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Regime generale, detenzione e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (fino a febbraio 2023)

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/118/CE — regime generale delle accise

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Essa introduce disposizioni armonizzate per i prodotti soggetti ad accisa al fine di garantire la loro libera circolazione e quindi il corretto funzionamento del mercato unico dell’Unione Europea (UE).

PUNTI CHIAVE

La presente direttiva stabilisce il regime generale delle accise che si applicano a:

Tali prodotti sono soggetti ad accise quando:

  • sono prodotti, e, ove applicabile, estratti, all’interno dell’UE;
  • sono importati nell’UE.

Fintanto che essi non danno luogo a formalità transfrontaliere all’interno dell’UE, gli Stati membri dell’UE possono applicare imposte anche su:

  • su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;
  • sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari.

La presente direttiva si applica al territorio dell’UE con alcune eccezioni quali:

  • isole Canarie;
  • dipartimenti francesi d’oltremare;
  • isole Åland.

Esigibilità, rimborso ed esenzione

Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo. La persona tenuta a pagare l’accisa è generalmente il depositario autorizzato o il destinatario registrato.

Gli Stati membri:

  • può rimettere o rimborsare l’accisa sui prodotti soggetti ad accisa che sono stati immessi in consumo;
  • sono liberi di fissare le condizioni pertinenti, incluse le loro aliquote fiscali, a condizione che:
    • le imposte siano superiori alle aliquote stabilite dall’UE
    • questo non crei una nuova classe di esenzione (si veda il prossimo paragrafo).

I prodotti soggetti ad accisa sono esentati dal pagamento dell’accisa quando sono destinati a essere utilizzati:

  • nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • da organizzazioni internazionali;
  • dalle forze armate di un Paese membro della NATO diverso dallo Stato membro all’interno del quale l’accisa è esigibile;
  • dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro;
  • nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Gli Stati membri possono inoltre esentare dal pagamento delle accise i prodotti soggetti ad accisa forniti da negozi esentasse trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori verso un paese non appartenente all’UE per via aerea o marittima.

Produzione, lavorazione e detenzione

Ciascuno stato membro stabilisce norme riguardanti la produzione, il trattamento e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa definiti dalla direttiva. Se l’accisa non è stata ancora pagata, la produzione, il trattamento e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa devono essere effettuati in un deposito fiscale.

Circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa

Se i prodotti soggetti ad accisa godono del «regime di sospensione dei dazi», l’accisa viene sospesa per la produzione, il trattamento, la detenzione e lo spostamento dei beni soggetti ad accisa.

I prodotti soggetti ad accisa possono essere spostati, in regime di sospensione dei dazi all’interno dell’UE, da un deposito fiscale o da un luogo di importazione a:

  • un altro deposito fiscale;
  • un destinatario registrato;
  • un luogo di esportazione dall’UE; o
  • un beneficiario dell’esenzione dalle accise di cui sopra (relazioni diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali, forze armate, ecc.).

In linea di principio, una circolazione di prodotti soggetti ad accisa deve essere accompagnata da un documento amministrativo elettronico come specificato nel regolamento (CE) n. 684/2009, modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2265.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono chiedere al detentore del magazzino autorizzato o allo speditore registrato una garanzia che copra i rischi inerenti al movimento in sospensione d’accisa. In linea di principio, la garanzia può essere fornita da un’altra parte.

La garanzia è valida in tutto il territorio dell’UE, ma le norme dettagliate vengono stabilite dagli Stati membri.

Movimenti e tassazione dei prodotti soggetti ad accisa dopo l’immissione in consumo

Quando i prodotti sottoposti ad accisa vengono immessi in consumo, significa che i prodotti sottoposti ad accisa:

  • hanno lasciato il regime di sospensione dei dazi;;
  • vengono tenuti al di fuori di un regime di sospensione dei dazi in cui le accise non sono state percepite in conformità con le disposizioni applicabili del diritto dell’UE e delle leggi nazionali;
  • vengono prodotti al di fuori di un regime di sospensione dei dazi;
  • sono importati, a meno che non vengano inseriti, al momento dell’importazione, in un regime di sospensione dei dazi.

Le accise sui beni acquistati da un privato per il proprio uso personale e da questi trasportati da uno Stato membro a un altro, possono essere addebitate solo nello Stato membro in cui i beni sono acquistati. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all’uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:

  • lo status commerciale del detentore dei prodotti;
  • il luogo in cui si trovano i prodotti;
  • qualsiasi documento relativo ai prodotti;
  • la natura dei prodotti;
  • la quantità dei prodotti.

Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l’accisa diventa esigibile in quest’ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.

In caso di vendite a distanza da uno Stato membro a un altro, il venditore o il suo agente devono pagare le accise nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.

Abrogazione

La direttiva 2008/118/CE viene abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262 (si veda la sintesi) a partire dal 13 febbraio 2023.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 15 gennaio 2009 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, 14.1.2009, pag. 12).

Gli emendamenti e le modifiche successive della direttiva 2008/118/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.11.2021

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