Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.
Dokumentum C:2008:177:FULL
Official Journal of the European Union, C 177, 12 July 2008
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 177, 12 luglio 2008
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 177, 12 luglio 2008
|
ISSN 1725-2466 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione |
|
|
2008/C 177/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
|
|
2008/C 177/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5047 — REWE/ADEG) ( 1 ) |
|
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione |
|
|
2008/C 177/03 |
||
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
|
|
2008/C 177/04 |
||
|
2008/C 177/05 |
||
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
|
|
|
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
|
|
2008/C 177/06 |
||
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
|
|
|
Commissione |
|
|
2008/C 177/07 |
||
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
|
Commissione |
|
|
2008/C 177/08 |
||
|
2008/C 177/09 |
||
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
|
12.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 177/01)
|
Data di adozione della decisione |
2.4.2008 |
||||
|
Numero dell'aiuto |
N 261/07 |
||||
|
Stato membro |
Bulgaria |
||||
|
Regione |
— |
||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Подкрепа за въгледобивния сектор (8 дружества) Podkrepa za vagledobivnia sektor (8 drujestva) |
||||
|
Base giuridica |
Постановление № 195 на Министерския Съвет от 26 септември 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива. Постановление № 173 на Министерския Съвет от 19 юли 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация. Наредба № 26 от 2 октомври 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Закон за опазване на земеделските земи. Постановление на Министерския Съвет № 112 от 23 май 2003 г. за приемане на Правилник за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Закон за държавния бюджет за съответната година и Постановление на Министерския Съвет от съответната година за изпълнение на закона за държавния бюджет |
||||
|
Tipo di misura |
Regime |
||||
|
Obiettivo |
Tutela ambientale |
||||
|
Forma di sostegno |
Sovvenzione |
||||
|
Stanziamento |
Bilancio complessivo: 37,407 Mio BGN (19,126 Mio EUR) |
||||
|
Intensità |
100 % |
||||
|
Durata |
1.1.2007-31.12.2010 |
||||
|
Settore economico |
Carboniero |
||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Data di adozione della decisione |
20.5.2008 |
|||
|
Numero dell'aiuto |
N 358/07 |
|||
|
Stato membro |
Repubblica ceca |
|||
|
Regione |
Střední Čechy |
|||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Režim státní podpory pro hospodářské subjekty na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy |
|||
|
Base giuridica |
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. prosince 2004 č. 1242 k návrhu strategie udržitelného rozvoje České republiky, usnesení vlády České republiky ze dne 2. března 2005 č. 245 k postupu přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013, vyhláška č. 560/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů |
|||
|
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
|||
|
Obiettivo |
Sviluppo regionale, protezione ambientale |
|||
|
Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
|||
|
Stanziamento |
17,33 Mio EUR |
|||
|
Intensità |
49 % |
|||
|
Durata |
2008-2013 |
|||
|
Settore economico |
Trasporto per vie navigabili interne |
|||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Data di adozione della decisione |
20.5.2008 |
|||
|
Numero dell'aiuto |
N 602/07 |
|||
|
Stato membro |
Francia |
|||
|
Regione |
— |
|||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle au PMII MaXSSIM |
|||
|
Base giuridica |
Régime N 121/06 |
|||
|
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
|||
|
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
|||
|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Sovvenzione rimborsabile |
|||
|
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 35 Mio EUR |
|||
|
Intensità |
50 % |
|||
|
Durata |
30 mesi |
|||
|
Settore economico |
Industria manifatturiera |
|||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Data di adozione della decisione |
28.5.2008 |
||||
|
Numero dell'aiuto |
N 28/08 |
||||
|
Stato membro |
Finlandia |
||||
|
Regione |
— |
||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Suomen laivanrakennusteollisuuden innovaatiotukiohjelma Innovationsstöd till den finländska varvsindustrin |
||||
|
Base giuridica |
Valtionavustuslaki 27.7; 2001/688, Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta |
||||
|
Tipo di misura |
Regime |
||||
|
Obiettivo |
Innovazione |
||||
|
Forma dell'aiuto |
Prestito agevolato |
||||
|
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 20 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 80 Mio EUR |
||||
|
Intensità |
20 % dei costi ammissibili |
||||
|
Durata |
Fino al 31.12.2011 |
||||
|
Settore economico |
Costruzione navale |
||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Data di adozione della decisione |
16.4.2008 |
|
Numero dell'aiuto |
N 45/08 |
|
Stato membro |
Repubblica ellenica |
|
Regione |
— |
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Έργο Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα — Κόρινθος — Πάτρα — Πύργος — Τσακώνα/Ergo Autokinetodromou Eleusina — Korinthos — Patra — Purgos — Tsakona |
|
Base giuridica |
Νόμος αριθ. 3621/2007 της 29ης Νοεμβρίου 2007/Nomos arith. 3621/2007 tes 29es Noembriou 2007 |
|
Tipo di misura |
Contributi in conto capitale ed entrate derivanti da pedaggi |
|
Obiettivo |
Costruzione di infrastrutture |
|
Forma di sostegno |
Sovvenzione che non è considerata un aiuto di Stato |
|
Stanziamento |
550 Mio EUR (non si tratta di un aiuto di Stato) |
|
Intensità |
— |
|
Durata |
30 anni |
|
Settore economico |
Infrastrutture stradali |
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Ελληνικό κράτος — Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων/Elleniko kratos — Upourgeio Periballontos, Khorotaxias kai Demosion ergon |
|
Altre informazioni |
Sovvenzione nell'ambito di una convenzione di concessione aggiudicata tramite gara d'appalto: non è considerata aiuto di Stato |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Data di adozione della decisione |
6.5.2008 |
|
Numero dell'aiuto |
N 174/08 |
|
Stato membro |
Germania |
|
Regione |
— |
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Verlängerung der Regelung für Innovationsbeihilfen an den Schiffbau |
|
Base giuridica |
Rahmenbestimmungen für Beihilfen an den Schiffbau (Amtsblatt C 317 vom 30.12.2003, S. 11) und Mitteilung der Kommission betreffend die Verlängerung der Geltungsdauer der Rahmenbestimmungen über staatliche Beihilfen an den Schiffbau (Amtsblatt C 260 vom 28.10.2006, S. 7) |
|
Tipo di misura |
Regime |
|
Obiettivo |
Innovazione |
|
Forma dell'aiuto |
Prestito agevolato, Sovvenzione a fondo perduto |
|
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 43 Mio EUR |
|
Intensità |
— |
|
Durata |
1.4.2008-31.12.2011 |
|
Settore economico |
Costruzione navale |
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) |
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
12.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5047 — REWE/ADEG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 177/02)
Il 23 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5047. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
|
12.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 luglio 2008
(2008/C 177/03)
1 euro=
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,5835 |
|
JPY |
yen giapponesi |
168,35 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4608 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,79915 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,4795 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,6197 |
|
ISK |
corone islandesi |
121,00 |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,0605 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
23,515 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
231,51 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7026 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,2699 |
|
RON |
leu rumeni |
3,6120 |
|
SKK |
corone slovacche |
30,290 |
|
TRY |
lire turche |
1,9421 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6423 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,6090 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
12,3571 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0816 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
2,1509 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 585,88 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
12,2765 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,8216 |
|
HRK |
kuna croata |
7,2368 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 501,69 |
|
MYR |
ringgit malese |
5,1369 |
|
PHP |
peso filippino |
72,263 |
|
RUB |
rublo russo |
36,9535 |
|
THB |
baht thailandese |
53,302 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,5450 |
|
MXN |
peso messicano |
16,3386 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
12.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/8 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2008/C 177/04)
Numero dell'aiuto: XA 7006/08
Stato membro: Italia
Titolo del regime di aiuto: Decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. 2065 del 13 febbraio 2008 recante «Procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell'agricoltura proposti dalle piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori agricoli, da realizzarsi attraverso la collaborazione di Istituzioni pubbliche di ricerca»
Base giuridica: Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria in agricoltura».
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1068 e comma 1074
Spesa annua prevista: 4 000 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto sarà applicato nel rispetto delle intensità massime previste dalla vigente normativa comunitaria [articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004]
Data di applicazione: Il regime entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito Internet della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea
Durata dell'aiuto: Cinque anni
Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è finalizzato ad incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle piccole e medie imprese attive nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
Settore interessato: Imprenditoria giovanile in agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
|
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali |
|
Dipartimento delle politiche di sviluppo |
|
Direzione generale dello sviluppo rurale |
|
Via XX Settembre n. 20 |
|
I-00187 Roma |
Sito web: http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali/07-20080213_BandoC_2065_SR_OIGA.htm
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Salvatore PETROLI)
|
12.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/9 |
Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16)
(2008/C 177/05)
La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza.
REPUBBLICA CECA
Sostituzione delle informazioni pubblicate nella GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1
Frontiere aeree
A. (Aeroporti) Pubblici (1)
|
(1) |
Brno — Tuřany |
|
(2) |
Karlovy Vary |
|
(3) |
Mnichovo Hradiště |
|
(4) |
Ostrava — Mošnov |
|
(5) |
Pardubice |
|
(6) |
Praha — Ruzyně |
B. (Aeroporti) Non pubblici (2)
|
(1) |
Benešov |
|
(2) |
České Budějovice |
|
(3) |
Hradec Králové |
|
(4) |
Kunovice |
|
(5) |
Letňany |
|
(6) |
Liberec |
|
(7) |
Plzeň — Líně |
|
(8) |
Přerov |
|
(9) |
Roudnice nad Labem |
|
(10) |
Vodochody |
|
(11) |
Vysoké Mýto |
FRANCIA
Sostituzione delle informazioni pubblicate nella GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1
Frontiere aeree
|
(1) |
Abbeville |
|
(2) |
Agen-la Garenne |
|
(3) |
Ajaccio-Campo dell'Oro |
|
(4) |
Albi-le Séquestre |
|
(5) |
Amiens-Glisy |
|
(6) |
Angers-Marcé |
|
(7) |
Angoulême-Brie-Champniers |
|
(8) |
Annecy-Methet |
|
(9) |
Annemasse |
|
(10) |
Auxerre-Branches |
|
(11) |
Avignon-Caumont |
|
(12) |
Bâle-Mulhouse |
|
(13) |
Bastia-Poretta |
|
(14) |
Beauvais-Tillé |
|
(15) |
Bergerac-Roumanière |
|
(16) |
Besançon-la Vèze |
|
(17) |
Béziers-Vias |
|
(18) |
Biarritz-Bayonne-Anglet |
|
(19) |
Bordeaux-Mérignac |
|
(20) |
Bourges |
|
(21) |
Brest-Guipavas |
|
(22) |
Caen-Carpiquet |
|
(23) |
Cahors-Lalbenque |
|
(24) |
Calais-Dunkerque |
|
(25) |
Calvi-Sainte-Catherine |
|
(26) |
Cannes-Mandelieu |
|
(27) |
Carcassonne-Salvaza |
|
(28) |
Castres-Mazamet |
|
(29) |
Châlons-Vatry |
|
(30) |
Chambéry-Aix-les-Bains |
|
(31) |
Châteauroux-Déols |
|
(32) |
Cherbourg-Mauperthus |
|
(33) |
Clermont-Ferrand-Aulnat |
|
(34) |
Colmar-Houssen |
|
(35) |
Courchevel |
|
(36) |
Deauville-Saint-Gatien |
|
(37) |
Dieppe-Saint-Aubin |
|
(38) |
Dijon-Longvic |
|
(39) |
Dinard-Pleurtuit |
|
(40) |
Dôle-Tavaux |
|
(41) |
Epinal-Mirecourt |
|
(42) |
Figari-Sud Corse |
|
(43) |
Gap-Tallard |
|
(44) |
Genève-Cointrin |
|
(45) |
Granville |
|
(46) |
Grenoble-Saint-Geoirs |
|
(47) |
Hyères-le Palivestre |
|
(48) |
Issy-les-Moulineaux |
|
(49) |
La Môle |
|
(50) |
Lannion |
|
(51) |
La Rochelle-Laleu |
|
(52) |
Laval-Entrammes |
|
(53) |
Le Castelet |
|
(54) |
Le Havre-Octeville |
|
(55) |
Le Mans-Arnage |
|
(56) |
Le Touquet-Paris-Plage |
|
(57) |
Lille-Lesquin |
|
(58) |
Limoges-Bellegarde |
|
(59) |
Lognes-Emerainville |
|
(60) |
Lorient-Lann-Bihoué |
|
(61) |
Lyon-Bron |
|
(62) |
Lyon-Saint-Exupéry |
|
(63) |
Marseille-Provence |
|
(64) |
Meaux-Esbly |
|
(65) |
Megève |
|
(66) |
Metz-Nancy-Lorraine |
|
(67) |
Monaco-Héliport |
|
(68) |
Montbéliard-Courcelles |
|
(69) |
Montpellier-Méditérranée |
|
(70) |
Morlaix-Ploujean |
|
(71) |
Nancy-Essey |
|
(72) |
Nantes-Atlantique |
|
(73) |
Nevers-Fourchambault |
|
(74) |
Nice-Côte d'Azur |
|
(75) |
Nîmes-Garons |
|
(76) |
Orléans-Bricy |
|
(77) |
Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel |
|
(78) |
Paris-Charles de Gaulle |
|
(79) |
Paris-le Bourget |
|
(80) |
Paris-Orly |
|
(81) |
Pau-Pyrénées |
|
(82) |
Perpignan-Rivesaltes |
|
(83) |
Poitiers-Biard |
|
(84) |
Pontarlier |
|
(85) |
Pontoise-Cormeilles-en-Vexin |
|
(86) |
Quimper-Pluguffan |
|
(87) |
Reims-Champagne |
|
(88) |
Rennes Saint-Jacques |
|
(89) |
Roanne-Renaison |
|
(90) |
Rodez-Marcillac |
|
(91) |
Rouen-Vallée de Seine |
|
(92) |
Saint-Brieuc-Armor |
|
(93) |
Saint-Etienne-Bouthéon |
|
(94) |
Saint-Nazaire-Montoir |
|
(95) |
Saint-Yan |
|
(96) |
Strasbourg-Entzheim |
|
(97) |
Tarbes-Ossun-Lourdes |
|
(98) |
Toulouse-Blagnac |
|
(99) |
Tours-Saint-Symphorien |
|
(100) |
Toussus-le-Noble |
|
(101) |
Troyes-Barberey |
|
(102) |
Valence-Chabeuil |
|
(103) |
Valenciennes-Denain |
|
(104) |
Vesoul-Frotey |
|
(105) |
Vichy-Charmeil |
Frontiere marittime
|
(1) |
Ajaccio |
|
(2) |
Bastia |
|
(3) |
Bayonne |
|
(4) |
Bonifacio |
|
(5) |
Bordeaux |
|
(6) |
Boulogne |
|
(7) |
Brest |
|
(8) |
Caen-Ouistreham |
|
(9) |
Calais |
|
(10) |
Calvi |
|
(11) |
Cannes-Vieux Port |
|
(12) |
Carteret |
|
(13) |
Cherbourg |
|
(14) |
Concarneau |
|
(15) |
Dieppe |
|
(16) |
Douvres |
|
(17) |
Dunkerque |
|
(18) |
Granville |
|
(19) |
Honfleur |
|
(20) |
La Rochelle-La Pallice |
|
(21) |
Le Havre |
|
(22) |
Les Sables-d'Olonne-Port |
|
(23) |
Le Tréport |
|
(24) |
Lorient |
|
(25) |
Marseille |
|
(26) |
Monaco-Port de la Condamine |
|
(27) |
Nantes-Saint-Nazaire |
|
(28) |
Nice |
|
(29) |
Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis |
|
(30) |
Port-la-Nouvelle |
|
(31) |
Porto-Vecchio |
|
(32) |
Port-Vendres |
|
(33) |
Propriano |
|
(34) |
Roscoff |
|
(35) |
Rouen |
|
(36) |
Saint-Brieuc (maritime) |
|
(37) |
Saint-Malo |
|
(38) |
Sète |
|
(39) |
Toulon |
|
(40) |
Villefranche-sur-Mer. |
(1) In funzione della categoria di utenti, gli aeroporti internazionali sono divisi in pubblici e non pubblici. Gli aeroporti pubblici accettano, nei limiti delle loro capacità tecniche e operative, tutti gli aeromobili.
(2) Gli utenti di aeroporti non pubblici sono definiti dall'Ufficio dell'aviazione civile su proposta del gestore dell'aeroporto.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
|
12.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/12 |
BANDO DI CONCORSI GENERALI
(2008/C 177/06)
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) pubblica una rettifica al bando di concorsi generali:
|
— |
EPSO/AST/61/08 — tecnici di laboratorio e tecnici delle infrastrutture, |
|
— |
EPSO/AST/62/08 — tecnici nel settore nucleare, |
|
— |
EPSO/AST/63/08 — ispettori nucleari, |
per l'assunzione di assistenti (AST 3) nel settore della ricerca e del nucleare (pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 137 A del 4 giugno 2008 con la dicitura «nel settore nucleare»).
Il termine ultimo per l'iscrizione online è stato spostato al 7 agosto 2008. Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
La rettifica al bando di concorsi in questione è pubblicata unicamente in tedesco, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 177 A del 12 luglio 2008.
Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO: http://europa.eu/epso
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
|
12.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/13 |
Avviso d'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli e nastri sottili di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese
(2008/C 177/07)
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di fogli e nastri sottili di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero quindi un pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 28 maggio 2008 dall'European Association of Metals (Associazione europea dei metalli, EUROMÉTAUX) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole — in questo caso oltre il 25 % — della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di fogli e nastri sottili di alluminio.
2. Prodotto
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da fogli e nastri sottili di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (il «prodotto in esame»), classificabili al codice NC ex 7607 11 10. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.
3. Denuncia di dumping
La denuncia di pratiche di dumping nei confronti del Brasile si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per l'Armenia e la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato nel paese a economia di mercato indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.
I margini di dumping così calcolati risultano rilevanti.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dall'Armenia, dal Brasile e dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate in termini sia assoluti che di quota di mercato.
Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sull'industria comunitaria in termini di quota di mercato e di quantitativi venduti, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale, nonché sulla situazione finanziaria e occupazionale di detta industria.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.
a) Campionamento
Dato il numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nel formato indicato al punto 7:
|
— |
nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax della persona da contattare, |
|
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità nel periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008, |
|
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008, |
|
— |
la descrizione particolareggiata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame, |
|
— |
la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
|
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta ad essere eventualmente inserita nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.
Dal momento che una società non è sicura di essere selezionata per il campione, si raccomanda ai produttori esportatori che intendano chiedere l'applicazione di un margine individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base di richiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto i), del presente avviso e di inviarlo compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), primo capoverso dello stesso. Si richiama tuttavia l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), del presente avviso.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nel formato indicato al punto 7:
|
— |
nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax della persona da contattare, |
|
— |
fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008, |
|
— |
numero totale dei dipendenti, |
|
— |
descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame, |
|
— |
volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 del prodotto in esame importato originario dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese, |
|
— |
i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
|
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta ad essere eventualmente inserita nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.
Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.
iii) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).
La Commissione effettuerà la selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere incluse nel campione.
Le società costituenti i campioni devono rispondere al questionario entro il termine stabilito al punto 6, lettera b), sottopunto iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18, del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie comunitarie, alle associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese costituenti il campione, ai produttori esportatori dell'Armenia e del Brasile, alle associazioni note di produttori esportatori, agli importatori costituenti il campione, alle associazioni note di importatori citate nella denuncia e alle autorità dei paesi esportatori interessati.
i) Produttori esportatori del Brasile
I produttori esportatori del Brasile sono invitati a contattare via fax la Commissione al più presto e comunque entro e non oltre il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto i), per verificare se figurano nella denuncia ed eventualmente per richiedere il questionario, dal momento che il termine stabilito al punto 6, lettera a), sottopunto ii), è valido per tutte le parti interessate.
ii) Produttori esportatori dell'Armenia e della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale
I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere il questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i). Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di campionamento dei produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale, qualora il numero dei produttori esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).
d) Scelta del paese a economia di mercato
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere la Turchia quale paese ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per l'Armenia e la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di tale scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).
e) Richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale
Per i produttori esportatori dell'Armenia e della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermino di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendano presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti i produttori esportatori dell'Armenia e della Repubblica popolare cinese costituenti il campione (per quanto riguarda in particolare quest'ultima) o citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità dell'Armenia e della Repubblica popolare cinese. Tramite questo modulo l'interessato può anche chiedere che gli sia concesso il trattamento individuale perché soddisfa i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Se viene provata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni rappresentative, alle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti, e quelle ignote alla Commissione ma che comprovino l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
6. Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli
Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di moduli quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Salvo quanto altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori interessati dal presente procedimento, che intendano richiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
Le società selezionate per il campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).
iii) Audizioni
Le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
|
i) |
Poiché la Commissione intende consultare, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione sulla composizione definitiva dello stesso, le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
ii) |
Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione, di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti costituenti il campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione. |
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia, come indicato al punto 5.1, lettera d), quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione all'Armenia e alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
d) Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale
Le richieste, debitamente motivate, per ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato [cfr. punto 5.1, lettera e)] e/o il trattamento individuale, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
|
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: |
|
Commissione europea |
|
Direzione generale del Commercio |
|
Direzione H |
|
Ufficio: J-79 4/23 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Omessa collaborazione
Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
11. Consigliere-auditore
Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, se necessario offrendo la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda questioni quali l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale. Per ulteriori informazioni, anche su come prendere contatto, si consultino le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(3) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALTRI ATTI
Commissione
|
12.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/18 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2008/C 177/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«MELVA DE ANDALUCÍA»
N. CE: ES-PGI-005-0280-19.03.2003
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
|
Nome: |
Subdirección General de Sistemas de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Biológica, Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España |
||
|
Indirizzo: |
|
||
|
Tel. |
(34) 913 47 53 94 |
||
|
Fax |
(34) 913 47 57 10 |
||
|
E-mail: |
sgcaproagro@mapya.es |
2. Associazione richiedente:
|
Nome: |
Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado «Andaluces Artesanos de la Mar» |
||
|
Indirizzo: |
|
||
|
Tel. |
(34) 959 32 10 43 |
||
|
Fax |
(34) 959 32 01 06 |
||
|
E-mail: |
consercon@telefónica.net |
||
|
Composizione: |
Produttore/trasformatore ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.7 — Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti da questi ottenuti
4. Disciplinare:
[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome: «Melva de Andalucía»
4.2. Descrizione: Conserve di tombarello sottolio, prodotte artigianalmente.
La materia prima adoperata nelle conserve è ottenuta dalle specie Auxis rochei e Auxis thazard. Pesce dal corpo robusto, allungato e arrotondato, con la testa corta e due pinne laterali nettamente separate. È di colore azzurrino o grigio azzurrino, fianchi e ventre argentati; la pelle è molto dura e resistente, totalmente priva di scaglie, tranne nella parte anteriore del corpo e lungo la linea laterale.
Il processo di produzione delle conserve è un metodo artigianale e tradizionale andaluso. La spellatura del pesce viene fatta manualmente, senza l'uso di prodotti chimici, ottenendo così un prodotto naturale di ottima qualità, dalla consistenza compatta, morbida e succosa, dall'odore gradevole e dal sapore molto caratteristico.
Come liquido di conservazione viene utilizzato esclusivamente olio di oliva o di semi di girasole.
4.3. Zona geografica: La zona di produzione delle conserve è costituita dai territori comunali di Almería, Adra, Carboneras, Garrucha e Roquetas de Mar della provincia di Almería; Algeciras, Barbate, Cádiz, Chipiona, Conil, La Línea, Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda e Tarifa della provincia di Cádiz; Almúñecar e Motril della provincia di Granada; Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Palos de la Frontera e Punta Umbría della provincia di Huelva; Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella e Vélez-Málaga della provincia di Málaga.
4.4. Prova dell'origine: Solamente gli esemplari delle specie Auxis rochei e Auxis thazard sono utilizzati per queste conserve di tombarello.
Le conserve di tombarello sono prodotte e condizionate nelle industrie conserviere situate nell'area geografica della zona di produzione e iscritte nel registro del Consejo Regulador nel rispetto dei requisiti del disciplinare, in modo particolare di quello relativo alla produzione artigianale basata su metodi e su procedimenti utilizzati anticamente che consentono di mantenere intatte le caratteristiche naturali del pesce.
Il Consejo Regulador, in qualità di organo di controllo, effettuerà ispezioni periodiche per verificare la conformità del prodotto al relativo disciplinare di produzione, con particolare attenzione alla provenienza dei prodotti e alle condizioni artigianali della sua produzione. I titolari delle industrie conserviere iscritte terranno un registro nel quale — allo scopo di controllare il processo di elaborazione — per ognuno dei giorni in cui i loro stabilimenti sono utilizzati per l'elaborazione di conserve protette, annoteranno i dati relativi alla materia prima adoperata ed ai prodotti finiti.
Dopo la procedura di controllo, le conserve di tombarello che risultano conformi al disciplinare verranno certificate dal Consejo Regulador, che consegnerà alle imprese le relative etichette numerate, e verranno così commercializzate con la garanzia d'origine e del processo artigianale di elaborazione, mantenendo intatte tutte le caratteristiche naturali del pesce.
4.5. Metodo di ottenimento: Per ottenere i filetti in questione, il pesce delle specie Auxis rochei e Auxis thazard viene sottoposto al seguente procedimento. Eliminazione della testa e dei visceri, lavaggio sino all'eliminazione adeguata del sangue e del muco. La cottura viene effettuata immergendo il pesce in una soluzione salina di acqua dolce portata ad ebollizione. I valori del pH e di Cl vengono controllati minuziosamente durante il processo. In seguito, il pesce viene spellato manualmente, operazione questa molto importante che, senza l'utilizzo di prodotti chimici, fa sì che il prodotto mantenga le sue caratteristiche naturali e risulti così di ottima qualità. I filetti ottenuti, nettati della pelle e spinati, vengono disposti in recipienti metallici o di vetro, che sono successivamente sterilizzati con un opportuno trattamento termico per distruggere eventuali microrganismi. Come già descritto, questi processi mantengono inalterato il carattere artigianale, tradizionalmente utilizzato in questa zona di produzione e che, come indicato in precedenza, consentono di preservare tutte le caratteristiche naturali del pesce che vanno invece perse durante la fase di pelatura chimica realizzata mediante gli altri procedimenti industriali.
4.6. Legame: Nel sud della Spagna, la pesca delle specie migratorie risale a tremila anni fa, da quando i Fenici e le antiche popolazioni andaluse iniziarono a catturare tonni, tombarelli e sgombri con piccole reti, nasse rudimentali e ami tradizionali. Gli arabi introdussero il metodo delle tonnare nei mari del sud dell'Andalusia. Oggi sono queste tonnare a costituire una delle principali fonti di rifornimento di materia prima — pesce — delle nostre imprese.
Oltre all'attività della pesca vera e propria occorre ricordare anche l'importanza dell'industria della trasformazione di queste specie migratorie, aspetto questo che è andato sviluppandosi nel primo secolo della nostra era, all'auge dell'impero romano. Tutti i tipi di tonnidi e di sgombridi venivano preparati in questi stabilimenti che prosperavano su tutto il litorale andaluso. Le celebri vestigia di Baelo Claudia a Bolonia (Tarifa) e i loro bacini ancor'oggi visibili ne sono una testimonianza. Attorno all'industria della salagione sorsero città importanti e la quarantina di stabilimenti concentrati nel Golfo di Cádiz e Levante divenne famosa per i suoi prodotti conservati sotto sale e soprattutto per i vari tipi di salse di pesce (garum, mauria e alex).
L'attività di produzione di conserve di pesce in Andalusia fa parte di una tradizione che si perde nella notte dei tempi e che è giunta sino a noi. Attualmente questa attività possiede ancora le caratteristiche di qualità che la contraddistinguono e che possono così essere definite: legame tra le specie trasformate e l'ambiente fisico del litorale andaluso, tradizione familiare delle imprese di trasformazione in conserve e carattere artigianale e tradizionale della loro produzione che tenta di sopravvivere di fronte all'incalzare dei metodi industriali, inevitabilmente meno costosi in quanto impiegano scarsa mano d'opera poiché ricorrono a mezzi chimici per effettuare ciò che invece le nostre imprese realizzano manualmente attenendosi alla tradizione e conferendo al prodotto una qualità specifica naturale che li contraddistingue dagli analoghi prodotti ottenuti industrialmente, per la loro consistenza compatta, morbida e succosa, per l'odore gradevole e il sapore molto caratteristico e che costituisce il legame fra il prodotto e la relativa zona geografica.
La pesca del tombarello è un'attività tradizionale in Andalusia e la produzione di questi filetti è ormai abituale ed ininterrotta. Essa ha inoltre un carattere artigianale ed è stata sviluppata da aziende di carattere familiare che hanno costituito piccole e medie imprese dirette dai proprietari fondatori o dai loro discendenti, il che ha reso possibile tramandare, nel corso del tempo, le tecniche artigianali di elaborazione del prodotto. La lunga esperienza della lavorazione artigianale di questo prodotto, tramandatasi di padre in figlio, è una garanzia della perizia della manodopera di questo settore. Va detto inoltre che i processi industriali meno costosi, come indicato in precedenza, minacciano di farla scomparire.
Inoltre, queste imprese conserviere andaluse sono situate nelle zone che attualmente dipendono notevolmente dalla pesca, contribuendo in ampia misura al mantenimento dell'occupazione delle popolazioni locali, soprattutto dato che il carattere artigianale di questa attività è una garanzia di un maggior numero di posti di lavoro. Si tratta quindi di un settore minacciato dall'industrializzazione e la cui sussistenza incide non soltanto sulla qualità dei prodotti ma anche su questo aspetto sociale di straordinaria importanza.
4.7. Struttura di controllo:
|
Nome: |
Consejo Regulador de las Denominaciones Específicas «Caballa de Andalucía» y «Melva de Andalucía» |
|||
|
Indirizzo: |
|
|||
|
Tel. |
(34) 954 15 18 23 |
|||
|
E-mail: |
consejoregulador@caballaymelva.com |
Questo organismo di controllo è conforme alla norma EN 45011.
4.8. Etichettatura: Sull'etichetta comparirà obbligatoriamente la dicitura «Melva de Andalucía». Le etichette numerate saranno autorizzate e rilasciate dal Consejo Regulador.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
|
12.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/21 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2008/C 177/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«CABALLA DE ANDALUCÍA»
N. CE: ES-PDO-005-0281-19.03.2003
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
|
Nome: |
Subdirección General de Sistemas de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Biológica, Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España |
||
|
Indirizzo: |
|
||
|
Tel. |
(34) 913 47 53 94 |
||
|
Fax |
(34) 913 47 57 10 |
||
|
E-mail: |
sgcaproagra@mapya.es |
2. Associazione richiedente:
|
Nome: |
Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado «Andaluces Artesanos de la Mar» |
||
|
Indirizzo: |
|
||
|
Tel. |
(34) 959 32 10 43 |
||
|
Fax |
(34) 959 32 01 06 |
||
|
E-mail: |
consercon@telefónica.net |
||
|
Composizione: |
Produttore/trasformatore ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.7 — Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti da questi ottenuti
4. Disciplinare:
[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome: «Caballa de Andalucía»
4.2. Descrizione: Conserve di filetti di sgombro sottolio, prodotte artigianalmente.
La materia prima è ottenuta dalla specie Scomber japonicus, pesce dal corpo fusiforme e allungato, con muso appuntito e peduncolo caudale sottile. Ha due pinne dorsali nettamente separate e la testa e il corpo ricoperti di piccole scaglie. Il colore è azzurro-verdognolo, con linee e macchie scure strette e ondulate, fianchi e ventre di colore giallo-argentato, con macchie di colore grigio azzurrino. Misura generalmente fra 20 e 30 cm.
Il processo di produzione delle conserve è un processo artigianale e tradizionale andaluso. La spellatura del pesce viene fatta manualmente, senza l'uso di prodotti chimici, ottenendo così un prodotto di ottima qualità, di colore bianco-grigio, consistenza compatta, morbida e succosa, dall'odore gradevole e dal sapore molto caratteristico.
Come liquido di conservazione viene utilizzato esclusivamente olio di oliva o di semi di girasole.
4.3. Zona geografica: La zona di produzione delle conserve è costituita dai territori comunali di Almería, Adra, Carboneras, Garrucha e Roquetas de Mar della provincia di Almería; Algeciras, Barbate, Cádiz, Chipiona, Conil, La Línea, Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda e Tarifa della provincia di Cádiz; Almúñecar e Motril della provincia di Granada; Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Palos de la Frontera e Punta Umbría della provincia di Huelva; Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella e Vélez-Málaga della provincia di Málaga.
4.4. Prova dell'origine: Solamente gli esemplari della specie Scomber japonicus sono utilizzati per le conserve di sgombro.
Le conserve di sgombro sono prodotte e condizionate nelle industrie conserviere situate nell'area geografica della zona di produzione e iscritte nel registro del Consejo Regulador nel rispetto dei requisiti del disciplinare, in modo particolare di quello relativo alla produzione artigianale basata su metodi e procedimenti utilizzati anticamente che consentono di mantenere intatte le caratteristiche naturali del pesce. Non è consentito alcun procedimento industriale negli stabilimenti delle imprese registrate nei quali ha luogo tale processo di produzione.
Il Consejo Regulador, in qualità di organo di controllo, effettuerà ispezioni periodiche per verificare la conformità del prodotto al relativo disciplinare di produzione, con particolare attenzione alla provenienza dei prodotti e alle condizioni artigianali della sua produzione. I titolari delle industrie conserviere iscritte terranno un registro nel quale — allo scopo di controllare il processo di produzione — per ognuno dei giorni in cui i loro stabilimenti sono utilizzati per l'elaborazione di conserve protette, annoteranno i dati relativi alla materia prima adoperata ed ai prodotti finiti.
Dopo la procedura di controllo, le conserve di sgombro conformi al disciplinare verranno certificate dal Consejo Regulador, che consegnerà alle imprese le relative etichette numerate, e verranno così commercializzate con la garanzia d'origine e del processo artigianale di produzione, mantenendo intatte tutte le caratteristiche naturali del pesce.
4.5. Metodo di ottenimento: Per ottenere i filetti in questione, il pesce della specie Scomber japonicus viene sottoposto al seguente procedimento. Eliminazione della testa e dei visceri, lavaggio sino all'eliminazione adeguata del sangue e del muco. La cottura viene effettuata immergendo il pesce in una soluzione salina di acqua dolce portata ad ebollizione. I valori del pH e di Cl vengono controllati minuziosamente durante il processo. In seguito, il pesce viene spellato manualmente, operazione questa molto importante che, senza l'utilizzo di prodotti chimici, fa sì che il prodotto mantenga le sue caratteristiche naturali e risulti così di ottima qualità. I filetti ottenuti, nettati della pelle e spinati, vengono disposti in recipienti metallici o di vetro, che sono successivamente sterilizzati con un opportuno trattamento termico per distruggere eventuali microrganismi. Come già descritto, questi processi mantengono inalterato il carattere artigianale, tradizionalmente utilizzato in questa zona di produzione e che, come indicato in precedenza, consente di preservare tutte le caratteristiche naturali del pesce che vanno invece perse durante la fase di pelatura chimica realizzata mediante gli altri procedimenti industriali.
4.6. Legame: Nel sud della Spagna, la pesca delle specie migratorie risale a tremila anni fa, da quando i Fenici e le antiche popolazioni andaluse iniziarono a catturare tonni, tombarelli e sgombri con piccole reti, nasse rudimentali e ami tradizionali. Gli arabi introdussero il metodo delle tonnare nei mari del sud dell'Andalusia. Oggi sono queste tonnare a costituire una delle principali fonti di rifornimento di materia prima — pesce — delle nostre imprese.
Oltre all'attività della pesca vera e propria occorre ricordare anche l'importanza dell'industria della trasformazione di queste specie migratorie, aspetto questo che è andato sviluppandosi nel primo secolo della nostra era, all'auge dell'impero romano. Tutti i tipi di tonnidi e di sgombridi venivano preparati in questi stabilimenti che prosperavano su tutto il litorale andaluso. Le celebri vestigia di Baelo Claudia a Bolonia (Tarifa) e i loro bacini ancor'oggi visibili ne sono una testimonianza. Attorno all'industria della salagione sorsero città importanti e la quarantina di stabilimenti concentrati nel Golfo di Cádiz e Levante divenne famosa per i suoi prodotti conservati sotto sale e soprattutto per i vari tipi di salse di pesce (garum, mauria e alex).
L'attività di produzione di conserve di pesce in Andalusia fa parte di una tradizione che si perde nella notte dei tempi e che è giunta sino a noi. Attualmente questa attività possiede ancora le caratteristiche di qualità che la contraddistinguono e che possono così essere definite: legame tra le specie trasformate e l'ambiente fisico del litorale andaluso, tradizione familiare delle imprese di trasformazione in conserve e carattere artigianale e tradizionale della loro produzione che tenta di sopravvivere di fronte all'incalzare dei metodi industriali, inevitabilmente meno costosi in quanto impiegano scarsa mano d'opera poiché ricorrono a mezzi chimici per effettuare ciò che invece le nostre imprese realizzano manualmente attenendosi alla tradizione e conferendo al prodotto una qualità specifica naturale che li contraddistingue dagli analoghi prodotti ottenuti industrialmente per la loro consistenza compatta, morbida e succosa, per l'odore gradevole e il sapore molto caratteristico e che costituisce il legame fra il prodotto e la relativa zona geografica.
La pesca delle specie Scomber japonicus è un'attività tradizionale in Andalusia e la produzione di questi filetti è ormai abituale ed ininterrotta. Essa ha inoltre un carattere artigianale ed è stata sviluppata da aziende di carattere familiare che hanno costituito piccole e medie imprese dirette dai proprietari fondatori o dai loro discendenti, cosa questa che ha reso possibile che nel corso del tempo venissero tramandate le tecniche artigianali di elaborazione del prodotto. La lunga esperienza della lavorazione artigianale di questo prodotto, tramandatasi di padre in figlio, è una garanzia della perizia della manodopera di questo settore. Va detto inoltre che i processi industriali meno costosi, come indicato in precedenza, minacciano di farla scomparire.
Inoltre, queste imprese conserviere andaluse sono situate nelle zone dell'Andalusia che attualmente dipendono maggiormente dalla pesca, contribuendo in ampia misura al mantenimento dell'occupazione delle popolazioni locali, soprattutto perché il carattere artigianale di questa attività è una garanzia di molti posti di lavoro. Si tratta di un settore minacciato dall'industrializzazione e la cui sussistenza incide non soltanto sulla qualità dei prodotti ma anche su questo aspetto sociale di straordinaria importanza.
4.7. Struttura di controllo:
|
Nome: |
Consejo Regulador de las Denominaciones Específicas «Caballa de Andalucía» y «Melva de Andalucía» |
||
|
Indirizzo: |
|
||
|
Tel. |
(34) 954 15 18 23 |
||
|
E-mail: |
consejoregulador@caballaymelva.com |
Il Consejo Regulador delle denominazioni specifiche «Caballa de Andalucía» e «Melva de Andalucía» è conforme alla norma EN 45011.
4.8 Etichettatura: Sull'etichetta comparirà obbligatoriamente la dicitura «Caballa de Andalucía». Le etichette numerate saranno autorizzate e rilasciate dal Consejo Regulador.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.