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Classification, packaging and labelling of chemical substances and mixtures
Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele
Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele
Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele
SINTESI DI:
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Stabilisce requisiti uniformi per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze chimiche e delle miscele secondo il Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (Globally Harmonised System «GHS»). Richiede alle aziende di classificare, etichettare e imballare adeguatamente le loro sostanze chimiche pericolose prima della loro immissione sul mercato.
I principali settori non contemplati dal presente regolamento sono: sostanze e miscele radioattive, cosmetici, medicinali e alcuni dispositivi medici, alimenti e il trasporto di merci pericolose.
PUNTI CHIAVE
Classificazione
Le sostanze e le miscele sono classificate in specifiche classi (tipi) e categorie (livelli) di pericolo:
L’allegato I stabilisce i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.
Etichettatura
Le sostanze e le miscele devono essere etichettate con le seguenti informazioni:
Imballaggio
L’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose deve:
In alcuni casi, sono necessarie chiusure di sicurezza per bambini e un’indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.
Armonizzazione
Il settore dovrebbe raggiungere un accordo sulla classificazione di tutte le sostanze. Tuttavia, per rischi particolarmente gravi, ad esempio nel caso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, i paesi dell’UE possono proporre classificazioni armonizzate che la Commissione europea rende poi obbligatorie per legge.
Notifica
La classificazione e l’etichettatura di ogni sostanza registrata nel REACH o pericolosa che sia messa in vendita deve essere comunicata all’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) per l’inclusione nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature che l’Agenzia aggiorna regolarmente.
Allegati
Il regolamento contiene 8 allegati:
Revisioni del regolamento
Dalla sua adozione nel 2008, il regolamento ha subito diverse modifiche; le più recenti sono quelle apportate dal regolamento (UE) 2018/1480. La classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze pericolose è aggiornata mediante un «Adeguamento al progresso tecnico (APT)» adottato dalla Commissione europea ogni anno in seguito al parere dal comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA. Attraverso l’ATP è anche possibile apportare altre modifiche al testo giuridico, quale l’aggiunta dell’Allegato VIII al regolamento. La più recente versione consolidata del regolamento contiene 12 adeguamenti al progresso tecnico (ma non integra ancora il regolamento (UE) 2018/1480).
La maggior parte delle modifiche apportate si riferisce agli allegati del regolamento.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
È stato applicato a partire dal 20 gennaio 2009. Si applica obbligatoriamente alle sostanze dal 1o dicembre 2010 e alle miscele dal 1o giugno 2015.
CONTESTO
Il regolamento completa il sistema REACH per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione all’uso delle sostanze chimiche. Abroga e sostituisce la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze chimiche e la direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi.
Per ulteriori informazioni consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1272/2008 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).
Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele(GU L 126 del 22.5.2010, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 03.04.2019