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Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (ASSC) con il Sudafrica

 

SINTESI DI:

Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra l’UE e il Sudafrica

Decisione relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica sudafricana

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo mira a rafforzare le relazioni tra l’UE e il Sudafrica in vari settori attinenti agli scambi, lo sviluppo e la cooperazione.

La decisione rende concluso l’accordo per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

L’accordo ha diversi obiettivi:

  • rafforzare il dialogo tra le parti,
  • sostenere il Sudafrica nel suo processo di transizione economica e sociale,
  • promuovere la cooperazione regionale e l’integrazione economica del paese all’interno dell’Africa meridionale e nell’economia mondiale, e
  • favorire l’espansione e la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitale tra le parti,

L’accordo, che si basa sul rispetto dei principi democratici, dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto, instaura un dialogo politico regolare sulle questioni di interesse comune, a livello bilaterale e regionale (nell’ambito del dialogo dell’UE con i paesi dell’Africa australe e con il gruppo dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ACP).

La durata dell’accordo è indeterminata, ma ne è prevista la revisione entro cinque anni dall’entrata in vigore, al fine di apportare le eventuali modifiche necessarie.

L’accordo contiene diversi capitoli e una clausola evolutiva che permette di ampliare la portata della cooperazione.

Scambi commerciali

L’accordo instaura un regime commerciale preferenziale tra l’UE e il Sudafrica, con la creazione progressiva di una zona di libero scambio (ZLS) per la libera circolazione delle merci. Sia per gli scambi commerciali, sia per gli investimenti, l’UE è il principale partner del Sudafrica. La ZLS punta a garantire al Sudafrica un migliore accesso al mercato comunitario e assicura all’UE l’accesso al mercato sudafricano. Il suo contributo all’integrazione del Sudafrica nell’economia mondiale è quindi considerevole. L’accordo copre il 90 % circa degli scambi bilaterali attuali tra le parti.

L’accordo prevede la liberalizzazione del 95% delle importazioni dell’UE provenienti dal Sudafrica nell’arco di 10 anni e dell’86 % delle importazioni del Sudafrica provenienti dall’UE nell’arco di 12 anni. Per tutelare i settori sensibili delle parti si sono esclusi determinati prodotti dalla ZLS, mentre ad altri si applica una liberalizzazione parziale. Per quanto riguarda il Sudafrica, si tratta invece di prodotti industriali, come alcuni prodotti dell’industria automobilistica e determinati prodotti tessili e capi di abbigliamento. Dal dicembre 2006 l’accordo prevede tuttavia una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali nel settore automobilistico.

L’accordo definisce le norme di origine per garantire che i prodotti che beneficiano del regime preferenziale provengano unicamente dal Sudafrica o dall’UE. Disposizioni speciali rendono più flessibili le norme di origine per tener conto dei moderni processi di produzione internazionali.

Qualora l’importazione di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio grave per l’industria nazionale, il Sudafrica e l’UE possono adottare misure di salvaguardia. L’accordo permette inoltre al Sudafrica di adottare misure di salvaguardia provvisorie (ad esempio, aumentando o ripristinando i dazi doganali). Allo stesso modo, misure analoghe permettono di proteggere le economie dei paesi membri dell’Unione doganale dell’Africa centrale e delle regioni più periferiche dell’Unione (come l’Isola della Riunione).

L’accordo prevede disposizioni per evitare abusi da parte delle imprese che godono di una posizione dominante sul mercato e garantire così la libera concorrenza tra le imprese dell’UE e del Sudafrica. La cooperazione si svolge nel quadro delle consultazioni tra le autorità competenti. L’UE fornisce inoltre un’assistenza tecnica per aiutare il Sudafrica a ristrutturare la sua legislazione in materia di concorrenza. L’accordo riconosce la necessità di tutelare adeguatamente la proprietà intellettuale e prevede, in caso di bisogno, consultazioni urgenti e un’assistenza tecnica al Sudafrica.

L’accordo prevede infine una stretta cooperazione in diversi settori connessi al commercio come i servizi doganali, la libera circolazione dei servizi e dei capitali e gli ostacoli tecnici quali la certificazione e la standardizzazione.

Cooperazione allo sviluppo

L’aiuto allo sviluppo dell’UE al Sudafrica viene finanziato prevalentemente dal bilancio comunitario attraverso lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

I settori prioritari del programma indicativo pluriennale per la cooperazione con il Sudafrica nel periodo 2014-2020 sono tre:

  • creazione di posti di lavoro,
  • istruzione, formazione e innovazione,
  • costruzione di uno stato capace e orientato allo sviluppo.

Come in altri accordi di cooperazione allo sviluppo, la cooperazione decentrata è un elemento essenziale dell’aiuto, che richiede un forte coinvolgimento della società civile nel processo di sviluppo.

Cooperazione economica

Le parti intensificano la loro cooperazione economica in vari settori, come l’industria (per favorire la ristrutturazione dell’industria sudafricana), la società dell’informazione, la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese, i trasporti e l’energia. La cooperazione in questo campo dovrebbe inoltre agevolare lo sviluppo sostenibile delle rispettive economie e la tutela dell’ambiente.

Altri aspetti

Le disposizioni dell’accordo si estendono alla cooperazione nei settori più vari, come ad esempio:

  • la cooperazione sociale, basata su un dialogo riguardante numerosi aspetti tra cui la libertà di associazione, i diritti dei lavoratori, i diritti dell’infanzia, la parità uomo-donna e la violenza contro le donne;
  • la cooperazione finalizzata alla tutela dell’ambiente, specie per quanto concerne i cambiamenti climatici;
  • la cooperazione culturale;
  • la cooperazione nella lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro;
  • la cooperazione nel campo della sanità, in particolare per la lotta contro l’AIDS.

L’accordo contiene alcune disposizioni istituzionali. Istituisce un Consiglio per la Cooperazione per garantire il corretto funzionamento dell’accordo. Inoltre prevede contatti regolari fra le parti, ad esempio a livello parlamentare nonché tra il Comitato economico e sociale dell’UE e la sua controparte sudafricana, il Consiglio nazionale dell’economia, dello sviluppo e del lavoro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO L’ACCORDO E LA DECISIONE?

L’accordo è stato firmato l’11 ottobre 1999 a Pretoria ed è entrato in vigore a tutti gli effetti il 1o maggio 2004. Tuttavia, alcune disposizioni che rientrano nelle competenze comunitarie sono applicate dal 1o gennaio 2000.

Nel giugno 2016, il Sudafrica ha firmato l’EU-SADC EPA (accordo di partenariato economico con la Comunità di sviluppo dell’Africa australe) assieme ad altri cinque stati dell’Africa australe (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland). Una volta ratificato, l’EPA sostituirà le norme che regolano gli scambi stipulate nel’ASSC.

CONTESTO

L’accordo è completato da tre ulteriori accordi: l’accordo sulla scienza e sulla tecnologia e gli accordi sui vini e sulle bevande spiritose. L’accordo sulla pesca previsto dall’ASSC non è stato concluso. Il Sudafrica è inoltre un membro qualificato dell’accordo di Cotonou, che disciplina le relazioni tra l’UE e i paesi ACP.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro — Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 2 relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale — Atto finale — Dichiarazioni (GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Decisione 2004/441/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29).

Cfr. la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.10.2018

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