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Congedo parentale

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/18/UE relativa all’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso dalle parti sociali europee il 18 giugno 2009.

PUNTI CHIAVE

  • Lavoratori e lavoratrici hanno diritto a un congedo parentale per la nascita o l’adozione di un/una figlio/a. Questo congedo può essere preso fino a quando il figlio o la figlia non raggiunge un’età stabilita dalla normativa nazionale e/o dai contratti collettivi, ma prima che abbia l’età di otto anni.
  • La direttiva si applica a parità di condizioni a tutti i lavoratori di ambo i sessi, a prescindere dal tipo di contratto (a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale o interinale).
  • Il congedo parentale deve essere concesso per un periodo di almeno quattro mesi in quanto diritto soggettivo di entrambi i genitori. In linea di principio, lavoratori e lavoratrici dovrebbero essere in grado di beneficiare dell’intero periodo di congedo. Esso pertanto non deve essere trasferibile da un genitore all’altro. Ciononostante, tali trasferimenti possono essere autorizzati a condizione che ciascun genitore conservi almeno un mese dei quattro di congedo al fine di incentivare un impiego più equo del congedo parentale da parte di entrambi i genitori. La direttiva stabilisce norme minime affinché gli Stati membri dell’Unione europea possano applicare o introdurre norme più favorevoli.

Esercizio del congedo

  • Le condizioni di accesso e le circostanze di esercizio del congedo sono definite dalle legislazioni nazionali e/o dai contratti collettivi. Ad esempio, gli Stati membri e/o le parti sociali possono:
    • prevedere l’accordo del congedo a tempo pieno, parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo, tenendo in considerazione le esigenze dei datori di lavoro e di lavoratori e lavoratrici;
    • subordinare il diritto al congedo parentale all’anzianità che non può superare un anno. Laddove applicabile, il periodo deve essere calcolato tenendo conto di tutti i successivi contratti a tempo determinato stipulati con lo stesso datore di lavoro;
    • definire le circostanze in base alle quali il datore di lavoro è autorizzato a posticipare il congedo per giustificati motivi attinenti al funzionamento della società;
    • autorizzare accordi particolari per garantire il buon funzionamento delle piccole imprese.
  • Lavoratori e lavoratrici che intendono esercitare il congedo parentale devono rispettare un preavviso per avvertire il datore di lavoro. Il periodo di preavviso deve essere specificato in ogni Stato membro tenendo conto degli interessi di lavoratori e lavoratrici e dei datori di lavoro.
  • La direttiva, inoltre, incoraggia gli Stati membri e/o le parti sociali a definire la necessità di ulteriori misure e/o condizioni specifiche per l’esercizio del congedo da parte dei genitori adottivi e dei genitori di bambini con disabilità o malattie a lungo decorso.

Ritorno al lavoro e non discriminazione

  • Al termine del congedo parentale, il lavoratore o la lavoratrice ha diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro. Qualora ciò non sia possibile, il datore di lavoro deve proporre al lavoratore o alla lavoratrice un lavoro equivalente o analogo che corrisponda al suo contratto o al suo rapporto di lavoro.
  • Inoltre, i diritti acquisiti o in via di acquisizione da parte del lavoratore o della lavoratrice alla data di inizio del congedo parentale:
    • devono restare immutati fino alla fine del congedo;
    • devono essere applicati alla fine del congedo come pure tutte le eventuali modifiche derivanti dal diritto nazionale, dai contratti collettivi e/o dalle prassi nazionali.
  • Allo stesso modo, lavoratori e lavoratrici devono essere protetti da un trattamento meno favorevole o dal licenziamento causato dalla domanda o dall’esercizio del congedo parentale.
  • Gli Stati membri e/o le parti sociali nazionali determinano tutte le questioni di previdenza sociale e di reddito connesse al congedo parentale. L’accordo non contiene pertanto norme circa il pagamento dello stipendio o di un’indennità durante il congedo parentale.
  • Infine, di ritorno dal congedo, lavoratori e lavoratrici devono poter richiedere modifiche dell’orario lavorativo e/o dell’organizzazione della vita professionale per un periodo determinato. I datori di lavoro devono prendere in considerazione tali richieste e rispondervi alla luce delle proprie esigenze e di quelle di lavoratori e lavoratrici.

Congedo in caso di «forza maggiore» (circostanze imprevedibili)

  • Lavoratori e lavoratrici possono anche chiedere un congedo per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari. Questo congedo può essere richiesto soprattutto in caso di malattia o infortunio che rendono indispensabile la presenza immediata del lavoratore o della lavoratrice in famiglia.

Abrogazione

La direttiva sarà abrogata dalla direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare (2019/1158/UE) con effetto a decorrere dal 2 agosto 2022.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 7 aprile 2010 e doveva diventare legge negli Stati membri entro l’8 marzo 2012.

La direttiva sarà abrogata dalla direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare (direttiva (UE) 2019/1158 — si veda la sintesi) con effetto a decorrere dal 2 agosto 2022.

CONTESTO

Tale accordo fa seguito all’accordo quadro del 14 dicembre 1995 sul congedo parentale, che ha ottenuto effetto legale con la direttiva 96/34/CE del Consiglio.

Rappresenta uno strumento per conciliare meglio le responsabilità professionali e parentali di lavoratori e lavoratrici e promuovere la parità di condizioni di ambo i sessi.

È attuato, in base all’articolo 155, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, da una direttiva del Consiglio.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13).

Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 2010/18/UE sono state incorporate nel testo base. La versione consolidata ha solo un valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

Ultimo aggiornamento: 03.02.2022

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