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Quadro comune dei diritti aeroportuali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva mira a creare un sistema comune per la regolamentazione dei diritti aeroportuali* negli aeroporti dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Applicazione

  • Le regole si applicano a tutti gli aeroporti:
    • che si trovano in un territorio soggetto ai trattati dell’Unione e aperto al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri;
    • e all’aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascun paese dell’Unione.
  • Non si applicano ai diritti:
    • riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta* e navigazione terminale ai sensi del regolamento (UE) 2019/317;
    • riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all’allegato della direttiva 96/67/CE (si veda la sintesi);
    • riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento 1107/2006/CE (si veda la sintesi).

Non discriminazione

I diritti aeroportuali non devono creare discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto*. Tuttavia, i diritti possono essere modulati per motivi:

  • di interesse pubblico e generale;
  • di interesse ambientale.

Rete aeroportuale

Il gestore aeroportuale* di una rete aeroportuale può introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all’intera rete.

Sistemi di tariffazione comuni

Il gestore aeroportuale deve essere autorizzato ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano.

Consultazione e ricorsi

  • Gli utenti dell’aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell’aeroporto devono essere periodicamente consultati riguardo a:
    • il funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali;
    • l’ammontare dei diritti aeroportuali e, se del caso,
    • la qualità del servizio fornito.
  • La consultazione deve avere luogo almeno una volta all’anno, salvo se:
    • diversamente convenuto nell’ultima consultazione;
    • diversamente stabilito da un accordo pluriennale tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto;
    • i paesi dell’Unione decidono di chiedere consultazioni più frequenti.

Requisiti di trasparenza

  • Gli utenti dell’aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell’aeroporto devono ricevere informazioni sugli elementi di base per la determinazione del sistema o dell’ammontare di tutti i diritti riscossi. Tali informazioni comprendono:
    • un elenco dei vari servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
    • la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali;
    • gli introiti dei vari diritti;
    • qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche delle infrastrutture e dei servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
    • le previsioni riguardanti la situazione dell’aeroporto per quanto attiene ai diritti.
  • Prima di ogni consultazione gli utenti dell’aeroporto devono comunicare al gestore aeroportuale le seguenti informazioni:
    • le previsioni del traffico e le previsioni relative all’utilizzo della loro flotta;
    • i loro progetti di sviluppo e le loro esigenze nell’aeroporto in questione.

Nuove infrastrutture

Il gestore aeroportuale consulta gli utenti dell’aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastruttura.

Differenziazione dei servizi

L’ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell’estensione dei servizi offerti dal gestore aeroportuale.

Autorità di vigilanza indipendente

  • I paesi dell’Unione devono istituire un’autorità di vigilanza nazionale indipendente.
  • Tale autorità è incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla direttiva. Essa può delegare le attività ad altre autorità di vigilanza indipendenti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 15 marzo 2009, con l’obbligo di essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione entro il 15 marzo 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell’aeroporto per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci.
Navigazione aerea di rotta: la parte del volo dalla fine della fase di decollo e di salita iniziale all’inizio della fase di avvicinamento e di atterraggio.
Utente dell’aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato.
Gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale interessati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.05.2020

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