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Il principio di precauzione è un approccio alla gestione del rischio per cui, qualora sia possibile che una determinata politica o azione possa arrecare danno ai cittadini o all’ambiente e qualora non vi sia ancora un consenso scientifico sulla questione, la politica o l’azione in questione non dovrebbe essere perseguita. Tuttavia, è possibile riesaminare la politica o l’azione non appena si rendano disponibili maggiori informazioni scientifiche. Il principio di precauzione è stabilito nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il concetto del principio di precauzione è stato stabilito per la prima volta in una comunicazione della Commissione europea, adottata nel febbraio 2000, che ha definito il concetto e la sua modalità di applicazione.
Il principio di precauzione può essere invocato solo in caso di rischio potenziale e non può mai essere utilizzato per giustificare decisioni arbitrarie.
Alcuni esempi in cui l’Unione europea ha applicato il principio di precauzione comprendono il quadro normativo per le sostanze chimiche [regolamento (CE) n. 1907/2006, noto con il nome di REACH] e il regolamento generale sulla legislazione alimentare [regolamento (CE) n. 178/2002].
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