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Regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
Il regolamento istituisce l’Agenzia dell’Unione europea (Unione) per i diritti fondamentali (FRA), un organismo a livello dell’Unione dedicato a fornire assistenza e consulenza relative ai diritti fondamentali nell’Unione, stabilendone le attività e gli obiettivi principali, nonché il funzionamento e la governance interna.
Il regolamento definisce le attività dell’Agenzia come segue:
L’Agenzia non stabilisce norme e non si occupa delle denunce dei singoli cittadini.
Programmazione annuale e pluriennale
Ogni anno, il direttore dell’Agenzia redige un progetto di documento di programmazione contenente i programmi di lavoro annuali e pluriennali, che viene in seguito trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea, alla Commissione europea, ai funzionari nazionali di collegamento e al comitato scientifico.
I programmi di lavoro annuali e pluriennali dell’Agenzia sono adottati dal suo consiglio di amministrazione sulla base degli esiti della discussione con l’organo preparatorio del Consiglio competente e dei pareri ricevuti dalla Commissione, dagli Stati membri e dal comitato scientifico.
Cooperazione con altri organismi
L’Agenzia deve intrattenere legami stretti con:
Il regolamento è in vigore dal 1o marzo 2007.
L’Agenzia ha sostituito il proprio predecessore, l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, con sede a Vienna, rilevandone l’incarico.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2022