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Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Cerca di disciplinare le indicazioni* relative ai prodotti alimentari etichettate e pubblicizzate nell'Unione europea (UE).
  • Intende garantire che le indicazioni nutrizionali* e le indicazioni* sulla salute fornite sulle etichette degli alimenti, nelle presentazioni e nelle pubblicità siano chiare e basate su prove scientifiche generalmente accettate dalla comunità scientifica.
  • Un'ampia gamma di sostanze quali vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione.
  • Il regolamento mira pertanto a:
    • garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;
    • fornire a questi ultimi le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e
    • creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare.

PUNTI CHIAVE

La Commissione europea deve elaborare profili nutrizionali* e formulare le condizioni di utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute riguardanti gli alimenti, tenendo conto:

  • delle quantità di sostanze nutritive e altre sostanze* contenute negli alimenti, come ad esempio:
    • acidi grassi,
    • acidi grassi saturi,
    • acidi grassi trans,
    • zuccheri, e
    • sale;
  • del ruolo e dell'importanza dell'alimento nella dieta in genere o di certi gruppi a rischio, come i bambini;
  • della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto.

Le indicazioni sulla salute non possono:

  • essere false, ambigue o fuorvianti;
  • dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
  • incoraggiare un consumo eccessivo;
  • suggerire che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive;
  • suggerire che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;
  • fare riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;
  • fare riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario.

L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento di una sostanza ha un effetto benefico, sulla base di dati scientifici generalmente accettati. Tali sostanze devono essere presenti in quantità che possano essere ragionevolmente consumate e tali da offrire l'effetto desiderato.

Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura sono comprese le seguenti informazioni:

  • la popolazione di riferimento dell'indicazione;
  • una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
  • la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;
  • una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento (ad es. donne incinte);
  • un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive;
  • una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi può anche non avere un effetto benefico;
  • altre limitazioni o consigli per l'uso.

Le indicazioni sulla salute basate su dati scientifici generalmente accettati e ben compresi dal consumatore medio possono essere esentate dal processo di autorizzazione.

Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non devono riportare indicazioni nutrizionali o sulla salute diverse da quelle relative alla riduzione nel contenuto alcolico o energetico.

Il regolamento (UE) n. 432/2012 fornisce un elenco delle indicazioni nutrizionali consentite diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Tale regolamento è stato applicato dal 14 dicembre 2012 e viene regolarmente modificato per aggiornare l'elenco delle indicazioni sulla salute recentemente autorizzate.

Domanda di autorizzazione

Ogni produttore può richiedere l'inclusione di una nuova indicazione nell'elenco consentito presentando una domanda a ogni paese dell'UE. Quest'ultimo la inoltra all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione delibererà sull'utilizzo dell'indicazione sulla base del parere scientifico dell'EFSA.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso è stato applicato dal 1o luglio 2007.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Indicazione: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione dell'UE o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche.
Indicazioni nutrizionali: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
  • all'energia (valore calorico) che
    • apporta,
    • apporta a tasso ridotto o accresciuto o
    • non apporta, e/o
  • alle sostanze nutritive o di altro tipo che
    • contiene,
    • contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
    • non contiene.
Indicazioni sulla salute: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute.
Sostanza nutritiva: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1169/2011 e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie.
Sostanza di altro tipo: una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9-25)

Modifiche successive al regolamento (CE) n. 1924/2006 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 353/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, che fissa le norme d'attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 11-16)

Regolamento (UE) della Commissione n. 432/2012 del 16 maggio 2012, che stabilisce un elenco delle indicazioni sulla salute consentite fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1-40). Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta le linee guida per l'attuazione di condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute stabilite nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 25-28)

Ultimo aggiornamento: 16.08.2016

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