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Contratti di credito ai consumatori (fino al 2026)

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Armonizza le norme dell’Unione europea (UE) in materia di credito concesso ai consumatori che prendono in prestito per finanziare gli acquisti di beni e servizi (vacanze, beni, auto nuove, ecc.).
  • Essa mira ad aprire il mercato unionale dei prestiti ai consumatori, migliorando nel contempo la trasparenza delle condizioni contrattuali e il livello di tutela dei consumatori.
  • La direttiva è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2023/2225 (si veda la sintesi), ma rimarrà applicabile fino al 20 novembre 2026.

PUNTI CHIAVE

La direttiva non si applica ai contratti di credito:

  • garantiti da ipoteca e regolati dalla direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito per i consumatori riguardanti beni immobili residenziali;
  • finalizzati all’acquisto di terreni o proprietà, anch’essi disciplinati dalla direttiva 2014/17/UE;
  • per importi inferiori a 200 EUR o superiori a 75 000 EUR; tuttavia, entro il 21 marzo 2016 (data entro la quale la direttiva 2014/17/UE doveva diventare legge negli Stati membri dell’Unione), la direttiva doveva essere applicata anche ai contratti di credito non garantiti, di importo superiore a 75 000 euro, per la ristrutturazione di beni immobili residenziali.

Le pubblicità del credito che include aspetti riguardanti il costo di tale credito (ad esempio il tasso di interesse) deve fornire informazioni standard basate su un campione rappresentativo, indicando, tra le altre voci:

  • i dettagli relativi al tasso di interesse e ai costi;
  • l’importo del credito;
  • il tasso annuo effettivo globale che rappresenta, sotto forma di percentuale, tutti i costi necessari per ottenere il credito (tasso d’interesse del prestito, diritti amministrativi, premi assicurativi obbligatori, commissioni di garanzia, ecc.).

Fase precontrattuale

Durante la fase precontrattuale il creditore deve fornire tempestivamente informazioni comprensibili sulle caratteristiche essenziali del credito, in tempo utile prima della conclusione del contratto. Tra queste informazioni compaiono:

  • la durata del contratto di credito;
  • l’importo totale del credito;
  • il tasso debitore e i termini a esso applicabili;
  • il tasso annuo effettivo globale e l’importo totale dovuto dal consumatore;
  • l’importo, il numero e la frequenza dei pagamenti;
  • le spese legate al contratto o da esso derivanti;
  • le conseguenze del ritardato pagamento e della mancata esecuzione.

I consumatori devono ricevere le informazioni in formato standard.

Il regolamento (UE) 2016/1011 modifica la direttiva 2008/48/CE e nella fase precontrattuale del contratto di credito al consumo, laddove il contratto di credito faccia riferimento a un parametro di riferimento, impone al creditore di fornire il nome di tale parametro e del suo amministratore e le potenziali implicazioni per il consumatore.

Accordo sul contratto di credito

Il contratto di credito deve inoltre contenere informazioni simili in un formato simile a quello fornito durante la fase precontrattuale.

I creditori sono tenuti a:

  • fornire spiegazioni adeguate ai consumatori affinché questi ultimi possano scegliere un contratto adatto alle loro esigenze e alla loro situazione finanziaria;
  • verificare il merito creditizio dei loro clienti prima di firmare un contratto e informare il consumatore, qualora la domanda di credito sia stata rifiutata, del risultato e degli estremi della banca dati consultata per il credito.

I consumatori:

  • hanno 14 giorni per recedere dal contratto senza la necessità di indicare alcuna motivazione;
  • hanno il diritto di effettuare un’estinzione anticipata del credito in qualsiasi momento, a condizione che il creditore riceva un indennizzo equo e obiettivamente giustificato.

Abrogazione

La direttiva sarà abrogata dalla direttiva (UE) 2023/2225 a partire dal 20 novembre 2026. Gli obiettivi generali della nuova proposta riguardano la riduzione degli svantaggi per i consumatori che contraggono prestiti in un mercato in evoluzione e la semplificazione dell’erogazione transfrontaliera di credito al consumo e della competitività del mercato interno, in linea con l’obiettivo originario della direttiva.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 11 giugno 2010. Tali norme si applicheranno dalla stessa data.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

Le successive modifiche alla direttiva 2008/48/CE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (GU L 2023/2225 del 30.10.2023).

Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell’8.12.2021, pag. 1).

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.11.2023

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