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Convenzione su un regime comune di transito

 

SINTESI DI:

Convenzione relativa a un regime comune di transito

Decisione 87/415/CEE - conclusione della convenzione sul regime comune di transito

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

La convenzione fornisce un quadro legislativo relativo agli obblighi dei commercianti e delle autorità doganali in relazione alle merci in transito* doganale da una parte contraente all’altra. Essa interessa gli stati dell’UE a 27 (che rappresentano una parte contraente) e otto nazioni comuni di transito (Islanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito) come parti contraenti separate.

La decisione approva la convenzione per conto della Comunità europea (ora Unione europea).

PUNTI CHIAVE

La convenzione

  • introduce un regime comune di transito per le merci spostate sotto la supervisione delle dogane di transito tra le parti contraenti;
  • definisce gli obblighi della persona (noto come «titolare del regime di transito») introducendo una dichiarazione di transito per:
    • presentare i beni intatti e le informazioni necessarie all’ufficio doganale di destinazione entri i termini temporali stabiliti;
    • osservare le regole sul transito doganale;
    • fornire garanzie sufficienti a copertura di eventuali debiti che dovessero generarsi. Per il recupero dei debiti vengono applicate regole specifiche.
  • elenca gli obblighi per gli uffici doganali nei paesi di partenza e destinazione, quali ad esempio:
    • verificare che i dati siano completi;
    • eseguire controlli doganali, ove applicabile;
    • concordare i termini temporali per la consegna;
    • verificare che i sigilli siano correttamente posizionati;
    • fornire prova dell’avvenuta consegna dei beni e confermare la corretta conclusione della procedura.
  • stabilisce che tutte le dichiarazioni di transito riguardino solo i beni che vengono spostati da un ufficio doganale e un altro con un singolo mezzo di trasporto.
  • fornisce istruzioni dettagliate sugli elementi dei dati contenuti nella dichiarazione di transito, compresi i codici comunitari (al fine di evitare ogni divergenza di natura linguistica tra le parti contraenti).

Per completare le formalità di dogana viene utilizzato un sistema di transito elettronico, salvo in circostanze specifiche (ad esempio nel caso di beni trasportati su rotaia per i quali è ammessa la documentazione cartacea).

Possono essere applicate semplificazioni del transito nel caso di commercianti affidabili

Gli Stati possono accordarsi per utilizzare procedure semplificate tra loro per mezzo di accordi bilaterali o multilaterali.

Gli Stati possono collaborare gli uni con gli altri nell’assistenza reciproca per il recupero dei crediti legali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E LA CONVENZIONE?

LA convenzione è entrata in vigore e viene applicata dal 1o gennaio 1988.

CONTESTO

Il regime comune di transito doganale consente alle merci di venire spostate in modo efficiente tra i confini delle parti contraenti e semplifica le formalità di dogana,

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Transito: procedura che prevede che i beni vengano trasportati sotto il controllo delle autorità doganali tra le parti contraenti.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione del Consiglio n. 87/415/EEC del 15 giugno 1987 relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226, 13.8.1987, p. 1)

Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226, del 13.8.1987, pagg. 2-117)

Le successive modifiche alla convenzione sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Risoluzione del Consiglio del 21 giugno 1999 sulla riforma dei regimi di transito doganale (GU C 193, del 9.7.1999, pagg. 1-2)

Risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa all’informatizzazione dei regimi di transito doganale (GU C 327, del 7.12.1995, pagg. 2-3)

Ultimo aggiornamento: 30.09.2022

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