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Prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici all'interno dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1174/2011 sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro

Regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (UE) n. 1176/2011 spiega la procedura per rilevare e correggere gli squilibri macroeconomici. Tale regolamento si applica a tutti i paesi dell’Unione europea (UE).
  • Il regolamento (UE) n. 1174/2011 stabilisce un meccanismo di applicazione. Questo meccanismo culmina con sanzioni finanziarie per i paesi della zona euro che non rispettano le raccomandazioni relative alla procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) formulate a livello comunitario per rimediare ai loro squilibri eccessivi.

PUNTI CHIAVE

Oltre a monitorare attentamente le politiche di bilancio dei paesi dell'’Unione europea (UE), l'’UE controlla anche le tendenze macrofinanziarie* per individuare, prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici* potenzialmente dannosi e i rischi che potrebbero ostacolare il buon funzionamento dell'’Unione economica e monetaria.

Relazione sul meccanismo di allerta

  • Ogni anno, la Commissione europea redige la relazione sul meccanismo di allerta che costituisce il punto di partenza del ciclo annuale della PSM. La relazione si basa sulla lettura economica di un quadro di valutazione comprensivo di soglie indicative, ma redige anche altre pertinenti analisi economiche e finanziarie. Essa valuta la situazione dei paesi dell’UE al fine di individuare le tendenze che potrebbero far emergere eventuali squilibri.
  • Sulla base di tale relazione, la Commissione individua i paesi dell’UE che potrebbero essere interessati da uno squilibrio e per cui è necessaria un’ulteriore analisi. Il Consiglio discute la relazione e adotta le conclusioni.

Esami approfonditi

Per ciascuno dei paesi identificati nella relazione, la Commissione effettua un esame approfondito. Esso determina se esistono squilibri, valuta la loro natura e gravità ed evidenzia le misure correttive e le sfide politiche. Il regolamento prevede tre possibili esiti derivanti da un esame approfondito:

  • Il paese in questione non è influenzato da alcuno squilibrio. Un paese in questa situazione viene sottoposto ai controlli per gli squilibri macroeconomici ad ogni successiva relazione, continuando allo stesso tempo ad essere soggetto alla sorveglianza multilaterale nell’ambito del semestre europeo.
  • Il paese in questione è interessato da uno squilibrio. In questo caso, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può emettere una serie di raccomandazioni specifiche per paese (RSP) per il paese in questione affinché avvii misure di prevenzione.
  • Il paese in questione è interessato da uno squilibrio eccessivo. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può anche formulare una serie di RSP per il paese interessato. In caso di squilibri eccessivi, il Consiglio può intraprendere azioni correttive su raccomandazione della Commissione. L’azione correttiva si trasforma in un procedimento distinto, vale a dire la procedura per gli squilibri eccessivi.

Gli esami approfonditi esaminano varie tendenze nelle economie dei paesi dell’UE, in particolare le tendenze in materia di squilibri esterni (come ad esempio i loro conti con l’estero, le variazioni delle quote di esportazione e i saldi degli investimenti netti) e di squilibri interni (ad esempio in termini di debito pubblico e privato, prezzi delle case, flussi di credito e tasso di disoccupazione).

I risultati degli esami approfonditi sono presi in considerazione dalla Commissione e dal Consiglio attraverso la presentazione di RSP nel contesto del semestre europeo ogni primavera.

Procedura per squilibri eccessivi

  • Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può attivare una procedura per squilibri eccessivi per un paese dell’UE che presenta squilibri eccessivi. Il Consiglio adotta una serie di raccomandazioni politiche da seguire e indica un termine al paese dell’UE interessato per la presentazione di un piano d’azione correttivo.
  • Se le misure e il calendario stabilito dai paesi dell’UE sono soddisfacenti, sono approvati da una raccomandazione del Consiglio che istituisce un programma di monitoraggio.
  • Se il piano presentato è ritenuto insufficiente, il Consiglio adotta una raccomandazione che invita il paese a presentare un nuovo piano d’azione correttivo entro due mesi.
  • La Commissione approfondisce la raccomandazione. Tale approfondimento si basa sia sulle relazioni periodiche presentate dal paese che sui risultati delle missioni di monitoraggio. Sulla base della relazione della Commissione, misure di attuazione vengono poi valutate dal Consiglio.
  • L’aspetto correttivo può essere attivato in qualsiasi momento per il paese dell’UE in cui sono stati individuati squilibri eccessivi.

Sanzioni e ammende in base alla procedura per gli squilibri eccessivi

  • I paesi della zona euro possono essere soggetti a sanzioni finanziarie qualora ripetutamente presentino piani d’azione correttivi insufficienti o nel caso di mancanza di azioni correttive. In caso di azioni correttive insufficienti, il Consiglio può imporre un deposito fruttifero al paese. Se il paese non riesce ancora ad attuare misure correttive, questo deposito può essere convertito in una ammenda. Il deposito fruttifero o l’ammenda sono pari allo 0,1 % del PIL del paese nel corso dell’anno precedente.
  • Queste sanzioni penalizzano la reiterata mancanza di azione correttiva, non lo squilibro in sé. Sono considerate approvate a meno che una maggioranza qualificata dei paesi dell’area dell’euro sollevi un parere contrario.
  • La mancata ottemperanza alla procedura per gli squilibri eccessivi può portare alla sospensione dei Fondi strutturali e d’investimento europei (SIE) a prescindere dalla loro appartenenza alla zona euro.

Semestre europeo 2016

Gli esami approfonditi sono stati pubblicati il 26 febbraio 2016 e integrati nelle relazioni sui singoli paesi della Commissione. I risultati degli esami approfonditi sono riassunti in una comunicazione della Commissione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

Entrambi sono applicati dal 13 dicembre 2011.

CONTESTO

Il «6-pack», entrato in vigore nel dicembre 2011, ha introdotto un sistema per la sorveglianza delle politiche economiche, in modo da prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici all’interno dell’UE. Questa sorveglianza è parte del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.

Per maggiori informazioni consultare:

* TERMINI CHIAVE

Tendenze macrofinanziarie: sviluppi monetari, fiscali e finanziari a livello macroeconomico (vale a dire all’interno dell’economia di un paese).

Squilibri macroeconomici: quando taluni aspetti dell’economia di un paese sono squilibrati, per esempio: alti livelli di debito pubblico o privato, alto tasso di disoccupazione, scarse esportazioni ecc.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8–11)

Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25–32)

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e all’Eurogruppo — Semestre europeo 2016: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 [COM(2016) 095 final/2, 7.4.2016]

Ultimo aggiornamento: 30.08.2016

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