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Applicazione delle norme dell’Unione europea per la filiera agroalimentare

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali dell’Unione europea (Unione) volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare a tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della salute delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva.
  • Il regolamento introduce un sistema più armonizzato e coerente di controlli ufficiali e misure esecutive lungo la filiera agroalimentare, rafforzando il principio dei controlli basati sul rischio.

PUNTI CHIAVE

Filiera agroalimentare

Il regolamento contempla norme sui controlli ufficiali eseguiti su tutte le aziende di alimenti e mangimi, dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio e ai ristoratori, compresi selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante.

Ambito di applicazione

  • Il regolamento riguarda i controlli ufficiali effettuati dalle autorità nazionali preposte all’applicazione della legge per verificare la conformità alle norme sulla filiera agroalimentare per quanto riguarda:
    • prodotti alimentari e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
    • l’impiego di organismi geneticamente modificati per la produzione di prodotti alimentari e mangimi;
    • mangimi e sicurezza dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso;
    • salute e benessere degli animali;
    • produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici.
  • Il regolamento riguarda inoltre le importazioni di determinati animali e merci:
    • provenienti da paesi al di fuori dell’Unione europea che è necessario verificare ai posti di controllo frontalieri dell’Unione;
    • merci vendute via Internet.
  • Il regolamento riguarda anche i controlli ufficiali per la verifica della conformità delle importazioni di animali e di prodotti di origine animale, con norme specifiche sull’uso dei medicinali veterinari.

Sistema basato sul rischio

  • Definisce un sistema di controllo basato sul rischio, affinché le autorità nazionali preposte all’applicazione della legge effettuino i controlli ufficiali laddove sono più necessari.
  • In generale, per garantirne l’efficacia, i controlli ufficiali verranno svolti senza preavviso.

Benessere degli animali

  • I controlli ufficiali si applicano alle norme sul benessere degli animali, comprese le fasi di trasporto, macellazione e allevamento.
  • La Commissione europea può adottare provvedimenti legislativi volti all’adeguamento delle norme sui controlli ufficiali affinché soddisfino le esigenze specifiche del benessere degli animali.
  • Saranno presenti centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere animale, per:
    • fornire assistenza agli Stati membri dell’Unione con i controlli ufficiali tramite:
      • l’esecuzione di studi scientifici e tecnici;
      • lo svolgimento di corsi di formazione;
      • la condivisione dei risultati della ricerca e delle informazioni sulle innovazioni tecniche;
    • la fornitura di competenze scientifiche e tecniche sui metodi di valutazione e miglioramento del benessere degli animali.

Cooperazione tra Stati membri

  • Chiarisce e rafforza le norme sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa tra gli Stati membri.
  • Gli Stati membri devono garantire lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e altre autorità preposte all’applicazione della legge, magistratura inquirente e autorità giudiziarie su possibili casi di non conformità.
  • Un sistema di gestione integrato per i controlli ufficiali riunirà tutti i sistemi informatici esistenti (e futuri) gestiti dalla Commissione.

Trasparenza

Le autorità nazionali devono pubblicare relazioni annuali.

Finanziamento

Le norme per il calcolo delle tariffe per i controlli ufficiali garantiranno il corretto finanziamento dei sistemi di controllo degli Stati membri e che tali tariffe non superino i costi di esecuzione dei controlli ufficiali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 14 dicembre 2019 per quanto riguarda la maggior parte degli articoli presenti nel regolamento, quali quelli relativi all’ambito di applicazione, alle definizioni, alle norme per le autorità competenti, al finanziamento dei controlli ufficiali e alle azioni esecutive delle autorità competenti.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/625 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione del 24 marzo 2021 che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 30).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4).

Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell’8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell’8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2018/631 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell’Unione europea per gli organismi nocivi per le piante (GU L 105 del 25.4.2018, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata) (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata) (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70, 16.3.2005, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e del regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime relative alla protezione delle galline ovaiole (GU L 203, del 3.8.1999, pag. 53).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 13.04.2023

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