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Sesta direttiva "IVA": base imponibile uniforme

Le istanze europee sopprimono i controlli fiscali alle frontiere interne per tutte le operazioni tra Stati membri, ravvicinano le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e stabiliscono un periodo di transizione di durata limitata al fine di facilitare il passaggio al regime definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri.

ATTO

Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il testo in appresso sintetizza il contenuto delle direttive relative all'instaurazione e al funzionamento del sistema comune dell'IVA.

Campo di applicazione

Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, nonché le importazioni di beni.

Territorialità

Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i seguenti territori nazionali:

  • l'isola di Helgoland e il territorio di Büsingen (Germania);
  • la Groenlandia (Danimarca);
  • Livigno, Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano (Italia).

I soggetti passivi

Si considera soggetto passivo la persona che esercita, "in modo indipendente" e in qualsiasi luogo, a prescindere dallo scopo o dai risultati, una delle seguenti attività economiche: attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive ed agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate. Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo anche chiunque effettui a titolo occasionale un'operazione relativa ad una delle attività summenzionate e in particolare una delle operazioni seguenti: la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo; la cessione di un terreno edificabile.

L'espressione « in modo indipendente » esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione.

Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, tranne quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

Luogo delle operazioni imponibili

Si considera come luogo di cessione di un bene:

  • se il bene viene spedito o trasportato: il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente;
  • se il bene non viene spedito o trasportato: il luogo dove il bene si trova al momento della cessione.

Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Tuttavia:

  • il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agenti immobiliari, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti, è quello dove il bene è situato;
  • il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse;
  • il luogo di numerose prestazioni di servizi aventi per oggetto attività accessorie ai trasporti, attività culturali, sportive, scientifiche, d'insegnamento, perizie o lavori relativi a beni mobili materiali è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite;
  • il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto la locazione di beni mobili materiali, ad eccezione di qualsiasi mezzo di trasporto, è quello in cui il bene è così utilizzato;
  • il luogo delle seguenti prestazioni di servizi è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale: cessioni e concessioni di diritti d'autore, prestazioni pubblicitarie, prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, avvocati, periti contabili, operazioni bancarie, finanziarie e assicurative (…).

Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare:

  • il luogo di prestazione dei servizi situato all'interno del paese come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego hanno luogo al di fuori della Comunità;
  • il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all'interno del paese quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego hanno luogo all'interno del paese.

Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta

Si considera fatto generatore dell'imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta.

Si considera esigilibità dell'imposta il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi, fatta eccezione per alcuni casi debitamente precisati.

All'importazione, il fatto generatore si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto dell'introduzione del bene all'interno del paese.

Base imponibile

All'interno del paese la base imponibile è costituita per le forniture di beni e le prestazioni di servizi:

  • da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni, o
  • dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal costo, determinato nel momento in cui si effettuano tali operazioni, o
  • dal valore normale dell'operazione in questione (si considera « valore normale » di un servizio quanto il destinatario della prestazione, nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l'operazione, dovrebbe pagare ad un prestatore indipendente all'interno del paese al momento dell'operazione, in condizioni di concorrenza perfetta, per ottenere questo stesso servizio).

All'importazione di beni la base imponibile è costituita:

  • dal prezzo pagato o da pagarsi dall'importatore, se detta somma costituisce l'unico corrispettivo;
  • dal valore normale, se manca il prezzo, o se il prezzo pagato o da pagare non costituisce l'unico corrispettivo del bene importato (si considera « valore normale » all'importazione di un bene quanto un importatore, allo stadio di commercializzazione al quale si compie l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del paese di provenienza del bene, al momento in cui l'imposta è esigibile, in condizioni di concorrenza perfetta, per ottenere questo stesso bene).

Aliquote

Queste operazioni sono assoggettate all'imposta alle aliquote e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione dei beni e dei servizi, nel rispetto dei valori fissati per il ravvicinamento delle aliquote dalle apposite direttive:

  • l'aliquota normale dell'IVA non può essere inferiore al 15 % fino al 31 dicembre 2000;
  • possono essere applicate una o due aliquote ridotte, che non possono essere inferiori al 5%, per cessioni di beni e prestazioni di servizi a vocazione sociale e culturale (allegato H, il cui campo di applicazione è riesaminato dal Consiglio ogni due anni);
  • aliquote superiori o pari al 12% sono ammesse per beni e servizi diversi da quelli di cui all'allegato H, e che, al 1° gennaio 1991, beneficiano di un'aliquota ridotta;
  • l'aliquota zero e le aliquote "ultraridotte" (inferiori al 5%) esistenti al 1° gennaio 1991 possono essere mantenute in linea di massima fino al 1997;
  • sono soppresse tutte le aliquote maggiorate.

Esenzioni

Sono previste esenzioni all'interno del paese a favore di alcune attività di interesse pubblico, di operazioni di assicurazione e di riassicurazione, dell'affitto e della locazione di beni immobili (ad eccezione delle prestazioni di alloggio, delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli, delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente, delle locazioni di casseforti), delle forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata e di molte altre attività, quali la concessione e la negoziazione di crediti, le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, le operazioni, compresa la negoziazione, relative ad azioni, parti di società o associazioni (…).

Sono possibili anche esenzioni all'importazione, in particolare per quanto riguarda le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all'interno del paese, le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito, le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggetamento a un regime doganale di ammissione temporanea, che beneficiano per questo motivo dell'esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo, le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella « tariffa doganale comune » o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l'esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno.

Sono previste esenzioni per le operazioni all'esportazione, le operazioni assimilate e i trasporti internazionali ed operazioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci.

Deduzioni

Origine e portata del diritto a deduzione: il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore: l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate, l'imposta sul valore aggiunto dovuta:

  • per un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nel quadro e per i bisogni della sua impresa, qualora l'acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione completa dell'imposta sul valore aggiunto e
  • per un servizio eseguito dalla sua impresa, per i bisogni della medesima, qualora l'esecuzione di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione totale dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:

a) di sue operazioni relative alle attività economiche effettuate all'estero, che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all'interno del paese;

b) di certe operazioni esenti;

c) di sue operazioni esenti quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni siano direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.

Modalità di esercizio del diritto a deduzione: Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve, a seconda dei casi, essere in possesso di una fattura, essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'imposta dovuta o ne consenta il calcolo, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro.

Debitori dell'imposta

L'imposta sul valore aggiunto può essere dovuta in regime interno:

  • dai soggetti passivi che eseguono un'operazione imponibile diversa da quelle previste nella Sesta direttiva, eseguite da un soggetto passivo residente all'estero. Quando l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all'estero, gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l'imposta è dovuta da una persone diversa . A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario dell'operazione imponibile. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento dell'imposta;
  • dal destinatario di un servizio prestato da un soggetto passivo residente all'estero; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell'imposta;
  • da chiunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci.

All'importazione l'IVA può essere dovuta dalla/e persona/e designata/e o riconosciuta/e dallo Stato membro di importazione.

La direttiva impone anche degli obblighi ai debitori, sia nel regime interno, sia all'importazione. Per esempio, ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo e deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale. Questi obblighi permettono, quindi, una buona applicazione dell'imposta.

Regimi particolari

Esistono numerosi regimi particolari:

  • il regime delle piccole imprese;
  • il regime per i produttori agricoli (regime comune forfettario);
  • il regime applicabile ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, d' antiquariato e da collezione;
  • il regime applicabile all'oro (es de en fr);
  • il regime applicabile ai servizi ad alta intensità di lavoro (es de en fr);
  • il regime applicabile alle agenzie di viaggio (es de en fr).

Gli Stati membri possono prendere, a determinate condizioni, disposizioni di deroga per semplificare la riscossione dell'IVA o evitare frodi o evasioni fiscali.

Il 25 giugno 1997 la Commissione ha proposto di creare un comitato consultivo IVA.

La direttiva 77/388/CEE è stata modificata più volte. Le modifiche più recenti sono le seguenti:

  • La direttiva 2000/65/CE modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda la determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto. Le regole per la determinazione del debitore rappresentavano in effetti un problema per i piccoli operatori attivi in più Stati membri, dal momento che potevano trovarsi costretti a nominare un rappresentante fiscale in qualità di debitore nel paese in cui effettuavano una fornitura di beni o una prestazione di servizi, pur non essendo residenti in tale paese. In seguito all'adozione della legislazione in materia di cooperazione amministrativa che disciplina l'assistenza reciproca fra gli Stati membri, nonché per via della necessità di semplificare il regime comune dell'IVA, il nuovo articolo 21 prevede che la designazione di un rappresentante fiscale sia d'ora in poi soltanto facoltativa per i soggetti non residenti nel paese.
  • La direttiva 2001/115/CE modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare e modernizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto. L'obiettivo è quello di armonizzare le condizioni imposte alla fatturazione fissando in particolare un elenco obbligatorio di menzioni e creando un quadro giuridico e tecnico comune per la fatturazione elettronica. Si tratta inoltre di permettere di trarre profitto dallo sviluppo delle nuove tecnologie.
  • La direttiva 2002/38/CE (es de en fr) comporta delle modifiche concernenti la presente direttiva (sesta direttiva IVA) . Si tratta di applicare l'IVA ad alcuni servizi elettronici prestati a soggetti non passivi stabiliti nell'UE da operatori di paesi terzi. Sarà dunque istituito un regime speciale e il paese in cui avviene il consumo dovrà vigilare sul rispetto degli obblighi da parte degli operatori. Fra i servizi interessati figurano la fornitura di musica, film e giochi, la fornitura di immagini, testi e informazioni, la fornitura di software e il web-hosting.
  • La direttiva 2003/92/CE ha modificato le norme di applicazione dell'IVA alle cessioni di gas e di elettricità per agevolare il funzionamento del mercato interno. Essa mira, in particolare, ad eliminare i problemi attuali di doppia imposizione, non imposizione e le distorsioni di concorrenza. Anche se sono state efficaci sul piano nazionale, le vecchie norme non sono più adatte nel contesto della liberalizzazione del mercato e dell'internazionalizzazione delle cessioni di gas e di elettricità. Per questi motivi, le nuove norme prevedono la tassazione dell'IVA nello Stato di cessione o di consumo del gas e dell'elettricità, un sistema obbligatorio di liquidazione che non impone più la registrazione ai fini IVA quando acquirenti e prestatori non sono stabiliti nello stesso Stato, la tassazione dei costi di accesso e di utilizzazione delle reti di distribuzione nello Stato in cui è stabilito l'acquirente.
  • La direttiva 2004/7/CE ha modificato le procedure che consentono agli Stati membri di introdurre misure di deroga alla presente direttiva. Questa proposta mira a semplificare e modernizzare la procedura mediante la quale uno Stato membro può essere autorizzato dal Consiglio, in virtù degli articoli 27 e 30 della sesta direttiva IVA, a introdurre nella sua legislazione misure particolari di deroga al sistema comune di imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali o nell'ambito di un accordo concluso con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale. A fini di trasparenza e di certezza giuridica, la proposta di direttiva prevede, in particolare, l'eliminazione della possibilità, attualmente esistente, della tacita approvazione di una deroga. Di conseguenza, ogni deroga autorizzata deve essere oggetto di una decisione esplicita adottata dal Consiglio su proposta della Commissione. La proposta prevede anche che la Commissione, adita da uno Stato membro con la domanda di deroga, informi lo Stato membro richiedente del fatto che dispone di tutti i dati utili alla valutazione e necessari per presentare al Consiglio, entro un termine di tre mesi dall'invio di tale informazione allo Stato richiedente, una proposta di autorizzazione o una comunicazione contenente le sue eventuali obiezioni. Inoltre, per un'applicazione più uniforme delle disposizioni comuni in materia di IVA, la proposta prevede l'attribuzione al Consiglio di competenze di esecuzione che gli consentano di adottare, su proposta della Commissione, misure atte a garantire l'applicazione di dette disposizioni.
  • La direttiva 2004/15/CE (es de en fr) modifica l'articolo 289, paragrafo 6 della sesta direttiva IVA per prorogare di due anni il periodo di applicazione delle aliquote ridotte IVA ai servizi ad alta intensità di lavoro.
  • La direttiva 2004/66/CE adatta la direttiva 77/388/CEE per tenere conto dell'adesione dei 10 nuovi Stati membri alla Comunità europea il 1° maggio 2004.

La direttiva 2005/92/CE ha l'obiettivo di prorogare la soglia minima dell'aliquota normale dell'IVA (ovvero il 15%) per un periodo minimo di 5 anni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

La direttiva 2006/69/CE modifica la sesta direttiva IVA al fine di conferire agli Stati membri la facoltà di adottare rapidamente i provvedimenti fondati sul diritto, volti a contrastare la frode e l'evasione fiscale in certi settori specifici e mirati.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 77/388/CEE

01.01.1978

01.01.1978

GU L 145 del 13.06.1977

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 80/368/CEE

22.03.1988

22.03.1988

GU L 90 del 03 .04.1980

Regolamento (Euratom) n. 3308/80

-

-

GU L 345 del 20.12.1980

Direttiva 84/386/CEE

01.07.1985

01.07.1985

GU L 208 del 03.08.1984

Direttiva 89/465/CEE

24.07.1989

01.01.199001.01.199101.01.199201.01.199301.01.1994

GU L 226 del 03.08.1989

Direttiva 91/680/CEE

01.01.1993

01.01.1993

GU L 376 del 31.12.1991

Direttiva 92/77/CEE

01.01.1993

01.01.1993

GU L 316 del 31.10.1992

Direttiva 92/111/CEE

01.01.1993

01.01.1993

GU L 390 del 31.12.1992

Direttiva 94/4/CE

01.04.1994, salvo eccezioni

-

GU L 365 del 31.12.1994

Direttiva 94/5/CE

01.01.1995

01.01.1995

GU L 60 del 03.03.1994

Direttiva 94/76/CE

01.01.1995

01.01.1995

GU L 365 del 31.12.1994

Direttiva 95/7/CE

01.01.1996, salvo eccezioni

-

GU L 102 del 05.05.1995

Direttiva 96/42/CE

29.07.1996

-

GU L 170 del 09.07.1996

Direttiva 98/80/CE

17.10.1998

01.01.2000

GU L 281 del 17.10.1998

Direttiva 1999/49/CE

02.06.1999

31.12.1998

GU L 139 del 02.06.1999

Direttiva 1999/59/CE

26.06.1999

01.01.2000

GU L 162 del 26.06.1999

Direttiva 1999/85/CE

28.10.1999

31.12.2002

GU L 277 del 28.10.1999

Direttiva 2000/17/CE

-

-

GU L 084 del 05.04.2000

Direttiva 2000/65/CE

21.10.2000

31.12.2001

GU L 269 del 21.10.2000

Direttiva 2001/4/CE

27.01.2001

-

GU L 22 del 24.01.2001

Direttiva 2001/115/CE

07.02.2002

01.01.2004

GU L 15 del 17.01.2002

Direttiva 2002/38/CE

15.05.2002

-

GU L 128 del 15.05.2002

Direttiva 2002/93/CE

07.12.2002

-

GU L 260 dell' 11.10.2003

Direttiva 2003/92/CE

11.10.2003

01.01.2005

GU L 260 dell' 11.10.2003

Direttiva 2004/7/CE

19.02.2004

-

GU L 27 del 30.01.2004

Direttiva 2004/15/CE

10.02.2004

01.01.2004

GU L 052 del 21.02.2004

Direttiva 2004/66/CE

01.05.2004

01.05.2004

GU L 168 del 1°.05.2004

Direttiva 2005/92/CE

28.12.2005

01.01.2006

GU L 345 dell' 28.12.2005

Direttiva 2006/18/CE

22.02.2006

-

GU L 51 del 22.02.2006

Direttiva 2006/69/CE

12.08.2006

-

GU L 221 del 12.08.2006

Direttiva 2006/98/CE

01.01.2007

-

GU L 363 del 20.12.2006

ATTI COLLEGATI

SEMPLIFICAZIONE DELLA RISCOSSIONE, DEGLI OBBLIGHI E DEI RIMBORSI:

Proposta di direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto. Proposta di direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 2004 che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, ai soggetti passivi stabiliti all'interno del paese ma in un altro Stato membro [COM(2004) 728/1 e /2 - Gazzetta ufficiale C 24 del 29.01.2005].

Per semplificare le misure intese ad agevolare le formalità che devono compiere gli operatori soggetti all'IVA, quando non sono stabiliti nello Stato membro in cui esercitano le loro attività, la Commissione propone, tramite tre modifiche legislative distinte, sei misure concrete: l'introduzione del regime dello sportello unico per i soggetti passivi non stabiliti; la modernizzazione della procedura di rimborso tramite uno sportello unico elettronico; l'armonizzazione del settore coperto dai beni e servizi per i quali gli Stati membri sono autorizzati a limitare il diritto a deduzione; un'estensione del ricorso al meccanismo di autoliquidazione per talune operazioni tra imprese, effettuate dai soggetti passivi non stabiliti; una revisione di regime particolare applicabile alle piccole e medie imprese; una semplificazione delle regole applicabili alle vendite a distanza.

Procedura di consultazione (CNS/2004/0261)

LUOGO DI APPLICAZIONE DELL'IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Regolamento del Consiglio 1777/2005, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto [Gazzetta ufficiale 288 del 29.10.2005]

Il regolamento è inteso a precisare l'interpretazione e l'applicazione delle norme comuni in materia di IVA. Essa definisce i punti importanti della sesta direttiva IVA e cioè i soggetti passivi, il luogo di prestazione di taluni servizi e il regime applicabile ai servizi forniti per via elettronica. L'obiettivo è renderne l'applicazione più uniforme e migliorare il funzionamento del mercato interno.

Proposta di direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 2003, recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi [COM (2003) 822 def. - Gazzetta ufficiale C 96 del 21.04.2004].

Nel quadro delle prestazioni di servizi rese tra soggetti passivi ("Business to business", cioè tra imprese), la Commissione propone l'applicazione dell'IVA nel paese in cui è stabilito il destinatario (cioè il luogo di consumo) e non più nello Stato del prestatore. La proposta modificata concerne, più in particolare, le norme IVA applicabili a determinati servizi prestati ai privati. Le modifiche proposte intendono eliminare le distorsioni di concorrenza tra imprese dell'Unione, da un lato, e tra imprese dell'Unione e di paesi terzi, dall'altro, le quali forniscono servizi a distanza a privati. La proposta modificata inoltre semplifica le formalità in materia di IVA cui sono soggette le imprese, armonizzando le norme attualmente applicabili ai servizi prestati agli operatori commerciali e a quelli prestati ai privati.

Procedura di consultazione (CNS/2003/0329 )

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DELLE IMPOSTE INDIRETTE:

Proposta di regolamento del Consiglio, del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa nel conteso del regime dello sportello unico e della procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto [COM(2004) 728/3 - Gazzetta ufficiale C 24 del 29.01.2005]

La Commissione europea propone un regolamento inteso a semplificare gli attuali obblighi in materia di IVA, al fine di sostenere gli operatori transfrontalieri che effettuano forniture di beni o prestazioni di servizi in altri Stati membri dell'UE. La proposta prevede in particolare l'attuazione del regime dello "sportello unico" che permetterebbe ai soggetti passivi di soddisfare a tutti i loro obblighi in materia di IVA unicamente nello Stato membro in cui risiedono, per tutte le operazioni che essi effettuano nell'insieme dell'UE. Questo regime consentirebbe loro di utilizzare un unico numero di IVA per tutte le forniture di beni e prestazioni di servizi realizzate nell'UE, e di inoltrare le loro dichiarazioni IVA su un portale elettronico unico, che consentirebbe di trasmettere automaticamente le dette dichiarazioni ai vari Stati membri in cui essi effettuano tali forniture o prestazioni.

La proposta contiene cinque altre disposizioni di semplificazione.

Procedura di consultazione (CNS/2004/0262)

Direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette [Gazzetta ufficiale L 264 del 15.10.2003].

Questa modifica della sesta direttiva deve consentire agli Stati membri di scambiare informazioni su alcune imposte sui premi assicurativi e di lottare contro la frode ai danni dell'IVA.

Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto [Gazzetta ufficiale L 264 del 15.10.2003].

Il regolamento (CE) n. 1798/2003 mira a rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri per combattere la frode in materia di IVA, eliminando gli impedimenti che ancora ostacolano lo scambio di informazioni. Il documento persegue tre obiettivi principali:

  • stabilire regole più chiare e cogenti in materia di scambio di informazioni;
  • assicurare contatti diretti tra i servizi nazionali antifrode e
  • intensificare gli scambi di informazioni.

REGIMI PARTICOLARI:

Proposta di direttiva del Consiglio, del 5 maggio 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale [COM(2003) 234 - Gazzetta ufficiale C 76 del 25.03.2004].

Al fine di eliminare le distorsioni di concorrenza nel settore dei servizi postali pubblici, servizi sempre più di frequente forniti da imprese private, la Commissione propone di modificare le norme IVA applicabili a tali servizi, sottoponendo i servizi in questione ad un'imposizione generalizzata. Per ridurre al minimo le conseguenze della modifica sul prezzo pagato dai consumatori finali, la Commissione prevede, in particolare, di introdurre un'aliquota di IVA ridotta per le lettere e i piccoli invii di peso inferiore a 2 kg.

Tale proposta è incentrata su tre elementi chiave:

  • l'eliminazione dell'esenzione IVA per i servizi pubblici postali e per i francobolli;
  • la modifica delle norme sul luogo della prestazione del servizio per garantire un'unica aliquota di IVA per la maggior parte degli invii di privati;
  • la possibilità di applicare un'aliquota ridotta.

Procedura di consultazione (CNS/2003/0091 ):

Proposta di direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio [COM(2002) 64 def. - Gazzetta ufficiale C 126 del 28.05.2002].

Tale proposta di direttiva (es de en fr)mira ad allargare il campo d'applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio all'insieme delle forniture di viaggi a forfait.Procedura di consultazione (CNS/2002/0041):

Ultima modifica: 12.02.2007

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