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Prodotti preconfezionati — come preparare ed etichettare l’imballaggio

 

SINTESI DI:

Direttiva 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Introduce una legislazione uniforme in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) stabilendo le condizioni per preparare gli imballaggi preconfezionati* marcati ℮. Essa mira a garantire che la quantità riportata sul contenitore di un prodotto preconfezionato* sia corretta e che tale prodotto sia adeguatamente etichettato.

PUNTI CHIAVE

La direttiva è stata modificata negli anni, e la presente sintesi riflette il suo contenuto come attualmente dichiarato.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti venduti singolarmente a un volume o massa constanti scelti precedentemente dal confezionatore, superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori a 10 chilogrammi o 10 litri.

Il marchio ℮

  • La direttiva stabilisce le condizioni per i prodotti preconfezionati su cui è apposto un marchio ℮. Il marchio ℮, posto accanto alla quantità nominale*, conferma il rispetto delle norme europee sull’indicazione del volume o della massa e sui metodi di misurazione che i rivenditori di prodotti preconfezionati devono impiegare. Il marchio ℮ non è obbligatorio. Tuttavia, la sua apposizione sui prodotti consente di venderli in tutti gli Stati membri senza dover verificare se siano stati rispettati i singoli requisiti nazionali.
  • Per garantire la correttezza della quantità esposta, le confezioni recanti il marchio ℮ devono soddisfare i seguenti requisiti:
    • la quantità media del prodotto negli imballaggi provenienti dalla stessa partita deve essere pari o superiore alla quantità indicata nell’imballaggio;
    • la quantità nominale si riferisce unicamente al prodotto. Sono esclusi gli imballaggi o i materiali utilizzati per proteggere, maneggiare o conservare il prodotto, o ancora, che fungono da ausilio durante il suo utilizzo;
    • soltanto una percentuale limitata dei prodotti preconfezionati della stessa partita può contenere una quantità di prodotto inferiore a quella indicata sull’imballaggio. Si tratta del cosiddetto «errore massimo tollerato». L’allegato 1, paragrafo 2.4 della direttiva, approfondisce questo punto.
  • Apponendo il marchio ℮ sul prodotto, il confezionatore o l’importatore certifica che i prodotti preconfezionati soddisfano i requisiti di questa direttiva in termini di qualità e controlli metrologici (maggiori dettagli nell’allegato I, sezione 5 e nell’allegato II della direttiva).
  • La lettera «e» deve essere collocata nello stesso campo visivo dell’indicazione della massa o del volume nominale e deve essere alta almeno 3 millimetri.

Indicazione della massa o del volume

  • L’iscrizione sull’etichetta del volume per i prodotti liquidi e della massa per gli altri prodotti è obbligatoria.
  • D’altra parte, il prodotto preconfezionato deve fornire sull’etichetta le indicazioni di massa e di volume di uso commerciale ovvero ottemperare alla normativa nazionale del paese destinatario se tali indicazioni risultano diverse negli Stati membri.
  • Gli Stati membri non possono vietare o limitare l’immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati che soddisfano i requisiti della direttiva per motivi inerenti alle indicazioni del volume o della massa oppure ai metodi metrologici impiegati e se apportano il marchio ℮.

Atti delegati

Il regolamento di modifica (UE) 2019/1243 autorizza la Commissione europea ad adottare atti delegati al fine di adeguare la direttiva 76/211/CEE allo sviluppo tecnologico.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 76/211/CEE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 22 luglio 1977.
  • In Belgio e in Irlanda doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 31 dicembre 1979.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Imballaggio preconfezionato. L’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale è contenuto.
Prodotto preconfezionato. Un prodotto è preconfezionato allorquando viene posto in un imballaggio di qualsiasi natura, non in presenza del compratore, in maniera tale che la quantità del prodotto contenuta nell’imballaggio abbia un valore scelto in precedenza e non possa essere modificato senza aprire l’imballaggio o modificarlo in maniera riscontrabile.
Quantità nominale. La quantità nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto di un imballaggio preconfezionato indica la massa o volume indicati sull’imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che l’imballaggio si ritiene debba contenere.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1).

Le modifiche successive alla direttiva 76/211/CEE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 10.05.2022

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