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Orientamenti sulle restrizioni verticali

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle restrizioni verticali

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?

  • Essi aiutano le aziende a verificare che i loro accordi verticali (accordi tra società che operano a diversi livelli della catena di produzione o distribuzione, quali produttori e grossisti o dettaglianti, per acquistare e vendere beni o servizi) siano conformi alle regole di concorrenza dell’UE, come definite dall’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
  • Completano il regolamento (UE) n. 330/2010, il regolamento di esenzione per categorie dell’UE (BER), che rende inapplicabile il divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE agli accordi verticali che soddisfano determinati requisiti e prevede tali accordi con una «zona di sicurezza».
  • Essi stabiliscono i principi generali per la valutazione delle restrizioni verticali e forniscono orientamenti per la valutazione dei tipi più comuni di restrizioni verticali:
    • monomarchismo (obblighi di non concorrenza);
    • distribuzione esclusiva;
    • attribuzione esclusiva di clienti
    • distribuzione selettiva;
    • accordi di franchising;
    • accordi di fornitura esclusiva;
    • pagamenti anticipati per l’accesso;
    • accordi di gestione per categoria;
    • vendita abbinata; e
    • restrizioni relative ai prezzi di rivendita.
  • Essi descrivono il quadro generale di analisi e la politica di applicazione utilizzata dalla Commissione europea nei singoli casi relativi agli accordi verticali.

PUNTI CHIAVE

Articolo 101 del TFUE

  • L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE vieta gli accordi che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza.
  • L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE stabilisce che gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni delle associazioni di imprese vietate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE sono nulle.
  • L’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, tuttavia, consente che determinati accordi — se generano benefici sufficienti che superano gli effetti anticoncorrenziali — siano esentati dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1.

L’obiettivo principale dell’articolo 101 è garantire che le imprese non utilizzino accordi, compresi accordi verticali, per limitare la concorrenza a svantaggio dei consumatori.

Accordi verticali che generalmente non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 101

Secondo gli orientamenti, i seguenti tipi di accordi verticali non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 101:

  • accordi di importanza minore e tra PMI, che non limitano in modo sensibile la concorrenza a causa della limitata quota di mercato delle parti;
  • accordi di agenzia commerciale*, il fattore determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 è il rischio finanziario o commerciale assunto dall’agente in relazione alle attività per le quali è stato nominato come agente dal preponente;
  • accordi di subfornitura* se i dati tecnici o le attrezzature fornite dal committente sono necessarie per consentire al subfornitore di fabbricare i prodotti. Tuttavia, se il committente impone al subfornitore restrizioni quali l’obbligo di non effettuare o sfruttare la propria attività di ricerca e sviluppo o di non produrre in generale per terzi, gli accordi possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 101 TFUE.

Applicazione del regolamento di esenzione per categoria

  • Per la maggior parte delle restrizioni verticali, possono sorgere problemi sotto il profilo della concorrenza solo qualora la concorrenza sia insufficiente a uno o a più livelli della catena commerciale. Ciò significa che deve esistere un certo grado di potere di mercato a livello del fornitore, dell’acquirente, o di entrambi.
  • L’applicabilità dell’esenzione per categoria è determinata dalla quota di mercato detenuta dal fornitore sul mercato in cui egli vende i beni o i servizi oggetto del contratto e dalla quota dell’acquirente sul mercato in cui egli acquista i beni o i servizi oggetto del contratto. Affinché si applichi l’esenzione per categoria, sia la quota di mercato del fornitore che quella dell’acquirente devono essere pari o inferiori al 30 % (a condizione che l’accordo non contenga restrizioni fondamentali e che la clausola interessata non sia una restrizione esclusa). Tuttavia, il superamento della soglia del 30 % non crea una presunzione di illegalità. Lo scopo della soglia è distinguere gli accordi che godono di una presunzione di legalità da quelli che richiedono una valutazione individuale. Gli orientamenti assistono le imprese in tale valutazione.
  • L’articolo 4 del regolamento di esenzione per categoria contiene un elenco di restrizioni fondamentali che portano all’esclusione dell’accordo verticale dal campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria. Ciò implicherebbe la presunzione che l’accordo rientri nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e che difficilmente soddisfa le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
  • Il regolamento di esenzione per categoria (articolo 5) contiene inoltre un elenco di restrizioni escluse. Tali restrizioni non sono coperte dal regolamento di esenzione per categoria anche se le soglie della quota di mercato non vengono superate. Tuttavia tale regolamento continua ad essere applicato alla parte rimanente dell’accordo verticale se tale parte può essere esclusa dalle restrizioni non esentate.

Revoca del beneficio e disapplicazione del regolamento di esenzione per categoria

  • La presunzione di legalità conferita dal regolamento di esenzione per categoria può essere revocata. Ciò accade se un accordo verticale, considerato isolatamente ovvero in combinazione con accordi simili attuati da fornitori o acquirenti concorrenti, rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, e non soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3. Una tale situazione può ad esempio verificarsi quando, su un dato mercato, alcuni fornitori praticano un tipo di distribuzione selettiva puramente qualitativa, mentre altri fornitori praticano una distribuzione selettiva quantitativa.
  • Qualora si applichi la procedura di revoca, la dimostrazione che l’accordo rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, e che esso non soddisfa una o più delle condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3 spetta alla Commissione.
  • La Commissione ha il potere esclusivo di revocare il beneficio del regolamento di esenzione per categoria per quanto riguarda gli accordi verticali che limitano la concorrenza su un mercato geografico rilevante più vasto del territorio di un singolo Stato membro.
  • L’articolo 6 del regolamento di esenzione per categoria stabilisce che la Commissione può escludere dal campo d’applicazione del regolamento di esenzione per categoria le reti parallele di restrizioni verticali simili, qualora esse coprano più del 50 % di un mercato rilevante.

Definizione del mercato e calcolo della quota di mercato

La comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza fornisce indicazioni sulle regole, i criteri e gli elementi utilizzati dalla Commissione per definire il mercato.

Una sezione degli orientamenti è dedicata a:

  • il mercato rilevante per il calcolo della soglia basata sulla quota di mercato del 30 % ai sensi del regolamento di esenzione. Sia la quota del fornitore che quella dell’acquirente sono determinanti per stabilire se si applica l’esenzione per categoria;
  • il calcolo della quota di mercato deve essere basato, in linea di principio, su dati espressi in valore, ma qualora questi non siano disponibili, possono essere effettuate delle stime basate su elementi verificabili.

Politica di applicazione della normativa nei casi individuali

  • Le seguenti regole generali si applicano quando si valutano le restrizioni verticali nelle situazioni in cui non si applica il regolamento di esenzione per categoria:
    • nel caso di un esame individuale da parte della Commissione, la Commissione dovrà dimostrare che l’accordo in questione viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Le imprese che invocano l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, dovranno dimostrare che le condizioni sono soddisfatte;
    • per valutare se un accordo verticale ha l’effetto di limitare la concorrenza, la Commissione considera la situazione effettiva o la probabile situazione futura sul mercato rilevante, caratterizzata dalle restrizioni verticali esistenti, confrontandola con la situazione che si avrebbe in mancanza delle restrizioni verticali contenute nell’accordo;
    • effetti anticoncorrenziali sensibili sono possibili quando almeno una delle parti detenga o acquisisca un certo potere di mercato e l’accordo contribuisca a creare, mantenere o rafforzare tale potere di mercato, ovvero consenta alle parti di avvalersene.
  • Tra gli effetti negativi che possono derivare da restrizioni verticali e che il diritto dell’UE in materia di concorrenza è volto a prevenire vi sono:
    • la preclusione* anticoncorrenziale del mercato ad altri fornitori o ad altri acquirenti;
    • l’indebolimento della concorrenza e agevolazione della collusione fra tra il fornitore e i suoi concorrenti;
    • indebolimento della concorrenza tra il fornitore e i suoi concorrenti e/o agevolazione della collusione fra tali fornitori;
    • creazione di ostacoli all’integrazione dei mercati.
  • In un mercato in cui i singoli distributori distribuiscono il marchio o i marchi di un unico fornitore, una minore concorrenza tra i distributori dello stesso marchio tenderà a determinare una minore concorrenza all’interno del marchio. Tuttavia, se la concorrenza tra marchi è intensa, è improbabile che una minore concorrenza all’interno del marchio abbia effetti negativi per i consumatori.
  • Gli accordi esclusivi sono in genere peggiori per la concorrenza rispetto agli accordi non esclusivi. Ad esempio, in virtù di una clausola di non concorrenza, l’acquirente acquista un unico marchio. L’imposizione di quantità minime di acquisto lascia invece all’acquirente un certo margine di manovra per procurarsi beni concorrenti e l’effetto di preclusione può pertanto essere minore.
  • Le restrizioni verticali concordate per i beni che non sono di marca sono in linea di massima meno dannose delle restrizioni riguardanti la distribuzione di beni di marca. La distinzione tra beni di marca e beni non di marca coincide spesso con la distinzione tra beni intermedi e beni finali.
  • È importante riconoscere che le restrizioni verticali possono avere effetti positivi, in particolare promuovendo la concorrenza non basata sui prezzi ed il miglioramento della qualità dei servizi. Ciò è particolarmente vero per le restrizioni verticali di durata limitata che agevolino il lancio di prodotti nuovi e complessi, che proteggano investimenti specifici ad un rapporto contrattuale o che agevolino il trasferimento di know-how.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Accordo di agenzia commerciale: Un agente è una persona fisica o giuridica cui viene conferito il potere di negoziare e/o concludere contratti per conto di un’altra persona (il preponente), in nome proprio o in nome del preponente per: i) l’acquisto di beni o servizi destinati al preponente, o ii) la vendita di beni o servizi forniti dal preponente.
Accordi di subfornitura: consiste nella fornitura di dati tecnici o attrezzature da parte di un committente a un subfornitore che si impegna a fabbricare su tale base determinati prodotti (esclusivamente) per il committente.
Preclusione: escludere i rivali dall’accesso al mercato, ad esempio, acquistando le fonti di materie prime o stipulando contratti a lungo termine con i fornitori per l’acquisto di fattori di produzione, innalzando così le barriere all’ingresso sul mercato in questione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle restrizioni verticali, SEC(2010) 411 def. del 10.5.2010.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Comunicazione della Commissione — Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (comunicazione «de minimis» ) (GU C 291 del 30.8.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 55).

Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

Ultimo aggiornamento: 28.03.2019

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