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Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
PUNTI CHIAVE
Deroghe al principio di parità di trattamento
Mezzi di ricorso ed esecuzione
La vittima discriminazione deve solo stabilire una presunzione di discriminazione, dopo di che spetta alla parte convenuta provare che non vi è stata alcuna discriminazione.
Dialogo sociale e dialogo civile
Organismi per la promozione del principio
Ciascun paese dell’UE deve istituire almeno un organismo preposto alla lotta alle discriminazioni, responsabile in particolare di aiutare le vittime e di condurre studi indipendenti.
Raccomandazione del Consiglio
Nel 2013, il Consiglio ha approvato una raccomandazione che invita ad adottare misure in un certo numero di settori, tra cui l’antidiscriminazione, per rafforzare l’integrazione dei Rom. La raccomandazione si basa sulla direttiva 2000/43/CE e sottolinea l’importanza della sua applicazione pratica.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Si applica a partire dal 19 luglio 2000. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel loro diritto nazionale entro il 19 luglio 2003.
CONTESTO
Il Trattato di Lisbona (articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell’UE) fornisce una base giuridica per combattere tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
* TERMINI CHIAVE
Discriminazione diretta: quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.
Discriminazione indiretta: quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Molestie: una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
Vittimizzazione: trattamento ingiusto o crudele di qualcuno che protesta per una discriminazione o che assiste qualcun altro in una denuncia di discriminazione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22-26)\
Modifiche successive alla direttiva 2000/43/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (COM(2006) 643 def, 30.10.2006)
Raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1-7)
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Relazione congiunta sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione) (COM(2014) 2 final, 17.1.2014)
Ultimo aggiornamento: 23.02.2017