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Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CEE) n. 2019/128 che istituisce il centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Obiettivo

Essendo una delle agenzie decentrate dell’UE, l’obiettivo del Cedefop è quello di sostenere la Commissione, altre istituzioni e organizzazioni dell’UE, gli Stati membri e le parti sociali nella promozione, nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche dell’UE nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, nonché delle competenze e politiche delle qualifiche.

Essa cerca di raggiungere questo obiettivo:

  • accrescendo e diffondendo la conoscenza;
  • fornendo prove e servizi ai fini della definizione delle politiche, comprese le conclusioni basate sulla ricerca; e
  • agevolando la condivisione delle conoscenze tra le parti interessate a livello dell’UE e nazionale.

Compiti

Nel pieno rispetto delle responsabilità proprie dei paesi dell’UE, il Cedefop:

  • analizza le tendenze nell’istruzione e formazione professionale, nelle politiche e nei sistemi di qualifiche e qualifiche e fornisce analisi comparative tra i vari paesi;
  • analizza le tendenze del mercato del lavoro in relazione alle competenze e alle qualifiche, all’istruzione e alla formazione professionale;
  • analizza e contribuisce agli sviluppi relativi alla progettazione e all’attribuzione delle qualifiche;
  • analizza e contribuisce ai progressi nell’ambito della convalida dell’apprendimento non formale e informale;
  • studia ed effettua ricerche sui pertinenti sviluppi socio-economici e sulle relative politiche;
  • offre forum di incontro per lo scambio di esperienze e di informazioni tra i governi, le parti sociali e altre parti interessate a livello nazionale;
  • contribuisce all’attuazione di riforme e di politiche a livello nazionale;
  • diffonde informazioni per contribuire alle politiche e per accrescere la consapevolezza e la comprensione delle potenzialità dell’istruzione e della formazione professionale nella promozione dell’occupabilità degli individui, della produttività e dell’apprendimento permanente;
  • gestisce e mette a disposizione dei cittadini, delle imprese, dei decisori politici, delle parti sociali e di altre parti interessate strumenti, set di dati e servizi;
  • definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del Cedefop.

Organizzazione

Il Cedefop, che ha sede a Berlino, in Germania, comprende un consiglio di amministrazione, un comitato esecutivo e un direttore esecutivo.

Consiglio di amministrazione

Esso comprende:

  • un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;
  • un rappresentante dell’organizzazione dei datori di lavoro per ciascun paese dell’UE;
  • un rappresentante dell’organizzazione dei lavoratori per ciascun paese dell’UE;
  • tre membri in rappresentanza della Commissione;
  • un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.

Le principali funzioni del consiglio sono:

  • fornire gli orientamenti strategici delle attività del Cedefop;
  • adotta il documento di programmazione del Cedefop;
  • adotta il bilancio annuale del Cedefop;
  • adotta norme procedurali (comprese quelle del comitato esecutivo), norme finanziarie, norme sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e una strategia antifrode;
  • nominare il direttore esecutivo.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione:

  • preparando le sue decisioni;
  • monitorando qualsiasi seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti da relazioni di controlli interni o esterni, e dalle indagini dell’OLAF;
  • consigliando il direttore esecutivo nell’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.

Direttore esecutivo

Il direttore esecutivo è responsabile:

  • della gestione di Cedefop e dell’attuazione dei compiti e del bilancio di Cedefop;
  • dell’elaborazione di un progetto di documento di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale e uno annuale in linea con il regolamento (UE) n. 1271/2013 sulle norme finanziarie adottate dalle agenzie e dagli organi dell’UE.

Programmi di lavoro

Il progetto di documento di programmazione è sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione e successivamente presentato alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il programma di lavoro pluriennale stabilisce:

  • la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi;
  • i risultati attesi e gli indicatori di prestazione;
  • la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con il programma di lavoro pluriennale e comprende:

  • obiettivi dettagliati e risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;
  • una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste per aumentare l’efficienza;
  • un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione;
  • possibili azioni per le relazioni con i paesi non UE e le organizzazioni internazionali.

Entrambi i programmi devono evitare sovrapposizioni con il lavoro svolto da altre agenzie dell’UE. Il Cedefop si coordina strettamente con altre due agenzie tripartite: l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund). Esso agisce inoltre in stretto coordinamento con la Fondazione europea per la formazione professionale.

Bilancio

Tutte le entrate e le spese di Cedefop sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio di Cedefop. Il bilancio deve essere equilibrato in termini di entrate e uscite.

  • L’aspetto delle entrate comprende:
    • un contributo dal bilancio generale dell’UE;
    • contributi finanziari volontari degli Stati membri;
    • i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dal Cedefop;
    • Eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori del Cedefop.
  • L’aspetto delle uscite comprende:
    • retribuzioni del personale;
    • spese amministrative e di infrastruttura; e
    • spese operative.

Valutazione

Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati del Cedefop in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Viene applicato dal 20 febbraio 2019.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).

Regolamento (UE) n. 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 74).

Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1271/2013 del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82).

Ultimo aggiornamento: 20.05.2019

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