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Prodotti difettosi: responsabilità
SINTESI DI:
Direttiva 85/374/CEE: responsabilità sul prodotto
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Stabilisce il principio della responsabilità indipendentemente dalla colpa, applicabile ai produttori europei. Se un prodotto difettoso* provoca danni al consumatore, il produttore può essere responsabile anche senza negligenza o colpa da parte sua.
PUNTI CHIAVE
Danni coperti
La direttiva si applica a danni:
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causati dalla morte o da lesioni personali;
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causati alla proprietà privata.
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I paesi dell’Unione europea (UE) possono fissare un limite per la responsabilità totale di un produttore in caso di morte o di lesione personale derivanti da articoli identici aventi lo stesso difetto.
Responsabilità
Il termine produttore designa:
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il produttore di una materia prima, il fabbricante di un prodotto finito o di una parte componente;
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l’importatore del prodotto;
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qualsiasi persona che appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
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qualsiasi persona che fornisce un prodotto il cui produttore o importatore non può essere identificato.
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Qualora due o più persone siano responsabili dello stesso danno, esse risponderanno in solido.
Prova del danno
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
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la presentazione del prodotto;
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l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato;
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il momento della messa in circolazione del prodotto.
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L’onere della prova spetta alla persona danneggiata. Essa deve dimostrare:
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il danno effettivo;
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un difetto nel prodotto;
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un nesso di causalità tra il danno e il difetto.
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Tuttavia, essa non deve dimostrare la negligenza o la colpa del produttore o dell’importatore.
Esclusione di responsabilità
Una serie di fattori può esonerare il produttore dalla responsabilità, nel caso in cui:
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non abbia messo in circolazione il prodotto;
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il difetto sia comparso dopo che il prodotto è stato messo in circolazione;
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il prodotto non sia stato fabbricato per essere venduto o distribuito a scopo di lucro;
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il prodotto non sia stato fabbricato o distribuito per qualsiasi scopo nel quadro delle normali operazioni e pratiche della sua attività;
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il difetto sia dovuto alla conformità del prodotto rispetto a norme vincolanti emanate da autorità pubbliche;
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il difetto di un componente sia stato causato durante la fabbricazione di un prodotto finale.
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Quando il danneggiato ha colpa, la responsabilità del produttore può essere ridotta.
Scadenza della responsabilità
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Il danneggiato dispone di tre anni entro i quali chiedere un risarcimento. Il periodo decorre dalla data in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore.
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Il produttore non è più responsabile dopo dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.
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Nessuna clausola contrattuale può permettere al produttore di limitare la sua responsabilità in relazione alla persona danneggiata.
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Le norme nazionali sulla responsabilità civile sono ancora applicabili.
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A PARTIRE DA QUANDO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 30 luglio 1985. I paesi dell’UE dovevano recepirla nella legislazione nazionale entro il 30 luglio 1988.
CONTESTO
Responsabilità dei prodotti difettosi
TERMINI CHIAVE
* Prodotto: qualsiasi bene mobile, anche se parte di un altro bene mobile o immobile. Esso include l’elettricità, i prodotti agricoli naturali (prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, ad esclusione dei prodotti che hanno subito una prima trasformazione, ovvero taglio, spelatura e congelazione di frutta e verdura) e i giochi.
ATTO
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pagg. 29-33)
Ultimo aggiornamento: 19.01.2016