e altri organismi; plaude, a tale riguardo, ai contributi positivi del Patto mondiale delle imprese delle Nazioni Unite (UN Global Compact); invita le imprese dell'Unione europea ad elaborare un codice di condotta adeguato per le loro attività nei paesi terzi e a impostare le loro attività sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e sulla norma ISO 26000; invita la Commissione ad adottate misure che garantiscano il rispetto delle norme in ambito sociale, ambientale e del lavoro da parte delle società europee che estraggono risorse naturali nei paesi terzi; invita la Commissione ad avanzare una sua proposta sulla rendicontazione paese per paese riguardo ai "minerali dei conflitti" ed a istituire l'obbligo giuridico per le società estrattive di pubblicare i propri versamenti fiscali per ciascun progetto e paese in cui hanno investito, seguendo l'esempio della legge Dodd-Frank degli Stati Uniti; sostiene l'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e la rete globale Publish What You Pay (PWYP); reputa che tali standard debbano essere applicati in particolare ai progetti che beneficiano di finanziamenti UE, ad esempio da parte della BEI; sollecita l'UE ad esaminare in che modo sia possibile impedire le importazioni di minerali commerciati o estratti illegalmente; chiede alla Commissione di valutare se la tecnologia delle impronte digitali potrebbe essere utilizzata in tale contesto e di promuovere progetti pilota basati sulle esperienze dell'impronta "coltan"; invita la BEI a condurre regolarmente un'analisi degli impatti attesi delle sue attività di credito nell'ambito dell'industria estrattiva;

66.

esprime forte preoccupazione per quanto riguarda i numerosi casi ben documentati di imprese UE che violano le norme ambientali e del lavoro e i diritti umani;

67.

ribadisce che le iniziative in materia di trasparenza nel settore delle industrie estrattive sono in effetti favorevoli alle attività commerciali, creano certezza giuridica e partenariati sostenibili sul lungo periodo e fungono da salvaguardia contro la riapertura di negoziati o l'espulsione; osserva che vi sono sfide da affrontare e che alcuni contratti richiedono riservatezza, ma dovrebbero comunque essere sottoposti al controllo pubblico; rileva che la legge sulla gestione dei redditi petroliferi emanata nel Ghana costituisce un buon esempio in quanto mantiene un certo grado di riservatezza salvaguardando nel contempo il controllo parlamentare;

68.

ritiene che le imprese dell'Unione europea dovrebbero essere tenute legalmente responsabili, nei loro paesi di origine, di qualsiasi violazione dei diritti umani, delle norme ambientali e delle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro, commessa da loro filiali all'estero o da organismi da esse controllati;

69.

invita la BEI e la Commissione a valutare in modo più rigoroso se i progetti contribuiscano all'eliminazione della povertà, allo sviluppo sostenibile e alla crescita inclusiva prima di decidere se appoggiare il settore delle industrie estrattive nei paesi in via di sviluppo;

70.

esprime preoccupazione per il fatto che i minerali provenienti da zone di conflitto, la cui produzione dà luogo a violenze inaccettabili e ad attività illegali, continuino ad essere commercializzati e utilizzati; invita la Commissione, il SEAE, il Consiglio e gli Stati membri a tener conto di questa situazione nel quadro delle loro relazioni con i paesi terzi; invita la Commissione e i paesi fornitori strategici dell'UE a sviluppare congiuntamente un sistema efficace di tracciabilità delle materie prime, dall'importazione fino al riciclaggio o lo smaltimento, e a introdurre un sistema reciproco di certificazione delle materie prime e delle loro catene commerciali (Certified Trading Chains), in modo da poter garantire un commercio equo e, in particolare, per prevenire abusi per quanto riguarda il commercio di materie prime provenienti da regioni di crisi; invita la Commissione a cooperare con le pertinenti istituzioni internazionali (ONU, OCSE, OIL) al fine di individuare e cercare di armonizzare le migliori pratiche di certificazione;

71.

sottolinea che i mercati finanziari possono svolgere un ruolo importante nella copertura del rischio sia dei produttori sia dei consumatori di materie prime e prodotti di base; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire la trasparenza sui mercati delle materie prime e ad agire con decisione contro la speculazione ingiustificata sulle materie prime, che conduce ad abusi su tale mercato, se ritenuto necessario sulla base di approfondite analisi empiriche; rileva che ciò comprende iniziative idonee nel quadro dei negoziati del G8 e del G20;

72.

esprime preoccupazione per l'impatto dei mercati dei derivati sull'andamento dei prezzi delle materie prime; ritiene che dovrebbero esserci controlli più efficaci sui mercati degli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC); in tale contesto, sostiene misure come il rafforzamento della trasparenza sugli strumenti derivati OTC sotto la supervisione dell'ESMA; ritiene che tali misure potrebbero determinare una maggiore sicurezza per gli investitori e le PMI e consentire ai produttori europei di pianificare con maggiore certezza;

73.

plaude al lavoro svolto sulle materie prime e la sostenibilità in seno all'OCSE, al G8 e al G20 e sottolinea l'ulteriore necessità di un dialogo a livello di G20 al fine di elaborare una prospettiva comune; plaude altresì all'intenzione dei membri del G8 e del G20 di lottare contro la volatilità dei prezzi delle materie prime e invita a mettere a punto misure concrete intese a frenare la speculazione su tali prodotti; invita la Commissione a promuovere il lavoro dell'OCSE sull'impatto delle restrizioni alle esportazioni e il loro impiego come strumento politico; sostiene l'inclusione di membri non OCSE in tali discussioni; chiede la creazione di una cooperazione strategica tra Unione europea, Stati Uniti e Giappone sulle materie prime essenziali verso un "sistema di vigilanza globale sulle materie prime", attraverso la condivisione dei dati relativi alla domanda e all'offerta, previsioni comuni, incoraggiando lo scambio di buone prassi, di know-how tecnologico e brevetti, l'analisi delle catene di approvvigionamento, per valutare la possibilità di stock strategici comuni e l'istituzione di progetti di R&S congiunti; ritiene che tali questioni dovrebbero rientrare nell'ordine del giorno dei prossimi vertici UE-USA; invita la Commissione a promuovere il ricorso alla diplomazia Track-II nell'ambito delle materie prime, sostenendo finanziariamente gli scambi fra organizzazioni non governative, università e gruppi di riflessione presenti nell'UE e i paesi ricchi di risorse; invita la Commissione a organizzare regolarmente manifestazioni sul tema delle materie prime, come i "Saloni dei metalli" del JOGMEC, in collaborazione con altri paesi importanti sotto il profilo delle risorse; chiede inoltre alla Commissione di esaminare la fattibilità di un'iniziativa statistica internazionale sulle materie prime essenziali basata sull'esempio dell'Iniziativa comune relativa ai dati delle organizzazioni (JODI) e se un patto internazionale per i metalli possa costituire uno strumento utile; invita l'Agenzia europea per la difesa a contribuire, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del TUE, a individuare misure volte a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa per quanto riguarda le materie prime;

Prodotti agricoli e mercati dei prodotti di base

74.

appoggia l'analisi fornita dalla Commissione per quanto riguarda i prodotti agricoli nel contesto della sicurezza alimentare globale, con le riserve alimentari globali in diminuzione e la popolazione e la fame in aumento, e per quanto riguarda le prospettive di mercato, sottolineando l'estrema volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e dei mangimi, le imperfezioni delle filiere dei prodotti alimentari e dei mangimi e il ruolo degli strumenti finanziari e dei comportamenti speculativi come una possibile causa di instabilità, che deve essere presa in seria considerazione; ricorda che tra i paesi particolarmente vulnerabili nei confronti del rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari ci sono quattro Stati membri dell'UE;

75.

chiede che si presti particolare attenzione alla fondamentale incertezza che circonda la crescente interazione tra le variazioni dei prezzi dei prodotti di base energetici e non energetici, e in particolare di quelli alimentari;

76.

insiste, in linea con la comunicazione della Commissione, sul fatto che la comunità internazionale deve adottare un approccio coordinato a lungo termine riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare mondiale, comprendente maggiori sforzi di ricerca e maggiori investimenti nel settore agricolo dei paesi in via di sviluppo, segnatamente mediante la definizione di priorità per la politica di sviluppo che mirino ad aumentare la resilienza e l'adattabilità alle crisi alimentari;

77.

dichiara il proprio appoggio a favore degli sforzi intrapresi di recente dal G20 per dare risposte strategiche alla volatilità dei prezzi sui mercati dei prodotti alimentari e agricoli, comprendenti anche un migliore scambio di informazioni sulle previsioni di produzione alimentare, e rileva la necessità di una maggiore trasparenza e di un'informazione più tempestiva in materia di riserve e scorte di prodotti alimentari di base;

78.

accoglie con favore il comunicato congiunto adottato in occasione del terzo vertice dei ministri dell'agricoltura svoltosi il 22 gennaio 2011 a Berlino, firmato da 48 paesi, in cui si auspica un miglioramento della capacità dei mercati agricoli di funzionare correttamente e si riconosce l'importanza che rivestono gli scambi commerciali nel creare un equilibrio tra i diversi soggetti nei mercati agricoli e nell'agevolare l'accesso degli agricoltori alle materie prime e all'energia;

79.

chiede alla Commissione di elaborare una relazione sulla regolamentazione degli strumenti finanziari derivati e dei prodotti di base al fine di stabilire se sia necessaria una normativa separata per i prodotti agricoli di base, date le specificità del settore; appoggia la recente proposta della Commissione per la regolamentazione dei derivati OTC e la consultazione pubblica relativa alla direttiva MiFID; ritiene che i comportamenti speculativi illegali, le pratiche scorrette e gli abusi sui mercati dei derivati siano problemi da affrontare d'urgenza;

80.

chiede alla Commissione di proporre misure concrete per garantire la sicurezza alimentare, affrontare l'instabilità dei mercati e, in uno spirito di responsabilità globale sostenibile, rafforzare l'operatività dei mercati dei derivati sui prodotti agricoli di base come questione d'urgenza;

*

* *

81.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0093.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0037.

(4)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.

(5)  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf.

(6)  http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/.

(7)  Studio "The links between the environment and competitiveness", Project ENV.G.1/ETU/2007/0041, http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf.

(8)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 47.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2010)0446.

(10)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(11)  Testi approvati, P7_TA(2011)0024.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/37


Martedì 13 settembre 2011
Pesca nel Mar Nero

P7_TA(2011)0365

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla gestione attuale e futura della pesca nel Mar Nero (2010/2113(INI))

2013/C 51 E/05

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (1),

vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero (2),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (3),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata – valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide (4),

visto il regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (5),

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (6),

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (7),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007)0575),

vista la Convenzione del 1992 sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento (Convenzione di Bucarest) e i relativi protocolli,

vista la dichiarazione ministeriale del 1993 sulla protezione del Mar Nero (dichiarazione di Odessa),

vista l'analisi diagnostica transfrontaliera del Mar Nero del 2007 (8),

vista la relazione del 2008 sullo stato ambientale del Mar Nero, elaborata dalla Commissione per la protezione del Mar Nero contro l'inquinamento,

visto il piano d'azione strategico del 2009 per la protezione ambientale e il recupero del Mar Nero, elaborato dalla Commissione per la protezione del Mar Nero contro l'inquinamento,

viste le convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982,

visto l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione del 10 dicembre 1982 relativa alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

visto l'accordo relativo all'attuazione della parte XI della Convenzione sul diritto del mare,

visto il Codice di condotta della FAO del 1995 per una pesca responsabile,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1992 sulla diversità biologica,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul commercio internazionale delle specie a rischio,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (Convenzione di Ramsar),

vista la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn),

visto l'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS),

visto l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici,

vista la relazione del 2008 sul rafforzamento della cooperazione nel Mar Nero della trentaduesima sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM),

visto lo studio regionale del 2009 della CGPM sui piccoli tonni nel Mar Mediterraneo, compreso il Mar Nero,

vista l'Organizzazione per la cooperazione economica nel Mar Nero,

vista la dichiarazione congiunta del vertice di Praga sul partenariato orientale del 7 maggio 2009 (dichiarazione di Praga),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0236/2011),

A.

considerando che il dibattito sulla riforma della politica comune della pesca (PCP) dell'Unione europea è tuttora in corso e che occorre tenere conto delle specificità e delle esigenze di tale area marina, in quanto questa sarà la prima riforma della PCP a integrare il Mar Nero,

B.

considerando che sino a oggi la collaborazione e la cooperazione sono state vaghe o inesistenti e che sono mancati un quadro normativo concreto e armonizzato e un atto legislativo comune che disciplinasse le attività di pesca fra gli Stati del Mar Nero, dato che le acque sono sotto la giurisdizione di diversi paesi rivieraschi, così come si è registrata una carenza generale di ricerche adeguate e sistematiche e di informazione scientifica sul bacino del Mar Nero,

C.

considerando che la gestione della pesca nel Mar Nero è estremamente difficile, in quanto solo due dei sei paesi che si affacciano su questo bacino sono Stati membri dell'UE e sono comunque entrambi di recente adesione, avendo aderito solo nel 2007,

D.

considerando che la possibilità di istituire un meccanismo politico comune per i sei paesi che si affacciano sul Mar Nero andrebbe esaminata in una prospettiva a lungo termine al fine di garantire, fra l'altro, la protezione dell'ambiente e favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree costiere,

E.

considerando che tale nuovo meccanismo politico per il Mar Nero dovrebbe mirare a preservare e migliorare la biodiversità e la prosperità della popolazione occupata nel settore della pesca della regione, obiettivi annoverabili fra le priorità dell'Unione europea,

F.

considerando che il Mar Nero dovrebbe assumere il ruolo che gli spetta fra le principali aree marine dell'Europa, dato che è il più giovane e il più dinamico tra i mari semichiusi,

G.

considerando che il Mar Nero dovrebbe essere incluso nella PCP riformata e nella politica marittima integrata e che le esigenze dei pescatori e delle industrie della pesca, della produzione e della lavorazione dovrebbero essere tenute nella dovuta considerazione nel nuovo quadro finanziario del Fondo europeo per la pesca dopo il 2013,

H.

considerando che la presente relazione potrebbe non soltanto fungere da orientamento per la riforma della PCP, ma anche diventare parte integrante di una futura politica dell'Unione europea sulla collaborazione con i partner orientali per utilizzare al meglio l'attuale comunicazione della Commissione europea sulla sinergia del Mar Nero (COM(2007)0160) al fine di intensificare la cooperazione nella regione, dove la pesca e lo sviluppo dei vari settori svolgono un ruolo considerevole,

I.

considerando che la gestione della pesca nella regione del Mar Nero trarrebbe notevoli vantaggi da una cooperazione scientifica maggiormente coordinata fra gli Stati costieri, come pure da una politica coerente di preservazione e miglioramento dello stato degli stock ittici a livello europeo,

J.

considerando che molti ecosistemi marini in generale, e l'ecosistema del Mar Nero in particolare, sono seriamente colpiti dai cambiamenti dinamici correlati direttamente alla pesca, al cambiamento climatico e all'inquinamento,

K.

considerando che la popolazione di lumache di mare della specie Rapana venosa influisce negativamente e costituisce una minaccia per l'equilibrio ecologico del Mar Nero poiché distrugge i filtri naturali dell'acqua, come il mitilo comune (Mythilus galloprovincialis) e la cappa gallina (Chamelea gallina),

L.

considerando che la maggior parte dei pescherecci impiegati nel Mar Nero dai pescatori dell'UE sono di lunghezza inferiore a 12 metri e hanno quindi un impatto limitato sull'ambiente marino del Mar Nero; che essi dovrebbero tuttavia rispettare gli sforzi profusi per rendere sostenibili le attività di pesca e assumersi le proprie responsabilità al riguardo,

M.

considerando che si dovrebbe porre fine immediatamente alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel Mar Nero,

N.

considerando che all'assenza di un accordo comune fra i sei paesi affacciati sul Mar Nero si potrebbe ovviare con un accordo quadro negoziato, ad esempio, sulla base di una comunicazione della Commissione europea, in cui siano espressi e presi in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa,

O.

considerando che molti dei problemi del Mar Nero scaturiscono dalla mancanza di una struttura istituzionale appropriata che coordini e garantisca la gestione della pesca nel Mar Nero su un piano professionale e specialistico; che da dieci anni sono in corso negoziati fra le amministrazioni nazionali coinvolte nell'attuazione della politica della pesca sulla creazione di tale struttura istituzionale, nonché sulla forma e le responsabilità che tale struttura dovrebbe assumere, e che sino a oggi tali negoziati non hanno avuto alcun esito; che, per tale ragione, non è stata adottata alcuna misura adeguata di controllo delle catture, in particolare per la pesca transfrontaliera,

P.

considerando che la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), il cui mandato comprende l'area del Mar Nero, finora non soddisfa le esigenze né le aspettative dei soggetti interessati, in particolare dei pescatori, nella misura del possibile e dovrebbe impiegare tutti gli strumenti disponibili connessi a quest'area,

Q.

considerando che il Mar Nero si differenzia in maniera significativa dal Mar Mediterraneo in termini di stock ittici, livelli di inquinamento, varietà delle specie, specie dominanti, biomassa comune e produttività,

R.

considerando che nel gennaio 2011 il Parlamento europeo ha approvato una relazione su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero (9), che sottolinea fra l'altro la necessità di applicare piani di gestione pluriennali nel settore della pesca, nonché l'istituzione di un organismo regionale distinto per la gestione della pesca nel Mar Nero,

Contesto generale

1.

rileva che si dovrebbe istituire a livello europeo un settore della pesca redditizio, stabile e sostenibile e che, più in particolare, il Mar Nero necessita di una politica speciale per la preservazione e il miglioramento della situazione delle risorse ittiche e per garantire l'adeguatezza del settore alieutico al bacino del Mar Nero, tenendo conto delle specificità della regione come pure del fatto che la politica della pesca nel Mar Nero dovrebbe essere parte integrante della prossima riforma della PCP;

2.

sottolinea la necessità di una ricerca analitica e scientifica più accurata, coordinata a livello regionale, nazionale ed europeo, per preservare e migliorare gli ecosistemi e le risorse ittiche nel bacino del Mar Nero;

3.

riconosce gli interventi attuati dalla Commissione europea per promuovere un dialogo più solido e strutturato con i paesi non UE che si affacciano sul Mar Nero e incoraggia la Commissione a intensificare i propri sforzi in vista della conclusione di un quadro comune maggiormente strutturato che includa l'intero bacino del Mar Nero e applichi un approccio regionale alla gestione della pesca nella regione;

4.

ritiene che tutte le decisioni e le politiche connesse al Mar Nero debbano fondarsi su solidi dati scientifici e chiede a tal fine la collaborazione di tutti i soggetti interessati;

5.

sottolinea la necessità di sottoporre a un'analisi scientifica costante lo stato degli stock ittici e di istituire un sistema di osservazione stabile e a lungo termine della pesca e rileva che tutti gli Stati costieri del Mar Nero devono contribuire a tale analisi;

6.

incoraggia la Commissione europea a impiegare tutti gli strumenti diplomatici e finanziari a sua disposizione per contribuire al raggiungimento di risultati concreti nell'ambito di un settore alieutico valido e sostenibile nell'interesse dell'UE, avvalendosi quanto più possibile anche dell'Assemblea parlamentare Euronest e dell'iniziativa del partenariato orientale, visto il ruolo decisivo dei paesi immediatamente confinanti con l'UE;

7.

sollecita un sistema potenziato di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca, che contribuisca in modo più efficace allo sfruttamento sostenibile a lungo termine degli stock ittici e alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

8.

sostiene il ruolo internazionale delle operazioni dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e sollecita un contributo più attivo e una cooperazione più efficace ai fini del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza dell'area del Mar Nero;

9.

ritiene che le tecniche di pesca per le specie demersali debbano essere esaminate attentamente e nel dettaglio per individuare le tecniche non dannose o meno dannose per il fondale marino; sottolinea che l'utilizzo adeguato delle tecniche di pesca per le specie demersali riveste grande importanza nella prevenzione del sovrappopolamento di lumache di mare della specie Rapana venosa le quali minacciano gli organismi che fungono da filtri naturali, quali il mitilo comune marino (Mythilus galloprovincialis), la cappa gallina (Chamelea gallina), le preziose popolazioni di ostriche (Ostrea edulis) e numerosi altri molluschi;

10.

ritiene che al Mar Nero dovrebbe essere riconosciuto uno status appropriato nell'ambito delle politiche dell'Unione e che a tal fine dovrebbero essere messi a punto interventi diplomatici e scientifici appropriati e rese disponibili risorse finanziarie adeguate per la pesca sostenibile nel bacino; ritiene che le risorse finanziarie dell'UE debbano essere flessibili, accessibili e trasparenti affinché l'UE possa garantire la sostenibilità della pesca nel Mar Nero;

11.

sottolinea che il dialogo fra i soggetti interessati costituisce il fondamento per promuovere in maniera efficace la politica marittima integrata nell'area del Mar Nero; osserva che la politica marittima integrata dovrebbe inoltre favorire l'instaurazione di un collegamento esente da conflitti e tensioni fra i diversi settori marittimi, tenendo conto dello sviluppo sostenibile delle aree costiere;

12.

sottolinea l'importante ruolo della cooperazione bilaterale e degli accordi internazionali, dal momento che la maggioranza dei paesi della regione del Mar Nero non sono Stati membri dell'UE e non sono pertanto obbligati a rispettare la legislazione dell'Unione;

13.

è convinto che tutti gli Stati della regione del Mar Nero, in particolare quelli che sono membri dell'UE o candidati all'adesione, debbano rispettare il diritto dell'UE e quello internazionale in materia di attività di pesca, il cui obiettivo è mantenere la sostenibilità non soltanto degli stock ittici ma anche del settore alieutico;

14.

invita la Commissione europea a promuovere ulteriormente la crescita delle aree costiere attraverso lo sviluppo di una pesca sostenibile, di importanza particolare per la regione del Mar Nero che presenta elevati tassi di disoccupazione;

Considerazioni specifiche

15.

esprime la propria soddisfazione nei confronti degli sforzi messi in atto dalla Commissione per istituire gruppi di lavoro nel settore della gestione della pesca con la Turchia e la Federazione russa, che hanno creato i presupposti per un ulteriore dibattito sulla cooperazione; invita la Commissione a estendere tali sforzi e tale dialogo a tutti i paesi che si affacciano sul Mar Nero; invita la Commissione a sfruttare pienamente le organizzazioni e gli strumenti pertinenti attualmente esistenti al fine di progredire verso un miglior coordinamento delle politiche; è dell'avviso che, nel frattempo, un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) distinta per il Mar Nero potrebbe, a lungo termine, favorire e promuovere la comunicazione fra gli istituti scientifici e le organizzazioni professionali di pescatori nonché le aziende di produzione e lavorazione, nell'ottica di risolvere i problemi e consolidare la cooperazione nell'area del Mar Nero; incoraggia la Commissione a collaborare con i paesi del Mar Nero a livello bilaterale, tenendo in considerazione che molti di questi paesi non sono membri dell'Unione europea;

16.

sottolinea la necessità di esaminare a lungo termine la possibilità di istituire una ORGP deputata al coordinamento della ricerca scientifica, all'analisi dello stato degli stock ittici e all'attuazione di politiche speciali di osservazione delle specie a rischio; ritiene che tale organizzazione potrebbe altresì avanzare proposte relative ai piani di gestione pluriennali della pesca e ripartire i contingenti fra i paesi che si affacciano sul Mar Nero;

17.

sollecita l'Unione europea ad avvalersi delle proprie risorse diplomatiche per convincere il maggior numero possibile di paesi non UE che si affacciano sul Mar Nero del valore insito nei principi della politica comune della pesca dell'Unione europea, con particolare riferimento all'applicazione dei piani di gestione pluriennali;

18.

è convinto che gli strumenti dell'UE debbano essere utilizzati nelle attività scientifiche come mezzo per favorire e agevolare la collaborazione e gli sforzi congiunti fra le équipe scientifiche europee e le loro controparti in Ucraina, Federazione russa, Georgia e Turchia;

19.

ritiene che le attività dell'Unione europea connesse alla pesca nel Mar Nero, in particolare la politica marittima integrata, debbano essere incentrate prevalentemente sulla pesca su scala ridotta, essenziale per la regione e per lo status economico delle aree costiere;

20.

sottolinea che la politica comune della pesca dell'Unione europea dovrebbe promuovere la formazione di organizzazioni professionali di pescatori e di organizzazioni intersettoriali nelle filiere della pesca e dell'acquacoltura nel Mar Nero, dove queste risultano assenti o poco sviluppate;

21.

ritiene che il principio dei TAC e dei contingenti annui attualmente applicati non dovrebbe rappresentare l'unica alternativa per la gestione della pesca nel Mar Nero; ritiene che vadano favoriti i piani di gestione pluriennale, i quali potrebbero fare maggiore chiarezza sugli obiettivi dell'Unione europea nel settore alieutico della regione del Mar Nero e sulla prospettiva dell'UE per il futuro del bacino;

22.

sottolinea la necessità di adottare un approccio a lungo termine che sia condiviso e coordinato fra tutti i soggetti interessati della regione affinché tutti gli attori del Mar Nero pratichino una pesca sostenibile e si compiace pertanto dello scambio di buone prassi tra le parti interessate;

23.

ricorda l'importanza di una gestione della pesca che consenta la redditività e la sostenibilità degli ecosistemi, lo sviluppo dell'attività di pesca legale e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; sollecita la creazione della funzione di guardia costiera europea al fine di intensificare efficacemente la cooperazione tra gli Stati membri in modo rafforzare la sicurezza marittima e lottare contro le nuove minacce in mare, in particolare nel Mar Nero;

24.

ritiene che i piani di gestione pluriennali rivestano un estremo interesse, sia per la situazione economica del settore alieutico che per lo stato ambientale degli ecosistemi del Mar Nero; ritiene che l'approccio dei piani di gestione pluriennali dovrebbe andare di pari passo con un controllo efficace delle catture;

25.

sottolinea la necessità di promuovere la ricerca scientifica sulle questioni relative al Mar Nero, cosicché le autorità competenti europee, regionali e nazionali tengano conto, nelle decisioni che assumono, delle conseguenze economiche, sociali e ambientali; reputa necessario svolgere una ricerca dettagliata e coordinata intesa a individuare una risposta chiara e inequivocabile alle questioni della gestione della pesca e dell'impatto che possono avere determinati metodi di pesca (ad esempio la pesca con reti a strascico sui fondali) dato che la mancanza di studi sui loro effetti impedisce di trarre conclusioni fondate; ritiene che i progetti e i programmi di ricerca nel settore della pesca nel Mar Nero, quali SESAME, KNOWSEAS, WISER e BlackSeaFish, debbano essere promossi ulteriormente;

*

* *

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti di Ucraina, Federazione russa, Georgia e Turchia.


(1)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 37.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0025.

(3)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 15.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0386.

(5)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

(6)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 50.

(7)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(8)  http://www.grid.unep.ch/bsein/tda/main.htm.

(9)  Si veda la risoluzione succitata del 20 gennaio 2011.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/43


Martedì 13 settembre 2011
Sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi

P7_TA(2011)0366

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (2011/2072(INI))

2013/C 51 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1),

vista la direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (2),

vista la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) (3),

vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale) (4), come modificata dalle direttive 97/11/CE (5), 2003/35/CE (6) e 2009/31/CE (7),

vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o ELD) (8),

visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (9), così come modificato,

visto il regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 (10),

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (11),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sull'azione UE in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa (12),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" (COM(2010)0560),

visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 11 e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'incidente della piattaforma Deepwater Horizon che ha causato una tragica perdita di vite umane e significativi danni ambientali,

vista la relazione finale della Commissione nazionale statunitense sulla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon della BP e sulla trivellazione offshore,

vista la direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) (13),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A7-0290/2011),

A.

considerando che l'articolo 194 del TFUE afferma specificamente il diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche tenendo in considerazione, al contempo, la solidarietà e la protezione dell'ambiente,

B.

considerando che l'articolo 191 del TFUE sancisce che la politica dell'Unione in materia ambientale deve mirare a un elevato livello di tutela ed essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga",

C.

considerando che le fonti interne di petrolio e gas contribuiscono in modo significativo alle attuali necessità energetiche dell'Europa e sono fondamentali al momento per la nostra sicurezza energetica e la nostra diversità energetica,

D.

considerando che l'attività offshore è in crescita nelle aree adiacenti al territorio dell'UE, che non sono soggette alla legislazione UE, ma in cui qualsiasi incidente potrebbe avere un impatto sul territorio dell'UE; che molte di queste aree sono attualmente instabili dal punto di vista politico,

E.

considerando che esiste già un ampio corpus di diritto internazionale e convenzioni internazionali che disciplinano i mari, comprese le acque europee,

F.

considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce il quadro giuridico per la realizzazione di attività in ambito oceanico e marino, compresa la delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva (ZEE);

G.

considerando che occorre garantire la sicurezza e l'integrità della prospezione di petrolio e di gas naturale e la massima protezione per i cittadini europei e l'ambiente,

H.

considerando che gli effetti di un incidente potrebbero essere di natura transfrontaliera, il che giustifica pertanto la preparazione preliminare di una capacità di risposta dell'UE contro l'inquinamento che tenga presenti gli incidenti avvenuti al di fuori delle acque dell'UE,

I.

considerando che la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon ha mostrato le conseguenze ambientali e umane potenzialmente devastanti dello sfruttamento petrolifero in ambienti estremi, e gli enormi costi economici associati a tali impatti ambientali,

J.

considerando che alcune raccomandazioni della Commissione nazionale statunitense sulla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon della BP e sulla trivellazione offshore rispecchiano una serie di pratiche assai comuni in alcune parti dell'UE da oltre 20 anni,

K.

considerando che la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico deve indurre l'Unione europea, laddove necessario, a effettuare con la massima urgenza una revisione approfondita della legislazione e della regolamentazione pertinenti, per quanto concerne il principio di precauzione e il principio dell'azione preventiva, per tutti gli aspetti dell'esplorazione e dell'estrazione offshore di petrolio e di gas, compreso il trasporto sicuro mediante condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino, all'interno del suo territorio; che, in tale contesto, il Parlamento plaude all'intenzione della Commissione di colmare con urgenza le lacune nell'attuale legislazione dell'UE,

L.

considerando che la catastrofe del Golfo del Messico ha spinto l'industria e le autorità competenti a creare forum, come il GIRG (14) e l'OSPRAG (15), per trarre insegnamenti dalla catastrofe e che molte di queste iniziative hanno già prodotto risultati concreti,

M.

considerando che nel 2007 le imprese petrolifere nazionali rappresentavano il 52 % della produzione mondiale di petrolio e controllavano l'88 % delle riserve accertate di petrolio; che la loro importanza rispetto alle compagnie petrolifere internazionali sta aumentando in modo straordinario,

N.

considerando che i diversi meccanismi regolamentari degli Stati membri rendono molto più difficile garantire l'integrità delle misure di sicurezza, rappresentano un onere finanziario aggiuntivo per le imprese e pregiudicano l'adeguato e buon funzionamento del mercato interno,

O.

considerando che i fatti suggeriscono che separare il processo di concessione di licenze dalle valutazioni sulla salute e la sicurezza può permettere di evitare eventuali conflitti di interesse o una confusione di obiettivi,

P.

considerando che i regolatori nazionali devono valutare la sostenibilità e la capacità finanziarie prima di concedere la licenza e l'autorizzazione definitiva di trivellazione, garantendo che esistano fondi sufficienti, anche attraverso l'assicurazione contro i danni a terzi e fondi comuni,

Q.

considerando che esistono già vari forum internazionali in cui i regolatori possono scambiare le migliori prassi, incluso il NSOAF (16),

R.

considerando che la Commissione, a nome dell'UE, è già parte contraente dell'OSPAR (17), una convenzione regionale per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,

S.

considerando che esistono meccanismi per la segnalazione degli incidenti, compresa la relazione annuale OSPAR sugli scarichi, le fuoriuscite e le emissioni, e che si possono utilizzare canali non regolamentari come i "bollettini di sicurezza" del NSOAF per divulgare gli insegnamenti tratti da tali incidenti,

T.

considerando che numerosi accordi esistenti definiscono già procedure di risposta internazionale a fuoriuscite di rilevanza internazionale, quali l'accordo OCES (18),

U.

considerando che la direttiva Macchine dell'UE è applicabile in generale alle attrezzature delle installazioni offshore di petrolio e di gas, ma esclude le unità mobili di trivellazione offshore e le rispettive attrezzature,

V.

considerando che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima fornisce già assistenza tecnica alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di sicurezza marittima e che le sono state affidate funzioni operative per l'intervento contro l'inquinamento da idrocarburi, il monitoraggio via satellite e l'identificazione e tracciamento a lungo raggio di navi,

W.

considerando che la responsabilità del risanamento dopo qualsiasi fuoriuscita di petrolio e la responsabilità per danni sono basate sull'articolo 191 del TFUE, che sancisce il principio "chi inquina, paga", e rispecchiate nel diritto derivato, come la direttiva sulla responsabilità ambientale e la direttiva sui rifiuti,

X.

considerando che nel Mare del Nord esiste già un regime di compensazione volontario in caso di inquinamento da idrocarburi,

Approccio normativo

1.

riconosce che il rilascio di licenze e di altre autorizzazioni per la prospezione e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi è una prerogativa degli Stati membri e che qualsiasi sospensione delle attività è a discrezione dello Stato membro interessato; sottolinea, tuttavia, che le procedure di concessione di licenze devono conformarsi a determinati criteri comuni dell'UE ed evidenzia il fatto che gli Stati membri devono applicare il principio di precauzione al momento del rilascio delle autorizzazioni per la prospezione e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi;

2.

insiste pertanto sul fatto che l'introduzione di una moratoria su scala UE per tutte le nuove trivellazioni petrolifere offshore nelle acque profonde dell'UE costituirebbe una reazione sproporzionata rispetto alla necessità di assicurare livelli di sicurezza elevati in tutta l'UE;

3.

sottolinea che il regime legislativo e regolamentare di ogni Stato membro deve assicurare che tutti gli operatori presentino un "dossier di sicurezza" basato sui rischi specifici del sito che li obblighi a dimostrare pienamente alle autorità competenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che tutti i rischi specifici del sito, e di altro tipo, sono stati considerati e che vengono effettuati controlli per ogni impianto;

4.

sottolinea che i quadri legislativi e regolamentari di tutti gli Stati membri dovrebbero adottare un regime solido in linea con le migliori prassi attuali in virtù del quale tutte le proposte di trivellazione siano corredate da un dossier di sicurezza che deve essere approvato prima di poter iniziare le operazioni, e che deve includere procedure di verifica indipendenti da parte di terzi e revisioni ad intervalli periodici e adeguati da parte di esperti indipendenti; sottolinea che "punti di attesa" regolatori preliminari alla trivellazione assicureranno inoltre che tutti i rischi sono stati considerati e attenuati e che le revisioni degli esperti indipendenti sono state attuate ad intervalli adeguati per ciascun impianto;

5.

chiede che tutti i dossier di sicurezza diventino un documento vivo e in evoluzione in modo che le modifiche materiali, tecniche o in materia di attrezzature siano sottoposte all'approvazione dell'autorità competente interessata e sottolinea che tutti i dossier di sicurezza dovrebbero essere rivisti almeno ogni cinque anni, anche da regolatori indipendenti; sottolinea che tutte le procedure e attrezzature disponibili sul sito per far fronte ad eventuali esplosioni devono essere incluse nel dossier di sicurezza;

6.

riconosce che esiste già una rete di regimi e migliori prassi ed è convinto che qualsiasi nuovo atto legislativo specifico dell'UE possa destabilizzare l'attuale rete di regimi, allontanandoli dall'approccio collaudato del dossier di sicurezza, e sottolinea che la nuova legislazione non deve tentare di duplicare o compromettere le migliori prassi esistenti;

7.

appoggia l'auspicio della Commissione di livellare verso l'alto le norme minime nell'UE, in cooperazione con gli Stati membri; ritiene che le preoccupazioni relative alla sicurezza e all'ambiente debbano essere integrate in tutta la legislazione e che le norme di sicurezza e di protezione dell'ambiente più elevate debbano essere applicate in tutti gli ambiti delle attività di sfruttamento offshore di petrolio e di gas; chiede che una parte terza indipendente aumenti il livello di coordinamento in caso di incidente; raccomanda di designare l'AESM per tale funzione;

8.

sollecita un'estensione del campo di applicazione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (19) a tutte le fasi dei progetti offshore (esplorazione e esercizio) e chiede l'introduzione di requisiti specifici per le VIA nel caso di acque profonde, pozzi complessi, difficili condizioni di trivellazione e trasferimento di petrolio e gas mediante condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino; ritiene inoltre che la Commissione debba assicurare che le VIA per i progetti offshore approvati dalle autorità nazionali riguardino anche le modalità che l'operatore deve seguire nella fase di smantellamento; chiede alla Commissione di riesaminare le disposizioni giuridiche in materia di VIA e di stabilire in tal sede che le procedure di valutazione dell'impatto ambientale devono essere affidate ad esperti indipendenti dal cliente;

9.

invita la Commissione a esaminare l'attuale quadro regolamentare relativo allo smantellamento delle infrastrutture di trivellazione esistenti e a chiarire, se necessario per via normativa, la responsabilità degli operatori di garantire uno smantellamento sicuro e di rispondere di qualsiasi danno ambientale risultante da tale operazione ovvero da un sito di trivellazione dopo il suo smantellamento;

10.

invita la Commissione a considerare l'opportunità di estendere i validi principi contenuti nella sua legislazione per il controllo dei rischi sulla terraferma (SEVESO II (20) e III (21)) alla legislazione sulle attività offshore relative al petrolio e al gas; invita nel frattempo la Commissione, qualora non proponga questa nuova legislazione specifica, a riesaminare la sua proposta SEVESO III al fine di estenderne il campo d'applicazione agli impianti di trivellazione e alle condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino, in tutte le fasi di esplorazione delle riserve di petrolio e gas fino allo smantellamento del pozzo; accoglie con favore il memorandum esplicativo della Commissione sulla revisione della direttiva SEVESO II in cui afferma che valuterà il modo più appropriato per rafforzare la legislazione ambientale;

11.

osserva che le attività offshore nel settore degli idrocarburi non sono coperte dalle disposizioni fondamentali della direttiva sulle emissioni industriali (22); suggerisce che la Commissione aggiunga all’Allegato I, punto 1.5, “attività offshore relative a petrolio e gas”, quale parte della prima revisione che dovrà essere compiuta entro il 31 dicembre 2011, e suggerisce che l'Ufficio europeo IPPC definisca le migliori prassi disponibili per le attività offshore relative a petrolio e gas;

12.

si compiace dell'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva 92/91/CEE e chiede un approccio basato su norme comuni, al fine di evitare disparità di trattamento dei lavoratori in seno alla stessa impresa a seconda del luogo di lavoro; chiede quindi una serie di norme trasparenti, efficaci e coerenti applicabili a tutti i dipendenti del settore offshore nonché una valutazione dell'efficacia della legislazione esistente e delle possibilità di una futura armonizzazione della legislazione;

13.

chiede all'Unione europea di promuovere l'applicazione delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (OIL-OSH 2001) nel settore degli idrocarburi;

14.

avverte, tuttavia, che l'efficacia della legislazione dipende in ultima analisi dalla qualità con cui viene attuata dalle autorità e dagli organi nazionali ed europei competenti che attuano, gestiscono e applicano la legislazione pertinente; ritiene che la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che le autorità degli Stati membri rispettino detta legislazione;

15.

richiama l'attenzione sul fatto che alcuni Stati membri già dispongono di meccanismi di sicurezza eccellenti rispetto al livello europeo e internazionale;

16.

sottolinea l'importanza di ispezioni periodiche, variate e rigorose svolte da personale indipendente e specializzato a conoscenza delle condizioni locali; ritiene che i regimi di ispezione di un operatore debbano essere anch'essi oggetto di verifica da parte di terzi; sostiene gli sforzi già profusi da alcuni Stati membri al fine di aumentare il numero delle ispezioni rigorose; sottolinea l'importanza dell'indipendenza delle autorità nazionali e di un trattamento trasparente dei possibili conflitti d'interesse ai quali gli ispettori potrebbero dover far fronte con i potenziali datori di lavoro futuri;

17.

prende atto che le risorse sono limitate in termini di ispettori esperti e chiede che siano previsti maggiori investimenti per sviluppare una rete di ispezione più qualificata in tutti gli Stati membri; invita la Commissione ad esaminare le modalità per aiutare gli Stati membri a sviluppare i propri servizi di ispezione;

18.

insiste sulla necessità di introdurre sistemi di controllo efficaci da parte di organi di ispezione, con metodi innovativi quali audit specifici sull'orario di lavoro o le operazioni di salvataggio, e sulla possibilità di applicare sanzioni in caso di violazione delle norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori;

19.

rileva che i regimi di ispezione di un operatore devono essere oggetto di verifica da parte di terzi e sottoposti a ispezioni a livello di UE e che l'audit delle navi deve essere esteso includendovi le piattaforme offshore di petrolio e gas;

20.

riconosce che, in alcune operazioni meno estese, la condivisione delle ispezioni da parte degli Stati membri possa generare economie di scala;

21.

sottolinea che ogni eventuale estensione della legislazione dell'UE in materia di prodotti alle attrezzature sulle installazioni offshore dovrebbe riconoscere che, dato il ritmo elevato del progresso tecnologico, specifiche eccessivamente prescrittive possono divenire rapidamente superflue;

22.

manifesta preoccupazione per il fatto che un "controllore dei controllori" a livello UE non apporterà un valore aggiunto sufficiente a giustificare il drenaggio delle scarse risorse normative dalle autorità nazionali competenti; riconosce tuttavia le potenzialità rappresentate dall'importante esperienza dell'AESM nel trattare la prevenzione, il monitoraggio e le attività di rilevamento degli incidenti petroliferi e che la raccolta di dati, la condivisione delle migliori prassi e il coordinamento delle risorse di risposta dovrebbero essere coordinati a livello di UE; invita la Commissione ad esaminare se un organismo di regolamentazione europeo per le operazioni offshore che riunisca i regolatori nazionali, analogamente al BEREC per il settore delle comunicazioni elettroniche, possa apportare un valore aggiunto e rafforzare l'applicazione e l'attuazione nell'UE delle norme più elevate,

Prevenzione, scambio di informazioni e migliori prassi

23.

sottolinea l'importanza delle iniziative regionali quali prima fase dell'azione multilaterale ed è convinto che si debbano stabilire forum analoghi al NSOAF nel Mare del Nord per gli Stati membri attorno al Mar Mediterraneo, al Mar Baltico e al Mar Nero per controllare l'adozione e l'applicazione delle norme minime; plaude a tal proposito all'iniziativa della Commissione di istituire il Mediterranean Offshore Authorities Forum (MOAF) e incoraggia la partecipazione di paesi non membri dell'UE; è del parere che gli standard e le norme adottate per l'UE dovrebbero tenere conto degli aspetti ambientali relativi alla ricerca degli idrocarburi nei territori dei paesi terzi;

24.

riconosce che le condizioni delle diverse aree marine variano considerevolmente ma ritiene che dovrebbe sussistere un coordinamento tra i forum per le iniziative regionali, ove opportuno, per garantire le migliore prassi a livello di UE; sottolinea che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo attivo all'interno di detti forum;

25.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a istituire riunioni congiunte UE/NSOAF quali opportunità di scambio delle migliori prassi nell'UE; sottolinea che tali riunioni dovrebbero essere valutate dai partecipanti;

26.

plaude alla decisione dell'Associazione internazionale dei produttori di petrolio e di gas di istituire il gruppo di reazione globale dell'industria (GIRG) in seguito alla catastrofe del Golfo del Messico; li esorta ad operare con trasparenza in fase di condivisione di informazioni e di collaborazione con le autorità;

27.

mette in evidenza i benefici per la sicurezza derivanti dai programmi che prevedono l’impegno della manodopera; sostiene legami forti e iniziative congiunte tra l'industria, i lavoratori e le autorità nazionali competenti negli ambiti della salute, della sicurezza e della protezione ambientale;

28.

sottolinea che la produzione offshore di petrolio e gas comporta rischi molto elevati per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa delle condizioni ambientali talvolta estreme, di orari di lavoro con turni di 12 ore nonché della situazione di isolamento e riconosce che queste specifiche condizioni di lavoro, in particolare lo stress psicologico, sono, e devono continuare a essere, regolamentate per ridurre al minimo gli errori umani e proteggere i lavoratori; raccomanda quindi che i lavoratori possano beneficiare di un'assicurazione commisurata ai rischi affrontati;

29.

ritiene che occorra sviluppare una cultura preventiva della salute e della sicurezza mediante l'impegno delle imprese e dei sindacati nonché la partecipazione attiva dei lavoratori, in particolare consultandoli e coinvolgendoli nell'elaborazione e nell'applicazione delle procedure di sicurezza nonché informandoli in merito ai potenziali rischi; sottolinea l'importanza di sperimentare e controllare tali procedure nell'ambito della catena di comando onde garantire che la dirigenza sia qualificata e responsabile in caso di incidenti o problemi di sicurezza;

30.

chiede al settore dell'industria di impegnarsi a favore di un'autentica cultura della sicurezza in tutte le sue organizzazioni, siano esse industrie che operano offshore o in un ufficio; promuove pertanto programmi periodici di formazione per tutti i lavoratori fissi o a contratto e i datori di lavoro;

31.

chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di definire norme e sistemi comuni di sicurezza elevata per contrastare e limitare le minacce, al fine di ridurre al minimo i rischi e, ove necessario, consentire una risposta rapida ed efficace; chiede inoltre di definire negli Stati membri dell'UE i requisiti di formazione per i lavoratori, compresi appaltatori e subappaltatori, che svolgono mansioni ad alto rischio e di armonizzarli per garantirne l'attuazione coerente in tutte le acque europee; invita la Commissione a impegnarsi concretamente con i partner internazionali al fine di valutare la possibilità di giungere a un'iniziativa mondiale in materia di normative sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e di aggiornare regolarmente tali normative per tenere conto degli ultimi sviluppi della tecnologia;

32.

invita gli Stati membri a consentire solo la formazione interna o esterna certificata;

33.

accoglie con favore i programmi internazionali di scambio e di formazione comune per il personale delle autorità nazionali competenti e chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre iniziative volte a incoraggiare detti programmi;

34.

chiede che siano applicate norme rigorose in materia di sicurezza, tutela della salute e formazione alle aziende subappaltanti, le quali devono disporre delle competenze necessarie a svolgere lavori di manutenzione e costruzione nell'ambito delle proprie responsabilità; chiede che i lavoratori, compresi gli appaltatori e i subappaltatori, e le loro organizzazioni siano informati in merito a tutti i rischi relativi a un lavoro, prima della sua effettiva esecuzione;

35.

sottolinea che anche i lavoratori dipendenti che operano nelle fasi successive della catena di trasformazione offshore o sulla terraferma sono esposti a rischi estremamente elevati per la salute e la sicurezza; chiede agli Stati membri di inserire tali lavoratori dipendenti nelle proprie attività di regolamentazione;

36.

chiede che sia fornita un'assistenza medica secondaria specifica e regolare per i lavoratori che operano nel settore offshore degli idrocarburi; raccomanda di organizzare almeno un esame medico all'anno per accertare la condizione fisica e psicologica dei lavoratori;

37.

chiede l'approvazione di un meccanismo che valuti i rischi incorsi dai lavoratori e che si tenga conto di tale valutazione nel calcolo della loro retribuzione;

38.

invita l'industria a seguire le migliori prassi relative ai rappresentanti della sicurezza; ritiene che i lavoratori dipendenti dovrebbero poter eleggere un rappresentante della sicurezza che sia coinvolto nelle questioni di sicurezza a tutti i livelli di funzionamento e del processo decisionale; ritiene altresì che dovrebbero poter denunciare i problemi o i rischi di sicurezza alle autorità competenti in forma anonima, in modo da essere tutelati dalle intimidazioni;

39.

sostiene il rafforzamento delle iniziative per condividere le migliori prassi tra gli Stati membri in materia di regolamentazione, norme e procedure, e nella segnalazione e gestione degli incidenti, compresi i pareri scientifici, i regimi di sicurezza operativa e di protezione dell'ambiente, la gestione dei rischi, le procedure di reazione, ecc.;

40.

riconosce che le informazioni sono già condivise, sia attraverso gruppi di regolamentazione o partenariati commerciali e joint venture; ritiene che la sicurezza non è una proprietà esclusiva;

41.

invita le autorità nazionali competenti a raccogliere, condividere e diffondere le informazioni relative alla segnalazione degli incidenti, tenendo debitamente conto della rispettiva sensibilità commerciale, in modo da trarne insegnamenti; riconosce che il consolidamento e il coordinamento aggiuntivo delle pratiche esistenti e della segnalazione degli incidenti potrebbero contribuire a garantire la trasparenza e la coerenza nell'UE; tali informazioni dovrebbero essere condivise quanto più tempestivamente possibile dopo che si è verificato un incidente e dovrebbero includere, tra l'altro, gli incidenti del personale, i guasti ai macchinari, la fuga di idrocarburi e gli altri incidenti che causano inquietudine; plaude alle iniziative internazionali, compreso il gruppo di lavoro del G20, volte a fornire assistenza a livello globale per garantire una conoscenza diffusa degli incidenti e delle eventuali azioni correttive necessarie;

42.

è convinto che la Commissione debba valutare l'efficacia dei diversi canali d'informazione esistenti, le ragioni della razionalizzazione e/o le ragioni per l'istituzione di nuovi regimi internazionali, tenendo debitamente conto dell'onere amministrativo derivante;

Concessione di licenze e autorizzazioni di trivellazione

43.

prende atto della differenza esistente tra la concessione di licenze e l'autorizzazione alla trivellazione e che il licenziatario può non essere l'organizzazione incaricata della trivellazione; ritiene che debbano esistere "punti di attesa" regolatori dopo la concessione di una licenza e prima della trivellazione;

44.

raccomanda che le funzioni di concessione di licenze e di salute e sicurezza siano distinte in tutti gli Stati membri; ritiene che la Commissione debba collaborare con gli Stati membri per istituire criteri comuni, trasparenti e oggettivi per la concessione delle licenze che garantiscano la separazione tra la funzione di concessione di licenze e quella di salute e sicurezza, onde ridurre il rischio di un conflitto d'interesse;

45.

osserva che un numero considerevole di installazioni nelle acque dell'UE diventa obsoleto; accoglie con favore i tentativi volti a migliorare l'integrità dei beni delle piattaforme esistenti;

46.

ritiene che, nella procedura di concessione delle licenze, per tutto il periodo operativo e in tutte le fasi dei progetti offshore (esplorazione, esercizio e smantellamento), gli operatori del settore degli idrocarburi debbano essere tenuti a dimostrare di avere una capacità finanziaria sufficiente per assicurare il risanamento dei danni ambientali causati dalle attività specifiche da essi compiute, inclusi quelli causati da incidenti con bassa probabilità e impatto rilevante, attraverso sistemi obbligatori di garanzia reciproca per il settore, assicurazioni obbligatorie o un sistema misto che garantisca la sicurezza finanziaria;

Pianificazione d'emergenza

47.

sostiene l'uso di piani d'emergenza specifici per sito che identifichino i rischi, valutino le potenziali fonti di inquinamento e i loro effetti, delineino una strategia di risposta e riportino piani di trivellazione per i pozzi di soccorso potenziali; raccomanda che gli operatori che ottengono una licenza debbano aver effettuato, come condizione per ottenere l'autorizzazione a trivellare, una valutazione d'impatto ambientale e presentato i loro piani d'emergenza almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori; ritiene che, per i pozzi complessi o condizioni di trivellazione difficili, la pianificazione di emergenza dovrebbe essere valutata, sottoposta a consultazione e approvata simultaneamente ad altri processi di approvazione regolamentare (ad esempio quelli relativi agli impatti ambientali o al progetto dei pozzi); sottolinea che, in tutti i casi, i lavori non devono essere avviati fino a quando non sia stato approvato un piano d'emergenza dallo Stato membro sul cui territorio si svolgeranno detti lavori; l'autorità nazionale competente dovrebbe pubblicare i piani d'emergenza, tenendo debitamente conto della protezione dei dati;

48.

invita gli Stati membri ad elaborare, modificare o aggiornare i piani di emergenza nazionali descrivendo in dettaglio i canali di comando e i meccanismi per l’impiego delle risorse nazionali accanto alle risorse dell'industria in caso di fuoriuscita; invita gli Stati membri a cooperare fra loro e con i paesi confinanti dell'UE per la redazione di piani regionali di emergenza; chiede che detti piani siano trasmessi all'AESM;

49.

rileva che gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas; è del parere che il ricorso alle capacità d'intervento dell'AESM debba essere esplicitamente esteso alla prevenzione dell'inquinamento proveniente da tali attività e alla risposta a tale fenomeno;

50.

suggerisce che gli inventari dell'AESM sulle risorse d'intervento includano tutte le risorse pertinenti pubbliche e dell'industria, in modo che l'AESM sia nella posizione migliore per svolgere un ruolo di coordinamento, ove necessario, in caso di incidenti gravi;

51.

suggerisce che le attrezzature disponibili per contenere tutte le potenziali fuoriuscite costituiscano una parte essenziale dei piani di emergenza e che esse siano disponibili in prossimità degli impianti per poter essere utilizzate tempestivamente in caso di incidenti gravi;

52.

esorta le imprese a continuare a destinare fondi per la ricerca e lo sviluppo nel settore delle nuove tecnologie di prevenzione e di risanamento in caso di incidente; sottolinea che, prima di essere aggiunte a un piano di emergenza approvato, le tecnologie di risposta alle catastrofi devono essere testate in modo indipendente, valutate e autorizzate;

53.

ritiene essenziale effettuare ricerche scientifiche mirate e innovative al fine di rendere possibile l'uso di sistemi automatici per monitorare le operazioni di trivellazione e di chiusura e, così facendo, aumentare l'affidabilità delle operazioni di trivellazione e sfruttamento e dei sistemi di sicurezza antincendio in condizioni climatiche estreme;

54.

chiede un rigoroso controllo e una verifica e una valutazione continue dell’impatto ambientale dei disperdenti chimici (anche piani d’intervento in caso di emergenza che comportano l’impiego di disperdenti chimici), tanto per assicurarne l'idoneità in caso di fuoriuscita quanto per evitare ripercussioni sulla salute pubblica e l'ambiente; chiede alla Commissione di garantire ricerche più dettagliate sugli effetti di questi prodotti chimici, se necessario attraverso programmi di ricerca dell’UE;

Risposta alle catastrofi

55.

riconosce che l'industria ha la responsabilità primaria di reagire alle catastrofi; accoglie con favore le iniziative congiunte del settore per sviluppare, mobilitare e utilizzare risorse per far fronte alle fuoriuscite di petrolio; sottolinea che il settore pubblico ha un importante ruolo nella regolazione, la sicurezza e il coordinamento della risposta alle catastrofi;

56.

raccomanda che sia posta un'enfasi maggiore sulla formazione sistematica, in particolare sull'applicazione pratica delle attrezzature di risposta alle catastrofi;

57.

invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che il sistema di concessione delle licenze comprenda strumenti di finanziamento della protezione atti ad assicurare che, in caso di incidenti gravi, le necessarie risorse finanziarie possano essere mobilitate con urgenza per far fronte alle perdite economiche, sociali ed ambientali causate da fuoriuscite di petrolio o fughe di gas;

58.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti ad ampliare il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in modo da coprire non solo le navi ma anche le installazioni offshore;

59.

rileva che l'impiego delle competenze e delle risorse dell'AESM sarà determinato dal regolamento riveduto dell'AESM ma che dovrebbero essere esplicitamente estese agli interventi contro l'inquinamento causato da prospezioni di petrolio e gas ed essere disponibili in tutta l'UE e i paesi vicini, se necessario;

60.

ritiene che gli strumenti di risposta e monitoraggio messi a punto a livello di UE, rispettivamente la rete di navi di appoggio per il recupero del petrolio dell'AESM e il CleanSeaNet (CSN) per il controllo e il rilevamento di fuoriuscite di petrolio, possano essere utilizzati nel caso di incidenti negli impianti offshore;

61.

raccomanda l'utilizzo del servizio CleanSeaNet dell'AESM per controllare le piattaforme petrolifere e gli scarichi illegali delle navi; riconosce che il 50 % delle immagini fornite attualmente al CleanSeaNet può essere utilizzato per controllare le piattaforme petrolifere;

62.

raccomanda pertanto il ricorso alla rete di servizio di navi di appoggio dell'AESM per far fronte alle fuoriuscite di petrolio (SOSRV), dopo aver esaminato i seguenti elementi:

a)

non tutte le navi possono operare in ambienti con un punto di infiammabilità inferiore a 60 °C;

b)

i contratti devono essere migliorati per consentire interventi prolungati per il recupero del petrolio;

c)

occorre ovviare alle lacune nella rete attuale;

d)

occorre testare nuove tecniche, quali operazioni con reti per assorbire idrocarburi;

63.

rinnova gli appelli rivolti alla Commissione affinché presenti al più presto delle proposte per l'istituzione di una forza di protezione civile europea basata sul meccanismo di protezione civile dell'UE ed elabori un piano d'azione europeo, di concerto con gli Stati membri, che integri meccanismi specifici che definiscano in quale modo l'UE può far fronte al massiccio inquinamento causato dalle installazioni petrolifere offshore, comprese le condotte sottomarine di trasporto del petrolio e del gas situate sopra o sotto il fondo marino;

64.

riconosce il ruolo del MIC (23) nell'integrare i meccanismi di risposta di emergenza degli Stati membri e dell'industria;

65.

sostiene i servizi innovativi destinati al settore marittimo; accoglie con favore la discussione, in seno alla Commissione e agli Stati membri, relativamente a una nuova iniziativa e-maritime, basata sul progetto SafeSeaNet, e ritiene che essa possa offrire ulteriori benefici di sicurezza all'industria estrattiva del petrolio e del gas offshore;

66.

sottolinea che ogni area marittima deve sempre avere accesso ad attrezzature sufficienti e disponibili per far fronte ad eventuali casi di vaste fuoriuscite nelle condizioni peggiori in un'area marittima specifica e non solo nelle acque dell'UE;

67.

invita la Commissione a garantire che la migliore gestione dei dati marini, proposta nella comunicazione sulle conoscenze oceanografiche 2020 (24) e nella proposta di regolamento che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (25), tenga presente la necessità di garantire un controllo appropriato delle minacce di inquinamento, onde determinare la linea d'azione opportuna in modo tempestivo;

68.

chiede alla Commissione di preparare una proposta in modo che le conoscenze scientifiche prodotte dagli operatori offshore che lavorano con licenza pubblica siano messe a disposizione delle autorità competenti utilizzando le norme e i protocolli sviluppati nel quadro del piano d'azione sulle conoscenze oceanografiche 2020, al fine di facilitare il controllo pubblico e meglio comprendere l'ambiente marino;

Responsabilità

69.

esorta gli Stati membri, in fase di esame dei meccanismi di garanzia finanziaria, compresa la necessità di un'assicurazione di responsabilità civile, a prestare la dovuta attenzione alla fissazione di tassi di assicurazione sulla base del rischio effettivo derivante dalle difficoltà di trivellazione e di sfruttamento, in modo da non escludere dal mercato i piccoli e medi operatori, pur garantendo nel contempo che sia mantenuta la piena copertura di responsabilità;

70.

sottolinea che, anche se in linea di principio è possibile fornire garanzie finanziarie mediante un’assicurazione o una mutualizzazione del settore, è importante assicurare che gli operatori dimostrino di avere garanzie finanziarie atte a coprire tutti i costi di risanamento e di risarcimento in caso di incidenti gravi, e che i rischi e le responsabilità non siano esternalizzati a società più piccole, che hanno maggiori probabilità di dichiararsi insolventi in caso di incidente; chiede l'istituzione di regimi comuni che consentano di mantenere gli incentivi alla prevenzione dei rischi e di aderire a standard di sicurezza quanto più possibile elevati nelle operazioni individuali;

71.

riconosce i meriti dei fondi comuni come OPOL nel Mare del Nord, e chiede di stabilire fondi analoghi in ogni zona marittima dell'UE; chiede che l'adesione sia obbligatoria per gli operatori e che sia garantita la certezza giuridica onde fornire una rete di sicurezza per rassicurare gli Stati membri, il settore marittimo, in particolare i pescatori, e i contribuenti;

72.

sottolinea che il carattere volontario di regimi quali OPOL limita il controllo giuridico del regime stesso e pertanto ritiene che detti fondi sarebbero rafforzati se divenissero un requisito obbligatorio per l'ottenimento della licenza;

73.

sottolinea che i contributi dovrebbero essere basati sul livello di rischio del sito in questione e sui piani di emergenza ed essere in armonia con gli stessi;

74.

ritiene che l'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale (26) debba essere esteso in modo che il principio "chi inquina paga" e una rigorosa responsabilità siano applicati a tutti i danni arrecati alle acque marine e alla biodiversità, cosicché le società petrolifere e di estrazione del gas possano essere ritenute responsabili di qualsiasi tipo di danno ambientale da esse causato e siano tenute a coprire totalmente i potenziali danni;

75.

sollecita una revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale per estenderne il campo di applicazione a tutte le acque marine dell'Unione europea, in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (27);

76.

invita la Commissione, nell'ambito della direttiva sulla responsabilità ambientale, a ridurre le soglie dei danni e a far rispettare un regime di responsabilità oggettiva che copra tutti i danni arrecati alle acque marine e alla biodiversità;

77.

ritiene che la Commissione debba analizzare la possibilità di creare, nel quadro del regime di responsabilità ambientale, un fondo di compensazione per far fronte alle catastrofi petrolifere, il quale includerebbe disposizioni vincolanti in materia di sicurezza finanziaria;

78.

raccomanda che gli Stati membri considerino l'adozione e il rafforzamento di misure dissuasive contro la negligenza e la non conformità, come multe, ritiro delle licenze e responsabilità penale per i dipendenti; rileva, tuttavia, che un regime analogo esisteva negli USA prima della fuoriuscita dalla piattaforma Deepwater Horizon;

79.

sottolinea che le parti responsabili finanziariamente devono essere definite senza ambiguità prima di procedere alla trivellazione;

Relazioni con i paesi terzi

80.

esorta l'industria ad utilizzare perlomeno le norme ambientali e di sicurezza dell'UE o norme equivalenti, in qualunque parte del mondo operi; è consapevole dei problemi di applicazione connessi con la possibilità di incaricare le imprese con sede nell'UE di operare a livello mondiale conformemente alle norme UE, ma invita la Commissione ad esaminare quali potrebbero essere i meccanismi appropriati per garantire che le imprese con sede nell'UE operino a livello mondiale secondo le norme dell'UE perlomeno in materia di sicurezza; ritiene che anche la responsabilità delle imprese dovrebbe essere un fattore chiave in tale ambito e che i regimi di autorizzazione degli Stati membri debbano tenere conto, ai fini della concessione delle licenze, degli incidenti su scala mondiale che coinvolgono le imprese, a condizione che tali episodi siano accompagnati da un esame approfondito; invita la Commissione a favorire l'uso di tali norme elevate, con i suoi partner a livello mondiale;

81.

esorta la Commissione e gli Stati membri a continuare a contribuire alle iniziative offshore nel quadro del G20, tenendo al contempo conto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

82.

rileva l'importanza della legislazione vigente avviata con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, attraverso le convenzioni OSPAR, di Barcellona e di Helsinki, ma riconosce che il diritto internazionale vigente non fornisce un quadro completo e coerente in materia di sicurezza e di protezione ambientale per le trivellazioni offshore e può essere di difficile applicazione;

83.

sottolinea l'importanza di mettere pienamente in vigore il protocollo non ratificato sulle attività offshore nel Mare Mediterraneo, del 1994, per la protezione contro l'inquinamento dovuto ad esplorazioni e sfruttamento;

84.

esorta la Commissione ad impegnarsi attivamente con gli altri paesi confinanti con le aree marittime dell'UE per garantire che i quadri normativi e la supervisione garantiscano livelli altrettanto elevati di sicurezza;

85.

invita l'Unione europea a collaborare con i paesi interessati che non fanno parte dell'Unione, comprese le loro organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, i cui cittadini prestano servizio nel settore offshore degli idrocarburi, per garantire che le aziende con sede in paesi terzi ma operanti nelle acque dell'UE siano vincolate dalle condizioni di lavoro dell'Unione e dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

86.

chiede alla Commissione di avviare un dibattito su normative concernenti la responsabilità per danni ambientali e le garanzie finanziarie che includa anche i paesi terzi;

87.

esorta la Commissione a lavorare con i partner e i paesi vicini ai fini del conseguimento di un regime speciale per le operazioni nell'Artico, tenendo adeguatamente conto della sostenibilità e della necessità di attività offshore in questo ambiente vulnerabile ed unico;

88.

sostiene partenariati internazionali bilaterali tramite i piani d'azione della politica europea di vicinato che, fra l'altro, incoraggino i paesi terzi ad adottare elevate norme di sicurezza; esorta i paesi che non hanno ancora pienamente attivato la politica europea di vicinato a farlo;

89.

sostiene i regimi di aiuto guidati dall'industria per il trasferimento delle competenze, soprattutto ai paesi con quadri normativi meno sviluppati;

*

* *

90.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

(2)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.

(3)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(4)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(5)  GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(6)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(7)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

(8)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(9)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(10)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.

(11)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2010)0352.

(13)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(14)  Global Industry Response Group (Gruppo di risposta globale dell'industria).

(15)  Oil Spill response group (Gruppo di risposta alle fuoriuscite di petrolio).

(16)  North Sea Offshore Authorities Forum (Forum delle autorità competenti in materia di installazioni marine nei paesi del Mare del Nord).

(17)  La Convenzione OSPAR è lo strumento giuridico attuale che disciplina la cooperazione internazionale sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale.

(18)  Offshore Cooperative Emergency Services, che riunisce le associazioni nazionali della Danimarca, della Germania, dell'Irlanda, dei Paesi Bassi, della Norvegia e del Regno Unito.

(19)  Direttiva del Consiglio 85/337/CEE (modificata).

(20)  Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).

(21)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, (COM(2010)0781).

(22)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(23)  Centro di monitoraggio e informazione, gestito dalla Commissione.

(24)  Comunicazione della Commissione intitolata "Conoscenze oceanografiche 2020" dati e osservazioni relative all'ambiente marino per una crescita intelligente e sostenibile (COM(2010)0461).

(25)  (COM(2010)0494).

(26)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(27)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/56


Martedì 13 settembre 2011
Imprenditoria femminile nelle piccole e medie imprese

P7_TA(2011)0367

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'imprenditorialità femminile nelle piccole e medie imprese (2010/2275(INI))

2013/C 51 E/07

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (1),

vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008, dal titolo "Realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica" (COM(2008)0638),

vista la relazione della Commissione del 25 luglio 2008 sulla promozione delle donne innovatrici e dell'imprenditorialità al femminile ("Promotion of Women Innovators and Entrepreneurship"),

vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo "Una corsia preferenziale per la piccola impresa: alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno" Small Business Act "per l'Europa)" (COM(2008)0394),

vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE (2),

vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (3),

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (4),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sullo "Small Business Act" per l'Europa (5),

vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 sul tema "È ora di cambiare marcia – Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita" (6),

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2002 sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Iniziativa per la crescita e l'occupazione – Provvedimenti d'assistenza finanziaria per le imprese di piccole e medie dimensioni (PMI) innovative e creatrici di posti di lavoro" (7),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0207/2011),

A.

considerando che è importante riconoscere che la condivisione tra donne e uomini delle responsabilità familiari e domestiche, segnatamente ricorrendo in maggiore misura al congedo parentale e di paternità, è essenziale per progredire verso l'uguaglianza di genere e per raggiungerla, e che pertanto è necessario mantenere un equilibrio tra vita professionale e vita privata tale da aiutare le donne che avviano un'attività in proprio a garantirsi una propria indipendenza sul piano finanziario e lavorativo,

B.

considerando che il lavoro autonomo spesso offre una maggiore flessibilità in termini di ore di lavoro, numero di ore lavorate e sede di lavoro rispetto al lavoro subordinato, fornendo opportunità a chi intende coniugare lavoro e mansioni assistenziali o altre attività o a quanti necessitano di un posto di lavoro adattato,

C.

considerando che la categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è composta da aziende con un organico inferiore a 250 persone, un fatturato annuale che non supera i 50 milioni di EUR e un bilancio annuale totale non superiore ai 43 milioni di EUR,

D.

considerando che in Europa il 99 % delle società di nuova costituzione è rappresentato da microimprese o piccole imprese, un terzo delle quali è avviato da ex disoccupati, e che le microimprese con meno di 10 dipendenti rappresentano il 91 % delle imprese europee,

E.

considerando che la Commissione, nella comunicazione "Piano d'azione: un'agenda europea per l'imprenditorialità" (COM(2004)0070), pone l'accento sulla necessità di migliori sistemi di sicurezza sociale e prevede di presentare una comunicazione sullo "Small Business Act" all'inizio del 2011; che andrebbe evidenziato il fatto che sono in particolare le donne imprenditrici ad avere bisogno di una migliore sicurezza sociale,

F.

considerando che le donne possono trovarsi a dover affrontare una serie di barriere nell'accesso alle informazioni, come pure agli strumenti e servizi finanziari e tecnologici, che potrebbero limitare la loro capacità di espandere le loro imprese e di partecipare alle gare d'appalto nazionali e comunali,

G.

considerando che, secondo la terminologia della Commissione europea, per falso lavoro autonomo s'intende uno status lavorativo indipendente fittizio derivante dall'utilizzo di una classificazione impropria della situazione occupazionale e atto ad aggirare la previdenza sociale e privare tali lavoratori dei loro diritti fondamentali, in modo da ridurre i costi del lavoro, e considerando che i lavoratori interessati rimangono economicamente dipendenti,

H.

considerando che gli imprenditori sono le persone (i proprietari d'impresa) che mirano a generare valore mediante la creazione o l'espansione di un'attività economica, individuando e sfruttando nuovi prodotti, processi o mercati (8),

I.

considerando che un'imprenditrice può essere definita come una donna che ha creato un'attività della quale possiede una quota maggioritaria e che si interessa attivamente al processo decisionale, all'assunzione del rischio e alla gestione corrente,

J.

considerando che sono sorte numerose imprese, soprattutto a conduzione femminile, all'interno delle regioni cui si applica l'obiettivo 1, che presto non rientreranno più fra le regioni svantaggiate a seguito dell'adesione di nuovi paesi,

K.

considerando che molte delle regioni che perderanno le agevolazioni presentano zone rurali non ancora adeguatamente sviluppate, mentre le regioni dei paesi di recente adesione sono spesso sprovviste delle risorse culturali, sociali e organizzative necessarie per utilizzare al meglio i finanziamenti europei,

L.

considerando che esistono disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda il numero delle donne imprenditrici; che l'imprenditorialità è considerata un'opzione di carriera praticabile da un numero di donne inferiore a quello degli uomini, e che nonostante l'aumento della quantità di donne alla guida di PMI nell'ultimo decennio, nell'Unione europea è imprenditrice solo 1 donna su 10, a fronte di 1 uomo su 4; che le donne, pur rappresentando il 60 % circa di tutti i laureati, sono sottorappresentate sul mercato del lavoro per quanto riguarda il lavoro a tempo pieno, soprattutto nel mondo delle imprese; che è essenziale incoraggiare le donne e dotarle dei mezzi necessari per intraprendere iniziative imprenditoriali, in modo da ridurre le attuali disparità di genere,

M.

considerando che la legge statunitense del 1988 sulle imprese di proprietà femminile ("Women's Business Ownership Act") ha determinato un incremento della percentuale di donne titolari di imprese, rispetto al totale delle aziende, dal 26 % nel 1992 al 57 % nel 2002; che il successo di tale legge può aiutare l'UE nell'identificazione delle buone pratiche,

N.

considerando che le donne imprenditrici, che per motivi riconducibili a fattori sociali hanno una minore conoscenza delle opzioni di finanziamento disponibili nonché una minore esperienza di gestione finanziaria, necessitano di assistenza, non soltanto durante la fase di avvio ma anche durante il ciclo economico di un'impresa, poiché diverso è il tipo di sostegno richiesto per la pianificazione d'impresa nella fase di avvio e nella fase di espansione,

O.

considerando che l'imprenditorialità femminile e le PMI al femminile costituiscono una fonte primaria per aumentare il livello di occupazione femminile e sfruttare quindi al meglio il livello di istruzione delle donne, assicurando inoltre che le donne non finiscano per svolgere lavori precari; che l'imprenditorialità femminile è garanzia di dinamismo imprenditoriale e innovazione il cui potenziale è lungi dall'essere colto nell'Unione europea, visti gli effetti positivi e il contributo immediato per l'economia in generale che un aumento del numero di donne imprenditrici comporta; considerando che in un clima economico instabile passano facilmente in secondo piano i provvedimenti volti a sostenere l'imprenditorialità femminile,

P.

considerando che, in molti casi, gli uomini e le donne non hanno le stesse opportunità di gestire e sviluppare aziende e che promuovere l'imprenditorialità femminile è un processo a lungo termine che richiede tempo per cambiare le strutture e gli atteggiamenti della società; considerando altresì che le donne hanno sempre avuto uno spirito imprenditoriale, ma, a causa delle regole e delle tradizionali suddivisioni dei ruoli, non sempre hanno potuto scegliere l'imprenditorialità,

Q.

considerando che la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha incrementato considerevolmente l'erogazione di prestiti alle PMI a circa 11,5 miliardi di EUR nel 2009 rispetto agli 8,1 miliardi di EUR nel 2008; che gli strumenti per le PMI previsti dal programma quadro per la competitività e l'innovazione sono stati attuati ininterrottamente (1,13 miliardi di EUR stanziati per il periodo 2007-2013); che la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato nel 2009-2010 che conferisce agli Stati membri maggiori possibilità di far fronte agli effetti della stretta creditizia,

R.

considerando che i programmi destinati a sviluppare la propensione all'investimento migliorano la capacità di una PMI o di un imprenditore di comprendere le esigenze delle banche o di altri investitori che potrebbero fornire un finanziamento esterno,

S.

considerando che le imprenditrici rappresentano un gruppo eterogeneo e diversificato per età, provenienza e formazione che spazia da neolaureate a professioniste affermate, che cercano nuove strade per sfruttare i propri talenti quali le doti gestionali, lo spirito imprenditoriale, le abilità comunicative, l'approccio consensuale e la capacità di valutare accuratamente i rischi, e che operano in una vasta gamma di settori e attività; che uomini e donne non hanno le stesse opportunità di condurre e sviluppare le imprese, a causa di stereotipi relativi al genere e barriere strutturali, in base ai quali è diffusa la percezione ingiustificata che le donne non possiedano qualità imprenditoriali come la sicurezza di sé, le capacità gestionali, la determinazione e la capacità di assumere rischi,

T.

considerando che il tutoraggio e il sostegno da parte di imprenditrici e imprenditori attivi può aiutare le nuove imprese create da donne imprenditrici a superare molte delle paure legate all'avvio di un'attività,

U.

considerando che è importante promuovere raccomandazioni pratiche che tengano conto della realtà dell'attività imprenditoriale ed economica in un contesto di mercato concorrenziale,

V.

considerando che non sono state svolte ricerche sufficienti sull'imprenditorialità femminile a livello dell'UE, sulle quali basarsi per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche europee in tale settore,

W.

considerando che in numerosi Stati membri i lavoratori autonomi non beneficiano di diritti adeguati relativi alla sicurezza sociale, come i congedi di maternità e di paternità, l'assicurazione contro la disoccupazione e la malattia, le prestazioni pensionistiche e di invalidità e le strutture per l'infanzia, sebbene tali strutture siano fondamentali per permettere alle imprenditrici di conciliare l'impegno professionale e la vita familiare e per consentire all'Unione europea di affrontare la sfida demografica; che, nelle linee guida per le politiche occupazionali, agli Stati membri è richiesto di promuovere il lavoro autonomo garantendo, nel contempo, una sicurezza sociale adeguata per i lavoratori autonomi;

X.

considerando che esiste una fascia costituita essenzialmente da donne che svolgono attività come il lavoro domestico o l'assistenza nella sfera privata, non risultano ufficialmente lavoratrici dipendenti né lavoratrici autonome e pertanto non beneficiano di alcuna forma di protezione sociale,

Accesso al sostegno finanziario e formativo

1.

esorta la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a utilizzare meglio le opportunità di finanziamento disponibili a favore delle imprenditrici mediante sovvenzioni speciali, capitale di rischio, disposizioni previdenziali e abbuoni dei tassi d'interesse tali da consentire un accesso pari ed equo al credito, quali lo strumento europeo Progress di microfinanza, che fornisce microcrediti fino a 25 000 EUR alle microimprese e a quanti intendono avviare una piccola attività in proprio ma non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali, ad esempio i disoccupati;

2.

invita gli Stati membri a istituire campagne nazionali, tra cui laboratori e seminari, per informare più efficacemente le donne sullo strumento europeo Progress di microfinanza e presentare tutte le opportunità di finanziamento offerte da tale strumento;

3.

sottolinea che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'UE, riconosciuto dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ma che, nonostante i significativi progressi compiuti, permangono molte disparità tra donne e uomini in termini di imprenditorialità e potere decisionale;

4.

si rammarica del fatto che la crisi finanziaria ed economica abbia aggravato i problemi di molte potenziali imprenditrici, soprattutto nei primi tre anni di attività; sottolinea che lo sviluppo di PMI redditizie da parte di uomini e donne può aiutare gli Stati membri a conseguire una crescita economica più sostenibile;

5.

saluta con favore la sezione dedicata agli aiuti all'imprenditoria femminile nel succitato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione; invita la Commissione a garantire la continuità di tale aiuto in un futuro quadro di sostegno dell'Unione, per contribuire all'autonomia delle donne imprenditrici anche dopo la scadenza del regolamento;

6.

invita gli Stati membri a garantire che anche le PMI guidate (e create) da donne possano beneficiare dei vantaggi fiscali previsti per le PMI;

7.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare adeguatamente il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza e a garantire che gli imprenditori che si trovano in una situazione di insolvenza o di interruzione di carriera abbiano accesso a un'assistenza e a un sostegno per la ripresa finanziaria, in modo da poter portare avanti i progetti già iniziati oppure cambiare direzione;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo scambio di migliori prassi tra le regioni che non rientrano più nell'obiettivo 1 e le regioni dei paesi di recente adesione, in modo da garantire il coinvolgimento delle donne imprenditrici, soprattutto nell'agricoltura di piccola scala, sia per consentire loro di trasmettere l'esperienza acquisita, evitando nel contempo di perdere improvvisamente il sostegno finanziario, sia per formare e creare una nuova classe dirigente femminile nei paesi di più recente adesione;

9.

invita la Commissione, gli Stati membri e Business Europe a promuovere l'imprenditorialità femminile, misure di sostegno finanziario e una struttura per l'orientamento professionale e a realizzare, in collaborazione con le scuole e le organizzazioni aziendali e le organizzazioni nazionali femminili, programmi di preparazione all'investimento che possano aiutare le donne a creare piani aziendali praticabili e a individuare e definire i potenziali investitori;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulle barriere che ostacolano l'imprenditorialità femminile e soprattutto a realizzare un'analisi esaustiva dell'accesso delle donne ai finanziamenti;

11.

chiede agli Stati membri di incoraggiare le banche e le istituzioni finanziarie a valutare servizi di sostegno alle imprese che siano attenti alle esigenze delle donne;

12.

invita la Commissione, gli Stati membri e Business Europe a valutare la creazione di programmi di tutoraggio e di sostegno che utilizzino in particolare i piani per l'invecchiamento attivo, i quali si avvalgono dei consigli e dell'esperienza di imprenditori e imprenditrici in pensione;

13.

esorta gli Stati membri a rivolgere una particolare attenzione alla situazione delle donne di età superiore ai 50 anni e ad aiutarle ad avviare un'attività in proprio;

14.

insiste sulla necessità che gli Stati membri attuino politiche che consentono alle donne di raggiungere un adeguato equilibrio tra lavoro e vita privata e istituiscano strutture adeguate per la custodia dell'infanzia, in quanto i costi elevati di tali strutture, la loro scarsa disponibilità e poca qualità creano ulteriori ostacoli per le donne che intendono avviare un'impresa;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'accesso delle imprenditrici alle valutazioni del potenziale di crescita realizzate da consulenti esperti che valutino il potenziale di rischio;

16.

rileva che diversi studi recenti hanno riscontrato nelle imprenditrici un atteggiamento più prudente rispetto agli uomini per quanto riguarda l'assunzione di rischi economici e finanziari; ritiene che i risultati di tali studi debbano essere esaminati in modo più approfondito per appurarne l'esattezza e le conclusioni da trarre;

17.

invita gli Stati membri e le autorità regionali a inserire nella didattica nazionale moduli educativi atti a sensibilizzare le ragazze all'imprenditorialità e alla presenza femminile in ruoli gestionali, nonché a sviluppare l'"imprenditoria giovanile" nelle scuole in modo che, nel corso di un anno scolastico, le studentesse che lo desiderano possano sperimentare il ciclo di vita di un'impresa, dall'avvio alla gestione fino alla liquidazione, corredando questo percorso con il tutoraggio da parte di insegnanti e consulenti di "invecchiamento attivo" provenienti dalla comunità imprenditoriale locale;

18.

riconosce che, sin dalla giovane età, molte ragazze sono dissuase dalla scelta di materie scolastiche e universitarie percepite come tipicamente "maschili" quali le scienze, la matematica e la tecnologia; raccomanda di introdurre sin dall'inizio, nelle scuole, corsi sui fondamenti dell'imprenditorialità e di ampliare la gamma delle possibili materie e carriere aperte alle ragazze, affinché esse possano sviluppare la base di conoscenze e tutto il ventaglio di competenze necessarie per riuscire negli affari; sottolinea l'importanza di favorire l'occupabilità di ragazze e donne mediante l'acquisizione di competenze e l'apprendimento permanente;

19.

chiede alle istituzioni dell'UE, agli Stati membri e alle autorità regionali di promuovere corsi di imprenditorialità femminile o tirocini della durata di un anno e scambi nelle università di tutta Europa, nell'ambito dei quali gli studenti realizzino progetti di sviluppo basati su reali concetti d'impresa, con l'obiettivo di avviare un'attività redditizia e remunerativa già durante gli anni di studio; ritiene altresì che le attività delle associazioni di laureati e studenti dovrebbero essere parte integrante di questo processo, al fine di instillare fiducia e inculcare negli studenti una mentalità "modello"; chiede alla Commissione di incoraggiare lo scambio di migliori prassi in quest'ambito;

20.

chiede agli Stati membri e a Business Europe di divulgare e promuovere il programma di scambio europeo destinato agli imprenditori "Erasmus per giovani imprenditori", il cui obiettivo specifico è contribuire a promuovere l'imprenditorialità, l'internazionalizzazione e la competitività di potenziali nuovi imprenditori nell'UE e delle microimprese e piccole imprese di recente creazione, e che offre ai nuovi imprenditori la possibilità di lavorare per un periodo della durata massima di 6 mesi al fianco di un imprenditore/imprenditrice già affermato/a nella PMI di quest'ultimo/a in un altro paese dell'UE; raccomanda l'assegnazione di borse di studio specifiche, quali ad esempio le sovvenzioni dell'UE "Leonardo da Vinci", alle studentesse più meritevoli, che si concludano con cerimonie di premiazione delle "migliori prassi" per le ragazze che abbiano concluso gli studi con successo;

21.

insiste sulla necessità che gli Stati membri promuovano la parità di accesso agli appalti pubblici e rendano la politica in materia di appalti pubblici neutra rispetto al genere;

Accesso alle tradizionali opportunità di business networking e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

22.

esorta gli Stati membri a incentivare programmi di cooperazione transfrontaliera volti alla creazione di centri transfrontalieri di sostegno alle imprenditrici, creando così le premesse per lo scambio di esperienze, la razionalizzazione delle risorse e la condivisione delle migliori prassi;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione che possano aiutare a sensibilizzare e a fornire un sostegno in rete alle donne; chiede che si faccia fronte al divario digitale in tutta Europa tramite migliori connessioni a banda larga, garantendo in tal modo alle donne, qualora lo desiderino, la flessibilità necessaria per gestire le proprie attività da casa;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le donne a partecipare alle locali camere di commercio, ONG, gruppi d'interesse e organizzazioni industriali che costituiscono la comunità imprenditoriale principale, in modo da poter sviluppare e potenziare capacità imprenditoriali competitive; chiede alle camere di commercio, da parte loro, di invitare attivamente le imprenditrici a partecipare e a promuovere la creazione di speciali servizi e associazioni rappresentative per donne imprenditrici, per aiutarle a diventare autonome e contribuire allo sviluppo di una cultura d'impresa;

25.

chiede agli Stati membri di dare rilievo al ruolo delle ONG nel promuovere e favorire l'imprenditorialità femminile;

26.

chiede alla Commissione di incoraggiare lo scambio di buone prassi per stimolare lo spirito imprenditoriale delle donne; chiede alla Commissione, agli Stati membri e a Business Europe di incoraggiare e prevedere per le imprenditrici la possibilità di creare contatti con partner commerciali adatti di altri settori, affinché possano condividere esperienze e pratiche e avere una visione più ampia del mondo delle attività economiche;

27.

invita la Commissione a istituire, nell'ambito della rete Enterprise Europe, consigli consultivi con competenze specifiche sulle sfide e sugli ostacoli incontrati dalle imprenditrici, che potrebbero fungere anche da sportelli unici per i casi di discriminazione da parte dei fornitori di servizi finanziari nell'accesso al credito;

28.

riconosce l'importanza delle ambasciatrici, ad esempio la Rete europea delle ambasciatrici per l'imprenditoria femminile, che evidenzia il ruolo che le donne possono svolgere nella creazione di posti di lavoro e nella promozione della competitività ispirando donne e ragazze a creare aziende in proprio, attraverso attività nelle scuole, nelle università, nei gruppi locali e nei media; osserva che le ambasciatrici dovrebbero provenire da vari contesti e fasce d'età, aver maturato esperienze diverse ed essere attive in tutti i settori industriali;

29.

invita la Commissione a condurre una campagna a favore della partecipazione delle donne al mercato del lavoro mediante l'avvio di attività in proprio, fornendo nel contempo informazioni sui vari strumenti a disposizione per agevolare l'avviamento di un'attività economica;

30.

ritiene che il Servizio europeo per l'azione esterna e, in particolare, le delegazioni dell'UE nei paesi terzi, in collaborazione con le missioni commerciali degli Stati membri, possano contribuire allo sviluppo di reti di PMI dirette da donne;

31.

invita la Commissione a raccogliere dati confrontabili ed esaustivi sull'imprenditorialità femminile nell'Unione europea (quali ad esempio l'età delle imprenditrici, il settore di attività, le dimensioni e il periodo di attività dell'impresa e la provenienza etnica, nel rispetto delle normative degli Stati membri in materia di protezione dei dati personali), con l'aiuto della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e con modalità tali da non creare un ulteriore onere per le PMI, e ad analizzare tali dati nella relazione annuale sulle PMI europee nel quadro della valutazione dei risultati delle attività delle PMI; reputa che le informazioni e i dati raccolti debbano chiarire ai soggetti dotati di potere decisionale quali sono i problemi specifici affrontati dalle imprenditrici;

32.

saluta con favore lo studio della Commissione del 2008 sulle donne innovatrici e l'imprenditorialità al femminile ed esorta gli Stati membri ad attenersi alle sue raccomandazioni programmatiche;

33.

chiede che la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali adottino misure volte a trattare le imprenditrici alla stregua di lavoratori dipendenti nella fornitura di servizi sociali e altri servizi per la collettività, nonché volte a migliorare la posizione sociale delle coimprenditrici e imprenditrici delle PMI mediante migliori soluzioni per la maternità, strutture più adeguate per l'infanzia e la cura degli anziani e delle persone con esigenze specifiche, nonché un migliore inquadramento in materia di sicurezza sociale e l'abbattimento degli stereotipi di genere, e a migliorare inoltre la loro posizione culturale e giuridica, in particolare nei settori della ricerca, delle scienze, dell'ingegneria, dei nuovi media, dell'ambiente, della tecnologia verde e a basse emissioni di carbonio, dell'agricoltura e dell'industria, nelle zone urbane e rurali;

34.

esorta gli Stati membri a esaminare gli ostacoli che si frappongono al lavoro autonomo delle donne rom, a definire programmi che consentano una registrazione agevole, rapida e poco onerosa delle donne rom imprenditrici e che esercitano un'attività autonoma e a predisporre vie di accesso al credito, compreso il microcredito, per il finanziamento di imprese di donne rom; esorta la Commissione a sostenere tali attività attraverso i pertinenti meccanismi di finanziamento;

35.

invita gli Stati membri a contrastare attivamente il falso lavoro autonomo, sanzionandolo e definendo efficacemente il lavoro autonomo;

36.

invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un programma volto ad aiutare coloro che svolgono attività domestiche, assistenziali o altri servizi, in prevalenza donne, che non sono né lavoratori dipendenti né lavoratori autonomi, a diventare lavoratori autonomi dichiarati o ad avviare un'attività in proprio;

37.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di offrire sostegno alle donne che intendono avviare o rilevare un'impresa oppure subentrare alla guida di un'azienda a conduzione familiare, comprese quante esercitano la libera professione, ad esempio come titolari di uno studio legale o medico; ritiene che il sostegno debba consistere in seminari di formazione e laboratori adeguati, che consentano alle donne di acquisire le competenze gestionali necessarie a destreggiarsi con successo in una situazione di acquisizione, in particolare per quanto concerne le perizie, la valutazione di una società e le questioni bancarie e giuridiche; riconosce che si dovrebbe rivolgere una particolare attenzione alle donne di età inferiore ai 25 anni e superiore ai 50, che subiscono maggiormente gli effetti della crisi finanziaria;

38.

invita la Polonia a dare rilievo all'imprenditorialità femminile nel corso della sua Presidenza, soprattutto all'inizio di ottobre, in occasione della Settimana europea delle PMI; invita la Commissione a proporre quanto prima un piano d'azione volto ad aumentare la percentuale di imprenditrici donne e ad avviare campagne di sensibilizzazione per eliminare gli stereotipi secondo cui le donne non sono fatte per essere dirigenti aziendali di successo;

39.

invita le imprese a conduzione familiare a concedere le stesse possibilità alle parenti femmine, ad esempio le figlie, al momento di valutare la possibilità di tramandare o trasferire un'impresa;

40.

invita gli Stati membri ad adottare misure che favoriscano la conciliazione fra vita familiare e vita professionale, con esigenze in concorrenza tra loro, per agevolare l'occupazione femminile e contribuire al miglioramento delle prospettive di carriera nel lavoro autonomo;

41.

chiede alla Commissione di salvaguardare l'immagine della donna in tutti i mezzi di comunicazione, contrastando il preconcetto che le attribuisce un'intrinseca vulnerabilità e una presunta incapacità di competere e di dirigere un'impresa;

42.

segnala la necessità di incentivare le iniziative che contribuiscono a sviluppare e realizzare azioni e politiche di risorse umane positive a livello di impresa per promuovere la parità di genere, valorizzando nel contempo le pratiche di sensibilizzazione e formazione che consentono di promuovere, trasferire e integrare nelle organizzazioni e nelle imprese le prassi che si sono dimostrate vincenti;

43.

riconosce che il riesame dello "Small Business Act" per l'Europa del 23 febbraio 2011 ha prodotto un'agenda importante per le PMI; chiede tuttavia che si tenga ancora conto, in tutte le misure attuate dall'UE e dagli Stati membri, del principio "pensare anzitutto in piccolo" ("Think small first");

44.

invita gli Stati membri a sostenere programmi mirati a consentire alle donne migranti di accedere al lavoro autonomo e all'imprenditorialità anche attraverso politiche di formazione, di tutoraggio e di sostegno all'accesso al credito;

45.

sollecita gli Stati membri a dare un riconoscimento alle imprese che si adoperano per promuovere la parità di genere e la conciliazione fra vita professionale e vita familiare, al fine di contribuire alla diffusione di pratiche di eccellenza in quest'ambito;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nei consigli di amministrazione delle imprese, in particolare quelle di cui gli Stati membri siano azionisti;

47.

invita gli Stati membri a promuovere nelle imprese a guida femminile la responsabilità sociale delle imprese, onde permettere un'organizzazione più flessibile degli orari e del lavoro delle donne e favorire l'introduzione di servizi attenti alle esigenze delle famiglie;

48.

invita la Commissione a promuovere politiche e programmi di formazione professionale, ivi compreso lo sviluppo delle competenze informatiche di base, diretti alle donne per aumentarne la partecipazione nei settori industriali, tenendo in considerazione il sostegno finanziario disponibile a livello locale, nazionale e dell'UE e incentivando maggiormente sia le grandi imprese che le PMI a ricorrervi;

49.

sollecita la Commissione a intensificare il sostegno ai programmi di formazione professionale rivolti alle donne nelle PMI industriali e il sostegno alla ricerca e all'innovazione, in linea con il settimo programma quadro e con la Carta europea per le piccole imprese quale approvata all'allegato III delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000;

50.

segnala la necessità di incoraggiare la creazione di reti di donne all'interno delle imprese, tra le imprese dello stesso settore industriale e tra i vari settori industriali;

51.

esorta gli Stati membri e la Commissione a elaborare e attuare strategie per affrontare le disparità subite sia nell'ambiente di lavoro che in termini di evoluzione di carriera dalle donne che lavorano nei settori della scienza e della tecnologia;

52.

considera importante divulgare le buone prassi esistenti per quanto riguarda la partecipazione delle donne alla ricerca industriale e alle industrie di punta; segnala l'importanza di sensibilizzare alla prospettiva di genere i quadri dirigenti delle imprese industriali a partecipazione femminile ridotta e ritiene che tale sensibilizzazione debba tradursi in obiettivi numerici;

*

* *

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3

(2)  GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(4)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

(5)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 48.

(6)  GU C 316 E del 22.12.2006, pag. 378.

(7)  GU C 279 E del 20.11.2003, pag. 78.

(8)  "A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship" di N. Ahmad e A. N. Hoffman, 24 gennaio 2008, STD/DOC (2008) 2.


Mercoledì 14 settembre 2011

22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/66


Mercoledì 14 settembre 2011
27a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’UE (2009)

P7_TA(2011)0377

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009) (2011/2027(INI))

2013/C 51 E/08

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (1),

vista la 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009) (COM(2010)0538),

visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2010)1143) e (SEC(2010)1144),

vista la relazione della Commissione intitolata "EU Pilot Evaluation Report" (relazione di valutazione sull'iniziativa "EU Pilot") (COM(2010)0070),

vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE (SEC(2010)1371),

vista la comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 intitolata "Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario" (COM(2007)0502),

vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2008) (2),

vista la risposta della Commissione alla sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2008),

visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le petizioni (A7-0249/2011),

A.

considerando che il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1o dicembre 2009 e ha introdotto una serie di nuove basi giuridiche volte a semplificare l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea,

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 298 TFUE, nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente,

1.

ritiene che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea definisca il ruolo fondamentale di "custode dei trattati" della Commissione; in tale contesto, il potere e il dovere della Commissione di avviare una procedura d'infrazione contro uno Stato membro che non abbia rispettato un obbligo previsto dai trattati, inclusi gli obblighi relativi ai diritti fondamentali dei cittadini, è una pietra miliare dell'ordine giuridico dell'UE e come tale è coerente con il concetto di un'Unione fondata sullo Stato di diritto;

2.

sottolinea l'importanza fondamentale dello Stato di diritto come condizione non solo di legittimità di tutte le forme di governance e di vera democrazia in cui le azioni concrete si conformano a norme generali stabilite, ma anche di prevedibilità e pertinenza obiettiva delle decisioni, e come garanzia che i cittadini possano godere pienamente ed effettivamente di diritti previsti per legge;

3.

rileva che la ventisettesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE evidenzia che, nonostante il numero di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione sia sceso, alla fine del 2009 la Commissione si è trovata a trattare quasi 2 900 casi tra denunce e infrazioni, e in più della metà dei casi gli Stati membri accusavano ancora ritardi nel recepire le direttive, situazione ben lungi dall'essere soddisfacente, la cui responsabilità va addebitata per la maggior parte agli Stati membri;

4.

rileva che la procedura di infrazione consiste di due fasi: la fase amministrativa (indagine) e la fase contenziosa dinanzi alla Corte di giustizia; reputa che il ruolo dei cittadini in quanto denuncianti sia fondamentale nella fase amministrativa, quando si tratta di garantire, sul terreno, il rispetto del diritto dell'Unione, cosa che la Commissione ha nuovamente riconosciuto nella succitata comunicazione del 20 marzo 2002; ritiene quindi di fondamentale importanza garantire la trasparenza, la correttezza e l'affidabilità delle procedure che consentono ai cittadini di individuare le violazioni del diritto dell'Unione e di richiamare l'attenzione della Commissione su tali disfunzioni;

5.

osserva che attraverso il progetto "EU Pilot" la Commissione si pone l’obiettivo di "un maggiore impegno e una più stretta collaborazione e relazione di partenariato fra la Commissione e gli Stati membri" (3) e studia, in stretta cooperazione con le amministrazioni nazionali, il modo di affrontare la questione dell’applicazione del diritto dell’UE; ritiene che detta iniziativa risponda parzialmente alla nuova necessità di cooperazione fra tutte le istituzioni dell’Unione europea a seguito dell’adozione del trattato di Lisbona, ma sollecita la Commissione a garantire che i cittadini siano sempre inclusi quando si tratti di esaminare il rispetto del diritto UE;

6.

osserva che, da un lato, i cittadini sono rappresentati come aventi un ruolo essenziale nel garantire il rispetto del diritto dell’Unione europea sul terreno (4), mentre, dall’altro lato – nel quadro del progetto “EU Pilot” – essi rischiano di essere ancora più esclusi da qualunque procedura successiva; ritiene che questo risultato debba essere evitato trattando il progetto Pilot come un tipo di mediazione alternativa in cui i cittadini sono pienamente coinvolti e integrati quali denunzianti iniziali; ritiene che ciò rifletterebbe meglio gli obiettivi del trattato secondo cui le decisioni vanno prese "nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini" (articolo 1 TUE), "le istituzioni dell’Unione … operano nel modo più trasparente possibile" (articolo 15 TFUE) e "l’Unione, in tutte le sue attività, rispetta il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni" (articolo 9 TUE);

7.

sottolinea il numero di petizioni cui non è possibile dare soluzione in base al diritto derivato dell'UE o a norme del trattato direttamente applicabili, ma che evidenziano tuttavia violazioni dei principi richiesti per l'adesione all'UE che corrispondono ai valori sanciti all'articolo 2 del trattato UE, tenendo presente che l'articolo 7 del trattato UE disciplina le procedure volte a far rispettare tali valori;

8.

rileva che il potere discrezionale che i trattati conferiscono alla Commissione nella gestione delle procedure di infrazione deve rispettare lo Stato di diritto, i requisiti della trasparenza e dell'apertura e il principio di proporzionalità e non deve mai mettere a repentaglio l'obiettivo primo di tale potere, che è quello di garantire la tempestiva e corretta applicazione del diritto dell'Unione; ribadisce che "il potere discrezionale assoluto abbinato a un'assoluta mancanza di trasparenza è sostanzialmente contrario al principio della preminenza del diritto" (5);

9.

invita la Commissione ad aumentare la trasparenza nelle procedure di infrazione e ad informare i cittadini il più presto possibile e in modo adeguato sul seguito dato alle loro richieste; invita la Commissione a proporre un tempo limite di riferimento entro il quale gli Stati membri devono conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia;

10.

osserva che, per rendere operativo il progetto “EU Pilot”, la Commissione ha creato una banca dati confidenziale on-line per la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri; ribadisce la mancanza di trasparenza, nel progetto "EU Pilot", nei confronti dei denuncianti e la richiesta del Parlamento di poter accedere alla banca dati in cui sono raccolte tutte le denunce, per consentirgli di svolgere il proprio compito di controllo del ruolo della Commissione di custode dei trattati;

11.

si felicita dell'impegno della Commissione, ma ritiene che maggiori sforzi siano necessari da parte di tutti gli interessati - Stati membri, Commissione, Consiglio e Parlamento - affinché l'Unione e il suo mercato interno diventino una realtà concreta per i cittadini, le loro organizzazioni e le imprese;

12.

ritiene che l'iniziativa "UE Pilot" potrebbe apportare un importante contributo alla soluzione dei problemi incontrati dai singoli e dalle imprese nel mercato unico e invita la Commissione a estendere la copertura dell'iniziativa "UE Pilot" da 24 ai 27 Stati membri;

13.

accoglie con favore l'enfasi della Commissione sulla necessità di migliorare la prevenzione delle infrazioni utilizzando tutti gli strumenti esistenti e garantendo risorse adeguate;

14.

sottolinea che, per preservare la coerenza nell'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e garantire il ruolo della Corte di giustizia al riguardo, sarebbe necessario che la Commissione analizzasse attentamente e, se del caso, avviasse procedure di infrazione qualora una petizione o una denuncia sia presentata contro un rifiuto da parte di un tribunale nazionale di richiedere una pronuncia pregiudiziale, pur essendovi tenuto in virtù dei trattati e dell'acquis;

15.

si compiace della riduzione dei tempi di esame delle presunte infrazioni, grazie all'impiego del metodo del progetto pilota, ma ritiene che occorra un chiarimento e maggiori informazioni dalla Commissione perché il PE sia messo in grado di valutare il successo di tale metodo dal punto di vista dell'ottemperanza effettiva da parte degli Stati membri;

16.

fa osservare che la risposta della Commissione alla sua risoluzione del 25 novembre 2010 fa riferimento solo a cause della Corte (6), il che conferma la necessità che la Commissione garantisca un trattamento confidenziale dei documenti che si riferiscono alla procedura di infrazione e alle indagini effettuate prima della procedura; rammenta alla Commissione che in queste cause la Corte di giustizia non ha mai negato che un interesse pubblico prevalente può ben giustificare l'accesso ai documenti; rileva altresì che il Mediatore ha dimostrato un approccio positivo nei confronti della pubblicazione di documenti relativi alle procedure di infrazione (7);

17.

ritiene sia possibile fornire un migliore accesso all'informazione sui dossier relativi alle infrazioni senza compromettere la finalità dell'indagine, e che un interesse pubblico superiore possa giustificare l'accesso a questi dossier, specialmente nei casi in cui sono in causa la salute umana e danni irreversibili all'ambiente; si compiacerebbe inoltre di un'agevolazione dell'accesso alle informazioni già disponibili a livello del pubblico per quanto attiene ai dossier relativi alle infrazioni;

18.

invita pertanto ancora una volta la Commissione a proporre un codice procedurale, sotto forma di un regolamento fondato sulla nuova base giuridica fornita dall’articolo 298 del TFUE, che stabilisca i vari aspetti della procedura d'infrazione, comprese le notifiche, le scadenze, il diritto di audizione, l’obbligo di motivazione, il diritto dei singoli di avere accesso al proprio fascicolo, al fine di far rispettare i diritti dei cittadini e garantire la trasparenza;

19.

rileva che varie petizioni fanno riferimento a conflitti di interesse tra i decisori e sostiene con forza l'adozione di un regolamento sulle procedure amministrative dell'UE che comprenda principi generali in merito alle procedure d'infrazione;

20.

prende atto in tale contesto della risposta della Commissione alla richiesta del Parlamento di un codice procedurale, risposta in cui formula dubbi circa la possibilità di adottare un regolamento futuro basato sull'articolo 298 del TFUE, facendo riferimento al potere discrezionale conferito ai servizi della Commissione dai trattati, "per gestire le procedure d'infrazione e le relative misure onde assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Unione europea"; è convinto che detto codice procedurale non limiterebbe in alcun modo il potere discrezionale della Commissione, ma garantirebbe esclusivamente che, nell'esercizio dei propri poteri, la Commissione rispetti il principio di "un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente", ai sensi dell'articolo 298 del TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

21.

si compiace della decisione della commissione giuridica di includere la petizione 1028/2009, che chiede l'adozione di norme vincolanti per le procedure d'infrazione, nei lavori del gruppo di lavoro che ha istituito in base all'articolo 298 TFUE;

22.

rammenta alla Commissione che la succitata comunicazione del 20 marzo 2002 sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto dell'UE contiene le fasi procedurali che la Commissione reputa accettabili per la gestione della propria discrezionalità e che pertanto non dovrebbero esserci ostacoli a basare un regolamento su tale strumento; prende atto dell'intenzione della Commissione di rivedere tale comunicazione; esorta la Commissione a non fare uso di strumenti normativi non vincolanti nel quadro della procedura di infrazione, bensì a proporre un regolamento che consenta al Parlamento di essere pienamente coinvolto in qualità di colegislatore in tale essenziale dimensione dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea;

23.

rileva in particolare che la Commissione prevede di riesaminare la propria politica generale in materia di registrazione delle denunce e relazioni con i denuncianti alla luce dell’esperienza acquisita con i nuovi metodi in corso di valutazione; è preoccupato per il fatto che la Commissione rinunci a ricorrere a quello strumento essenziale che è la procedura d'infrazione per assicurarsi che gli Stati membri applichino il diritto dell'Unione in modo tempestivo e corretto; sottolinea che si tratta di un dovere imposto alla Commissione dai trattati, cui non è possibile rinunciare unilateralmente; sollecita la Commissione a dimostrare, mediante dati coerenti, il successo dichiarato dei "nuovi metodi", con dati dettagliati pre e post "EU Pilot" e a includere nel nuovo regolamento i principi e le condizioni che disciplinano la registrazione delle denunce e i diritti del denunciante;

24.

accoglie con favore il nuovo elemento contenuto nell'articolo 260 TFUE che consente alla Commissione di chiedere alla Corte di giustizia di imporre sanzioni pecuniarie a uno Stato membro per il ritardo di recepimento di una direttiva qualora sia stata presentata una causa alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 258 TFUE; esorta la Commissione a fornire informazioni sull’uso di questo nuovo potere discrezionale, al fine di garantire una maggiore trasparenza;

25.

attribuisce la massima importanza al fatto che la Commissione utilizzi questa possibilità e tutti gli altri mezzi a sua disposizione per assicurarsi che gli Stati membri recepiscano la legislazione dell'Unione in modo tempestivo e corretto, in particolare nel settore dell'ambiente;

26.

sottolinea che il recepimento tempestivo delle direttive dell’Unione europea è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico a vantaggio dei consumatori e delle imprese dell’Unione; accoglie con favore i progressi compiuti per raggiungere tale obiettivo, ma resta preoccupato per l'elevato numero di procedure di infrazione avviate a seguito del recepimento tardivo di direttive;

27.

sostiene le iniziative adottate dagli Stati membri volte a ottimizzare il recepimento delle direttive sul mercato unico, compresi incentivi adeguati per i servizi competenti e la creazione di sistemi di allerta all'avvicinarsi del termine del recepimento;

28.

invita la Commissione a continuare a promuovere le "migliori pratiche" in materia di recepimento della legislazione sul mercato unico, basandosi sulla sua raccomandazione del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (8);

29.

osserva che gli organi giudiziari nazionali svolgono un ruolo essenziale nell’applicazione del diritto dell’Unione europea e sostiene pienamente gli sforzi dell’UE volti a migliorare e a coordinare la formazione in materia giudiziaria per i giudici nazionali, i professionisti del diritto, i funzionari e gli impiegati statali delle amministrazioni nazionali;

30.

sottolinea che, sebbene la Commissione rilevi giustamente che l'azione contro infrazioni al diritto dell'UE spetta principalmente ai sistemi giurisdizionali degli Stati membri, spesso i cittadini affrontano notevoli difficoltà derivanti dalle procedure giurisdizionali nazionali, che possono risultare costose o prolungarsi eccessivamente; ritiene pertanto utile dar seguito alle indicazioni contenute nel programma di Stoccolma;

31.

si felicita dell'uso più frequente delle missioni d'informazione da parte della Commissione per indagare in situ sulle infrazioni e ritiene opportuno coordinarle e sviluppare sinergie con le missioni del PE, specialmente della commissione per le petizioni, nel rispetto dell'indipendenza di ciascuna istituzione;

32.

rileva che la possibilità di cittadini, imprese o attori della società civile di adire indipendentemente e separatamente le istanze amministrative di ricorso o le giurisdizioni degli Stati membri, in merito all'applicazione del diritto dell'Unione, non impedisce alla Commissione di avviare una procedura di infrazione;

33.

deplora che numerose procedure di infrazione richiedano molto tempo prima di essere concluse o portate dinanzi alla Corte di giustizia; invita gli Stati membri e la Commissione a intensificare i loro sforzi per risolvere le procedure di infrazione e chiede alla Commissione di attribuire la priorità a infrazioni in ambiti diversi, in modo più sistematico e trasparente;

34.

è preoccupato per l’elevato numero di infrazioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di servizi e appalti pubblici; è del parere che ulteriori chiarimenti del quadro giuridico in questi campi sarebbero utili per aiutare le autorità nazionali nel processo di attuazione;

35.

accoglie con favore la creazione di una banca dati pubblica della legislazione e la giurisprudenza nell'ambito delle pratiche commerciali sleali; è del parere che iniziative di questo genere dovrebbero essere prese in considerazione in altri ambiti;

36.

rammenta l’importanza di SOLVIT per aiutare i consumatori e le imprese dell'Unione a sfruttare i propri diritti nel mercato unico; si compiace dei progressi compiuti per migliorare il funzionamento di SOLVIT e invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzarlo ulteriormente;

37.

ritiene importante informare meglio e in modo pratico i cittadini dell'UE sui loro diritti nel mercato unico; sostiene l’ulteriore sviluppo del portale La tua Europa;

38.

sottolinea che i procedimenti giudiziari sono costosi, richiedono tempo, sia per i singoli che per le imprese, e rappresentano un onere significativo per l'UE e per i tribunali nazionali che sono già sovraccarichi; sottolinea l’importanza di misure preventive e di adeguati meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, al fine di ridurre tale onere;

39.

rileva che lo strumento delle petizioni continua ad essere utilizzato da cittadini, organizzazioni della società civile e imprese, principalmente allo scopo di riferire e denunciare l'inosservanza delle norme UE da parte delle autorità degli Stati membri a diversi livelli, e che le principali questioni sollevate sono relative all'ambiente e al mercato interno, con la libera circolazione, i diritti fondamentali e la cittadinanza in posizione preminente;

40.

rileva che molte petizioni fanno riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, anche quando essa non è applicabile agli atti degli Stati membri, mentre altre invocano i valori su cui si fonda l'Unione europea; è preoccupato per il fatto che i cittadini si sentono ingannati sul reale ambito di applicazione della Carta e ritiene estremamente importante che si discuta del perimetro di applicabilità e dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che il principio di sussidiarietà, che è un pilastro fondamentale dell'Unione, va spiegato adeguatamente per far sì che i cittadini non siano confusi sull'applicabilità della Carta;

41.

si compiace della sezione specifica sulle petizioni nella ventisettesima relazione annuale, sollecitata dal Parlamento, in cui la Commissione fornisce una ripartizione delle nuove petizioni ricevute e afferma che "sebbene la maggior parte delle petizioni non riguardi procedure di infrazione, esse forniscono al Parlamento e alla Commissione informazioni utili sulle preoccupazioni dei cittadini";

42.

chiede che il Consiglio, in conformità con le sue stesse dichiarazioni di cui al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", esiga dagli Stati membri l’elaborazione e la pubblicazione delle tabelle che illustrano la correlazione fra le direttive e le misure nazionali di recepimento; rileva che dette tabelle sono essenziali per consentire alla Commissione di monitorare efficacemente le misure di applicazione in tutti gli Stati membri;

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0437.

(3)  Relazione di valutazione del progetto "EU Pilot", pag. 2.

(4)  Cfr. la suddetta comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002, pag. 5: “la Commissione ha più volte riconosciuto il ruolo essenziale che gli autori di denunce svolgono nel permettere di individuare le violazioni del diritto comunitario”.

(5)  Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea (2008) (Testi approvati, P7_TA(2010)0437).

(6)  Sentenze del Tribunale nella causa T-105/95 WWF UK c. Commissione [1997] RACC II-313 e nella causa T191/99 Petrie e altri c. Commissione [2001] II-3677 e sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2010 nelle cause comuni C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P Regno di Svezia c. Association de la presse internationale e Commissione europea, Association de la presse internationale ASBL c. Commissione europea e Commissione europea c. Association de la presse internationale, non ancora registrata nella RCE.

(7)  Cfr. http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10096/html.bookmark.

(8)  GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/72


Mercoledì 14 settembre 2011
Accesso del pubblico ai documenti 2009-2010

P7_TA(2011)0378

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del regolamento) per il 2009-2010 (2010/2294(INI))

2013/C 51 E/09

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 1, 10 e 16 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 15 e 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i suoi articoli 41 (diritto a una buona amministrazione) e 42 (diritto di accesso ai documenti),

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (2),

visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (3),

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Tribunale sull'accesso ai documenti, in particolare le sentenze della Corte nelle cause Turco (cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P) (4), Bavarian Lager (causa C-28/08 (5)), Volker und Marcus Schecke (cause riunite C-92/09 e C-93/09) (6), Technische Glaswerke Ilmenau – TGI (causa C-139/07 P) (7), e API (cause riunite C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P) (8), e le sentenze del Tribunale nelle cause Access Info Europe (causa T-233/09) (9), MyTravel (causa T-403/05) (10), Borax (cause T-121/05 e T-166/05) (11), Joséphidès (causa T-439/08) (12), Co-Frutta (cause riunite T-355/04 e T-446/04) (13), Terezakis (causa T-380/04) (14), Agrofert Holdings (causa T-111/07) (15) e Editions Jacob (causa T-237/05) (16),

viste le attività svolte e i documenti prodotti dal Mediatore europeo sulla questione dell'accesso ai documenti e dal Garante europeo per la protezione dei dati riguardo al giusto equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati,

vista la proposta della Commissione del 30 aprile 2008 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2008)0229),

vista la proposta della Commissione del 20 marzo 2011 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2011)0137),

vista la convenzione UNECE del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus),

vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 2008 sull'accesso ai documenti ufficiali,

viste le relazioni annuali per il 2009 e per il 2010 del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo sull'accesso ai documenti e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001,

visto l'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (17),

visto l'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (18),

viste le sue precedenti risoluzioni del 14 gennaio 2009 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (19), del 25 novembre 2010 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2009 (20), e del 17 dicembre 2009 sulla necessità di migliorare il quadro giuridico che regola l'accesso ai documenti in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, regolamento (CE) n. 1049/2001 (21),

visti l'articolo 48 e l'articolo 104, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0245/2011),

A.

considerando che il trattato di Lisbona istituisce un nuovo quadro costituzionale per la trasparenza delle istituzioni dell'UE stabilendo - nell'ottica di un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente (articolo 298 TFUE) - un diritto fondamentale certo all'accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'UE; che tale diritto - che il Trattato riconosce non solo ai cittadini dell'Unione, ma anche a qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno Stato membro - va comunque esercitato nel rispetto dei principi generali e dei limiti (posti a tutela di alcuni interessi pubblici o privati) fissati dai regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio (articolo 15 TFUE),

B.

considerando che attualmente è regola generale fornire il pieno accesso ai documenti legislativi, mentre le eccezioni relative ai documenti non legislativi dovrebbero essere limitate; che i due approcci non dovrebbero indebolirsi a vicenda,

C.

considerando che i nuovi trattati non menzionano più il fatto di "preservare l'efficacia del processo decisionale" del Consiglio (articoli 255 e 207, paragrafo 3 del vecchio TCE) – il cosiddetto "spazio di riflessione" – come possibile limite alla trasparenza per quanto riguarda le procedure legislative; che per le procedure amministrative lo "spazio di riflessione" deve essere definito conformemente all'articolo 1 TUE e all'articolo 298 TFUE, che prescrive un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente,

D.

considerando che la trasparenza è un elemento essenziale della democrazia partecipativa, complementare alla democrazia rappresentativa su cui si fonda il funzionamento dell'Unione, come esplicitamente affermato negli articoli da 9 a 11 TUE, dal momento che consente ai cittadini di prendere parte al processo decisionale e di esercitare un controllo pubblico, garantendo così la legittimità del sistema politico democratico,

E.

considerando che i cittadini chiedono una maggiore democrazia, trasparenza e apertura delle istituzioni e degli attori politici e una più decisa lotta contro la corruzione; che l'accesso ai documenti e alle informazioni è uno dei modi per garantire che i cittadini possano essere associati al processo democratico e che la corruzione sia prevenuta e combattuta,

F.

considerando inoltre che l'UE rischia sempre più di divenire oggetto di critiche per la persistente mancanza di trasparenza, apertura e possibilità di accesso ai documenti e alle informazioni per i cittadini, come dimostra l'impossibilità di approvare un nuovo regolamento sul diritto di accesso ai documenti per il rifiuto della Commissione di accettare gli emendamenti del Parlamento e per la riluttanza degli Stati membri a rendere accessibili i propri documenti, dibattiti e consultazioni ai cittadini e al Parlamento,

G.

considerando la necessità di adottare a livello dell'UE nuove e più rigide misure contro la corruzione, per assicurare che tutte le istituzioni dell'Unione ne siano immuni a tutti i livelli; che il Parlamento deve trarre insegnamento dalle recenti esperienze negative elaborando norme – incluse quelle volte ad accrescere la trasparenza – sui rapporti fra deputati e funzionari del Parlamento e lobbisti e gruppi d'interesse,

H.

considerando che, al fine di garantire la rendicontabilità e la legittimità di un sistema politico democratico, i cittadini hanno il diritto di sapere in che modo agiscono i loro rappresentanti una volta eletti o nominati in organismi pubblici o per rappresentare gli Stati membri a livello europeo o internazionale (principio della rendicontabilità), in che modo opera il processo decisionale (il che comprende documenti, emendamenti, calendari, soggetti implicati, votazioni ecc.) e in che modo il denaro pubblico è assegnato e speso e con quali risultati (principio della tracciabilità dei fondi),

I.

considerando che l'attuale regolamento (CE) n. 1049/2001 non definisce in modo chiaro alcuni concetti importanti, quali il diritto di veto degli Stati membri, le limitazioni allo "spazio di riflessione", delle eccezioni precise e limitate, la classificazione dei documenti e l'equilibrio tra la trasparenza e la protezione dei dati,

J.

considerando che il trattato di Lisbona riconosce all'UE nuove competenze nel campo del diritto penale (articoli 82 e 83 TFUE) e della cooperazione fra le polizie; considerando che le nuove competenze potrebbero toccare i diritti umani fondamentali mettendo in evidenza la necessità di una procedura legislativa più aperta,

K.

considerando che l'articolo 15 TFUE e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea introducono un'ampia nozione del termine "documento" che copre l'informazione a prescindere dal suo supporto,

L.

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 non è uniforme, poiché le statistiche mostrano variazioni tra le diverse istituzioni; considerando che i dati quantitativi contenuti nelle relazioni annuali del 2009 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 da parte delle istituzioni dell'UE indicano una generale diminuzione del numero e del tasso di rifiuti di accesso passati dal 16 % nel 2008 al 12 % (22) per il Parlamento (33 casi), dal 28 % nel 2008 al 22,5 % (23) per il Consiglio (2 254 casi) e dal 13,99 % all'11,65 % per la Commissione (589 casi), mentre una delle motivazioni addotte più di frequente per il rifiuto, che pure variano da istituzione a istituzione, è la preservazione del processo decisionale (39,47 % (24) per il Parlamento, 39,2 % per le domande iniziali (25) al Consiglio e 26 % (26) per la Commissione),

M.

considerando che il Tribunale, nella causa Toland c. Parliament (27) ha annullato la decisione con cui il Parlamento europeo rifiutava l'accesso a una relazione dell'Internal Audit Service del 9 gennaio 2008 dal titolo "Audit dell’indennità di assistenza parlamentare",

N.

considerando che nel 2009 la Commissione e il Parlamento non hanno inserito nei loro registri nessun documento sensibile, mentre il Consiglio ha inserito 157 documenti sensibili classificati come "CONFIDENTIEL UE" ovvero "SECRET UE" su un totale di 445 documenti classificati come tali,

O.

considerando che nell'ordinamento giuridico dell'UE gli accordi internazionali hanno un effetto giuridico simile a quello della legislazione interna dell'UE, e che il pubblico deve essere informato in merito a tali accordi ed essere autorizzato a consultare i documenti ad essi afferenti,

P.

considerando che il regolamento (CE) n. 1049/2001 istituisce l'obbligo per le istituzioni di valutare la possibilità di concedere l'accesso parziale a un documento nel caso in cui solo parti di esso siano interessate da un'eccezione; che sovente l'accesso parziale concesso è indebitamente limitato e riguarda solo il titolo e i paragrafi introduttivi dei documenti, senza che sia possibile accedere ai paragrafi più importanti,

Q.

considerando che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce "il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale"; che persistono gravi carenze nell'attuazione di tale diritto, il che induce a sollecitare regole per l'accesso pubblico ai documenti in modo che sia possibile consultare il proprio fascicolo,

R.

considerando che l'articolo 15 TFUE istituisce l'esplicito obbligo per tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione di operare "nel modo più trasparente possibile"; che tale obbligo si applica anche ai comitati che assistono la Commissione nello svolgimento dei suoi compiti; che l'obbligo in questione è disatteso dal regolamento interno dei comitati che stabilisce che tutte le discussioni in seno ai comitati stessi e i documenti relativi alla "comitatologia" devono rimanere riservati,

Accesso ai documenti come diritto fondamentale

1.

ricorda che la trasparenza è una regola generale, la quale con il trattato di Lisbona (e, conseguentemente, con l'acquisto di forza giuridica cogente da parte della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione) è divenuta un diritto fondamentale dei cittadini avente forza giuridica e che, quindi, le decisioni che negano l'accesso ai documenti devono fondarsi su eccezioni definite in modo chiaro e rigoroso ed essere fondate su solidi argomenti e valide motivazioni, tali da consentire ai cittadini di comprendere i motivi del rifiuto e di esperire in modo efficace le possibilità di ricorso a loro disposizione;

2.

ritiene che l'UE dovrebbe essere in prima linea e rappresentare un modello di trasparenza istituzionale e di democrazia moderna per gli Stati membri e per i paesi terzi;

3.

rammenta che la trasparenza è il miglior modo per prevenire la corruzione, la frode, i conflitti di interessi e il malgoverno;

4.

invita le istituzioni, gli organismi gli uffici e le agenzie dell'UE, ivi compreso il Servizio europeo per l'azione esterna appena istituito, ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 senza indugio e in tutte le sue parti, così come richiesto dai trattati, e a pubblicare la relazione annuale di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001;

5.

osserva che gli interventi della Corte di giustizia, del Mediatore europeo e del Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD), che di norma si esprimono su singoli casi, non possono sostituire l'attività legislativa in termini di certezza del diritto e di uguaglianza di fronte alla legge; si rammarica del fatto che anche nei casi per i quali la Corte di giustizia ha definito un principio chiaro, come per esempio nella causa Turco sulla trasparenza legislativa, questo rimane inosservato; reitera pertanto la sua richiesta a tutte le istituzioni di rispettare la sentenza Turco riguardante i pareri del servizio giuridico emessi nel quadro del processo legislativo; riafferma che il legislatore deve affrontare e risolvere i problemi rilevati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dare piena ed estesa attuazione al diritto di accesso ai documenti, nello spirito delle modifiche del nuovo trattato che sanciscono chiaramente il diritto fondamentale di accesso ai documenti;

6.

considera necessario revisionare il regolamento (CE) n. 1049/2001 per chiarire alcune disposizioni, definire accuratamente e limitare la portata delle eccezioni e assicurare che queste non finiscano per minare trasparenza sancita dai trattati e dalla Carta; ritiene che questa revisione debba rafforzare il diritto di accesso ai documenti, senza pregiudicare in alcun modo i vigenti standard di tutela di tale diritto, e prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia; sottolinea al riguardo che la nuova versione del regolamento deve essere semplice e accessibile ai cittadini per metterli in grado di esercitare efficacemente i loro diritti;

7.

ritiene che la proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 della Commissione, del 2008, non rafforza la trasparenza come sancito dal trattato di Lisbona, ma al contrario molte delle modifiche proposte dalla Commissione hanno l'effetto di ridurre gli standard attuali; ritiene in particolare che l'emendamento dell'articolo 3, proposto dalla Commissione, limiti in modo significativo la definizione di "documento" rispetto a quella attuale, contravvenendo al disposto del trattato di Lisbona; invita la Commissione a presentare una proposta riveduta per la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 che tenga pienamente conto della necessità di assicurare una maggiore trasparenza, così come sancita dal trattato di Lisbona, affermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ed espressa nelle precedenti attività del Parlamento;

8.

ricorda che, nella causa Regno di Svezia/Commissione (causa C-64/05 P) (28), la Corte di giustizia ha chiarito che gli Stati membri non hanno un diritto di veto assoluto in merito ai documenti da essi prodotti, ma solo la possibilità di ricorrere a una procedura di consultazione volta a determinare se sia o meno applicabile un'eccezione al diritto all'accesso ai documenti contemplata nel regolamento (CE) n. 1049/2001 (29); ritiene necessario un chiarimento a livello legislativo per assicurare una corretta applicazione della giurisprudenza ed evitare quei ritardi e quelle controversie che, come dimostrato dalla causa IFAW (30), ancora persistono;

9.

ricorda che l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo ai documenti sensibili rappresenta un compromesso che non riflette i nuovi obblighi costituzionali e legali derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

10.

sottolinea che la classificazione dei documenti ha un'influenza diretta sul diritto di accesso ai documenti da parte dei cittadini; ricorda che il sistema di classificazione impiegato attualmente si fonda esclusivamente su accordi interistituzionali e si presta a un eccesso di classificazione; chiede l'approvazione di un regolamento che stabilisca norme comuni per la classificazione;

11.

invita in particolare il Consiglio ad assicurare al Parlamento un pieno accesso ai documenti classificati relativi agli accordi internazionali, così come sancito dall'articolo 218 TFUE, come pure ai documenti classificati relativi alle procedure di valutazione UE, per evitare i problemi interistituzionali intervenuti, per esempio, in relazione all'adesione dell'UE alla CEDU, alla valutazione Schengen relativa a Bulgaria e Romania, all'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA), e al dialogo UE-Cina sui diritti umani;

12.

sottolinea l'importanza della definizione di norme adeguate per la classificazione ai fini di una cooperazione interistituzionale sincera; accoglie con favore, a tal proposito, la conclusione di accordi interistituzionali sulla classificazione e sull'accesso ai documenti, sebbene questi non possano sostituirsi a una base giuridica adeguata; invita, in tale contesto, il Consiglio e il Servizio europeo per l'azione esterna a rifarsi al modello del nuovo accordo interistituzionale siglato dal Parlamento e dalla Commissione e a concludere al più presto un accordo simile con il Parlamento;

13.

invita le istituzioni dell'Unione europea a elaborare regole UE più trasparenti sulla libertà d'informazione che recepiscano integralmente le proposte avanzate nella presente relazione, la giurisprudenza recente e i nuovi trattati;

14.

ricorda che la storica sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nelle cause riunite Regno di Svezia e Turco/Consiglio dell'Unione europea ha messo in evidenza l'obbligo di assicurare una procedura legislativa trasparente, dal momento che "[l]a trasparenza, al riguardo, contribuisce a rafforzare la democrazia permettendo ai cittadini di controllare tutte le informazioni che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo" (31); sottolinea, quindi, che le eccezioni definite per la procedura legislativa, ivi compresa la consulenza giuridica, devono avere limiti precisi mentre il cosiddetto "spazio di riflessione", deve avere una portata limitata (32);

15.

sottolinea che, sebbene sia stato definito in modo chiaro, tale principio non è ancora attuato, come dimostrato dalla recente pronuncia nella causa Access Info Europe (33) concernente la decisione del Consiglio di negare l'accesso a talune informazioni relative alla posizione degli Stati membri riguardo alla proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dalla causa ClientEarth/Consiglio (34), ancora pendente presso il Tribunale, concernente un parere del servizio giuridico sulla rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001; nota che la divulgazione delle posizioni degli Stati membri durante i negoziati sul regolamento (CE) n. 1049/2001 e su molti atti successivi non hanno assolutamente pregiudicato la capacità decisionale del Consiglio, dal momento che non hanno compromesso il buon esito delle relative procedure legislative;

16.

invita il Consiglio a rivedere le proprie regole e ad accrescere la trasparenza per le procedure legislative dei gruppi di lavoro e degli organi interni del Consiglio, fornendo almeno calendari, agende, verbali di dibattiti, documenti esaminati, emendamenti, documenti e decisioni approvate, identità delle delegazioni degli Stati membri ed elenchi di membri, senza pregiudizio per la possibilità di applicare le eccezioni elencate all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001 concernente la pubblicazione di tali elenchi; invita il Consiglio a rendere le decisioni di tali organi accessibili al pubblico; è contrario all'uso di documenti denominati ‧LIMITE‧, un termine che non figura nel regolamento (CE) n. 1049/2001 nonché alla pratica di impiegare documenti non registrati, quali i documenti di sala;

17.

ritiene che per rendere il processo legislativo più rendicontabile, comprensibile e accessibile al pubblico, le commissioni del Parlamento debbano sempre procedere almeno a votazioni di orientamento prima di avviare triloghi con il Consiglio; il Consiglio da parte sua dovrebbe adottare "approcci generali" o approvare le posizioni negoziali concordate in sede Coreper prima di avviare i triloghi con il Parlamento, rendendo immediatamente pubblici tutti i pertinenti documenti del Parlamento e del Consiglio;

18.

invita la Commissione a concedere al pubblico l'accesso agli ordini del giorno, ai verbali e alle dichiarazioni di interesse relative ai gruppi di esperti e ai nomi dei membri, ai verbali e alle votazioni dei comitati istituiti nel quadro della cosiddetta comitatologia nonché a tutti i documenti esaminati da tali gruppi e comitati, ivi compresi i progetti di atti delegati e i progetti di atti di esecuzione; invita il Parlamento ad approvare una procedura più aperta e trasparente, anche sul piano interno, per il trattamento di tali documenti;

19.

ricorda che i trattati richiedono trasparenza non solo nelle procedure legislative, ma anche nelle attività non legislative svolte dalle istituzioni, dagli organi, dagli organismi e dalle agenzie dell'UE; sottolinea che il regolamento (CE) n. 1049/2001 rappresenta l'unica base giuridica che disciplina il diritto di accesso ai documenti e che gli altri atti giuridici, come i regolamenti interni o i regolamenti istitutivi di istituzioni, agenzie e organismi, non possono prevedere altre giustificazioni al rifiuto di accesso;

20.

si rammarica che i recenti negoziati fra le istituzioni UE per una "intesa comune" sugli atti delegati e per un nuovo accordo quadro fra la Commissione e il Parlamento non siano stati pienamente trasparenti; si impegna a rendere pienamente trasparenti i suoi negoziati con il Consiglio e la Commissione per gli attuali o futuri accordi interistituzionali o accordi assimilabili;

21.

accoglie, ancora una volta, con favore il lavoro svolto dal Mediatore europeo per assicurare una maggiore trasparenza nell'UE dal momento che, come affermato nella relazione per il 2009, circa un terzo delle inchieste condotte riguarda la mancanza di trasparenza e sottolinea l'influenza esercitata dal Mediatore europeo, per esempio, nel cambiamento della politica in materia di trasparenza seguita dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel concedere l'accesso alle relazioni sulle reazioni avverse (35) e sugli studi clinici (36); sottolinea che, in generale, i dati prodotti dagli organi dell'UE dovrebbero essere accessibili al pubblico;

22.

ricorda che, in alcune sue recenti pronunce, per esempio nelle cause API e TGI summenzionate, la Corte di giustizia ha affermato l'esistenza di una "presunzione generale", sollevando così la Commissione, in taluni casi, dal dovere di esaminare i documenti richiesti uno per uno; sottolinea che, in linea di principio, una tale pronuncia è contraria ai principi fondamentali di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001; ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia sottolinea anche la necessità di rivedere le norme relative all'accesso delle parti direttamente interessate ai documenti detenuti dalle istituzioni;

23.

sottolinea che se l'articolo 15 TFUE si applica specificamente ai soli documenti amministrativi della Corte, la Corte di giustizia, come tutte le altre istituzioni, organi, uffici e agenzie, deve operare "nel modo più trasparente possibile" secondo quanto previsto dall'articolo 1 TUE; a tal fine invita la Corte ad esplorare vie per accrescere la trasparenza delle sue attività giudiziarie, visto che "not only must justice be done; it must also be seen to be done" (37) (bisogna non solo che giustizia sia fatta ma anche poter vedere che sia fatta) e a rispettare appieno il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativamente alle sue attività amministrative;

24.

ribadisce l'importanza del principio della tracciabilità, onde assicurare che i cittadini possano conoscere l'entità dei fondi assegnati e spesi e i risultati conseguiti e invita le istituzioni dell'UE ad applicarlo a tutti i livelli per la loro amministrazione interna e per le politiche e i fondi stanziati per attuarle;

Eccezioni

"Spazio di riflessione"

25.

ricorda che i nuovi trattati non fanno più specifico riferimento all'obbligo in capo al Consiglio di stabilire i casi in cui agisce nella sua capacità legislativa e alla necessità di preservare l'efficacia del processo decisionale (articolo 207, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea), il cosiddetto "spazio di riflessione", e che tale concetto sopravvive attualmente, per le procedure legislative, solo in base all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001;

26.

conformemente ai migliori standard internazionali sviluppati da grandi organizzazioni non governative (38), sottolinea la necessità di applicare rigorosamente un triplice criterio test per motivare il rifiuto di divulgare un documento: 1) le informazioni contenute nel documento devono riguardare una delle legittime finalità elencate nell'atto legislativo; 2) la divulgazione del documento deve rappresentare potenzialmente un grave compromissione di quella finalità; 3) la compromissione della finalità deve prevalere sul pubblico interesse ad acquisire le informazioni contenute nel documento;

27.

rammenta che il regolamento (CE) n. 1049/2001 istituisce l'esplicito obbligo per le istituzioni di concedere l'accesso a tutte quelle parti del documento che non sono interessate da alcuna delle eccezioni previste; nota che l'accesso parziale concesso è sovente indebitamente limitato e sottolinea che deve essere preso in seria considerazione anche per quelle parti riguardanti la sostanza dei documenti che presentano interesse per il richiedente;

28.

ricorda che l'attuale articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 cerca di limitare la portata del cosiddetto ‧spazio di riflessione‧ richiedendo, come condicio sine qua non per il diniego di accesso, che la divulgazione del documento sia causa non di un semplice pregiudizio per il processo decisionale ma di un ‧pregiudizio grave‧ e consentendo, comunque, di superare il limite dello ‧spazio di riflessione‧ laddove sussista ‧un interesse pubblico prevalente alla divulgazione"; sottolinea però che - nonostante le considerazioni appena esposte - il citato articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 contiene una definizione aperta che non stabilisce condizioni chiare per l'applicazione di tale concetto né tiene conto della giurisprudenza della Corte di giustizia; sottolinea la necessità di definire in modo adeguato il concetto di ‧spazio di riflessione‧ limitandone la portata, in linea con il principio della certezza del diritto;

29.

sottolinea che i triloghi e le procedure di conciliazione, elencate esplicitamente all'articolo 294 TFUE, rappresentano una fase fondamentale della procedura legislativa e non uno "spazio di riflessione" a sé stante; ritiene in particolare che le attuali procedure concernenti i triloghi precedenti un possibile accordo di prima lettura non siano in grado di garantire un soddisfacente livello di trasparenza legislativa e di accesso ai documenti, sia all'interno nei confronti del Parlamento che all'esterno nei confronti dei cittadini e della pubblica opinione; chiede, quindi, che per i documenti prodotti in tale quadro – come gli ordini del giorno, i resoconti e i documenti "a quattro colonne" redatti per facilitare i negoziati – sia stabilito il principio che non devono essere trattati diversamente dagli altri documenti legislativi ma essere accessibili al pubblico allorché si tratta di triloghi precedenti un possibile accordo di prima lettura; incarica pertanto i suoi organi competenti di standardizzare questa procedura ed invita le altre istituzioni a fare altrettanto;

Protezione dei dati e trasparenza

30.

sottolinea la necessità di trovare un giusto equilibrio tra la trasparenza e la protezione dei dati (39), così come stabilito chiaramente nella sentenza Bavarian Lager, e sottolinea che la protezione dei dati non dovrebbe essere sfruttata come pretesto, in particolare per nascondere eventuali conflitti di interesse e l'esercizio di un'indebita influenza nel contesto dell'amministrazione e del processo decisionale dell'UE; osserva che la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Bavarian Lager si fonda sulla formulazione attuale del regolamento (CE) n. 1049/2001 e non osta a che la formulazione sia modificata, cosa peraltro urgente e necessaria dopo che i trattati e la Carta dei diritti fondamentali hanno chiaramente sancito il diritto di accesso ai documenti;

31.

accoglie con favore il consenso raggiunto dal Garante europeo per la protezione dei dati e dal Mediatore europeo riguardo al giusto equilibrio tra la protezione dei dati e la trasparenza, segnatamente in merito all'impostazione proattiva per cui le istituzioni valutano e poi comunicano chiaramente all'interessato, prima della raccolta dei dati ovvero al momento della stessa, la misura in cui l'elaborazione dei dati in questione prevede ovvero potrebbe prevedere l'accesso da parte del pubblico (40);

Convenzione di Åarhus

32.

sottolinea che il regolamento (CE) n. 1049/2001 e la convenzione di Aarhus, così come attuata dal regolamento (CE) n. 1367/2006, presentano numerose divergenze, quali l'assenza nella convenzione di ragioni "assolute" che consentano il rifiuto di accesso e di eccezioni relative alla protezione degli interessi militari, finanziari, monetari o economici dell'Unione ovvero di uno Stato membro, alle consulenze giuridiche ovvero alle ispezioni, alle indagini e agli audit, e la limitazione delle eccezioni relative agli interessi commerciali ai casi in cui la riservatezza è protetta da una legge volta a tutelare un interesse economico legittimo;

33.

invita tutte le istituzioni, gli organi, gli organismi e le agenzie dell'UE ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 coerentemente con le disposizioni della convenzione di Aarhus; invita la Commissione, a tal proposito, a rendere accessibili al pubblico gli studi di controllo della conformità in merito al recepimento delle direttive dell'UE in campo ambientale (41) e gli studi scientifici, per esempio quelli sull'impatto dei biocarburanti (42), e invita l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ad applicare integralmente l'articolo 119 (riguardante l'accesso elettronico pubblico) del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (43), ad accettare unicamente i vincoli di riservatezza la cui validità sia chiaramente motivata a norma dell'articolo 119, paragrafo 2 REACH, e ad interpretare le informazioni di norma considerate pregiudizievoli per la tutela degli interessi commerciali ex articolo 118, paragrafo 2 REACH in modo rigoroso e senza pregiudicare l'obbligo che le incombe ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 di valutare caso per caso la concessione della riservatezza in rapporto all'eventuale interesse pubblico prevalente;

34.

sottolinea che qualsiasi revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe rispettare la convenzione di Aarhus in tutte le sue parti e definire le eccezioni in linea con le sue disposizioni;

Relazioni internazionali

35.

sottolinea che i documenti relativi agli accordi internazionali, compresi i documenti adottati o sottoposti all'organismo preposto all'esecuzione o al monitoraggio dell'attuazione di tali accordi o ad esso sottoposti, devono essere liberamente consultabili, dal momento che non sono tassativamente esclusi dal pubblico accesso, e che il rifiuto è giustificato solo quando ne derivi un danno reale per le relazioni internazionali e con riferimento all'articolo 4, paragrafo 4 (consultazione di terzi) del regolamento (CE) n. 1049/2001; sottolinea, visto che gli accordi internazionali hanno forza vincolante, che occorre introdurre per le eccezioni un criterio test relativo all'interesse pubblico; osserva che i trattati hanno affidato al Parlamento, eletto dai cittadini dell'UE, un ruolo istituzionale di rappresentanza dell'interesse pubblico; è fermamente determinato a garantire che le nuove prerogative istituzionali che il trattato di Lisbona attribuisce al Parlamento (articolo 218 TFUE) nel quadro degli accordi internazionali siano pienamente rispettate e che nessun accordo bilaterale concluso con paesi terzi possa prevedere un divieto in tal senso;

Buona governance

36.

sottolinea che la trasparenza è intimamente legata al diritto a una buona amministrazione di cui all'articolo 298 TFUE e all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che la trasparenza amministrativa garantisce l'esercizio di un controllo democratico sulle funzioni amministrative dell'UE, la partecipazione della società civile e la promozione del buon governo (art. 15 TFUE);

37.

sottolinea che attualmente non esistono norme coerenti di diritto amministrativo per le istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE, ad es. norme relative all'adozione di decisioni amministrative contro cui è possibile far ricorso (44) ovvero una definizione chiara delle "funzioni amministrative" di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE; invita, quindi, le istituzioni dell'UE a definire al più presto un diritto amministrativo dell'UE a norma dell'articolo 298 TFUE e a elaborare una definizione comune e orizzontale di "funzione amministrativa", in particolare per la Banca centrale europea, per la Banca europea per gli investimenti e per la Corte di giustizia; invita la Commissione a presentare sul tema una proposta legislativa ex articolo 225 TFUE che affronti fra l'altro la questione della trasparenza e della responsabilità della Commissione nei confronti dei ricorrenti, del Parlamento e dei cittadini, per le procedure di infrazione da essa avviate;

38.

sottolinea che il regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce termini precisi per l'esame delle domande di accesso ai documenti (45); osserva con grande preoccupazione che la Commissione non li rispetta, neanche quando il Mediatore europeo adotta delle raccomandazioni e intraprende azioni decise come nel caso 676/2008/RT (il cosiddetto "caso Porsche"); si rammarica per il fatto che, dall'adozione dell'ultima relazione del Parlamento nel 2009, la situazione non è cambiata, come ben dimostrano le due cause ClientEarth e a. (cause T-120/10 e T-449/10) pendenti presso il Tribunale;

39.

osserva che in diversi casi il ritardo prolungato ha fatto sì che fosse intentata una causa presso la Corte di giustizia proprio per l'assenza di una risposta, seguita poi dalla tardiva risposta da parte della Commissione che ha reso la causa nulla e costretto l'interessato a riavviare l'intera procedura (46); invita la Commissione a rispettare pienamente i termini di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001; propone la previsione di effetti automatici, come l'obbligo di pubblicare i documenti, in caso di mancato rispetto dei termini;

40.

chiede che le relazioni annuali redatte e pubblicate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001 indichino il tempo richiesto in media per l'esame delle domande, così come avviene nel rapporto annuale del Consiglio sull'accesso ai documenti del 2009;

41.

ricorda che la buona governance crea un nesso tra i concetti di "accesso ai documenti" e "accesso all'informazione"; chiede che sia modificata la legislazione secondo cui l'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo alle domande di chiarimento e all'assistenza ai cittadini, è applicato ai casi di "domanda di informazione" per cui esistono documenti pertinenti alla domanda;

42.

ricorda che il concetto di trasparenza non implica solo una reazione passiva da parte delle istituzioni, degli organi, degli organismi e delle agenzie dell'UE ma richiede anche un'impostazione proattiva, come sottolineato a più riprese dal Mediatore europeo; invita le istituzioni UE a rendere disponibili d'ufficio sui propri siti Internet quante più categorie di documenti possibile (compresi i bilanci e gli elenchi dei contratti d'appalto aggiudicati negli ultimi tre anni); sottolinea che un'impostazione proattiva consente di evitare che si aprano contenziosi superflui e, di conseguenza, che vada sprecato il denaro dei contribuenti e che vengano a crearsi ritardi, costi e oneri inutili per coloro che richiedono l'accesso;

43.

invita la Commissione a garantire la trasparenza nell'amministrazione dei fondi europei, pubblicando su un sito web unico e in una delle lingue di lavoro dell'UE, le stesse categorie di informazioni per tutti i beneficiari di tali fondi;

44.

ritiene che debbano essere creati dei focal point per l'accesso ai documenti predisponendo opportuni corsi di formazione per i funzionari di ciascuna DG, o unità amministrativa corrispondente, all'interno delle istituzioni, al fine di definire la migliore politica proattiva possibile, di esaminare le domande nel modo più efficiente e verificare che tutti i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 siano pienamente osservati;

45.

ribadisce che il Parlamento dovrebbe essere in prima linea in questa impostazione proattiva riguardante la pubblicità, la trasparenza, l'apertura e l'accesso ai documenti e mette in risalto a tale riguardo il successo ottenuto dalla trasmissione via web delle audizioni e delle riunioni di commissione oltre che delle plenarie; ritiene che tutto questo debba divenire la norma e che lo strumento dell'Osservatorio legislativo (OEIL) debba essere ulteriormente ampliato per includere tutte le lingue ufficiali dell'UE e informazioni – a livello di commissione e di plenaria - come emendamenti, pareri di altre commissioni, pareri del servizio giuridico, liste di voto, votazioni per appello nominale, deputati presenti e votanti, lettere interistituzionali e nomi dei relatori ombra, nonché funzioni di ricerca, per parola e multilingue, termini per la presentazione dei documenti, feed RSS, spiegazione della procedura legislativa, link ai dibattiti in webstreaming ecc., in modo da garantire ai cittadini un quadro completo di informazioni, con possibilità di accesso ai documenti e ai testi riepilogativi plurilingui (citizens' summaries) delle proposte legislative e alle sintesi della legislazione UE, in vigore (SCADPLUS), documentazione per la quale dovrebbero essere offerte anche adeguate funzioni di ricerca e di navigazione secondo quanto in precedenza indicato;

46.

rammenta l'importanza di proteggere l'indipendenza del mandato dei deputati europei; ritiene, al contempo, che la trasparenza riguardi sia le attività degli organi ufficiali del Parlamento, quali la conferenza dei presidenti, l'ufficio di presidenza (47) e i questori, sia le attività stesse dei deputati, come la loro partecipazione ai lavori parlamentari e la loro presenza, secondo quanto richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 gennaio 2009; considera che la questione delle indennità dei deputati europei debba essere trattata in modo trasparente nel pieno rispetto delle norme a tutela dei dati personali;

47.

ritiene che alla trasparenza a livello dell'Unione europea debba far riscontro quella a livello degli Stati membri al momento del recepimento della legislazione dell'Unione europea nel diritto nazionale, in particolare tramite l'elaborazione di tavole di concordanza; ritiene opportuno al riguardo attingere alle migliori prassi di trasparenza nel quadro dell'e-Parliament e dell'e-Government;

48.

sottolinea che le autorità degli Stati membri spesso violano il diritto dei cittadini all'informazione e, pertanto, chiede alla Commissione di esaminare le norme in vigore negli Stati membri in materia di accesso ai documenti, tenendo conto del principio della buona governance; chiede altresì d'incoraggiare gli Stati membri a elaborare norme quanto più trasparenti possibile che favoriscano l'accesso dei cittadini ai documenti;

49.

osserva che i registri del Consiglio sono migliorati ma rileva che continuano a mancare coordinamento e interoperabilità tra le istituzioni, dal momento che non esiste un modello di informazione comune ai diversi registri che permetta ai cittadini di trovare i documenti necessari e le relative informazioni presso un "punto di contatto unico" o di usare un motore di ricerca comune pienamente connesso ad esempio con l'Osservatorio legislativo (OEIL), che raggruppi tutti i documenti relativi a una singola procedura legislativa;.

50.

invita a tal fine il Consiglio e la Commissione a negoziare con il Parlamento per modificare la Dichiarazione congiunta sulla procedura di codecisione e l'Accordo interistituzionale su "legiferare meglio"; si impegna, nelle more, a modificare il suo regolamento, compreso l'allegato codice di condotta sui negoziati relativi alla codecisione, per dare piena forza vincolante a tali principi;

51.

ritiene che il comitato interistituzionale istituito dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 debba operare con maggiore impegno e riferire alle commissioni competenti sui temi discussi, sulle posizioni difese dal Parlamento, sulle questioni problematiche sollevate da altre istituzioni nonché sugli eventuali risultati conseguiti; lo invita pertanto a riunirsi con maggiore regolarità, e comunque almeno una volta l'anno, e a rendere accessibili le consultazioni e i dibattiti interni, aprendoli al pubblico e invitando ed esaminando i contributi dei rappresentanti della società civile e del Garante europeo per la protezione dei dati; ritiene anche che il comitato debba lavorare a una relazione di "audit" annuale sull'apertura e la trasparenza nell'UE da predisporsi a cura del Mediatore europeo e lo invita ad affrontare con urgenza i problemi menzionati nella presente risoluzione;

*

* *

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Mediatore europeo, al Garante europeo per la protezione dei dati e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 1.

(3)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(4)  Sentenza dell'1.7.2008, cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, Regno di Svezia e Turco/Consiglio dell'Unione europea, Racc. 2008 pag. I-4723.

(5)  Sentenza del 29.6.2010, causa C-28/08 P, Commissione europea/The Bavarian Lager Co. Ltd, non ancora pubblicata in Raccolta.

(6)  Sentenza del 9.11.2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen, non ancora pubblicata in Raccolta.

(7)  Sentenza del 29.6.2010, causa C-139/07 P, Commissione europea/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, non ancora pubblicata in Raccolta.

(8)  Sentenza del 21.9.2010 cause riunite C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, Regno di Svezia e Association de la presse internationale ASBL (API)/Commissione europea, non ancora pubblicata in Raccolta.

(9)  Sentenza del 22.3.2011, causa T-233/09, Access Info Europe/Consiglio, non ancora pubblicata in Raccolta.

(10)  Sentenza del 9.9.2008, causa T-403/05, MyTravel/Commissione (Raccolta 2008, pag. II-2027);

(11)  Sentenza dell'11.3.2009, causa T-121/05, Borax Europe/Commissione (Raccolta 2009, pag. II-2027);

(12)  Sentenza del 21.10.2010, causa T-439/08, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA, non ancora pubblicata in Raccolta.

(13)  Sentenza del 19.1.2010, cause riunite T-355/04 e T-446/04, Co-Frutta/Commissione (Raccolta 2010 pag. II-1).

(14)  Sentenza del 30.1.2008, causa T-380/04, Terezakis/Commissione (Raccolta 2008, pag. II-11).

(15)  Sentenza del 7.7.2010, causa T-111/07, Agrofert Holding/Commissione, non ancora pubblicata in Raccolta.

(16)  Sentenza del 9.6.2010, causa T-237/05, Éditions Jacob/Commissione, non ancora pubblicata in Raccolta.

(17)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(18)  GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

(19)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 80.

(20)  Testi approvati, P7_TA(2010)0435.

(21)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 12.

(22)  9 % nel 2010.

(23)  36,1 % se non si considerano i documenti per cui è stato concesso un accesso parziale. Nel 2010, la percentuale di rifiuti di accesso era del 13,3 % (del 29,1 % se non si considerano i documenti per cui è stato concesso un accesso parziale).

(24)  37 % nel 2010.

(25)  33 % nel 2010 per le domande iniziali.

(26)  Nel 2009, le altre principali ragioni addotte per rifiutare l'accesso sono state: la protezione della privacy (26 %) e la protezione dello scopo perseguito da ispezioni, indagini e audit (15 %) per il Parlamento; la protezione degli interessi pubblici nelle relazioni internazionali (22,7 %), la pubblica sicurezza (5,6 %) e la difesa e le questioni militari (3,5 %) per le domande iniziali al Consiglio; e la protezione delle ispezioni (27,6 %) e degli interessi commerciali (13,99 %) per le domande iniziali alla Commissione.

(27)  Sentenza del 7 giugno 2011, causa T-471/08, Toland c.Parlamento, non ancora pubblicata in Raccolta.

(28)  Sentenza del 18.12.2007, causa C-64/05 P, Regno di Svezia/Commissione, Raccolta 2007, p. I-11389.

(29)  Regno di Svezia/Commissione, paragrafo 76.

(30)  Sentenza del 13 gennaio 2011, causa T-362/08, IFAW/Commissione, non ancora pubblicata in Raccolta.

(31)  Turco, paragrafo 46.

(32)  Turco, paragrafo 67.

(33)  Nella sentenza pronunciata nella causa Access Info Europe (T-233/09), il Tribunale riafferma al paragrafo 69 che l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale all'interno delle istituzioni partecipando alle procedure legislative e di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti.

(34)  ClientEarth/Consiglio, causa T-452/10.

(35)  Ricorso 2493/2008/(BB)TS.

(36)  Ricorso 2560/2007/BEH.

(37)  R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy ([1924] 1 KB 256, [1923] All ER 233).

(38)  Article 19, "The Public’s Right to Know: Principles of Freedom of Information Legislation", Londra, 1999; Transparency International, "Using the Right to information as an Anti-Corruption Tool", Berlino, 2006.

(39)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(40)  Garante europeo della protezione dei dati, ‧Public access to documents containing personal data after the Bavarian Lager ruling‧, 24 marzo 2011 (http://www.edps.europa.eu:80/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/11-03-24_Bavarian_Lager_EN.pdf) e "Public access to documents and data protection", 2005 (http://www.edps.europa.eu:80/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/05-07_BP_accesstodocuments_EN.pdf).

(41)  Cfr. la causa ClientEarth/ Commissione (T-111/11) pendente presso il Tribunale.

(42)  Cfr. le cause ClientEarth e a./Commissione (T-120/10) e ClientEarth e a./Commissione (T-449/10) pendenti presso il Tribunale.

(43)  GU L 396, del 30.12.2006, pag. 1.

(44)  La causa Access Info Europe (T-233/09) ha rivelato che, sebbene la prova della data di ricezione sia fondamentale per valutare se sono rispettati i termini per esperire altri mezzi di ricorso (eventualmente presso un tribunale), di prassi le conferme sono inviate tramite lettera non raccomandata. Cfr. paragrafi 20-29.

(45)  Cfr. articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

(46)  Cfr. Ryanair Ltd./Commissione (cause riunite da T-494/08 a T-500/08 e T-509/08) e Stichting Corporate Europe Observatory/ Commissione (causa T-395/10).

(47)  Per esempio, dal 2009 il regolamento del Parlamento (GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 145) non include più un elenco dei documenti del PE direttamente accessibili al pubblico, ma conferisce all'Ufficio di presidenza la prerogativa di redigere tale elenco (articolo 104, paragrafo 3, del regolamento).


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/84


Mercoledì 14 settembre 2011
Negoziati di Doha in corso

P7_TA(2011)0380

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sull'andamento dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo

2013/C 51 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione ministeriale di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 14 novembre 2001,

visti gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite,

vista la dichiarazione ministeriale di Hong Kong dell'OMC del 18 dicembre 2005,

vista la sua risoluzione del 4 aprile 2006 sulla valutazione del ciclo di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong (1),

viste le sue precedenti risoluzioni sull'agenda di Doha per lo sviluppo, in particolare quelle del 9 ottobre 2008 (2) e del 16 dicembre 2009 (3),

visto il documento definitivo della sessione annuale del 2011 della Conferenza parlamentare dell'OMC, adottato all'unanimità il 22 marzo 2011 a Ginevra,

visti gli incontri informali del comitato per i negoziati commerciali del 31 maggio 2011, del 22 giugno 2011 e del 26 luglio 2011 nonché i documenti dei presidenti dei gruppi di negoziazione presentati il 21 aprile 2011,

vista la dichiarazione rilasciata da Pascal Lamy, direttore generale dell'OMC, durante l'incontro informale del comitato per i negoziati commerciali del 26 luglio 2011,

vista la dichiarazione rilasciata dal presidente durante la riunione del Consiglio generale del 27 luglio 2011,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il ciclo di Doha è stato avviato nel 2001 per creare nuove opportunità di mercato, rafforzare le norme commerciali multilaterali, affrontare gli attuali squilibri del sistema commerciale e mettere gli scambi al servizio dello sviluppo sostenibile, ponendo l'accento sull'integrazione economica dei paesi in via di sviluppo, soprattutto dei paesi meno avanzati, partendo dalla convinzione che un sistema multilaterale, basato su norme più giuste ed eque, può contribuire a un commercio equo e libero al servizio dello sviluppo di tutti i continenti;

B.

considerando che è fondamentale ritenere gli accordi multilaterali, plurilaterali e bilaterali parte di un pacchetto comune di strumenti per gli affari internazionali, e quindi elementi standard di relazioni politiche e commerciali equilibrate e complementari;

C.

considerando che i colloqui ministeriali dell'OMC per la conclusione del ciclo di Doha sono in fase di stallo dalla fine di luglio 2008;

D.

considerando che all'inizio del 2011 i negoziati sono avanzati, come risulta dalle relazioni dei presidenti dei gruppi di negoziazione presentate il 21 aprile 2011, le quali tuttavia mettono in luce la seria difficoltà a raggiungere un accordo nel 2011, come discusso in precedenza nel comitato per i negoziati commerciali;

E.

considerando che l'ottava conferenza ministeriale dell'OMC si svolgerà a Ginevra dal 15 al 17 dicembre 2011 e che il 27 luglio 2011 il presidente del Consiglio generale ha sottolineato la sensazione sempre più diffusa che la conferenza ministeriale dovrebbe occuparsi dei negoziati di Doha e che le questioni legate allo sviluppo, in particolare le problematiche dei paesi meno sviluppati, dovrebbero continuare ad essere il tema centrale dell'ottava conferenza ministeriale;

1.

ribadisce il suo massimo impegno a sostenere un sistema multilaterale di scambi e un'OMC che sia garante di un sistema di scambi fondato su regole; ritiene che l'OMC abbia un ruolo fondamentale nel garantire una migliore gestione della globalizzazione, una più equa distribuzione dei benefici da essa derivanti e una crescita economica più equilibrata; ribadisce il suo massimo impegno a favore di una conclusione equa e adeguata dei negoziati di Doha, che costituirebbe un importante segnale di fiducia politica nel futuro di un sistema mondiale di scambi equo e basato su regole;

2.

sottolinea che i negoziati di Doha dovrebbero concentrarsi in primo luogo sulle necessità dei paesi meno avanzati; ritiene che i risultati dei negoziati di Doha dovrebbero contribuire all'eliminazione della povertà e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

3.

è pienamente consapevole delle difficoltà che circondano il principio di un impegno unico;

4.

si rammarica che non sarà possibile giungere a un accordo sulle questioni in sospeso nell'ambito dell'agenda di Doha per lo sviluppo durante l'ottava conferenza ministeriale che si svolgerà a Ginevra dal 15 al 17 dicembre 2011; ribadisce l'importanza di conseguire comunque risultati e progressi tangibili per non compromettere il sistema multilaterale di scambi e il suo ruolo di regolamentazione;

5.

ribadisce il suo fermo sostegno all'idea di mettere lo sviluppo al centro dell'agenda di Doha per lo sviluppo e invita i membri dell'OMC a raggiungere gli obiettivi fissati nella dichiarazione ministeriale di Doha del 2001 e a rispettare gli impegni assunti nel 2005 durante la conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong; è fermamente convinto che l'ottava conferenza ministeriale dell'OMC debba conseguire almeno dei risultati a favore dei paesi meno sviluppati;

6.

ritiene che un accordo per l'attuazione più rapida possibile, in linea con le disposizioni del paragrafo 47 della dichiarazione ministeriale di Doha, debba comprendere almeno un pacchetto completo destinato ai paesi meno sviluppati e ai paesi in via di sviluppo composto da:

a)

l'accesso al mercato esente da dazi e quote per i prodotti dei paesi meno sviluppati per almeno il 97 % dell'insieme delle linee tariffarie, come concordato a Hong Kong nel 2005;

b)

l'eliminazione dei sussidi all'esportazione di cotone da parte dei paesi sviluppati, in linea con i precedenti accordi, nonché un impegno concreto per ridurre rapidamente e nello specifico le sovvenzioni nazionali che falsano gli scambi di cotone;

c)

un trattamento speciale e differenziato, in linea con gli accordi precedenti, compresa una deroga nel settore dei servizi e un meccanismo di monitoraggio per il trattamento speciale e differenziale;

d)

il miglioramento, mirato a una maggiore trasparenza e semplicità, delle regole di origine preferenziale applicabili alle importazioni dai paesi meno sviluppati per agevolarne l'accesso al mercato;

7.

chiede a tutti i paesi sviluppati e ai paesi in via di sviluppo più avanzati di seguire il modello dell'iniziativa dell'UE "Tutto fuorché le armi" nel garantire un accesso al mercato interamente esente da dazi e quote per i paesi meno sviluppati, in considerazione del fatto che le linee tariffarie omesse nell'accordo di Hong Kong includono alcuni prodotti fondamentali per i paesi poveri, e che quindi riducono in maniera significativa i vantaggi per i paesi meno sviluppati;

8.

ricorda le rilevanti divergenze in termini di crescita economica tra i vari paesi del mondo e lo spostamento dei flussi commerciali internazionali in atto; esorta le economie emergenti ad assumersi le proprie responsabilità in quanto attori economici globali e a fare concessioni commisurate ai rispettivi livelli di sviluppo e competitività;

9.

ritiene inoltre che i progressi ottenuti finora nei negoziati sull'agevolazione degli scambi consentirebbero di conseguire un rapido accordo in questo settore, poiché un miglioramento delle regole dell'OMC in materia di agevolazione degli scambi sarebbe vantaggioso per tutti i membri dell'Organizzazione mediante il rafforzamento della certezza del diritto, la riduzione dei costi delle transazioni commerciali e la prevenzione degli abusi;

10.

ribadisce l'importanza di migliorare l'accesso ai beni e alle tecnologie verdi per conseguire gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile;

11.

ritiene che, vista la persistente situazione di stallo che caratterizza l'architettura e gli obiettivi originari dell'agenda di Doha per lo sviluppo, sia oggi più che mai necessario riprendere il dibattito sul futuro funzionamento dell'OMC con un'eventuale riforma del nuovo sistema multilaterale di scambi; invita la Commissione ad avviare una consultazione proattiva con il Parlamento al fine di elaborare una concezione condivisa della struttura di un futuro sistema commerciale globale; esorta l'OMC e le altre organizzazioni internazionali, nell'attuale contesto di crisi economica e sociale e anche in caso di mancata conclusione dei negoziati di Doha, ad affrontare con coerenza e urgenza le nuove sfide globali connesse al commercio, ad esempio la sicurezza alimentare, l'energia, lo sviluppo sostenibile e gli aiuti al commercio;

12.

è assolutamente convinto che l'OMC, in quanto parte di un sistema di governance economica globale, sia di fondamentale importanza per il mondo; esorta tutti i membri dell'OMC a contribuire ulteriormente a uno sviluppo globale, ambizioso ed equilibrato dell'Organizzazione mondiale del commercio per garantire la crescita economica e l'eliminazione della povertà in tutto il mondo;

13.

sottolinea la necessità di riflettere sull'eventualità che le mutate circostanze rispetto al momento dell'avvio del ciclo di Doha, con particolare riferimento al ruolo assunto dai paesi BRIC nel quadro dell'economia mondiale, abbiano reso impossibile il conseguimento degli obiettivi originari del ciclo negoziale stesso;

14.

sollecita i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo più avanzati a sostenere la capacità dei paesi meno sviluppati, di partecipare appieno a tale processo di riflessione sull'agenda di Doha per lo sviluppo nonché a qualsiasi tabella di marcia per i negoziati ancora in corso ed a garantire che i loro interessi siano difesi;

15.

sottolinea che le recenti fluttuazioni dei prezzi dei prodotti alimentari rendono necessario il rafforzamento della sicurezza alimentare nel quadro delle norme che disciplinano il commercio internazionale;

16.

deplora le restrizioni alle esportazioni applicate da diversi paesi in relazione a risorse naturali disponibili in quantità limitate; ritiene che le norme in materia di commercio internazionale debbano includere una disciplina completa delle citate restrizioni alle esportazioni;

17.

esorta i membri dell'OMC a sostenere lo sviluppo di forti relazioni istituzionali tra l'OMC e altre organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la FAO, la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e altri organismi dell'ONU;

18.

si rammarica del fatto che finora non sia stato possibile tenere conto di aspetti quale la protezione del clima e la tutela dell'ambiente nei colloqui commerciali multilaterali;

19.

invita la Commissione e il Consiglio a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento nella preparazione dell'ottava conferenza ministeriale che si svolgerà a Ginevra dal 15 al 17 dicembre 2011;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al direttore generale dell’OMC.


(1)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(2)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 31.

(3)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 1.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/87


Mercoledì 14 settembre 2011
Legiferare meglio, sussidiarietà e proporzionalità e legiferare con intelligenza

P7_TA(2011)0381

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente (2011/2029(INI))

2013/C 51 E/11

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (1),

vista la sua posizione del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'iniziativa dei cittadini (2),

vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura (3),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2010 su "Legiferare meglio" – 15a relazione annuale della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (4),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sull'applicazione del diritto dell'Unione europea (5),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sull'importanza di garantire valutazioni d'impatto indipendenti (6),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sulla 27a relazione della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE (7),

visti gli "Orientamenti politici per la prossima Commissione" presentati dal presidente della Commissione il 3 settembre 2009,

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" (COM(2010)0543),

vista la relazione della Commissione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità (17a relazione "Legiferare meglio" relativa al 2009) (COM(2010)0547),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Terzo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea" (COM(2009)0015),

visto il documento di lavoro della Commissione intitolato "Riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea – Relazione sullo stato d'avanzamento delle attività nel 2008 e prospettive per il 2009" (COM(2009)0016),

visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo "Terza relazione sullo stato d'avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo" (COM(2009)0017),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE – Piani settoriali di riduzione e azioni 2009" (COM(2009)0544),

vista la relazione del 17 settembre 2009 del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sugli oneri amministrativi,

viste le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 30 maggio 2011 sulla normativa intelligente,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0251/2011),

A.

considerando che il programma per una legiferazione intelligente è stato introdotto nell'ambito della strategia UE 2020 che mira a conseguire una "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" entro il 2020, principalmente attraverso la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, garantendo una migliore qualità e la semplificazione della legislazione dell'UE in vigore,

B.

considerando che la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità è estremamente importante per il buon funzionamento dell'Unione europea e per far sì che le attività delle istituzioni dell'Unione soddisfino le aspettative dei cittadini, delle imprese operanti nel mercato unico nonché delle amministrazioni nazionali e locali, e per far sì che le decisioni siano prese quanto più vicino possibile ai cittadini,

C.

considerando che la problematica della legiferazione intelligente va interpretata non solo nel contesto del programma legislativo della Commissione ma anche in un senso più ampio, in relazione all'attuazione continua delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona che interessano le procedure legislative,

D.

considerando che il trattato di Lisbona ha cercato di ristabilire l'equilibrio dei poteri tra le istituzioni europee e considera il Parlamento alla stregua del Consiglio nel processo legislativo a norma della procedura legislativa ordinaria,

E.

considerando che, a seguito dell'adozione del trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali sono formalmente associati al controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà, e che finora sono oltre 300 i contributi ricevuti,

F.

considerando l'importanza fondamentale delle consultazioni con tutte le parti interessate, e in particolare con le piccole e medie imprese (PMI) e altri soggetti pertinenti, nell'elaborazione dei progetti di atti legislativi (incluse le valutazioni d'impatto),

G.

considerando che un programma di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell'Unione europea è operativo dal 2005 e che esso mira a limitare detti oneri del 25 % entro il 2012, limitazione che equivarrebbe a un aumento pari all'1,4 % del PIL,

H.

considerando che, stando alla relazione annuale 2010 del comitato per la valutazione d'impatto (IAB), la Commissione ha quantificato complessivamente solo il 27 % delle valutazioni d'impatto effettuate in tale anno,

I.

considerando che, sebbene la Commissione abbia proposto misure intese a ridurre gli oneri amministrativi superiori agli obiettivi fissati, il Parlamento e il Consiglio devono ancora adottare le precedenti misure che equivalgono a circa un quarto dell'obiettivo del 25 %;

J.

considerando che uno degli elementi fondamentali del programma è la misurazione degli oneri amministrativi basata sul modello di costi standard,

K.

considerando che l'uso delle tecniche di rifusione e codificazione per semplificare e codificare il diritto vigente consente una migliore comprensibilità e una maggiore coesione dei cambiamenti effettuati,

L.

considerando l'importanza fondamentale di una corretta e puntuale attuazione da parte degli Stati membri delle direttive dell'Unione europea, come anche la rilevanza del persistente problema della sovraregolamentazione ("gold-plating") del diritto, intesa come l'introduzione di obblighi maggiori rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione,

M.

considerando che le divergenze dovute alla diversa attuazione comportano sfide considerevoli per il funzionamento efficiente ed efficace del mercato unico, con il conseguente gruppo a tre livelli di Stati membri, compresi quelli con un'attuazione scorretta, incompleta o imprecisa, a discapito delle imprese e dei consumatori europei a scapito di un'ulteriore crescita,

N.

considerando che la prova PMI è stata introdotta nello Small Business Act, ma che finora è stata applicata solo in una serie ridotta di circostanze,

O.

considerando che in occasione dello scambio di opinioni avvenuto nel corso della riunione della commissione giuridica il 27 gennaio 2011 Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione, si è impegnato fermamente a favore del programma per una legiferazione intelligente,

P.

considerando che il nuovo sistema, nell'ambito del trattato di Lisbona, di atti delegati e di esecuzione, definito agli articoli 290 e 291 del TFUE, è ora oggetto rispettivamente di un'intesa comune e di un regolamento,

Osservazioni di carattere generale

1.

sottolinea l'assoluta necessità di elaborare una legislazione semplice, chiara e facilmente comprensibile, al fine di salvaguardare il principio di trasparenza della legislazione europea, di garantirne un'applicazione più efficace e di assicurare che i cittadini dell'UE siano in grado di esercitare i propri diritti più facilmente;

2.

sottolinea che nel formulare proposte le istituzioni europee devono rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e devono attenersi ai criteri stabiliti nel protocollo n. 2 allegato al TFUE;

3.

condivide l’approccio strategico della Commissione esposto nella sua comunicazione su una regolamentazione intelligente in seno all’Unione europea collocandola al centro del processo decisionale – dall'elaborazione di un atto giuridico alla sua revisione attraverso il suo recepimento, applicazione e valutazione;

4.

rileva che tutti gli attori istituzionali europei hanno un ruolo nella promozione e nell'attuazione di una migliore procedura legislativa, a norma dei principi e degli orientamenti contenuti nel programma per una legiferazione intelligente e nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; ritiene che il rinnovato impegno a favore di questi principi debba essere dimostrato da tutte le parti coinvolte;

5.

sottolinea che per ridurre il volume della legislazione ed aumentarne la qualità è opportuno, sulla falsariga della relazione Monti, ricorrere maggiormente ai regolamenti nelle proposte legislative;

6.

esorta le prossime Presidenze e la Commissione ad avviare il processo di rinegoziazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; richiama l'attenzione, a tal proposito, sui pertinenti paragrafi della risoluzione del 9 febbraio 2010 relativa all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, specialmente all'impegno congiunto delle due istituzioni di concordare cambiamenti chiave in preparazione dei futuri negoziati con il Consiglio dei ministri su un adeguamento dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona;

7.

sottolinea la necessità di effettuare ogni sforzo possibile per assicurare che il Parlamento e il Consiglio siano trattati allo stesso livello nel processo legislativo, attuando così il principio della parità di trattamento tra le due istituzioni, nel rispetto del trattato di Lisbona;

8.

accoglie con favore l'iniziativa dei cittadini europei come nuova forma di partecipazione pubblica all'elaborazione della politica dell'Unione europea; attende con interesse la sua messa in pratica nell'aprile 2012 e incoraggia la Commissione ad assicurare che i cittadini siano sensibilizzati sulle regole e i regolamenti applicabili in modo da permettere loro di utilizzare questo strumento in modo efficace sin dall'inizio;

9.

esorta la Commissione a impegnarsi a rispettare le scadenze entro le quali dovrà dare seguito alle richieste del Parlamento, ai sensi dell'articolo 225 TFUE, in particolare onorando l'impegno assunto nell'accordo quadro di rendere conto del seguito concreto dato a tutte le richieste di iniziativa legislativa entro i tre mesi successivi all'approvazione di una relazione di iniziativa legislativa e di presentare una proposta legislativa al più tardi entro un anno;

Parlamenti nazionali

10.

accoglie con favore un coinvolgimento maggiore dei parlamenti nazionali nel processo legislativo europeo, in particolare nel processo di controllo della conformità delle proposte legislative al principio di sussidiarietà;

11.

ricorda, nell'ambito dell'impiego degli strumenti di opposizione e di ricorso per violazione del principio di sussidiarietà, la mancanza di criteri concreti per accertare una violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e sottolinea la necessità di procedere a livello UE ad una concretizzazione delle condizioni di applicazione dei principi in questione;

12.

sottolinea che i parlamenti nazionali possono adempiere alla responsabilità derivante loro dai trattati in ordine all'esame della compatibilità dei progetti di atti legislativi con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nella misura in cui la Commissione, da parte sua, adempie compiutamente all'obbligo di presentare una motivazione circostanziata e comprensibile, di cui all'articolo 5 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

13.

mette in evidenza in questo contesto la necessità che i parlamenti nazionali, quando presentano un parere, distinguano per quanto possibile tra gli aspetti di sussidiarietà e quelli di proporzionalità;

Riduzione degli oneri amministrativi e garanzia di corretta attuazione

14.

esprime preoccupazione per il fatto che il programma per la riduzione degli oneri amministrativi non raggiunga l'obiettivo di ridurre del 25 % tali oneri entro il 2012, e sottolinea che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero agire tempestivamente al fine di esaminare e approvare le misure proposte; rileva a tale riguardo il valore del maggiore ricorso alle procedure accelerate per approvare le proposte; si impegna a esaminare attentamente le proposte legislative relative a tali misure e invita il Consiglio a fare il possibile per garantire l'adozione delle riduzioni degli oneri amministrativi previste dal programma;

15.

prende atto del contributo positivo del Gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi apportato al programma di riduzione di tali oneri, che la Commissione sta realizzando; sottolinea tuttavia che la composizione del gruppo dovrebbe essere maggiormente equilibrata, inserendovi più esperti della società civile e di altri Stati membri;

16.

esorta il Gruppo di alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi ad avviare un dialogo con le PMI europee per individuare gli ostacoli più frequenti per evitare che partecipino a scambi con altri Stati membri all'interno del mercato unico e propone misure intese a eliminare o ridurre tali ostacoli a una maggiore crescita;

17.

sottolinea la necessità di definire un programma che vada oltre il 2012 per coprire il mandato dell'attuale Commissione, con un obiettivo chiaramente definito e un mandato potenziato, al fine di consentire al programma di non limitarsi ai semplici oneri amministrativi e di affrontare gli oneri e i costi normativi derivanti dalla normativa dell'Unione europea nel suo complesso, tra cui gli "elementi di disturbo" normativi;

18.

invita gli Stati membri ad adoperarsi in modo coerente per ridurre gli oneri amministrativi e auspica una fruttuosa cooperazione con i parlamenti nazionali in questo campo;

19.

richiama l'attenzione sul fatto che, al fine di garantire il successo dei programmi attuali e futuri per la riduzione degli oneri, è necessaria un'attiva collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, onde evitare divergenze di interpretazione e la cosiddetta sovraregolamentazione ("gold-plating") della normativa (inserendo obblighi più rigorosi per l'attuazione nazionale della legislazione che derivi dal diritto dell'Unione europea);

20.

invita la Commissione e gli Stati membri a inserire informazioni più esaustive negli obblighi di notifica in seguito all'attuazione della legislazione specifica, al fine di affrontare il problema della cosiddetta sovraregolamentazione ("gold-plating"); ritiene che le divergenze possano essere ridotte in modo significativo se gli Stati membri sono tenuti a presentare pareri motivati a sostegno delle proprie decisioni, al fine di superare le norme stabilite dalle direttive in fase di attuazione;

21.

incoraggia la Commissione a proseguire l'attuazione delle misure dei piani settoriali di riduzione degli oneri amministrativi;

22.

ritiene che il processo di riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione della legislazione non debba generare un abbassamento degli standard stabiliti nella legislazione vigente;

Definizione delle politiche

23.

invita la Commissione a servirsi meglio dei Libri bianchi per presentare i progetti di atti legislativi in esame, prassi che ridurrebbe la frequenza con cui le proposte devono essere soggette a una revisione sostanziale, se non totale, nel corso del processo legislativo; ritiene inoltre che tale prassi semplificherebbe la valutazione della proporzionalità della legislazione proposta che spesso risulta complessa quando solo le proposte di massima sono presentate in fase iniziale in forma di Libro verde;

24.

ritiene che per conseguire un funzionamento più soddisfacente del diritto europeo sia opportuno migliorare la comunicazione sul processo legislativo e le proposte legislative in quanto la comunicazione delle istituzioni non permette alle imprese e ai cittadini di distinguere chiaramente quali normative sono state esattamente adottate;

25.

valuta positivamente l'impegno assunto dalla Commissione e mirato a rivedere la procedura di consultazione e approva la decisione di estendere a 12 settimane il periodo minimo di consultazione; sottolinea tuttavia che occorre coinvolgere maggiormente tutte le parti interessate e ritiene che la Commissione debba esaminare metodi che introducano procedure di sensibilizzazione inclusive; ritiene che procedure analoghe possano includere l'individuazione delle parti interessate a livello nazionale ed europeo di interesse per i settori e le proposte politiche pertinenti e cercare di coinvolgerle direttamente nel processo di consultazione;

26.

sottolinea che un dialogo aperto, trasparente e regolare rappresenta la premessa fondamentale perché la società civile partecipi maggiormente alla formazione della legislazione e alla conduzione del governo;

27.

suggerisce che un metodo sistematico di questo tipo permetterebbe a tutte le parti interessate e a tutti i partecipanti pertinenti di fornire un'ampia analisi dei possibili impatti sociali, economici e ambientali della legislazione proposta, a beneficio della formulazione delle politiche, conformemente ai principi di un approccio integrato;

28.

ritiene che le forme di consultazione e i metodi asimmetrici attuali non incoraggino le risposte di tutte le parti interessate coinvolte; rileva l'insoddisfazione espressa più volte dagli intervistati in merito alla forma e al contenuto dei questionari online; suggerisce che un approccio comune che preveda una forma standard per le risposte alle consultazioni semplificherebbe i problemi degli intervistati e favorirebbe la raccolta di una selezione più dettagliata e ragionata di risposte relative a svariate questioni politiche potenziali e alle opzioni esaminate al riguardo;

29.

invita in particolare la Commissione a integrare efficacemente il multilinguismo nella realizzazione delle consultazioni pubbliche e nella consultazione dei risultati, come presupposto per un ampio coinvolgimento di tutte le parti interessate in Europa;

30.

esprime preoccupazione per la crescente complessità dei documenti di consultazione e ritiene che si debbano compiere tutti gli sforzi necessari a semplificarli, compreso un uso più frequente dei Libri bianchi, al fine di favorire e promuovere le risposte delle parti interessate competenti, migliorandone nel contempo l'accessibilità da parte dei cittadini; suggerisce alla Commissione di esaminare l'eventuale introduzione di un "test di chiarezza" per assicurare la facilità di comprensione e risposta ai documenti di consultazione;

31.

deplora il fatto che attualmente le risposte e il feedback forniti dalla Commissione alle consultazioni siano spesso considerati insoddisfacenti dalle persone intervistate; esorta la Commissione a migliorare la sua politica di comunicazione al termine del periodo di consultazione e a fornire un feedback sulle principali questioni sollevate da tutte le persone intervistate;

32.

sottolinea l'importanza di garantire l'indipendenza e la credibilità delle analisi effettuate nelle valutazioni d'impatto della Commissione per assicurare gli obiettivi complessivi del programma per una legiferazione intelligente e ribadisce la posizione del Parlamento sulla questione, già esposta nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011;

33.

propone che, nel contesto del rafforzamento della competitività dell'Europa, le valutazioni di impatto individuino gli effetti specifici, tanto positivi quanto negativi, delle misure adottate sia sulla competitività che sulla crescita all'interno dell'Unione europea; ritiene che tali effetti debbano, per quanto possibile, essere pienamente quantificabili;

34.

condivide con forza la proposta per cui, in caso di nuove leggi che impongano un onere alle imprese, occorre identificare le compensazioni di costo equivalenti, per quanto possibile, al fine di ridurre altrove gli oneri normativi; ritiene che tale aspetto debba essere fondamentale per i programmi futuri per la riduzione degli oneri e il miglioramento del quadro normativo per le imprese nel suo insieme;

35.

rileva l’opportunità che l’entità stimata degli oneri amministrativi e normativi sia espressa in cifre nette anziché lorde;

36.

esorta la Commissione a dare la massima importanza alle possibili conseguenze sulle piccole e medie imprese, nell'elaborazione della nuova legislazione; invita la Commissione a cercare di esonerare le PMI dalla normativa le cui disposizioni le colpirebbero in modo sproporzionato e quando non vi siano serie ragioni per inserire tali aziende nel campo di applicazione della legislazione; è fermamente convinto che analoghe disposizioni di attenuazione avrebbero conseguenze positive sull'attuazione e l'utilizzabilità della normativa, in particolare per le piccole imprese e le microimprese; invita tutte le istituzioni dell’UE a rispettare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE ai sensi del quale devono evitare di emanare leggi che impongano vincoli amministrativi, finanziari e giuridici che intralcino la creazione e lo sviluppo delle PMI;

37.

è dell'avviso, a tal proposito, che la prova PMI adottata nello Small Business Act abbia un ruolo fondamentale e si aspetta che la Commissione utilizzi tale prova in modo ottimale; sottolinea che la Commissione dovrebbe assicurare un'applicazione coerente della prova PMI nelle proprie direzioni ed esorta gli Stati membri a inserire considerazioni analoghe nei processi decisionali a livello nazionale; chiede a tutte le commissioni parlamentari di applicare i principi della "prova PMI" alle relazioni legislative, quando siano state sottoposte al voto della pertinente commissione e in fase di presentazione alla seduta plenaria per l’approvazione;

38.

prende atto dell’intenzione della Commissione di presentare nel corso del 2011 una proposta legislativa sul ricorso a modi alternativi di regolamento dei contenziosi al fine di garantire un rapido ed efficace accesso a meccanismi di regolamento extragiudiziario dei contenziosi;

Semplificazione e valutazione ex-post

39.

chiede che il Consiglio, in conformità con la sua stessa dichiarazione di cui al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", esiga dagli Stati membri l’elaborazione e la pubblicazione di tabelle che illustrino la correlazione fra le direttive e le misure nazionali di recepimento; sottolinea che le tabelle di corrispondenza sono essenziali per garantire la trasparenza del recepimento nella normativa nazionale degli obblighi derivanti dalle direttive dell'UE; sottolinea che l'uso di tabelle di corrispondenza può rivelarsi utile per identificare discrepanze e casi di sovraregolamentazione ("gold-plating");

40.

invita la Commissione a procedere ulteriormente sulla base dei programmi "legiferare meglio" e di quelli per la semplificazione amministrativa negli Stati membri, che hanno dato buoni risultati, anche puntando a un’estesa utilizzazione delle procedure elettroniche;

41.

sottolinea che la modifica del diritto deve sempre svolgersi mediante rifusione; osserva e rispetta al contempo i diritti spettanti alla Commissione nell'ambito della procedura legislativa;

42.

chiede che la base dati EUR-Lex sia migliorata e resa più trasparente e di facile impiego;

43.

invita il Consiglio e la Commissione a collaborare con il Parlamento in modo costruttivo, al fine di garantire che il nuovo sistema di atti delegati e di esecuzione funzioni senza intoppi anche nella pratica;

44.

plaude al ricorso più ampio alla valutazione a posteriori della normativa attuata; sottolinea tuttavia che tale valutazione dovrebbe essere utilizzata per tutta la legislazione importante e non solo nei settori chiave; rileva, a questo proposito, che anche gli atti delegati e di esecuzione dovrebbero essere prese in esame; invita la Commissione a estendere per quanto possibile la valutazione a posteriori a tutte le aree politiche, e suggerisce che una maggiore inclusione di clausole di limitazione temporale della validità - soprattutto sotto forma di date di revisione prescritte con carattere obbligatorio, che includa l'opzione, qualora opportuno e auspicabile, di stabilire la scadenza automatica di disposizioni contenute nella legislazione - potrebbe essere un mezzo utile per garantire che le regolamentazioni ancora in vigore siano necessarie e proporzionate;

45.

chiede alla Commissione di rivedere in particolare tutte le norme in materia di finanziamento, al fine di ridurre l’onere amministrativo per i candidati ai sussidi UE e di rendere più efficiente l'intera procedura;

Garanzia di leadership e vigilanza continua

46.

valuta positivamente il sostegno personale accordato dal Presidente della Commissione al programma per una legiferazione intelligente; ritiene che sia necessaria una reale leadership politica della Commissione per mantenere il carattere prioritario attribuito alla questione nell'ambito dell'agenda politica e, a tale riguardo, ritiene che il programma debba essere sviluppato quale elemento fondamentale del portafoglio del collegio dei commissari; rileva che, da parte sua, il Parlamento dovrebbe prendere in esame metodi mirati ad accrescere l'importanza attribuita a una migliore legiferazione nell'ambito delle sue commissioni e ritiene che si debba prendere in considerazione l'uso delle riunioni intercommissione per affrontare la questione;

47.

apprezza il fatto che la Commissione continui a seguire il metodo di esaminare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle istituzioni dell'Unione e dei parlamenti nazionali sulla base di singoli "casi salienti", migliorando così la chiarezza della relazione "Legiferare meglio";

48.

si impegna a vigilare sull'attuazione da parte della Commissione del programma per una legiferazione intelligente e attende la relazione sullo stato di avanzamento del programma prevista per il secondo semestre 2012;

*

* *

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0480.

(3)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0311.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0437.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0259.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2011)0377


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/95


Mercoledì 14 settembre 2011
Attività 2010 della commissione per le petizioni

P7_TA(2011)0382

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2010 (2010/2295(INI))

2013/C 51 E/12

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

visti gli articoli 24, 227, 258 e 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull’Unione europea,

visti l'articolo 48 e l'articolo 202, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0232/2011),

A.

considerando l'importanza della procedura di petizione e le attribuzioni specifiche che dovrebbero consentire alla commissione competente di cercare e offrire soluzioni e di difendere i cittadini europei che presentano petizioni al Parlamento,

B.

considerando che occorre accrescere la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea, con l’obiettivo di rafforzare la sua legittimità e responsabilità,

C.

considerando che i cittadini dell'UE sono direttamente rappresentati dal Parlamento e che il diritto di petizione offre loro la possibilità di rivolgersi ai propri rappresentanti qualora ritengano che i loro diritti siano stati violati, rientrando la loro richiesta nelle competenze dell’Unione europea,

D.

considerando che l'applicazione della legislazione europea ha un impatto diretto sui cittadini e i residenti dell’UE, i quali possono meglio di chiunque valutarne l'efficacia e le carenze, nonché segnalare le lacune da colmare per garantire una migliore applicazione di tale legislazione da parte dei diversi Stati membri, e che la commissione per le petizioni deve diventare un interlocutore privilegiato,

E.

considerando che il Parlamento, attraverso la sua commissione per le petizioni, ha l’obbligo di indagare tali questioni e offrire ai cittadini le migliori soluzioni, e che a tale scopo continua a rafforzare la sua collaborazione con la Commissione europea, con il Mediatore europeo, con altre commissioni parlamentari e con organismi, agenzie e reti europee, così come con gli Stati membri,

F.

considerando, tuttavia, che in certi casi gli Stati membri si mostrano ancora restii a collaborare attivamente con la commissione competente, ad esempio non partecipando alle sue riunioni o non rispondendo alle lettere loro inviate; considerando che ciò denota una mancanza di cooperazione leale con l'istituzione,

G.

riconoscendo peraltro che molti Stati membri mostrano un buon livello di cooperazione e collaborano con il Parlamento nello sforzo di rispondere alle preoccupazioni espresse dai cittadini attraverso la procedura di petizione,

H.

riconoscendo il contributo che alla procedura di petizione danno i servizi della Commissione europea, che forniscono valutazioni preliminari su molte delle petizioni ricevute,

I.

considerando che il grado di specializzazione delle petizioni e la diversità dei temi trattati richiedono un rafforzamento della collaborazione con le altre commissioni parlamentari quando ne viene chiesto il parere, indispensabile per il buon trattamento delle petizioni,

J.

considerando che il numero di petizioni ricevute dal Parlamento nel 2010 è stato leggermente inferiore a quello registrato nel 2009 (1 655 contro 1 924, ovvero una flessione del 14%),

K.

considerando che la valida cooperazione instaurata con i servizi competenti del Parlamento nel 2010 ha permesso di evitare di registrare 91 denunce (4,7%) presentate dai cittadini, non ritenendosi soddisfatte le condizioni minime per considerarle petizioni, conformemente alla raccomandazione formulata nella relazione annuale 2009 di non registrare le petizione prive dei requisiti minimi,

L.

considerando che, alla luce del numero di petizioni dichiarate irricevibili nel 2010 (il 40%), occorre continuare ad adoperarsi per informare meglio i cittadini sulle competenze della commissione per le petizioni e sulle funzioni svolte dalle diverse istituzioni dell'Unione,

M.

considerando che la procedura di petizione può essere complementare ad altri strumenti a disposizione dei cittadini a livello dell’Unione, come la presentazione di denunce al Mediatore europeo o alla Commissione,

N.

considerando che i cittadini hanno diritto a una riparazione rapida e incentrata sulla proposta di soluzioni, e che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione ad avvalersi delle sue prerogative di custode del trattato per reagire alle violazioni della legislazione europea denunciate dagli autori delle petizioni, specialmente quando la violazione è conseguenza della trasposizione della legislazione dell’UE a livello nazionale,

O.

considerando che molte petizioni continuano a manifestare preoccupazione in merito alla trasposizione e all'applicazione della legislazione europea sull'ambiente e sul mercato interno, e che la commissione per le petizioni ha già chiesto in precedenti occasioni alla Commissione di rafforzare e rendere più efficace il controllo in materia,

P.

considerando che, sebbene la Commissione possa svolgere pienamente la sua opera di supervisione dell'osservanza della legislazione europea solo dopo che le autorità nazionali hanno adottato una decisione definitiva, è opportuno verificare quanto prima possibile, soprattutto per quanto riguarda le questioni ambientali, che le autorità locali, regionali e nazionali applichino correttamente tutti i pertinenti requisiti procedurali previsti dalla normativa dell’UE, anche applicando il principio di precauzione,

Q.

considerando che, dato il numero molto elevato di petizioni relative a progetti che possono ipoteticamente incidere sull'ambiente, sarebbe auspicabile avviare una riflessione in seno alla commissione per le petizioni sul trattamento di queste petizioni riguardanti progetti che sono oggetto d’inchiesta pubblica, in modo che la commissione stessa possa decidere al meglio in termini di tempi, sia nei riguardi del firmatario che riguardo allo stato di avanzamento del progetto in questione,

R.

considerando l'importanza di evitare ulteriori irreparabili perdite di biodiversità, specialmente nei siti designati nel quadro di Natura 2000, e l'impegno degli Stati membri di garantire la protezione delle zone speciali di conservazione previste dalla direttiva sugli habitat (92/43/CEE) e della direttiva sugli uccelli (79/409/CEE),

S.

considerando che le petizioni evidenziano l'impatto della legislazione europea sulla vita quotidiana dei cittadini dell’UE, e riconoscendo che si devono adottare tutte le misure necessarie per consolidare i progressi ottenuti nel rafforzamento dei diritti dei cittadini europei,

T.

considerando che, tenuto conto del notevole numero di petizioni in sospeso che formano l’oggetto di procedure d’infrazione avviate dalla Commissione, la commissione per le petizioni, nella sua precedente relazione d’attività e nel suo parere sulla relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, ha chiesto di essere periodicamente informata sullo stato di avanzamento delle procedure d’infrazione aventi relazione con petizioni,

U.

viste le raccomandazioni formulate dalla commissione per le petizioni a seguito delle missioni conoscitive effettuate a Huelva (Spagna), in Campania (Italia) e nel Vorarlberg (Austria) sulla gestione dei rifiuti sia tossici che urbani e sul recepimento nella legislazione nazionale della direttiva sull'impatto ambientale,

V.

visto il paragrafo 32 della propria risoluzione del 6 luglio 2010 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2009 (1), in cui il Parlamento chiede di rivedere la procedura di registrazione delle petizioni,

W.

considerando che la commissione giuridica ha emesso un parere sulla petizione 0163/2010, presentata da P.B., cittadino tedesco, sull’accesso di terzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per pronunce pregiudizievoli,

1.

si attende che il Parlamento e la sua commissione per le petizioni siano attivamente coinvolti nello sviluppo dell’iniziativa dei cittadini, affinché si possano pienamente realizzare gli obiettivi perseguiti e si garantisca maggior trasparenza nel processo decisionale dell'UE, offrendo ai cittadini l’opportunità di proporre miglioramenti, modifiche o aggiunte alla legislazione dell’Unione, evitando che questa tribuna che è loro offerta sia utilizzata unicamente a fini mediatici;

2.

ritiene che la commissione per le petizioni sia la più idonea a seguire le iniziative dei cittadini registrate presso la Commissione europea;

3.

auspica che le iniziative dei cittadini che non hanno raggiunto il milione di firme entro il termine stabilito possano essere trasmesse alla commissione per le petizioni del Parlamento per una discussione più approfondita;

4.

chiede che la commissione per le petizioni sia la commissione che rappresenterà il Parlamento europeo all’audizione pubblica, da parte del Parlamento e della Commissione europea, dei rappresentanti che avranno raccolto un milione di firme per le loro iniziative dei cittadini, così da apportare a tale audizione l’esperienza e la legittimazione di questa commissione parlamentare;

5.

richiama l'attenzione sul regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (2), nuovo strumento di partecipazione per i cittadini dell'Unione;

6.

sottolinea che il Parlamento riceve petizioni legate a campagne con oltre un milione di firme, il che comprova la sua esperienza nelle relazioni con i cittadini, ma insiste sulla necessità di informare i cittadini circa la differenza fra questo tipo di petizioni e l’iniziativa dei cittadini;

7.

ricorda il carattere giuridicamente vincolante che la Carta dei diritti fondamentali ha acquistato con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e sottolinea la sua importanza nel dare nuovo impulso all’azione dell'Unione e degli Stati membri in questo campo; confida che la Commissione europea – quale custode dei trattati – farà quanto in suo potere per garantire l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

8.

prende atto della comunicazione della Commissione "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", e ritiene che occorra sviluppare, promuovere e rafforzare una vera cultura dei diritti fondamentali, non solo nelle istituzioni dell’UE ma anche negli Stati membri, soprattutto quando essi applicano e mettono in pratica il diritto dell'Unione; ritiene che la "azione d'informazione sul ruolo e sulle competenze dell'Unione con riguardo ai diritti fondamentali", di cui si parla nella "Strategia", debba essere specifica e ampia, al fine di evitare in futuro un arbitrario palleggio delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri, soprattutto su questioni sensibili;

9.

sottolinea tuttavia che, nonostante il gran numero di petizioni presentate riguardo ai diritti contemplati dalla Carta, la Commissione europea rifiuta costantemente, per mancanza di strumenti giuridici, di agire per impedire violazioni flagranti dei diritti fondamentali negli Stati membri;

10.

accoglie con soddisfazione il fatto che l'Unione aderisca alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto ciò conferisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza per esaminare gli atti dell'Unione;

11.

si compiace dell'iniziativa della Commissione di dichiarare il 2013 "Anno europeo della cittadinanza" al fine di dare impulso al dibattito sulla cittadinanza europea e informare i cittadini dell’UE in merito ai loro diritti e agli strumenti democratici a loro disposizione per farli valere; ritiene che l’"Anno europeo della cittadinanza" debba essere utilizzato per una più ampia diffusione di informazioni sulla nuova "iniziativa europea dei cittadini", onde cercare di evitare un alto tasso di irricevibilità, comparabile a quello che si osserva tuttora nel campo delle petizioni; ritiene che allo stesso tempo si debba aprire un dibattito sul limitato ambito d’applicazione della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea";

12.

accoglie con soddisfazione la creazione, nel portale "I tuoi diritti nell'UE", di uno sportello unico per i cittadini che desiderano avere informazioni o presentare una denuncia o un ricorso; si felicita delle misure adottate dalla Commissione per semplificare i servizi di assistenza al pubblico destinati a informare i cittadini dei loro diritti a livello europeo e dei mezzi di reclamo a loro disposizione in caso di violazione; sottolinea la necessità di più informazione e più trasparenza da parte delle istituzioni europee in particolare garantendo un facile accesso ai documenti;

13.

rammenta la propria risoluzione sulle attività del Mediatore europeo nel 2009 e sollecita quest’ultimo a far sì che siano garantiti l'accesso alle informazioni e il rispetto del diritto alla buona amministrazione, presupposti indispensabili perché i cittadini abbiano fiducia nelle istituzioni; approva la raccomandazione del Mediatore alla Commissione in relazione alla denuncia 676/2008/RT riguardo ai ritardi eccessivi nel rispondere al Mediatore;

14.

constata che le petizioni ricevute nel 2010 hanno continuato a essere incentrate sull'ambiente, i diritti fondamentali, il mercato interno e la giustizia; precisa che, in termini geografici, la maggior parte delle petizioni si riferivano a uno Stato membro – la Spagna (16%) – o all'Unione nel suo complesso (16%), seguite da Germania, Italia e Romania;

15.

riconosce l'importanza dell’opera svolta dai firmatari delle petizioni per la tutela dell'ambiente dell'Unione, poiché la maggior parte di esse riguardavano le valutazioni dell'impatto ambientale, la natura, le acque reflue, la gestione della qualità dell’acqua, la tutela delle risorse, la qualità dell'aria, il rumore, la gestione dei rifiuti e le emissioni industriali;

16.

sottolinea l'importanza della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, ed esprime disappunto per la negligenza di alcuni Stati membri nell'applicare e nel far rispettare la legislazione ambientale europea;

17.

ritiene che la Commissione europea dovrebbe controllare più energicamente il rispetto e l’attuazione della legislazione europea in materia di ambiente, e ciò in ogni momento della procedura e non solo dopo l’adozione di una decisione definitiva;

18.

condivide la preoccupazione espressa da molti firmatari in relazione all’insuccesso dell’Unione europea nel garantire l'effettiva attuazione del piano d'azione del 2010 per la biodiversità; accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2010 intitolata "Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010" (COM(2010)0004);

19.

ritiene che la Commissione europea debba garantire la corretta applicazione delle direttive VIA, VAS, habitat e uccelli da parte degli Stati membri, prendendo come base le raccomandazioni della commissione competente del Parlamento, con la quale la commissione per le petizioni è pronta a collaborare strettamente per garantire che le preoccupazioni dei cittadini siano meglio tenute in considerazione nell’azione futura in materia di ambiente;

20.

accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM(2009)0313), che identifica i problemi spesso denunciati dai firmatari riguardo al recepimento di questa direttiva nel diritto nazionale e alla sua incidenza sulla vita quotidiana dei cittadini;

21.

riconosce il ruolo della rete SOLVIT, che rileva regolarmente i problemi di applicazione delle norme del mercato interno, denunciati dai firmatari delle petizioni, e chiede che nei casi di carente applicazione della legislazione UE sia informata la commissione per le petizioni del Parlamento, perché la procedura di petizione può dare un contributo positivo per il miglioramento della legislazione;

22.

riconosce il ruolo importante svolto dalla Commissione europea per il lavoro della commissione per le petizioni, che continua ad affidarsi alle sue conoscenze specializzate per valutare le petizioni, identificare le violazioni della legislazione europea e trovare una soluzione, e apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per ridurre il tempo complessivo di risposta (in media quattro mesi) alle richieste d’indagine formulate dalla commissione per le petizioni, affinché le situazioni denunciate dai cittadini possano essere risolte nel più breve tempo possibile;

23.

accoglie con soddisfazione la presenza alle sue riunioni dei vari Commissari che hanno collaborato con la commissione per le petizioni in maniera stretta ed efficace, stabilendo un importante canale di comunicazione tra i cittadini e le istituzioni dell'UE;

24.

si rammarica tuttavia che la Commissione non abbia ancora aderito ai ripetuti inviti della commissione per le petizioni ad informarla sullo stato di avanzamento delle procedure d’infrazione relative a petizioni pendenti, non essendo una risposta adeguata la pubblicazione mensile delle decisioni della Commissione sulle procedure d’infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del trattato;

25.

ricorda che in molti casi le petizioni svelano problemi legati al recepimento e all'applicazione della legislazione europea, e riconosce che l’avvio di una procedura d’infrazione non apporta necessariamente soluzioni immediate ai problemi dei cittadini; osserva tuttavia che si potrebbero utilizzare altri strumenti di controllo e di pressione;

26.

chiede alla Commissione di riconoscere debitamente il ruolo delle petizioni nel controllo dell’effettiva applicazione del diritto comunitario, dal momento che le petizioni sono in genere i primi indicatori del fatto che gli Stati membri sono in ritardo nell’attuazione dei provvedimenti giuridici;

27.

si rallegra della presenza del Consiglio alle riunioni della commissione per le petizioni, ma lamenta che detta presenza non si traduca in una collaborazione più attiva, che potrebbe sbloccare petizioni per le quali la collaborazione degli Stati membri sarebbe decisiva;

28.

sottolinea che per il lavoro della commissione delle petizioni sono di primaria importanza la partecipazione e la cooperazione stretta e sistematica degli Stati membri; incoraggia questi ultimi a svolgere un ruolo proattivo nella risposta alle petizioni concernenti l'applicazione e il rispetto della legislazione europea, e attribuisce estrema importanza alla presenza e all’attiva cooperazione di loro rappresentanti alle riunioni della commissione per le petizioni;

29.

ritiene che la commissione per le petizioni debba instaurare rapporti di lavoro più stretti con le commissioni omologhe dei parlamenti regionali e nazionali degli Stati membri ed effettuare missioni d’informazione, per promuovere la comprensione reciproca delle petizioni riguardanti tematiche europee e anche viceversa, cioè per acquisire una certa conoscenza dei vari metodi di lavoro delle commissioni nazionali per le petizioni, in modo che la commissione per le petizioni del Parlamento europeo sia in grado di prendere una decisione consapevole e lungimirante quando respinge una petizione per ragioni di competenza;

30.

prende atto del numero di petizioni che i firmatari presentano al Parlamento alla ricerca di soluzioni per questioni che non rientrano nelle competenze dell'UE, ad esempio l'esecuzione delle sentenze dei tribunali nazionali o la passività delle varie amministrazioni nazionali, e sottolinea che il Parlamento cerca di rimediare a tale situazione trasmettendo i reclami in questione alle autorità competenti; accoglie con favore la nuova procedura messa in atto dalla DG Presidenza e dalla DG IPOL del Parlamento per quanto riguarda la registrazione delle petizioni;

31.

sottolinea la necessità di assicurare trasparenza nella gestione delle petizioni: internamente, tramite l'accesso diretto dei deputati agli archivi delle petizioni attraverso l'applicazione e-Petition e grazie a una semplificazione della procedura interna e a una stretta collaborazione tra i membri, la presidente e la segreteria della commissione per le petizioni, e all'esterno, attraverso la creazione di un portale web interattivo per coloro che presentano petizioni; ritiene inoltre che i deputati debbano avere accesso, nell’applicazione e-Petition, alle petizioni i cui firmatari hanno chiesto di mantenere l’anonimato;

32.

chiede che si crei immediatamente un portale web dedicato alle petizioni, che offra un modello interattivo per la loro registrazione, che informi i cittadini sulla missione del Parlamento e su quello che possono ottenere presentando una petizione a tale istituzione, che abbia dei link verso altri mezzi di riparazione alternativi a livello sia europeo che nazionale e che descriva in modo dettagliato le competenze dell'Unione europea, al fine di evitare confusione tra le competenze dell'Unione e quelle nazionali;

33.

esorta i servizi amministrativi competenti del Parlamento a collaborare attivamente con la commissione per le petizioni per trovare le soluzioni più adeguate, poiché un portale con queste caratteristiche contribuirebbe notevolmente a migliorare la comunicazione tra il Parlamento e i cittadini dell'UE e permetterebbe ai cittadini di associarsi oppure ritirare il proprio sostegno a una petizione (conformemente all'articolo 202 del regolamento);

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici o agli organi competenti analoghi.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0261.

(2)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/101


Mercoledì 14 settembre 2011
Strategia UE per i senzatetto

P7_TA(2011)0383

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto

2013/C 51 E/13

Il Parlamento europeo,

viste le sue dichiarazioni del 22 aprile 2008 sulla soluzione del problema dei senzatetto (1) e del 16 dicembre 2010 su una strategia dell'Unione europea per i senzatetto (2),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 34,

vista la Carta sociale europea riveduta del Consiglio d'Europa, in particolare l'articolo 31,

vista la relazione congiunta sulla protezione e l'inclusione sociale 2010 della Commissione e del Consiglio,

vista la dichiarazione del Consiglio del 6 dicembre 2010 su "L'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale: lavorare insieme per combattere la povertà nel 2010 e oltre",

viste le raccomandazioni finali della Conferenza di consenso europea sulle persone senza fissa dimora del 9 e 10 dicembre 2010,

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 intitolata "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" (COM(2010)0758),

visti i pareri del Comitato delle regioni del 3 giugno 1999 sul problema dei senzatetto e dell'alloggio (CdR 376/98 fin), del 6 ottobre 2010 sul tema "Far fronte all'esclusione sociale causata dalla mancanza di una fissa dimora" (CdR 18/2010 fin) e del 31 marzo 2011 sul tema "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" (CdR 402/2010 fin),

vista l‧interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione, dell‧11 luglio 2011, su una strategia UE per i senzatetto (O-000153/2011 – B7-0421/2011)

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il problema dei senzatetto continua a essere presente in tutti gli Stati membri dell'UE e rappresenta un'inaccettabile violazione della dignità umana;

B.

considerando che la mancanza di una fissa dimora costituisce una delle forme più estreme di povertà e indigenza e che negli ultimi anni tale fenomeno è aumentato in molti Stati membri dell'UE;

C.

considerando che il 2010 è stato l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

D.

considerando che il problema dei senzatetto è emerso come una chiara priorità nell'ambito del processo di inclusione sociale dell'UE;

E.

considerando che, nel corso dell'ultimo decennio, il coordinamento delle politiche per i senzatetto nell'Unione europea ha rafforzato e valorizzato gli sforzi a livello nazionale, regionale e locale nel quadro del metodo aperto di coordinamento in materia di protezione e inclusione sociale; che occorre basarsi su questo lavoro nell'ambito di un approccio più strategico;

F.

considerando che il problema dei senzatetto ha una natura pluridimensionale e richiede quindi una risposta politica articolata;

G.

considerando che la strategia Europa 2020, con il suo obiettivo prioritario di ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale entro il 2020, dà nuovo impulso alla lotta contro tutte le forme di povertà ed esclusione sociale, compresa la mancanza di una fissa dimora;

H.

considerando che uno degli elementi fondamentali della strategia Europa 2020 è l'iniziativa faro "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale";

I.

considerando che tale quadro getta le basi per un'azione più energica e ambiziosa per quanto concerne il problema dei senzatetto a livello di Unione europea attraverso l'individuazione di metodi e strumenti che consentano di proseguire al meglio il lavoro avviato dalla Commissione sul problema, tenendo conto dell'esito della conferenza di consenso del dicembre 2010;

J.

considerando che il Comitato delle regioni ha delineato un'agenda europea di edilizia residenziale sociale per coordinare le misure riguardanti il finanziamento dell'edilizia residenziale sociale, l'utilizzo dei Fondi strutturali e l'aumento dell'efficienza energetica; che la strategia dell'UE per i senzatetto dovrebbe contribuire a tale agenda;

1.

esorta gli Stati membri ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo di risolvere il problema dei senzatetto entro il 2015;

2.

chiede lo sviluppo di una strategia dell'UE integrata e ambiziosa, basata sulle strategie nazionali e regionali e avente l'obiettivo a lungo termine di risolvere il problema dei senzatetto nel quadro più ampio dell'inclusione sociale;

3.

invita la Commissione a istituire un gruppo di lavoro per la strategia dell'UE a favore dei senzatetto e a coinvolgere nella lotta a questo fenomeno tutti i soggetti interessati, compresi i responsabili politici a livello nazionale, regionale e locale, i ricercatori, le ONG impegnate nella fornitura di servizi ai senzatetto, le persone senza fissa dimora e i settori attinenti come gli alloggi, l'occupazione e la sanità;

4.

chiede che nello sviluppo di una strategia dell'UE si tenga conto della classificazione ETHOS (classificazione europea sull'esclusione abitativa e la condizione di persona senza dimora); invita il Comitato per la protezione sociale e il suo sottogruppo "indicatori" a favorire un accordo tra gli Stati membri sull'applicazione di tale definizione; esorta Eurostat a raccogliere dati sul problema dei senzatetto nell'UE nel quadro delle statistiche dell'Unione europea sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC);

5.

chiede che venga definito, quale elemento centrale della strategia dell'UE per i senzatetto, un quadro accettato dalla Commissione e dagli Stati membri per monitorare l'evoluzione delle strategie nazionali e regionali sul problema; chiede che, in tale contesto, vengano elaborate relazioni di avanzamento semestrali o annuali;

6.

ritiene che i seguenti elementi chiave delle strategie per i senzatetto, proposti nella relazione congiunta 2010 sulla protezione e l'inclusione sociale, dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e relazione:

chiarezza degli obiettivi, soprattutto per quanto concerne la prevenzione della condizione di senzatetto; riduzione della durata di tale condizione; riduzione delle sue forme più gravi; miglioramento della qualità dei servizi per i senzatetto e della disponibilità di alloggi a prezzi accessibili;

un approccio integrato che includa tutti i settori strategici pertinenti;

una governance adeguata;

valide procedure di raccolta dei dati;

una dimensione abitativa solida;

l'evoluzione del profilo delle persone senza fissa dimora, in particolare per quanto concerne l'impatto della migrazione;

7.

chiede nello specifico che questo quadro di monitoraggio sia applicato ai progressi effettuati dagli Stati membri per risolvere il problema dei senzatetto e porre fine alla condizione di senzatetto a lungo termine;

8.

sostiene che la strategia dell'UE per i senzatetto non deve limitarsi ai requisiti di monitoraggio e relazione, ma deve prevedere un pacchetto di attività a favore dello sviluppo e del sostegno di efficaci strategie nazionali e regionali per i senzatetto;

9.

chiede che venga definito un solido programma di ricerca per sviluppare la conoscenza e la comprensione del problema nel quadro della strategia dell'UE per i senzatetto, come pure l'apprendimento reciproco continuo e gli scambi transnazionali su questioni chiave nella lotta a tale fenomeno;

10.

chiede che si rivolga specifica attenzione agli approcci orientati al settore abitativo, nel quadro dell'obiettivo di innovazione sociale della Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, al fine di rafforzare la base di conoscenze sulle combinazioni efficaci di assistenza abitativa e di accompagnamento per gli ex senzatetto e di ispirare lo sviluppo di politiche e di pratiche basate su elementi concreti;

11.

chiede che la strategia dell'UE per i senzatetto si concentri sulla promozione di servizi di qualità per le persone senza fissa dimora ed esorta la Commissione a sviluppare un quadro volontario della qualità per i servizi sociali, come previsto nella comunicazione sulla Piattaforma europea contro la povertà;

12.

chiede che si creino stretti legami tra la strategia dell'UE per i senzatetto e i flussi di finanziamento dell'UE, in particolare quelli derivanti dai Fondi strutturali; esorta la Commissione a promuovere l'utilizzo del meccanismo di finanziamento del FESR anche per gli alloggi destinati ai gruppi emarginati, in modo da poter affrontare il problema dei senzatetto nei vari Stati membri dell'UE;

13.

chiede che il problema dei senzatetto sia integrato negli ambiti politici pertinenti quale aspetto della lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

14.

sostiene che la strategia dell'UE per i senzatetto deve rispettare appieno il trattato di Lisbona, che stabilisce "il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti"; ritiene che spetti agli Stati membri definire i termini dell'offerta di alloggi sociali e a prezzi economici e che la strategia dell'UE per i senzatetto debba essere del tutto compatibile con le politiche degli Stati membri in materia di alloggi sociali, che sanciscono giuridicamente principi quali la promozione del mix sociale e la lotta alla segregazione sociale;

15.

esorta l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) a prestare maggiore attenzione agli effetti della povertà estrema e dell'esclusione sociale sull'accesso e sul godimento dei diritti fondamentali, in quanto l'applicazione del diritto all'alloggio è fondamentale per godere di molti altri diritti, compresi quelli politici e sociali;

16.

sollecita il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" a esaminare l'elaborazione di una strategia dell'UE per i senzatetto;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato per la protezione sociale e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 19.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0499.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/104


Mercoledì 14 settembre 2011
Approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal CO2 che incidono sul clima

P7_TA(2011)0384

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su un approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal biossido di carbonio (CO2) che incidono sul clima

2013/C 51 E/14

Il Parlamento europeo,

visti il Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il Protocollo di Montreal allegato alla Convenzione di Vienna sulla protezione dello strato di ozono,

visti il pacchetto dell'Unione europea su clima ed energia, del dicembre 2008, e il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra,

viste la comunicazione della Commissione COM(2010)0265 intitolata "Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20 % e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", la comunicazione della Commissione COM(2010)0086 intitolata "La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici", e la comunicazione della Commissione COM(2011)0112 intitolata "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050",

viste le sue precedenti risoluzioni sul cambiamento climatico, in particolare quella del 4 febbraio 2009 intitolata "2050: il futuro inizia oggi – raccomandazioni per la futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico" (1), quella del 10 febbraio 2010 sull'esito della Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP15) (2) e quella del 25 novembre 2010 sulla Conferenza sul cambiamento climatico di Cancún (COP16) (3),

viste l'interrogazione orale con richiesta di risposta (O-000135/2011 - B7-0418/2011) presentata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 115 del regolamento, e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le prove scientifiche del cambiamento climatico e delle sue conseguenze sono inconfutabili, il che rende indispensabile adottare misure tempestive, coordinate e ambiziose a livello europeo ed internazionale per affrontare questa sfida globale;

B.

considerando che l'obiettivo di limitare a 2 °C l'aumento complessivo della temperatura media mondiale annuale in superficie ("obiettivo dei 2 °C") ha assunto una dimensione internazionale a seguito degli accordi di Cancún raggiunti nel quadro della COP16;

C.

considerando che le emissioni di gas a effetto a serra responsabili del riscaldamento globale sono solo parzialmente contemplate dal Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – il quale infatti copre il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) – mentre alcuni altri idrocarburi alogenati dotati di un forte potenziale di riscaldamento sono contemplati dal Protocollo di Montreal a causa del loro potenziale di impoverimento dello strato di ozono;

D.

considerando che i gas a effetto serra differiscono per quanto riguarda la loro incidenza sul riscaldamento (espressa come forzatura radiativa in Watt per metro quadrato) del sistema climatico globale a causa delle loro diverse proprietà radiative e della loro diversa durata di vita nell'atmosfera; considerando che, secondo la quarta relazione di valutazione (2007) del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (IPCC), tale incidenza sul riscaldamento è pari a 1,66 W/m2 per il biossido di carbonio, a 0,48 W/m2 per il metano, a 0,16 W/m2 per il protossido di azoto e a 0,35 W/m2 per gli idrocarburi alogenati;

E.

considerando che gas inquinanti come il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx), il metano ed altri composti organici volatili (VOC) formano ozono nella fascia iniziale di 10-15 km a diretto contatto con la superficie terrestre (troposfera); considerando che, a causa del forte aumento di metano, CO, VOC e NOx verificatosi sin dall'epoca preindustriale, l'ozono troposferico è cresciuto di circa il 30 % e il suo contributo al riscaldamento globale ammonta addirittura al 20 % di quello dovuto al biossido di carbonio (0,36 W/m2);

F.

considerando che il particolato carbonioso (o fuliggine), che è un aerosol e figura tra le componenti del particolato emesse dalla combustione incompleta dei combustibili fossili e della biomassa, provoca il riscaldamento globale in due modi:nell'atmosfera assorbe la radiazione solare riscaldando l'aria circostante, mentre la sua deposizione aerea può scurire la neve e il ghiaccio accelerandone la fusione (0,10 W/m2);

G.

considerando che il mancato conseguimento dell'obiettivo dei 2 °C determinerà gravissime ripercussioni sull'ambiente e enormi costi economici, segnatamente aumentando la probabilità di raggiungere punti critici in cui i livelli di temperatura inizieranno a causare il rilascio di CO2 e CH4 da serbatoi quali le foreste e il permafrost e limiteranno la capacità della natura di assorbire carbonio negli oceani;

H.

considerando che il Protocollo di Montreal ha ampiamente contribuito alla riduzione delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, secondo la relazione 2010 del Gruppo di esperti per la valutazione scientifica del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente/ Organizzazione meteorologica mondiale (UNEP/WMO); considerando che nel 2010 la diminuzione delle emissioni annuali di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (ODS) nel quadro del Protocollo di Montreal è stimata pari a circa 10 gigatonnellate di emissioni di CO2 equivalente evitate all'anno, il che corrisponde a circa cinque volte di più dell'obiettivo di riduzione delle emissioni annuali per il primo periodo d'impegno (2008-2012) del Protocollo di Kyoto;

I.

considerando che la Commissione sta attualmente riesaminando il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra;

1.

osserva che le politiche europee e internazionali in materia di clima si sono incentrate principalmente sulle riduzioni a lungo termine delle emissioni di CO2, ad esempio rafforzando l'efficienza energetica, ricorrendo a fonti energetiche rinnovabili e attuando altre strategie a basse emissioni di carbonio;

2.

sollecita una politica integrale europea in materia di clima capace di avvantaggiarsi del fatto di tenere presenti tutte le fonti di riscaldamento e tutte le opzioni per attenuarle; rileva che tale politica, oltre a considerare le riduzioni delle emissioni di CO2, dovrebbe mettere l'accento su strategie in grado di apportare la risposta più rapida in materia di clima;

3.

osserva che sono disponibili strategie regolamentari ad azione rapida, volte a ridurre progressivamente la produzione e il consumo di idrofluorocarburi nonché a ridurre le emissioni di particolato carbonioso e di gas che determinano la formazione di ozono troposferico, le quali possono essere avviate entro due o tre anni ed essere sostanzialmente attuate entro cinque-dieci anni, consentendo così di ottenere l'auspicata risposta climatica entro qualche decennio o anche prima, in particolare per quanto riguarda alcuni idrofluorocarburi ad un prezzo pubblico pari appena a 5-10 centesimi per tonnellata, mentre ora il prezzo del carbonio supera i 13 EUR per tonnellata;

4.

rileva che l'azione interna sui gas fluorurati tramite il regolamento sui gas fluorurati ha deluso le aspettative e che l'incapacità di colmare le sue lacune indebolirà considerevolmente la pozione negoziale dell'Unione europea in ambito UNFCCC;

5.

esorta la Commissione a presentare una revisione dei regolamenti sui gas fluorurati e ad avanzare proposte volte a ridurre rapidamente la produzione e il consumo di idrofluorocarburi (HFC), ad accelerare la graduale soppressione degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nei vari prodotti e nelle varie applicazioni, e a recuperare ed eliminare i gas a effetto serra responsabili dell'impoverimento dell'ozono stratosferico liberati dai prodotti e dagli attrezzi rottamati;

6.

accoglie con favore l'impegno dell'Unione europea di sostenere l'azione sugli HFC nel quadro del Protocollo di Montreal come primo esempio di un approccio avulso dal mercato per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in occasione della COP17 a Durban;

7.

rileva che durante l'ultima riunione delle parti contraenti del Protocollo di Montreal la Commissione, in veste di negoziatore per l'UE, ha appoggiato il principio che informa le proposte degli Stati dell'America del Nord e degli Stati Federati di Micronesia di ridurre progressivamente gli idrofluorocarburi e di distruggere i gas HFC-23 che si formano come sottoprodotto, e osserva che all'ultima conferenza delle parti dell'UNFCCC a Cancún l'Unione europea ha presentato una proposta di decisione che impegna le parti a pervenire a un accordo su tale materia nell'ambito del Protocollo di Montreal, fatto salvo l'ambito di applicazione dell'UNFCCC;

8.

esorta la Commissione, tenendo presente l'abuso recentemente individuato dei crediti di emissioni di HFC-23 a titolo del meccanismo di sviluppo pulito (CDM), ad esplorare modi per promuoverne l'immediata eliminazione graduale a livello internazionale attraverso il Protocollo di Montreal, che si è rivelato un successo, piuttosto che mediante i meccanismi flessibili previsti nel quadro del Protocollo di Kyoto;

9.

sollecita l'adozione immediata di misure intese a ridurre le emissioni di particolato carbonioso quale metodo ad azione rapida per porre fine alla fusione dei ghiacci, accordando la priorità alle emissioni che incidono sulle regioni coperte di neve e ghiaccio, tra cui l'Artico, la Groenlandia e i ghiacciai tibeto-himalayani;

10.

invita l'Unione europea a promuovere le tecnologie esistenti capaci di ridurre drasticamente le emissioni di particolato carbonioso; esorta inoltre a sostenere e incoraggiare le normative volte a vietare la tecnica del "taglia e brucia" nelle foreste e a imporre l'adozione di test rigorosi e periodici sulle emissioni dei veicoli;

11.

chiede una rigorosa applicazione a livello mondiale delle normative sull'inquinamento atmosferico e delle tecnologie disponibili in grado di ridurre le emissioni di NOx e CO, il che diminuirebbe la formazione antropica di ozono troposferico, che è un notorio gas a effetto serra;

12.

esorta vivamente la Commissione a informarlo in merito ad eventuali azioni che ha intrapreso o intende intraprendere in questa direzione e a recuperare il tempo perduto introducendo tempestivamente queste opzioni strategiche nel processo legislativo;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 67 E del 8.3.2010, pag. 44.

(2)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 25.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0442.


Giovedì 15 settembre 2011

22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/108


Giovedì 15 settembre 2011
Negoziati in vista dell'Accordo di associazione UE-Moldova

P7_TA(2011)0385

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati tra l'UE e la Repubblica moldova sull'accordo di associazione (2011/2079(INI))

2013/C 51 E/15

Il Parlamento europeo,

visti i negoziati in corso tra l'UE e la Repubblica moldova sull'accordo di associazione,

viste le conclusioni del Consiglio del 15 giugno 2009 sulla Repubblica moldova in virtù di cui sono adottate le direttive negoziali,

viste le direttive negoziali per la zona di libero scambio globale e approfondita con la Repubblica moldova, adottate dal Consiglio il 20 giugno 2011,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra la Repubblica moldova e l'Unione europea, firmato il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1er luglio 1998,

visto il protocollo dell'APC UE-Repubblica moldova sulla partecipazione della Repubblica moldova ai programmi e alle agenzie dell’Unione,

visto il piano d'azione congiunto UE-Repubblica moldova nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV) che definisce gli obiettivi strategici sulla base dell’impegno per i valori comuni e di un’efficace attuazione delle riforme politiche, economiche e istituzionali,

visto il dialogo UE–Repubblica moldova sui visti, avviato il 15 giugno 2010, e il piano d'azione della Commissione europea sulla liberalizzazione dei visti del 16 dicembre 2010,

vista la dichiarazione congiunta su un partenariato per la mobilità tra l'Unione europea e la Repubblica moldova,

vista la relazione intermedia della Commissione europea sulla Repubblica moldova adottata il 25 maggio 2011,

viste le conclusioni del Consiglio sulla politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio "Affari esteri" il 20 giugno 2011,

vista la comunicazione congiunta dal titolo “Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento”, del 25 maggio 2011,

vista la dichiarazione congiunta del vertice di Praga sul partenariato orientale, del 7 maggio 2009,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 25 ottobre 2010 sul partenariato orientale,

vista la strategia dell'UE per la regione del Danubio,

vista la prima relazione del comitato direttivo del Forum della società civile del partenariato orientale,

viste le raccomandazioni del Forum della società civile del partenariato orientale,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica moldova, in particolare le sue risoluzioni del 7 maggio 2009 sulla situazione nella Repubblica moldova (1) e del 21 ottobre 2010 sulle riforme poste in atto e gli sviluppi nella Repubblica di Moldova (2), nonché le raccomandazioni in esito alla riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE–Repubblica moldova,

vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero (3),

visto l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea,

visti l'articolo 90, paragrafo 4, e l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7–0289/2011),

A.

considerando che la nuova filosofia della politica europea di vicinato (PEV) che, in base al principio secondo cui si offre di più a chi investe di più, dà priorità ai paesi che si dimostrano più efficienti nel far fronte alle sue richieste, offre alla Repubblica moldova l'opportunità di diventare un successo della politica dell'UE nei confronti dei suoi vicini,

B.

considerando che l'Unione europea ha fatto dei diritti umani e della democrazia un aspetto centrale della politica di vicinato europea,

C.

considerando che, nell'ambito della PEV, il Partenariato orientale ha creato un quadro politico significativo per approfondire le relazioni, accelerare l'associazione politica e promuovere una maggiore integrazione economica tra l'UE e la Repubblica moldova, accomunate da forti legami geografici, storici e culturali, sostenendo le riforme politiche e socioeconomiche e facilitando l'avvicinamento all'UE,

D.

considerando che il Partenariato orientale rafforza le relazioni multilaterali tra gli Stati interessati, agevola lo scambio di informazioni ed esperienze in materia di trasformazione, riforma e modernizzazione nonché fornisce all'Unione europea ulteriori strumenti a sostegno di tali processi,

E.

considerando che il Partenariato orientale prevede il rafforzamento delle relazioni bilaterali attraverso nuovi accordi di associazione, tenendo conto della situazione e dell'ambizione specifiche del paese partner nonché della sua capacità di rispettare gli impegni derivanti,

F.

considerando che i contatti interpersonali sono fondamentali al fine di conseguire gli obiettivi del Partenariato orientale, pur consapevoli che ciò non sarà pienamente possibile senza una liberalizzazione del regime dei visti,

G.

considerando che la Repubblica moldova e gli altri paesi del Partenariato orientale beneficeranno di un'offerta privilegiata dell'UE sulla liberalizzazione dei visti quanto al calendario e alla sostanza, prima di qualunque altro paese terzo vicino,

H.

considerando che l'impegno attivo della Repubblica moldova per i valori e principi condivisi quali la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, inclusi quelli delle minoranze, è essenziale per far avanzare questo processo e per portare a termine con successo i negoziati e la successiva attuazione dell'accordo di associazione, adeguato alle necessità e alle capacità del paese e con un impatto sostenibile sul suo sviluppo,

I.

considerando che, nell'approfondire le sue relazioni con la Repubblica moldova, l'UE dovrebbe promuovere la creazione di stabilità e fiducia, anche contribuendo in modo proattivo per trovare una soluzione tempestiva e realistica al conflitto in Transnistria, che costituisce una fonte di instabilità regionale,

J.

considerando che i negoziati con la Repubblica moldova sull'accordo di associazione stanno procedendo a ritmo continuato e hanno, ad oggi, prodotto buoni risultati, come anche i negoziati sul dialogo sui visti, e che i negoziati su una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) non hanno ancora avuto inizio,

1.

rivolge, nel contesto dei negoziati in corso sull'accordo di associazione, le seguenti raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE):

a)

basare l'impegno dell'UE e i negoziati in corso con la Repubblica moldova sull'affermazione che la prospettiva europea, compreso l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, che dovrebbe andare di pari passo con l'attuazione delle riforme strutturali, è sia una leva importante per l'attuazione delle riforme sia un necessario catalizzatore del sostegno pubblico a dette riforme;

b)

applicare, nelle relazioni con la Repubblica moldova, il principio secondo cui si offre di più a chi investe di più, nonché una differenziazione basata sui meriti e i risultati individuali della Repubblica moldova negli ultimi due anni;

c)

plaudere alla costante e crescente cooperazione della Repubblica moldova nei negoziati in corso sull’accordo di associazione e sui vari elementi della cooperazione, tra cui la politica estera e di sicurezza, la cooperazione energetica, i diritti umani e il commercio, cooperazione che ha consentito la puntuale e soddisfacente chiusura della maggior parte dei capitoli negoziali;

d)

adottare le misure necessarie per garantire che i negoziati con la Repubblica moldova continuino con il ritmo costante attuale e, a tal fine, rafforzare il dialogo continuo con tutti i partiti politici, e incoraggiare il dialogo tra i partiti nella Repubblica moldova, dal momento che la stabilità politica all'interno dello Stato è fondamentale per dare seguito al processo di riforma;

e)

fare in modo che l'accordo di associazione rappresenti un quadro globale e lungimirante per l'ulteriore sviluppo delle relazioni con la Repubblica moldova nei prossimi anni;

f)

concretizzare il forte impatto del sostegno congiunto e coordinato degli Stati membri, rispecchiato dall'azione del Gruppo degli amici della Moldova;

g)

raddoppiare gli sforzi per trovare una soluzione sostenibile al conflitto della Transnistria e, a tal fine, prevedere un coinvolgimento più vigoroso e diretto nella risoluzione politica del conflitto della Transnistria in linea con il principio dell'integrità territoriale della Repubblica moldova, nonché adottare misure atte a creare fiducia, compresa la definizione congiunta dei programmi di risanamento e la promozione dei contatti interpersonali, considerando che non vi è un conflitto reale in atto nella regione della Transnistria;

h)

assicurare che al ruolo pro-attivo dell'UE nei colloqui 5 + 2 corrispondano risorse adeguate, soprattutto dopo la revoca del mandato del Rappresentante speciale dell'UE;

i)

esortare la Federazione russa ad adottare azioni più costruttive e orientate ai risultati per far avanzare i negoziati e creare le condizioni per una soluzione durevole e globale;

j)

garantire che la regione della Transnistria, in quanto parte integrante della Repubblica moldova, sia interessata dalla portata e dagli effetti dell'accordo di associazione e in particolare dalla DCFTA;

k)

adottare le misure necessarie per aiutare la Repubblica moldova a soddisfare i parametri di riferimento in materia di liberalizzazione dei visti, il che dovrebbe preferibilmente avvenire prima della conclusione dell'accordo;

l)

informare i cittadini della Repubblica moldova sull'accordo di associazione e sul piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti onde generare sostegno per il programma di riforme;

m)

garantire che i negoziati per una zona di libero scambio globale e approfondita inizino entro la fine del 2011, valutando al contempo l'impatto del DCFTA sull'economia moldava nonché le sue ripercussioni sociali e ambientali;

n)

accogliere con favore l’adozione del piano d'azione elaborato dall’UE per l’attuazione delle principali raccomandazioni sul commercio, e per avviare senza ulteriori ritardi i negoziati con la Repubblica moldova sull’inclusione del DCFTA come parte integrante dell’accordo di associazione, al fine di promuovere la piena integrazione politica ed economica della Repubblica moldova con l'UE e di permettere al paese di attrarre investimenti stranieri e di diventare più produttivo, così da porre fine alla sua dipendenza dalle rimesse degli emigrati e da operare la transizione a un’economia di mercato competitiva nelle esportazioni, riconoscendo tuttavia che la Repubblica moldova dovrebbe innanzitutto dimostrare di avere capacità sufficienti per adeguare le proprie strutture giuridiche ed economiche alle esigenze dell’integrazione commerciale con l'UE;

o)

definire un’agenda negoziale ambiziosa ed equa per la DCFTA, concentrandosi sulla rimozione degli ostacoli che scoraggiano gli scambi e gli investimenti bilaterali, specificamente le differenze giuridiche e regolamentari in materia di norme tecniche, sanitarie e fitosanitarie, e su quanto resta da fare riguardo al sistema finanziario e alla legislazione sulla concorrenza della Repubblica moldova; accoglie con favore in quest'ambito i progressi già compiuti dalla Repubblica moldova nei settori del diritto societario, della protezione dei consumatori, delle dogane, del dialogo economico, dei servizi finanziari, della gestione delle finanze pubbliche e della cooperazione in campo energetico, settori che sono compresi nei negoziati sull’accordo di associazione con l’UE;

p)

offrire un maggiore sostegno alla Repubblica moldova nella promozione della sua competitività, al fine di beneficiare dei potenziali vantaggi della DCFTA;

q)

sottolineare la necessità di ulteriori riforme interne nella Repubblica moldova, per migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti, e rileva che il paese deve risolvere i problemi interni che intralciano i rapporti economici e commerciali con l’UE, ad esempio il fatto di essere senza Presidente e la controversia sulla Transnistria;

r)

mantenere una forte pressione sulle autorità moldave, nonché il sostegno alle stesse, affinché procedano al consolidamento delle riforme e compiano progressi tangibili nella lotta contro la corruzione e nella riforma del sistema giudiziario, penale e di polizia a beneficio dei cittadini;

s)

assistere le autorità moldave affinché facciano concreti passi avanti nell'eliminazione di maltrattamenti e torture ad opera di organismi preposti all'applicazione della legge;

t)

sottolineare, nell'accordo, l’importanza dello Stato di diritto, del buon governo e della lotta contro la corruzione e continuare a sostenere la riforma della magistratura in via prioritaria; comunicare al governo moldavo che è quanto mai opportuno continuare l'indagine completa, trasparente e imparziale, già in corso, sui fatti dell’aprile 2009;

u)

includere clausole di condizionalità standard in materia di protezione e promozione dei diritti umani che rispecchino le norme internazionali ed europee più rigorose, sulla base del Dialogo sui diritti umani UE-Repubblica moldova, sfruttando appieno il quadro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, e incoraggiare le autorità moldave a promuovere i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, nel rispetto della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sulle minoranze nazionali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

v)

incoraggiare le autorità moldove ad adottare una legislazione antidiscriminazione globale ed efficace, conforme alla lettera e allo spirito della normativa UE, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; la legislazione deve fra l'altro prevedere disposizioni contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale; sostenere l'istituzionalizzazione dei programmi scolastici di contrasto all'intolleranza e alla discriminazione, nonché sostenere il lavoro della società civile nella promozione del rispetto e della comprensione reciproci e nel contrastare l'intolleranza nelle famiglie, nelle comunità, nelle scuole e negli ambienti sociali;

w)

garantire che la promozione dei valori connessi alla libertà dei media rimangano una priorità negli attuali negoziati con la Repubblica moldova e incoraggiare le autorità moldove a potenziare e sostenere i mezzi di comunicazione indipendenti; assicurare la neutralità dei mezzi di comunicazione pubblici e promuovere un ambiente mediatico pluralistico che migliorerà la trasparenza del processo decisionale; incoraggiare le autorità moldove ad assicurare che tutti gli enti responsabili nel settore dei mezzi di comunicazione si attengano alle norme dell'UE sulla libertà e il pluralismo dei media;

x)

invitare la Commissione europea a contribuire allo sviluppo del nuovo settore dei media e a predisporre l'assistenza tecnica necessaria allo sviluppo di Internet a banda larga nella Repubblica moldova;

y)

incoraggiare le autorità moldove a dimostrare un maggiore impegno nei confronti della gestione trasparente delle finanze pubbliche e del miglioramento della normativa sugli appalti pubblici, così da garantire il buon governo, una maggiore responsabilità, un accesso equo e una concorrenza leale;

z)

rilevare l'impatto positivo che le preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica moldova nel 2008 hanno avuto sulle esportazioni del paese; si duole che il loro utilizzo sia stato ostacolato dalle differenze tra le due parti a livello normativo; tenere presente che la Repubblica moldova deve continuare a incoraggiare l’accelerazione dello sviluppo economico e dell’integrazione europea;

aa)

sottolineare la necessità di un contesto commerciale trasparente e di una riforma normativa adeguata, così da stimolare gli investimenti diretti esteri;

ab)

sottolineare, nell'accordo, l'importanza cruciale dell'attuazione e applicazione della legislazione sulla proprietà intellettuale, visti i livelli attualmente elevati della pirateria e della contraffazione;

ac)

ispirarsi alle misure concrete adottate sulla base del protocollo dell'APC UE–Repubblica moldova sulla partecipazione della Repubblica moldova ai programmi e alle agenzie dell'Unione, che dovrebbero essere rispecchiate nell'accordo di associazione;

ad)

includere nell'Accordo di associazione le norme più rigorose in materia di ambiente, tenendo tra l'altro conto della partecipazione della Repubblica moldova nella strategia per la regione del Danubio, e chiedere la modernizzazione dei principali impianti industriali, tra cui quelli situati sulla riva destra del fiume Dniester; tenere ulteriormente conto dell'importanza della cooperazione regionale nell'area del Mar Nero e della partecipazione attiva della Repubblica moldova alle politiche dell'UE per tale spazio, anche nell'ambito di un'eventuale strategia dell'UE per il Mar Nero;

ae)

in considerazione dell'importanza, per lo sviluppo economico, della riapertura della linea ferroviaria tra Chisinau e Tiraspol, esaminare quali ulteriori misure siano necessarie per migliorare i trasporti pubblici e garantire il traffico regolare di merci attraverso il paese e se la missione dell'UE di assistenza alle frontiere della Moldova e dell'Ucraina (EUBAM) possa fornire ulteriore assistenza;

af)

sostenere ulteriormente la demarcazione dell'intera frontiera tra la Moldova e l'Ucraina, ed esaminare la proroga del mandato della missione EUBAM, che sta per scadere;

ag)

assicurare che le autorità moldove adottino misure concrete per scoraggiare il contrabbando all'interno dello Stato;

ah)

promuovere una maggiore riforma del settore energetico onde rafforzare la sicurezza energetica della Repubblica moldova, in particolare attraverso la promozione della conservazione energetica, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, la diversificazione delle infrastrutture e la partecipazione della Repubblica moldova ai progetti regionali dell'UE, nonché ridurre i costi dell'energia che mantengono alta l'inflazione;

ai)

assistere le autorità moldove negli sforzi volti a collegare la rete energetica moldova alla rete elettrica interconnessa dell'Europa continentale;

aj)

incoraggiare e aiutare le autorità moldove a soddisfare le esigenze del 34,5 % della popolazione che vive in condizioni di povertà assoluta o estrema; l'aiuto dell'UE alla Repubblica moldova dovrebbe rispecchiare maggiormente questa realtà e i suoi programmi dovrebbero essere riorientati di conseguenza;

ak)

garantire che la ripresa economica si traduca nella creazione di posti di lavoro e che la Repubblica moldova continui il processo di convergenza verso le norme dell'UE in materia di occupazione, compresa la non discriminazione, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro;

al)

sottolineare alle autorità moldove la necessità di liberalizzare i servizi di traffico aereo, il che avrebbe un impatto significativo sulla mobilità della società moldova;

am)

richiamare l’attenzione sulle positive iniziative multinazionali intraprese nel quadro del Partenariato orientale, in particolare il programma globale di potenziamento istituzionale e le misure di cooperazione doganale;

an)

fornire alla Repubblica moldova un adeguato supporto finanziario e tecnico onde garantire che possa far fronte agli impegni derivanti dai negoziati dell'accordo di associazione e dalla sua piena attuazione, continuando a prevedere programmi globali di potenziamento istituzionale e assicurando che i programmi di finanziamento UE rispecchino questo obiettivo;

ao)

aumentare l'assistenza e l'esperienza dell'UE alle organizzazioni della società civile nella Repubblica moldova, al fine di consentire loro di assicurare un monitoraggio interno e una maggiore responsabilità per quanto riguarda le riforme e gli impegni intrapresi dal governo;

ap)

includere punti di riferimento chiari per l'attuazione dell'accordo di associazione e prevedere meccanismi di controllo, compresa la presentazione di relazioni periodiche al Parlamento;

aq)

invitare il gruppo consultivo ad alto livello dell'UE sulla Repubblica moldova a riferire al Parlamento europeo sulle attività da esso svolte con cadenza regolare;

ar)

incoraggiare ulteriormente un approfondito livello di cooperazione con il Partenariato orientale e in seno allo stesso, nonché informare regolarmente il Parlamento europeo in merito ai suoi progressi;

as)

consultare il Parlamento europeo per quanto riguarda le disposizioni in materia di cooperazione parlamentare;

at)

incoraggiare la squadra negoziale dell'UE a continuare la fruttuosa cooperazione con il Parlamento europeo, fornendo un’informazione continua sui progressi compiuti, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE che stabilisce che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, al SEAE, alla Commissione nonché, per informazione, alla Repubblica moldova.


(1)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 54.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0385.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0025.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/114


Giovedì 15 settembre 2011
Situazione in Libia

P7_TA(2011)0386

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla situazione in Libia

2013/C 51 E/16

Il Parlamento europeo,

vista le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), 1970/2011 del 26 febbraio 2011 e 1973/2011 del 17 marzo 2011,

vista la sospensione, il 22 febbraio 2011, dei negoziati in vista di un accordo quadro UE-Libia,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 18 luglio 2011 sulla Libia,

vista la Conferenza del Gruppo internazionale di contatto svoltasi a Parigi il 1o settembre 2011,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Libia, in particolare quella del 10 marzo 2011 (1), e la sua raccomandazione del 20 gennaio 2011 (2),

vista la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 13 settembre 2011 sulla Libia,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, dopo sei mesi di combattimenti che hanno fatto migliaia di vittime e hanno prodotto gravi sofferenze e allarme umanitario, il regime di Gheddafi è giunto al capolinea e un governo ad interim guidato dal Consiglio transitorio nazionale sta per dedicarsi alla costruzione di una nuova Libia;

B.

considerando che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 e 1973 sono state approvate a seguito della brutale repressione contro pacifici manifestanti, delle flagranti e sistematiche violazioni dei diritti umani e del mancato assolvimento da parte del regime libico della sua responsabilità a norma del diritto internazionale di proteggere la popolazione libica;

C.

considerando che è stata formata una coalizione di paesi desiderosi di attuare la risoluzione 1973 dell’UNSC; che in una fase successiva tale mandato è stato ripreso dalla NATO; che la campagna aerea Odissey Dawn condotta dalla NATO continuerà finché sarà necessaria per proteggere la popolazione civile in Libia;

D.

considerando che il Consiglio transitorio dovrà affrontare contemporaneamente le esigenze umanitarie più pressanti della sua popolazione, porre fine alla violenza e instaurare lo stato di diritto, nonché affrontare l’immane compito di costruire una nazione e uno Stato democratico funzionante; che il Consiglio provvisorio ha espresso l’impegno a percorrere rapidamente la via della legittimità democratica, con la redazione di una costituzione e la convocazione in tempi ravvicinati di elezioni libere ed eque;

E.

considerando che il 27 giugno 2011 il Tribunale penale internazionale (TPI) ha spiccato mandato di arresto contro il colonnello Gheddafi, suo figlio Saif Al-Islam Gaddafi e l’ex capo dei servizi segreti Al-Senussi per presunti crimini contro l'umanità commessi sin dall'inizio della rivolta popolare;

F.

considerando che secondo l'UNHCR, dall'inizio della repressione libica circa 1 500 profughi libici sono morti nel tentativo di traversare il Mediterraneo alla volta dell’Europa;

G.

considerando che il 1o settembre 2011 a Parigi si è tenuto un vertice degli "Amici della Libia", cui hanno partecipato circa 60 Stati e organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di coordinare gli sforzi internazionali a sostegno della ricostruzione della Libia;

H.

considerando che l'UE ha fornito oltre 152 milioni di euro in aiuti umanitari e che il 22 maggio 2011 il VP/AR ha aperto un ufficio dell'UE a Bengasi al fine di allacciare contatti con il Consiglio transitorio e aiutare la Libia a predisporre le prossime tappe della transizione democratica; considerando che un Ufficio dell’UE è stato aperto a Tripoli il 31 agosto 2011;

I.

considerando che è interesse vitale dell'UE che in Nordafrica regnino la democrazia, la stabilità, la prosperità e la pace;

1.

attende con impazienza, a sei mesi dal suo inizio, la conclusione del conflitto in Libia; esprime soddisfazione per la caduta, dopo 42 anni, del regime autocratico di Muammar Gheddafi, responsabile delle lunghe e terribili patite dal popolo libico; dà atto al popolo libico per il suo coraggio e la sua determinazione e sottolinea l’opportunità che il processo di transizione sia trainato dalle sue aspirazioni libere e sovrane, giacché solo una forte ownership locale potrà garantirne il successo;

2.

chiede al VP/AR di sviluppare per la Libia un'autentica strategia comune che sia efficace e credibile Libia e invita gli Stati membri dell'UE ad attuarla astenendosi da azioni unilaterali o da iniziative che potrebbero indebolirla; invita l'UE e i suoi Stati membri a offrire pieno sostegno al processo di transizione che dovrà ora creare in modo coordinato una Libia libera, democratica e prospera, evitando le duplicazioni e perseguendo un approccio multilaterale;

3.

esprime pieno sostegno al Consiglio transitorio nazionale nel suo ambizioso compito di costruire un nuovo Stato che rappresenti tutti i libici; accoglie con soddisfazione i recenti riconoscimenti ufficiali dati al Consiglio transitorio e invita tutti gli Stati membri dell'UE e la comunità internazionale a fare altrettanto; accoglie favorevolmente il fatto che tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, fra cui da ultimo la Cina, abbiano riconosciuto il Consiglio transitorio quale legittima autorità della Libia; sollecita l’Unione africana a riconoscere il Consiglio transitorio; invita il Consiglio transitorio ad assumersi la piena responsabilità per la sicurezza e il benessere del popolo libico nonché ad agire in modo trasparente e in completa aderenza con i principi democratici e il diritto umanitario internazionale; chiede al VP/AR, al Consiglio e alla Commissione di sviluppare ulteriormente le relazioni con il Consiglio transitorio e di assistere le nuove autorità a costruire una Libia unificata, democratica e pluralista in cui i diritti umani, le libertà fondamentali e la giustizia siano garantiti per tutti i cittadini nonché per i lavoratori migranti e i profughi;

4.

sottolinea che non può esservi impunità per i crimini contro l’umanità e che Muammar Gheddafi e i membri del suo regime dovranno rispondere dei crimini commessi ed essere processati secondo la legge; sollecita i combattenti del Consiglio transitorio ad astenersi da rappresaglie ed esecuzioni sommarie; si attende che se i responsabili saranno condotti dinanzi alla giustizia libica per tutti i crimini commessi durante la dittatura, e non soltanto per i crimini di cui sono accusati dal TPI, i relativi procedimenti giudiziari garantiscano il pieno rispetto delle norme internazionali in materia di equo processo, compresa la trasparenza nei confronti degli osservatori internazionali, ed escludano la pena capitale;

5.

esorta tutti i paesi, in particolare i vicini della Libia, a collaborare con le nuove autorità libiche e le autorità giudiziarie internazionali, segnatamente il TPI, per assicurare che Gheddafi e i suoi più stretti collaboratori siano assicurati alla giustizia; ricorda che ad esempio il Niger e il Burkina Faso fanno parte del TPI ed hanno quindi l'obbligo di cooperare trasferendo Gheddafi e i suoi parenti al Tribunale qualora facciano ingresso nel loro territorio; deplora l'offerta di asilo fatta dalla Guinea Bissau, che ha invitato Gheddafi a trasferirsi e vivere in quel paese e avverte che questa iniziativa non è compatibile con gli obblighi contratti dalla Guinea Bissau con l’Accordo di Cotonou;

6.

saluta con soddisfazione l’impegno assunto dagli Stati e delle organizzazioni internazionali presenti al vertice degli “Amici della Libia” tenutosi il 1o settembre 2011 a Parigi, di sbloccare immediatamente beni libici congelati per 15 miliardi di dollari, nonché la decisione dell'UE di rimuovere le sanzioni a carico di 28 soggetti libici, fra cui porti, aziende petrolifere e banche; invita gli Stati membri dell'UE a chiedere all’UNSC l'autorizzazione a liberare i beni libici ancora congelati allo scopo di aiutare il Consiglio transitorio ad assicurare la governance necessaria in questo periodo di transizione, e chiede in particolare agli Stati membri di tener fede alle promesse fatte alla Conferenza di Parigi; chiede un’inchiesta internazionale per rintracciare il denaro e gli altri beni della famiglia Gheddafi che sono stati sottratti, perché possano rientrare in Libia;

7.

saluta con soddisfazione il fatto che l’UE ha rapidamente marcato la sua presenza a Tripoli subito dopo la liberazione della città aprendo un Ufficio UE nella capitale; si attende che l’Ufficio abbia al più presto possibile uno staff completo per portare avanti l'importante lavoro svolto dall'ufficio UE di Bengasi per sviluppare le relazioni con il Consiglio transitorio e assistere le nuove autorità libiche nel soddisfacimento dei bisogni più pressanti della popolazione;

8.

raccomanda di inviare immediatamente in Libia una delegazione del Parlamento europeo per valutare la situazione, per dare un messaggio di sostegno e solidarietà e per sviluppare un dialogo con il Consiglio transitorio, la società civile e altri importanti attori a livello locale;

9.

sottolinea che la credibilità del governo provvisorio dipenderà dalla sua capacità di affrontare i problemi più pressanti creando al tempo stesso le condizioni per l’instaurazione di istituzioni democratiche; invita il Consiglio transitorio ad avviare un processo quanto più trasparente e inclusivo possibile, che coinvolga tutti i principali portatori di interesse di ogni parte del Paese, al fine di costruire legittimità e consenso nazionale evitando divisioni regionali, etniche o tribali che potrebbero scatenare nuove violenze; invita il Consiglio nazionale di transizione a garantire il coinvolgimento dell’intero spettro della società libica, riconoscendo a donne e minoranze titolarità (empowerment) nel processo di transizione alla democrazia, in particolare stimolando la loro partecipazione alla società civile, ai media, ai partiti politici e a ogni tipo di organo decisionale politico ed economico;

10.

prende atto della recente relazione di Amnesty International e invita il CNT a controllare e disarmare i gruppi armati, a porre fine alle violazioni dei diritti umani e a indagare sui casi segnalati di crimini di guerra, al fine di evitare un circolo vizioso di violazioni e rappresaglie; invita le nuove autorità a porre immediatamente tutti i centri di detenzione sotto il controllo del ministero della Giustizia e dei diritti umani e a garantire che gli arresti siano eseguiti solamente da organi ufficiali e che tutti i procedimenti giudiziari si concludano con processi equi, nel rispetto delle norme internazionali;

11.

prende atto del discorso tenuto a Tripoli dal presidente del Consiglio transitorio Jalil, in cui si annuncia che la Libia sarà un paese islamico moderato, dotato di una costituzione che rifletterà tale caratteristica e aperto alla partecipazione delle donne alla vita pubblica; confida nel fatto che il Consiglio transitorio assolverà le proprie responsabilità e rispetterà l’impegno di edificare in Libia uno Stato tollerante, unitario e democratico, che protegga i diritti umani universali di tutti i cittadini libici, dei lavoratori migranti e degli stranieri; invita il Consiglio transitorio a incoraggiare attivamente e a coinvolgere le donne e i giovani ai processi di formazione dei partiti politici e alla costruzione di istituzioni democratiche;

12.

chiede al Consiglio transitorio di lanciare quanto prima un processo di affermazione della giustizia e di riconciliazione nazionale; invita il VP/AR a inviare esperti e formatori in mediazione e dialogo per assistere il Consiglio transitorio e gli altri attori libici;

13.

sottolinea l’importanza di indagare su tutte le violazioni dei diritti umani, indipendentemente da chi ne sia stato responsabile; ritiene che un'azione in tal senso debba formare parte integrante di un processo di riconciliazione del paese gestito dagli stessi libici;

14.

invita tutte le forze del Consiglio transitorio a rispettare il diritto umanitario internazionale nel trattamento dei prigionieri di guerra, e in particolare delle restanti forze pro-Gheddafi e dei mercenari; invita il Consiglio transitorio a liberare immediatamente i lavoratori migranti africani e i libici neri che sono stati arbitrariamente arrestati perché ritenuti mercenari pro-Gheddafi e a sottoporre a processi indipendenti gli autori di reati;

15.

invita il Consiglio transitorio a proteggere i diritti delle minoranze e delle categorie vulnerabili, che comprendono migliaia di migranti africani sub-sahariani che subiscono vessazioni unicamente a causa del colore della loro pelle, e a garantire la protezione e l'evacuazione dei migranti ancora bloccati nei centri OIM o in campi improvvisati; invita a tale proposito il VP/AR a fornire al Consiglio transitorio l’assistenza dell’Europa in materia di mediazione onde rispondere a questa situazione urgente secondo gli standard in fatto di diritti umani e di diritto umanitario; chiede agli Stati membri dell'UE di prestare assistenza al reinsediamento dei profughi che si trovano tuttora in campi presso i confini con la Tunisia e altri Stati dopo essere fuggiti dal conflitto e che ritornando in Libia metterebbero a repentaglio la loro vita;

16.

sottolinea che il popolo libico ha iniziato la rivoluzione e ha indicato la via da percorrere; è del parere che il futuro della Libia debba restare saldamente nelle mani del suo popolo in modo da assicurare la piena sovranità del paese;

17.

sottolinea che le Nazioni Unite svolgeranno un ruolo di coordinamento per garantire il sostegno internazionale alla transizione politica in Libia e alla ricostruzione del paese, conformemente alle aspettative espresse dalla Libia, segnatamente alla conferenza di Parigi;

18.

chiede al VP/AR, alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di fornire un’assistenza finalizzata alla riforma del settore della sicurezza in Libia, che comprenda le forze di polizia e le forze armate e che preveda il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti nonché il rafforzamento del controllo frontaliero sul traffico d’armi in cooperazione con i paesi confinanti; è in particolare preoccupato per gli enormi quantitativi di armi in possesso dei combattenti e dei civili, che comportano un rischio per la popolazione, in particolare per i gruppi vulnerabili, quali le donne e i bambini;

19.

rimarca l’importanza di un esito positivo del conflitto libico per la regione oltre che per Primavera araba; sollecita gli altri leader della regione a trarre insegnamento dalla Libia e a dare ascolto alle crescenti istanze popolari che invocano il rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini;

20.

invita il Consiglio transitorio ad impegnarsi a rispettare elevati standard di trasparenza nei settori strategici dell’economia nazionale affinché le risorse naturali libiche vadano a beneficio di tutta la popolazione;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, all’Unione africana, alla Lega araba e al Consiglio transitorio nazionale della Libia.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0095.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0020.


22.2.2013   

IT

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CE 51/118


Giovedì 15 settembre 2011
Situazione in Siria

P7_TA(2011)0387

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla situazione in Siria

2013/C 51 E/17

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare la risoluzione del 7 luglio 2011 sulla situazione in Siria, Yemen e Bahrain nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa (1),

vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo sulla situazione in Siria e le reazioni della comunità internazionale del 19 agosto 2011,

vista la decisione 2011/522/PESC del Consiglio che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, la decisione 2011/523/UE del Consiglio che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana e il regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria,

viste le dichiarazioni del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Siria dell'8 e 31 luglio, dell'1, 4, 18, 19, 23 e 30 agosto e del 2 settembre 2011,

viste le conclusioni del Consiglio sulla Siria del 18 luglio 2011,

vista la comunicazione congiunta dal titolo "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento" della Commissione europea e dell'Alto rappresentante al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011,

vista la dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 agosto 2011,

vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica araba siriana, del 23 agosto 2011,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di cui la Siria è parte,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, dall'inizio della violenta repressione dei manifestanti pacifici in Siria nel marzo 2011, e nonostante la revoca dello stato di emergenza annunciata il 21 aprile 2011 dal governo, le uccisioni sistematiche, la violenza e la tortura stanno aumentando drammaticamente, mentre l'esercito e le forze di sicurezza siriani continuano a rispondere con uccisioni mirate, torture e arresti di massa; che, secondo stime delle Nazioni Unite, più di 2 600 persone hanno perso la vita, molte altre sono state ferite e migliaia sono detenute;

B.

considerando che la missione conoscitiva effettuata dall'Alto Commissario il 19 agosto 2011 ha acquisito le prove concernenti centinaia di esecuzioni sommarie, l'utilizzo di munizioni attive contro i dimostranti, il diffuso impiego di cecchini durante le proteste, la detenzione e la tortura di persone di ogni età, il blocco di città e villaggi da parte delle forze di sicurezza e la distruzione delle condotte idriche;

C.

considerando che il governo della Repubblica araba siriana ha espresso il proprio impegno ad attuare riforme democratiche e sociali, ma non ha adottato alcuna misura concreta in tal senso;

D.

considerando che molti siriani si trovano ad affrontare un deterioramento della situazione umanitaria causato dalle violenze e dagli spostamenti della popolazione; che i paesi confinanti con la Siria e la comunità internazionale stanno facendo sforzi considerevoli per impedire un ulteriore deterioramento e aggravamento della crisi umanitaria;

E.

considerando che la crisi in Siria costituisce una minaccia alla stabilità e alla sicurezza di tutta la regione mediorientale;

F.

considerando che l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti del regime siriano in seguito all'inasprimento della brutale campagna che il regime sta conducendo contro il popolo siriano e che l'UE sta vagliando l'opportunità di estendere tali sanzioni;

G.

considerando che l'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra non è mai stato firmato; che la ratifica di tale accordo è rinviata su richiesta della Siria dall'ottobre 2009, e che il Consiglio ha deciso di non intraprendere ulteriori azioni in tale ambito nonché di sospendere in parte l'applicazione dell'accordo di cooperazione vigente;

H.

considerando che il nuovo approccio proposto dalla Commissione europea e dall'Alto rappresentante come risposta nuova a un vicinato in evoluzione si basa sulla responsabilità reciproca e su un impegno comune per i valori universali dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto;

I.

considerando che il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato, il 23 agosto 2011, una relazione in cui sollecita l'invio di una commissione internazionale indipendente d'inchiesta con l'incarico di indagare sulle violazioni dei diritti umani in Siria, che potrebbero prefigurarsi come crimini contro l'umanità;

1.

condanna con forza l'uso crescente della forza contro i dimostranti pacifici e la brutale e sistematica persecuzione degli attivisti a favore della democrazia, i difensori dei diritti dell'uomo e i giornalisti; esprime la sua più viva preoccupazione per la gravità delle violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate dalle autorità siriane, fra cui arresti in massa, uccisioni extragiudiziali, detenzione arbitraria, sparizioni e tortura;

2.

esprime il suo sincero cordoglio alle famiglie delle vittime e la sua solidarietà al popolo siriano che lotta per i propri diritti, ne loda il coraggio e la determinazione e sostiene con forza le sue aspirazioni a realizzare il pieno rispetto dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la garanzia di migliori condizioni economiche e sociali;

3.

sostiene le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2011, in cui si dichiara che, scegliendo la via della repressione anziché quella del mantenimento delle promesse di ampie riforme, il regime siriano sta mettendo in questione la propria legittimità; invita il presidente Bashar al Assad e il suo regime ad abbandonare immediatamente il potere e ne respinge l'impunità;

4.

chiede nuovamente la cessazione immediata delle violente repressioni contro i dimostranti pacifici e della persecuzione delle loro famiglie, il rilascio di tutti i dimostranti, prigionieri politici, difensori dei diritti umani e giornalisti detenuti ed il libero accesso al paese per le organizzazioni internazionali e di difesa dei diritti umani nonché i media internazionali; invita le autorità siriane a porre fine alla censura praticata dal governo a danno di pubblicazioni locali e straniere, a mettere un termine al controllo repressivo su quotidiani e altre pubblicazioni e ad abolire le restrizioni a Internet e alle reti di comunicazione mobile;

5.

ribadisce il suo appello a favore di un'indagine indipendente, trasparente ed efficace sugli omicidi, gli arresti, le detenzioni arbitrarie, le presunte sparizioni forzate e le torture perpetrate dalle forze di sicurezza siriane, al fine di garantire che i responsabili di tali atti siano chiamati a renderne conto; accoglie con favore, in tale contesto, la recente risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite in cui si chiede l'invio in Siria di una commissione internazionale indipendente d'inchiesta che indaghi su tutte le denunce di violazioni della legislazione internazionale in materia di diritti umani perpetrate dal regime dal marzo 2011, al fine di stabilire i fatti e le circostanze di tali crimini e violazioni, individuare i responsabili e garantire che questi ultimi siano chiamati a rendere conto del loro operato;

6.

chiede nel contempo un processo politico immediato, reale e inclusivo, con la partecipazione di tutti gli attori politici democratici e le organizzazioni della società civile, che potrebbe costituire la base per una transizione pacifica e irreversibile verso la democrazia in Siria; plaude, in tale contesto, alla dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 agosto 2011, in cui si sottolinea che l'unica soluzione all'attuale crisi passa attraverso un processo politico inclusivo guidato dalla Siria; invita i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e in particolare Russia e Cina, a presentare una risoluzione che condanni l’uso letale della forza da parte del regime siriano e chieda che sia posto un termine a tale uso della violenza e siano messe in atto sanzioni in caso di non conformità; prende atto della riunione del Segretario generale della Lega araba con le autorità siriane ed auspica che sia seguita da risultati concreti;

7.

accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio, il 2 settembre 2011, di nuove misure restrittive nei confronti del regime siriano, tra cui il divieto d'importazione di greggio verso l'Unione europea e l'aggiunta di quattro persone e tre entità siriane all'elenco delle persone ed entità oggetto di congelamento di beni e divieto di viaggio; sollecita tuttavia ulteriori sanzioni mirate nei confronti del regime, ma chiede di ridurre al minimo gli impatti negativi sulle condizioni di vita della popolazione; invita l'Unione europea a dar prova di unità nei suoi rapporti con le autorità siriane;

8.

si compiace dell'assistenza umanitaria fornita dai paesi confinanti con la Siria, in particolare la Turchia, ai rifugiati siriani; incoraggia l'Unione europea e i suoi Stati membri a proseguire la cooperazione con i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i paesi confinanti con la Siria, la Lega araba, altri soggetti internazionali e le ONG al fine di impedire che l'attuale crisi in Siria, compresa la crisi umanitaria, si estenda ad altre zone della regione e di evitare un ulteriore inasprimento della crisi umanitaria all'interno del paese;

9.

plaude alla condanna del regime siriano da parte della Turchia e dell'Arabia saudita; si rammarica del sostegno tuttora fornito dall'Iran al regime del presidente Al Assad;

10.

invita il Vicepresidente/Alto rappresentante, il Consiglio e la Commissione a sostenere ulteriormente l'emergere di forze siriane organizzate di opposizione democratica sia all'interno sia all'esterno del paese;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Federazione russa, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, al governo federale e al Congresso degli Stati Uniti, al Segretario generale della Lega araba e al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0333.


22.2.2013   

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CE 51/121


Giovedì 15 settembre 2011
Colmare il divario tra la legislazione contro la corruzione e la realtà

P7_TA(2011)0388

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione

2013/C 51 E/18

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo del 6 giugno 2011 dal titolo "La lotta contro la corruzione nell'UE" (COM(2011)0308) e la decisione della Commissione (C(2011)3673) che istituisce un meccanismo di notifica dell'UE sulla lotta alla corruzione per una valutazione periodica ("relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione"),

visti l'articolo 67, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il programma di Stoccolma – "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini",

vista la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell’Unione per lottare contro la corruzione (1),

vista la decisione quadro del Consiglio 2003/568/JHA del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (2),

vista la Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato dell'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (3) e il Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (4) che penalizza la frode e la corruzione che colpiscono gli interessi finanziari dell'UE,

vista la Convenzione elaborata in base all'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (5) che penalizza la frode e la corruzione non legate a interessi finanziari dell'UE,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A.

considerando che la corruzione rientra in una sfera di criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale e che spesso ha implicazioni al di là delle frontiere dell'Unione europea e che l'UE dispone di un diritto generale di agire nel settore delle politiche anticorruzione;

B.

considerando che l'articolo 67 TFUE stabilisce l'obbligo per l'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza, anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità ed il ravvicinamento delle legislazioni penali, e che l'articolo 83 TFUE inserisce la corruzione tra i reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale;

C.

considerando che il programma di Stoccolma (4.1) inserisce la corruzione tra le minacce transnazionali che sono sfide persistenti alla sicurezza interna dell'Unione e che richiedono una risposta chiara e globale;

D.

considerando che quattro cittadini dell'UE su cinque considerano la corruzione un problema grave nel proprio Stato membro (Eurobarometro 2009 sull'atteggiamento dei cittadini europei nei confronti della corruzione) e che l'88 % di coloro che hanno risposto alla consultazione pubblica sul programma di Stoccolma ritiene che l'Unione europea dovrebbe fare di più in materia di corruzione;

E.

considerando che, ogni anno, un importo stimato di 120 miliardi di EUR, pari all'uno per cento del PIL dell'Unione europea, va perso a causa della corruzione (COM(2011)0308);

F.

considerando che la corruzione mina lo Stato di diritto, conduce ad un uso improprio del denaro pubblico in generale e dei fondi UE forniti dai contribuenti e causa distorsioni del mercato che hanno svolto un ruolo nella crisi economica attuale;

G.

considerando che la ripresa economica degli Stati membri colpiti dalla crisi economica e finanziaria è ostacolata dalla corruzione, dall'evasione fiscale, dalla frode fiscale e da altri reati economici; considerando che il rischio di pratiche corrotte nel caso di una deregolamentazione e una privatizzazione su larga scala è particolarmente alto e deve essere contrastato con ogni mezzo possibile;

H.

considerando che la corruzione causa danni sociali, poiché i gruppi della criminalità organizzata vi ricorrono per commettere altri gravi reati, come il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani (COM(2011)0308);

I.

considerando che manca un fermo impegno politico da parte dei dirigenti e dei responsabili politici a combattere la corruzione in tutte le sue forme e che l'attuazione del quadro giuridico anticorruzione è ineguale da uno Stato membro all'altro e complessivamente insoddisfacente (COM(2011)0308);

J.

considerando che tre Stati membri dell'Unione europea non hanno ratificato la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, che dodici di essi non hanno ratificato il Protocollo aggiuntivo a tale convenzione e che sette non hanno ratificato la Convenzione civile sulla corruzione; considerando che tre Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e che cinque Stati membri dell'UE non hanno ratificato la Convenzione dell'OCSE contro la corruzione;

K.

considerando che la percezione della corruzione pregiudica gravemente la fiducia reciproca tra gli Stati membri e che ciò si ripercuote sulla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;

L.

considerando che la cooperazione giudiziaria sui casi di corruzione che presentano una dimensione transnazionale continua ad essere complessa e lenta;

M.

considerando che, se non affrontato urgentemente e in modo adeguato, il fenomeno della corruzione può minare la fiducia nelle istituzioni democratiche e indebolire la credibilità dei dirigenti politici (COM(2011)0308);

N.

considerando che, grazie alla corruzione, molti regimi dittatoriali sono riusciti a restare al potere e a far confluire notevoli importi di denaro su conti bancari esteri, anche europei; considerando che gli Stati membri devono potenziare i propri sforzi per tracciare e congelare i beni esteri rubati, affinché possano essere restituiti ai legittimi proprietari;

1.

plaude all'adozione da parte della Commissione, il 6 giugno 2011, di un pacchetto anticorruzione (6) che comprende una comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'Unione europea e una decisione intesa ad istituire la "relazione anticorruzione dell'UE";

2.

invita la Commissione a dare la priorità alla lotta contro la corruzione nell'ambito della sua agenda sulla sicurezza per i prossimi anni, anche per quanto riguarda le risorse umane ad essa destinate;

3.

chiede alla Commissione di affrontare, attraverso il suo meccanismo di notifica, la questione chiave relativa a un'attuazione efficace delle norme anticorruzione, comprese sanzioni dissuasive, incluse quelle comminate dalle autorità di polizia e giudiziarie;

4.

invita la Commissione ad affrontare la questione del recepimento e dell'attuazione della legislazione anticorruzione dell'UE, incluse le sanzioni dissuasive, e di adottare misure volte a promuovere il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri degli strumenti anticorruzione pertinenti a livello internazionale e regionale;

5.

chiede alla Commissione, nell'attuare il meccanismo di notifica anticorruzione dell'UE, di garantire che esperti indipendenti facciano parte del gruppo di esperti e della rete di corrispondenti di ricerca, che tutti gli esperti dispongano di un alto livello comprovato di integrità, reputazione e competenza e che siano rappresentate diverse organizzazioni della società civile;

6.

invita la Commissione a considerare la possibilità di pubblicare relazioni intermedie anticorruzione prima del 2013, considerata l'urgenza di affrontare tale questione alla luce dell'attuale crisi economica che colpisce molti Stati membri;

7.

invita la Commissione ad agire sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE al fine di adottare norme minime relative alla definizione del reato e delle sanzioni in materia di corruzione, data la dimensione transnazionale che essa riveste e le relative conseguenze sul mercato interno;

8.

nota con preoccupazione la mancanza di progressi nell'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva quadro del Consiglio 2003/568/GAI sulla lotta alla corruzione nel settore privato; sollecita gli Stati membri a recepire ed attuare le disposizioni di tale decisione quadro;

9.

invita il Consiglio e gli Stati membri ad attuare appieno le convezioni dell'Unione europea del 1995 e 1997 che penalizzano la frode e la corruzione;

10.

suggerisce alla Commissione di intraprendere ulteriori azioni a livello di Unione europea verso l'armonizzazione della legislazione sulla tutela degli informatori (inclusa la tutela contro i procedimenti per calunnia e diffamazione e le sanzioni penali) e la penalizzazione dell'arricchimento illecito;

11.

invita le istituzioni dell'Unione europea, incluse le agenzie e gli Stati membri, a garantire maggiore trasparenza elaborando codici di condotta o migliorando quelli già in vigore, in modo da prevedere norme chiare almeno per quanto riguarda i conflitti di interesse, nonché ad agire al fine di prevenire e combattere l'infiltrazione della corruzione nella politica e nei media, anche rafforzando la trasparenza e il controllo di finanziamenti e fondi;

12.

chiede agli Stati membri di investire risorse umane e finanziarie nella lotta contro la corruzione; sottolinea la necessità, per gli Stati membri, di cooperare con Europol, Eurojust e OLAF nell'indagare sui reati connessi alla corruzione e nel perseguirli;

13.

invita la Commissione ed Eurojust ad assicurare uno scambio più rapido ed efficiente di documenti e informazioni tra i tribunali nazionali sui casi di corruzione che presentano una dimensione transnazionale;

14.

chiede al Consiglio di garantire il necessario impegno politico, attualmente carente in alcuni Stati membri, nel lottare contro la corruzione e nell'attuare le misure adottate dalla Commissione attraverso il suo pacchetto anticorruzione e il più ampio pacchetto sulla protezione dell'economia lecita;

15.

invita il Consiglio e la Commissione a rendere più efficiente la rete di punti di contatto contro la corruzione e chiede alla Commissione di informare il Parlamento europeo in merito alle attività della rete;

16.

chiede al Consiglio e agli Stati membri di ratificare e attuare appieno la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE); sottolinea l'impatto negativo che la corruzione di pubblici ufficiali stranieri ha sui diritti fondamentali e le politiche in materia di ambiente e di sviluppo dell'Unione;

17.

invita la Commissione ad accelerare i suoi lavori al fine di adempiere ai suoi obblighi di notifica ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

18.

ritiene che la lotta contro la corruzione comporti una maggiore trasparenza nelle transazioni finanziarie, specie quelle che interessano le cosiddette giurisdizioni offshore all'interno dell'UE e nel resto del mondo;

19.

chiede al Consiglio di agire di concerto con la Commissione nello stipulare accordi con i paesi terzi (specie con le cosiddette giurisdizioni offshore) al fine di consentire lo scambio di informazioni su conti bancari e transazioni finanziarie relative a cittadini e imprese dell'UE con tali paesi;

20.

invita la Commissione a fare della lotta contro le società anonime di comodo con sede in giurisdizioni segrete, al fine di consentire flussi finanziari criminali, un elemento chiave della futura riforma della direttiva antiriciclaggio;

21.

sollecita la Commissione a garantire un forte coordinamento politico tra il meccanismo di notifica anticorruzione, la nuova strategia antifrode e l'iniziativa legislativa sul recupero di beni criminali, anche nell'ambito del più ampio pacchetto sulla tutela dell'economia lecita;

22.

chiede alla Commissione di riferire su base annua al Parlamento europeo in merito all'attuazione della politica anticorruzione dell'Unione europea e di presentare, ogniqualvolta ciò sia rilevante e fattibile, relazioni intermedie su problemi specifici relativi alla lotta contro la corruzione nell'UE;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 62.

(2)  GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

(3)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(4)  GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

(5)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.

(6)  Il pacchetto anticorruzione contiene una comunicazione della Commissione sulla lotta alla corruzione nell'UE, una decisione che istituisce un meccanismo UE di notifica anticorruzione, una relazione sull'attuazione della decisione quadro del Consiglio 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato e una relazione sulle modalità di partecipazione dell'Unione europea al gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO).


22.2.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/125


Giovedì 15 settembre 2011
Carestia in Africa orientale

P7_TA(2011)0389

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla carestia in Africa orientale

2013/C 51 E/19

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Corno d'Africa,

vista la dichiarazione rilasciata il 24 agosto 2011 dall'Alto rappresentante Catherine Ashton sulla risposta dell'UE alla carestia nel Corno d'Africa,

visti i risultati della Conferenza dei donatori svoltasi ad Addis Abeba il 25 agosto 2011,

visti gli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia,

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari (1),

vista la relazione di Jack Lang, consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le questioni giuridiche legate alla pirateria al largo delle coste somale,

vista la tabella di marcia per completare la transizione in Somalia adottata il 6 settembre 2011 dal governo federale di transizione somalo, dalle amministrazioni regionali del Puntland e Galmuduud e dal movimento Ahlu Sunna Wal Jama'a,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che i morti sono decine di migliaia, che 750 000 persone rischiano concretamente di morire di fame e 13,3 milioni di persone in Somalia, Etiopia, Kenya, Eritrea e Gibuti hanno urgente bisogno di aiuti alimentari a seguito della più grave carestia degli ultimi 60 anni;

B.

considerando che in alcune zone i tassi di malnutrizione sono tre volte più alti del livello di emergenza, che secondo le previsioni la situazione nel Corno d'Africa si aggraverà ulteriormente prima di migliorare, che in base alle stime l'apice della crisi sarà raggiunto nell'ottobre 2011 e che non vi sono prospettive di un allentamento della situazione prima dell'inizio del 2012;

C.

considerando che la carestia nella regione è stata aggravata da fattori quali conflitti, penuria di risorse, cambiamento climatico, sensibile crescita demografica, mancanza di infrastrutture, distorsione degli scambi commerciali e prezzi elevati delle derrate;

D.

considerando che la Somalia è stata la più colpita, poiché più di metà della popolazione dipende dagli aiuti alimentari, gli sfollati interni sono 1,4 milioni e, secondo i dati dell'UNICEF, nelle regioni meridionali del paese 780 000 bambini versano in stato di malnutrizione acuta;

E.

considerando che in Somalia la situazione umanitaria è aggravata dalle conseguenze del conflitto ventennale tra le fazioni in lotta nella regione; che il gruppo militante al Shabab controlla numerose zone nelle quali è stata dichiarata la carestia e ha costretto alcune organizzazioni umanitarie occidentali ad abbandonare l'area, ostacolando in tal modo gravemente le attività di aiuto;

F.

considerando che il governo dell'Eritrea rifiuta categoricamente l'ingresso di alimenti e altri aiuti umanitari per la popolazione del paese;

G.

considerando che più di 860 000 profughi hanno abbandonato la Somalia per rifugiarsi nei paesi vicini, in particolare in Kenya e in Etiopia, in cerca di sicurezza, cibo e acqua, e che il sovraffollato campo profughi di Dadaab, in Kenya, accoglie più di 420 000 persone;

H.

considerando che Dadaab, in Kenya, è attualmente il più grande campo profughi del mondo e che in esso vivono 440 000 persone sebbene fosse previsto per accoglierne 90 000; considerando altresì che la situazione umanitaria nei campi profughi si aggrava di giorno in giorno, con l'insorgere di epidemie, ad esempio di colera e morbillo, e la segnalazione di vari casi di stupro;

I.

considerando che i profughi sono per l'80 % donne e bambini, molti dei quali hanno subito violenze sessuali e intimidazioni nella loro marcia verso i campi profughi o all'interno dei campi stessi;

J.

considerando che la mancanza di ordine pubblico ha determinato un aumento della pirateria nell'Oceano Indiano, perturbando gravemente le forniture da e verso la regione, e che l'operazione navale EUNAVOR dell'Unione europea è riuscita soltanto a frenare e contenere il fenomeno della pirateria, anziché affrontarne le cause alla radice;

K.

considerando che nel 2011 l'UE ha stanziato 158 milioni di EUR in aiuti umanitari, in aggiunta ai 440 milioni di EUR degli Stati membri e ai più di 680 milioni di EUR destinati alla regione di qui al 2013, a titolo di aiuti a lungo termine, per i settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare;

L.

considerando che i leader dell'Unione africana si sono impegnati a stanziare più di 350 milioni di dollari USA per le operazioni umanitarie;

M.

considerando che è estremamente importante potenziare l'intervento d'urgenza per far fronte alle esigenze umanitarie attuali e prevenire un ulteriore deterioramento della situazione; che per i prossimi sei mesi mancano complessivamente 190 milioni di dollari USA per le operazioni del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP) connesse alla siccità e relative a Gibuti, Etiopia, Kenya e Somalia;

N.

considerando che l'accresciuta acquisizione di terreni nel Corno d'Africa (per lo più da parte di investitori stranieri) ha reso ancora più vulnerabile il precario sistema agroalimentare della regione e non è riuscita ad assicurare i benefici promessi in termini di occupazione, risorse alimentari e sviluppo economico;

O.

considerando che il cambiamento climatico ha avuto pesanti ripercussioni sulle rese agricole nella regione e che tale circostanza, unita alla recessione economica mondiale e all'aumento dei prezzi degli alimenti e dei combustibili, ha comportato una battuta d'arresto per quanto concerne la riduzione della povertà e il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

P.

considerando che, secondo il rapporto della Banca Mondiale sull'andamento dei prezzi alimentari dell'agosto 2011, il livello elevato e la volatilità dei prezzi mondiali dei generi alimentari stanno mettendo a rischio le fasce più povere nei paesi in via di sviluppo e stanno contribuendo alla situazione di emergenza nel Corno d'Africa;

Q.

considerando che l'accresciuta liquidità e accessibilità di siffatti strumenti è legata all'elevato livello dei prezzi e all'estrema volatilità dei mercati a pronti sottostanti e che è più difficile per le autorità di regolamentazione disporre di un quadro completo di tali mercati in quanto la maggior parte delle operazioni in questione sono effettuate fuori borsa;

1.

esprime il suo più profondo cordoglio per la perdita di vite umane e le sofferenze nella regione; chiede una maggiore mobilitazione degli aiuti dell'UE a favore delle zone più colpite dalla carestia per fornire aiuti alimentari, assistenza medica, acqua pulita e servizi igienico-sanitari a quanti sono più vulnerabili;

2.

invita tutte le autorità e le fazioni della regione a permettere alle organizzazioni umanitarie di raggiungere senza impedimenti di sorta le persone bisognose e a proteggere in tutte le circostanze la popolazione civile, in particolare donne e bambini, così come previsto dal diritto umanitario internazionale e dalle norme internazionali in materia di diritti umani; chiede l'apertura di corridoi umanitari affinché i generi alimentari e gli aiuti possano penetrare maggiormente nelle zone colpite;

3.

chiede a tutte le parti di porre immediatamente fine alle violenze contro i civili, in particolare donne e bambini, di far sì che i responsabili rispondano dei propri atti e di assicurare l'accesso agli aiuti e la libera circolazione di tutti coloro che fuggono dal conflitto e dalla siccità; condanna fermamente il ruolo della milizia islamista al Shabab, che ostacola gli sforzi delle organizzazioni umanitarie e del Programma alimentare mondiale per la distribuzione degli aiuti alimentari; ricorda a tutti i paesi della regione la necessità di fornire assistenza e protezione ai profughi, a norma del diritto internazionale;

4.

chiede una maggiore mobilitazione della comunità internazionale, che dovrebbe raddoppiare gli sforzi per far fronte a questa situazione di emergenza al fine di soddisfare le crescenti esigenze umanitarie e impedire un ulteriore deterioramento della situazione, tenendo presente che i finanziamenti disponibili sono inadeguati;

5.

insiste sulla necessità di controllare l'aiuto attraverso l'individuazione di partner affidabili in loco, tra cui le agenzie umanitarie consolidate e gli esponenti delle comunità locali, nonché attraverso un migliore coordinamento e una migliore organizzazione della distribuzione, evitando così qualsiasi appropriazione indebita e i saccheggi;

6.

invita la Commissione a migliorare con urgenza la transizione dall'aiuto umanitario e all'aiuto allo sviluppo dell'Unione, giacché la crisi dovuta alla siccità nel Corno d'Africa dimostra chiaramente che agli anni di aiuti d'urgenza alle zone colpite dalla siccità non hanno fatto seguito efficaci politiche di sviluppo a lungo termine, in particolare per quanto concerne l'agricoltura; invita la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea a sostenere i progetti dei paesi dell'Africa orientale in materia di capacità di prevenzione e di sistemi di allerta precoce in caso di carestia e siccità;

7.

accoglie con favore gli impegni assunti dall'Unione africana in relazione alle operazioni umanitarie, inclusa la missione AMISOM di mantenimento della pace; deplora tuttavia il fatto che finora siano stati dispiegati in Somalia solo 9 000 dei 20 000 uomini promessi per quanto riguarda le forze di pace dell'Unione africana;

8.

sottolinea che sarà possibile trovare una soluzione alla carestia nel Corno d'Africa, e in particolare in Somalia, solo se i problemi politici, economici, ambientali e di sicurezza soggiacenti saranno affrontati sia dai soggetti locali che dalla comunità internazionale; sollecita una strategia UE per la regione che definisca gli obiettivi politici e le modalità atte a far sì che le varie misure umanitarie, militari, di sicurezza e in materia di sviluppo vi corrispondano e siano correlate;

9.

invita il Vicepresidente/Alto rappresentante a sottoporre a una valutazione critica il processo di pace di Gibuti; sottolinea la necessità di coinvolgere a tutti i livelli tutti i soggetti interessati dal conflitto in Somalia, inclusi la società civile e i gruppi di donne; incoraggia la costituzione di un governo di riconciliazione nazionale per avviare la ricostruzione del paese;

10.

plaude agli impegni assunti dall'UE e dagli Stati membri; ricorda tuttavia che, a fronte dell'appello urgente lanciato dalle Nazioni Unite, manca ancora un miliardo di dollari USA rispetto a quanto necessario; esorta la comunità internazionale a tener fede ai propri impegni, a fornire aiuti alimentari e a migliorare le condizioni sanitarie in loco;

11.

chiede di destinare una quota più rilevante dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'Unione alla produzione agricola e all'assistenza alla pastorizia nei paesi in via di sviluppo al fine di incrementare la sicurezza alimentare; sollecita in questo contesto la comunità internazionale a effettuare investimenti a lungo termine nell'agricoltura – che rappresenta la principale fonte di generi alimentari e di reddito della regione – e nello sviluppo di un'infrastruttura sostenibile e a consentire ai piccoli agricoltori di accedere ai terreni, rafforzando in questo modo il mercato locale e assicurando un'alimentazione quotidiana accettabile alla popolazione del Corno d'Africa;

12.

chiede che le informazioni sulle riserve e le scorte di generi alimentari e la formazione del prezzo a livello internazionale siano più trasparenti, di migliore qualità e più aggiornate;

13.

chiede che gli Stati membri garantiscano che le istituzioni finanziarie impegnate in attività speculative sui mercati delle materie prime agroalimentari abbandonino quelle attività speculative illecite responsabili dell'aumento e della forte volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e antepongano la lotta alla povertà e alla sofferenza umana nel Corno d'Africa e nel resto dei paesi in via di sviluppo al profitto e agli utili derivanti dalla speculazione sui prezzi dei prodotti alimentari;

14.

esorta le suddette istituzioni a prendere sul serio la loro responsabilità sociale e a porre in essere norme interne volte a far sì che le loro attività sui mercati delle materie prime agroalimentari siano esclusivamente al servizio delle imprese dell'economia reale che devono tutelarsi dai rischi;

15.

invita il G20 a intensificare le iniziative volte a concordare una normativa internazionale per prevenire le speculazioni illecite e a coordinare la messa a punto di meccanismi intesi a prevenire l'eccessiva fluttuazione dei prezzi alimentari mondiali; sottolinea la necessità che il G20 coinvolga anche i paesi non vi fanno parte onde garantire una convergenza globale;

16.

invita la Commissione a presentare proposte di modifica della direttiva relativa al mercato degli strumenti finanziari (2004/39/CE) e della direttiva sugli abusi di mercato (2003/6/CE), onde evitare speculazioni illecite;

17.

rileva la necessità che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati svolga un ruolo chiave nella vigilanza sui mercati delle materie prime; afferma che l'ESMA dovrebbe vigilare sull'applicazione degli strumenti normativi onde evitare manipolazioni e abusi sui mercati dei prodotti agricoli e alimentari di base;

18.

invita la Commissione ad aggiornare i propri orientamenti in materia di politica fondiaria in riferimento all'accaparramento dei terreni, per far sì che siano conformi agli orientamenti volontari proposti dalla Commissione per la sicurezza alimentare (CFS) per una governance responsabile in materia di proprietà fondiaria, pesca e foreste, e ad annettere maggiore importanza a tale aspetto attraverso i suoi programmi di cooperazione allo sviluppo, le sue politiche commerciali e la sua partecipazione nelle istituzioni finanziarie multilaterali, quali la Banca mondiale e il FMI;

19.

invita la Commissione e i governi della regione a valutare l'attuale impatto dell'acquisizione di terreni agricoli sulla povertà rurale e le zone colpite dalla carestia; chiede alla Commissione di includere il tema dell'accaparramento dei terreni nel suo dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, a migliorare la segnalazione e il controllo delle acquisizioni fondiarie su vasta scala e a sostenere i paesi in via di sviluppo nelle loro decisioni in materia di investimenti;

20.

chiede un impegno significativo ai fini di una migliore integrazione dell'adeguamento al cambiamento climatico nelle politiche di sviluppo dell'UE; invita l'Unione europea ad aumentare sensibilmente i finanziamenti al riguardo, garantendo che siano complementari rispetto all'APS, a dare prova di una leadership forte in occasione della prossima COP 17 per quanto riguarda una migliore attuazione delle politiche di adeguamento al cambiamento climatico e a rafforzare la governance internazionale delle politiche di sviluppo sostenibile;

21.

invita le Nazioni Unite, la Commissione e il Vicepresidente/Alto rappresentante a intervenire riguardo allo sversamento illegale di rifiuti tossici nelle acque somale e a porre in essere una strategia intesa a ovviare ai potenziali rischi per la salute della popolazione;

22.

esprime inquietudine per le recenti segnalazioni di uso improprio dell'APS a fini di oppressione politica in Etiopia; invita l'UE e gli Stati membri ad accertarsi che gli aiuti siano utilizzati esclusivamente per la riduzione della povertà, in maniera responsabile e trasparente, avvalendosi appieno delle clausola sui diritti umani dell'accordo di Cotonou;

23.

invita la Commissione a migliorare l'integrazione della pastorizia nella politica di sviluppo dell'UE, poiché essa rappresenta una parte significativa dell'attività economica e della produzione di proteine nella regione; è del parere che sia urgentemente necessario un dialogo con le autorità locali al fine di salvaguardare lo stile di vita dei pastori, riconoscendo che la loro esistenza nomade è adatta alle zone aride le cui condizioni non consentono insediamenti stabili;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, al Consiglio di sicurezza e al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle istituzioni dell'Unione africana, ai governi e ai parlamenti dei paesi dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), al Parlamento pan-africano, all'Assemblea parlamentare ACP-UE, alla Presidenza del G20 e ai governi degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0071.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/130


Giovedì 15 settembre 2011
Posizione e impegno dell'UE in vista della riunione ad alto livello delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili

P7_TA(2011)0390

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla posizione dell'UE e il suo impegno in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili

2013/C 51 E/20

Il Parlamento europeo,

visto il piano d'azione 2008-2013 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla strategia globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili (1),

vista la risoluzione dell'OMS dell'11 settembre 2006 sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili nella regione europea dell'OMS (2),

vista la risoluzione 64/265 delle Nazioni Unite dell'ottobre 2010 sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili (3),

vista la dichiarazione di Mosca dell'aprile 2011 sugli stili di vita sani e il controllo delle malattie non trasmissibili (4),

vista la risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità del maggio 2011 sulle malattie non trasmissibili (5),

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili (6),

vista la relazione dell'OMS del 2008 sulla vigilanza globale, la prevenzione e il controllo delle malattie respiratorie croniche (7),

visti la dichiarazione di Parma e l'impegno ad agire adottati dagli Stati membri della regione europea dell'OMS nel marzo 2011 (8),

vista la dichiarazione delle Asturie dell'OMS del 2011 (9),

vista la Carta europea sulla lotta contro l'obesità adottata nel novembre 2006 (10),

visti gli articoli 168 e 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le sue risoluzioni del 1o febbraio 2007 su "Promuovere diete sane e l'attività fisica: una dimensione europea nella prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie croniche" (11) e del 25 settembre 2008 sul Libro bianco concernente una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità (12),

viste le sue risoluzioni del 12 luglio 2007 sulle iniziative per contrastare le malattie cardiovascolari (13) e del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata (14) e vista la sua dichiarazione del 27 aprile 2006 sul diabete (15),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sulla valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (16),

vista la decisione n. 1600/2002/CE, del 22 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (17),

viste le sue risoluzioni dell'11 novembre 2010 sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni (18) e dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE (19),

viste le sue risoluzioni del 6 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione "Lotta contro il cancro: un partenariato europeo" (20) e sul Libro bianco della Commissione dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" (21),

vista la decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (22),

viste le conclusioni del Consiglio sulla salute della Terra del 2004 (23),

vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (24),

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (25),

viste le conclusioni del Consiglio "Approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria" del 7 dicembre 2010 (26),

viste le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2006"Valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea" e del 6 giugno 2011"Verso sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili" (27),

viste le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2010"Il ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale" (28),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo l'OMS, l'86 % delle morti in Europa è attribuibile alle malattie non trasmissibili (MNT);

B.

considerando che le quattro MNT più diffuse sono le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie, il cancro e il diabete; che non dovrebbero essere trascurate le altre MNT importanti;

C.

considerando che le malattie cardiovascolari sono la principale causa di decessi, provocando la morte di più di 2 milioni di persone ogni anno; che le malattie cardiovascolari più diffuse sono le cardiopatie coronariche e gli infarti, rispettivamente responsabili di più di un terzo (741 000) e di appena più di un quarto (508 000) di tutte le morti connesse a una malattia cardiovascolare;

D.

considerando che il cancro costituisce la seconda causa principale di morte con una prevalenza nella popolazione del 3-4 %, che raggiunge il 10-15 % in età avanzata; che, secondo le stime, ogni anno nell'UE le persone cui viene diagnosticato un tumore sono 2,45 milioni e i decessi registrati dovuti a detta malattia 1,23 milioni; che in Europa l'incidenza dei tumori infantili sta aumentando a un tasso superiore all'1 % per anno;

E.

considerando che le malattie respiratorie croniche prevenibili, quali l'asma e la pneumopatia cronica ostruttiva, colpiscono milioni di persone in Europa;

F.

considerando che non esiste una strategia o iniziativa a livello di UE che affronti in modo completo il diabete (tipo 1 e 2), malattia che, secondo le stime, colpisce più di 32 milioni di cittadini dell'UE, mentre un numero equivalente soffre di alterata tolleranza al glucosio e deve far fronte alla probabilità estremamente elevata che l'intolleranza progredisca in una forma di diabete clinicamente manifesta; che, secondo le aspettative, tali cifre aumenteranno del 16 % entro il 2030 a causa dell'epidemia dell'obesità, dell'invecchiamento della popolazione europea e di altri fattori ancora da determinare sui quali è necessario effettuare ulteriori ricerche;

G.

considerando che gran parte delle MNT croniche è attribuibile a quattro fattori di rischio: consumo di tabacco, diete non equilibrate, assunzione di alcool e inattività fisica; che l'esposizione ai contaminanti ambientali costituisce il quinto fattore importante che deve essere considerato;

H.

considerando che il consumo di tabacco è la causa principale delle morti prevenibili e che un fumatore di lunga data su due muore a causa del tabacco;

I.

considerando che l'assunzione di alcool, l'alimentazione non equilibrata, l'inquinamento ambientale e l'inattività fisica possono contribuire considerevolmente al rischio di sviluppare determinati tipi di malattie cardiovascolari, tumori e diabete;

J.

considerando che l'esercizio fisico è sempre più riconosciuto come un fattore che svolge un ruolo importante nella prevenzione delle MNT;

K.

considerando che sette fattori di rischio di morte prematura (pressione alta, livelli elevati di colesterolo, elevato indice di massa corporea, consumo insufficiente di frutta e verdura, mancanza di esercizio fisico, consumo eccessivo di alcol, fumo) sono connessi alle abitudini sul piano alimentare e dell'attività fisica;

L.

considerando che la maggior parte delle MNT croniche può essere prevenuta, in particolare riducendo o evitando i principali fattori di rischio quali il fumo, una dieta non equilibrata, l'inattività fisica, il consumo di alcool e l'esposizione a determinate sostanze chimiche; che una politica efficace in materia di ambiente, comprendente l'attuazione della legislazione e delle norme esistenti, offre maggiori opportunità nell'ambito della prevenzione;

M.

considerando che nel mettere a punto strategie di prevenzione e di diagnosi precoce vanno presi in considerazione anche altri fattori, quali età, sesso, patrimonio genetico e condizioni fisiologiche, compresa l'obesità;

N.

considerando che la maggior parte delle MNT presentano sintomi comuni, quali dolori cronici e problemi di salute mentale, che hanno un impatto diretto sulla persona che ne è affetta e sulla qualità della sua vita e che dovrebbero essere affrontati tramite un approccio orizzontale comune in modo tale che i sistemi sanitari possano ottenere un rapporto costi-benefici migliore nel trattamento di dette malattie;

O.

considerando che le possibilità di prevenzione delle malattie non vengono sufficientemente sfruttate, sebbene sia stato dimostrato che le strategie di prevenzione delle MNT rivolte all'intera popolazione consentono di risparmiare considerevolmente sui costi;

P.

considerando che il 97 % della spesa sanitaria è attualmente destinato al trattamento mentre solo il 3 % è assegnato agli investimenti nella prevenzione e che i costi del trattamento e della gestione delle MNT stanno aumentando drasticamente per via della maggiore disponibilità di diagnostica e di cure;

Q.

considerando che l'OMS considera l'aumento delle MNT come un'epidemia che, secondo le sue stime, provocherà la morte di 52 milioni di persone entro il 2030;

R.

considerando che il World Economic Forum e la Harvard School of Public Health hanno pubblicato dati secondo i quali le MNT provocheranno una perdita nella produzione economica mondiale pari a 25 miliardi di euro nel periodo tra il 2005 e il 2030;

S.

considerando che le MNT potrebbero pregiudicare la strategia Europa 2020 e privare le persone del diritto a una vita sana e produttiva;

T.

considerando che l'UE deve svolgere un ruolo centrale per far sì che vengano compiuti progressi più rapidi nell'ambito delle sfide sanitarie globali, compresi gli obiettivi di sviluppo del Millennio riguardanti la salute e le MNT, come affermato nelle conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'UE nella sanità mondiale;

U.

considerando che alcuni fattori di insorgenza di malattie non trasmissibili sono senza dubbio legati a problemi globali, come l'inquinamento ambientale, e vanno pertanto affrontati a livello globale; considerando che altri aspetti possono essere affrontati a livello nazionale o regionale, conformemente al principio di sussidiarietà;

V.

considerando che le condizioni prenatali, compresa l'esposizione all'inquinamento ambientale, influiscono su molti aspetti della salute e del benessere nel corso di tutta la vita, in particolare sulla probabilità di sviluppare patologie respiratorie, e possono contribuire ad aumentare la predisposizione a contrarre tumori e diabete;

W.

considerando che, sebbene la vita delle persone sia mediamente più lunga e più sana rispetto alle generazioni precedenti, l'UE si trova a dover far fronte, nel contesto dell'invecchiamento della popolazione e del nuovo fenomeno dei "grandi vecchi", a un'epidemia di malattie croniche e di stati patologici multipli e alla minaccia che ne deriva per la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali o alla maggiore pressione su di essi;

X.

considerando che anche i fattori socioeconomici rappresentano importanti determinanti della salute e che sia tra gli Stati membri che al loro interno esistono disuguaglianze sanitarie;

Y.

considerando che, secondo le stime, la carenza di operatori sanitari in Europa, riguardante medici, infermieri, dentisti, farmacisti e fisioterapisti, sarà pari a 1 milione entro il 2020;

Z.

considerando che i fattori sociali e ambientali dovrebbero essere chiaramente identificati quali determinanti della salute, dato che, ad esempio, l'inquinamento atmosferico degli ambienti interni è responsabile ogni anno della morte di 1,6 milioni di persone, divenendo quindi una grande minaccia ambientale per la salute in Europa e provocando una notevole riduzione dell'aspettativa di vita e della produttività;

AA.

considerando che i cittadini dell'UE temono l'impatto che l'ambiente potrebbe avere sulla loro salute e che i potenziali effetti dei prodotti chimici pericolosi sono la principale causa di preoccupazione; che, per esempio, ogni anno più di 455 000 morti per disturbi cardiorespiratori sono connesse all'inquinamento da polveri fini nei 27 Stati membri dell'UE;

1.

chiede un forte impegno politico da parte della Commissione e degli Stati membri dell'Unione europea che rifletta l'importanza e la gravità dell'epidemia globale di malattie non trasmissibili;

2.

esorta l'UE a sostenere un obiettivo ambizioso volto a ridurre la mortalità evitabile causata da MNT, come l'obiettivo dell'OMS di ridurre, entro il 2025, i tassi nazionali di mortalità del 25 % rispetto ai tassi 2010;

3.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad approvare i seguenti cinque impegni fondamentali e a includerli nella dichiarazione politica da pronunciare in occasione della riunione ad alto livello delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili nel settembre 2011:

una riduzione, entro il 2025, del 25 % della mortalità evitabile causata da malattie non trasmissibili, come proposto dall'OMS,

l'attuazione di interventi efficaci in termini di costi e risparmi, tra cui l'attuazione più rapida della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, un migliore accesso a un'alimentazione sana e la promozione di quest'ultima (compresi interventi per la riduzione dell'assunzione di sale, zucchero, grassi saturi e acidi grassi trans e misure efficaci per contrastare il consumo dannoso di alcol), accesso all'attività fisica e sua promozione, nonché una riduzione dell'esposizione all'inquinamento ambientale, tra cui agli interferenti endocrini e agli altri contaminanti ambientali, che interessi tutta la popolazione,

il monitoraggio delle tendenze relative alla mortalità causata da MNT e monitoraggio dei fattori di rischio comuni per le malattie non trasmissibili,

lo sviluppo di meccanismi di responsabilità mondiali e nazionali per tutte le principali parti interessate coinvolte,

l'istituzione nel 2012 di un partenariato ad alto livello per favorire l'attuazione delle raccomandazioni e l'organizzazione nel 2014 di una riunione ad alto livello per verificare il grado di attuazione degli impegni;

4.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a impegnarsi attivamente per attuare la dichiarazione politica da rilasciare a seguito della riunione di alto livello, coinvolgendo tutte le pertinenti agenzie e istituzioni dell'Unione europea al fine di affrontare le sfide legate alle MNT;

5.

invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare la prevenzione primaria, la ricerca, la diagnosi precoce e la gestione per quanto riguarda le quattro MNT più comuni, ossia le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie, il cancro e il diabete, senza tuttavia trascurare altre MNT importanti, quali i disturbi mentali e neurologici, compreso il morbo di Alzheimer; sottolinea l'importanza dell'individuazione precoce delle persone che presentano un alto rischio di contrarre queste malattie o di morirne o che soffrono di disposizioni preesistenti, malattie croniche gravi o fattori di rischio che aggravano le MNT;

6.

sottolinea la necessità di adottare un approccio integrato e olistico centrato sul paziente per quanto riguarda le patologie di lunga durata, approccio che comprenda la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, la diagnosi precoce, il monitoraggio e l'educazione nonché campagne di sensibilizzazione sui fattori di rischio, le condizioni preesistenti e gli stili di vita malsani (consumo di tabacco, cattiva alimentazione, inattività fisica e assunzione di alcol) e il coordinamento dell'assistenza ospedaliera e a livello di comunità;

7.

chiede che vengano attuate strategie atte a prevenire fin dalla tenera età le MNT; sottolinea la necessità di intensificare l'azione educativa nelle scuole riguardante abitudini sane sul piano alimentare e dell'attività fisica; rileva la necessità che vengano messe a disposizione risorse adeguate, a livello globale, ai fini della conduzione di tale attività educativa;

8.

ritiene che le politiche che affrontano fattori comportamentali, sociali, economici e ambientali associati alle MNT debbano essere attuate rapidamente e integralmente per assicurare che le risposte al problema siano le più efficaci possibile, innalzando nel contempo la qualità della vita e rafforzando l'equità sanitaria;

9.

riconosce che è necessario trasferire il focus dell'attenzione dei modelli di cura dal trattamento delle condizioni croniche avanzate al trattamento delle fasi iniziali delle malattie non trasmissibili, con un obiettivo finale che non si limiti alla mera gestione delle malattie ma che miri anche al miglioramento della prognosi per chi soffre di disturbi cronici; sottolinea al contempo l'importanza delle cure palliative;

10.

accoglie con favore l'enfasi posta dalle precedenti presidenze dell'UE sulla prevenzione e sul controllo delle MNT croniche, tra cui la priorità della presidenza spagnola sulle malattie cardiovascolari nonché le conferenze della presidenza polacca sulle malattie croniche respiratorie nei bambini e sulla solidarietà sanitaria per colmare il divario di salute fra gli Stati membri dell'UE;

11.

chiede che vengano definiti protocolli chiari e orientamenti basati su dati di fatto per le malattie non trasmissibili più comuni, al fine di garantire una gestione e un trattamento appropriati dei pazienti presso gli operatori sanitari di ogni categoria, compresi i medici specialisti, i medici di base e gli infermieri specializzati;

12.

sottolinea la necessità della ricerca e dell'educazione a tutti i livelli in materia di malattie croniche, in particolare per quanto riguarda le quattro MNT più comuni, senza tuttavia trascurare le altre MNT importanti, la riduzione dei fattori di rischio e le interazioni tra fonti di inquinamento ed effetti sulla salute, nonché la necessità di interventi nell'ambito della sanità pubblica in generale, con una collaborazione multidisciplinare sulle MNT quale priorità di ricerca nelle regioni e nei paesi con risorse adeguate;

13.

esorta vivamente gli Stati membri a conformarsi alle norme dell'UE sulla qualità dell'aria, attuando altresì le linee guida dell'OMS relative alla qualità dell'aria esterna e interna, e a tenere fede alla dichiarazione di Parma del 2010 e al relativo impegno ad agire, in cui si fa riferimento alla necessità di affrontare gli effetti del cambiamento climatico sulla salute;

14.

sottolinea la necessità di una revisione immediata ed efficace della direttiva sui prodotti del tabacco;

15.

sottolinea che, al fine di raggiungere gli obiettivi relativi alle MNT e di far fronte ai problemi di salute pubblica e alle sfide sociali ed economiche, è importante che l'UE e gli Stati membri integrino ulteriormente la prevenzione e la riduzione dei fattori di rischio in tutti i pertinenti settori legislativi e politici, in particolare nelle loro politiche in materia di ambiente, prodotti alimentari e consumatori;

16.

riconosce che, ai sensi dell'articolo 168 TFUE, le azioni relative a questioni sanitarie sono essenzialmente di competenza degli Stati membri, ma sottolinea l'importanza di stabilire una strategia dell'UE sulle MNT croniche, che deve essere seguita da una raccomandazione del Consiglio, con sezioni distinte vertenti sulle quattro MNT più comuni, tenendo anche in considerazione le specificità di genere, in collaborazione con i soggetti interessati, compresi i pazienti e gli operatori sanitari;

17.

esorta gli Stati membri a stabilire entro il 2013 piani nazionali concernenti le MNT, in particolare le quattro più comuni, che prevedano risorse commisurate all'entità del problema rappresentato da dette malattie, e a creare un meccanismo di coordinamento ad alto livello su scala globale per l'azione riguardante le MNT;

18.

rileva che l'applicazione dei piani nazionali sulle MNT, associata a una maggiore efficacia nella prevenzione, diagnosi e gestione delle MNT e dei fattori di rischio, quali le condizioni preesistenti e le malattie croniche e gravi, potrebbe ridurre significativamente l'onere complessivo dato dalle MNT e di conseguenza contribuire positivamente al mantenimento della sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali;

19.

invita la Commissione a vigilare e riferire con continuità sui progressi compiuti in tutta l'UE per quanto riguarda l'attuazione da parte degli Stati membri dei rispettivi piani nazionali sulle MNT, in particolare sulle quattro malattie più comuni, prestando particolare attenzione ai progressi conseguiti in termini di prevenzione, diagnosi precoce, gestione delle malattie e ricerca;

20.

invita gli Stati membri a intraprendere azioni volte ad aumentare il numero degli operatori sanitari qualificati e di fatto impiegati nei sistemi sanitari in modo da affrontare con maggiore efficacia il gravoso problema delle malattie MNT;

21.

sottolinea la necessità di garantire la coerenza e un approccio congiunto che riunisca la dichiarazione politica delle Nazioni Unite e le azioni in corso del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione, ossia l'invocato processo di riflessione sulle malattie croniche;

22.

chiede alla Commissione di esaminare e valutare la possibilità di estendere il mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) affinché comprenda le malattie non trasmissibili e funga da centro per la raccolta di dati e l'elaborazione di raccomandazioni sulle malattie non trasmissibili, così da fornire ai responsabili politici, agli scienziati e ai medici l'indicazione di buone pratiche e una maggiore conoscenza sulle MNT;

23.

sottolinea la necessità di stabilire priorità per la raccolta centralizzata di dati, al fine di ottenere dati comparabili che possano migliorare la pianificazione e le raccomandazioni in tutta l'UE;

24.

chiede una verifica approfondita dell'attuazione della dichiarazione politica delle Nazioni Unite entro il 2014;

25.

invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che una delegazione di alto livello partecipi alla riunione delle Nazioni Unite del 19-20 settembre 2011 e in tale sede presenti una posizione ambiziosa e coordinata dell'UE;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'ambasciatore dell'UE presso le Nazioni Unite, al Segretario generale dell'ONU e al Direttore generale dell'OMS.


(1)  http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597418_eng.pdf

(2)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf

(3)  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/265&Lang=E

(4)  http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/moscow_declaration_en.pdf

(5)  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R11-en.pdf

(6)  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/83&Lang=E

(7)  http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf

(8)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf

(9)  http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/asturiasdeclaration.php

(10)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/87462/E89567.pdf

(11)  GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 93.

(12)  GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 97.

(13)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 561.

(14)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 11.

(15)  GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 273.

(16)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 83.

(17)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(18)  Testi approvati, P7_TA(2010)0400.

(19)  Testi approvati, P7_TA(2011)0081.

(20)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 95.

(21)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 115.

(22)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0008:0024:EN:PDF

(23)  www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/lsa/80729.doc

(24)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:en:PDF

(25)  http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/90798681EN6.pdf

(26)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf

(27)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122395.pdf

(28)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114352.pdf


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/137


Giovedì 15 settembre 2011
Strategia politica dell'UE per la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2012 dell'UIT (WRC-12)

P7_TA(2011)0391

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla strategia politica dell'Unione europea per la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2012 dell'UIT (WRC-12)

2013/C 51 E/21

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione (COM (2011)0180) del 6 aprile 2011 sulla strategia politica dell'Unione europea per la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2012 dell'UIT (WRC-12),

visto il programma di lavoro della WRC-12 dell’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni),

vista l’agenda digitale nell'ambito della strategia Europa 2020,

visto il parere del gruppo “Politica dello spettro radio” (RSPG) sugli obiettivi strategici comuni per la WRC-12,

vista la propria posizione sul programma strategico in materia di spettro radio (RSPP, Radio Spectrum Policy Programme) adottata l’11 maggio 2011 (1),

viste le conclusioni del Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni ed energia” del 27 maggio 2011 sulla WRC-12,

visti l’articolo 8 bis, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/140/CE, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A.

considerando che la Conferenza 2012 si concluderà con l'adozione di modifiche ai regolamenti radio dell'UIT;

B.

considerando che gli Stati membri devono assicurare che gli accordi internazionali dei quali sono parte nel contesto dell'UIT siano conformi alla vigente legislazione dell'UE, in particolare alle norme e ai principi pertinenti del quadro normativo dell'Unione relativo alle comunicazioni elettroniche;

C.

considerando che lo spettro radio è una risorsa pubblica molto limitata ma essenziale per un numero crescente di settori;

D.

considerando che, come sottolineato nell’agenda digitale europea, i servizi a banda larga senza fili (wireless) e in particolare quelli di comunicazione sono fattori importanti per la crescita e per la competitività europea a livello mondiale;

E.

considerando che l'Europa sarà in grado di sfruttare appieno le potenzialità di un’economia digitale solo se creerà un mercato interno digitale ben funzionante che assicuri parità di condizioni a livello paneuropeo;

F.

considerando che quella di liberare frequenze supplementari in modo armonizzato a livello mondiale ed europeo è una via importante per alleviare i problemi dei limiti di capacità nelle reti mobili e per incoraggiare i nuovi servizi e la crescita economica;

G.

considerando che un punto tra i più importanti del programma di lavoro di questa conferenza riguarda la disponibilità delle frequenze e in particolare il dividendo digitale nella banda 800 MHz;

H.

considerando che vari altri punti sono rilevanti per le politiche dell’UE (società dell'informazione, trasporti, politica spaziale, Galileo, mercato interno, ambiente, politica audiovisiva, ricerca …);

I.

considerando che ogni WRC (World Radiocommunication Conference) stabilisce il programma di lavoro della conferenza successiva;

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione e concorda con la sua analisi dell’importanza dell'impatto che la WRC-12 avrà sulle politiche dell'UE;

2.

è convinto che nei negoziati multilaterali l'UE debba parlare con una sola voce per promuovere i propri interessi e per creare sinergie globali ed economie di scala nell'uso dello spettro; incoraggia perciò vivamente gli Stati membri ad approvare pienamente questi orientamenti strategici e a sostenerli e difenderli attivamente alla WRC-12; ritiene inoltre che, fino a quando la Commissione non avrà il diritto di parlare in sede UIT a nome dell'UE, gli Stati membri dovranno coordinare strettamente una posizione comune dell'Unione sulla base dell’RSPP, di concerto con la Commissione;

3.

richiama l'attenzione sui 25 punti individuali del programma di lavoro della WRC-12 e sul loro potenziale impatto sulle politiche e gli obiettivi dell’UE;

4.

invita gli Stati membri a difendere questi obiettivi e a opporsi a qualsiasi modifica dei regolamenti radio dell'UIT che abbia ripercussioni sulla loro portata e la loro sostanza; in tale contesto, chiede alla Commissione di garantire il rispetto dei principi del trattato UE e dell’“acquis” comunitario;

5.

ritiene che la Commissione debba assistere gli Stati membri, fornendo loro supporto tecnico e politico nei loro negoziati bilaterali e multilaterali con paesi terzi, e cooperare con loro in sede di negoziazione degli accordi internazionali, in particolare se si tratta di accordi con paesi terzi limitrofi con cui possono verificarsi interferenze di frequenze a causa di piani di assegnazione diversi;

6.

ricorda la propria posizione nell’RSPP e – con particolare riguardo allo studio dell'UIT sulle esigenze in materia di IMT Advanced (“International Mobile Telecommunications Advanced”: Telecomunicazioni Mobili Internazionali Avanzate) – la necessità di attribuire frequenze sufficienti e appropriate per il traffico mobile di dati, per almeno 1 200 MHz complessivi entro il 2015, per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione e per meglio soddisfare la crescente domanda di traffico dati mobile; ricorda che ogni nuova misura dovrà essere trasparente e non dovrà distorcere la concorrenza o penalizzare i nuovi arrivati sul mercato delle telecomunicazioni;

7.

esorta gli Stati membri a dare appoggio alla Commissione nel caldeggiare l'inserimento di questo punto nel programma di lavoro della prossima conferenza WRC del 2016; ribadisce al riguardo quanto sia importante che l'UE rediga un inventario dell’uso che attualmente fa dello spettro radio e dell’efficienza di tale uso, come proposto nell’RSPP;

8.

rinnova il suo invito agli Stati membri e alla Commissione a portare avanti un programma ambizioso di armonizzazione, in accordo con le conclusioni dell’UIT, e invita la Commissione a valutare e rivedere la necessità di liberare bande di frequenza supplementari, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie di spettro, dell'esperienza di mercato con i nuovi servizi, delle possibili esigenze future di radiodiffusione e telediffusione terrestri e della carenza di frequenze in altre bande adatte alla diffusione della banda larga senza fili, al fine di rendere questo possibile, in funzione dell’adozione delle necessarie decisioni, entro il 2012 e rispettivamente il 2016;

9.

sottolinea che i servizi a banda larga senza fili contribuiscono in modo sostanziale alla ripresa economica e alla crescita; osserva che uno spettro sufficiente e gestito in modo efficiente è necessario per rispondere alla crescita della domanda dei consumatori in termini sia di capacità che di copertura;

10.

ritiene che per rafforzare il ruolo dell'UE nella politica dello spettro radio occorra una sua più forte posizione formale in seno all’UIT e pertanto sostiene con forza il riesame della sua qualifica alla prossima conferenza dei plenipotenziari dell'UIT del 2014;

11.

sottolinea l'importanza della collaborazione e del coordinamento tra gli Stati membri affinché l'UE possa beneficiare pienamente del potenziale di opportunità d’innovazione in materia di tecnologie di spettro radio;

12.

pone l’accento sull'importanza del fatto che l’UE sia all’avanguardia nella tecnologia di spettro radio e dia un esempio a livello mondiale di buone pratiche e di coesione;

13.

sottolinea la vulnerabilità dei dispositivi che utilizzano lo spettro radio agli attacchi informatici e mette in evidenza la necessità di un approccio mondiale coordinato per il rafforzamento della sicurezza informatica;

14.

chiede alla Commissione di riferire sui risultati e le realizzazioni della WRC-12;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0220.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/140


Giovedì 15 settembre 2011
Bielorussia: arresto di Ales Bialatski, difensore dei diritti umani

P7_TA(2011)0392

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla Bielorussia: l'arresto del difensore dei diritti umani Ales Bialatski

2013/C 51 E/22

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 12 maggio 2011 (1), 10 marzo 2011 (2), 20 gennaio 2011 (3) e 17 dicembre 2009 (4),

viste le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia adottate durante la 3 101a riunione del Consiglio Affari esteri tenutasi il 20 giugno 2011,

vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del dicembre 1998,

vista la risoluzione sulla libertà di associazione nella Repubblica di Bielorussia, adottata dalla Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa il 22 giugno 2011,

vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del 17 giugno 2011, che condanna le violazioni dei diritti umani prima, durante e dopo le elezioni presidenziali in Bielorussia e chiede al governo bielorusso di porre fine alla "persecuzione" dei leader dell'opposizione,

vista la dichiarazione sull'arresto di Ales Bialatski in Bielorussia, rilasciata il 5 agosto 2011 dalla vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la Bielorussia è vincolata in virtù di impegni internazionali all'osservanza dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, segnatamente la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

B.

considerando che il difensore dei diritti umani Ales Bialatski, presidente del Centro per i diritti umani "Viasna" e vicepresidente della Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH), dopo essere stato trattenuto presso il centro di detenzione del Ministero dell'interno bielorusso è stato arrestato a Minsk il 4 agosto 2011 con l'accusa formale di evasione fiscale su larga scala ("occultamento di profitti su scala particolarmente vasta") e incriminato il 12 agosto 2011 ai sensi della parte II dell'articolo 243 del codice penale bielorusso; considerando che Ales Bialatski rischia una pena consistente nella limitazione della libertà per un periodo fino a cinque anni o nella reclusione da tre a sette anni nonché la confisca dei beni, tra cui i locali della sede amministrativa dell'organizzazione "Viasna";

C.

considerando che i beni privati di Ales Bialatski a Minsk, la sua casa a Rakov e l'ufficio del "Viasna" a Minsk sono stati perquisiti dagli agenti del Comitato per la sicurezza dello Stato (KGB) e della Direzione investigativa finanziaria del Comitato statale di controllo, e che i suoi computer e altro materiale sono stati confiscati;

D.

considerando che il 16 agosto 2011 un giudice distrettuale di Minsk ha respinto la richiesta presentata dall'avvocato di Ales Bialatski ai fini del rilascio del suo assistito su garanzia personale e che all'inizio di quella stessa settimana il periodo di carcerazione preventiva di Ales Bialatski era stato esteso a due mesi;

E.

considerando che l'arresto è legato alla comunicazione di dati relativi ai conti bancari di Ales Bialatski alle autorità bielorusse da parte di alcuni Stati membri dell'UE; che nel cercare queste informazioni le autorità bielorusse hanno approfittato della cooperazione internazionale nel quadro di un accordo bilaterale di assistenza giuridica, sfruttando il sistema delle procedure e degli accordi internazionali sui trasferimenti finanziari – destinato a essere utilizzato per rintracciare terroristi e criminali – al fine di esercitare pieno controllo sulle organizzazioni non governative della società civile e sull'opposizione democratica bielorussa e di screditare l'assistenza dell'Unione europea alla società civile bielorussa;

F.

considerando che le autorità fiscali bielorusse hanno interpretato le somme presenti nei conti di Ales Bialatski come suo reddito personale e lo hanno accusato di occultamento delle stesse;

G.

considerando che le autorità bielorusse hanno rifiutato sistematicamente di registrare a livello nazionale quasi tutte le organizzazioni per i diritti umani del paese (al "Viasna" è stata negata la registrazione per ben tre volte negli ultimi anni); che, di conseguenza, dato che gli aiuti stranieri alle organizzazioni non governative in Bielorussia (nel caso del "Viasna" si tratta di fondi destinati a consentire all'organizzazione di fornire assistenza alle vittime della repressione di massa attuata dal regime bielorusso dopo le elezioni presidenziali del dicembre 2010) devono essere autorizzati dalle autorità bielorusse, i difensori dei diritti umani sono costretti ad aprire conti in paesi vicini per fornire un aiuto efficace ai rappresentanti della società civile indipendente;

H.

considerando che le vessazioni nei confronti dei difensori e degli attivisti dei diritti umani sono sistematiche e diffuse; che di recente sono emerse informazioni riguardanti la persecuzione di difensori dei diritti umani, giornalisti e attivisti impegnati nella campagna per il rilascio di Ales Bialatski, con arresti, detenzioni, interrogatori, l'imposizione di ammende o la confisca di materiale stampato; che una delle persone interessate, Viktar Sazonau, è attualmente in attesa di giudizio;

I.

considerando che il caso di Ales Bialatski rientra in un più ampio scenario di vessazioni perduranti da lungo tempo ai danni della società civile e dei difensori dei diritti umani a seguito delle elezioni presidenziali nel dicembre 2010, il che è sfociato in un drammatico deterioramento dei diritti umani e delle libertà civili e politiche in Bielorussia;

J.

considerando che un gran numero di attivisti dell'opposizione, tra cui ex candidati presidenziali, giornalisti e difensori dei diritti umani, sono stati arrestati sulla base della loro partecipazione alla pacifica manifestazione post-elettorale del 19 dicembre 2010 a Minsk, accusati di "organizzazione di disordini di massa" e condannati ingiustamente a dure pene ammontanti fino a sette anni di detenzione in un carcere di alta o media sicurezza; considerando che, secondo quanto riportato, alcuni di loro sono stati sottoposti a torture fisiche e psicologiche, non hanno beneficiato di adeguata assistenza legale e medica o sono stati rimandati in prigione dopo un importante intervento chirurgico senza corretta riabilitazione medica;

1.

esprime profonda preoccupazione per il deteriorarsi della situazione dei difensori dei diritti umani in Bielorussia; condanna fermamente il recente arresto e le accuse mosse a carico di Ales Bialatski, presidente del Centro per i diritti umani "Viasna", e il mancato rispetto da parte delle autorità bielorusse dei diritti fondamentali di libertà di riunione e di espressione;

2.

deplora il fatto che le autorità bielorusse continuino a rifiutare di concedere status legale alle organizzazioni indipendenti per i diritti umani nel paese, impossibilitandole ad operare mediante l'introduzione di leggi repressive intese a far tacere le attività della società civile, e ricorrano alla minaccia di sanzioni penali per intimidire i difensori dei diritti umani;

3.

ritiene, in questo contesto, e data la repressione senza precedenti della società civile in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali del dicembre 2010, che il procedimento penale contro Ales Bialatski sia di matrice politica e miri a ostacolare la sua legittima attività di difensore dei diritti umani;

4.

chiede che Ales Bialatski sia posto immediatamente e incondizionatamente in libertà e sia prosciolto dalle indagini e da tutte le accuse a suo carico;

5.

condanna l'azione intrapresa contro il Centro per i diritti umani "Viasna" e sollecita le autorità bielorusse a porre fine a tutte le forme di vessazione ai danni di Ales Bialatski, del "Viasna" e del suo personale, di tutti gli altri difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile nel paese e a rispettare lo stato di diritto;

6.

invita le autorità bielorusse ad abrogare l'articolo 193, paragrafo 1, del codice penale bielorusso, che vieta l'organizzazione di attività di associazioni pubbliche non registrate o la partecipazione alle stesse, in quanto tale disposizione è in contrasto con le norme internazionali in materia di libertà di associazione e costituisce una violazione da parte della Bielorussia dei suoi obblighi in quanto membro dell'OSCE e dell'ONU;

7.

sottolinea che l'assistenza giuridica tra gli Stati membri dell'UE e la Bielorussia non dovrebbe diventare uno strumento di persecuzione politica e repressione;

8.

deplora il fatto che le autorità bielorusse abbiano intenzionalmente usato in modo improprio e sfruttato la legge bielorussa e meccanismi bilaterali e internazionali;

9.

invita le autorità bielorusse a osservare tutte le disposizioni della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e ad assicurare che i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali siano rispettati in ogni circostanza, in conformità con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con gli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani ratificati dalla Bielorussia;

10.

esorta le autorità bielorusse a rivedere la legislazione bielorussa, in particolare in materia di libertà di associazione e di espressione, a renderla conforme alle norme internazionali e, nel contempo, ad astenersi da ogni ulteriore abuso della legge;

11.

invita il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante a intensificare la pressione esercitata sulle autorità bielorusse, ampliando ulteriormente il divieto di visto e l'elenco sul congelamento dei beni per includervi quanti sono implicati nell'arresto di Ales Bialatski e nell'azione penale nei suoi confronti;

12.

sottolinea che, alla luce dell'incessante repressione senza precedenti dell'opposizione e della società civile in Bielorussia, l'UE deve sostenere la costruzione della democrazia nel paese e trovare nuove modalità per aiutare la società civile bielorussa e i mezzi di comunicazione indipendenti a sensibilizzare l'opinione pubblica;

13.

invita il vertice per il partenariato orientale, che si terrà a Varsavia il 28 e 29 settembre 2011, a rafforzare l'assistenza a favore dell'opposizione democratica bielorussa e delle organizzazioni della società civile e a collaborare attivamente con esse al fine di incoraggiare e rafforzare i loro sforzi per garantire la democrazia;

14.

invita le autorità bielorusse a garantire un'adeguata assistenza legale e medica per tutti i prigionieri politici e a rilasciarli immediatamente e senza condizioni, prosciogliendoli da ogni accusa e ripristinando integralmente i loro diritti civili;

15.

sottolinea che il potenziale impegno dell'UE con la Bielorussia dovrebbe essere soggetto a condizioni rigorose e subordinato a un impegno da parte di tale paese a rispettare gli standard democratici, i diritti umani e lo stato di diritto, come affermato nella dichiarazione congiunta del vertice di Praga per il partenariato orientale del 7 maggio 2009, che è stata cofirmata dal governo bielorusso;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e al governo e al parlamento della Bielorussia.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0244.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0099.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0022.

(4)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 16.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/143


Giovedì 15 settembre 2011
Sudan: situazione nel Kordofan meridionale e nello Stato del Nilo Blu

P7_TA(2011)0393

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sul Sudan: situazione nel Kordofan meridionale ed esplosione degli scontri nello stato del Nilo azzurro

2013/C 51 E/23

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan,

visto l'accordo di pace globale firmato il 9 gennaio 2005,

vista la dichiarazione dell'Unione africana del 31 gennaio 2011,

vista la dichiarazione dell'UE e dei suoi Stati membri del 9 luglio 2011 sull'indipendenza della Repubblica del Sudan del Sud,

viste le dichiarazioni di Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 6 settembre 2011, sull'esplosione degli scontri nello stato del Nilo azzurro, e del 26 agosto 2011, sulla situazione nel Kordofan meridionale,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 20 giugno 2011,

vista la dichiarazione del Commissario Georgieva del 26 agosto 2011 sull'accesso degli aiuti umanitari nel Kordofan meridionale,

vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek del 21 giugno 2011 sulla situazione nella zona di Abyei e nel Kordofan meridionale,

vista la dichiarazione dell'Unione africana del 20 agosto 2011 sull'accordo tra il governo del Sudan e il governo del Sudan del Sud concernente la missione di sostegno per il controllo dei confini,

vista la relazione preliminare dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, dell'agosto 2011, sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo nel Kordofan meridionale dal 5 al 30 giugno 2011,

visto l'accordo quadro sulle disposizioni in materia di politica e sicurezza negli stati del Nilo azzurro e del Kordofan firmato il 28 giugno 2011,

vista la dichiarazione del Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, del 2 settembre 2011, che esorta a mettere fine agli scontri negli stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che nel Kordofan meridionale perdurano le tensioni, con scontri tra le forze armate del Sudan e il Movimento popolare di liberazione del Sudan (Sudan People’s Liberation Movement-North - SPLMNorth) e rinnovati scontri anche nello stato del Nilo azzurro;

B.

considerando che il conflitto armato nel Kordofan meridionale tra le forze sudanesi e il Movimento popolare di liberazione del Sudan ha causato la perdita di vite umane e lo spostamento di migliaia di persone nei paesi confinanti;

C.

considerando che il 23 agosto 2011 il presidente Bashir ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale di due settimane nel Kordofan meridionale ma ha comunicato anche che nessuna organizzazione straniera sarebbe stata autorizzata a operare nella regione;

D.

considerando che il 2 settembre 2011 il presidente Bashir ha annunciato la sospensione della costituzione provvisoria nello stato del Nilo azzurro e proclamato lo stato di emergenza in seguito ai sanguinosi scontri avvenuti nella regione tra l'esercito sudanese e le forze schierate con il Sudan del Sud, contribuendo all'esodo di migliaia di residenti;

E.

considerando che gli attacchi perpetrati nel Kordofan meridionale a danno della popolazione civile comprendono esecuzioni sommarie ed extragiudiziali mirate, rivolte principalmente contro presunti sostenitori del Movimento popolare di liberazione del Sudan, arresti e reclusioni arbitrari (in relazione ai quali si teme che i detenuti abbiano subito torture o altri trattamenti disumani o degradanti), perquisizioni casa per casa presumibilmente a danno del gruppo etnico Nuba, sparizioni forzate, distruzione di chiese e saccheggi;

F.

considerando che oltre 200 000 persone sono state allontanate o gravemente colpite dai recenti scontri e che 5 000 persone sono giunte nel Sudan del Sud (Stato unitario) per sfuggire al conflitto; che tali cifre potrebbero aumentare notevolmente nei prossimi mesi con il perdurare degli scontri nella regione;

G.

considerando che nonostante il cessate il fuoco l'esercito del Sudan bombarda indiscriminatamente aree civili nella regione delle montagne di Nuba nel Kordofan meridionale e impedisce agli aiuti umanitari di raggiungere gli sfollati;

H.

considerando che le agenzie umanitarie non sono riuscite a ottenere l'autorizzazione a operare nel Kordofan meridionale, dato che il conflitto è scoppiato in giugno e non sono ancora state valutate le esigenze; che il governo sudanese ha rifiutato la richiesta avanzata dalle forze di pace dell'ONU di stabilirsi nel Kordofan meridionale, nel Nilo azzurro e nella zona di Abyei dopo l'indipendenza del sud del paese;

I.

considerando che le forze di sicurezza del Sud Sudan sono state accusate di interferire con il lavoro delle organizzazioni umanitarie, requisendo veicoli, aggredendo fisicamente gli operatori umanitari e saccheggiando le sedi delle organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite, ai cui operatori è stato negato l'accesso a molte zone del Kordofan meridionale, impedendo loro di indagare ed effettuare una missione di valutazione indipendente sul campo;

J.

considerando che a gran parte della popolazione della regione continua a mancare il cibo e che la situazione è aggravata dal conflitto, dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dalla carestia nel Corno d'Africa;

K.

considerando che nel 2011 la Commissione ha stanziato 100 milioni di EUR, di cui 11 milioni destinati alle aree transitorie, ma che sinora il finanziamento dell'appello internazionale per il Sudan del Sud è garantito solo per il 37 %;

L.

considerando che sono stati compiuti progressi limitati sugli aspetti dell'accordo di pace globale (CPA) che consentirebbero di giungere a un'intesa sui negoziati post-referendum concernenti questioni quali la condivisione dei proventi del petrolio, la demarcazione dei confini, la cittadinanza, la divisione dei debiti e degli attivi e i referendum nel Kordofan meridionale, nel Nilo azzurro e nella zona di Abyei;

M.

considerando che la situazione del Darfur continua a destare grande preoccupazione, con la missione delle Nazioni Unite in Darfur che segnala vessazioni, rapimenti e minacce generali per la sicurezza da parte della Central Reserve Police nei campi in cui sono ospitati gli sfollati interni;

1.

deplora la perdita di vite umane, la violenza, le violazioni dei diritti umani e la mancanza di accesso umanitario negli stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro; condanna fermamente l'invasione degli stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro da parte dell'esercito del Sudan; esorta tutte le parti a porre immediatamente fine agli scontri e a cercare una soluzione politica basata sull'accordo del 28 giugno 2011; chiede inoltre la revoca dello stato di emergenza nello stato del Nilo azzurro;

2.

ricorda a tutte le parti l'obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario e i diritti dell'uomo; chiede in particolare di fermare le esecuzioni sommarie ed extragiudiziali, gli arresti e le reclusioni arbitrari, le torture, le sparizioni forzate e i saccheggi; chiede inoltre di porre fine ai bombardamenti aerei indiscriminati del Sudan e sottolinea che i presunti responsabili di qualsiasi violazione dovranno essere chiamati a risponderne sulla base di un'indagine indipendente delle Nazioni Unite;

3.

valuta positivamente l'accordo dell'8 settembre 2011 mediato dall'Unione africana, con il quale entrambe le parti accettano di spostare gli eserciti dalla zona contesa di Abyei; invita il Sudan e il Sudan del Sud ad aderire a tutte le disposizioni dell'accordo di pace globale del 2005, al fine di promuovere una pace duratura, sostenere il diritto dei popoli all'autodeterminazione, rispettare i confini stabiliti e agevolare infine la riconciliazione tra i due paesi; ribadisce l'impegno dell'UE a coinvolgere il Sudan e il Sudan del Sud nella promozione di una governance democratica e del rispetto dei diritti umani di tutto il popolo sudanese;

4.

chiede a tutte le parti di consentire alle agenzie umanitarie l'accesso immediato e senza riserve a tutti coloro che hanno bisogno, senza compiere atti intimidatori e di violenza; sottolinea energicamente l'obbligo di proteggere i civili e gli operatori umanitari; esprime preoccupazione per il fatto che solo gli organismi controllati dal governo e gli operatori umanitari locali possono prestare assistenza umanitaria, mentre le scorte e le forniture di generi di prima necessità si stanno esaurendo;

5.

esprime preoccupazione per le notizie di tentativi, da parte del governo, di costringere gli sfollati a tornare nelle zone in cui le loro vite e la loro sicurezza sarebbero a rischio; chiede il rispetto dei diritti degli sfollati interni;

6.

invita la Commissione, gli Stati membri dell'UE e la comunità internazionale a onorare gli impegni di finanziamento a favore della regione, in particolare per affrontare la grave carenza di aiuti alimentari, rifugi e ripari di emergenza; invita a prestare particolare attenzione alla situazione della sicurezza alimentare e alle misure da mettere in atto in caso di peggioramento della situazione; ritiene che potrebbe essere necessario potenziare l'assistenza per superare l'incombente minaccia di una nuova crisi umanitaria su vasta scala nella regione;

7.

sottolinea il proprio sostegno a favore degli sforzi esplicati dal Gruppo di attuazione di alto livello dell'Unione africana per il Sudan, sotto la guida di Thabo Mbeki e con il coinvolgimento della Lega araba, e invita la comunità internazionale a facilitare i negoziati tra le parti dell'ACP e gli sforzi del rappresentante speciale per il Sudan del Segretario generale delle Nazioni Unite;

8.

esprime seria preoccupazione per le informazioni relative a un maggiore ricorso alle mine antiuomo nella regione; ribadisce la propria ferma opposizione all'uso delle mine e chiede l'interruzione immediata di tale pratica;

9.

chiede all'Unione africana di rafforzare la cooperazione con il TPI, al fine di promuovere la consapevolezza e il sostegno dei diritti umani in tutto il continente africano; chiede di porre fine all'impunità per tutti i crimini perpetrati durante la guerra nel Sudan e auspica che il Presidente Omar al-Bashir sia presto processato all'Aia, nell'ambito del necessario ristabilimento della giustizia, dello Stato di diritto e del rispetto per le vittime di tali crimini;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, nonché al Consiglio di sicurezza e al Segretario generale delle Nazioni Unite, al rappresentante speciale dell'UE per il Sudan del Sud, al governo del Sudan, al governo del Sudan del Sud, alle istituzioni dell'Unione africana e al presidente del gruppo di alto livello per il Sudan dell'Unione africana, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e ai governi degli Stati membri.


22.2.2013   

IT

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CE 51/146


Giovedì 15 settembre 2011
Eritrea: il caso di Isaak Dawit

P7_TA(2011)0394

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sull'Eritrea: il caso di Dawit Isaak

2013/C 51 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,

visti gli articoli 2, 3, 6, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sull'Unione europea,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, di cui l'Eritrea è parte, in particolare gli articoli 6, 7, e 9,

visto l'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE quale modificato nel 2005 (accordo di Cotonou), di cui l'Eritrea è firmataria,

viste la dichiarazione della Presidenza del Consiglio sui prigionieri politici in Eritrea, del 22 settembre 2008, e le successive dichiarazioni da allora rilasciate dal Consiglio e dalla Commissione sull’Eritrea e sulla situazione dei diritti umani,

viste le proprie precedenti risoluzioni sull’Eritrea e in particolare quelle riguardanti i diritti umani e il caso di Dawit Isaak,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

profondamente preoccupato per il deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Eritrea e per la palese mancanza di cooperazione da parte delle autorità eritree, nonostante i ripetuti appelli dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali per i diritti umani;

B.

considerando che l'UE è fortemente e chiaramente impegnata nella tutela dei diritti umani come valore fondamentale e che la libertà di stampa e di parola fanno parte di tali diritti universali e vitali;

C.

considerando che lo stato di diritto è un principio che non deve mai essere messo in questione;

D.

considerando che migliaia di eritrei, tra cui ex membri di alto livello del partito di governo, sono stati imprigionati, senza un’imputazione, senza un giusto processo e senza poter avere contatti con i propri avvocati o le proprie famiglie, in seguito alle loro critiche pubbliche nei confronti del Presidente Isaias Afewerki nel 2001;

E.

considerando che dal settembre 2001 dieci giornalisti indipendenti sono detenuti ad Asmara, e tra loro un cittadino svedese, Dawit Isaak, che non è stato processato per alcun reato e sulla cui sorte le autorità eritree hanno rifiutato qualsiasi commento;

F.

considerando che il 23 settembre 2011 Isaak, ex reporter di un giornale indipendente in Eritrea, avrà trascorso 10 interi anni in prigione senza imputazioni, processo o legittima udienza, e che egli è considerato a livello internazionale un prigioniero di coscienza;

G.

considerando che un parere giuridico presentato al Presidente del Parlamento europeo nel settembre 2010 sottolinea che l'UE ha l'obbligo giuridico e morale di proteggere i suoi cittadini in conformità della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea;

H.

indignato per il persistente rifiuto del governo eritreo di fornire qualsiasi informazione sulla situazione dei prigionieri, compresi il luogo di detenzione e se siano ancora vivi;

I.

considerando che, secondo quanto riferito da ex agenti di custodia, più della metà dei funzionari e giornalisti arrestati nel 2001 sono morti;

J.

considerando che l'UE è un partner importante per l'Eritrea in termini di aiuti allo sviluppo e di assistenza;

1.

constata con grande preoccupazione la situazione dei diritti umani in Eritrea, che permane deplorevole, in particolare la mancanza di libertà d’espressione e il persistere della presenza di prigionieri politici, detenuti in violazione dei principi dello stato di diritto e della Costituzione del paese;

2.

deplora il fatto che Dawit Isaak non ha ancora riacquistato la libertà e ha dovuto trascorrere 10 anni come prigioniero di coscienza; esprime timori per la sua vita, date le dure condizioni carcerarie notoriamente esistenti in Eritrea e la mancanza d’accesso alle cure sanitarie necessarie;

3.

invita le autorità eritree a rilasciare immediatamente Dawit Isaak e gli ex alti funzionari, nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

4.

invita le autorità eritree a revocare la messa al bando della stampa indipendente del paese e a rilasciare immediatamente i giornalisti indipendenti e tutte le altre persone che sono state imprigionate solo per aver esercitato il loro diritto alla libertà d’espressione;

5.

rinnova il suo appello allo Stato eritreo a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici, tra cui Dawit Isaak; esige, ove non sia possibile la loro immediata liberazione, che lo Stato eritreo conceda l'assistenza medica e legale a questi e agli altri prigionieri; esige inoltre che ai rappresentanti dell'UE e dei suoi Stati membri sia consentito di entrare in contatto col sig. Isaak al fine di accertare le sue necessità in termini di assistenza sanitaria e d’altro tipo;

6.

invita il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a intensificare gli sforzi dell'UE e dei suoi Stati membri per la liberazione di Dawit Isaak;

7.

invita il Consiglio a fare un uso più attivo dei meccanismi di dialogo associati al programma dell'UE di assistenza allo sviluppo dell'Eritrea, al fine di trovare con urgenza soluzioni che portino alla liberazione dei prigionieri politici e a una maggiore democraticità nel governo del paese; invita in questo contesto il Consiglio a garantire che l'assistenza allo sviluppo fornita dall'UE non vada a beneficio del governo eritreo, ma sia strettamente finalizzata ai bisogni della popolazione;

8.

rivolge un appello all'Unione africana, in quanto partner dell'UE esplicitamente impegnato a favore dei valori universali della democrazia e dei diritti umani, affinché intensifichi la sua attività in relazione alla deplorevole situazione esistente in Eritrea e cooperi con l'Unione europea per ottenere la liberazione di Dawit Isaak e degli altri prigionieri politici;

9.

segue con interesse l'iter giudiziario dell'istanza di rilascio di Dawit Isaak presentata da avvocati europei alla Corte suprema eritrea nel luglio 2011;

10.

chiede ancora una volta che si tenga una conferenza interna nazionale in Eritrea che riunisca i leader dei vari partiti politici e i rappresentanti della società civile al fine di trovare una soluzione alla crisi attuale e di mettere il paese sulla via della democrazia, del pluralismo politico e dello sviluppo sostenibile;

11.

sottolinea con il massimo vigore la gravità e l'urgenza delle questioni sopra illustrate;

12.

esprime il suo sincero sostegno e la sua solidarietà alle famiglie di questi prigionieri politici;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al parlamento e al governo dell'Eritrea, al Parlamento panafricano, al COMESA, all’IGAD, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e all'Unione Africana.


22.2.2013   

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CE 51/149


Giovedì 15 settembre 2011
Epilessia

P7_TA(2011)0395

Decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sull'epilessia

2013/C 51 E/25

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che l'epilessia è il più diffuso disturbo neurologico grave,

B.

considerando che 6 000 000 persone in Europa soffrono di epilessia e che ogni anno vengono diagnosticati 300 000 nuovi casi,

C.

considerando che fino al 70 % delle persone affette da epilessia, se sottoposto a cure adeguate, può non subire attacchi epilettici e che il 40 % delle persone affette da epilessia non riceve tali cure,

D.

considerando che il 40 % dei bambini affetti da epilessia ha difficoltà a scuola,

E.

considerando che si registrano alti livelli di disoccupazione tra le persone affette da epilessia in Europa,

F.

considerando che le persone affette da epilessia sono soggette a stigmatizzazione e pregiudizi,

G.

considerando che l'epilessia comporta danni per la salute, pregiudica tutti gli aspetti della vita e può costituire un onere fisico, psicologico e sociale per gli individui e le famiglie,

1.

invita la Commissione e il Consiglio a:

incoraggiare la ricerca e l'innovazione nell'ambito della prevenzione, della diagnosi precoce e della cura dell'epilessia;

dare priorità all'epilessia in quanto grave malattia che impone un onere significativo in tutta Europa;

adottare iniziative per incoraggiare gli Stati membri a garantire una pari qualità di vita alle persone affette da epilessia, anche nell'ambito dell'istruzione, dell'occupazione, dei trasporti e dell'assistenza sanitaria pubblica, per esempio stimolando lo scambio delle migliori pratiche;

incoraggiare una concreta valutazione d'impatto sulla salute di tutte le principali politiche nazionali e dell'UE;

2.

invita gli Stati membri a introdurre una legislazione adeguata per la protezione dei diritti di tutte le persone affette da epilessia;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 15 settembre 2011 (P7_PV(2011)09-15(ANN1)).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 13 settembre 2011

22.2.2013   

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CE 51/150


Martedì 13 settembre 2011
Richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin

P7_TA(2011)0343

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin (2011/2104(IMM))

2013/C 51 E/26

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin, trasmessa dalla Procura di Vienna in data 29 aprile 2011 e comunicata in seduta plenaria il 12 maggio 2011,

avendo ascoltato Hans-Peter Martin in data 21 maggio 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010 (1),

visto il disposto dell'articolo 57 della costituzione austriaca;

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0267/2011),

A.

considerando che la Procura di Vienna ha chiesto la revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin, deputato al Parlamento europeo, onde consentire alle autorità austriache di effettuare le indagini del caso e di intraprendere azioni legali nei suoi confronti, richiedere la perquisizione dell'abitazione o degli uffici dell'interessato, sequestrare documenti, effettuare verifiche informatiche o qualunque altra ricerca elettronica risulti necessaria e avviare un procedimento penale contro il medesimo per appropriazione indebita di finanziamenti destinati ai partiti o qualunque altra qualifica giuridica possa essere attribuita al presunto reato/ai presunti reati dinanzi agli organi giudiziari penali competenti,

B.

considerando che la revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin riguarda presunte violazioni connesse ad appropriazione indebita di finanziamenti destinati ai partiti, questione disciplinata dalla sezione 2b della legge sui partiti politici,

C.

considerando che è pertanto consigliabile raccomandare la revoca dell'immunità parlamentare nel caso di specie,

1.

decide di revocare l'immunità di Hans-Peter Martin;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle pertinenti autorità dell'Austria e a Hans-Peter Martin.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; Causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; Causa T-345/05, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag. II-2849; Cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929; causa T-42/06, Gollnisch/ Parlamento.


22.2.2013   

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CE 51/151


Martedì 13 settembre 2011
Procedure con riunioni congiunte delle commissioni, riunioni dei coordinatori e informazione dei deputati non iscritti (interpretazione degli articoli 51 e 192 del regolamento)

P7_TA(2011)0368

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 concernente le procedure con riunioni congiunte delle commissioni, le riunioni dei coordinatori e l'informazione dei deputati non iscritti (interpretazione degli articoli 51 e 192 del regolamento)

2013/C 51 E/27

Il Parlamento europeo,

viste le lettere del 12 luglio 2011 del presidente della commissione affari costituzionali,

visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 51 del suo regolamento:

"Il presente articolo può essere applicato alla procedura che porta a una raccomandazione di approvare o respingere la conclusione di un accordo internazionale ai sensi degli articoli 90, paragrafo 5, e 81, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni in esso previste."

2.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 192 del suo regolamento:

 

"I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell’articolo 30 e non possono dunque nominare dei coordinatori, i quali sono i soli membri che possono partecipare di diritto alle riunioni dei coordinatori.

 

Le riunioni dei coordinatori hanno come scopo quello di preparare le decisioni di una commissione e non possono sostituirsi alle riunioni di quest’ultima, salvo esplicita delega. Pertanto, le decisioni adottate alle riunioni dei coordinatori devono essere oggetto di una delega ex-ante. In mancanza di tale delega, i coordinatori possono approvare soltanto delle raccomandazioni per le quali é necessaria un’approvazione formale ex-post da parte della commissione.

 

In ogni caso, occorre garantire il diritto di accesso all’informazione dei deputati non iscritti nel rispetto del principio di non discriminazione, mediante la trasmissione di informazioni e la presenza di un membro della segreteria dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori."

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 14 settembre 2011

22.2.2013   

IT

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CE 51/152


Mercoledì 14 settembre 2011
Modifica del regolamento concernente le audizioni dei Commissari designati

P7_TA(2011)0379

Decisione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla modifica degli articoli 106 e 192 nonché dell’allegato XVII del regolamento del Parlamento (2010/2231(REG))

2013/C 51 E/28

Il Parlamento europeo,

viste le proposte di modifica del suo regolamento (B7-0480/2010, B7-0481/2010 e B7-0482/2010),

visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1),

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0240/2011),

A.

considerando che l'approvazione della Commissione da parte del Parlamento nel febbraio 2010 si è basata su una procedura di audizioni migliorata, che ha garantito che l'intera Commissione designata fosse valutata in modo aperto, equo e coerente,

B.

considerando che dalla procedura di approvazione si possono tuttavia trarre alcune conclusioni che indicano che, in collaborazione con la Commissione, ulteriori modifiche sono tanto necessarie quanto auspicabili,

1.

prende atto del fatto che la Commissione ha recentemente rivisto il codice di condotta dei Commissari, in particolare le disposizioni ivi contenute relative alle dichiarazioni finanziarie da parte dei Commissari; decide di seguire attentamente l'applicazione del nuovo codice di condotta per consentire all'Unione europea di raggiungere gli standard di governance più elevati;

2.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

3.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Il Presidente può invitare il Presidente eletto della Commissione a informare il Parlamento circa la distribuzione dei portafogli in seno al proposto collegio dei commissari, in linea con i suoi orientamenti politici.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 106 – paragrafo 3

3.   Il Presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati tutti i membri del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.

3.   Il Presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     I coordinatori di commissione sono convocati dal presidente della loro commissione per preparare l'organizzazione delle audizioni dei commissari designati. A seguito di tali audizioni, i coordinatori si riuniscono per valutare i candidati in conformità della procedura di cui all'allegato XVII.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera a – comma 3

Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari.

Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d'interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Le audizioni sono organizzate congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti e dalla Conferenza dei presidenti di commissione. In caso di competenze miste sono prese opportune disposizioni per associare le commissioni interessate. Possono presentarsi tre casi:

Le audizioni sono organizzate dalla Conferenza dei presidenti su raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione. Il presidente e i coordinatori di ciascuna commissione sono responsabili delle modalità specifiche. Possono essere designati dei relatori.

 

In caso di competenze miste sono prese opportune disposizioni per associare le commissioni interessate. Possono presentarsi tre casi:

i)

il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione;

i)

il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione (commissione competente) ;

ii)

il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta; nonché

ii)

il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta (commissioni congiunte) ; nonché

iii)

il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, la quale invita l'altra o le altre commissioni a partecipare all'audizione .

iii)

il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, in associazione con l'altra o le altre commissioni (commissioni associate) .

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 4

Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Il numero delle domande scritte di fondo è limitato a cinque per commissione competente.

Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Per ciascun commissario designato vi sono due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima sulla competenza generale, l'impegno europeo e l'indipendenza personale, e la seconda sulla gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente formula tre domande aggiuntive. Nel caso delle commissioni congiunte, ciascuna commissione ha facoltà di formulare due domande.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 5

Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni.

La durata prevista di ciascuna audizione è di tre ore. Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 6

I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a venti minuti . La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.

I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a quindici minuti . Se possibile, le domande poste nel corso dell'audizione sono raggruppate per tema. L'essenziale del tempo di parola è assegnato ai gruppi politici, conformemente all'articolo 149, che si applica per analogia. La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera c – comma 1

Una registrazione video delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

È prevista la trasmissione audiovisiva in diretta delle audizioni. Una registrazione delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

 

(Testo da spostare alla fine del paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

Dopo l'audizione le commissioni si riuniscono senza indugi per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. Le commissioni sono invitate a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. Se la commissione non riesce a pervenire a un consenso su tali due punti, il suo presidente, come ultima soluzione, pone le due decisioni in votazione a scrutinio segreto. Le dichiarazioni di valutazione delle commissioni sono rese pubbliche e presentate nel corso di una riunione comune della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione, che si tiene a porte chiuse. Dopo uno scambio di opinioni, la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione dichiarano chiuse le audizioni, salvo che decidano di chiedere ulteriori informazioni.

Dopo l'audizione, il presidente e i coordinatori si riuniscono senza indugio per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. I coordinatori sono invitati a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. La Conferenza dei presidenti di commissione elabora un modello di formulario per facilitare la valutazione.

 

Nel caso delle commissioni congiunte, il presidente e i coordinatori delle commissioni interessate agiscono congiuntamente durante l’intera procedura.

 

È prevista un'unica dichiarazione di valutazione per ciascun commissario designato. Sono inclusi i pareri di tutte le commissioni associate all’audizione.

 

Se le commissioni necessitano di ulteriori informazioni per completare la valutazione, il Presidente si rivolge per iscritto a loro nome al Presidente eletto della Commissione. I coordinatori tengono conto della risposta di quest'ultimo.

 

Se i coordinatori non riescono a pervenire a un consenso sulla valutazione, ovvero in caso di richiesta di un gruppo politico , il presidente convoca una riunione della commissione al completo . Come ultima soluzione, il presidente pone le due decisioni in votazione a scrutinio segreto.

 

Le dichiarazioni di valutazione delle commissioni sono approvate e rese pubbliche entro ventiquattro ore dall’audizione. Le dichiarazioni sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti di commissione e successivamente trasmesse alla Conferenza dei presidenti. Salvo che decida di chiedere ulteriori informazioni, la Conferenza dei presidenti, previo scambio di opinioni, dichiara chiuse le audizioni.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera c – comma 3

Il Presidente eletto della Commissione presenta il collegio dei commissari designati al completo e il loro programma in una seduta del Parlamento a cui l'intero Consiglio è stato invitato a partecipare. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 110, paragrafi 3, 4 e 5. Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del Presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

Il Presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 110, paragrafi 3, 4 e 5.

 

Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del Presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva.


(1)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 13 settembre 2011

22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/157


Martedì 13 settembre 2011
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ***I

P7_TA(2011)0344

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))

2013/C 51 E/29

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0061),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0045/2010),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2010 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 luglio 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0278/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 162.


Martedì 13 settembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0039

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1168/2011)


Martedì 13 settembre 2011
ALLEGATO

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo sottolinea che le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero sforzarsi di usare nei testi legislativi una terminologia appropriata e neutra quando trattano la questione dei cittadini di paesi terzi la cui presenza nel territorio degli Stati membri non è stata autorizzata dalle rispettive autorità o non è più autorizzata. In casi di questo tipo le istituzioni dell'Unione europea non dovrebbero parlare di "immigrazione illegale" e di "migranti illegali", ma piuttosto di "immigrazione irregolare" e di "migranti irregolari".

Dichiarazione della Commissione sul controllo delle operazioni di rimpatrio

La Commissione si impegna a riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del controllo delle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 9, paragrafo [1 ter].

La relazione si baserà su tutte le informazioni pertinenti rese disponibili dall'agenzia, dal suo consiglio di amministrazione e dal forum consultivo istituito dal progetto di regolamento. In questo contesto va rilevato che il forum consultivo ha pieno accesso a tutte le informazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali conformemente all'articolo 26 bis.

La relazione riserverà particolare attenzione all'applicazione dei "criteri obiettivi e trasparenti" che devono essere osservati durante le operazioni di rimpatrio effettuate dall'Agenzia Frontex.

La prima relazione annuale dovrebbe essere presentata entro la fine del 2012.

Dichiarazione della Commissione sull'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera

La Commissione si impegna ad avviare uno studio di fattibilità concernente l'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera, quale citato nel programma di Stoccolma, entro un anno dall'adozione del regolamento in esame. I risultati dello studio saranno integrati nella valutazione prevista dall'articolo 33, paragrafo 2bis del regolamento.

La Commissione si impegna altresì a vagliare la necessità di apportare una modifica tecnica al regolamento (CE) n. 863/2007 – che istituisce le squadre di intervento rapido alle frontiere – relativamente all'uso della denominazione "squadre di guardie di frontiera europee".


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/159


Martedì 13 settembre 2011
Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ***I

P7_TA(2011)0345

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))

2013/C 51 E/30

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0509),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0289/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il contributo presentato dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0256/2011),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 13 settembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0262

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (2) prescrive che i prodotti a duplice uso (compresi i software e le tecnologie) siano sottoposti ad un controllo efficace quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie ai servizi di intermediazione prestati da intermediari che risiedono o sono stabiliti nell'Unione.

(2)

Per consentire agli Stati membri e all'Unione europea di rispettare i loro impegni internazionali, l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta l'elenco comune dei prodotti a duplice uso di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento, che attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso. Tali impegni sono stati assunti nel quadro della partecipazione al gruppo Australia, al regime di controllo delle tecnologie missilistiche (Missile Technology Control Regime, MTCR), al gruppo dei fornitori nucleari (Nuclear Suppliers Group, NSG), all'accordo di Wassenaar e alla convenzione sulle armi chimiche (CWC).

(3)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che l’elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I sia aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

(4)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 dovrebbe essere modificato per tenere conto delle modifiche concordate in seno al gruppo Australia, al gruppo dei fornitori nucleari, al regime di controllo della tecnologia dei missili e all'accordo di Wassenaar, successivamente all'adozione di tale regolamento.

(5)

Per facilitare la consultazione alle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e agli operatori, occorre pubblicare una versione aggiornata e consolidata dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011.

(2)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

Martedì 13 settembre 2011
ALLEGATO

‧ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio

ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.

INDICE

Note

Definizioni

Acronimi ed abbreviazioni

Categoria 0

Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

Categoria 1

Materiali speciali e relative apparecchiature

Categoria 2

Trattamento e lavorazione dei materiali

Categoria 3

Materiali elettronici

Categoria 4

Calcolatori

Categoria 5

Telecomunicazioni e "Sicurezza dell'informazione"

Categoria 6

Sensori e laser

Categoria 7

Materiale avionico e di navigazione

Categoria 8

Materiale navale

Categoria 9

Materiale aerospaziale e propulsione

(Il testo dell'allegato non è qui riprodotto a causa della sua lunghezza. Per tale testo, riferirsi alla proposta della Commissione COM(2010)0509)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/161


Martedì 13 settembre 2011
Abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune ***I

P7_TA(2011)0346

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune (COM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))

2013/C 51 E/31

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0764),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, e gli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0006/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0252/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 72.


Martedì 13 settembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0368

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1229/2011)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/162


Martedì 13 settembre 2011
Abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio ***I

P7_TA(2011)0347

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio (COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))

2013/C 51 E/32

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0765),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0009/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0257/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 13 settembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0369

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica commerciale comune

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1230/2011)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/163


Martedì 13 settembre 2011
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 429/73 e del regolamento (CE) n. 215/2000 ***I

P7_TA(2011)0348

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 e il regolamento (CE) n. 215/2000 che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (COM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))

2013/C 51 E/33

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0756),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0004/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0250/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 13 settembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0367

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1228/2011)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/164


Martedì 13 settembre 2011
Impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ***I

P7_TA(2011)0349

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (testo codificato) (COM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD))

2013/C 51 E/34

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0189),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0095/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 2011 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0272/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 154.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Martedì 13 settembre 2011
P7_TC1-COD(2011)0080

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/92/UE)


22.2.2013   

IT

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CE 51/165


Martedì 13 settembre 2011
Accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo***I

P7_TA(2011)0350

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo (COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

2013/C 51 E/35

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0550),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0318/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0260/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 36.


Martedì 13 settembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0282

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 2011/1104/UE)


22.2.2013   

IT

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CE 51/166


Martedì 13 settembre 2011
Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali ***

P7_TA(2011)0351

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))

2013/C 51 E/36

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05812/2011),

visto il progetto di accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (11964/2007),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 192 e 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0061/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0280/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

invita la Commissione a fornire, su richiesta del Parlamento, tutte le pertinenti informazioni sull'attuazione dell'accordo, in particolare per quanto concerne i piani d'azione e i programmi, nonché sulle decisioni adottate dagli organi istituiti in virtù dell'accordo stesso;

3.

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione dell'accordo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione sull'attuazione dell'accordo stesso, in particolare in rapporto agli strumenti propri dell'Unione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione internazionale dei legni tropicali.


22.2.2013   

IT

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CE 51/167


Martedì 13 settembre 2011
Accordo tra UE-Svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari ***

P7_TA(2011)0352

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16198/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))

2013/C 51 E/37

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (16198/2010),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16199/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0126/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0247/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Confederazione svizzera.


22.2.2013   

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CE 51/168


Martedì 13 settembre 2011
Accordo UE-Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per prodotti agricoli ***

P7_TA(2011)0353

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (14206/2010 – C7-0101/2011 – 2010/0243(NLE))

2013/C 51 E/38

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14206/2010),

visto il progetto d'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (14372/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0101/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0276/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.


22.2.2013   

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CE 51/168


Martedì 13 settembre 2011
Estensione al Principato del Liechtenstein dell’accordo fra la UE-Svizzera sul commercio di prodotti agricoli***

P7_TA(2011)0354

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16209/2010 – C7-0125/2011 – 2010/0313(NLE))

2013/C 51 E/39

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (16209/2010),

visto il progetto di accordo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16210/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0125/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0248/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.


22.2.2013   

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CE 51/169


Martedì 13 settembre 2011
Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ***

P7_TA(2011)0355

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047(NLE))

2013/C 51 E/40

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08135/2011),

vista la convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (08135/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0098/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0274/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione della Convenzione;

2.

chiede alla Commissione di adoperarsi attivamente in tutte le sedi, sia internazionali che bilaterali, in cui possono essere presenti Stati le cui flotte hanno interessi di pesca nella regione della Convenzione, per promuoverne la firma, la ratifica e l'attuazione, onde accelerarne l'entrata in vigore;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della Nuova Zelanda, quale depositario della Convenzione.


22.2.2013   

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CE 51/170


Martedì 13 settembre 2011
Accordo UE-Brasile sulla sicurezza dell'aviazione civile ***

P7_TA(2011)0356

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell'aviazione civile (13989/1/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

2013/C 51 E/41

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13989/1/2010),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile sulla sicurezza dell'aviazione civile (11282/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 7 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0336/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0259/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica federativa del Brasile.


22.2.2013   

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CE 51/170


Martedì 13 settembre 2011
Accordo tra UE, Islanda e Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ***

P7_TA(2011)0357

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (05307/2010 – C7-0032/2010 – 2009/0192(NLE))

2013/C 51 E/42

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05307/2010),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (09644/2006),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0032/2010),

visto l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0268/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia.


22.2.2013   

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CE 51/171


Martedì 13 settembre 2011
Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno" *

P7_TA(2011)0358

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno" (COM(2011)0224 – C7-0120/2011 – 2011/0091(NLE))

2013/C 51 E/43

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0224),

visti gli articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0120/2011),

visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0261/2011),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


22.2.2013   

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CE 51/172


Martedì 13 settembre 2011
Modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune ***I

P7_TA(2011)0362

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune (COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))

2013/C 51 E/44

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0772),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0013/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0203/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 87.


Martedì 13 settembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0372

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1231/2011)


22.2.2013   

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CE 51/173


Martedì 13 settembre 2011
Crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ***I

P7_TA(2011)0363

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

2013/C 51 E/45

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0456),

visto l’articolo 133 del trattato CE,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0050/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0364/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti adottati il 5 Aprile 2011 (Testi approvati, P7_TA(2011)0126).


Martedì 13 settembre 2011
P7_TC1-COD(2006)0167

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1233/2011)


Mercoledì 14 settembre 2011

22.2.2013   

IT

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CE 51/174


Mercoledì 14 settembre 2011
Mobilitazione del Fondo di adeguamento alla globalizzazione: AT/AT&S/Austria)

P7_TA(2011)0369

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/008 AT/AT&S presentata dall'Austria) (COM(2011)0339 – C7-0160/2011 – 2011/2125(BUD))

2013/C 51 E/46

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0339 – C7-0160/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0279/2011),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che l'Austria ha richiesto assistenza in relazione a 167 esuberi, di cui 74 ammessi all'assistenza del Fondo, presso l'impresa AT&S, specializzata nella produzione di circuiti stampati e ubicata nel distretto di Leoben (Alta Stiria orientale), in Austria,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori messi in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; evidenzia inoltre che il FEG e gli interventi finanziari del Fondo dovrebbero favorire l'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

7.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Mercoledì 14 settembre 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/008 AT/AT&S, presentata dall'Austria)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/653/UE.)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/176


Mercoledì 14 settembre 2011
Mobilitazione del Fondo di adeguamento alla globalizzazione: AT/Steiermark e Niederösterreich (Austria)

P7_TA(2011)0370

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/007 - AT/Steiermark e Niederösterreich, presentata dall'Austria) (COM(2011)0340 – C7-0159/2011 – 2011/2124(BUD))

2013/C 51 E/47

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0340 – C7-0159/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0277/2011),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che l'Austria ha richiesto assistenza in relazione a 1 180 esuberi (di cui 356 ammissibili) presso 54 imprese classificate nella divisione 24 NACE Rev. 2 (attività metallurgiche) nelle regioni NUTS II della Steiermark (Stiria, AT22) e Niederösterreich (Austria inferiore, AT12) in Austria,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; evidenzia inoltre che gli interventi finanziari del Fondo dovrebbero favorire l'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 040501; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

7.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Mercoledì 14 settembre 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/007 - AT/ Steiermark e Niederösterreich, presentata dall'Austria)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/652/UE.)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/178


Mercoledì 14 settembre 2011
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: assistenza tecnica presentata su iniziativa della Commissione

P7_TA(2011)0371

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/000 TA 2011 - assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2011)0358 – C7-0167/2011 – 2011/2130(BUD))

2013/C 51 E/48

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0358 – C7-0167/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0270/2011),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che la Commissione attua il FEG in base alle norme generali stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) e alle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione della decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che, su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35 % dell'importo annuo massimo del Fondo, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del regolamento FEG, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, incluse la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG e la fornitura di informazioni alle parti sociali europee e nazionali sull'utilizzazione del FEG (articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FEG),

E.

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, "Informazione e pubblicità", del regolamento FEG, la Commissione deve creare un sito internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, che offra informazioni sulla presentazione delle domande, mettendo in luce il ruolo dell'autorità di bilancio,

F.

considerando che, in base a tali articoli, la Commissione ha chiesto che il FEG fosse mobilitato per finanziare le sue necessità amministrative di monitoraggio e informazione relativi all'attuazione del FEG, la creazione di una base di conoscenze che consentirebbe di accelerare la presentazione e l'elaborazione delle domande, il sostegno amministrativo e tecnico, lo scambio di buone prassi tra Stati membri e la valutazione a medio termine del FEG,

G.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza, a tale proposito, la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;

2.

si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che sostituisca gli storni che venivano in passato effettuati a partire da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

3.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

4.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


Mercoledì 14 settembre 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/000 TA 2011 - assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/658/UE.)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/180


Mercoledì 14 settembre 2011
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/029 NL/Olanda meridionale e Utrecht Divisione 18/Paesi Bassi

P7_TA(2011)0372

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/029 NL/Olanda meridionale e Utrecht Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2011)0388 – C7-0172/2011 – 2011/2136(BUD))

2013/C 51 E/49

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0388 – C7-0172/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0303/2011),

A.

considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 800 licenziamenti per esubero, tutti ammessi all'assistenza del Fondo, effettuati da 52 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 ("Stampa e riproduzione su supporti registrati") della NACE Rev. 2 nelle regioni NUTS II Olanda meridionale (NL33) e Utrecht (NL31), nei Paesi Bassi,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, allo scopo di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda d'intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; evidenzia inoltre che le misure finanziate a titolo del FEG dovrebbero portare alla creazione di posti di lavoro stabili;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.

invita la Commissione a procedere a un'esauriente valutazione qualitativa del FEG;

7.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Mercoledì 14 settembre 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/029 – NL/Olanda meridionale e Utrecht Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/656/UE.)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/182


Mercoledì 14 settembre 2011
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/027 NL/Brabante settentrionale Divisione 18/Paesi Bassi

P7_TA(2011)0373

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/027 NL/Brabante settentrionale Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2011)0386 – C7-0173/2011 – 2011/2137(BUD))

2013/C 51 E/50

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0386 – C7-0173/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0304/2011),

A.

considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 199 licenziamenti per esubero, tutti ammessi all'assistenza del Fondo, in 14 imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nella regione NUTS II del Brabante settentrionale (NL41) nei Paesi Bassi,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza, a tale proposito, la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori messi in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; evidenzia inoltre che le misure finanziate a titolo del FEG dovrebbero portare alla creazione di posti di lavoro stabili;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, in seguito alle reiterate richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che consenta di evitare gli storni che venivano in passato effettuati a partire da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.

invita la Commissione a procedere ad un'esauriente valutazione qualitativa del FEG;

7.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Mercoledì 14 settembre 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/027 NL/ Brabante settentrionale Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/654/UE.)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/184


Mercoledì 14 settembre 2011
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/028 NL/Overijssel Divisione 18/Paesi Bassi

P7_TA(2011)0374

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/028 NL/Overijssel Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2011)0387 – C7-0174/2011 – 2011/2138(BUD))

2013/C 51 E/51

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0387 – C7-0174/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0305/2011),

A.

considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 214 licenziamenti per esubero, tutti ammessi all'assistenza del Fondo, effettuati da 9 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 ("Stampa e riproduzione su supporti registrati") della NACE Rev. 2 nella regione NUTS II di Overijssel (NL21), nei Paesi Bassi;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; evidenzia inoltre che le misure finanziate a titolo del FEG dovrebbero portare alla creazione di posti di lavoro stabili;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che sostituisca gli storni che venivano in passato effettuati a partire da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.

invita la Commissione a procedere ad un'esauriente valutazione qualitativa del FEG;

7.

approva la Decisione allegata alla presente risoluzione;

8.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Mercoledì 14 settembre 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/028 NL/Overijssel Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/655/UE.)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/186


Mercoledì 14 settembre 2011
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/030 NL/Olanda settentrionale e Flevoland Divisione 18/Paesi Bassi

P7_TA(2011)0375

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/030 – NL/Olanda settentrionale e Flevoland – Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2011)0389 – C7-0175/2011 – 2011/2139(BUD))

2013/C 51 E/52

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0389 – C7-0175/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0306/2011),

A.

considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 551 esuberi, tutti ammessi all'assistenza del Fondo, effettuati da 26 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 ("Stampa e riproduzione su supporti registrati") della NACE Rev. 2 nelle regioni NUTS II Olanda settentrionale (NL32) e Flevoland (NL23), nei Paesi Bassi;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, allo scopo di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda d'intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; evidenzia inoltre che le misure finanziate a titolo del FEG dovrebbero portare alla creazione di posti di lavoro stabili;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.

invita la Commissione a procedere ad un'esauriente valutazione qualitativa del FEG;

7.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Mercoledì 14 settembre 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/030 – NL/Olanda settentrionale e Flevoland – Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/657/UE.)


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 51/188


Mercoledì 14 settembre 2011
Integrità e trasparenza del mercato dell’energia ***I

P7_TA(2011)0376

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia (COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

2013/C 51 E/53

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0726),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0407/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2011 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 29 giugno 2011 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0273/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 108.


Mercoledì 14 settembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0363

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1227/2011)


Mercoledì 14 settembre 2011
ALLEGATO

Parlamento europeo/Consiglio/Commissione

Dichiarazione comune sulle sanzioni

La Commissione proseguirà i suoi lavori sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore finanziario e presenterà proposte sui modi per rafforzare in modo coerente i regimi sanzionatori nazionali nel quadro delle prossime iniziative legislative nel settore dei servizi finanziari. Le sanzioni da adottare ai termini del presente regolamento rifletteranno le decisioni finali prese dal legislatore sulle predette proposte della Commissione.


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