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Gruppo europeo di interesse economico

 

SINTESI DI:

Regolamento (CEE) n. 2137/85 – il gruppo europeo di interesse economico

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Introduce uno strumento giuridico a livello europeo, sotto forma di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) studiato per ridurre gli ostacoli legali, fiscali e psicologici che le persone fisiche e legali, le aziende e altre entità devono affrontare nella cooperazione transfrontaliera.

PUNTI CHIAVE

Un GEIE deve essere costituito conformemente alle disposizioni che seguono.

Scopo

Lo scopo del gruppo è di facilitare e sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività e competenze al fine di raggiungere risultati migliori rispetto a quanto potrebbero fare agendo singolarmente i suoi membri

Formazione

  • Un GEIE potrà essere formato da società ed altri soggetti di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di un paese dell'UE e aventi sede nell’UE. Potrà essere formato da persone fisiche che svolgono un'attività industriale, commerciale, artigianale o agricola oppure che forniscono servizi professionali o di altra natura all'interno dell’UE.
  • Un GEIE dovrà avere almeno due membri appartenenti a paesi dell'UE diversi.
  • Nel contratto per la formazione di un GEIE devono figurare la denominazione, la sede e l'oggetto del gruppo, il nome, il numero e il luogo dove è registrato, nonché, eventualmente, il luogo in cui sono registrati i singoli membri, e la durata del gruppo se non è a tempo indeterminato. Il contratto dovrà essere depositato presso l'ufficio di registrazione designato da ogni paese dell'UE. La registrazione conferisce piena capacità giuridica al GEIE in tutta l’UE.
  • Nessun GEIE potrà ricorrere al pubblico risparmio.
  • Un GEIE non deve necessariamente essere costituito con versamenti di capitale. I membri sono liberi di utilizzare metodi alternativi di finanziamento.

Dipendenti

Un GEIE non potrà impiegare più di 500 persone.

Pubblicazione della costituzione e scioglimento

Gli estremi della costituzione o dello scioglimento di un GEIE dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Sede legale

La sede legale di un gruppo dovrà situarsi all'interno dell’UE e potrà essere trasferita da un paese dell'UE ad un altro subordinatamente a certe condizioni.

Diritti di voto e organi

Ogni membro di un GEIE avrà almeno un voto, sebbene il contratto di gruppo possa dare a certi membri più di un voto, purché nessun membro ne detenga la maggioranza. Il regolamento indica le decisioni per le quali è richiesta l'unanimità.

Il GEIE dovrà avere almeno due organi:

  • i membri che agiscono collegialmente;
  • l'amministratore o gli amministratori.

Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del gruppo, impegna il GEIE nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo.

Utili

Il suo obiettivo non è quello di realizzare utili per se stesso. Gli utili del GEIE saranno considerati utili dei membri e ripartiti tra questi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo, o, nel silenzio del contratto, in quote uguali. I profitti o le perdite di un GEIE saranno tassabili solo in capo ai suoi membri.

Responsabilità solidale e illimitata

In contropartita della dell'autonomia contrattuale, che è alla base del GEIE, e del fatto che non si richiede ai membri un capitale obbligatorio, ogni membro del GEIE è solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni del GEIE.

CONTESTO

Il regolamento risponde all'esigenza di uno sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta l’UE e a quella di istituire un mercato comune che offra condizioni analoghe a quelle del mercato nazionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1–9)

Ultimo aggiornamento: 20.06.2016

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