This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Spedizioni di rifiuti in sicurezza nell’Unione europea e tra l’Unione europea e i paesi terzi
L’Unione europea (UE) è dotata di un sistema per sorvegliare e controllare le spedizioni di rifiuti all’interno dei suoi confini e con i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e i paesi terzi che hanno firmato la convenzione di Basilea.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.
SINTESI
L’Unione europea (UE) è dotata di un sistema per sorvegliare e controllare le spedizioni di rifiuti all’interno dei suoi confini e con i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e i paesi terzi che hanno firmato la convenzione di Basilea.
COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
Esso stabilisce le norme sul controllo delle spedizioni di rifiuti per migliorare la tutela ambientale.
Incorpora anche nel diritto comunitario le disposizioni della convenzione di Basilea, nonché la revisione della decisione dell’OCSE del 2001 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (ovvero quando un rifiuto viene trattato per recuperare un prodotto utilizzabile o trasformato in carburante).
PUNTI CHIAVE
La legge si applica alle spedizioni di rifiuti:
• |
tra i paesi dell’UE all’interno dell’UE o con transito attraverso paesi terzi;
|
• |
importati nell’UE da paesi terzi;
|
• |
esportati dall’UE verso paesi terzi;
|
• |
in transito nel territorio dell’UE, con un itinerario da e verso paesi terzi.
|
Disciplina quasi tutte le tipologie di rifiuti, ad eccezione di rifiuti radioattivi, rifiuti prodotti a bordo delle navi, spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento sui sottoprodotti di origine animale, talune spedizioni di rifiuti provenienti dall’Antartico, importazioni nell’UE di taluni rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi ecc.
Procedure di controllo
Sono previste due procedure di controllo per le spedizioni di rifiuti, vale a dire:
1. |
gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, che sono normalmente applicabili alle spedizioni di recupero di rifiuti elencati nell’allegato III (rifiuti dell’«elenco verde» non pericolosi, come la carta o le materie plastiche) o IIIA, e |
2. |
la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per altri tipi di spedizioni di rifiuti, tra cui:
|
Altre disposizioni
• |
Tutte le parti coinvolte devono garantire che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali, durante tutto il processo di spedizione e quando questi sono recuperati o smaltiti.
|
• |
La procedura di notifica richiede il preventivo consenso scritto delle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (paese di spedizione, paese di transito e paese di destinazione) entro 30 giorni.
|
• |
Il notificatore ha il dovere di riprendere le spedizioni di rifiuti considerate illegali o che non possono essere effettuate come previsto (compreso il recupero o lo smaltimento dei rifiuti).
|
Divieti commerciali
Le esportazioni verso i paesi terzi di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo per i paesi EFTA che fanno parte della convenzione di Basilea.
Le esportazioni per il recupero di rifiuti pericolosi (vale a dire che pongono rischi per la salute umana e l’ambiente) sono vietate, ad eccezione di quelle dirette verso i paesi ai quali si applica la decisione dell’OCSE.
Le importazioni di rifiuti da paesi terzi destinati allo smaltimento o recupero sono vietate, ad eccezione delle importazioni:
• |
da paesi ai quali si applica la decisione dell’OCSE;
|
• |
di paesi terzi che fanno parte della convenzione di Basilea;
|
• |
di paesi che hanno concluso un accordo bilaterale con l’UE o i paesi dell’UE; o
|
• |
altri territori in situazione di crisi.
|
Sistemi di ispezione
La legge è stata modificata nel 2014 per rafforzare i sistemi di controllo dei paesi dell’UE. Essa stabilisce i requisiti minimi di ispezione con particolare attenzione ai flussi di rifiuti problematici (come i rifiuti pericolosi e i rifiuti spediti illegalmente, abbandonati in discariche abusive o trattati non conformemente). I paesi dell’UE dovranno predisporre piani di ispezione entro il 2017.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
A partire dal 15.7.2006.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Internet sulle spedizioni di rifiuti della Commissione europea.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 1013/2006 |
15.7.2006 |
- |
Atti modificatori |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 669/2008 |
19.7.2008 |
- |
|
Regolamento (CE) n. 219/2009 |
20.4.2009 |
- |
|
Direttiva 2009/31/CE |
25.6.2009 |
- |
|
Regolamento (UE) n. 660/2014 |
17.7.2014 |
- |
Le successive modifiche e le correzioni al regolamento (CE) n. 1013/2006 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Modifiche degli allegati
Regolamento (CE) n. 1379/2007 (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7-20).
Regolamento (CE) n. 669/2008 (GU L 188 del 16.7.2008, pag. 7-15).
Regolamento (CE) n. 308/2009 (GU L 97 del 16.4.2009, pag. 8-11).
Regolamento (UE) n. 664/2011 (GU L 182 del 12.7.2011, pag. 2-4).
Regolamento (UE) n. 135/2012 (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 30-32).
Regolamento (UE) n. 255/2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 19-23).
Regolamento (UE) n. 1234/2014 (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 15-17).
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 801/2007 della Commissione, del 6 luglio 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 179 del 7.7.2007, pag. 6-35).
Ultima modifica: 20.04.2015