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Regolamento (CE) n. 1829/2003 sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati
Il regolamento si applica:
Presentazione della domanda di autorizzazione
I produttori presentano un’unica domanda che copre tutti gli utilizzi: alimenti, mangimi per animali e coltivazione.
Entro due settimane l’autorità competente nel paese dell’Unione europea (UE) interessato conferma la ricezione e informa l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
L’EFSA ha sei mesi per valutare la domanda.
Gestione del rischio
Etichettatura
* Organismo geneticamente modificato: un organismo il cui materiale genetico sia stato alterato attraverso l’ingegneria genetica al fine di introdurre geni normalmente assenti.
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 1-23)
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1829/2003 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 (GU L 157 dell’8.6.2013, pagg. 1-48)
Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 68 del 13.3.2015, pagg. 1-8)
Ultimo aggiornamento: 24.11.2015