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Direttiva 2008/118/CE — regime generale delle accise
Essa introduce disposizioni armonizzate per i prodotti soggetti ad accisa al fine di garantire la loro libera circolazione e quindi il corretto funzionamento del mercato unico dell’Unione Europea (UE).
La presente direttiva stabilisce il regime generale delle accise che si applicano a:
Tali prodotti sono soggetti ad accise quando:
Fintanto che essi non danno luogo a formalità transfrontaliere all’interno dell’UE, gli Stati membri dell’UE possono applicare imposte anche su:
La presente direttiva si applica al territorio dell’UE con alcune eccezioni quali:
Esigibilità, rimborso ed esenzione
Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo. La persona tenuta a pagare l’accisa è generalmente il depositario autorizzato o il destinatario registrato.
Gli Stati membri:
I prodotti soggetti ad accisa sono esentati dal pagamento dell’accisa quando sono destinati a essere utilizzati:
Gli Stati membri possono inoltre esentare dal pagamento delle accise i prodotti soggetti ad accisa forniti da negozi esentasse trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori verso un paese non appartenente all’UE per via aerea o marittima.
Produzione, lavorazione e detenzione
Ciascuno stato membro stabilisce norme riguardanti la produzione, il trattamento e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa definiti dalla direttiva. Se l’accisa non è stata ancora pagata, la produzione, il trattamento e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa devono essere effettuati in un deposito fiscale.
Circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa
Se i prodotti soggetti ad accisa godono del «regime di sospensione dei dazi», l’accisa viene sospesa per la produzione, il trattamento, la detenzione e lo spostamento dei beni soggetti ad accisa.
I prodotti soggetti ad accisa possono essere spostati, in regime di sospensione dei dazi all’interno dell’UE, da un deposito fiscale o da un luogo di importazione a:
In linea di principio, una circolazione di prodotti soggetti ad accisa deve essere accompagnata da un documento amministrativo elettronico come specificato nel regolamento (CE) n. 684/2009, modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2265.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono chiedere al detentore del magazzino autorizzato o allo speditore registrato una garanzia che copra i rischi inerenti al movimento in sospensione d’accisa. In linea di principio, la garanzia può essere fornita da un’altra parte.
La garanzia è valida in tutto il territorio dell’UE, ma le norme dettagliate vengono stabilite dagli Stati membri.
Movimenti e tassazione dei prodotti soggetti ad accisa dopo l’immissione in consumo
Quando i prodotti sottoposti ad accisa vengono immessi in consumo, significa che i prodotti sottoposti ad accisa:
Le accise sui beni acquistati da un privato per il proprio uso personale e da questi trasportati da uno Stato membro a un altro, possono essere addebitate solo nello Stato membro in cui i beni sono acquistati. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all’uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:
Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l’accisa diventa esigibile in quest’ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.
In caso di vendite a distanza da uno Stato membro a un altro, il venditore o il suo agente devono pagare le accise nello Stato membro di destinazione.
Gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.
Abrogazione
La direttiva 2008/118/CE viene abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262 (si veda la sintesi) a partire dal 13 febbraio 2023.
La direttiva è in vigore dal 15 gennaio 2009 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 2010.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, 14.1.2009, pag. 12).
Gli emendamenti e le modifiche successive della direttiva 2008/118/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 08.11.2021