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Orientamenti dell’UE in materia di pena di morte

Gli orientamenti in oggetto presentano gli obiettivi e gli elementi della politica dell’Unione europea (UE) in materia di abolizione universale della pena capitale. Laddove l’abolizione viene rifiutata, l’UE promuove l’utilizzo di norme minime in relazione alla pena di morte.

ATTO

Orientamenti dell'UE in materia di pena di morte: versione riveduta e aggiornata. Consiglio "Affari generali" del 16 giugno 2008 [Non pubblicati nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Con la firma del 13° protocollo della convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), tutti i paesi dell’Unione europea (UE) si sono impegnati ad abolire definitivamente la pena di morte in tutti i casi. Si sono altresì impegnati ad applicare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in base alla quale “nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato”.

Per migliorare il rispetto dei diritti umani e rafforzare in tal modo la dignità umana nei paesi extra UE, l'UE intende, nell’ambito della sua politica sui diritti umani:

  • adoperarsi per l'abolizione universale della pena di morte, se necessario con l’istituzione immediata di una moratoria sull’uso della pena di morte;
  • battersi per un'applicazione ridotta della pena di morte, laddove essa esiste ancora, e insistere affinché essa sia eseguita nel rispetto di determinate norme minime, adoperandosi nel contempo per ottenere informazioni accurate sul numero di persone condannate e giustiziate.

Modalità di lavoro

Gli elementi chiave dell'approccio dell'UE includono iniziative di carattere generale, dove la questione della pena di morte è sollevata nell'ambito dei dialoghi e delle consultazioni dell’UE con i paesi terzi. Particolare attenzione sarà rivolta ai paesi extra UE per quanto riguarda:

  • il sistema giuridico, il suo funzionamento e la trasparenza;
  • gli impegni internazionali per la non applicazione della pena di morte;
  • gli sviluppi politici sulla pena di morte;
  • la situazione sui diritti umani come descritta dai pertinenti meccanismi internazionali.

L’UE può inoltre intraprendere iniziative di carattere specifico, da valutare caso per caso, qualora venga a conoscenza di casi individuali di violazioni delle norme minime.

L'UE interviene inoltre sulla base di relazioni sui diritti umani presentate dai Capi missione dell’UE, che dovrebbero includere un'analisi dell'applicazione e dell’uso della pena di morte nel paese in questione e una valutazione dell'impatto delle attività dell'UE.

L’UE si prefigge di persuadere i paesi extra UE ad abolire la pena di morte promuovendo la ratifica del secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Ove ciò non risulti possibile, essa lavorerà verso il raggiungimento del suo obiettivo attraverso altre iniziative, ad esempio:

  • promuovendo la ratifica di altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, in particolare quelli riguardanti la pena di morte;
  • promuovendo la cooperazione bilaterale e multilaterale al fine di istituire un sistema giudiziario corretto e imparziale per i processi penali.

L'UE cercherà anche di promuovere, nei pertinenti consessi multilaterali, iniziative volte a introdurre una moratoria sulle esecuzioni capitali e, a tempo debito, l'abolizione della pena di morte. L'UE incoraggerà altresì le pertinenti organizzazioni internazionali ad intraprendere appropriati passi per spronare gli Stati a ratificare e rispettare i trattati e le norme internazionali in materia di pena di morte.

Norme minime

Laddove la pena di morte viene mantenuta, l'UE cercherà di promuovere il rispetto delle seguenti norme minime:

  • si può imporre la pena capitale unicamente per i crimini intenzionali più gravi e violenti;
  • la pena capitale può essere comminata solo per un crimine passibile di pena di morte alla data in cui fu commesso, restando inteso che se dopo tale data è stata stabilita per legge una pena più lieve, l'autore del crimine ne beneficia;
  • non si può imporre la pena capitale alle persone che non avevano raggiunto i 18 anni al momento in cui hanno commesso un crimine, alle donne incinte, alle madri con figli in giovane età e alle persone sofferenti di alienazione mentale;
  • occorrono prove chiare e convincenti e un equo processo, in cui l'accusato disponga di un'assistenza giuridica;
  • dev'essere prevista la possibilità di ricorso ad un tribunale di giurisdizione superiore e di reclamo individuale, e il condannato a morte ha diritto a presentare una petizione affinché la pena sia commutata;
  • la pena capitale deve essere eseguita infliggendo il minimo possibile di sofferenze.

Contesto

Nel 1998 i paesi dell'Unione europea hanno deciso di intensificare le loro attività nella lotta contro la pena di morte. A tal fine hanno adottato la prima versione di questi orientamenti. All'epoca la pena capitale era stata abolita nella maggior parte dei paesi dell’UE, e quelli che non l'avevano ancora abolita non la applicavano. Attualmente tutti i paesi dell'Unione hanno ratificato il 6° protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo concernente l'abolizione della pena di morte. Si noti inoltre che l'abolizione della pena di morte figura tra le condizioni previste per entrare a far parte dell'UE.

L'UE ha pertanto deciso di intensificare le sue iniziative in seno alle istanze internazionali, in particolare nelle Nazioni Unite (ONU). Nel 2007 la sua risoluzione copatrocinata relativa a una moratoria sull’uso della pena di morte è stata adottata nella 62ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa risoluzione invoca il rispetto di norme minime per salvaguardare i diritti dei condannati a morte, nonché la limitazione progressiva dell’uso della pena di morte e l’istituzione di una moratoria sulle esecuzioni capitali. L'UE collabora inoltre con varie organizzazioni non governative (ONG), in particolare attraverso lo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo.

Ultimo aggiornamento: 30.09.2010

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