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Accordo interistituzionale «Legiferare meglio»

Codificazione, rifusione, autoregolamentazione, coregolamentazione, analisi di impatto, consultazioni, ecc.; le istituzioni europee dispongono di numerosi strumenti per migliorare e semplificare la legislazione europea. Con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tali istituzioni si impegnano a lavorare insieme per poter legiferare meglio.

ATTO

Accordo interistituzionale - «Legiferare meglio».

SINTESI

Il presente accordo interistituzionale riguarda il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea (UE) e la Commissione. Tale accordo stabilisce i principi generali e le modalità della cooperazione tra le istituzioni, in particolare nel corso del processo legislativo. L’accordo ha l’obiettivo di migliorare l’elaborazione e l’applicazione del diritto dell’Unione.

Migliorare la cooperazione istituzionale e la trasparenza

Le tre istituzioni sono d'accordo innanzitutto sull'esigenza di coordinare meglio il processo legislativo. Ciò comporta che esse si informino tempestivamente dei loro progetti e dei loro lavori, ad esempio tramite il loro calendario legislativo annuale ovvero attraverso la sincronizzazione del trattamento dei dossier comuni a livello degli organi preparatori di ogni istituzione.

Le tre istituzioni si impegnano a migliorare la trasparenza e l'accessibilità dell'informazione per il cittadino, ad esempio dando una maggiore diffusione ai dibattiti politici, utilizzando sistematicamente le nuove tecnologie dell'informazione, migliorando l'accesso del pubblico a EUR-Lex e, infine, organizzando conferenze stampa comuni alle tre istituzioni quando queste sono pervenute ad un accordo in fase di procedura legislativa ordinaria.

Per ogni proposta, la Commissione spiega e motiva di fronte al Parlamento europeo e al Consiglio la scelta dello strumento legislativo e della base giuridica. La Commissione deve assicurarsi che il provvedimento proposto sia semplice e necessario.

Promuovere la coregolamentazione e l’autoregolamentazione

L’UE legifera soltanto quando il provvedimento è necessario. È a volte utile ricorrere a meccanismi di regolamentazione alternativi, quali la coregolamentazione ovvero l'autoregolamentazione.

La coregolamentazione è un meccanismo che affida la realizzazione degli obiettivi di un atto legislativo alle parti interessate riconosciute del settore (operatori economici, partner sociali, organizzazioni non governative, ecc.) L’atto legislativo di base definisce pertanto il quadro e la portata della coregolamentazione. Le parti interessate sono poi in grado di concludere accordi volontari tra loro, al fine di realizzare gli obiettivi dell’atto legislativo.

L'autoregolamentazione consiste nella possibilità per gli operatori economici, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni di adottare fra di loro e per loro uso linee di orientamento comuni a livello europeo. Tali linee direttrici possono ad esempio prendere la forma di codici di condotta o di accordi settoriali. Generalmente non implicano prese di posizione da parte delle istituzioni europee. Queste conservano tuttavia la possibilità di adottare un atto legislativo nel caso si tratti di un settore di cui l’UE dispone di una competenza.

Migliorare la qualità della legislazione

Le tre istituzioni si impegnano a produrre una normativa chiara, semplice ed efficace. La Commissione è invitata a procedere a consultazioni prelegislative e a rendere pubblici i risultati di tali consultazioni. Essa continuerà ad effettuare analisi di impatto per i progetti legislativi più importanti, al fine di valutarne le conseguenze economiche, sociali e ambientali. Se il Parlamento europeo o il Consiglio adottano un emendamento sostanziale, è auspicabile che venga effettuata un'analisi di impatto di tale emendamento. Al fine di migliorare la coerenza dei testi, si rende necessaria una verifica giuridica prima dell'adozione definitiva di ogni atto.

Migliorare la trasposizione e l’applicazione del diritto dell’Unione

Al fine di incoraggiare gli Stati membri a trasporre il diritto comunitario in maniera corretta e entro i termini stabiliti, le direttive devono prevedere un termine vincolante per la loro trasposizione, che non sia superiore a due anni. La Commissione, in caso di mancata trasposizione, può avviare una procedura di infrazione. Essa elabora inoltre relazioni annuali che consentono di valutare la situazione della trasposizione delle direttive nei vari Stati membri.

Semplificare la legislazione

La semplificazione della legislazione può essere realizzata in diverse maniere: attraverso l'abrogazione degli atti che non sono più applicati ovvero tramite la codificazione e la rifusione di atti. La codificazione è una procedura che mira ad abrogare gli atti considerati e a sostituirli con un atto unico non comportante nessuna modifica della sostanza di tali atti. La rifusione consiste nell'adozione di un nuovo atto giuridico che integra in un testo unico le modifiche di fondo che apporta ad un atto precedente e le disposizioni di quest'ultimo che restano immutate. Il nuovo atto giuridico sostituisce e abroga l'atto precedente.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Accordo interistituzionale

16.12.2003

-

GU C 321 del 31.12.2003

ATTI COLLEGATI

Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria [Gazzetta ufficiale C 73 del 17.3.1999]. Questo accordo interistituzionale stabilisce orientamenti sulla qualità redazionale della normativa comunitaria. Ad esempio, tutti gli atti sono redatti secondo una struttura tipo (titolo, introduzione, dispositivo, allegati). Il contenuto degli atti deve essere redatto in maniera concisa e omogenea.

Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codifica ufficiale dei testi legislativi [Gazzetta ufficiale C 102 del 4.4.1996]. Questo accordo interistituzionale ricorda che la codificazione non comporta nessuna modifica sostanziale degli atti interessati. La proposta di codificazione della Commissione viene esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio tramite una procedura accelerata.

Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi [Gazzetta ufficiale C 77 del 28.3.2002]. Questo accordo interistituzionale stabilisce le modalità della rifusione: questa deve risultare giustificata in base ai motivi esplicitamente indicati nella relazione. Le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate devono essere indicate con precisione.

Ultima modifica: 28.10.2011

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